SCRITTURA PRIVATA Tra : 1 ) ON THÈ ROAD S.R.L. Piazza Prati

SCRITTURA PRIVATA
Tra :
1 ) ON THÈ ROAD S.R.L. Piazza Prati degli Strozzi, n. 32 - 00195 ROMA nella persona del suo
procuratore Sig. Francesco Barbaro (incaricata in esclusiva di organizzare e curare la vendita dei
concerti conto dall'ARTISTA PAOLA TURCI) qui di seguito detta PRODUZIONE
e
2 ) COMUNE DI EMPOLI - VIA Giuseppe del Papa n. 41 - 50053 EMPOLI - P.IVA
01329160483 - Legale Rappresentante Sig. VITTORIO BUGLI di seguito detto PROMOTER
SI STIPULA E SI CONVIENE
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il PROMOTER si obbliga ad eseguire una rappresentazione del concerto dell'Artista di cui sopra
da effettuarsi a EMPOLl il giorno 18 SETTEMBRE 2003 presso FESTA DELL'ARNO
La PRODUZIONE garantisce che l'ARTISTA renderà le proprie prestazioni artistico professionali
per lo svolgimento del suddetto concerto
II PROMOTER prende atto ed accetta che all'ARTISTA spetta la scelta esclusiva del repertorio o
delle modalità di esecuzione del concerto e che alla PRODUZIONE spetta l'accettazione finale del
luogo prescelto dal PROMOTER per l'esibizione in modo che lo stesso corrisponda pienamente al
prestigio ed alle esigenze artistiche dell'ARTISTA
La PRODUZIONE garantisce che l'ARTISTA si presenterà nel luogo concordato in tempo utile e
munito di quanto necessario per la regolare esecuzione del concerto.
La PRODUZIONE garantisce che l'ARTISTA non terrà alcun concerto in ritrovi e/o locali pubblici
e/o località nel raggio di Km. 30 dal luogo indicato al primo comma del presente Art. 1, per un
periodo di quindici giorni consecutivi e/o precedenti la data sopra indicata
II PROMOTER si impegna ad evitare che alcun altro artista si esibisca prima, durante e dopo il
concerto oggetto del presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta dalla PRODUZIONE.
Art. 2 - COMPENSO
A fronte delle obbligazioni assunte dalla PRODUZIONE in forza del presente accordo il
PROMOTER si obbliga a corrispondere alla PRODUZIONE la somma di Euro 11.000,00
(undicimila) + IVA al 20%. La somma qui indicata deve essere versata tramite bonifico bancario
presso il Monte del Paschi di Siena c/c n. 13871.73 - ABI 01030 - CAB 03209 entro le ore 20.00
del giorno del Concerto.
Art-3 - CARATTERISTlCHE DEL LUOGO DI LAVORO
Il PROMOTER si obbliga a rispettare tutto quanto richiesto dalla PRODUZIONE nell'allegato.
Art. 4 - SCARICO E CARICO
II PROMOTER si obbliga a rispettare tutto quanto richiesto dalla PRODUZIONE nell'allegato.
Art. 5 - MISURE DI SICUREZZA
II PROMOTER si obbliga a fare tutto quanto è possibile affinchè nel luogo ove si svolge il
concerto siano adottate le più opportuno misure atte ad assicurare l'incolumità degli ARTISTI e la
protezione degli impianti e delle strutture.
A tale fine il PROMOTER si obbliga a predisporre un adeguato servizio d'ordine e di
transennamento necessario al fine di prevenire ed impedire l'accesso del pubblico nello spazio
riservato al palco di esibizione, e alle strutture ed ai palchetti indicati nel precedente Art. 3
Resta espressamente inteso che non possono venire ammesse persone nell'area del palco di
esibizione, delle strutture laterali, dei, palchetti, dei camerini, se non espressamente a ciò
autorizzato dalla produzione. Tutte le indicate misure di sicurezza debbono essero approvate dalla
PRODUZIONE o da un suo rappresentante o incaricato a loro insindacabile giudizio.
Art. 6 - CAMERINI
II PROMOTER si obbliga a rispettare tutto quanto richiesto dalla PRODUZIONE nell'allegato.
Art. 7 - DIVIETO DI REGISTRAZIONI
II concerto non può essere filmato, registrato nè riprodotto da chicchessia, neppure parzialmente per
nessuna ragione scopo o motivo. Pertanto il PROMOTER si obbliga a fare quanto in suo potere
al fine di non consentire l'accesso, al luogo di svolgimento del concerto, a persone (compresi propri
collaboratori o dipendenti) munite di registratori, apparecchi per i videotape, o di qualsiasi altro
apparecchio o strumento analogo idoneo all'incisione, registrazione, riproduzione del suono, della
voce o dell'immagine.
