PROVVIDENZE PER L`AGRICOLTURA COLPITA

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PROVVIDENZE PER L’AGRICOLTURA COLPITA DA ERUZIONE VULCANICA
(PROVINCIA DI CATANIA)
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.41 del 18.02.2008, il Decreto 30.01.2008 inerente la
dichiarazione dell’esistenza del carattere eccezionale dell’eruzione vulcanica verificatesi
nella Provincia di Catania.
Con questo decreto il Ministero accoglie la richiesta di declaratoria della Regione
Siciliana relativamente ai territori dei Comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali,
Milo, Santalfio della Provincia di Catania, colpite da eruzione vulcanica dal 04.09.2007 al
05.09.2007, (Provvidenze art. 5, comma 2, lett. a), b), c),d), decreto legislativo n.
102/2004).
Le aziende agricole danneggiate possono usufruire dei seguenti interventi articolati e
specifici per territorio:
contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui
si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo da erogare al seguente
tasso agevolato:
1. 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in zone svantaggiate;
2. 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le
aziende ricadenti in altre zone; nell’ammontare del prestito sono comprese le rate
delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti
l’impresa agricola;
proroga delle operazioni di credito agrario, per una sola volta e non più di 24 mesi,
con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle
operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di ordinario effettuate
dalle imprese. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli
interessi etc. (art. 7);
esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e
per i lavori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è
verificato l’evento etc. (art. 8).
L’erogazione degli aiuti a favore degli aventi diritto è subordinata alla decisione
della Commissione delle Comunità Europee, alla quale sono state notificate le informazioni
meteorologiche.
Le domande debbono essere presentate all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di
competenza entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto
di declaratoria delle zone interessate.
Segue il testo del decreto:
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari del
Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'
naturali e da eventi climatici eccezionali;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che
disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili
al mercato agevolato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione
degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a
questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonche' la
ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi
e delle crisi»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione
degli aiuti conseguenti alle perdite dovute alle avversita' atmosferiche;
Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito
indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di
solidarieta' nazionale;
Eruzione vulcanica dal 4 settembre 2007 al 5 settembre 2007 nella provincia di Catania.
Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia subordinando l'erogazione
degli aiuti, nei limiti del Regolamento (CE)
n. 1857/2006, alla decisione della
Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversita' che hanno prodotto
i danni, notificate ai sensi dei richiamati Orientamenti comunitari;
Decreta:
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a
fianco della sottoindicata provincia per effetto
dei danni alle produzioni nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti stabiliti dal
Regolamento (CE) n. 1857/2006;
Catania:
eruzione vulcanica dal 4 settembre 2007 al 5 settembre 2007;
provvidenze di cui
all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Fiumefreddo di
Sicilia, Giarre, Mascali, Milo, Santalfio.
L'erogazione degli aiuti e' subordinata alla decisione della Commissione UE sulle
informazioni meteorologiche.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2008
Il Ministro: De Castro
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