Art. 4 – CONFERENZA DI PROGRAMMA

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ACCORDO DI PROGRAMMA INTERCOMUNALE
VERSI LIA
(LEGGE 5.2.1992 N. 104)
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PREMESSA
Nella stesura degli accordi di programma, previsti dall’art. 13 della legge 5 Febbraio 1992
n° 104, gli Enti firmatari convengono su quanto segue.
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Si intende per integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap quel livello di
socializzazione che si realizza attraverso l’apprendimento quando tutti, operando insieme, si
aiutano a vicenda per aumentare la propria competenza relazionale e comunicativa.
Condizioni essenziali dell’integrazione sono dunque:
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che tutti siano coinvolti;
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che tutti operino in modo sinergico, cioè che sia continuo, intenzionale e finalizzato all’aiuto
reciproco;
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che tutti crescano come competenza relazionale e comunicativa.
Se, dunque, l’integrazione è la finalità che orienta il processo stesso, realizzare l’integrazione
significa raggiungere sempre nuovi e migliori livelli, vivendo relazioni più profonde, complete,
coinvolgenti e comunicando in modo sempre più efficace.
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La scuola per realizzare un’innovazione profonda della sua presenza nella società, ha bisogno di
attivare e regolamentare i suoi rapporti con altre istituzioni e altri enti pubblici e privati, che
abbiano tra i loro compiti anche quello di intervenire a sostegno della formazione dei cittadini:
Comune, Provincia, ASL, Famiglie degli alunni, Associazioni ed Enti privati contribuiscono
alla formazione con le loro attività extrascolastiche ed extrafamiliari.
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La realizzazione di una scuola ad alta valenza educativa, che rispetti l’unicità e l’originalità di
ciascun essere umano come presupposto di garanzia del diritto allo studio di ciascun cittadino, è
la migliore, più naturale ed efficace forma di prevenzione per tanti problemi e tante difficoltà,
che attualmente affliggono la vita della società e che risultano ormai solo parzialmente
eliminabili e impegnano tardivamente grandi risorse.
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E’ urgente che tutti gli operatori interessati alla formazione sappiano collaborare in rapporti di
alta collegialità, conoscano le metodologie e le tecniche dell’individualizzazione degli
interventi, siano impegnati con opportuna periodicità in ordinate occasioni, anche comuni, di
ulteriore formazione in servizio, per aumentare la propria competenza:
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nel conoscere gli alunni;
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nel programmare il loro apprendimento;
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nel lavorare con loro, usando metodi e tecniche adatti, forme flessibili di organizzazione,
attrezzature e sussidi più efficaci;
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nel verificare i risultati da essi ottenuti;
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nel valutare tutto quanto si è osservato e fatto.
Questo accordo di programma deve considerarsi come opera di largo respiro sociale nella quale il
cosiddetto “problema delle diversità” diventa fonte di risorse da valorizzare per la promozione di
tutti.
La stesura degli Accordi di programma presenta, comunque, una complessità dovuta a:
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Diversificazione delle competenze
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Allocazione di risorse su vari livelli
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Varietà di tipologia degli Enti istituzionalmente coinvolti
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Modifiche del quadro di riferimento complessivo dovute all’acquisizione della personalità
giuridica da parte degli Istituti scolastici.
2 – QUADRO NORMATIVO
Le linee programmatiche e operative definite dal presente accordo tengono conto delle indicazioni
offerte dalla giurisprudenza normativa nazionale e dalle norme emanate in merito dalla Regione
Toscana, cui si intende tener fede e fare, in ogni caso, riferimento.
A tale scopo si ritiene importante sottolineare l’esigenza sia di un ulteriore forte impegno per il
superamento di barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture scolastiche che, di fatto,
impediscono l’accesso e la fruibilità agli studenti disabili, sia la necessità di un forte impegno per il
sostegno alla frequenza scolastica promuovendo interventi che consentono il miglioramento della
qualità dell’integrazione scolastica dal punto di vista della fruizione di attività formative.
L’autonomia degli istituti scolastici, sostenuta dal vigente quadro normativo in grado di favorire
questo processo, consentendo l’utilizzo flessibile delle risorse disponibili e la costituzione di reti di
scuole, che consorziando risorse finanziarie, economiche, umane e strumentali, è in grado di
ottimizzare i risultati.
I Dirigenti scolastici firmatari si fanno garanti di quanto previsto in questo accordo per i rispettivi
istituti.
Il Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Lucca, ufficio scolastico per la Provincia di Lucca,
concorre alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo nell’ambito delle proprie specifiche
funzioni di consulenza, assistenza e supporto alle autonome istituzioni scolastiche.
CAP. I – FINALITA’ E SOGGETTI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 1 – FINALITA’
L’accordo di programma intercomunale mira a creare e garantire le condizioni
ambientali e strumentali, nonché le forme di collaborazione più idonee a concretizzare il processo di
piena integrazione scolastica e sociale del soggetto disabile attraverso il coordinamento degli
interventi di competenza degli enti firmatari.
Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere “lo sviluppo delle
potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, nella
relazione e nella socializzazione” (c. 3, art, 12, L. 104/92).
Art. 2 – CRITERI GENERALI
I sottoscritti firmatari si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base
dell’accordo di programma:
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individuazione, secondo le rispettive competenze, degli impegni che ciascuno intende assumere;
definizione delle modalità e dei tempi di intervento a livello delle singole istituzioni per ogni
soggetto disabile frequentante la scuola;
verifica comune dell’attuazione e del rispetto dell’accordo sottoscritto.
Art. 3 = ENTI INTERESSATI
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Centro servizi amministrativi, ufficio scolastico per la provincia di Lucca
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Istituti scolastici autonomi della Versilia, ai sensi dell’art. 21 della L. 59/97
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Comuni della Versilia
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Provincia di Lucca
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Azienda ASL n. 12
3 a = ASSOCIAZIONI
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A.N.F.F.A.S
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U.I.C.
Il presente protocollo è aperto a tutte le Associazioni non lucrative che si occupano della tutela di
soggetti disabili che intenderanno sottoscriverlo.
Art. 4 – COMPETENZE DEGLI ENTI INTERESSATI
4a – COMPETENZE DEL C.S.A.
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Provvedere all’attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.
104/92, definendo le dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno, anche in deroga al
rapporto insegnanti/alunni previsto dalla normativa vigente, nell’ambito delle direttive della
Direzione Scolastica Regionale per la Toscana, con la consulenza del GLIP e del Gruppo
provinciale per l’integrazione;
assicurare la copertura dei posti di sostegno istituti, anche in deroga, presso le singole Istituzioni
Scolastiche con personale innanzitutto specializzato, secondo la normativa specifica;
realizzare attività di aggiornamento e formazione in servizio per il personale docente e non
docente di tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia, sulle tematiche relative alla disabilità,
in base alle risorse assegnate dall’amministrazione centrale o regionale;
affiancare, sostenere e supportare l’impegno delle singole Istituzioni Scolastiche
nell’espletamento del presente accordo, per il raggiungimento degli obiettivi da realizzare e per
la soluzione di eventuali problematiche, anche di natura legale, oltre che amministrativa.
4 b - COMPETENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Le competenze delle Scuole consistono nel:
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Garantire il diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli alunni/studenti in
accertata situazione di disabilità nelle sezioni della scuola dell’infanzia e nelle classi delle
Istituzioni di ogni ordine e grado, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 104/92;
assicurare nella progettazione e nell’attuazione del P.O.F. (Piano dell’offerta formativa) il
coordinamento e l’integrazione tra le attività rivolte alle generalità degli alunni e quelle previste
nei piani educativi individualizzati degli alunni disabili;
utilizzare personale specializzato e/o risorse idonee per attività di sostegno alle classi in cui sono
iscritti alunni disabili, nell’ambito delle risorse umane, professionali e finanziarie disponibili,
come individuate ed allocate dalla Direzione Scolastica Regionale tramite il C.S.A. di Lucca,
avvalendosi anche della consulenza del G.L.I.P. previsto dalle cc.mm. n. 22/70 e n. 216/77, cui
è affidato il compito di esaminare documenti diagnostici e materiali di programmazione
-
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educativa e didattica riferita agli alunni/studenti disabili, rilevando eventuali necessità circa
risorse ordinarie o in deroga;
costituire presso ogni Istituto Scolastico il Gruppo per l’integrazione degli alunni disabili (vedi
art. 10);
attivare e favorire il funzionamento dei gruppi di lavoro interistituzionali sul caso (G.L.I.C.), per
la definizione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e del Contratto Educativo
Personalizzato (C.E.P.) secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/02/94 agli artt. 4 e 5 (vedi art.
8);
promuovere la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale docente, favorendone la
sensibilizzazione e il coinvolgimento;
garantire l’assistenza di base agli alunni disabili nel rispetto e nell’ottica di quanto previsto
dalla Direttiva Ministeriale n. 3390/01 e dalla normativa al momento in vigore, nell’ambito
comunque delle funzioni previste nel profilo di collaboratore scolastico del CCNL comparto
scuola anche attraverso interventi di formazione specifici per il personale collaboratore
scolastico;
sostenere l’integrazione fruendo anche delle risorse generali per l’autonomia scolastica;
favorire e curare le iniziative di orientamento scolastico e formativo per gli alunni disabili,
anche in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale;
promuovere e curare l’acquisto e il rinnovo di sussidi e materiali didattici finalizzati ad una più
funzionale integrazione scolastica, nell’ambito delle disponibilità finanziarie degli Istituti
avvalendosi anche del coordinamento della scuola-polo individuata dall’apposita Conferenza di
zona;
promuovere l’innovazione metodologico-didattica rivolta al miglioramento dell’integrazione
scolastica del disabile anche in relazione alla gestione coordinata degli eventuali finanziamenti
assegnati alla scuola polo di zona.
