FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL 00184 Roma -Via Napoli, 51 tel.064828232 fax.064828090 E-mail: [email protected] internet: www.unsaconfsal.it SEGRETERIA GENERALE COMUNICATO N.33/2003 Prot.116 del 24/02/2003 Stralcio dal notiziario Confsal n.34-2003 FINANZIARIA 2003 – LEGGE 27/12/2002 n. 289 – NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF Vi informiamo che nella busta paga del mese di Gennaio 2003 sono state applicate le nuove normative rese note dalla legge Finanziaria 2003. Di seguito vi elenchiamo in modo sommario le principali novità : 1.- Una nuova scala di aliquote e scaglioni IRPEF. Aliquote % 23 29 31 39 45 Scaglioni di reddito annuale Fino a 15.000,00 Da 15.000,01 a 29.000,00 Da 29.000,01 a 32.600,00 Da 32.600,01 a 70.000,00 Oltre 70.000,00 Imposta progressiva annuale 3.450,00 7.510,00 Scaglioni di imponibile mensile Fino a 1.250,00 Da 1.250,01 a 2.416,67 Imposta progressiva mensile 287,50 625,83 8.626,00 Da 2.416,68 718,83 a 2.716,67 23.212,00 Da 2.716,68 1.934,33 a 5.833,33 23.212,00 +45% su eccedenza Oltre 5.833,33 1.934,33 + 45% su eccedenza 2 - Deduzione fiscale annua di 7.500,00 (per i pensionati 7.000,00) Per compensare l’effetto della maggiorazione delle aliquote IRPEF di cui sopra sui redditi medio-bassi, la legge attribuisce una nuova deduzione forfettaria dal reddito complessivo del contribuente. All’aumento dell’aliquota viene cioè contrapposta una diminuzionedell’imponibile fiscale del singolo contribuente. Tale deduzione è sostanzialmente diversa da contribuente a contribuente e viene calcolata tramite l’applicazione di una formula matematica stabilita dalla norma e diminuisce, fino ad azzerarsi, con il crescere del reddito. - Innanzi tutto è prevista una deduzione base pari a 3.000 (parte fissa) non legata ad alcuna prestazione lavorativa e spetta a qualsiasi contribuente; una deduzione pari a 4.500 (parte variabile) da rapportare all’effettiva prestazione lavorativa. La formula matematica indicata dalla Legge Finanziaria in questione è la seguente: 26.000 + 7.500 (3.000 parte fissa + 4.500 parte variabile) – reddito di riferimento = RAPPORTO _________________________________________________________________ 26.000 Se il rapporto che risulta è : - Maggiore o uguale a 1 - Minore o uguale a 0 - Compreso tra 0e1 = = = deduzione compete al 100 % deduzione non compete deduzione compete a scalare in base ai primi 4 decimali Dall’applicazione della formula si deduce che : - La deduzione spetta totalmente per redditi complessivi annui inferiori o uguali a 7.500 - La deduzione NON spetta in nessuna misura per redditi superiori a 33.500 (26.000+7.500). - Per redditi complessivi tra 7.500 e 33.500 la deduzione spetta in % in base al rapporto suddetto; La deduzione come sopra calcolata, va a diminuire l’imponibile lordo, prima del calcolo dell’imposta. 3 - Detrazioni fiscali La Finanziaria ha apportato le seguenti modifiche : a) E’ stata soppressa la detrazione per spese di produzione di reddito ed è stata sostituita da una detrazione in cifra fissa, da riconoscere SOLO per i redditi superiori a 27.000 ed inferiori a 52.000. La particolarità di questa nuova detrazione sta nella sua commisurazione al reddito complessivo del contribuente e non più al solo reddito di lavoro dipendente; inoltre, tale importo è fisso e non più ragguagliato, come accadeva per la detrazione di spese produzione reddito applicata fino al 2002, al periodo di lavoro nell’anno. Sul cedolino paga è calcolata la detrazione sul solo reddito di lavoro dipendente. Gli eventuali ulteriori conguagli, per effetto di altri redditi personali, saranno rimessi alla dichiarazione dei redditi del singolo contribuente. Anno Reddito complessivo Fino a 27.000 Detrazione Nessuna detrazione Da Da Da Da Da Oltre 27.000,01 29.500,01 36.500,01 41.500,01 46.700,01 52.000,00 a a a a a 29.500,00 36.500,00 41.500,00 46.700,00 52.000,00 130,00 235,00 180,00 130,00 25,00 Nessuna detrazione b) IMPORTANTE : Non sono state apportate modifiche per quanto riguarda le detrazioni legate ai carichi di famiglia (FIGLI, CONIUGE, ECC). 4 - Clausola di salvaguardia Per il periodo di imposta 2003 è stata data facoltà al singolo contribuente, in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi (730/2004 o UNICO 2004) di conteggiare l’IRPEF anche secondo la normativa vigente per il 2002. Qualora quest’ultima desse un risultato più favorevole per il contribuente, lo stesso potrà effettuare la dichiarazione calcolando l’imposta in base alle aliquote dell’anno 2002. Tale facoltà dovrà essere espressa dal singolo contribuente in sede di Dichiarazione dei redditi (Modello 730/2004 o UNICO/2004) e non può essere richiesta all’ Azienda. Cordialità e saluti. IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja