Patto commissorio Traccia In data 1 febbraio 1994, la Provincia Autonoma di Trento stipula con la società Beta S.p.A. una convenzione in forza della quale, ai sensi delle vigenti norme speciali provinciali, l’ente Territoriale si impegna ad assegnare alla società Beta S.p.A. somme di danaro da destinare all’acquisto di immobili dismessi da imprese industriali. In data 20.12.1994, la società Alfa S.p.A. delibera l’alienazione alla società Beta S.p.A di un complesso immobiliare, di sua proprietà, al prezzo di Lire 11.600.000.000, concordando, ad un tempo, una serie di pattuizioni accessorie del seguente preciso tenore letterale: 1) La società Beta S.p.A. (acquirente) acquista il complesso immobiliare al prezzo pattuito, giusta perizia di stima, concedendo parte del suddetto complesso in locazione alla società Alfa S.p.A.; 2) La società Alfa S.p.A. (venditrice) ha facoltà di versamento del prezzo pattuito pagando gli richiedere l’anticipo del oneri derivanti da tale prefinanziamento; 3) La società Alfa S.p.A. ha diritto di riacquistare l’immobile concesso in locazione entro 3 anni dalla stipula del contratto di compravendita; 4) La società Alfa S.p.A. ha, infine, diritto di prelazione per le vendite e le locazioni relative alla restante parte del complesso immobiliare trasferito alla società Beta S.p.A. A fronte del trasferimento del complesso immobiliare risultava, quindi, l’integrale versamento del prezzo, nei termini pattuiti, da parte della società Beta S.p.A. - che vi provvedeva autonomamente senza attendere il finanziamento in suo favore da parte della Provincia di Trento previa decurtazione degli interessi sulla somma versata a titolo di prefinanziamento - e la determinazione di un corrispondente e congruo canone annuo per la concessione in godimento di una parte del complesso immobiliare. A fronte dell’erogazione, da parte della Provincia di Trento, della somma di Lire 11.600.000.000, ad essa società venditrice era pervenuta una somma inferiore di ben 708.441.650, trattenuta, a titolo di interessi sull’anticipazione (prefinanziamento), dalla società Beta S.p.A.; Pertanto, la società Alfa S.p.A., ritenendosi lesa dalla suesposta operazione negoziale, con atto di citazione del 7.7.1998 notificato il 20.7.1998 convenne in giudizio la società Beta S.p.A. dinanzi al Tribunale di Trento per ivi sentir dichiarare: 1 a) la nullità dei contratti perché in frode alla legge ed in contrasto con norme imperative avendo violato la normativa contenuta nelle legge provinciale; b) la violazione del divieto di patto commissorio in quanto l’operazione negoziale aveva il fine di vincolare i beni della venditrice a garanzia di debiti preesistenti e coevi alla formale vendita vantati, tra gli altri, proprio dal Medio Credito Trentino – azionista e socio della società Beta S.p.A. – nei confronti di essa venditrice e regolarmente pagati in seguito al predetto finanziamento. Assunte le vesti del legale di fiducia della società Beta S.pA. rediga il candidato l’atto ritenuto più idoneo per la difesa delle ragioni della sua assistita. Svolgimento TRIBUNALE CIVILE DI TRENTO COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER La società BETA S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. (…) con sede in Roma alla Via (…), P.IVA n. (…), elettivamente domiciliata in Trento alla Via (…) presso e nello studio dell’avv. (…) che la rappresenta e difende giusta mandato a margine della presente -convenutoCONTRO La società Alfa S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ut rappresentata e difesa - attore- FATTO Con atto di citazione del 7.71998 notificato il 20.71998 la società Alfa S.p.A. invitava a compariva dinanzi a codesto on.le Tribunale di Trento la società Beta S.p.A. come in epigrafe rappresentata e difesa per ivi sentire dichiarare la nullità dell’operazione commerciale conclusa con essa convenuta per violazione di patto commissorio con ogni consequenziale pronunzia in ordine alla restituzione dei beni ceduti in garanzia ed in ordine alle spese del presente giudizio. Deduceva a tal fine l’attore che in data 1 febbraio 1994, la Provincia Autonoma di Trento stipulava con la società Beta S.p.A. una convenzione in forza della quale, ai sensi delle vigenti norme speciali provinciali, l’ente Territoriale si impegnava ad assegnare alla società Beta S.p.A. somme di danaro da destinare all’acquisto di immobili dismessi da imprese industriali. 2 In data 23 settembre 1994, la società Alfa S.p.A., al fine di ripianare la propria situazione finanziaria, presenta alla Provincia di Trento un progetto di riassetto industriale, evidenziando che il conseguimento del corrispettivo, derivante dalla vendita del complesso immobiliare, avrebbe consentito il pagamento di tutti i debiti pregressi, la chiusura di reparti antieconomici ed il consolidamento della posizione di mercato al livello di fatturato degli ultimi due anni. Pertanto, in data 20.12.1994, la società Alfa S.p.A. deliberava l’alienazione alla società Beta S.p.A di un complesso immobiliare, di sua proprietà, al prezzo di Lire 11.600.000.000, giusta perizia di stima del compendio immobiliare. A fronte del suddetto trasferimento risultava, quindi, l’integrale versamento del prezzo, nei termini pattuiti, da parte della società Beta S.p.A. - che vi provvedeva autonomamente senza attendere il finanziamento in suo favore da parte della Provincia di Trento previa decurtazione degli interessi sulla somma versata a titolo di prefinanziamento - e la determinazione di un corrispondente e congruo canone annuo per la concessione in godimento di una parte dei beni de quibus . Ritenendosi lesa dalla suesposta operazione negoziale, la società attrice decideva di adire codesto on.le giudice asserendo: a) la nullità dei contratti perché conclusi in frode alla legge ed in contrasto con norme