4 c – AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLA VERSILIA
Le Amministrazioni comunali della Versilia si impegnano all’attuazione degli interventi che le
norme vigenti pongono a loro carico, e cioè:
-
a eliminare e superare le barriere architettoniche ai sensi della Legge 9 Gennaio 1989 n° 13 e
successive modificazioni;
-
a fornire, in base al criterio di residenza e garantendo comunque standard omogenei di
prestazione, gli interventi di assistenza specialistica previsti dall’art. 13 c. 3 della L. 104/92 e
dalla direttiva MIUR 3390/30.11.2001, attraverso personale idoneo che si integra con l’équipe
funzionale per la programmazione e la gestione dei Progetti individuali, partecipando agli
incontri necessari;
-
a realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio regolati dagli indirizzi
regionali;
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a collaborare con l’Amministrazione Scolastica, nel rispetto delle reciproche competenze, per la
realizzazione di esperienze integrate scuola/territorio;
-
a realizzare, per la parte di competenza, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse
esistenti, forme concordate di istruzione ospedaliera, o, in alternativa, di scuola domiciliare per
minori in situazione di handicap per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza
scolastica. Analoghe azioni possono essere destinate, anche ai minori, che non versino in
situazione di handicap, ma siano ricoverati, o comunque impossibilitati per malattia a
frequentare la scuola per non meno di 30 giorni (art. 12, comma 9 L. 104/92).
-
a garantire la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’integrazione “Gruppo H” previsto in ogni Istituzione scolastica (art. 15 punto 2, Legge 104/92);
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a garantire il trasporto scolastico degli alunni disabili con mezzi idonei anche per prestazioni
riabilitative su progetto del G.O.M. e nel rispetto del Regolamento del Comune sull’accesso alle
prestazioni;
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a individuare e acquistare arredi scolastici e attrezzature tecniche non previste dal nomenclatore
tariffario nazionale, finalizzate alle necessità dell’alunno disabile;
-
a offrire opportunità socio educative-culturali-sportive, sia in ambito scolastico che
extrascolastico, per tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli in situazione di handicap;
-
a collaborare con il Laboratorio Zonale Ausili per interventi mirati a particolari necessità
didattiche programmate con la scuola;
a istituire un servizio di informazione sulle risorse culturali e sociali esistenti e sulle esperienze
in atto in rapporto ai bisogni dell’alunno in situazione di handicap;
-
-
a garantire la collaborazione con le scuole e le Aziende USL per l’orientamento e per il supporto
all’integrazione.
4 d – L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
L’Amministrazione Provinciale si impegna all’attuazione degli interventi che le norme vigenti
pongono a suo carico, e cioè:
1 - a sviluppare nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio Scolastico Provinciale e di quelle
dell’Osservatorio Politiche Sociali: raccolta dati, attività conoscitive e indagini di approfondimento
nel settore disabilità;
1.
2 - ad eliminare le barriere architettoniche degli edifici scolastici di propria competenza;
3 - a realizzare in modo coordinato gli interventi di diritto allo studio regolati dagli indirizzi
regionali;
4 - a realizzare, per la parte di competenza, nel rispetto della vigente normativa e delle risorse
esistenti, forme concordate di istruzione ospedaliera, o, in alternativa, di scuola domiciliare per
minori in situazione di handicap per i quali sia accertata l’impossibilità delle frequenza scolastica.
Analoghe azioni possono essere destinate anche ai minori che non versino in situazione di handicap,
ma siano ricoverati, o comunque impossibilitati per malattia a frequentare la scuola per non meno di
30 giorni (art. 12, comma 9 L. 104/92).
