Cosa significa PACS

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IL PACS E L’EUROPA: L’ITALIA FANALINO DI CODA
Cosa significa il termine PACS? Per PACS si intende il Patto Civile di Solidarietà. Il PACS o
l’unione civile (analogo istituto), rappresenta uno strumento volto alla tutela delle coppie che non
possono, o non vogliono, sposarsi.
La larghissima diffusione di questo nuovo istituto giuridico sia nei Paesi Europei, che in alcuni
paesi Extraeuropei, mette in risalto la situazione di arretratezza e di netta chiusura che, invece,
caratterizza la realtà italiana.
Il Patto Civile di Solidarietà e l’unione civile generalmente disciplinano:
1- Le Famiglie non tradizionali formate da coppie eterosessuali.
2- Le Famiglie non tradizionali formate da coppie omosessuali.
3- Convivenze, fondate non sul legame affettivo-sessuale, ma su vincoli solidaristici, ad
esempio le convivenze tra amici e le coabitazioni per motivi di assistenza e solidarietà.
In una sintesi mediata dalle discipline europee vigenti, le prerogative che il PACS assicura alla
coppia, possono essere così riassunte:

Coloro che stipulano un PACS possono regolare il regime patrimoniale dei
propri beni e gli acquisti in comune;

Sono generalmente attribuiti, ai contraenti del PACS, diritti e
doveri
reciproci di assistenza morale e materiale;

Possono essere estese, ai firmatari del PACS, le norme in materia di impresa
familiare;

I contraenti di un PACS possono essere reciprocamente inclusi tra gli eredi
legittimi del partner. Generalmente, residua la libertà di una difforme scelta
testamentaria;

Ai fini delle graduatorie occupazionali, nonché di benefici fiscali,
amministrativi e di altro genere, i contraenti del PACS sono equiparati ai
coniugi;

Può essere estesa, ai contraenti del PACS, la pensione di reversibilità del
partner. Spesso, questa facoltà è consentita solamente se il PACS ha avuto
una durata minima.

Generalmente, è prevista la piena rilevanza presso tutti i terzi, del legame
affettivo della coppia, di guisa che, ad esempio, i contraenti abbiano pieno
diritto a visitare ed assistere il proprio partner ricoverato in ospedale o
recluso in carcere.

Può essere consentito ai contraenti di disciplinare gli aspetti patrimoniali
conseguenti allo scioglimento del PACS;

Generalmente, viene esteso al partner il diritto di succedere nel contratto di
locazione della casa di residenza, alla morte del partner titolare del contratto;

