PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI Allegato II CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO INDICE ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO ART. 4 – CORRISPETTIVO MENSILE DELL’APPALTO ART. 5 – PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI e SOSPENSIONI ART. 6 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEI SERVIZI ART. 7 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 8 – INCREMENTO DEI SERVIZI ART. 9 - ONERI A CARICO DELLA DITTA ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART. 11 - VERIFICHE, CONTROLLI E CONTESTAZIONI ART. 12 - PENALI ART. 13 – INTERVENTI SOSTITUTIVI ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ART. 15 - FALLIMENTO ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E COPERTURE ASSICURATIVE ART. 17 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 18 - FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO ART. 20- CESSIONE DI CONTRATTO, DI CREDITO, SUBAPPALTO ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ED ALTRI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 ART. 23 - CONTROVERSIE ART. 24 - NORME DI RINVIO 1 ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto assistito, di utenti diversamente abili nel numero attualmente indicato come in trattamento riabilitativo presso i Centri di Riabilitazione (Ambulatori e Centri Diurni) dell’ASL TA, o in accreditamento, riportati nell’elenco riepilogativo Allegato A) al presente capitolato di gara. Tale elenco è fornito dall’Amministrazione appaltante a titolo indicativo, dal momento che la consistenza dei pazienti cui è rivolto il servizio p u ò m u t a r e i n c o r s o di esecuzione contrattuale senza che l’aggiudicatario possa pretendere o avanzare richieste di revisione del canone oltre quanto stabilito al successivo articolo 4. Il servizio dovrà essere reso dall’affidatario mediante l’impiego di un numero di mezzi ritenuti necessari e sufficienti ad assolvere tutte le esigenze di servizio rivenienti dalla presente procedura, assicurando almeno l’utilizzazione di n. 28 m e z z i d i c u i a l m e n o 1 4 attrezzati per il trasporto di almeno due disabili in carrozzella. I mezzi adibiti al trasporto di che trattasi devono rispondere ai requisiti di cui alla circolare n. 48/82 del 26.04.1982 e successive modificazioni del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. Tutte le spese per l’esercizio del servizio dovranno essere sostenute direttamente in proprio dall’affidatario, quali, a titolo esemplificativo, quelle di acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili interna ed esterna, assicurazione RCA, incendio e furto, tasse automobilistiche, revisione periodica dei mezzi componenti il parco macchine previste per legge, ricovero dei mezzi, rifornimento carburante, remunerazione dei dipendenti e acquisto e mantenimento dei beni strumentali, visite periodiche di idoneità del personale previste per legge. Le modalità di svolgimento e aggiudicazione del servizio in oggetto sono disciplinati dal presente capitolato di gara, dal disciplinare di gara e, per quanto in esso non contemplato, dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici di forniture di beni e servizi, di cui al D.L.vo n. 163/06. L’affidamento del servizio a lotto unico consiste nel trasporto assistito, accompagnamento e assistenza di utenti diversamente abili per un numero di pazienti così come rappresentato, indicativamente nell’Allegato A), da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato - in trattamento riabilitativo presso i Centri ivi indicati e residenti nei Comuni della Provincia di Taranto, dal domicilio al luogo di terapia, nonché lungo il tragitto inverso fino al luogo di partenza, al termine della terapia stessa. MISURE PER LA SALVAGUARDIA PERSONALE ADDETTO OCCUPAZIONALE DEL L’impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 25 della legge regionale n. 25/2007, all’assunzione del personale addetto in carico alle attuali ditte appaltatrici così come riportato nell’allegato B), con la conservazione delle 2 medesime condizioni riferite sia al numero di ore da prestare che del livello di appartenenza, per tutta la durata dell’appalto; a tal fine, detto personale deve intendersi quale consistenza di manodopera minima ed inderogabile ai fini della realizzazione dei servizi oggetto del presente appalto. Il passaggio del personale dovrà avvenire subito dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e prima dell’avvio del servizio. Durante l’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario si obbliga ad applicare al personale in servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL di appartenenza dei dipendenti di cui trattasi. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n . 8 1 /2008 e successive modificazioni e integrazioni. L’ aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto. L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle norme, prescrizioni, condizioni e modalità contenute: a) negli articoli di cui si compone il presente capitolato; b) nel bando e nel Disciplinare di gara e allegati; c) nelle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali che disciplinano la materia oggetto dell'appalto. ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO La durata del presente appalto è di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Non è prevista alcuna possibilità di proroga del contratto, fatto salva la prosecuzione, alle medesime condizioni contrattuali, per un ulteriore periodo, non superiore comunque a sei mesi dalla scadenza, onde consentire all’Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre quelli spettanti in applicazione del presente capitolato di appalto. ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO L'importo annuo i n s u p e r a b i l e p o s t o a base d’asta per l’esecuzione del servizio di servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili è 3 stabilito in € 3.100.000,00 oltre IVA, e corrispondente ad un importo complessivo di € 9.300.000,00 oltre IVA, per tre anni. La ditta è tenuta a formulare la propria offerta economica sulla base del modello allegato al disciplinare di gara. ART. 4 – CORRISPETTIVO MENSILE DELL’APPALTO Il corrispettivo mensile da riconoscere p e r l o s v o l g i m e n t o d e l s e r v i z i o i n o g g e t t o s a r à p a r i a l l ’ im p o r t o d i c u i a l l ’ o f f e r t a e c o no m i c a p r e s e n ta t a d all’aggiudicatario in sede di gara, e resterà fisso ed immodificabile per tutta la durata dell’appalto. E’ fatta salva, tr a t t a n d o s i d i s e r v i z i o a d e s e c u z i o n e continuata e periodica, l’applicazione dell’art. 115 del d. lgs. n. 163/06 e, in particolare dell’art. 7, comma lett. c) e comma 5 del medesimo d. lgs. Sulla base delle disposizioni sopra citate, a fronte dell’eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche, la revisione del canone d’appalto è operata applicando l’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone. La revisione del canone scatterà solo su richiesta avanzata dalla parte che vi avrà interesse. Nessuna altra pretesa e/o richiesta di revisione prezzo potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria al di fuori dell’ipotesi citata al periodo precedente. ART. 5 - PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ASSISTITO DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI e SOSPENSIONI L’affidamento del servizio di servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili ricomprende: a) Trasporto con accompagnamento e assistenza durante il tragitto dal domicilio del paziente sino al Centro di riabilitazione e viceversa a conclusione della prestazione riabilitativa; b) spese per il personale impiegato (autisti e OSS) comprensivo di stipendi ed oneri accessori, nella sua accezione più ampia; c) spese derivanti dall’utilizzo dei mezzi impiegati, ad esempio: oneri per la perfetta efficienza e decoro degli automezzi ed attrezzature utilizzate, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia interna ed esterna, nuovi automezzi; d) spese derivanti dall’acquisizione di autorizzazioni diverse per le nuove vetture immatricolate; e) spese necessarie per l’esecuzione del servizio, comprese quelle per acquisire autorizzazioni alla circolazione dei mezzi in spazi o luoghi riservati ad altri e/o l’accesso a spazi chiusi; f) ogni altra spesa inerente l’espletamento del servizio ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge. 4 Mensilmente, in relazione a ciascun ambito distrettuale oggetto dell’affidamento, deve essere redatta una distinta scheda di lavoro. Si provvede a fornire la ripartizione distrettuale del territorio di competenza dell’ASL di Taranto (Allegato C). Le schede di lavoro devono essere trasmesse all’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO in allegato a ciascuna distinta fattura di competenza (da emettersi separatamente per ogni distretto). Ciò dovrà avvenire anche per le eventuali osservazioni. Si precisa che la presentazione di dette schede rappresenta la condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo dovuto. La singola scheda dovrà essere firmata e timbrata, con la dicitura “per conferma” , dal Responsabile della ditta aggiudicataria e dal Dirigente Responsabile dell’Unità Territoriale Riabilitativa competente, e dovrà contenere i seguenti elementi: mese di competenza; nominativi, data, luogo di nascita e Comune di residenza degli utenti diversamente abili trasportati nel mese; n. trasferte effettuate per ciascun utente trasportato; nominativi del personale della ditta impiegato per il servizio (con specifica dei relativi ruoli e data di assunzione); La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione del personale ogni qualvolta lo stesso è assente per ferie o malattia, avvalendosi sempre di soggetti qualificati con pari requisiti (medesimo titolo di studio o esperienza di quello assente). In caso di scioperi del personale della ditta o di altre cause di forza maggiore non saranno considerati tali ferie, aspettative o malattie) la ditta dovrà, comunque, assicurare un servizio di emergenza, con spese a suo carico. Il servizio fornito deve essere sempre aggiornato con le più moderne tecniche di lavoro. L'impresa deve utilizzare solo mezzi e attrezzature di comprovata validità ed affidabilità. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E. e dovranno rispettare i livelli di rumorosità e di inquinamento stabiliti nelle norme vigenti in materia. Eventuali attrezzature di proprietà dell'impresa, usati all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, devono essere contraddistinti da targhette indicanti il nome o il contrassegno dell'impresa. L'impresa è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro. Se nell'esecuzione del servizio l'impresa nota guasti o rotture deve darne comunicazione immediata all'Unità Operativa e/o Servizio. L'Amministrazione provvede, se del caso, a richiamare l'impresa al rispetto delle condizioni contrattuali o ad applicare le penali previste dal contratto. E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di estendere il servizio ad altri ambiti e/o utenti o comunque effettuare prestazioni difformi o non previste dal presente capitolato in mancanza di preventiva autorizzazione da parte dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. Sospensioni del servizio. Nel caso di eventi di carattere straordinario, l' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO si riserva la facoltà di ridurre o sospendere senza limiti di tempo il servizio per le tratte interessate; in tale ipotesi dal corrispettivo mensile sarà detratto in misura 5 proporzionale il prezzo della parte esclusa dal servizio, senza che la ditta possa pretendere o rivendicare qualsiasi altra forma di corrispettivo e/o pagamento in compensazione del mancato svolgimento del servizio. ART. 6 - DIVIETO DI INTERRUZIONE DEI SERVIZI I servizi affidati non potranno essere interrotti per alcun motivo; a tal fine, la Ditta si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa. Trattandosi di servizio di pubblico interesse, considerato essenziale, la Ditta assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al presente capitolato, sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, ecc. nella misura prevista da eventuali accordi in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali. ART. 7 – SPECIFICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO a) b) c) d) e) Il servizio di trasporto assistito dovrà essere eseguito dalla ditta aggiudicataria esclusivamente nei confronti di pazienti disabili in trattamento riabilitativo in situazione di invalidità di cui alla legge 118/71, per i quali vi sia stata disposizione preventiva