X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE Verbale n. 112 Seduta pomeridiana del 18 dicembre 2009 Presidenza del Presidente Ballaman indi del Vicepresidente Salvador indi del Presidente Ballaman Verbalizza Paolo LENARDI, segue Adriano GIGANTE, segue Pierluigi PORAZZI, segue Daniela ALZETTA, segue Dario LOCCHI, segue Fabrizio BONAZZA. Presidenza del Presidente Ballaman La seduta inizia alle ore 14.48. Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 112a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 110 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato. Si passa, quindi, all’esame del punto n. 1 dell’ordine del giorno, che prevede: Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge e sulla Relazione politicoprogrammatica regionale (RPPR) “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)” (92) “Relazione politico-programmatica regionale 2010-2012 (RPPR)” “Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l’anno 2010” (93) (Relatori di maggioranza: Valenti, De Mattia, Salvador) (Relatori di minoranza: Baiutti, Kocijančič, Colussi,Corazza) Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella mattinata è iniziata l’illustrazione degli emendamenti sull’articolo 9, comunica che allo stesso articolo sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti: DE MATTIA, Relatore di maggioranza Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 9.3 (pagina 9.2.1) Sostituire il comma 6 ter con il seguente: <<6 ter. In caso di incremento della retta giornaliera gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono allegare, alla comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani), una relazione, suffragata da idonea documentazione, che consenta l’individuazione dei motivi oggettivi che giustificano l’incremento. Il mancato invio della relazione e della documentazione e l’ingiustificato motivo dell’incremento impedisce l’applicazione dell’aumento del contributo. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, provvede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione allegata alla medesima.>> BAIUTTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 9.31) A. Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti: 41 bis. Al comma 185 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 le parole “Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione centrale salute e protezione sociale “ 41 ter. Per le finalità previste dal comma 184 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 e' autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unita' di bilancio 8.7.1.1150 e del capitolo 6043 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>> 1 B. TABELLA I ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 9) Nella Tabella I, relativa all’articolo 9, comma 42, con riferimento alle finalità e funzione e UB sottoindicate è inserita la seguente variazione di spesa riferita ai capitoli sottoindicati, da applicarsi algebricamente rispetto a quella risultante dalla legislazione FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI 8.7.1.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE CORRENTI Capitolo S/ 4677 CONTRIBUTI AGLI ENTI AUSILIARI PER LA GESTIONE DI COMUNITA' TERAPEUTICHE DI ACCOGLIENZA PER TOSSICODIPENDENTI A TITOLO DI CONCORSO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE ART. 3, COMMA 62, L.R. 2.2.2005 N. 1 2010 +150.000 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI 8.7.1.1150 FONDO SOCIALE - SPESE CORRENTI Cap S/ 4893 CONTRIBUTI UNA TANTUM A FAVORE DI ENTI E SOGGETTI OPERANTI IN MATERIA SANITARIA SOCIALE E SOCIO SANITARIA ART. 15, COMMA 14, L.R. 30.12.2008 N. 17, ART. 15, COMMI 2, 3, L.R. 23.7.2009 N. 12 2010 + 75.000,00 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 8.8.1.3400 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI Capitolo S/ 762 2010 + 20.000 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 8.8.1.3400 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 4511 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE SMILEAGAIN E ALL' ASSOCIAZIONE AUXILIA DI TRIESTE AL FINE DI SOSTENERE LE AZIONI DI SOLIDARIETA' VOLTE A MIGLIORARE CON L' APPORTO DI STRUMENTI E CONOSCENZE TECNICO-SCIENTIFICHE LA QUALITA' DELLA VITA E LA SALUTE DELLA POPOLAZIONE NEI PAESI DEL TERZO MONDO ART. 11, COMMA 48, L.R. 23.7.2009 N. 12, ART. 6, COMMA 86, L.R. 23.1.2007 N. 1 2010 + 50.000 |2011 |2012 C. Nella Tabella I relativa all’articolo 9, comma 42, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitoli sottoindicati, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA' 8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 4780 2010 + 7.000 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA' 8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 4643 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "IL MOSAICO" DI GORIZIA PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI TURISTICO-AMBIENTALI VOLTI ALL' INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI ART. 4 , COMMA 53 , L.R. 23.1.2007 N. 1 2010 + 17.000,00 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: DISABILITA' 8.1.1.1138 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 4614 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ASSOCIAZIONE "IL SAMARITAN" DI RAGOGNA (UD) PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI ART. 3 , COMMA 37 , L.R. 2.2.2005 N. 1 2010 + 10.000,00 |2011 |2012 FINALITA': PROTEZIONE SOCIALE FUNZIONE: SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI 8.7.1.3390 ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - SPESE CORRENTI Capitolo S/ 4765 CONTRIBUTO UNA TANTUM ALL' ASSOCIAZIONE "I RAGAZZI DELLA PANCHINA" DI PORDENONE PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2 ART. 4, COMMA 27, L.R. 29.1.2003 N. 1, ART. 3, COMMA 76, L.R. 2.2.2005 N. 1, ART. 11, COMMA 34, L.R. 23.7.2009 N. 12 2010 + 10.000 |2011 |2012 Il Relatore di minoranza SALVADOR dà per illustrato l’emendamento di pagina 9.20.1. Il consigliere MORETTON illustra l’emendamento di pagina 9.27. Il Relatore di minoranza CORAZZA ritira l’emendamento di pagina 9.28. A questo punto, il PRESIDENTE, dopo aver rassicurato il Relatore di minoranza KOCIJANČIČ sul regolare funzionamento dell’impianto luci dell’Aula, dà subito la parola, in sede di dibattito generale, al consigliere LUPIERI, il quale, tra l’altro, chiede formalmente lo stralcio dei commi 28, 29, 30, 31 e 32 dell’articolo 9. Nel prosieguo del dibattito, intervengono, nell’ordine, i consiglieri PUSTETTO, CODEGA (il quale, tra l’altro, si dichiara favorevole allo stralcio), DELLA MEA, BLASONI, TRAVANUT, SASCO, Presidenza del Vicepresidente Salvador ANTONAZ, COLUSSI, TESINI, PICCO (il quale si esprime in lingua friulana) e IACOP. Presidenza del Presidente Ballaman Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza BAIUTTI (il quale si dichiara favorevole allo stralcio richiesto in precedenza dal consigliere Lupieri ed agli emendamenti di pagina 9.1, 9.1.1, 9.2.0.