SITA SpA - Sede Regionale del Veneto - Gruppo di Rovigo

RINNOVO
ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO
SITA S.p.A. - Sede Regionale del Veneto - Gruppo di Rovigo
In data 24 marzo 2003, presso il Gruppo di Rovigo, si sono incontrate:
 la SITA S.p.A. - Sede Regionale del Veneto - Gruppo di Rovigo nelle persone dei Sigg. BUOSO
Roberto - Direttore , BARUFFALDI Renzo e BERTO Alessandro, assistite dalla Direzione
Amministrativa del Personale della Direzione Generale rappresentata da BARONTINI Attilio;
 le OO.SS. FILT / CGIL - FIT / CISL - UILTRASPORTI - FAISA / CISAL e rispettive R.S.A. (e/o R.S.U.)
nelle persone dei Sigg. TUGNOLO Livio, ROSSI Tiziano, RIZZO Emilio, RIZZATELLO Claudio,
CARITA’ Enzo, MARANGONI Ottavio, SIVIERO Claudio, CONTIERO Antonello, RADDI Franco;
per la definizione e la stipula del rinnovo dell’accordo aziendale di 2° livello mirato alla delineazione tra
le Parti del Premio di Risultato, ai sensi dell’art. 3, CCNL 12/07/1985 e ai sensi dell’art. 6 del C.C.N.L.
25/07/97 e del corrispondente titolo del protocollo interconfederale 23/07/93, i cui contenuti le Parti
espressamente fanno propri ed integralmente confermano.
La premessa fa parte integrante del presente accordo.
Ciò premesso, le Parti, con l’impegno di porre attenzione a traguardi aziendali sempre più significativi nel
territorio polesano non solo nell’ambito del TPL urbano ed extraurbano, nonchè al fine di favorire
l’ottenimento di risultati conseguibili secondo programmi concordati, aventi come obiettivo incrementi di
produttività, la quale abbia ricadute di redditività, di qualità e di competitività dell’Azienda, convengono
quanto segue:
RELAZIONI INDUSTRIALI
Le Parti sottolineano l’importanza qualificante che attribuiscono alla partecipazione della R.S.A. (e/o
R.S.U.) al processo produttivo in atto, con particolare riferimento alle iniziative che investono la
organizzazione del lavoro ed alle conseguenti implicazioni sui carichi di lavoro, sull’organico e sul salario.
Si dà impegno che le R.S.A. (e/o R.S.U.) saranno messe a conoscenza:
nel mese di luglio dell’anno di competenza, dello stato di avanzamento dei progetti fissati nel presente
accordo;
nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di competenza, del consuntivo della valorizzazione
dei progetti stessi, con dimostrazione del conseguimento dei parametri del Premio di Risultato.
Viene confermata la Commissione Tecnica (C.T.), così composta:
- per la Direzione: un rappresentante nominato di volta in volta;
- per le R.S.A. (e/o R.S.U.): nella misura di un membro per ogni O.S. sottoscrittrice per la stipula del
presente accordo, da comunicarsi separatamente.
Ad ogni mese di settembre, nell’ambito del programma di esercizio che diverrà operativo con i turni
invernali, la C.T. sarà chiamata per la consultazione preventiva del numero dei turni 5+2 che saranno
introdotti - con le caratteristiche più avanti precisate - avuto riguardo ai riflessi sull’entità dell’organico
degli autisti occorrenti ed alla relativa incidenza sul premio di risultato rispetto ai costi industriali per come
determinati.
PREMIO DI RISULTATO
E’ istituito, a decorrere dal 2003, a valere per gli anni 2003, 2004 e 2005, un Premio di Risultato - avente
tutte le caratteristiche previste dalla normativa contrattuale in premessa citata e con la L. 135/97 configurato come dai sottodescritti elementi portanti di costruzione e quantificazione, qualificabili per
progetti concordati dalle Parti, avuto riguardo tra l’altro al TPL ed ai servizi atipici, nonchè ai servizi di
linea di lungo raggio, ai servizi FS ed al noleggio. Sulla stregua della realizzazione dei progetti viene
definito l’importo annuo spettante ai lavoratori a titolo di Premio
di
Risultato,
la cui
valorizzazione globale annua - prodotta dall’integrale conseguimento di tutti gli obiettivi, esclusi quelli
assegnati individualmente e non stimabili nel loro complesso - è pari a €/anno 196.160,00 di costo del
lavoro, da attribuirsi dettagliatamente come segue per ciascun progetto:
2.a) Miglioramento standard km/addetti €/anno 77.469,00 pro dipendenti
2.b) Miglioramento performance km/autisti €/anno 55.777,00 pro autisti
2.c1) Incidentalità mezzi trasporto €/anno 5.725,00 pro autisti
2.c2) Prudenza di guida €/anno 5.165,00 pro autisti
2.c3) Presentabilità del personale €/anno 2.582,00 pro dipendenti
2.d) Divisione Turismo Organico > 154 unità non incide su Km/addetti e Km/autisti
2.d) Divisione Turismo 5% “ indennità vendita biglietti” pro autista individuale
pari ad €/anno
non stimabili
2.d ) Divisione Turismo indennità DT finanziate da azienda
2.d) Divisione Turismo 3,93% - 2,62% per noleggio procacciato pro dipendente individuale pari ad
€/anno non stimabili
2.e) Abbattimento tasso di morbilità €/anno 22.070,00 in quota pro autista individuale
2.f) Rifornimento bus in self service €/anno 27.372,00 in quota pro autista individuale
2.g) Apprezzamento fedeltà e collaborazione autista 2% - 1% aggiuntiva “indennità vendita biglietti” pro
autista individuale pari ad €/anno non stimabili
2.h) km/TPL subaffidati a terzi progetto programmatico
Il suddetto costo del lavoro globale annuo di € 196.160,00 non è comprensivo dei valori indennitari
sottospecificati, pari a € 30.471,00 , incidenti per:

€ 4.648,00 quale differenza “indennità 5+2” (6.b);

€ 25.823,00 riferiti alle “indennità supero nastro A e B” (6.d);

€ non stimabili riferiti alla ”indennità di risposta” (6.e).