5 - a garantire la presenza di un proprio referente nel “Gruppo di lavoro per l’Integrazione” previsto
in ogni scuola superiore (art. 15, punto 2 Legge 104/92);
6 - a garantire la presenza di un proprio referente nel gruppo di lavoro istituito presso ogni ufficio
scolastico provinciale (G.L.I.P.) (art. 15, punto 1 Legge 104/92);
7 - a individuare e acquistare arredi scolastici e attrezzature tecniche, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili non previsti dal nomenclatore tariffario nazionale, finalizzati alle necessità
dello studente disabile;
8 - a sostenere i percorsi di formazione professionale regionali con sussidi e attrezzature utili
all’integrazione dei soggetti disabili;
9 - promuovere opportunità socio – educative – culturali, sia in ambito scolastico che
extrascolastico per tutti gli studenti, con particolare attenzione per i soggetti disabili;
10 - a sostenere interventi mirati a particolari necessità didattiche programmate con la scuola e con
la formazione professionale, anche in collaborazione con il Laboratorio Ausili;
11 - a garantire la collaborazione con le Scuole, le Amministrazioni Comunali e le Aziende
Sanitarie Locali per l’attuazione di interventi di orientamento, attraverso i Centri per l’Impiego,
finalizzati ad individuare percorsi personalizzati di istruzione, formazione ed inserimento
lavorativo;
12 - a definire la programmazione di interventi di pre-formazione e formazione coinvolgendo nella
fase di concertazione con le parti sociali, per la predisposizione dei bandi attraverso i quali vengono
individuati gli interventi che saranno attivati sul territorio, le Scuole, le Associazioni dei disabili, i
Servizi interessati della ASL dei Comuni per la definizione delle priorità da indicare nei bandi
stessi;
4 E - AZIENDA U.S.L. N. 12 – VIAREGGIO
1. Redige l’attestazione di handicap, la diagnosi funzionale e, nell’ambito della propria
competenza, la documentazione atta ad individuare le caratteristiche ed i bisogni dei singoli
alunni, anche ai fini dell’identificazione delle risorse, dei materiali e dei sussidi utili al
processo di integrazione scolastica;
2. garantisce la partecipazione degli operatori di cui all’art. 12 della Legge 104/92, per la
stesura, le verifiche e l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del
Contratto Personalizzato (CEP), con due incontri annuali per ogni soggetto disabile con
Progetto Abilitativo Riablitativo Globale (P.A.R.G.) e quindi in cura presso il Servizio
Sanitario dell’Azienda;
3. individua il Referente del caso con funzioni di coordinamento all’interno dell’equipé ASL e
fra équipe e scuola;
4. possono essere previsti momenti di presenza in situazione scolastica di un componente
membro dell’équipe ASL, nel caso in cui il gruppo di lavoro inter-professionale lo ritenga
utile ai fini di una più completa verifica dello sviluppo delle funzioni dell’alunno disabile;
5. partecipa alle riunioni per la stesura, le verifiche e l’aggiornamento del P.D.F. e del C.E.P. si
svolgono, di norma, nella sede scolastica e in orario non coincidente con lo svolgimento
delle lezioni;
6. si impegna a collaborare alla realizzazione, per la parte di propria competenza, nel rispetto
della vigente normativa e delle risorse esistenti, di forme concordate di istruzione
ospedaliera, o, in alternativa, di scuola domiciliare per alunni disabili, per i quali sia
accertata l’impossibilità della frequenza scolastica. Analoghe azioni possono essere
destinate agli alunni che non siano disabili , ma siano ricoverati, o comunque impossibilitati
per malattia a frequentare la scuola per non meno di 30 giorni (art. 12, comma 9 L. 104/92);
7. nell’ambito di quanto previsto dall’art. 15, punto 2, Legge 104/92, si impegna a fornire un
proprio Referente nel “Gruppo di Lavoro per l’integrazione” previsto in ogni Istituzione
scolastica;
8. garantisce la collaborazione con gli Enti locali e con le scuole per l’orientamento formativo
e il supporto all’integrazione;
9. si impegna a realizzare un Laboratorio Zonale Ausili per predisporre strumenti e ausili
personalizzati, fornire la documentazione utile a socializzare le esperienze e promuovere la
ricerca.
Cap. III – MODALITA’ OPERATIVE E LORO VERIFICA
Conformemente a quanto stabilito dalla L. 104/92, dal D. M. applicativo e dalla L. 142/90,
art. 27 c. 6, che prevedono un “Collegio di vigilanza” sugli Accordi di programma, tenuto conto
delle esperienze maturate nel corso degli anni, si concordano e si definiscono le principali modalità
operative e di verifica dei vari enti istituzionalmente interessati al processo di integrazione
scolastica e sociale degli alunni disabili.
Art. 4 – CONFERENZA DI PROGRAMMA
La Conferenza di Programma è composta dai Sindaci di tutti i Comuni del territorio della
Versilia, o dai loro delegati, dal Direttore Generale della Azienda U.S.L. N. 12 o suo delegato, dal
Presidente della Provincia o suo delegato e dal Dirigente del C.S.A. di Lucca o suo delegato, dai
Dirigenti delle Scuole della Versilia o loro delegati e dai Rappresentanti delle Associazioni dei
Disabili.
I Comuni compresi nel territorio della Versilia si impegnano a promuovere, almeno due
volte all’anno una Conferenza di Programma, nel mese di marzo per la programmazione e nel mese
di giugno per la verifica.
Essa fornisce indirizzi, avvalendosi dell’attività conoscitiva e delle indagini di
approfondimento promosse dall’Osservatorio Scolastico Priovinciale e dall’Osservatorio Politiche
Sociali della Provincia, sulla base delle norme e delle leggi nazionali e regionali vigenti, delle
direttive del M.I.U.R., della R.T. e delle Delibere dei Consigli Comunali e del Consiglio
Provinciale, per la programmazione delle attività idonee ad assicurare l’esercizio del diritto
all’educazione e all’integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili inseriti nelle scuole del
territorio.
Nello specifico, e in relazione alle competenze di ciascuno degli Enti referenti, essa rende
note le risorse umane e finanziarie disponibili per l’anno successivo per realizzare:
- la programmazione delle attività educativo – formative destinate a tutti gli alunni, compresi
quelli in situazione di handicap;
- servizi di inserimento/integrazione scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap;
- forme di integrazione fra attività scolastiche ed extrascolastiche;
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iniziative ed attività di aggiornamento e formazione comuni per il personale delle scuole, della
USL e dei Comuni impegnato in piani educativi e di recupero individualizzati.
La Conferenza di Programma deve inoltre porre particolare cura alla verifica delle attività e
degli interventi posti in atto nell’anno scolastico precedente, con specifico riferimento alle
competenze e agli adempimenti oggetto del presente accordo.
La Conferenza di Programma si avvale della competenza di un Gruppo tecnico di lavoro,
indicato come Comitato Tecnico di Coordinamento.
Art. 5 – COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO
-
-
Il Comitato Tecnico di Coordinamento è composto da:
n. 1 rappresentante dei Comuni della Versilia nominati dalla Conferenza Zonale dei Sindaci;
n. 1 rappresentante dell’Azienda USL N. 12 – Viareggio, proposto dal G.O.I.F. e nominato dal
Direttore Generale dell’Azienda;
n. 2 rappresentanti della Provincia nominati dal Presidente della Provincia;
n. 1 rappresentante della Scuola distaccato presso il C.S.A. di Lucca, con specifici compiti
inerenti l’integrazione scolastica;
n. 2 rappresentanti delle Associazioni di categoria firmatarie dell’Accordo;
n. 1 rappresentante dei Dirigenti delle Scuole Autonome della Versilia nominato dagli stessi
anche in forma associata.
Dirigente della Scuola Polo della Versilia per l’integrazione degli alunni disabili.
Il Comitato di Coordinamento si riunisce di norma tre volte l’anno per:
-
svolgere compiti di referenza, consulenza e promozione per tutto quanto attiene all’applicazione
del presente accordo;
rendere effettivi i programmi e le attività proposte dalla Conferenza di Programma e contribuire
ai lavori della Conferenza stessa, anche attraverso il monitoraggio e la raccolta dati;
contribuire al coordinamento e alle razionalizzazione della iniziative promosse da vari Enti a
favore della disabilità;
individuare modalità adeguate per il necessario raccordo con il G.L.I.P. istituito presso il C.S.A.
di Lucca.
La Conferenza di Programma ratifica le nomine dei rappresentanti dei vari Enti e dà
l’incarico di Coordinatore del Comitato Tecnico di Coordinamento a uno di tali rappresentanti.
La sede del Comitato di Coordinamento è situata presso la Azienda USL n. 12 Viareggio –
Unità Funzionale Handicap Via Comparini Viareggio che assicura anche il necessario servizio
di segreteria.
CAP. IV – IL PERCORSO DELL’INTEGRAZIONE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
L’avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica si basano sulla
produzione, l’acquisizione e l’uso di una documentazione tecnico – conoscitiva – progettuale che,
in base all’art. 12, comma 5, della Legge 104/92, si compone dei documenti di cui ai successivi
articoli.
DIAGNOSI FUNZIONALE (D.F.)
Dal riconoscimento dell’alunno come persona disabile ai sensi della vigente normativa
consegue la diagnosi funzionale (D.F.) relativa all’inserimento scolastico, formulata dagli operatori
dell’equipe che gestisce il progetto individuale.
La D.F., oltre che strumento di conoscenza, è anche atto amministrativo indispensabile per
giustificare l’attribuzione del sostegno didattico, pertanto dovrà indicare con chiarezza sia la
necessità di un insegnante specializzato per attività di sostegno sia la tipologia della
specializzazione.
La D.F. sarà articolata nelle distinte aree: cognitiva, affettiva – relazionale e dell’autonomia.
La D.F. dovrà contenere una chiara indicazione sia delle funzioni che risultano
compromesse, sia di quelle suscettibili di potenziamento su cui orientare il percorso scolastico ed
extrascolastico del disabile.
Nel passaggio da un grado di scuola all’altro, la D.F. dovrà essere riesaminata alla luce delle
modificazioni intervenute nel soggetto. Quando non intervengono modifiche sostanziali del quadro,
l’inserimento e le sue necessità verranno indirizzate dalla verifica del profilo funzionale (P.D.F.)
elaborato nella scuola di provenienza.
Art. 6 – PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (P.D.F.)
Il P.D.F. sintesi dei contributi offerti dagli operatori socio- sanitari, da quelli scolastici e dai
familiari, ha soprattutto lo scopo, conformemente alle disposizioni vigenti, di ampliare la
conoscenza dinamica e creare i presupposti per quella didattica; esso ha inoltre, sul piano
amministrativo, la funzione di documentare l’eventuale necessità di sostegno didattico in deroga e
di sussidi didattici.
Il P.D.F. dovrà essere elaborato congiuntamente dall’equipe o da un suo referente, dai
docenti della classe, con la collaborazione della famiglia.