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.11.1, 9.13.1, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.19.1, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29 e 9.31, contrario agli emendamenti di pagina 9.1.0.1 e 9.20.1, si astiene sugli emendamenti di pagina 9.2.1, 9.3 e 9.18.1 nonché ritira l’emendamento di pagina 9.30), KOCIJANČIČ (il quale si dichiara favorevole allo stralcio ed a tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell’emendamento di pagina 9.20.1 sul quale esprime parere contrario), COLUSSI (favorevole allo stralcio ed ai propri emendamenti) e CORAZZA (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di minoranza Baiutti) ed il Relatore di maggioranza VALENTI (il quale si dichiara contrario allo stralcio ed agli emendamenti di pagina 9.1, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.13.1, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27 e 9.29, favorevole agli emendamenti di pagina 9.1.0.1, 9.1.1, 9.2.0.1, 9.2.1, 9.4, 9.11.1, 9.18.1, 9.19.1, 9.20, 9.20.1 e 9.31, ed, infine, rivolge un invito ai proponenti di ritirare l’emendamento di pagina 9.4.1, che viene subito accolto dal Relatore di minoranza BAIUTTI), DE MATTIA (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti e, nel contempo, propone la seguente modifica verbale al proprio emendamento di pagina 9.2.1: nell’ultima riga sostituire la parola “medesima” con la parola “relazione”) e SALVADOR (il quale si rimette alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti) e, per la Giunta, l’assessore KOSIC. Il PRESIDENTE, quindi, comunica che porrà in votazione prima la proposta di stralcio avanzata in precedenza dal consigliere Lupieri e, poi, gli emendamenti. 3 La proposta di stralcio dei commi, da 28 a 32 compreso, dell’articolo 9, posta in votazione, non viene approvata (votazione n. 2001: favorevoli 22, contrari 30). Il consigliere BRUSSA ritira l’emendamento di pagina 9.1. L’emendamento di pagina 9.1.0.1, posto in votazione, viene approvato. A questo punto, il PRESIDENTE comunica che nell’emendamento di pagina 9.1.1 deve considerarsi apposta anche la firma del consigliere Narduzzi. L’emendamento di pagina 9.1.1, posto in votazione come modificato oralmente (al comma 41 quater sostituire la cifra “200.000” con la cifra “150.000”), viene approvato. Il PRESIDENTE comunica, quindi, motivandone le ragioni, che porrà in votazione prima l’emendamento di pagina 9.2.0.1 e, poi, l’emendamento di pagina 9.2. L’emendamento di pagina 9.2.0.1, posto in votazione, viene approvato. Il PRESIDENTE, quindi dichiara decaduto l’emendamento di pagina 9.2. L’emendamento di pagina 9.2.1, posto in votazione come modificato oralmente (sostituire la parola “medesima” con la parola “relazione”), viene approvato. Gli emendamenti di pagina 9.3 e 9.4, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. L’emendamento di pagina 9.4.1 è stato precedentemente ritirato. Gli emendamenti di pagina 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10 e 9.11, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 9.11.1, posto in votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 9.12 e 9.13 sono stati precedentemente ritirati. L’emendamento di pagina 9.13.1, posto in votazione con la seguente modifica verbale (sostituire le parole “comma 24” con le parole “comma 27”), viene approvato. Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza COLUSSI, gli emendamenti di pagina 9.14, 9.15 e 9.16, posti in votazione congiuntamente in quanto di identico contenuto, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non vengono approvati (votazione n. 2018: favorevoli 23, contrari 30). Gli emendamenti di pagina 9.17 e 9.18, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 9.18.1, posto in votazione, viene approvato. 4 L’emendamento di pagina 9.19, posto in votazione, non viene approvato. Gli emendamenti di pagina 9.19.1, 9.20 e 9.20.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli emendamenti di pagina 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26 e 9.27, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 9.28 è stato precedentemente ritirato. L’emendamento di pagina 9.29, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 9.30 è stato precedentemente ritirato. L’emendamento di pagina 9.31, posto in votazione, viene approvato. L’articolo 9, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. All’articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti: BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.1) Al comma 4 dopo le parole <<nella misura di 450.646.153,85 euro>> aggiungere le seguenti: <<incrementate di una assegnazione straordinaria d 12.000.000 euro>>. VALENTI, GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI Subemendamento aggiuntivo all’emendamento di pagina 10 (pagina 10.1.0.1) “Art. 10 (Sussidiarietà e devoluzione) 1. All’emendamento all’articolo 10 di pagina 10.1.1, al comma 1, aggiungere la seguente modifica: a bis) al comma 17 la cifra <<800.000>> è sostituita dalla seguente <<1.000.000>>. VALENTI, GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, DE MATTIA Emendamento modificativo (pagina 10.1.1) <<1. All’articolo 10 apportare le seguenti modifiche: a) al comma 5 dopo le parole “ai commi 6, 7, 11, 14, 17” sono aggiunte le seguenti “per la quota di 800.000 euro”; b) al comma 18 la cifra “800.000” è sostituita dalla seguente “1.000.000”. 2. Dopo il comma 34 dell’articolo 10, aggiungere i seguenti: “34 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l’ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati. 5 34 ter. La domanda di contributo di cui al comma 34 bis è presentata alla Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione. 34 quater. Per le finalità previste dai commi 34 bis e 34 ter è autorizzato il limite d’impegno quindicinale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall’anno 2010, con l’onere di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell’unità di bilancio ______ e al capitolo ______ di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. L’onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.