L’erogazione del costo del lavoro della somma di €/anno 196.160,00, sarà riconosciuta al dipendente
come segue:
 ai cessati, in ragione dei mesi lavorati. Tale erogazione, ponderata sulle spettanze per acconto,
sarà considerata saldo;
 agli assunti, anche con contratto atipico, in misura direttamente proporzionale ai mesi effettivamente
lavorati.
Il mese è considerato intero quando le frazioni di mese lavorate sono superiori a 15 giorni. La definizione
di mese lavorato esclude le giornate prive di retribuzione sia essa a carico dell’Azienda che a carico degli
Istituti assistenziali e/o assicurativi.
Il Premio di Risultato si enuclea nell’attuazione dei seguenti progetti, a fianco dei quali è riportata la
correlativa valorizzazione sempre in termini di costo del lavoro, quando non diversamente stabilito.
a)
Miglioramento standard produttività sulla base della percorrenza del Contratto di Servizio,
nonché per conto ACFT di Ferrara e degli atipici.
 Percorrenza stimata complessivamente in km/anno 5.712.509 di cui 5.679.509 (= 4.710.221
extraurbano + 969.288 urbano) per Contratto di Servizio in atto.
 Km/addetti = km 37.094, laddove gli addetti sono 154.
 Valore progetto = €/anno 77.469,00 da erogarsi nella misura dell’100% con l’acconto di marzo ed il
saldo a conguaglio nel mese di febbraio.
Esclusivamente al raggiungimento o superamento del valore km/addetto 37.094 in ciascun anno di
tutto il periodo di vigenza del presente accordo, sarà attribuito l’importo di € 77.469,00 suddiviso tra tutti i
dipendenti di SITA Rovigo, secondo le misure sotto riportate:
 personale “a terra”: € 258,23 per ciascun addetto
 autista (per autista si intende: Operatore di Esercizio e C.F.L./Operatore di Esercizio): in quota la
restante parte
In caso di mancato conseguimento dell’indice produttivo pari a km/addetto = 37.094, imputabile solo alla
diminuita percorrenza stimata per ACFT di Ferrara e/o atipici (km/anno 33.000), il valore del progetto
verrà proporzionalmente ridotto sulla base del parametro €/km 0,23240, quale rischio d’impresa
attribuito convenzionalmente a detta percorrenza.
b)
Miglioramento performance produttività sulla base
della percorrenza del Contratto di
Servizio, nonché per conto ACFT di Ferrara e degli atipici.
 Percorrenza stimata complessivamente in km/anno 5.712.509 di cui 5.679.509 per Contratto di
Servizio in atto.

Km/autisti = km 45.700, laddove gli autisti sono 125 perché vengono esclusi i due autisti adibiti
al Servizio Disabili.

Valore progetto, riproporzionabile in conformità alla effettiva predetta percorrenza, =
€/anno 55.777,00 da erogare nella misura dell’80% a settembre con conguaglio a febbraio.
A compenso della produttività realizzata dagli autisti in ciascun anno di vigenza del presente contratto,
per il semplice conseguimento dell’indice Km/autisti = km 45.700, sarà attribuito l’importo di €/anno
55.777,00. da suddividersi tra i soli autisti.