all’esecuzione della prestazione inoltrata dal competente ufficio dell’Azienda, nella quale dovrà essere specificato il centro di riabilitazione presso il quale eseguire il trattamento; in assenza delle predette condizioni, l’Amministrazione non riconoscerà la prestazione eseguita dalla ditta, con applicazione delle penali di cui oltre. Il servizio di trasporto assistito dovrà consentire ai pazienti medesimi il raggiungimento dei Centri, riportati nell’elenco riassuntivo di cui all’allegato A del presente capitolato. A tal fine, la ditta dichiara di ben conoscere le strutture presso cui è effettuato il trattamento riabilitativo. Il servizio prevede il prelievo e il relativo rilascio al domicilio del paziente. E’ considerato domicilio anche il plesso scolastico presso cui alcuni singoli utenti risultano essere momentaneamente presenti per motivi legati all’obbligo scolastico, questa circostanza si verifica nei casi in cui è espressamente prevista nel programma riabilitativo dell’utente; Il percorso dovrà essere il più breve possibile, sia in andata che per il ritorno; La ditta dovrà effettuare il servizio di trasporto assistito dei pazienti in trattamento per ciascun degli utenti con la frequenza stabilita nei piani terapeutici di ogni paziente che potrà essere, quindi, quotidiana, bisettimanale e trisettimanale, e per tutti i giorni della settimana (si ricorda che il trattamento riabilitativo potrà essere effettuato sia in orario antimeridiano che pomeridiano), compresi i sabato, con le seguenti sole esclusioni: festività infrasettimanali, domeniche, “pasquetta”, “Natale”, “S. Stefano” e “Capodanno”; L’orario di servizio quotidiano dovrà essere assicurato nell’arco temporale compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30, assicurando una flessibilità di 30 minuti all’inizio ed al termine del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, preventivamente all’attivazione del servizio, il nominativo del responsabile - coordinatore f) 6 g) h) i) j) k) organizzativo del servizio al quale è affidato il compito di referente per l’Azienda. Quest’ultimo dovrà essere dotato di competenza e capacità giuridica per impegnare la ditta nella risoluzione di ogni e qualsiasi esigenza organizzativa da affrontare, concordare e decidere con la Direzione Sanitaria aziendale, il Dirigente dell’U.O. e con i Dirigenti delle Strutture in cui sono eseguite le sedute riabilitative. In particolare, il responsabile – coordinatore della ditta dovrà concordare gli aspetti organizzativi del servizio in relazione a: Procedure e livelli di organizzazione del servizio fin dalla fase di avvio; Verifiche periodiche con cadenza almeno bimestrale sull’andamento del servizio; Adeguamento organizzativo alle possibili mutazioni delle esigenze della ASL legate alla necessità di rendere coerente il servizio di trasporto assistito con i bisogni degli utenti fruitori delle prestazioni riabilitative. La ditta dovrà anche garantire la continuità del servizio predisponendo le opportune sostituzioni delle unità impiegate in caso di ferie e/o malattia; La ditta, ove richiesto, dovrà essere in grado in qualsiasi momento di precisare in quale orario e luogo di partenza (domicilio) e luogo di destinazione (Centro di Riabilitazione) dovrà essere effettuato il servizio di accompagnamento. Il Responsabile del controllo può verificare, in qualsiasi momento, il grado di svolgimento del servizio, nel rispetto degli obblighi contrattuali, secondo le scadenze e programma prefissato, mediante la compilazione da parte degli utenti/pazienti in trattamento di appositi questionari, al fine di poter rilevare il livello/qualità del servizio di accompagnamento quotidiano eseguito. La ditta dovrà garantire che i mezzi utilizzati per l’effettuazione del servizio, siano: immatricolati ed omologati secondo le vigenti disposizioni di legge; autorizzati al trasporto delle persone disabili, a norma della legislazione europea, nazionale e regionale vigente, al fine di garantire l’incolumità, la sicurezza dei passeggeri; in perfetto stato di efficienza e di capacità adeguata al numero e alle esigenze dei pazienti da trasportare; opportunamente climatizzati e dotati di supporto per la comunicazione continua con l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto ed il Centro di Riabilitazione, anche al fine di consentire interventi sostitutivi di emergenza o la risoluzione di altre problematiche che potrebbero insorgere durante il tragitto. dotati di sistema di localizzazione satellitare (GPS) al fine di consentirne l’immediata individuazione sia per quanto concerne gli spostamenti, sia per quanto concerne il percorso seguito. E’ fatto obbligo nei confronti di ogni operatore addetto al servizio di provvedere all’accompagnamento dell’utente dal domicilio al Centro di Riabilitazione nonché riaccompagnarlo poi lungo il tragitto inverso una volta terminata la terapia riabilitativa, assicurandosi di affidarlo a figure 7 parentali o altre figure da questi delegate. A tal fine, la Ditta dovrà impegnarsi a istruire e formare autisti ed operatori OSS prima dell’avvio del servizio. l) L’autista incaricato del trasporto assistito, qualora al domicilio fornito non trovasse il paziente indicato, deve segnalare l’arrivo con l’avvisatore acustico. Non vedendo il paziente, deve provvedere a suonare il campanello/citofono dell’abitazione di residenza. In caso di mancata risposta informerà telefonicamente o verbalmente, all’arrivo al Centro di trattamento, di non aver trovato all’indirizzo fornito il paziente. Sarà compito del personale del Centro verificare il motivo dell’assenza. m) Il Responsabile del Servizio di Riabilitazione (o suo delegato), nell’ambito delle sue facoltà e possibilità, organizzerà i turni favorendo la presenza di assistiti residenti in ambiti territoriali omogenei e, compatibilmente con le condizioni fisiche dei singoli assistiti, programmerà mediante un singolo automezzo, l’accompagnamento di più pazienti residenti nella stessa zona, e conseguentemente programmerà l’inizio delle sedute in modo tale da ridurre al minimo i tempi d’attesa degli assistiti per favorirne il rientro a domicilio. La ditta dovrà in ogni caso garantire il risultato ottimale delle singole prestazioni, senza poter addurre alcuna giustificazione di carattere organizzativo. o) La ditta aggiudicataria è obbligata al mantenimento della titolarità delle certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni, licenze, ecc. necessarie per lo svolgimento del servizio possedute all’atto della partecipazione alla procedura di gara, così come richieste dal disciplinare e dal capitolato di gara, pena la revoca immediata dell’affidamento. p) Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica nonché nel presente capitolato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, nonché, ove previsto e nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto. q) La ditta aggiudicataria, avendo acquisito tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica del servizio, e, pertanto, per la formulazione dell’offerta, non avrà alcun titolo per avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi aggiuntivi nei confronti dell’Amministrazione contraente, assumendosene ogni relativa alea. n) ART. 8 - INCREMENTO DEI SERVIZI Rimane facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice esercitare l’opzione di incremento del valore dell’appalto fino a concorrenza del limite e nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 57 del d. lgs. n. 163/06 e 311 del DPR n. 207/2010. ART. 9 - ONERI A CARICO DELLA DITTA Oltre a quanto specificamente previsto negli articoli del presente capitolato, si specifica che sono a carico della ditta appaltatrice: 8 la prestazione del servizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Taranto, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nell’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario, così come proposti in sede di gara; la fornitura del vestiario al personale della Ditta, di fattura tale da consentirne l'immediata distinzione, con identificazione nominativa e foto di riconoscimento dell'addetto; l'aggiornamento professionale del proprio personale; il controllo affinché tutte le norme in materia di igiene, vestiario e sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/08) vengano rigorosamente rispettate dai dipendenti; la fornitura di tutti i prodotti/attrezzature necessari per l'espletamento del servizio. ART. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 1. Requisiti del personale da adibire al servizio: a. tutti gli autisti devono essere titolari di idonea patente di guida per la conduzione di veicoli con almeno nove posti a sedere (DK); b. tutti gli autisti devono garantire professionalità e serietà e devono avere buona conoscenza dei luoghi di ritiro e di arrivo dei pazienti; c. Gli operatori, autisti e accompagnatori, devono comportarsi con prudenza rispettando le norme del codice della strada, assicurando salvaguardia ed incolumità degli utenti trasportati; è fatto obbligo al personale, conducente e assistenti, incaricato del servizio di trasporto assistito di avere la massima cura degli utenti trasportati essendo persone che, a seguito del trattamento cui sono sottoposte, devono essere adeguatamente seguite;gli addetti al trasporto/accompagnamento dovranno essere sempre presenti nelle rispettive zone territoriali negli orari e giorni prestabiliti. Essi dovranno vestire una divisa – fornita a cura e spese della ditta aggiudicataria - concordata con la Direzione Amministrativa/Sanitaria e comunque differente da quelle utilizzate dai dipendenti dell’ASL TA, sempre pulita e munita del contrassegno di riconoscimento (nominativo ditta e nome e cognome dell’operatore). e. il personale, nello svolgimento delle prestazioni, deve provvedere all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia del degente ed il rispetto della dignità personale ed improntare il proprio comportamento ai principi della correttezza. In particolare deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica delle persone e nel rispetto dei diritti individuali, non deve assolutamente ricorrere a pratiche lesive della libertà e della dignità personale degli utenti, i cui diritti fondamentali devono essere garantiti. f. Gli addetti dovranno provvedere alla consegna p r e s s o l e Direzioni Amministrative delle S trutture t e r r i t o r i a l m e n t e c o m p e t e n t i della ASL TA, le cose smarrite dal paziente e da loro ritrovate, e rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza di persone, cose e apparecchiature, nonché la riservatezza dei “dati sensibili” (d. lgs. n. 196/2003); d. 9 g. h. i. j. k. 2. gli accompagnatori dovranno possedere il titolo di OSS (in assenza l’aggiudicatario si impegna a formare gli operatori con specifica formazione); Il personale utilizzato intrattiene un rapporto di lavoro esclusivamente con la ditta aggiudicataria e, pertanto, nessun rapporto intercorre, sotto tale profilo, con l’ASL TA; per cui restano ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale medesimo; il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, attestato da apposito certificato medico. In ogni momento l'AZIENDA SANITARIA L O C A L E DI TARANTO potrà disporre l'accertamento dei requisiti summenzionati e si riserva il diritto di richiedere i controlli sanitari ritenuti opportuni; il dipendente della Ditta dovrà mantenere il segreto e non divulgare fatti o notizie su circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti e dei servizi, delle quali abbia avuto conoscenza durante l'espletamento del servizio; l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere alla Ditta di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti; Inquadramento del personale da adibire al servizio: al fine di assicurare le prestazioni contrattuali, la Ditta si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualificazione professionale, e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza in loco di un responsabile. La Ditta in fase di aggiudicazione del servizio, dovrà trasmettere, sottoforma di certificazione validamente costituita, l'elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di appartenenza corredato di fotocopie dei relativi attestati di qualifica. Al fine di garantire il continuo aggiornamento del predetto elenco, la Ditta si obbliga a comunicare preventivamente (a mezzo di Raccomandata a/r) alla Direzione Sanitaria dell’ASL di Taranto eventuali variazioni nella consistenza del personale addetto, incluse eventuali sostituzioni, al fine dell’ ottenimento della relativa autorizzazione. In caso di utilizzo di nuovo personale, la ditta si obbliga a fornire all’atto della comunicazione medesima