>> (Nota: copertura derivante dalla soppressione dei commi da 13 septies a 13 undecies all’emendamento all’articolo 7 di pagina 7.1.1).” BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 10.2) Al comma 5 dopo le parole “25“aggiungere le seguenti: “, 28, 29”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.3) Al comma 7 lettera c) modificare la cifra “800.000 euro” in “680.000 euro”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.4) Al comma 7 lettera c) dopo le parole “Duino Aurisina” aggiungere le parole “e Muggia”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, MORETTON, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.5) Al comma 7 lettera c) dopo le parole “Duino Aurisina” aggiungere le parole “, Forni Avoltri, Sauris e Sutrio”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.6) Al comma 7 aggiungere la lettera c bis): <<c bis) vengono assegnati ai comuni dei finanziamenti per la compensazione di particolari situazioni nella misura massima di euro 100.000. Le situazioni da finanziare vengono individuate dalla giunta regionale, che ne definisce i criteri di riparto, sentita la commissione consiliare competente>>. ASQUINI Emendamento modificativo (pagina 10.7) Aggiungere il seguente comma 10 bis: <<10 bis. Il trasferimento ai comuni computato ai sensi del presente articolo è ridotto del 5 per mille del suo ammontare qualora il comune applichi riduzioni alla mobilità individuale con automezzi privati - in seguito a necessità di carattere ambientale - applicando criteri differenziati o discriminatori in modo non correlato all’inquinamento ambientale computato secondo i valori di emissione dei singoli autoveicoli.>>. 6 BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.8) Aggiungere il comma 14 bis: <<Ai comuni è attribuito un fondo di 3.000.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2010, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2009; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2010; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale>>. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, MORETTON, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.9) Aggiungere il comma 14 ter: “L'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare d'ufficio alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane, per l'anno 2010, l'importo di 4 milioni di euro a titolo di concorso straordinario nelle spese gestionali connesse al programma di trasferimento delle funzioni, comprese quelle inerenti il demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa di cui alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), da ripartirsi in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge regionale 30/2007”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.10) Al comma 16 dopo la parola “14” aggiungere le parole “14 bis e 14 ter”. Modificare la cifra “393.735.062,85” in “400.735.062,85”. BAIUTTI, MORETTON, IACOP Emendamento modificativo (pagina 10.11) Dopo il comma 16 aggiungere il seguente: <<16 bis. Limitatamente al riparto dei finanziamenti per l’anno 2010 è data priorità ai Comuni esclusi dai fondi previsti dall’art. 12, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) ed assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 2766 del 10 dicembre 2009.>>. 7 BAIUTTI, IACOP Emendamento modificativo (pagina 10.12) Dopo il comma 16 bis aggiungere il seguente: <<16 ter. Nelle situazioni particolari di cui al comma 16 rientrano prioritariamente i Comuni al di sotto dei 2.000 abitanti che abbiano attivato strumenti di finanza derivata o siano incorsi in revoche di finanziamenti regionali a causa di ritardata o incompleta rendicontazione, pur in presenza della realizzazione delle opere per le quali i contributi erano stati concessi.>>. CORAZZA, AGNOLA Emendamento modificativo (pagina 10.13) Sopprimere i commi 17 e 18. CORAZZA, AGNOLA Emendamento modificativo (pagina 10.14) Al comma 17sostituire le parole: <<a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali; l’assegnazione non è soggetta a rendicontazione, salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.>>, con le seguenti: <<a favore dei Comuni per far fronte a particolari situazioni aventi carattere di necessità ed urgenza. La Giunta regionale disciplina con apposito regolamento, approvato con parere della competente commissione consiliare e del Consiglio delle Autonomie Locali, i criteri, le modalità e i tempi di erogazione del fondo, da effettuarsi comunque entro il 30 settembre 2010. La Giunta regionale individua con propria deliberazione le situazioni da finanziare, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali e sulla base di quanto disposto dal regolamento. L’assegnazione è soggetta a rendicontazione.>>. PICCO, BAIUTTI, MARSILIO, CACITTI, COLAUTTI, AGNOLA, DE MATTIA Emendamento modificativo (pagina 10.14.0.1) Dopo il comma 17 aggiungere il seguente: <<17 bis. Rientra tra le situazioni particolari di cui al comma 17, il Comune di Rigolato per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a euro 80.000.>> BAIUTTI, BARITUSSIO, CACITTI, MARSILIO, PICCO, SALVADOR, DE MATTIA Subemendamento sostitutivo dell’emendamento di pag. 10.15 (pagina 10.14.1) <<Al comma 27 dopo le parole “legge regionale 17/2008” aggiungere le seguenti: “assicurando ai soggetti indicati all’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976 n. 65, gli importi assegnati a tale titolo nell’esercizio finanziario 2009”.>> BAIUTTI, IACOP, MORETTON, TRAVANUT Emendamento modificativo (pagina 10.15) Al comma 27 dopo le parole <<legge regionale 17/2008>> aggiungere le seguenti: <<assicurando ai soggetti indicati all’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976 n. 65, gli importi a tale titolo nell’esercizio finanziario 2009>>. 8 SALVADOR, SANTIN Emendamento modificativo (pagina 10.16) Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma: <<27 bis. A valere sul fondo indicato al comma 27 una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 26 all’articolo ed è ripartita tra le Province medesime in proporzione all’entità del fabbisogno accertato per il finanziamento di assegni di studio destinati ai residenti di ciascuna Provincia sul totale del corrispondente fabbisogno accertato in sede regionale per l’anno 2009.