Gli eventuali incrementi (escluse le deviazioni non computate dall’Ente Affidante ai fini del corrispettivo)
o decrementi della percorrenza TPL, fissata per Contratto di Servizio dagli Enti Affidanti, verranno
considerati con il parametro €/km 0,46481 . Invece gli incrementi extra TPL (stimati in km/anno
33.000) produrranno proporzionale adeguamento sulla base del parametro €/km 0,23240
Gli obiettivi di incremento di produttività - per come sopra intesa - e i relativi parametri (produzione annua
ed organico medio) saranno oggetto di accordo fra Azienda e R.S.A. (e/o R.S.U.), che dovrà precedere la
sessione dei turni invernali. L’Azienda è tenuta a dare informazione periodica sull’evoluzione dei singoli
parametri e sulle eventuali modifiche, necessitate oggettivamente, da apportare agli stessi. Tale impegno
deve valere anche su richiesta della R.S.A. (e/o R.S.U.).
c) Politica della Qualità
“Politica della Qualità” significa operare con metodi e sistemi ottimizzati, efficienti e trasparenti che
garantiscano la continua rilevazione delle aspettative e della soddisfazione del Cliente e l’evoluzione dei
servizi. In termini di continuo miglioramento , verso dette aspettative.
La Società si impegna a garantire gli investimenti necessari a diffondere a tutti i livelli la cultura della
Qualità, poiché crede che la Qualità sia raggiungibile solo grazie all’impegno ed alla professionalità di tutti
coloro che, direttamente o indirettamente, partecipano alle attività ed alla vita dell’Azienda.
La Società si prefigge le finalità di seguito elencate, che vengono condivise e considerate dagli organismi
sindacali qui sottoscritti:
a.
un Sistema di Gestione che permetta la massima efficacia ed efficienza del servizio ed un continuo
miglioramento in linea con le mutevoli necessità del Cliente, con le evoluzioni normative e
regolamentari e, più in generale, al passo con le trasformazioni del contesto Sociale, Culturale ed
Economico nel quale l’Azienda opera;
b.
un adeguato livello delle risorse umane e tecnologiche che permetta di fronteggiare nelle modalità,
nei tempi e nei costi gli impegni assunti verso il Cliente, nell’ottica di una sua continua e costante
soddisfazione;
c.
un governo positivo delle risorse umane, attraverso un continuo miglioramento del livello culturale e
tecnico/qualitativo dell’Organico e di tutti coloro che, direttamente od indirettamente, collaborano con
l’Azienda, attraverso una pianificazione adeguata dell’addestramento del personale;
d.
un continuo controllo sul costo della Qualità con il miglioramento pianificato in base agli indici
prescelti per il controllo degli aspetti significativi del servizio e del processo di sua erogazione;
e. una continua valutazione dello stato di soddisfazione del
Committente e dell’Utente.
Nell’ambito della Politica della Qualità si delineano tre progetti su due fattori che si caratterizzano per
Qualità e Miglioramento.
I benefici, in termini di costo del lavoro, derivanti dalla eventuale realizzazione dei sottospecificati obiettivi
sub (2/C) e (3/C), saranno riconosciuti nel mese successivo a quello di pubblicazione della Carta dei
Servizi che registra i dati dell’anno di competenza medesima. Pertanto, i benefici medesimi saranno
riconosciuti ai soli dipendenti.
Fattore di qualità : SICUREZZA DEL VIAGGIO
Indicatore: incidentalità dei mezzi di trasporto (1/C)
Parametro: riduzione sui sinistri passivi
Valorizzazione del progetto : € 5.725,00 per gli autisti, da erogare in sede di conguaglio.
L’indice del costo dei sinistri passivi registrato mediamente nel quadriennio 1999/2002 è pari ad €
32.437,00.
Per ciascun anno di vigenza del presente accordo si ipotizza un decremento costante di € 8.109,00 ( =
25%) sul predetto indice del costo dei sinistri passivi, a fronte del quale risultato sarà imputato a
Premio di Risultato, ad esclusivo favore degli autisti, il valore di € 5.725,00.
Alla stessa stregua, al fine di accrescere l’efficacia del meccanismo incentivando la responsabilità
individuale, si conviene che per ogni sinistro imputabile alla responsabilità o al concorso di responsabilità
dell’autista, questi si veda addebitato in busta paga - previo specifico provvedimento scritto dell’Azienda l’importo di € 25,00 per il primo sinistro, dell’anno solare di riferimento, e di € 50,00 per il secondo nonché
per ogni successivo sinistro sempre nell’anno solare medesimo. Trattasi di importi, ambedue, che
configurano il recupero convenzionale del danno subito dall’autobus aziendale sinistrato passivamente.
Le risorse rinvenienti dagli addebiti di cui sopra saranno ridistribuite, con omologhi criteri, tra il personale
autista che non ha avuto sinistri passivi nell’anno solare di riferimento.
Fattore di qualità : SICUREZZA DEL VIAGGIO
Indicatore: prudenza di guida (2/C)
Parametro: % Clienti soddisfatti
Valorizzazione del progetto : € 5.165,00 per gli autisti
A titolo esemplificativo, si evidenzia che nella Carta dei Servizi dell’anno 2002 è registrato che, in
relazione alla “prudenza di guida”, nell’anno 2001 i Clienti soddisfatti erano: l’82% (=82,30%) per l’urbano;
l’84% (=84,27%) per l’extraurbano; % media pari all’83 (=83,28).