Per le situazioni seguite da altra Azienda USL, da sanitari privati o da altri convenzionati
con l’Azienda USL del territorio, la Scuola dovrà mettersi in contatto con loro per la necessaria
collaborazione e informare la famiglia della possibilità di collaborazione con l’Azienda USL locale
per le necessità di integrazione sociale del soggetto.
Per favorire i collegamenti tra P.D.F. e C.E.P., progetti scolastici ed extrascolastici,
parteciperanno alle necessarie riunioni anche il responsabile dell’Ente Locale competente e gli
eventuali assistenti di base di competenza della Scuola e assistenti specialisti di competenza
dell’Ente Locale, per l’autonomia e/o per la comunicazione.

L’orario e la data delle riunioni congiunte per la stesura, le verifiche e l’aggiornamento del
P.D.F. e del C.E.P. dovranno essere concordati tra i partecipanti.
Il P.D.F. dovrà essere elaborato dopo un periodo di inserimento scolastico durante il quale tutti i
docenti della sezione / classe, gli assistenti specialistici ed eventualmente gli assistenti di base
avranno cura di produrre, utilizzando le schede predisposte, un’osservazione dinamica, mirata,
concordata, descrittiva – non valutativa – delle capacità di relazione e di apprendimento presenti al
momento dell’osservazione stessa.

Nel corso della riunione congiunta, destinata alla stesura del P.D.F. e del C.E.P., gli operatori
presenti confronteranno l’osservazione dinamica delle funzioni, affettuata dell’USL con
l’osservazione dinamica delle capacità di relazione e di apprendimento, effettuata dalla scuola,
come precedentemente descritto, nonché con le osservazioni / informazioni fornite dai genitori.
Gli operatori, inoltre, registreranno le valutazioni condivise da tutti e, utilizzando l’apposito
modello (Allegato n. 4), rileveranno il livello delle capacità possedute e il livello di sviluppo
possibile durante l’anno scolastico.
La rilevazione del livello di sviluppo possibile in situazione di handicap consentirà al team
dei docenti / consiglio di classe l’individuazione degli obiettivi della programmazione educativo –
didattica personalizzata.
Il P.D.F. deve essere redatto di norma entro il 30 Novembre.
Il P.D.F. verrà verificato annualmente secondo una articolazione geografica (Nord – Centro
– Sud) che verrà definita dall’Azienda Sanitaria e comunicata entro il 31/08 alle Istituzioni
Scolastiche e, per gli alunni che passano al livello di scuola successivo, aggiornato.
La scheda per l’orientamento formativo dovrà essere compilata entro il 31/12.
La verifica finale, nel corso della quale sarà anche compilata la “scheda riepilogativa da
utilizzare ai fini amministrativi”, e l’aggiornamento dovranno essere elaborati entro il mese di
Maggio.
Art. 7 – CONTRATTO EDUCATIVO PERSONALIZZATO (C.E.P.)
Sulla base dei bisogni emersi dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale,
dovrà essere stipulato, utilizzando l’apposito modulo (Allegato n. 5), il patto/contratto definito
“contratto educativo personalizzato” (C.E.P.).
In esso ASL, Scuola, Genitori, Enti Locali ed eventuali enti privati concordano e
sottoscrivono gli interventi necessari per l’alunno in un determinato periodo di tempo e gli impegni
che ciascuna parte assume in ordine agli specifici bisogni del soggetto.
Il C.E.P., come il P.D.F., deve essere redatto di norma entro il 30 Novembre e
aggiornato/verificato entro il mese di maggio.
Si può concordare, in sede di stesura o di verifica, una validità pluriennale del P.D.F. come
del C.E.P..
Art. 8 – PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA PERSONALIZZATA
Sulla base di tutte le informazioni disponibili, facendo riferimento al Piano offerta formativa
di Istituto (P.O.F.), il team dei docenti / consiglio di classe elabora , entro il 30 Novembre, la
programmazione educativo- didattica personalizzata.
In essa verranno descritte le competenze già acquisite, desumibili dal P.D.F. e individuati gli
obiettivi di prevedibile acquisizione nei vari campi di esperienza e/o nelle varie discipline di studio.
Nella programmazione dovranno, inoltre, essere indicati: i contenuti scelti, la metodologia e
le strategie didattiche concordate, le modalità di utilizzo dei sussidi didattici individuati nel C.E.P.,
risultati attesi, le modalità e i tempi di presenza e le forme di collaborazione tra Insegnante
Specializzato e Insegnanti Curricolari e eventuali Assistenti di base o specialisti, le modalità e la
periodicità delle verifiche e della valutazione.
Art. 9 – GRUPPO
DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE (Gruppo “H”) DI
CIRCOLO/SCUOLA/ISTITUTO
Presso ogni Istituzione Scolastica ove sia iscritto un alunno in situazione di handicap deve
essere costituito il Gruppo di lavoro previsto dall’art. 15, comma 2, della legge 104/92 e dall’art. 8
del D.M. 122/94.
