Articolo 52 Cost.

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Articolo 52 Cost.
(difesa della Patria)
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento
non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Quanto al sacro dovere di difendere la Patria, la Corte costituzionale ha spiegato che
questo rappresenta «un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri e che nessuna legge
potrebbe far venir meno […] un dovere, il quale, proprio perché sacro (e quindi di ordine
eminentemente morale) si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla
comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana».
L’obbligo del servizio militare (che ormai non riguarda più i giovani nati dopo il 1985 in
seguito alla legge di riforma della leva approvata nel 2000) è definito dalla Corte
Costituzionale «la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa
ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto».
La Corte costituzionale si è occupata approfonditamente anche dell’obiezione di
coscienza – diritto riconosciuto nel 1972 con la legge n. 772 (prima di allora, gli obiettori di
coscienza venivano arrestati e puniti con la carcerazione) – sostenendo che il servizio
civile (dal 1972 alternativo a quello militare) «non si traduce assolutamente in una deroga
al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione
di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato».
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