Per l’anno 2003 e seguenti si proietta il risultato di Clienti soddisfatti pari alla % media ( senza
arrotondamenti ) almeno superiore a quella conseguita ogni anno precedente a quello di competenza.
Fattore di qualità : COMUNICAZIONE AZIENDA - CLIENTE
Indicatore: presentabilità del personale (3/C)
Parametro: % Clienti soddisfatti
Valorizzazione del progetto : € 2.582,00 per tutto il personale.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che nella Carta dei Servizi dell’anno 2002 è registrato che, in
relazione al “comportamento del personale”, nell’anno 2001 i Clienti soddisfatti erano: l’83% (=82,86%)
per l’urbano; l’85% (= 84,54%) per l’extraurbano; % media pari all’84 (=83,70).
Per l’anno 2003 e seguenti si proietta il risultato di Clienti soddisfatti pari alla % media (senza
arrotondamenti) almeno superiore a quella conseguita ogni anno precedente a quello di competenza.
d) Divisione Turismo
L’Operatore di Esercizio del T.P.L. potrà concorrere allo svolgimento dell’attività della Divisione Turismo
TPL, ovvero attinente i servizi FS, nonché il turismo di Rovigo.
Tuttavia , gli Operatori di Esercizio del TPL potranno, all’occorrenza, essere adibiti anche sulle linee di
lunga percorrenza nazionali ed internazionali. In detta circostanza, non saranno riconosciute le indennità
DT/1 e DT/2 più aventi precisate.
La realizzazione del progetto non dovrà far venir meno agli autisti tutti il godimento dei diritti, per come
già definiti, con particolare riferimento ai riposi e alle ferie. Pertanto, laddove possibile, detto servizio va
programmato già nella definizione dei turni autunnali e contrattati con la C.T..
A tal fine si precisa che gli Operatori di Esercizio impiegati nella Divisione Turismo TPL non vanno
utilizzati nella settimana di cadenza del proprio turno 5 + 2 del T.P.L., fermo restando il criterio di
rotazione di tale turno per tutti i lavoratori del deposito. Gli Operatori di Esercizio adibiti nella Divisione
Turismo TPL vanno sostituiti, nel relativo servizio T.P.L., con il personale riservista previsto nell’area ed
all’occorrenza con quelle delle aree più vicine.
Le adesioni volontarie degli Operatori di Esercizio interessati a prestare la propria opera per la Divisione
Turismo saranno raccolte distintamente per:
1.
linee internazionali/nazionali;
2.
linee internazionali/nazionali/servizi FS e noleggio.
Di conseguenza gli Operatori di Esercizio aderenti volontariamente alla lista sub 2. ruoteranno assieme a
quelli della lista sub 1. per effettuare linee internazionali/nazionali secondo le norme vigenti.
Le adesioni volontarie suddette saranno raccolte ogni anno entro il mese di settembre perché entrino in
vigore dal mese di gennaio. Per l’anno 2003 le adesioni verranno raccolte, previo apposito comunicato
aziendale, entro 15 giorni dalla firma del presente accordo; nel frattempo continuerà la vigenza delle
adesioni formalizzate per l’anno 2002.
Per i biglietti emessi ed incassati contestualmente, nell’effettuazione dei servizi di linea nazionale ed
internazionale e sostitutivi FS, gli Operatori di Esercizio percepiranno un aggio corrispondente al 5% del
valore dei biglietti medesimi, debitamente rendicontati secondo le istruzioni aziendali. Detto aggio
configura indennità vendita biglietti, la quale verrà riconosciuta con busta paga del mese successivo
a quello di competenza.
Gli Operatori di Esercizio, nella circostanza dell’attività di cui al presente progetto, in caso di spostamento
dalla propria residenza aziendale alla località in cui è originato il servizio con bus, a parziale modifica
della vigente normativa di secondo livello, avranno diritto al solo riconoscimento “ attraverso busta paga,
rimborso chilometrico della percorrenza per un importo corrispondente al costo di 1/5 di litro di benzina (
super ) per Km. , con riferimento al prezzo AGIP “.
I servizi, come sopra individuati, vengono così individuati:
 da 301  500 km

 500 km.
Ai due distinti valori chilometrici corrispondono direttamente le seguenti indennità al lordo dipendente:
 DT/1 = € 11,26702

DT/2 = € 16,90053
da assegnare meritocraticamente a ciascun Operatore di Esercizio che effettui il predetto servizio (per
come commisurato nella percorrenza complessiva giornaliera), inteso con inclusione del servizio FS e
con esclusione dei servizi inerenti le linee nonché i servizi caratterizzati come “atipici”, tanto codificati in
turno quanto fuori turno.
