CRISI……….: NOOO!!! NASCONO LE BANCHE REGIONALI RELAZIONE La grave crisi economica in atto dal 2008 si è abbattuta tanto sull’economia dell’intero Paese, quanto, e ancora più pesantemente, su quella del Mezzogiorno, già provata da un forte rallentamento e da un allargamento del divario di sviluppo con il Centro-Nord. Da qui la necessità e l’urgenza di incentivare la nascita e la crescita delle “banche regionali” sul territorio campano per rilanciare lo sviluppo e gli investimenti. Ciò sarà possibile, tenendo conto del nuovo art.117 della costituzione, che ha devoluto alla potestà legislativa delle regioni la materia delle “banche a carattere regionali” ( casse di risparmio, casse rurali…….) La nascita di banche regionali può essere utile per far si che la ricchezza economica della regione campana sia investita sul territorio campano. Tale situazione favorirà sicuramente anche l’accesso al credito delle imprese campane . L’approvazione di questo progetto di legge servirà ad aiutare il nostro territorio a crescere e ad uscire dalla crisi. Testo di legge Disposizioni generali Articolo 1 Si possono definire banche regionali quelle banche le cui sedi e succursali sono ubicate nella Regione Campania e operano sul territorio regionale Articolo 2 1. Le banche di interesse regionale si devono iscrivere all’albo delle banche della regione campania. 2. La giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presenta legge, dovrà definire le modalità di iscrizione all’albo. Articolo 3 1. La Regione Campania, previo parere della Banca d’Italia, concederà alle banche regionali l’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria. 2. Le banche regionali presenteranno al presidente della giunta regionale l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria 3. Il presidente della giunta regionale, accertati i requisiti necessari, autorizza l’attività bancaria mediante decreto. Banche a carattere regionale Articolo 4 1. Le banche regionali sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. Il capitale sociale da versare è di 2 milioni di euro. 3. Il valore delle azioni non può essere inferiore a 2 euro. Articolo 5 Le banche regionali devono concedere finanziamenti a condizioni favorevoli per: a) L’acquisto della prima casa su territorio regionale b) L’imprenditoria giovanile e femminile c) La produzione di prodotti tipici della Regione Campania d) La produzione agricola biologica e) Attività preposte allo sviluppo della enogastronomia della Regione Campania f) Attività turistiche rispettose dell’ambiente e della natura Articolo 6 Il presidente della Regione campana sarà il Governatore delle banche regionali della campania con il compito di controllare , coordinare e stimolare l’attività bancaria regionale. Articolo 7 L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Articolo 8 Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia al Testo unico bancario.