Il PROMOTER, quindi, è tenuto al risarcimento di tutti i danni che la PRODUZIONE dovesse
eventualmente subire in conseguenza delle sopra menzionate incisioni, registrazioni o riproduzioni
del concerto o di parte di esso.
Art. 7 BIS - DIVIETO DI PUBBLICITÀ'
II PROMOTER dovrà fare in modo che sul palco non vi siano messaggi pubblicitari oltre a quello
fornito /i eventualmente dalla PRODUZIONE e che il PRÓMOTER si impegna a fare appendere
in spazi visibili.
Inoltre il servizio d'ordine privato garantito dal PROMOTER, se richiesto, dovrà indossare T-shirt
security personalizzate con il marchio e lo sponsor del produttore.
Art. 8 - RECESSO PER IMPEDIMENTI DEGLI ARTISTI
Qualora l'ARTISTA non fosse in grado di svolgere tutti i concerti pattuiti a causa di sopraggiunti
impegni televisivi, radiofonici, cinematografici, di registrazione fonografica o di tournée all'estero
comunicati al PROMOTER prima dello svolgimento dei concerti, il presente contratto deve
intendersi consensualmente risolto; in tale eventualità, che non viene considerata inadempimento, la
PRODUZIONE si obbliga a restituire l'acconto versategli, rimanendo peraltro esclusa
ogni pretesa del PROMOTER al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo altro
per qualsiasi ragione titolo o causa avendo i suddetti eventi promozionali priorità assoluta. E' altresì
facoltà dell'ARTISTA recedere da questo contratto, senza nulla dovere ad alcun titolo o ragione al
PROMOTER, salva la restituzione dell'acconto, nell'ipotesi in cui, per malattia, infortunio o altro
impedimento l'ARTISTA non fosse in grado dì adempiere gli impegni contemplati in questa
scrittura, in tale ipotesi la restituzione deve essere comunicata al PROMOTER per iscritto (lettera
raccomandata o telegramma) e diviene immediatamente operante.
Art. 9 - MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DEL CONCERTO
Qualora la mancata effettuazione del concerto sia dovuta a cause di forza maggiore o comunque
non addebitabili a responsabilità di una delle parti , il PROMOTER è obbligato a corrispondere
alla PRODUZIONE a titolo di indennizzo la somma pari alla meta dell'intero compenso pattuito al
primo comma del precedente Art.2. (rimane convenuto che il concerto non effettuato a monte del
capoverso precedente potrà essere svolto nel medesimo luogo, con il consenso delle parti, entro il
periodo temporale di svolgimento del tour in atto, con l'obbligo del PROMOTER di corrispondere
alla PRODUZIONE l'intero compenso previsto al primo comma del precedente Art. 2 per il
concerto in tal modo recuperato.
Art. 10 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto nelle seguenti ipotesi;
A) Per fatto e colpa della PRODUZIONE qualora l'ARTISTA abbia violato l'obbligo di svolgere
la sua prestazione artistica qui pattuita, a condizione che il PROMOTER abbia contestato alla
PRODUZIONE tate inadempimento per iscritto entro il termine perentorio di ventiquattro ore
dal verificarsi di detto inadempimento.
B) Per fatto e colpa del PROMOTER qualora:
• II PROMOTER non provveda al pagamento di parte o di tutti i corrispettivi pattuiti all' Art 2 e
nei termini in esso previsti,
• Non siano rispettate tutte lo condizioni tecniche come previsto con le modalità e i termini indicati
nella scheda tecnica e\ o negli Artt. 3, 4, del presente contratto;
• Non siano rispettate tutte le opportune misure di sicurezza indicate nell' Art. 5;
• II PROMOTER violi le obbligazioni da esso assunte a fronte del successivo Art. 15;
• II PROMOTER non adempia all'obbligazione prevista ai successivi Art. 11,12;
• II PROMOTER non adempia all'obbligazione prevista al successivo Art. 13;
• II PROMOTER non adempia agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3 e 7 bis
Resta comunque convenuto che, verifìcandosi le ipotesi previste nel presente Art. 10 la parte
inadempiente è obbligata al pagamento a favore dell'altra parte della somma pari all'intero
compenso previsto al primo comma dell'Art. 2 a titolo di penale, con espressa rinuncia a far valere
gli eventuali maggiori danni.