Le testè citate indennità sono giornaliere e vengono riconosciute a ciascun Operatore di Esercizio adibito
al medesimo servizio effettuabile in uno o più giorni; le stesse indennità vengono corrisposte nella busta
paga del mese seguente a quella di competenza alla stessa stregua di tutte le altre indennità.
Le predette indennità:
DT/1
DT/2
configurano i corrispondenti valori convenzionali di costo del lavoro:
€ 15,49370
€ 23,24056
L’intero costo delle predette indennità resterà ad esclusivo carco dell’Azienda.
Ovviamente, il presente accordo sullo specifico progetto abroga e sostituisce i Verbali di Accordo datati
06/10/2000 e 25/01/2001.
Inoltre, ai dipendenti, anche non autisti, che procacciano noleggi, viene riconosciuto un Premio di
Risultato individuale pari al:
a) 3,93% dell’ammontare (al netto d’IVA) del primo noleggio per un nuovo Cliente;
b)
2,62% dell’ammontare (al netto d’IVA) per tutti i noleggi del Cliente nuovo di cui al precedente
sub a) per un anno dalla data del primo noleggio.
Detto Premio di Risultato individuale, per ragioni tecnico-contabili, verrà liquidato in sede di conguaglio
oppure, occorrendo, alla cessazione dal servizio.
Il dipendente Operatore di Esercizio che ha procacciato il noleggio sub a) e b) ha la possibilità, su
specifica richiesta, di effettuare il noleggio medesimo.
Le risorse umane necessitate, aggiuntive rispetto all’organico di 154 unità, non andranno ad incidere sui
già precisati indici: Km/addetto e Km/autista.
e) Abbattimento tasso di morbilità
Valorizzazione del progetto: €/anno 22.070,00 per gli autisti, da riconoscere in sede di conguaglio.
Per morbilità si intende la malattia, le aspettative per malattia e gli infortuni. Detta morbilità registrata
mediamente tra gli autisti nel 2001 è pari a gg/anno 12,43 (ovvero: indice 4,60% di morbilità).
L’obiettivo è di conseguire individualmente, per ciascun autista, la morbilità massima di giorni:
 nel 2003: giorni 11,08 (4,10% di morbilità)

nel 2004: giorni 09,73 (3,60% di morbilità)

nel 2005: giorni 08,38 (3,10% di morbilità)
In effetti, per ciascun anno di vigenza del presente accordo si ipotizza un progressivo decremento di
giorni/anno 01,35 (indice di 0,5% di morbilità) da imputare a Premio di Risultato in esclusivo favore di
ciascun autista.
Il predetto indice di morbilità 0,5 % corrisponde complessivamente per 127 autisti a 0,635 autista malato
in meno all’anno (gg 01,35 x autisti 127 = gg. 171.45 : gg 270 = autista 0,635)
Il Premio di Risultato individuale per ciascun autista, che abbia colto l’obiettivo del progetto, è
commisurato convenzionalmente in €/anno 173,78 (= 22.070 : 127).
f) Rifornimento bus in self-service
Valorizzazione del progetto: €/anno 27.372,00 da erogare con anticipi e conguaglio.
Il progetto rifornimento bus in self-service va a modificare le modalità di erogazione del gasolio presso
i distributori aziendali allo scopo predisposti.
La nuova procedura è così sintetizzabile:
 riconoscimento dell’autobus da rifornire, da parte del terminale di terra presso l’impianto distribuzione
carburanti con acquisizione e registrazione della matricola autobus e dei dati relativi all’operazione di
rifornimento: data, ora, giorno, mese, anno;

da parte dell’autista, inserimento del proprio badge nell’apposito lettore posizionato sulla
centralina; digitazione, sulla tastiera della centralina medesima, dei Km letti sul contachilometri del bus;
abilitazione della colonnina di erogazione al rifornimento;

al termine dell’operazione, registrazione dei litri immessi nel serbatoio del mezzo;

deposito in cassetta del mod. 12 debitamente compilato e firmato.
L’Azienda si farà parte diligente perché il rifornimento bus in self-service venga attuato in condizioni
agevoli oltre che di sicurezza, nel rispetto della Legge 626/94.
L’autista dovrà effettuare rifornimento bus in self-service seguendo la periodica necessità che si evince
dalla lettura, peraltro come attualmente, del mod. 12 unitamente ai turni di servizio dell’autista e
dell’autobus. Eventuali diverse modalità temporali di rifornimento saranno oggetto di specifiche
disposizioni aziendali.
Per la realizzazione del progetto, quale Premio di Risultato individuale dell’autista che effettua
rifornimento con la procedura su precisata, viene riconosciuta la somma di €/litro 0,01955 da liquidare,
per competenza periodica, in sede di anticipi e di conguaglio.
i) Apprezzamento fedeltà e collaborazione autista
Valorizzazione del progetto: non preventivamente stimabile e da erogare in sede di conguaglio.
L’obiettivo è di azzerare l’evasione, ovvero di sottrarsi all’obbligo da parte del Cliente di pagare il dovuto
biglietto. Allo scopo, collabora l’autista.
L’apprezzamento della fedeltà e collaborazione di ciascun autista viene premiato con un aggio aggiuntivo
rispetto a quello in essere (16%) per i biglietti a sovrapprezzo pagati all’azienda dall’autista medesimo.
L’aggio aggiuntivo, quale indennità vendita biglietti individuale, è così commisurato:
 anno 2003: 2% per l’acquisto superiore all’acquistato, da ciascun autista nell’anno 2002, aggiornato
con la percentuale media dell’eventuale adeguamento praticato nel 2003 sui biglietti a sovrapprezzo;

anni 2004/2005: ulteriore 1% per l’acquisto superiore all’acquistato, da ciascun autista nel
precedente anno 2003, aggiornato con la percentuale media dell’eventuale adeguamento praticato negli
anni 2004/2005 sui biglietti a sovrapprezzo.
I biglietti a sovrapprezzo acquistati continueranno ad essere assoggettati con le modalità di cui alla
Disciplina Normativa, art. 3, lett. i), Accordo Quadro 04/01/1995. Invece, il predetto aggio aggiuntivo
dovrà essere riconosciuto solo in sede di conguaglio del Premio di Risultato.
Il personale autista dovrà avere particolare attenzione ed impegno di verificare a vista i titoli di viaggio al
capolinea di partenza di ciascuna corsa cui è adibito.
In caso di rapina o furto - debitamente comprovato con denuncia fatta alla Pubblica Sicurezza - del
carico biglietti a sovrapprezzo acquistato dall’autista, l’Azienda provvederà al rimborso equivalente al
valore dei titoli di viaggio e/o del denaro relativo a titoli medesimi già venduti.
h) km/TPL subaffidati a terzi
Valorizzazione del progetto: stimabile solo quando diverrà operativo.
I km/TPL subaffidati a terzi dovranno rispettare assolutamente il plafond stabilito dalla normativa vigente.
Gli organismi sindacali firmatari del presente accordo saranno preventivamente informati sulle iniziative
programmate ed attuabili dall’Azienda, con ricadute sulla organizzazione del lavoro.
Le percorrenze/anno subaffidate a terzi comporteranno uguale adeguamento dei chilometri indicati sui
progetti sub 2.a) e 2.b) del presente Accordo sul Premio di Risultato. In conseguenza dei chilometri
sottratti per subaffidamento, la residua percorrenza direttamente gestita da SITA assumerà nuove unità di
misura (valore progetti citati diviso Km considerati), comunque superiori, che resteranno valorizzate
limitatamente fino all’anno 2005.
Le nuove unità di misura suddette non sono qui valorizzate, poiché il progetto è allo stato solamente
programmatico.
Le relative risorse, rinvenienti dalla realizzazione del progetto in parola, andranno ad incrementare quelle
riconosciute per i progetti sub 2.a) e 2.b).
i) Personale Inidoneo
Le Parti concordano di riprendere in esame l’istituto in parola nel mese di Settembre 2003 perché sia
definito entro il successivo mese di Dicembre 2003.
EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO
Le risorse finanziarie ottenute dalle economie conseguite in esito all’attuazione dei progetti di cui sopra,
riconosciute anche con valori indennitari, sono calendarizzate come dal seguente schema.
Progetti
sub
punto
2.a
2.b
2.c1
2.c2
autisti
Marzo
dipendenti
acconto
%
100%
dipendenti
autisti
autisti
-
Settembre
Febbraio
Tempo
Indennità
acconto
%
-
conguaglio
ipotizzato
diverso
-
autisti
----------------
80%
20%
-
-
-
100%
-
-
-
-
paga mese
-
2.c3
dipendenti
-
-
-
successivo C.d.S.
paga mese
-
2.d
autista individuale
-
-
-
successivo C.d.S.
Vendita
2.d
autisti
2.d
-
-
-
2.e
2.f
2.i
dipendente individuale
autista individuale
X
X
autista individuale
autista individuale
-
Febbraio o
biglietti mensile
DT mensile
-
100%
cessazione servizio
-
X
-
-
X
-
-
Le Parti convengono che, comunque, in sede di conguaglio, dovrà essere consumata tutta la somma
spettante ai lavoratori - per come individuati in personale “a terra” ed autisti in organico nel mese di
febbraio dell’anno successivo a quello di competenza e presenti anche nell’anno di competenza
medesimo per la eventuale realizzazione dei progetti “collettivi”. Pertanto, le somme non incassate dai
“cessati” nell’anno di competenza saranno rimesse in circolo in sede di conguaglio.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Rimangono vigenti gli istituti inerenti l’organizzazione del lavoro sottoelencati sub a), b), c), d):
a) ROTAZIONE 5 + 2
La rotazione 5+2 ex Accordo Quadro 04/01/95 è da intendersi come assegnazione del riposo compensativo
dal lunedì al sabato (fermo restando il riposo periodico il giorno di domenica), in modo compatibile con l’entità
di personale giornalmente in ferie, secondo la definizione applicativa di cui al vigente Verbale di Accordo del
31/03/1999.