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 10.17) Nel testo dell’articolo apportare le seguenti modifiche: A) al comma 28 le parole “12.101.644,54 euro” sono sostituite dalle parole “12.011.644,54 euro” B) al comma 29 le parole “6.334.600 euro” sono sostituite dalle parole “6.244.600 euro” C) al comma 50, relativamente alle variazioni previste dalla tabella J sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 le variazioni di spesa di cui all’allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella J e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. FINALITA': SUSSIDIARIETÀ E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 9.1.1.3420 INTERVENTI SPECIFICI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 1681 ASSEGNAZIONI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI ENTI LOCALI ART. 1 , L.R. 22.6.1976 N. 22 |2010 90.000,00 |2011 -|2012 BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.18) Al comma 28 modificare la cifra “12.101.644,54 euro” in “20.101.644,54 euro”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.19) Al comma 29 modificare la cifra “5.767.044,54 euro” in “7.767.044 euro” e modificare la cifra “6.334.600 euro” in “12.634.600,00 euro”. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.20) Aggiungere il comma 42 bis: “L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assegnare alle associazioni delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia (ANCI, UPI, UNCEM, Federsanità ANCI e AICCRE) all'ANCI, un contributo straordinario di 120.000 euro per le attività svolte a sostegno dei propri associati e al ruolo di coordinamento e raccordo tra la Regione e le autonomie locali”. 9 BAIUTTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 10.20.1) A. Dopo il comma 47 aggiungere il seguente: <<47 bis. All’articolo 11, comma 81 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009) le parole: “per le spese connesse all’organizzazione in regione dell’Assemblea nazionale ANCI 2008, nonché” sono soppresse.>> B. TABELLA j ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 10) Nella Tabella J, relativa all’articolo 10, comma 42 , con riferimento alle finalità e funzione e UB sottoindicate è inserita la seguente variazione di spesa riferita alla capitolo sottoindicato, da applicarsi algebricamente rispetto a quella risultante dalla legislazione vigente: FINALITÀ: SUSSIDIARIETÀ' E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 9.1.1.3420 INTERVENTI SPECIFICI - SPESE CORRENTI Capitolo S/ 1770 |2010 + 40.000,00 |2011 |2012 | FINALITÀ: SUSSIDIARIETÀ E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 9.1.1.3420 INTERVENTI SPECIFICI - SPESE CORRENTI Cap 1792 |2010 + 40.000,00 |2011 |2012 | ASQUINI Emendamento modificativo (pagina 10.21) Al comma 48 aggiungere infine: <<modificando inoltre quest’ultimo, per l’intervento in qualunque casistica, eliminando le esclusioni dalla contribuzione per l’installazione di pannelli solari di qualunque tipologia>>. BRUSSA, IACOP, TESINI, TRAVANUT, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 10.22) Nella Tabella J relativa all’articolo 10, comma 50, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati, apportare la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: SUSSIDIARIETÀ E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 9.1.1.1159 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 1520 TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE AGLI ENTI LOCALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI ART. 3, COMMA 1, L.R. 27.11.2006 N. 24, ART. 3, COMMA 19, L.R. 23.1.2007 N. 1, ART. 1, COMMA 47, LETTERA A), L.R. 28.12.2007 N. 30, ARTT. 29, 30, COMMA 2, L.R. 6.3.2008 N. 6, ART. 10, L.R. FIN. 2010, ART. 13, COMMA 2, L.R. 24.5.2004 N. 17 COME MODIFICATO DALL'ART. 7, COMMA 63, L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 11, COMMA 41, L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 + 3.671.475,46 |2011 ------------------|2012 --------------------| FINALITÀ: SUSSIDIARIETÀ E DEVOLUZIONE FUNZIONE: SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI 9.1.2.1159 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - SPESE D' INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 1522 TRASFERIMENTI DI PARTE CAPITALE AGLI ENTI LOCALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI TRASFERITI DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI ART. 3, COMMA 1, L.R. 27.11.2006 N. 24, ART. 1, COMMA 47, LETTERA B), L.R. 28.12.2007 N. 30, ART. 25, COMMA 9, L.R. 6.3.2008 N. 6, ART. 11, COMMA 43, L.R. 30.12.2008 N. 17, ART. 10, L.R. FIN. 2010, ART. 2, COMMA 46, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 11, COMMA 41, L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 +7.817.650,00 |2011 ------------------- |2012 -------------------| 10 Il consigliere IACOP, accingendosi all’ illustrazione dei propri emendamenti, constatata la notevole confusione dell’Aula, che non accenna a calmarsi nonostante i ripetuti richiami del Presidente, interviene sull’ordine dei lavori e chiede al Presidente una sospensione di cinque minuti. Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato la sconvenienza del comportamento dell’Aula, accoglie tale proposta e sospende la seduta. La seduta viene così sospesa alle ore 16.27. La seduta riprende alle ore 16.34. Riaperta la seduta, il PRESIDENTE dà nuovamente la parola al consigliere IACOP, che ora illustra gli emendamenti di pagina 10.1, 10.2, 10.8, 10.9, 10.10, 10.18,10.19 e 10.22. Il consigliere ASQUINI illustra gli emendamenti di pagina 10.7 e 10.21. Il Relatore di minoranza BAIUTTI illustra l’emendamento di pagina 10.11, ritira l’emendamento di pagina 10.15 e, con riferimento all’emendamento di pagina 10.12, preannuncia la presentazione di un subemendamento sostitutivo. Il Relatore di maggioranza VALENTI illustra gli emendamenti di pagina 10.1.0.1 e 10.1.1. Il Relatore di minoranza CORAZZA illustra gli emendamenti di pagina 10.13 e 10.14, l’Assessore SEGANTI l’emendamento di pagina 10.17 e il Relatore di maggioranza SALVADOR l’emendamento di pagina 10.16. Il PRESIDENTE comunica che si passa al dibattito generale, nel corso del quale intervengono i consiglieri GALASSO, TRAVANUT (che illustra anche l’emendamento di pagina 10.6), BRUSSA (che illustra anche gli emendamenti di pagina 10.4 e 10.5), TESINI, MARIN, MARSILIO, PUSTETTO, BARITUSSIO e MORETTON. Prendono quindi la parola, in sede di replica, il Relatori di minoranza BAIUTTI (ritira gli emendamenti di pagina 10.14.1 e 10.12, si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 10.1, 10.1.0.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.10,10.11, 10.13, 10.14, 10.14.0.1, 10.18, 10.19, 10.20, 10.20.1 e 10.22 e contrario agli emendamenti di pagina 10.1.1, 10.7, 10.16, 10.17 e 10.21,) KOCIJANČIČ, COLUSSI, CORAZZA (che concordano tutti con tali valutazioni) e il Relatore di maggioranza VALENTI (favorevole agli emendamenti di pagina 10.1.0.1, 10.1.1, 10.14.0.1, 10.16, 10.17,10.20.1, contrario agli emendamenti di pagina 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14, 10.18, 10.19, 10.20, 10.22 mentre, per quanto riguarda gli emendamenti di pagina 10.7 e 10.21, si rimette alle valutazioni della Giunta) e l’Assessore SEGANTI (che si sofferma, in particolare, sugli emendamenti di pagina 10.7 e 10.21, concordando, per il resto, con le valutazioni del Relatore di maggioranza). A questo punto il consigliere ASQUINI ritira gli emendamenti di pagina 10.7 e 10.21. 