Art. 11 - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DI COPIA SOTTOSCRITTA DEL CONTRATTO
Il PROMOTER si obbliga di far tenere alla PRODUZIONE un esemplare del presente contatto
debitamente sottoscritto entro il perentorio termine di 10 giorni dalla data apposte in calce allo
stesso.
Art. 12 - CORREZIONI - MODIFICAZIONI
E' espressamente esclusa ed assolutamente non valida ogni modificazione o correzione dei patti
contenuti nella presente scrittura qualsiasi deroga al presente dovrà avvenire per iscritto con il
consenso delle parti.
Art. 13 - AUTORIZZAZIONI PER IL CONCERTO
La PRODUZIONE e il PROMOTER garantiscono di essere muniti di tutte le autorizzazioni
necessario per la effettuazione del concerto. A tale riguardo ciascuna parte si obbliga a tenere l'altra
sollevata ed indenne da ogni onere o responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in
conseguenza dalla non veridicità di quanto assicurato al comma precedente.
Art. 13 bis - PERMESSI DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI
II PROMOTER si impegna ad inoltrare alle competenti autorità la domanda, fornita dalla
PRODUZIONE, per l'ottenimento del permesso di circolazione per gli autoarticolati nei giorni ed
orari vietati. Nel caso l'ARTISTA debba esibirsi il giorno successivo, il PROMOTER si impegna
ad inoltrare alle competenti autorità la richiesta di permesso di circolazione per gli automezzi del
service per il trasferimento alla località successiva.
Art 14 - CESSIONE PRESENTE CONTRATTO
II PROMOTER che volesse cedere a terzi il diritto acquisto nel presente contratto di fare eseguire
il concerto, potrà farlo a condizione che i compensi specificati all' Art. 2 non siano maggiorati oltre
il 10%; in caso contrario il presente contratto dovrà ritenersi nullo e l'acconto versato dal
PROMOTER sarà trattenuto dall'ARTISTA quale penale. E' inteso che comunque il presente
contratto non può essere ceduto più di una volta.
Art. 15 - PUBBLICITÀ, SPONSOR E MERCHANDISING
II PROMOTER ha la facoltà di utilizzare il nome e/o lo pseudonimo artistico dell'ARTISTA
esclusivamente per la propaganda del concerto. A tal fine il PROMOTER si impegna a
predisporre una adeguata pubblicità al concerto per il periodo di tempo di almeno sette giorni
precedenti la data di effettuazione del concerto medesimo. La PRODUZIONE da parte sua si
impegna a far pervenire al PROMOTER, manifesti che devono essere affissi a cura e spese del
PROMOTER nel luogo dove viene tenuto il concerto e nelle vicinanze. Ogni spesa o onere per la
spedizione dei manifesti di cui al comma precedente o di altro materiale pubblicitario rimane a
totale ed esclusivo carico del PROMOTER.
Il PROMOTER si obbliga inoltre nel modo più ampio e incondizionato, a che la presenza, o il
nome o lo pseudonimo o la figura dell'ARTISTA non sia utilizzata, neppure indirettamente, per
forme e/o modi di pubblicità audiovisiva, fotografica, cinematografica o di qualsiasi altro genere,
forma o modo. E' quindi vietato utilizzare manifesti differenti da quelli inviati dell'ARTISTA o
stampare su detti manifesti il nome di chicchessia ad esclusione del PROMOTER (il nome
pubblicizzato sarò anche intestatario dei permessi SIAE e Pubblica Sicurezza e sarà il destinatario
della fattura emessa dalla PRODUZIONE a fronte del ricevimento del corrispettivo concordato).
E' inoltre vietato installare sia attorno al palco che all'interno o all'esterno dell'impianto utilizzato
per il concerto striscioni posters o scritte luminose o altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione
scritta della PRODUZIONE (vedi Art. 7 bis). Il PROMOTER si obbliga ad assicurare lo spazio
idoneo per l'esecuzione degli accordi stipulati tra l'ARTISTA e gli sponsors. Il PROMOTER si
obbliga inoltre a garantire alla PRODUZIONE che nei luoghi di svolgimento del concerti sia
adibita una postazione per la vendita degli oggetti di merchandising da parte del soggetto
ufficialmente incaricato dall'ARTISTA.