Le facoltà di un contraente del PACS, in caso di interdizione dell’altro ed in
relazione ai suoi interessi, possono essere equiparate a quelle dei coniugi.
Se negli ultimi venti anni, l’Europa è stata interessata da un’evoluzione normativa, che ha
disciplinato nuove forme di famiglia, il nostro Paese è rimasto ancorato alla visione della “Famiglia
Tradizionale”, quella, per intendersi, fondata sul matrimonio e con prole. In Italia, la “famiglia”,
così concepita, ha svolto (e, tuttora, in molti ritengono che svolga) la funzione di fulcro
dell’organizzazione sociale ma, al contempo, ha ostacolato (e tuttora ostacola), sia il dinamismo
della società, sia la tutela di diritti essenziali delle nuove “famiglie”.
La situazione italiana è allarmante: plurime statistiche mostrano, ad esempio, come almeno due
terzi dei giovani, compiuti 35 anni, vivano ancora con la famiglia di origine. Il preteso primato della
“Famiglia Tradizionale”, insomma, sembra aver “incatenato” i suoi membri, più che averne
promosso il libero e consapevole sviluppo della personalità.
Il dato è tanto più singolare, se raffrontato con le realtà anglosassone, scandinava, ed, in linea di
massima, di tutta l’Unione Europea, dove è stata ormai superata la visione della “famiglia
tradizionale”, quale unica formazione sociale meritevole di tutela e si sono sviluppati nuovi tipi di
convivenze (non caratterizzate dall’istituto del matrimonio), che hanno ottenuto riconoscimento
giuridico, con attribuzione di diritti e doveri e, quindi, di una tutela giuridica.
Anche il riconoscimento delle unioni omosessuali, si è già affermato, anche se in modi diversi, in
quasi in tutti i paesi europei, con esclusione di Italia, Austria, Irlanda e Grecia. In Grecia, tuttavia, la
discussione è approdata in Parlamento.
Con particolare riferimento al malinteso fondamento naturale eterosessuale dalla famiglia, si
osserva come la Costituzione Europea stessa, nell’Art.II-81 (titolato “Non discriminazione”),
stabilisca che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza ,il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l’appartenenza ad una minoranza
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.
Inoltre, il Parlamento Europeo, nella relazione annuale sui Diritti Umani del 2000 (come in molti
altri pronunziamenti), ha chiesto agli stati membri di garantire alle famiglie mono - parentali, alle
coppie non sposate ed a quelle dello stesso sesso, una parità di diritti rispetto alle famiglie
tradizionali. Ha chiesto, altresì, agli stati membri una modifica delle legislazioni nazionali, al fine di
riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio, indipendentemente dal sesso.
LA LEGISLAZIONE SU MATRIMONI ED UNIONI OMOSESSUALI IN EUROPA:
Un’analisi comparata dei diversi ordinamenti giuridici europei, consente di distinguere i sistemi di
tutela delle famiglie diverse da quella tradizionale, in quattro schemi tipici:
- 1) Un primo e più elevato livello di tutela, consiste nell’estensione dell’accesso al matrimonio, alle
coppie omosessuali. La conseguenza è l’equiparazione definitiva di trattamento tra le coppie
omosessuali e quelle eterosessuali. Tipico l’esempio dell’Olanda, del Belgio….e, da ultimo, della
Spagna.
Questi paesi, peraltro, oltre alla non discriminazione delle coppie omosessuali, prevedono anche
una forte tutela delle coppie o famiglie di fatto (eterosessuali o omosessuali che siano); in Belgio,
ad esempio, esiste l’istituto della “convivenza legale”, che tutela la famiglia di fatto, intesa nel
senso più dilatato possibile, ovvero non solo la coppia (senza requisiti riferiti al genere), ma anche
fratelli, sorelle, famiglia monoparentale, amici ed ogni aggregazione solidaristica di individui.
Anche l’Olanda, precedentemente all’apertura del matrimonio alle coppie omosessuali, aveva
introdotto “l’unione registrata” (“Registered partnership”), intesa come “la consacrazione di una
comunione di vita”, aperta alle coppie eterosessuali ed omosessuali, che prevede una disciplina
analoga a quella del matrimonio, salvo nel rapporto con i figli. In Olanda come in Belgio, dunque,
esistono tre livelli di opportunità per le coppie sia eterosessuali che omosessuali: a) matrimonio, b)
convivenza legale o registrata, c) la convivenza senza convenzione né registrazione.
- 2) Un secondo livello intermedio di tutela, prevede un istituto equivalente ma non eguale al
matrimonio, tipico dei paesi scandinavi. Le prime forme di riconoscimento scandinave risalgono
alla fine degli anni 80; il paese pilota è stata la Danimarca, con la legge del 7 giugno 1989, seguita
poi dalla Norvegia, dalla Svezia, dall’Islanda e dalla Finlandia. La caratteristica principale degli
“istituti equivalenti” scandinavi, è l’estensione alla “partnership” registrata delle disposizioni del
codice civile in materia di matrimonio e, più in generale, della legislazione nazionale riferita ai
coniugi, salvo alcuni limiti previsti in materia di adozione e di inseminazione artificiale. Ulteriore
fondamentale caratteristica è rappresentata dall’esclusività del destinatario: solo le coppie
omosessuali e non quelle eterosessuali, possono accedere alla formalizzazione dell’unione (le
coppie eterosessuali, accederanno al matrimonio).
Nei paesi scandinavi, insomma, è stato creato un regime di “doppio binario”, pressoché equivalente
e tuttavia distinto, rispettivamente riservato alle coppie eterosessuali, da un lato (matrimonio) ed
alle coppie omosessuali, dall’altro (“istituto equivalente”)
- 3) Un terzo livello di tutela, è quello sviluppato in Francia, dove nel 1999, è stato introdotto il
“Patto civile di solidarietà”, cioè il contratto concluso tra due persone maggiorenni, dello stesso
sesso o di sesso diverso, al fine di organizzare la loro vita in comune. Il Pacs francese è qualificato
