FEDERAZIONE UNSA-CONFSAL
00184 Roma -Via Napoli, 51 tel.064828232 fax.064828090 E-mail: [email protected] internet: www.unsaconfsal.it
SEGRETERIA GENERALE
COMUNICATO N.33/2003
Prot.116 del 24/02/2003
Stralcio dal notiziario
Confsal n.34-2003
FINANZIARIA 2003 – LEGGE 27/12/2002 n. 289 –
NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF
Vi informiamo che nella busta paga del mese di Gennaio 2003 sono state applicate le
nuove normative rese note dalla legge Finanziaria 2003.
Di seguito vi elenchiamo in modo sommario le principali novità :
1.- Una nuova scala di aliquote e scaglioni IRPEF.
Aliquote
%
23
29
31
39
45
Scaglioni di
reddito
annuale
Fino a
15.000,00
Da
15.000,01
a 29.000,00
Da
29.000,01
a 32.600,00
Da
32.600,01 a
70.000,00
Oltre
70.000,00
Imposta
progressiva
annuale
3.450,00
7.510,00
Scaglioni di
imponibile
mensile
Fino a
1.250,00
Da 1.250,01
a 2.416,67
Imposta
progressiva
mensile
287,50
625,83
8.626,00
Da 2.416,68 718,83
a 2.716,67
23.212,00
Da 2.716,68 1.934,33
a 5.833,33
23.212,00
+45% su
eccedenza
Oltre
5.833,33
1.934,33 +
45% su
eccedenza
2 - Deduzione fiscale annua di 7.500,00 (per i pensionati 7.000,00)
Per compensare l’effetto della maggiorazione delle aliquote IRPEF di cui sopra sui
redditi medio-bassi, la legge attribuisce una nuova deduzione forfettaria dal reddito
complessivo del contribuente.
All’aumento dell’aliquota viene cioè contrapposta una diminuzionedell’imponibile
fiscale del singolo contribuente. Tale deduzione è sostanzialmente diversa da
contribuente a contribuente e viene calcolata tramite l’applicazione di una formula
matematica stabilita dalla norma e diminuisce, fino ad azzerarsi, con il crescere del
reddito.
-
Innanzi tutto è prevista
una deduzione base pari a 3.000 (parte fissa) non legata ad alcuna prestazione
lavorativa e spetta a qualsiasi contribuente;
una deduzione pari a 4.500 (parte variabile) da rapportare all’effettiva prestazione
lavorativa.
La formula matematica indicata dalla Legge Finanziaria in questione è la seguente:
26.000 + 7.500 (3.000 parte fissa + 4.500 parte variabile) – reddito di riferimento = RAPPORTO
_________________________________________________________________
26.000
Se il rapporto che risulta è :
- Maggiore o uguale a 1
- Minore o uguale a
0
- Compreso tra
0e1
=
=
=
deduzione compete al 100 %
deduzione non compete
deduzione compete a scalare in base ai primi 4 decimali
Dall’applicazione della formula si deduce che :
- La deduzione spetta totalmente per redditi complessivi annui inferiori o uguali a 7.500
- La deduzione NON spetta in nessuna misura per redditi superiori a 33.500
(26.000+7.500).
- Per redditi complessivi tra 7.500 e 33.500 la deduzione spetta in % in base al rapporto
suddetto;
La deduzione come sopra calcolata, va a diminuire l’imponibile lordo, prima del
calcolo dell’imposta.
3 - Detrazioni fiscali
La Finanziaria ha apportato le seguenti modifiche :
a) E’ stata soppressa la detrazione per spese di produzione di reddito ed è stata sostituita
da una detrazione in cifra fissa, da riconoscere SOLO per i redditi superiori a 27.000 ed
inferiori a 52.000.
La particolarità di questa nuova detrazione sta nella sua commisurazione al reddito
complessivo del contribuente e non più al solo reddito di lavoro dipendente; inoltre, tale
importo è fisso e non più ragguagliato, come accadeva per la detrazione di spese
produzione reddito applicata fino al 2002, al periodo di lavoro nell’anno.
Sul cedolino paga è calcolata la detrazione sul solo reddito di lavoro dipendente. Gli
eventuali ulteriori conguagli, per effetto di altri redditi personali, saranno rimessi alla
dichiarazione dei redditi del singolo contribuente.
Anno
Reddito complessivo
Fino a 27.000
Detrazione
Nessuna detrazione
Da
Da
Da
Da
Da
Oltre
27.000,01
29.500,01
36.500,01
41.500,01
46.700,01
52.000,00
a
a
a
a
a
29.500,00
36.500,00
41.500,00
46.700,00
52.000,00
130,00
235,00
180,00
130,00
25,00
Nessuna detrazione
b) IMPORTANTE : Non sono state apportate modifiche per quanto riguarda le detrazioni
legate ai carichi di famiglia (FIGLI, CONIUGE, ECC).
4 - Clausola di salvaguardia
Per il periodo di imposta 2003 è stata data facoltà al singolo contribuente, in sede di
presentazione della propria dichiarazione dei redditi (730/2004 o UNICO 2004) di
conteggiare l’IRPEF anche secondo la normativa vigente per il 2002.
Qualora quest’ultima desse un risultato più favorevole per il contribuente, lo stesso potrà
effettuare la dichiarazione calcolando l’imposta in base alle aliquote dell’anno 2002.
Tale facoltà dovrà essere espressa dal singolo contribuente in sede di Dichiarazione dei
redditi (Modello 730/2004 o UNICO/2004) e non può essere richiesta all’ Azienda.
Cordialità e saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Renato Plaja