Il Gruppo di lavoro è istituito dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Circolo/Istituto
ed il Collegio dei docenti per le rispettive competenze.
Esso è composto da:
-
Dirigente Scolastico, che lo presiede;
-
1 Rappresentante dell’Azienda USL;
-
1 Rappresentante dell’Ente Locale competente;
-
da 3 Rappresentanti dei docenti – scelti tra quelli la cui posizione giuridica dia garanzie di
continuità – di cui uno incaricato di Funzione Obiettiva inerente ?;
-
1 Rappresentante dei Genitori degli alunni disabili o delle Associazioni da loro indicate;
-
1 Rappresentante dei Genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto.
-
1 Rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto Scolastico per le Scuole
Secondarie Superiori;
Il Gruppo di lavoro tra le altre funzioni ha le seguenti:
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attivare le procedure per la continuità e l’accoglienza;
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predisporre il lavoro propedeutico alla stesura del P.D.F., del C.E.P. e della Programmazione
educativo-didattica personalizzata;
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collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal P.O.F. di Istituto e dal
progetto di vita dello studente in situazione di handicap;
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stimolare e coordinare i differenti progetti attivati dall’Istituzione Scolastica;
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prevenire o risolvere eventuali problemi relativi all’integrazione.
Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno con cadenza quadrimestrale, di cui una nel periodo
giugno/luglio.
Cap. V – L’INTEGRAZIONE NELLA SCUOLA STATALE E IL PASSAGGIO DA UN
GRADO DI SCUOLA A QUELLO SUCCESSIVO
Art. 10 – PROCEDURE PER LA CONTINUITA’ E L’ACCOGLIENZA
Le istituzioni firmatarie del presente accordo di programma si impegnano a promuovere e
organizzare, negli ambiti di rispettiva competenza, forme di consultazione tra educatori di asili nido,
docenti di scuole materne private e statali, docenti delle scuole elementari, medie e superiori /art. 12
L. 104/92), alla ricerca di una costante cura per lo sviluppo armonico del soggetto.
In particolare i Dirigenti (Direttori Didattici o Presidi), al momento della trasmissione delle
iscrizioni, inviano alle scuole del grado successivo copia della documentazione in loro possesso
(D.F., P.D.F., C.E.P., proposta orientativa per coloro che si iscrivono alla Scuola Superiore
formulata dal Gruppo Operativo), relativa agli alunni in situazione di handicap, riservandosi di
trasmettere la verifica finale del P.D.F. e del C.E.P. entro il termine delle attività educative (30
Giugno).
I responsabili delle istituzioni scolastiche, entro il mese di ottobre, dovranno attivarsi,
affinché la D.F. degli alunni iscritti all’ultimo anno venga aggiornata o confermata, in tempo utile
per le iscrizioni all’anno scolastico successivo.
I Dirigenti (Direttori Didattici o Presidi) della scuola di provenienza promuovono, inoltre un
incontro, da effettuare di norma entro il 30 Maggio, tra il “Gruppo di lavoro per l’integrazione”
della scuola / istituto di accoglienza, possibilmente al completo, per l’analisi dei bisogni e delle
risorse necessarie per una ottimale integrazione scolastica e sociale dell’alunno (personale di
assistenza e specialistico, insegnante specializzato per le attività di sostegno, attrezzature tecniche e
sussidi didattici, etc. etc.). Nel caso di tale riunione dovrà essere compilata la scheda riepilogativa
del P.D.F. da utilizzare ai fini amministrativi.
Inoltre i capi di istituto della scuola di accoglienza
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trasmettono la documentazione all’Ufficio Integrazione scolastica del C.S.A., sulla base delle
indicazioni fornite dall’Ufficio stesso;
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attivano il Gruppo Operativo (docenti curricolari e di sostegno, famiglia. USL, etc.) o il
“Gruppo di lavoro per l’integrazione” di Circolo/Scuola/Istituto se gli insegnanti non sono stati
ancora nominati, per procedere all’osservazione mirata, concordata, descrittiva, non valutativa,
al fine della stesura, entro la metà di Novembre, del profilo dinamico funzionale (P.D.F.) e del
C.E.P.;
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trasmettono, se del caso, all’Ente la documentata richiesta di personale assistente;
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concordano, entro il mese di settembre do ogni anno, con gli operatori USL refernti del caso e/o
con firmatari della Diagnosi Funzionale e con i rappresentanti del Comune (e della Provincia
per le scuole superiori) un calendario di incontri finalizzati alla formulazione del P.D.F., del
C.E.P., e relative modifiche.
A detti incontri partecipano, oltre agli operatori USL sopracitati, il Direttore Didattico o il
Preside, il team dei docenti o il consiglio di classe, il rappresentante del Comune (e della Provincia
per le scuole superiori). Alla formulazione del P.D.F. collaborano i genitori dell’alunno.