imperative avendo violato la normativa contenuta nelle legge provinciale; b) la violazione del patto commissorio in quanto l’operazione negoziale aveva il fine di vincolare i beni della venditrice a garanzia di debiti preesistenti e coevi alla formale vendita vantati, tra gli altri, proprio dal Medio Credito Trentino – azionista e socio della società Beta S.p.A. – nei confronti di essa venditrice e regolarmente pagati in seguito al predetto finanziamento. Con il presente atto si costituisce l’odierna comparente a mezzo del proprio deducente Difensore il quale impugna e contesta estensivamente, parola per parola, ogni istanza, eccezione e deduzione così come formulata dall’attore siccome inammissibile ed infondata per i seguenti rilievi in DIRITTO La domanda proposta dall’attore non ha alcun pregio in quanto apodittica, sprovvista del benché minimo supporto probatorio ed in ogni caso contrastante con lo ius receptum del massimo organo giurisdizionale del nostro ordinamento giuridico. Nessuna pretesa nullità dell’operazione negoziale, infatti, potrà ravvisarsi nella fattispecie qui sub iudice, se è vero, come è vero, che la prefata società convenuta, in conformità alla propria funzione di sostegno del settore industriale aveva espressamente pattuito con l’attrice l’acquisto degli immobili per cui è causa con 3 contestuale concessione in locazione degli stessi dietro pagamento di un canone mensile riconoscendole inoltre la facoltà di chiedere l’anticipo del versamento del prezzo, facoltà, peraltro, espressamente esercitata, con gli oneri derivanti da tale prefinanziamento a carico di lei attrice. Non può quindi essere revocata in dubbio la correttezza, la validità e l’efficacia dell’operazione conclusa tra le parti. A tal proposito, e senza alcun intendo di tediare l’on.le giudice adito, preme a questo difensore solo evidenziare l’assoluta e conclamata infondatezza delle deduzioni di controparte sotto il profilo della violazione delle finalità pubblicistiche sottese all’intervento della Società Beta S.p.A. essendo evidente, anche ai meno esperti, che la società convenuta è organizzata come società per azioni e non può che operare secondo le logiche di detti organismi. Dall’assoluto quanto irrilevante intervento della Provincia consegue che la fattispecie qui all’esame deve, e non potrebbe essere diversamente, valutata nel rispetto delle regole di carattere privatistico previste dal codice civile. Emerge, infatti, per tabulas che la società Beta S.p.A., onde consentire il risanamento dell’impresa venditrice, ha versato un prezzo di L. 11.600.000.000 con proprie risorse, e senza attendere il finanziamento della Provincia, (pre)finanziamento liberamente accettato dalla società Alfa S.p.A. evidentemente per la maggiore convenienza sotto il profilo della celerità con la quale essa ne otteneva la disponibilità. Di nessuna violazione di patto commissorio può, dunque, dolersi l’attrice essendo fatto acclarato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che gli artt. 1963 e 2744 - che sanciscono il divieto di patto commissorio - postulano che il trasferimento della proprietà della cosa sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell’evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito, sicché qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, come nel caso di specie, pattuiti per fornire la provvista necessaria per estinguere eventuali ed altri pregressi crediti non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l’operatività del divieto (sic. Cass. Civ., sez. II, 28 giugno 2006, n. 14903;) conforme Cass. Civ. n. 19950/2004; Cass. Civ. n. 7585/2001;) che non ricorre neanche nell’ipotesi ben più sospetta, ci sia pure consentito di dirlo, in cui il debitore sia costretto per altro titolo al trasferimento di un suo bene al creditore a tacitazione dell’obbligazione. (Cass. Civ. n. 8411/2003). Circostanza queste evidentemente non riscontrabili nella fattispecie qui all’esame. Per quanto riguarda poi il preesistente mutuo ipotecario stipulato tra il Medio Credito, azionista della odierna convenuta, e la società Alfa S.p.A. l’on.le giudicante 4 avrà agio nell’accertare che se è pur vero che il collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi (v. Cass. 16 settembre 2004, n. 18655) è altrettanto vero che perché essi siano rilevanti è necessario che siano concepiti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti onde risultare idonei al raggiungimento di quello scopo che parti si erano prefissate. E’ evidente invece che il precedente mutuo è stato immediatamente estinto con parte del corrispettivo della vendita sicché alla stessa anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali testé citati non può attribuirsi nessuna caratteristica di garanzia sub specie di patto commissorio (sic. Cass. 6.10.2004, n. 19950). Altro punto controverso riguarderebbe la corretta qualificazione dell’operazione edificata dalle parti. Orbene, anche a voler sussumere l’operazione in esame nello schema del sale and lease back, fermo ed impregiudicato che iura novit curia, non può non riconoscersi al tempo stesso che dai fatti di causa e dalla documentazione pure versata in atti emerge con assoluta limpidezza: 1- l’insussistenza di una situazione di debito credito tra le società in causa; 2 – l’assoluta quanto incontrovertibile proporzione tra prezzo pattuito, giusta perizia di stima, e valore dei beni ceduti. E tanto basta per assorbire ogni altra ragione di doglianza dell’attrice. P.Q.M. Piaccia all’on.le Giudice adito, contrariis reiectis, dichiarare la validità e l’efficacia del contratto concluso tra le parti in causa e per l’effetto respingere ogni diversa concludenza così come formulata dall’attore siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Trento, lì… Avv…. (di Luigi Cameriero) Back to top 5