I turni con rotazione 5 + 2 resteranno caratterizzati da:
 Orario minimo: 5h00’
 Orario massimo:
come da norma di legge
La localizzazione degli stessi andrà esaminata con la C.T. in sede di sessione turni.
La rotazione 5+2 ha la durata di un periodo minimo di una settimana, con inizio il lunedì e termine la
domenica.
All’autista, che interrompa per assenza siffatta rotazione all’interno del periodo precisato, spetta, ai fini
dell’orario di lavoro ed al computo delle ferie fruite, la stessa normativa riconosciuta al personale che effettua
prestazione su settimana corta.
b) ROTAZIONE 6 + 1
La rotazione 6+1 ha la durata di un periodo minimo di una settimana, con inizio il lunedì e termine la
domenica giorno deputato al riposo periodico. La rotazione 6+1 è costituita dai turni caratterizzati dall’orario:
minimo:
05h00’
massimo: 07h29’
A fronte di casi eccezionali (nel periodo estivo sulle linee stagionali), possono essere consentiti turni con
orario oltre le 07h29’ e fino ad un massimo di 07h48’.
Le presenti eccezioni saranno oggetto di specifiche analisi in sede di formazione dei turni.
Detti limiti massimi non sono praticabili nell’attuazione del meccanismo operativo di cui al progetto relativo a
DIVISIONE TURISMO, esclusivamente per il C.d.L. impegnato in detto servizio.
c) OMOGENEITA’ CARICHI DI LAVORO
L’Azienda ribadisce l’impegno di costruire i turni di servizio, sia della rotazione 5+2 che 6+1, ricercando gli
accorgimenti per conseguire l’ottimizzazione di omogeneità del carico di lavoro in termini di nastro orario, di
tempi di guida effettiva e di orario fra i turni di tutti i depositi.
L’Azienda, in sede di C.T., raccoglierà critiche e proposte funzionali a tali obiettivo, presentate dalle R.S.A.
(e/o RSU).
d) RITARDI
Permane la abrogazione della franchigia di 05 minuti in riferimento ai ritardi di fine corsa di cui all’istituto dei
ritardi stabilito nell’Accordo Quadro 04/01/95.
5) ORGANICO E TURNI
I turni di servizio invernale (lunedì - venerdì), ivi compresi quelli con rotazione 5+2, vengono concordati nel
numero di 114 (di cui n° 2 per Servizio Disabili). Il fabbisogno organico del personale viaggiante - a parità di
programma di esercizio in atto alla data di sottoscrizione del presente accordo - viene concordato nel numero
di presenza media/anno di 127 autisti (di cui n° 2 attinenti al Servizio Disabili). All’occorrenza: si procederà
all’assunzione delle unità carenti con i tempi più rapidi possibili; si verificherà la funzionale distribuzione dei
riservisti nelle aree al fine di una necessaria perequazione dei carichi di lavoro, verranno rapidamente attuati i
meccanismi informativi al personale per raccogliere le eventuali adesioni ai trasferimenti per come
necessitati.
Vanno informate periodicamente le R.S.A. (e/o R.S.U.) sulla presenza effettiva dell’organico concordato per il
personale autista e sulle decisioni atte a garantire il turn-over dello stesso.
DISCIPLINA ECONOMICA/NORMATIVA
Continua la vigenza dei sottoelencati istituti economici:
a) PRESTAZIONE EXTRA TURNO
La prestazione aggiuntiva extra turno dovuta a panne, e/o sinistri, direttamente subiti, viene considerata
lavoro straordinario per l’autista da calcolarsi al di fuori del conguaglio plurisettimanale alla stessa
stregua delle corse aggiuntive al turno e bis non codificati.
b) INDENNITA’ 5 + 2
All’autista adibito su turni ruotanti con il sistema 5 + 2, di cui al precedente punto 4, lett. a), spetta la
indennità 5 + 2 giornaliera, legata alla presenza, in aggiunta alle altre competenze retributive / indennità
dovute al turno assegnato.
Tale indennità va riconosciuta, legata alla presenza, anche ai riservisti che vanno sul 5+2, provenienti dal
6+1.
L’indennità 5 + 2 è pari a € 4,64811.
c)
RISERVISTA
Rimane vigente la parziale modifica del punto 3, lett. m, Accordo Quadro 04/01/95 - nonché del relativo richiamo
nel contesto dell’ art. 2, Acc. Az. 04/04/96 - laddove viene stabilito “il ricalcolo conseguente del tempo dell’orario
complessivo … dal momento della partenza dalla propria residenza al rientro nella stessa”.
La citata parziale modifica della norma è così rappresentata: il tempo occorrente al riservista per andare/ritornare
al/dal deposito comandato viene riconosciuto quale tempo ordinario, sempre e comunque ed al di fuori della
compensazione plurisettimanale.
