ASLTO5 PROCEDURA S.C. SANITA’ ANIMALE REGISTRAZIONE NUOVE UFFICIO ANAGRAFE AZIENDE / ALLEVAMENTI Procedura 01 Rev. 00 - 31/08/2010 Pag. 1 di 3 INTRODUZIONE Le anagrafi zootecniche informatizzate rappresentano uno degli strumenti più importanti per la conoscenza dell’entità e delle peculiarità del patrimonio zootecnico. Esse sono regolate da norme comunitarie e nazionali. L’emanazione del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996, a cui sono seguite numerose modifiche e integrazioni, in particolare il D.P.R. n. 437 del 19/10/2000 e il D.M. 31/01/2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina”, è stato il primo passo per la creazione di una banca dati nazionale relativa alle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina. La Legge n. 200 del 01/08/2003, il manuale operativo approvato con Decreto Ministeriale 09/10/2007 e il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29/12/2009 (G.U. n. 65 del 19/03/2010), rappresentano le norme legislative per l’organizzazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale degli equidi. Il D.L. 336/99 e il D.lvo n. 267 del 29/07/2003 prevedono la registrazione delle aziende in cui vengono allevate specie avicole a fini alimentari. La seguente procedura operativa codifica gli adempimenti da adottare al fine della registrazione in Banca Dati di nuove aziende e allevamenti della specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina (cavalli,asini,muli) e avicoli. Per apertura di allevamenti di altre specie animali dovrà essere preventivamente contattato l’Ufficio Anagrafe. In caso di richiesta di apertura di aziende/allevamenti (di tutte le specie) “industriali” o di notevole consistenza numerica è necessario che l’interessato presenti domanda in Comune al fine di verificare preventivamente l’esistenza di eventuali vincoli o limitazioni all’insediamento di tali allevamenti. PROCEDURA 1. Il detentore, prima di introdurre gli animali nell’allevamento, deve presentare domanda di assegnazione del Codice Aziendale presso la sede di distretto (Chieri, Carmagnola, Moncalieri, Poirino, Castelnuovo) compilando il modulo previsto per il tipo di allevamento che deve essere aperto (modulo UA 01 –02 –03 –04 –05 –06). Il modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato dagli interessati (detentore e proprietario degli animali), dovrà essere vistato da un amministrativo o veterinario al momento del ritiro allo sportello. Per l’apertura di allevamenti Bovini, Suini o Ovicaprini l’amministrativo addetto allo sportello dovrà informare il detentore degli obblighi di registrazione delle movimentazioni in Banca Dati e qualora il detentore affidi la delega all’Asl occorre far firmare il contratto (mod. UA07) di autorizzazione alla registrazione dei dati in Banca Dati. 1 ASLTO5 PROCEDURA S.C. SANITA’ ANIMALE REGISTRAZIONE NUOVE UFFICIO ANAGRAFE AZIENDE / ALLEVAMENTI Procedura 01 Rev. 00 - 31/08/2010 Pag. 2 di 3 In caso di allevamenti in cui esiste un contratto di soccida fra detentore e proprietario è necessario allegarne una copia. 2. Una copia di tale domanda deve essere immediatamente trasmessa al veterinario competente per territorio che deve procedere al più presto ad un sopralluogo, con relativo verbale e alla compilazione del mod. D/Sisp, per verificare l’esattezza dei dati riportati sul modulo e il possesso dei requisiti igienico sanitari necessari ad ospitare animali della specie richiesta ed in numero massimo non superiore a quello consentito dalle norme vigenti (D.L.vo 146/01 e 331/98). Qualora riscontri errori sulla compilazione del modulo deve procedere alle correzioni ed alla segnalazione nel verbale. In caso di apertura di allevamenti in codice aziendale già esistente ( es. azienda con bovini che apre anche un allevamento per pochi ovicaprini ) il veterinario territoriale può non effettuare il sopralluogo ed esprimere parere favorevole sul modulo di apertura. 3. Il veterinario territoriale consegna il verbale di sopralluogo all’amministrativo del distretto di appartenenza che provvederà ad allegarlo al modulo di apertura in originale e trasmetterlo all’Ufficio anagrafe. 4. L’Ufficio anagrafe provvede all’assegnazione del Codice aziendale, alle registrazioni previste su BDR/ARVET/SIV, alla registrazione del sopralluogo su controlli ufficiali in ARVET, alla registrazione dei diritti sanitari veterinari sul SIV così come previsto dal tariffario regionale: A003 ACCERTAMENTO IDONEITÀ LOCALI/IMPIANTI ADIBITI A: cod descrizione 1 SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAMIGLIARE FINO A 100 MQ importo base 50,00 2 SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAM. DA 100 A 500 MQ 100,00 3 SOSTA/VEND./CONCEN./ALLEV./RICOV./INC. NON FAM. OLTRE 500 MQ 200,00 4 PICCOLI ALLEV. CARATTERE FAMIGLIARE 25,00 In considerazione che il diritto sanitario è in base alla superficie delle strutture di allevamento, tale dato dovrà essere chiaramente indicato nel modulo di apertura. 5. L’Ufficio anagrafe comunica all’interessato (allegato 08 o 09), in caso di apertura di nuova azienda il codice aziendale assegnatogli e le informazioni relative alla detenzione degli animali (registri carico e scarico, registri trattamenti, verifica libretti equini e registrazioni in B.D. equina). 2 ASLTO5 PROCEDURA S.C. SANITA’ ANIMALE REGISTRAZIONE NUOVE UFFICIO ANAGRAFE AZIENDE / ALLEVAMENTI Procedura 01 Rev. 00 - 31/08/2010 Pag. 3 di 3 6. L’Ufficio anagrafe comunica al Sindaco del Comune (allegato 10), e per conoscenza alla S.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche, alla S.C. Igiene e Sanità pubblica, al veterinario territorialmente competente la registrazione sanitaria del nuovo allevamento. 7. L’Ufficio anagrafe archivia la pratica in originale nel dossier aperture e variazioni anagrafiche in ordine di codice aziendale. 3