Per i passaggi della scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo
grado, i presidi, dopo l’iscrizione, chiedono alla famiglia di acquisire dallo specialista competente
del G.O.M. il duplice parere sulla possibilità di frequenza del corso di studi scelto e di servizio
della professione cui il corso prepara (parere richiesto solo nell’interesse dell’alunno e solo per gli
istituti tecnici, professionali e artistici), come previsto dalla normativa vigente e in particolare dalle
circolari ministeriali n. 262/88, n, 181/93 e n. 363/94.
Il P.D.F. e il C.E.P. saranno stesi nella medesima seduta, di norma entro il 30 Novembre.
Il team dei docenti/il consiglio di classe, di norma entro il 30 Novembre di ogni anno, anche
sulla base del P.D.F. e del C.E.P., elabora, per i nuovi casi, o la Programmazione Educativa e
Didattica Personalizzata o l’adeguamento del programma di studio previsto per la classe.
Art. 11 – ORIENTAMENTO
I firmatari del presente accordo ritengono l’orientamento scolastico e professionale parte
integrante del processo educativo.
Le azioni di orientamento sono, pertanto, attuate ai diversi livelli di istruzione, con
particolare attenzione alle attività da svolgersi durante la frequenza della scuola secondaria di
primo grado.
Durante tale corso di studi il Gruppo Operativo, anche allo scopo di garantire un corretto
inserimento nella scuola secondaria di secondo grado e/o nel mondo del lavoro, promuoverà
attività di orientamento e di preformazione professionale (queste ultime concordate con gli enti
interessati) e offrirà indirizzi all’alunno e alle famiglie circa le possibili scelte future.
A tal fine scuola, famiglia e servizi del territorio si impegnano a una stretta collaborazione
per esaminare le successive opportunità educative e formative, sulla base di un’attenta analisi degli
interessi, delle potenzialità, delle abilità e del grado di formazione raggiunti dal soggetto al termine
della scuola dell’obbligo.
Ferme restando le specifiche competenze previste dalla normativa statale e regionale, gli
Enti Locali si impegnano a favorire la continuità scuola – lavoro espressa dal P.D.F..
Art. 12 - CORSI DI AGGIORNAMENTO COMUNI
Le istituzioni firmatarie del presente accordo si impegnano ad istituire iniziative di
aggiornamento comuni, finalizzate principalmente all’integrazione delle rispettive esperienze e
competenze e quindi rivolte agli operatori della scuola, delle aziende sanitarie locali, nonché al
personale socio-educativo assistenziale impegnati neel’integrazione scolastiche scolastica degli
alunni in situazione di handicap nelle scuole della provincia.
I corsi di aggiornamento comuni verranno proposti dal Comitato Tecnico di Coordinamento,
di cui al punto 2 b del cap. III del presente accordo, che potrà avvalersi della collaborazione e
consulenza dell’IRRE Toscana, delle Università degli Studi, delle istituzioni pubbliche e private
specializzate con cui potranno essere effettuate convenzioni di cui all’art. 38 della L. 104/92.
Il Comitato Tecnico di Coordinamento provvederà a definire le modalità di organizzazione,
finanziamento, gestione e partecipazione del personale.
CAP. VII – VALIDITA’, PUBBLICAZIONE E DURATA DELL’ACCORDO DI
PROGRAMMA
Il presente accordo di programma sarà adeguato alla nuova situazione ogni qualvolta lo
richiederanno nuove disposizioni legislative i il mutare delle procedure organizzative degli Enti
firmatari.
I criteri generali in esso contenuti costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale
singolo accordo o intesa tra gli Enti interessati.
Il presente accordo, autorizzato con delibere dei Consigli Comunali n° _______________del
________________, verrà adottato con provvedimento del Sindaco del Comune capofila e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il presente accordo di programma ha la durata di anni tre, a partire dalla data dell’Ordinanza.
CAP. VIII – COLLEGIO DI VIGILANZA
La vigilanza sull’esecuzione del presente accordo di programma e gli eventuali interventi
sostitutivi nei confronti di parti inadempienti sono svolti secondo quanto previsto dall’art. 6 del
D.M. 9.7.92 e dell’art. 27 legge 142/90, da un Collegio composto dal Presidente della Conferenza
Zonale dei Sindaci o suo delegato, che lo presiede, dal Dirigente del C.S.A. o suo delegato, dai
rappresentanti dei Comuni firmatari, dal Presidente della Provincia e dal Prefetto o suo delegato.
Per la verifica dell’esecuzione del presente accordo il Collegio di vigilanza si avvarrà della
collaborazione del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP), costituito presso il
Provveditorato agli Studi ai sensi dell’art. 15 della legge 104/92, il quale ha comunque compiti di
verifica dell’attuazione dell’accordo di programma in termini di efficienza e di efficacia.
Il Collegio di Vigilanza viene nominato da tutti i partecipanti alla Conferenza di
Programma, in occasione della prima convocazione e resta in carica per tutta la durata
dell’accordo.
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