Ovviamente, rimane totalmente efficace la norma del citato punto 3, lett. m., Acc. Quadro 04/01/95, laddove è
riferita al nastro ed alla indennità di diaria ridotta.
SUPERO NASTRO
Resta confermata la decadenza e la cessazione della abrogata disposizione di cui al punto 3, lett. a ) “
supero nastro” dell’Accordo Quadro 04/01/95.
Pertanto, il nastro lavorativo eccedente le 12 ore, e sino ad un massimo di 14 ore, resta compensato con
l’equivalente economico di una giornata di indennità sostitutiva di ferie ogni otto ore di supero nastro
accumulato.
Inoltre, ogni turno con supero nastro dalle 12 alle 13 ore resta compensato con l’indennità “SUPERO
NASTRO A” corrispondente a € 1,36861; ogni turno con supero nastro dalle 13 alle 14 ore resta
compensato con l’indennità “SUPERO NASTRO B” corrispondente a € 2,50481
DISPONIBILITA’ TELEFONICA
All’occorrenza, per esigenze di servizio, gli autisti contattano l’azienda, senza oneri di spesa,
chiamandola al notorio Numero Verde dell’Ufficio Movimento.
La disponibilità dell’autista, ad essere rintracciato telefonicamente dall’Azienda per esigenze di servizio,
configura accrescimento della efficienza ed efficacia dell’esercizio. Detta disponibilità telefonica è
meritevole di riconoscimento.
La disponibilità telefonica dell’autista sarà manifestata di anno in anno, fornendo contestualmente i
numeri telefonici da chiamare.
Agli autisti, chiamati dall’Azienda, ogni volta che rispondono al telefono fisso o mobile, spetta la
indennità di risposta pari a € 0,51645da riconoscere in busta paga, il mese successivo a quello di
competenza, sulla base del numero delle risposte telefoniche registrate dagli addetti alla chiamata.
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7)
MASSA VESTIARIO
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Oltre al quantitativo della massa vestiario attualmente distribuito agli autisti, l’Azienda provvederà alla
consegna annuale dei seguenti indumenti dal 1999:
 n° 01 camicia invernale
 n° 01 camicia estiva
 n° 01 cravatta
alle medesime condizioni di gratuità
NUOVA PROGETTUALITA’
Nel corso del periodo di validità del presente contratto possono essere individuati ulteriori e/o diversi
progetti di miglioramento della qualità, produttività e redditività, mirati anche per le figure del personale “a
terra” e verranno contestualmente determinati i relativi premi di risultato.
A tal fine le Parti si rincontreranno almeno una volta all’anno.
CARATTERISTICHE DEGLI ISTITUTI RETRIBUTIVI
Tutti gli importi retributivi riconducibili al presente Accordo, sia soggetti a contribuzione ordinaria che
speciale di cui alla citata L. 135/97 per il Premio di Risultato, sono esclusi dal computo del T.F.R. e
comprensivi di ogni incidenza sugli istituti retributivi indiretti di legge e di contratto ai sensi della L.
402/96.
DECORRENZA DI DURATA
Fissata fino al 31/12/2002 la ultrattività dell’omologo Accordo Aziendale sul premio di Risultato
sottoscritto in data 17/02/1999 che, perciò, verrà cassato perdendo di efficacia a decorrere dal
01/01/2003; le parti concordano quanto segue:
a)
Il presente accordo collettivo aziendale ha decorrenza dal 01/01/2003 e durata fino al
31/12/2005, in costanza di esercizio SITA, rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta
di una delle due Parti stipulanti da comunicarsi con raccomandata 03 mesi prima della scadenza;
b)
le Parti, in caso di disdetta, si impegnano ad iniziare le trattative entro la prima decade del
mese di Ottobre 2005, semprechè chi ha dato la disdetta abbia fatto pervenire le loro richieste per il
rinnovo;
c)
in caso di regolare disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato
sostituito dal successivo contratto di secondo livello.
INSCINDIBILITA’ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le disposizioni del presente Accordo, sia nell’ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono
una disciplina organica inscindibile. Pertanto la disciplina economica/normativa di cui al precedente punto 6,
lett. a), b), c), d), e), nonché punto 4), lett. d), cesserà efficacia contestualmente al mancato rinnovo del
presente accordo, stante la intrinseca connessione e finanziamento delle norme innanzi precisate con i
progetti sopra enunciati. In detta ipotesi di mancato rinnovo verrà ripristinata la norma di cui al punto 3), lett.
a) e o), dell’accordo quadro 04/01/1995.
Letto, confermato e sottoscritto
per l’Azienda
per le OO.SS. / R.S.A.
NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. E DELLE R.S.A.
La firma del presente Accordo è subordinata alla approvazione da parte dei lavoratori.
Per le OO.SS. / R.S.A.