11 Sempre in sede di replica, i Relatori di maggioranza DE MATTIA e SALVADOR concordano con le valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti. L’emendamento di pagina 10.1, posto in votazione, non viene approvato. Gli emendamenti di pagina 10.1.0.1 e 10.1.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli emendamenti di pagina 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 10.7 è stato precedentemente ritirato. Gli emendamenti di pagina10.8, 10.9, 10.10 e10.11, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 10.12 è stato precedentemente ritirato. Gli emendamenti di pagina 10.13 e 10.14, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 10.14.0.1, posto in votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 10.14.1 e 10.15 sono stati precedentemente ritirati. Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal consigliere MARSILIO, l’emendamento di pagina 10.16 viene posto in votazione, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e viene approvato (votazione n. 2051: favorevoli 29, contrari 18). L’emendamento di pagina 10.17, posto in votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 10.18, 10.19 e 10.20, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 10.20.1, posto in votazione, viene approvato. L’emendamento di pagina 10.21 è stato precedentemente ritirato. L’emendamento di pagina 10.22, posto in votazione, non viene approvato. L’articolo 10, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. All’articolo 11 sono stati presentati i seguenti emendamenti: BAIUTTI, Relatore di minoranza Emendamento aggiuntivo (pagina 11.0.1) A. Dopo il comma 15 aggiungere il seguente: 12 <<15bis: La finalità prevista dall’accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell’immobile ad altra destinazione, previa richiesta del Comune interessato e autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto.>> BAIUTTI, MORETTON, TRAVANUT Emendamento modificativo (pagina 11.1) Al comma 16 sostituire le parole <<non possono>> con la seguente <<possono>> e sopprimere le parole <<in deroga a eventuali diverse disposizioni contente negli accordi medesimi>>. CIANI Emendamento modificativo (pagina 11.2) 1. Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: <<20. Le Comunità montane che svolgono, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, le funzioni di capofila amministrativo e finanziario per i Gruppi di Azione Locale selezionati ai fini dell’attuazione dell’Asse 4 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale per gli anni 2007-2013, sono autorizzate a erogare ai gruppi suddetti per garantire la loro operatività, a valere su fondi propri o sui trasferimenti della Regione, anticipazioni o, nel rispetto della normativa sugli aiuti “de minimis”, contributi finanziari non cumulabili con i contributi previsti dal programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 11.3) Nel testo dell’articolo apportare le seguenti modifiche: A) al comma 16, sono soppresse le parole <<Non possono essere concesse proroghe sui termini di inizio e fine lavori, anche in deroga a eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi, se comportano la conclusione dell’intervento finanziato in data successiva al termine previsto dall’articolo 51, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), per la conservazione dei residui nel bilancio regionale.>>. B) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: <<16bis. Al fine di consentire l’esercizio dell’attività di sportello unico da parte delle amministrazioni comunali nell’ambito di aggregazioni funzionali alla più ampia razionalizzazione organizzativa, economica e finanziaria, all’articolo 53 della legge regionale 13/2009, il comma 3 è sostituito dal seguente: <<3. Gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 31 dicembre 2010.>>. C) il comma 21 è soppresso. NARDUZZI, GALASSO, SASCO, ASQUINI, DE MATTIA Emendamento modificativo (pagina 11.4) <<Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti: 23 bis. L’Amministrazione Regionale è autorizzata a confermare atti di impegno di spesa disposti a favore di Enti pubblici o di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., finalizzati alla 13 realizzazione di opere di viabilità di interesse o competenza regionale, per opere diverse aventi carattere di priorità e urgenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale. 23 ter. I soggetti di cui al comma 23 bis presentano all’Amministrazione regionale un dettagliato programma di interventi che individui le nuove opere e i tempi di realizzazione, corredato da un preventivo di spesa. 23 quater. Con il decreto di conferma, da assumersi previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di cui al comma 23 ter, sono stabiliti i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione.>> Il consigliere CIANI illustra l’emendamento di pagina 11.2. Il PRESIDENTE quindi, dopo aver comunicato, motivandone le ragioni, che porrà in votazione prima l’emendamento della Giunta e poi quello del consigliere Ciani, verificato che per l’illustrazione dei rispettivi emendamenti, in questo momento, non ci sono in Aula rappresentanti della Giunta e neppure il Relatore di minoranza Baiutti, decide di sospendere la seduta. La seduta viene così sospesa alle ore 18.02. La seduta riprende alle ore 18.09. Riaperta la seduta, il PRESIDENTE dà la parola al relatore di minoranza BAIUTTI, che, mentre ritira l’emendamento di pagina 11.0.1, illustra l’emendamento di pagina 11.1, sul quale si riserva un’ulteriore valutazione dopo la votazione sull’emendamento di pagina 11.3 della Giunta regionale. Mentre l’Assessore SEGANTI illustra l’emendamento di pagina 11.3, il Relatore di maggioranza DE MATTIA dà per illustrato l’emendamento di pagina 11.4. Nel successivo dibattito generale intervengono i consiglieri MARSILIO, CACITTI, il Relatore di minoranza CORAZZA e i consiglieri TRAVANUT e IACOP. Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza BAIUTTI (il quale, dichiaratosi favorevole agli emendamenti di pagina 11.1 e 11.3 e contrario a quello di pagina 11.2, preannuncia il proprio voto di astensione sull’emendamento di pagina 11.4), KOCIJANČIČ (il quale si dichiara favorevole all’emendamento di pagina 11.1 e contrario a quelli di pagina 11.2 e 11.3, preannunciando il proprio voto di astensione sull’emendamento di pagina 11.4), COLUSSI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Baiutti) e CORAZZA (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni degli altri Relatori di minoranza), i Relatori di maggioranza VALENTI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 11.2 come emendato oralmente, 11.3 e 11.4 e contrario a quello di pagina 11.1) e DE MATTIA (contrario all’emendamento di pagina 11.1 e favorevole agli altri emendamenti) e, per la Giunta, l’assessore SEGANTI (la quale dichiara di rimettersi alle valutazioni dei Relatori di maggioranza). Il Relatore di minoranza BAIUTTI, ottenuta la parola, motivandone le ragioni, ritira l’emendamento di pagina 11.1 e si dichiara favorevole all’emendamento di pagina 11.2 nel testo emendato oralmente. 14 Gli emendamenti di pagina 11.0.1 e 11.1 sono stati precedentemente ritirati. Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, prima dell’emendamento di pagina 11.2, l’emendamento di pagina 11.3, che viene approvato. L’emendamento di pagina 11.2, posto in votazione nel testo emendato oralmente in precedenza (Dopo le parole “Le Comunità montane” aggiungere le parole “e le Province”), viene approvato. L’emendamento di pagina 11.4, posto in votazione, viene approvato. L’articolo 11, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. All’articolo 12 sono stati presentati i seguenti emendamenti: MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.1) Prima del comma 1 aggiungere i seguenti: <<1 ante. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, i terreni e fabbricati ritenuti immobili non strategici siti nel Comune di Grado località Fossalon – Boscat e denominati “ex Azienda Vittoria” numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 317. 2 ante. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 3 ante. Per le finalità previste dal comma 1 ante è istituito un nuovo capitolo _____________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. BAIUTTI, TRAVANUT, IACOP Emendamento modificativo (pagina 12.2) Sopprimere i commi 1 e 2. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.3) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: <<2 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Fiumicello denominata “ex Azienda Vittoria – ex ENTV terreno e fabbricato”, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 316. 2 ter. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 . 2 quater. Per le finalità previste dal comma 2 bis è istituito un nuovo capitolo _________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. 15 MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.4) Dopo il comma 2 quater aggiungere i seguenti: <<2 quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Tolmezzo denominata “Cond. XXV Aprile – V. Morgagni /v. Forni di Sotto”, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 409. 2 sexies. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013. 2 septies. Per le finalità previste dal comma 2 quinquies è istituito un nuovo capitolo ______ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>> MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.5) Dopo il comma 2 septies aggiungere i seguenti: <<2 octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Tolmezzo denominata “Cartiere Burgo”, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 444. 2 nonies. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013. 2 decies. Per le finalità previste dal comma 2 octies è istituito un nuovo capitolo _______ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>> MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.6) Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: <<3 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Tarvisio denominata “terreni boschivi eredità Marzano – UIAI”, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n.439. 3 ter. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 . 3 quater. Per le finalità previste dal comma 3 bis è istituito un nuovo capitolo __________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.7) Dopo il comma 3 quater aggiungere i seguenti: 16 <<3 quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Tarvisio denominata “beni ex AIAT via Roma 10”, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 481. 3 sexies. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013. 3 septies. Per le finalità previste dal comma 3 quinquies è istituito un nuovo capitolo _______ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.8) <<3 octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà immobiliari di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica sita nel Comune di Tolmezzo denominata “Condominio Aurora” v. Divisione Osoppo, scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 411. 3 nonies. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare la misura 112 – Insediamento di giovani agricoltori del Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013. 3 decies. Per le finalità previste dal comma 3 octies è istituito un nuovo capitolo __________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>> BRUSSA, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.9) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: <<5 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Missionario di Gorizia un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto di aiuto internazionale da realizzarsi presso la missione diocesana in Costa d’Avorio. 5 ter. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 5 bis è presentata alla Direzione regionale della Protezione Civile corredata di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 5 bis e del relativo preventivo di spesa. 5 quater. Per le finalità previste dal comma 5 bis e' autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unita' di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4109 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>. BRUSSA, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.10) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: <<5 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, i fabbricati appartenenti alle attività disponibili ritenuti non strategici. 5 ter Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 17 5 quater. Per le finalità previste dal comma 5 bis è istituito un nuovo capitolo ____________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.11) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: <<5 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, i terreni appartenenti alle attività disponibili ritenuti non strategici. 