Art. 16 - BIGLIETTO D'INGRESSO E PREVENDITA
II PROMOTER si obbliga a porre il biglietto d'ingresso, se previsto, ad un costo non superiore a
€ 15.00 (QUINDICI)
II PROMOTER dovrà mettere a disposizione della PRODUZIONE sin dalle ore 10 n° 20
biglietti gratuiti.
Il PRODUTTORE è titolare del diritto di esclusiva delle vendite On-line dei Titoli di Ingresso.
Per On-line si intende la vendita tramite Internet, TV interattiva, telefonia mobile e ogni altro
canale, strumento o mezzo telematico completamente automatizzato, compresi quelli che
dovessero essere resi disponibili dall'evoluzione tecnologica durante il periodo di validità del
presente Contratto.
Il PROMOTER autorizza la PRODUZIONE a vendere e accettare prenotazioni sui Titoli di
Ingresso in esclusiva per 7 (sette) giorni dal primo giorno di prevendite ("Periodo di Esclusiva
Assoluta"), pertanto PROMOTER e PRODUZIONE dovranno concordare insieme la data di
messa in vendita dei Titoli d'Ingresso.
Il PROMOTER potrà porre in vendita i Titoli di Ingresso soltanto Off line trascorsi i 7 (sette)
giorni del Periodo di Esclusiva Assoluta, mentre è vietata qualsiasi vendita e/o prenotazione Online dei Titoli di Ingresso.
II PROMOTER si Impegna nei confronti della PRODUZIONE a non vendere nè a permettere la
prenotazione On-line dei Titoli di Ingresso.
II presente contratto potrà essere risolto qualora il PROMOTER proceda alla vendita On-line dei
Titoli dì Ingresso e la PRODUZIONE avrà comunque diritto di compenso stabilito.
La PRODUZIONE si impegna a mettere in vendita on line il 20% dei Titoli di Ingresso sul sito
www.ticketone it. Il PROMOTER potrà porre in vendita direttamente i Titoli di Ingresso sul sito
wwwtickatone.it previa comunicazione scritta alla PRODUZIONE
La PRODUZIONE, per ogni Titolo d'Ingresso venduto o prenotato attraverso la vendita On-line.
tratterrà un importo pari all'intero Diritto di Prevendita. Tale importo non potrà, in ogni caso, essere
nè inferiore nè superiore al 15% del prezzo del Titolo di Ingresso, salvo arrotondamenti al decimale
più alto.
Il PROMOTER attribuirà alla PRODUZIONE un ulteriore quantitativo di Titoli di Ingresso
destinato alla vendita al pubblico pari ad almeno il 10% della capienza o della previsione di
affluenza qualora la PRODUZIONE, nel Periodo di Esclusiva Assoluta, esaurisca tutti i Titoli di
Ingresso a propria disposizione e ne faccia richiesta scritta al PROMOTER. In tal caso,
il PROMOTER e la PRODUZIONE si accorderanno di volta in volte sul corrispettivo da
riconoscere alla PRODUZIONE per ogni Titolo di Ingresso venduto, che non potrà comunque
essere inferiore ad Euro 0,92 (zero/novantadue) (imposte e oneri accessori inclusi), fermo restando
che il Diritto di Prevendita totale sarà comunque pari al 15% del prezzo del Titolo d'Ingresso.
Nel caso in cui il 20% di Titoli d'Ingresso destinato alla vendita on-line non fosse esaurito 7 (sette)
giorni prima dello spettacolo, il PROMOTER avrà facoltà di vendere i suddetti Titoli di Ingresso
tramite altri canali di distribuzione di loro preferenza diversi dall'On-line. detratto il 5% degli stessi
che rimarrà a disposizione della PRODUZIONE per la vendita On-line fino a 24 ore prima dello
spettacolo.
Il PROMOTER ha la facoltà di applicare un Diritto di Prevendita pari al 15% del prezzo del Titolo
d'Ingresso anche per la vendita Off-line.
Art. 17 - RESPONSABILITÀ' PER AFFISSIONI ABUSIVE
La PRODUZIONE è sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità (d'ogni tipo e natura ), anche e
soprattutto economica qualora il PROMOTER decida di affiggere o permetta siano affissi
abusivamente i manifesti pubblicitari del concerto.
Sarà a carico esclusivo del PROMOTER ogni responsabilità (penale, civile, amministrativa ) onere
e / o multa che vengano addebitati alla PRODUZIONE o all'ARTISTA o alla sua società.
Art 18 - COMPETENZA GIUDIZIARIA
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione
del presente contratto le parti riconoscono esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 19 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.