come un “contratto bilaterale, a titolo oneroso, a prestazioni corrispettive, commutativo e ad
esecuzione continuata”. E’ un patto estraneo al matrimonio, che non modifica lo stato civile dei
contraenti. Affinchè il Pacs francese sia valido, è necessaria l’iscrizione in un apposito registro
custodito in tribunale. Non può essere concluso tra persone già sposate.
Anche in Francia, inoltre, è riconosciuto e tutelato l’istituto del “concubinato”, ossia la “unione di
fatto, caratterizzata da una vita comune che presenta un carattere di stabilità e di continuità tra due
persone di sesso diverso o uguale, che vivono in coppia”.
- 4) Esiste poi, un quarto livello di non tutela, ovvero un “TOTALE VUOTO” nei paesi a radicata
tradizione confessionale: l’Italia rappresenta un caso sintomatico, ma ci sono anche
Austria, e Irlanda.
Grecia,
Tutti questi paesi coltivano il primato dell’istituzione del matrimonio, mediato dalla tradizione
confessionale (Art.29 della Costituzione italiana: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia,
come società naturale fondata sul matrimonio”), primato che si risolve non soltanto nella negazione
totale dei diritti delle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma anche nel mancato
riconoscimento della famiglia eterosessuale, non unita in matrimonio. Tale vuoto normativo può
essere interpretato come una univoca opzione, adottata dai legislatori, di “NON TUTELA” di forme
relazionali diverse dall’unica ammessa, in quanto ritenute non costituzionalmente rilevanti, oltre
che portatrici di un disvalore etico - sociale.
In Italia, in particolare, si ritiene che l’art.29 della Costituzione attribuisca un carattere “esclusivo”
alla Famiglia Tradizionale fondata sul matrimonio. Eppure, la giurisprudenza costituzionale
tedesca, affrontando l’interpretazione di una norma costituzionale assai simile al nostro art. 29, ha
affermato, invece, che la “specialità affermata per la famiglia fondata sul matrimonio” non può
risolversi in “esclusività di tutela, della famiglia tradizionale, perché la famiglia non può esaurirsi in
un unico modello”.
La posizione della giurisprudenza costituzionale tedesca, è stata rafforzata, peraltro, a più riprese,
da pronunciamenti del Parlamento Europeo.
Ad oggi, tuttavia, nel nostro paese, questo tipo di argomento giuridico non ha trovato accoglienza
né nella magistratura, tantomeno nel legislatore.
Unico segnale positivo, la Proposta di legge n.3296 del 2005, presentata alla Camera dei Deputati,
dall’On. Franco Grillini (DS). Il disegno di legge intenderebbe fornire uno strumento pattizio, più
snello e leggero, alle coppie che non intendano impostare la propria unione sulla base della
complessa disciplina matrimoniale.
Tale proposta, soprattutto, aspira al superamento parziale del regime discriminatorio delle coppie
omosessuali, garantendo l’accesso anche ai cittadini omosessuali, offrendo una prima forma di
riconoscimento giuridico delle loro unioni (e di una prima opportunità per risolvere le concrete
problematiche della vita coppia).
Scopo dichiarato della proposta di legge è quello di “garantire l’attuazione del diritto inviolabile
dell’uomo e della donna alla piena realizzazione personale nell’ambito di una coppia, nel rispetto
delle proprie inclinazioni e della propria dignità sociale, in attuazione degli art. 2 e 3 della
Costituzione”.
Ai fini di detta proposta di legge ,“il PACS” viene definito come “ quell’accordo tra due persone di
sesso diverso o dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i propri rapporti personali e
patrimoniali relativi alla loro vita comune”.
Accanto all’introduzione di uno schema legale di unione civile alternativa al matrimonio, la
proposta di legge Grillini prevede anche una disciplina ed una tutela minime del fenomeno sociale
della convivenza di solo fatto, intesa come “quella convivenza stabile e continuativa tra due
persone, di sesso diverso o dello stesso sesso che conducono vita di coppia”.
La proposta Grillini, dunque, è impostata sul modello più debole di tutela, quello francese.
Evidentemente, gli stessi proponenti hanno ritenuto assolutamente velleitario proporre una forma di
tutela maggiore, nell’attuale contesto parlamentare.
Se, tuttavia, il destino della proposta di legge Grillini, nonostante la prospettiva minimale, è stato
segnato negativamente, sotto il Governo di centro destra e, parimenti, lo sarà qualora le prossime
elezioni confermassero il centro destra alla guida del paese, non pare che sorti assai migliori si
profilino sotto l’eventuale guida di una maggioranza di centro sinistra. Su questo tema, infatti, il
copioso programma dell’Unione appare quantomai vago (“L’Unione proporrà il riconoscimento giuridico
di diritti, prerogative e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto. Al fine di definire natura e
qualità di una unione di fatto non è dirimente il genere dei conviventi né l'orientamento sessuale; va
considerato, piuttosto, quale criterio qualificante il sistema di relazioni (sentimentali, assistenziali, e di
solidarietà di mutualità e di reciprocità) – la loro stabilità e volontarietà”)
ma, soprattutto, molti dei suoi
sostenitori, si dichiarano espressamente contrari ad un riconoscimento pubblico di una unione e di
una famiglia diversa da quella matrimoniale e eterosessuale (art. 29 Costituzione).
In questo contesto, non pare “al ribasso” la previsione, per cui nella prossima legislatura, ammessa
la vittoria del centro sinistra, il nostro ordinamento giuridico potrebbe aprirsi alla limitata tutela
degli individui che convivano di fatto, a prescindere dal loro orientamento sessuale.
Rachele Moretti
Laureanda in Diritto Pubblico, presso l’Università di Pisa
Avvocato Michele di Gregorio
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