dimostrazione completa dell’assolvimento degli obblighi di legge, con particolare riferimento agli adempimenti in materia assistenziale e previdenziale. L’omessa osservanza di tale adempimento comporta la sospensione dei pagamenti dovuti al fornitore; b. il personale impiegato dalla Ditta non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell' AZIENDA SANITARIA a. 10 L O C A L E DI TARANTO, pur dovendo attenersi alle prescrizioni della Stazione Appaltante. Dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato; la Ditta dovrà sollevare l' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO da qualsiasi obbligo e responsabilità per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale esonerando da qualsiasi responsabilità l'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. d. poiché l’Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 25 della legge regionale n. 25/2007, all’assunzione di tutto il personale addetto, in carico alle attuali ditte appaltatrici, così come riportato nell’allegato B) del presente capitolato, è fatto obbligo alla ditta medesima l’esibizione della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici all'inizio del servizio. Oltre gli specifici obblighi di legge in relazione all’acquisizione del DURC, l’Azienda ha s e m p re facoltà di procedere alla verifica della regolarità dei rapporti intrattenuti con i suddetti Enti d a p a r t e d e l l ’ a g g i u d i c a t a r i o , oltre che richiedere l'esibizione dei libri paga e matricola ed i libretti sanitari. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni (art. 5 Legge 82/94). e. la Ditta dovrà impiegare per i servizi in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Amministrazione appaltante, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni la Ditta si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.); c. Formazione del personale: 3) tutto il personale impiegato dovrà essere ben addestrato in relazione alle particolari mansioni oggetto del presente affidamento, anche nel rispetto del Programma di Formazione; la Ditta è obbligata a garantire adeguata e specifica formazione per il proprio personale in relazione alle modalità operative, con particolare riferimento alla tipologia di pazienti oggetto del servizio. b. la Ditta si impegna ad aggiornare professionalmente il proprio personale, con cadenza almeno annuale, ed a darne comunicazione di volta in volta - alla Direzione dell' AZIENDA SANITARIA L O C A L E DI TARANTO; a tal fine, la ditta, dovrà produrre annualmente all’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO oltre ai programmi ed al calendario dei corsi, con congruo anticipo, il luogo e gli orari dove si terranno le lezioni e l’elenco, con relative qualifiche, dei docenti che interverranno. Quest’ultimo potrà essere integrato con personale a. 11 dell’Amministrazione, su propria indicazione. L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO potrà verificare con proprio personale e in qualsiasi momento se le lezioni tenute sono conformi al programma di formazione o di aggiornamento presentato ed approvato. Onde poter asseverare l’avvenuta esecuzione dell’obbligo in parola da parte della ditta, essa dovrà trasmettere a mezzo p o s t a e l e t t r o n i c a c e r t i f i c a t a indirizzata al Direttore Generale dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO una relazione dettagliata sulle attività svolte. Si rendono applicabili le penali di cui all’articolo 12 in caso di violazione degli obblighi di formazione di cui al presente articolo. ART. 11 - VERIFICHE, CONTROLLI E CONTESTAZIONI L' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, nel corso dell'appalto, può effettuare, tramite proprio personale, verifiche ed ispezioni. Nelle verifiche ed ispezioni è garantita la possibilità di contraddittorio con la Ditta aggiudicataria del servizio. Eventuali irregolarità che fossero riscontrate ed accertate saranno contestate in forma scritta alla Ditta affidataria del servizio. Al fine di garantire che l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto di quanto previsto nel presente capitolato di appalto, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO potrà, in corso di esecuzione del contratto, avvalersi, se necessario, anche di un’organizzazione esterna aggiuntiva capace di fornire prestazioni di consulenza gestionale, di coordinamento e controllo. Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente capitolato, l'appalto in oggetto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Codice dei Contratti e nel Codice Civile. ART. 12 - PENALI Penali. In caso di rilevata inadempienza nell’esecuzione del servizio, riferibile a quanto previsto dal Codice Civile o ad obblighi stabiliti dal presente capitolato e suoi allegati, che sia accertata dalla Direzione Sanitaria dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO e contestata formalmente alla Ditta, quest’ultima presenterà le proprie controdeduzioni nel termine assegnato, di norma non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Qualora tali controdeduzioni non pervengano nei termini o non siano ritenute sufficienti, si conviene l’applicazione e cumulabilità delle seguenti penali, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 298 del DPR n. 207/10, nei seguenti casi e per ognuno dei medesimi: Penali pari allo 0,5 per mille dell’importo relativo al canone mensile: a) mancate comunicazioni all’ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO nei termini previsti in relazione a: nominativi e recapiti telefonici/fax di responsabili designati dalla Ditta (titolari e supplenti) e di reperibilità, ovvero all’invio dell’elenco del personale, trasferimenti, cessazioni e nuovi inserimenti del personale; 12 mancata rintracciabilità del responsabile (titolare e/o eventuali supplenti); trasporto pazienti non effettuato secondo le modalità temporali e le disposizioni impartite dalla Direzione Sanitaria, ivi compreso il trasporto eseguito con l’inosservanza delle condizioni di cui all’art. 7, lettera b); d) qualità negativa del servizio percepita dagli utenti trasportati; e) inosservanza dell’obbligo di utilizzo da parte del personale addetto di tesserino di riconoscimento in grado di consentire all’utenza e al personale interno di comprenderne il ruolo (autista ovvero accompagnatore); la penale sarà applicata per ciascuna infrazione rilevata giornalmente; f) inosservanze di altra natura, riferibili alla ditta o al suo personale, che incidano sull’ordinato ed efficiente andamento del servizio (a titolo esemplificativo: inosservanza di accordi operativi concordati con la Direzione Sanitaria ed i referenti da essa individuati, ovvero di istruzioni e modalità operative specifiche, adempimenti di sicurezza, tutela privacy, rapporti con l’utenza, rapporti col personale dell’Amministrazione, diligente ed appropriato espletamento del servizio, ecc.). b) c) Penali pari all’1 per mille dell’importo relativo al canone mensile: a) Uso di automezzi con caratteristiche diverse da quelle indicate nel presente capitolato, ovvero diversi da quelli indicati in sede di offerta tecnica ovvero oggetto di successiva sostituzione; a tal fine si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà effettuare preventivamente all’immissione in servizio di nuovi mezzi specifica comunicazione alla Direzione Sanitaria (dovrà essere comunicata la targa, la marca il modello, il proprietario, l’anno di immatricolazione, n. dei posti, le attrezzature interne presenti per il trasporto disabili, la conformità rispetto a quanto previsto dal presente capitolato); b) Uso di automezzi in stato di logorio abnorme, ovvero delle attrezzature utilizzate; c) Abbandono o sospensione, anche parziale, del servizio. d) Mancato assolvimento, in tutto o in parte, dell’obbligo di formazione annuale, di cui all’art. 10 comma 3 del presente capitolato, nei confronti del personale addetto ai servizi. In caso di totale omissione del predetto obbligo si applica l’importo massimo della sanzione. Penali attenuate: L’importo delle penali sopra disposte può essere decurtato fino alla metà quando, in base alle controdeduzioni della Ditta, ai correttivi da essa tempestivamente adottati, o in base a quanto autonomamente rilevato dall’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO l’inadempimento si configuri come lieve ed episodico, ovvero emergano oggettive circostanze attenuanti che, pur non esimendo totalmente la Ditta da responsabilità, siano meritevoli di considerazione. Penali aggravate: fermo restando la possibilità di dar luogo a risoluzione, l’importo delle penali sopra disposte può essere aumentato fino al doppio quando l’inadempimento: 13 consegua a precedente richiamo scritto o penale disposta per il medesimo caso; b) quando sia accertato il suo carattere diffuso o perdurante, e non circoscritto ad un singolo evento isolato o episodico; c) nel caso si manifesti come sistematico, abituale o configuri gravi atteggiamenti elusivi o fraudolenti della ditta, ovvero consegua a penale precedentemente applicata di identica tipologia. a) In caso di applicazione di penali, resta inteso che, poiché il servizio oggetto del presente capitolato è di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sopprimerlo, sospenderlo o non eseguirlo del tutto o in parte. ART. 13 – INTERVENTI SOSTITUTIVI L ’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO potrà disporre, qualora se ne configuri la necessità e l’urgenza, ogni provvedimento utile al fine di evitare l’interruzione del servizio e delle prestazioni sanitarie erogate, o comunque per assicurare il dovuto standard di assistenza a tutela degli utenti. Nel caso di inadempimento o inefficienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO ha pertanto facoltà di richiedere alla Ditta l’esecuzione immediata o la ripetizione delle operazioni necessarie al regolare espletamento dei servizi affidati. Ove la Ditta non provveda tempestivamente, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO potrà disporre anche la sua immediata sostituzione d’ufficio con altra impresa, nella misura che sarà ritenuta necessaria, con relative penali e addebiti in danno alla Ditta qualora sia accertato il suo inadempimento. ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E’ stabilita la risoluzione ipso jure del contratto in caso di non osservanza da parte della Ditta dell'art. 10 nella parte concernente il punto 1 (“requisiti del personale”), il punto n. 2 (“inquadramento del personale”) del presente capitolato. ART. 15 - FALLIMENTO L'affidamento del servizio si intenderà decaduto di diritto nel caso di fallimento della Ditta. In caso di cessione o fusione della ditta fornitrice, ovvero in caso di variazione della propria ragione sociale, la prosecuzione della fornitura dovrà essere autorizzata dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. Nel caso di fallimento di una ditta facente parte di un associazione temporanea di imprese o in consorzio sarà consentito alle altre di subentrare nella quota dell'impresa fallita verificata la sussistenza dei requisiti tecnico ed economici che hanno consentito alla ditta di essere ammessa alla procedura di gara. Si applicano, comunque, le norme di cui all’art. 116 del d. lgs. n. 163/2006. 14 ART. 16 - RESPONSABILITÀ ASSICURATIVE DELLA DITTA E COPERTURE La ditta aggiudicataria risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'Amministrazione ed a terzi nell'espletamento del servizio assunto con il presente capitolato. La stessa esonera altresì l'Amministrazione per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. Alla Ditta fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio, ivi compresa quella derivante dal mancato rispetto delle norme igieniche. La Ditta è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito. Unitamente alla presentazione della cauzione definitiva, e comunque prima dell’inizio del servizio, la ditta dovrà depositare preventivamente alla stipula del contratto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi relativa alla responsabilità civile auto, con un massimale minimo di € 1.500.000,00 per ciascun automezzo impiegato nel servizio aggiudicato. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, depositare una ulteriore polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi con un massimale “unico” non inferiore a € 3.000.000,000 per danni a persone e cose. Detta polizza dovrà prevedere la copertura per danno biologico, danni derivanti da incendi, danni a terzi causati da prestatori d’opera dipendenti altrui ovvero infortuni da questi ultimi patiti. In ogni caso, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque conseguenza dannosa, a persone e cose, derivanti dall’espletamento del servizio. In caso di coinvolgimento dell’ASL Taranto in azioni giudiziarie intentate per fatti dannosi occorsi durante lo svolgimento del servizio, l’Appaltatore d o v r à procurare l’estromissione dell’Amministrazione dal relativo giudizio, rimborsando le spese giudiziarie sostenute e documentate dall’Azienda. ART. 17 - CASI Dl RISOLUZIONE DEL CONTRATTO L'Amministrazione, salvo il disposto degli artt. 11, 14, 15 e 20 ( "verifiche, controllo e contestazioni" "clausola risolutiva espressa" 'fallimento" e "Cessione di contratto, credito e subappalto"), può procedere alla risoluzione del contratto, e provvedere all'espletamento del servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa, previo provvedimento del competente organo dell’ AZIENDA SANITARIA L O C A L E DI TARANTO, redatto in base ad istanza circostanziata e motivata della Direzione Sanitaria dell’AZIENDA SANITARIA L O C A L E DI TARANTO, in caso questa abbia rilevato uno stato di grave, perdurante o reiterato inadempimento che non consenta la prosecuzione del servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono 15 elementi sintomatici per acclarare tale stato: a) casi in cui sia intimata alla Ditta per almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata o con fax a ricezione espressa, l'osservanza degli obblighi inerenti al contratto, e si constati ulteriore inadempimento; b) qualora si verifichi cumulo di più penali elevate alla ditta, anche di lieve entità ove il loro numero sia superiore a tre nell’ambito di trenta giorni continuativi; c) abbandono o sospensione, anche temporanea e parziale, del servizio; d) qualora si sia dovuto ricorrere ad interventi sostitutivi in danno, mediante altra ditta; e) qualora siano rilevati comportamenti potenzialmente lesivi della salute degli utenti dei servizi sanitari, o potenzialmente dannosi per apparecchiature sanitarie; f) diffuso e conclamato stato di negligenza, omissione di obblighi, comportamenti censurabili, disservizio, emergente da segnalazioni, reclami, ecc., che comporti gravi ripercussioni sull’attività dei servizi e uffici ospedalieri; g) inosservanza dell’obbligo relativo alla disponibilità in via continuativa del responsabile della ditta per il coordinamento e la supervisione dei servizi oggetto dell’appalto, con particolare riferimento alla presenza in loco ed al conferimento dell’ incarico in via esclusiva; h) altro grave inadempimento che incida sul continuato ed efficiente espletamento del servizio o, in particolare, sul necessario standard di igienicità in relazione alla natura ospedaliera delle strutture ed alla tutela della salute degli utenti, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale. Nei sopra indicati casi di risoluzione del contratto l'Amministrazione, garantirà la continuità dei servizi attraverso la gestione diretta ovvero tramite l'impresa seconda classificata, ovviamente con l'applicazione delle penali previste, nonché dell'addebito di tutti i maggiori oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione. ART. 18 - FATTURAZIONE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO 1. Il pagamento delle prestazioni è subordinato alla emissione di regolare fattura da parte della Ditta, redatta secondo le indicazioni riportate al precedente articolo 4 (corrispettivo mensile dell’appalto) e secondo le norme in vigore e contenere l'indicazione del mese cui essa si riferisce e quant’altro indicato dal personale dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, ai fini di velocizzarne la liquidazione, e dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione: a. Modello F24, in originale o copia autenticata ai sensi di legge, debitamente quietanzato, relativo al mese cui la fattura si riferisce; b. Attestazione della denuncia mensile all’INPS dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti (mod. DM10/2), relativa al 16 mese cui la fattura si riferisce, in originale o copia autenticata ai sensi di legge; 2. Sul corrispettivo così come sopra determinato, dovranno essere applicate e determinate eventuali somme a titolo di penali o ad altro titolo. 3. L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, solo in presenza della completezza della documentazione così come innanzi specificato. L’impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo al risarcimento dei danni. Resta in ogni caso riconosciuta la facoltà in capo all’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. 5. L’importo delle fatture, così come sopra determinato, sarà corrisposto dall’Amministrazione entro il s e s s a n t esimo giorno decorrente dalla data di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente che la ditta aggiudicataria comunicherà all’atto dell’affidamento del servizio. 6. Al fine di assolvere agli obblighi di cui alla citata legge n. 136/10, la Ditta dichiara che hanno poteri di movimentare il conto corrente indicato al punto precedente, i seguenti sigg.ri: sig. __________________________, nato a _______________ il __/__/____, C.F. _________________, in qualità di ______________________; sig. __________________________, nato a _______________, il __/__/____, C.F. _____________, in qualità di _________________; e di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute in relazione ai predetti soggetti. 7. In caso di ritardo nel pagamento, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. n. 192/12. 8. La ditta, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dall’Amministrazione aggiudicatrice. 10. In caso di subappalto, il fornitore si obbliga, a trasmettere all'Amministrazione Aggiudicatrice entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale 4. 17 delle società raggruppate nei confronti dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’aggiudicatario ha trasmesso in copia conforme all’originale. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto sopra indicato, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre l'impegno da parte dell'Amministrazione rimane subordinato all'accertamento dell'inesistenza dei fatti impeditivi ai sensi della vigente legislazione Antimafia, o di altra natura. Il contratto avrà contenuto in tutto conforme al presente capitolato e sarà stipulato mediante la forma pubblica amministrativa; formeranno parte integrante e sostanziale del medesimo l’offerta tecnico-progettuale e l’offerta economica della ditta aggiudicataria. Tutte le spese inerenti il contratto (bollatura, diritti di rogito, registrazione, ecc.) rimarranno a carico della Ditta aggiudicataria. Dalla data di stipula del contratto, la Ditta, a pena di revoca dell’affidamento, avrà 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi per completare tutte le operazioni previste e dare avvio al servizio, salvo diversa indicazione da parte della Amministrazione appaltante. ART. 20 - CESSIONE DI CONTRATTO, DI CREDITO, SUBAPPALTO 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell’Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto. 2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all’Amministrazione appaltante, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. La notificazione all’Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Secondo il disposto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale, alle condizioni in esso 18 previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di domanda di partecipazione, nonché in sede di offerta tecnica, indicando: il soggetto al quale si intende subappaltare parte delle prestazioni contrattuali; le specifiche prestazioni contrattuali che si intendono subappaltare; la percentuale del servizio che intende subappaltare. 4. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione aggiudicatrice avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 5. La ditta aggiudicataria si rende responsabile della non sussistenza nei confronti del subappaltatore di alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011. 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti di della Amministrazione aggiudicatrice, per quanto di rispettiva ragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto la ditta aggiudicataria, all’ atto della stipula del contratto si rende responsabile, in sede civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione aggiudicatrice o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con il presente affidamento. 7. La ditta si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 8. La ditta si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione aggiudicatrice inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. 9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara. 11. La ditta aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 12. Per tutto quanto non indicato si rimanda alla disciplina prevista dall’ art. 19 118 del D.Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia. In particolare, la ditta è tenuta ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori. 13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione aggiudicatrice avrà facoltà di risolvere il Contratto , salvo il diritto al risarcimento del danno. ART. 21 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ED ALTRI DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a fornire la seguente documentazione: Costituzione del deposito cauzionale definitivo, a norma dell'arti 13 del D. Lgs. 163/2006, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. l957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’AZIENDA SANITARIA L O C A L E DI TARANTO, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, del documento attestante il fatturato eseguito rispetto all'importo contrattuale. L'ammontare residuo, pari al 25 % dell'iniziale importo garantito, è svincolato entro due mesi dalla scadenza del termine del rapporto, decorrenti dall'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi della Ditta. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna della documentazione suddetta, costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti comma determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria "Documentazione Amministrativa" ( ex art. 75 D.Lgs.163/2006) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. 20 Polizze assicurative di copertura dei danni di cui al presente capitolato speciale d'appalto; In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora fosse accertato che la Ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la P.A., l' AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO sanitaria potrà revocare l'assegnazione e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo incamerando la cauzione. ART. 22 - PRIVACY E RISERVATEZZA INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 Si precisa che: I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della istanza formulata e per le finalità strettamente connesse; II trattamento è effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici; I dati possono essere comunicati a: a. personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento; b. concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; c. ogni altro soggetto che abbiano interesse ai sensi della legge n.241/90. d. soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti. ART. 23 - CONTROVERSIE Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra l'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO appaltante e la Ditta aggiudicataria inerente il servizio oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente competente il Tribunale di TARANTO. ART. 24 - NORME DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Capitolato, le parti concordano di ritenere applicabili le norme regolanti l'appalto, di cui al C.C. artt. 1655-1677, oltre che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli Appalti), le norme, in quanto applicabili, RR.DD. 18/11/1923 n. 2440 e 23/5/1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. Sono altresì integralmente richiamate le norme del Bando di gara inviato per la pubblicazione alla Comunità Europea e quelle del Disciplinare di gara predisposte dalla Amministrazione appaltante, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. Timbro e firma. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. la Ditta dichiara di aver preso visione, di approvare e di accettare espressamente il contenuto del presente Capitolato Speciale e relativi allegati. 21 ELENCO ALLEGATI: Allegato A: Centri di Riabilitazione (Ambulatori e Centri Diurni) dell’ASL TA con relativa numerosità indicativa degli utenti diversamente abili; Allegato B : Prospetto riassuntivo del personale addetto in carico alla attuale ditta esecutrice; Allegato C : Ripartizione Distretti Socio Sanitari ASL TA. Per presa visione ed accettazione – Timbro e firma 22