5 ter Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 5 quater. Per le finalità previste dal comma 5 bis è istituito un nuovo capitolo ___________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>> MARSILIO, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 12.12) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: <<5 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà denominata “Caltea” sita nel Comune di Barcis ritenuta non strategica numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale 367. 5 ter. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 5 quater. Per le finalità previste dal comma 5 bis è istituito un nuovo capitolo ___________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 12.13) Dopo il comma 5 quater aggiungere i seguenti: <<5 quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà denominata “Malga Croce” sita nel Comune di Zuglio ritenuta non strategica numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale 172. 5 sexies. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 18 5 septies. Per le finalità previste dal comma 5 quinquies è istituito un nuovo capitolo ___________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.14) Dopo il comma 5 septies aggiungere i seguenti: <<5 octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà denominata “Monte Rest” sita nel Comune di Socchieve ritenuta non strategica numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale 264. 5 nonies. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 5 decies. Per le finalità previste dal comma 5 octies è istituito un nuovo capitolo ___________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.15) Dopo il comma 5 decies aggiungere i seguenti: <<5 undecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà denominata “Riumal” sita nel Comune di Ravascletto e ritenuta non strategica numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale 379. 5 duodecies. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 5 terdecies. Per le finalità previste dal comma 5 undecies è istituito un nuovo capitolo _____________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. TONONI Emendamento modificativo (pagina 12.16) 1. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: <<7 bis. I comuni di cui all’articolo 12 comma 58, della legge regionale 12/2009, che abbiano nominato un revisore unico prima dell’entrata in vigore della legge medesima possono modificare l’organo di revisione in forma collegiale purché vi siano le condizioni di popolazione e di rendiconto richieste dalla legge medesima. In ogni caso la durata dell’organo collegiale di 19 revisione così integrato rimane in carica fino alla naturale scadenza del precedente organo monocratico. Il revisore unico assume le funzioni di presidente dell’integrato organo collegiale. La relativa spesa si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.>>. MARSILIO, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 12.17) Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti: <<8 bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica denominata “Prescudin” sita nel Comune di Barcis numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 208 e n. 209. 8 ter. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano di sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 8 quater. Per le finalità previste dal comma 8 bis è istituito un nuovo capitolo _____________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 12.18) Dopo il comma 8 quater aggiungere i seguenti: <<8 quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà denominata “ex proprietà Paulon” sita nel Comune di Barcis ritenuta non strategica . numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale n. 222. 8 sexies. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 8 septies. Per le finalità previste dal comma 8 quinquies è istituito un nuovo capitolo _____________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 12.19) Dopo il comma 8 septies aggiungere i seguenti: <<8 octies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare le proprietà agricole e forestali di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, attraverso gara ad evidenza pubblica, la proprietà ritenuta non strategica denominata “Tersadia” sita nel Comune di Paularo numero scheda di consistenza del patrimonio immobiliare regionale 305. 20 8 nonies. Il Direttore Centrale della Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali è autorizzato alla conversione del bene indisponibile in bene disponibile. Le risorse derivanti da tale alienazione saranno destinate a cofinanziare i progetti di filiera territoriale previsti nel Piano si sviluppo Rurale 2007 – 2013 con priorità a quelli presentati dai Comuni in cui sono censiti gli immobili oggetto di destinazione. 8 decies. Per le finalità previste dal comma 8 octies è istituito un nuovo capitolo ______________ nell’unità di bilancio 4.1.151 categoria 4.1 alienazione di beni del titolo IV dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio per l’anno 2010.>>. BRUSSA, BAIUTTI, MORETTON Emendamento modificativo (pagina 12.20) Nella Tabella K relativa all’articolo 12, comma 8, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI 10.1.2.1165 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 731 FONDO PER LE INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DI PARTENARIATO INTERNAZIONALE REALIZZATO DA ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI NELLA REGIONE ART. 1, COMMA 5, L.R. 30.10.2000 N. 19 COME SOSTITUITO DALL' ART. 7, COMMA 1, L.R. 21.7.2004 N. 19 |2010 +580.000,00 |2011 ------------------ |2012 ----------------------| Copertura: con contestuale prelievo da CAPITOLO S/ 9684 UBI: 10.5.2.1175 FONDO SPESE IMPREVISTE SPESE D' INVESTIMENTO GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 12.20.1) <<Nel testo dell'articolo apportare le seguenti modifiche: A) al comma 8, relativamente alle variazioni previste dalla tabella I) sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20102012 e del bilancio per l'anno 2010 le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI 10.1.1.1165 PROGRAMMI COMUNITARI -SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 929 INTERVENTI PER LA PARTECIP]\ZIONE AL PROGRAMMI COOPERAZIONE DECENTRATA “SUPPORTO IN FAVORE DELLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA” ART. 2 , COMMI 4 , 5 , L. 26.2.1987 N. 49 |2010 +159.000,00 |2011 ------------------ |2012 ----------------------| BAIUTTI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 12.20.2) <<TABELLA K (RELATIVA ALL' ARTICOLO 12) Nella Tabella k relativa all’articolo 12, comma 8, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI ISTITUZIONALI GENERALI 21 10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI UBI 10.1.1.1161 COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - SPESE CORRENTI Cap S/ 425 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CONCESSIONARI PRIVATI PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA A CARATTERE COMUNITARIO ART. 55, L.R. 20.4.1999 N. 9 |2010 +30.000 |2011 |2012 GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 12.21) Nel testo dell’articolo apportare le seguenti modifiche: A) nella tabella K di cui al comma 8, all’unità di bilancio 10.1.1.1163, nei riferimenti normativi dei capitoli 9001, 9007, 9016, 9017, 9019, 9033, 9036, 9039, 9044, 9072, 9838, 9850 e 9851 sono aggiunte le seguenti parole: <<articolo 15, commi da 15 a 22 L.R. 23.07.2009 N. 12>> B) al comma 8, relativamente alle variazioni previste dalla tabella K sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 le variazioni di spesa di cui all’allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella K e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO 10.3.1.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 1463 SPESE PER FITTO LOCALI, NONCHÉ SPESE CONSEGUENTI ALL' USO DI AULE SCOLASTICHE PER L'ESPLETAMENTO DI PROVE DI CONCORSO ART. 1 , L. 27.12.1975 N. 790 |2010 14.809,68 |2011 38.000,00 |2012 38.000,00| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: GESTIONE DEL PATRIMONIO 10.3.2.1168 BENI MOBILI E IMMOBILI - SPESE D' INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 1496 SPESE PER L'ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE, NONCHÉ PER L'ACQUISTO E L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI ART. 1, L.R. 14.10.1965 N. 20, ART. 53, L.R. 11.5.1988 N. 28, ART. 9, L.R. 22.12.1971 N. 57 |2010 145.000,00 |2011 4.000.000,00 |2012 5.900.000,00| CAPITOLO S/ 1497 SPESE PER L'ACQUISTO ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI IMMOBILI E PER L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO E SISTEMAZIONE DI FABBRICATI OCCORRENTI PER GLI UFFICI REGIONALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI APPARTENENTI O IN USO ALLA REGIONE, NONCHÉ PER L'ACQUISTO E L'ESECUZIONE DI COSTRUZIONI PER SISTEMARVI, IN CASO DI NECESSITÀ, PERSONE CHE OCCUPANO LOCALI DESTINATI A SEDE DI UFFICI REGIONALI O DI ENTI E ISTITUTI DIPENDENTI DALLA REGIONE, NONCHÉ PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DEGLI ENTI SOPPRESSI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 1, L.R. 14.10.1965 N. 20, ART. 53, L.R. 11.5.1988 N. 28, ART. 9, L.R. 22.12.1971 N. 57 COME INTEGRATO DALL'ART. 4, COMMA PRIMO, L.R. 23.12.1980 N. 75, ART. 8, L.R. 16.8.1982 N. 53, ART. 7, COMMA 41, L.R. 26.1.2004 N. 1 |2010 -|2011 -4.000.000,00 |2012 -5.900.000,00| TOTALE: 10.3.2.1168 |2010 145.000,00 |2011 -|2012 -| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: AFFARI FINANZIARI E FISCALI 22 10.4.1.1170 RIMBORSI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 4537 RESTITUZIONE DI SOMME ALLO STATO INDEBITAMENTE INTROITATE |2010 PER MEMORIA |2011 PER MEMORIA |2012 PER MEMORIA | FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE 10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 9685 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE DERIVANTI DA RIASSEGNAZIONE DI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE DI PARTE CORRENTE RECLAMATI DAI CREDITORI - FONDI REGIONALI |2010 -|2011 -2.000.000,00 |2012 -2.200.000,00| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE 10.5.1.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 9680 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D' ORDINE - DI PARTE CORRENTE ART. 9, COMMA 1, LETTERA B), ART. 20, COMMI 1, 2, L.R. 16.4.1999 N. 7 ABROGATE DA ART. 77, COMMA 1, ART. 18, COMMA 1, LETTERA B), L.R. 8.8.2007 N. 21 |2010 18.640,50 |2011 9.372,50 |2012 9.372,50| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE 10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 9693 ONERI PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE RECLAMATI DAI CREDITORI - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 9, COMMA 1, LETTERA B), ART. 21, COMMA 1, L.R. 16.4.1999 N. 7 ABROGATE DA ART. 77, COMMA 1, ART. 18, COMMA 1, LETTERA C), L.R. 8.8.2007 N. 21 |2010 -|2011 -2.000.000,00 |2012 -2.200.000,00| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RISERVE TECNICHE 10.5.2.1176 FONDO SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - SPESE D'INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 9683 ONERI PER SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE - DI PARTE CAPITALE |2010 -215.000,00 |2011 -|2012 -| FINALITÀ: AFFARI ISTITUZ.LI, ECONOMICI FUNZIONE: RICERCA E SVILUPPO, FORMAZIONE 10.6.1.2013 RICERCA E SVILUPPO - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 1951 SPESE PER CENSIMENTO AGRICOLTURA IN REGIONE ART. 12, L.R. FIN. 2010 |2010 1.789.732,82 |2011 -|2012 -| Il consigliere MARSILIO illustra gli emendamenti di pagina 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.17, 12.18 e 12.19, riservandosi di ritirarne alcuni nel prosieguo della discussione. Il Relatore di minoranza BAIUTTI illustra gli emendamenti di pagina 12.2 e 12.9. Il consigliere CODEGA illustra l’emendamento di pagina 12.20. L’assessore SAVINO illustra gli emendamenti di pagina 12.20.1 e 12.21. Vista l’assenza del consigliere Tononi, su invito del PRESIDENTE il consigliere CIANI fa proprio l’emendamento di pagina 12.16 e lo dà per illustrato. Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, il Relatore di minoranza BAIUTTI (il quale preannuncia il proprio voto di astensione in merito all’emendamento di pagina 12.16 e si dichiara contrario all’emendamento di pagina 12.21 23 e favorevole a tutti gli altri), e, dopo che il consigliere BRUSSA, motivandone le ragioni, ritira l’emendamento di pagina 12.20, i Relatori di minoranza COLUSSI (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Baiutti), CORAZZA (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Colussi) e KOCIJANČIČ (il quale dichiara di rimettersi alle valutazioni del Relatore di minoranza Baiutti), il Relatore di maggioranza VALENTI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti di pagina 12.20.1, 12.20.2 e 12.21 e contrario a tutti gli altri emendamenti, chiedendo al presentatore di ritirare quello di pagina 12.16), e, dopo gli interventi del consigliere CIANI (il quale ritira l’emendamento di pagina 12.16) e del Relatore di minoranza KOCIJANČIČ (il quale precisa, contrariamente a quanto asserito in precedenza, che voterà in modo difforme dal Relatore di minoranza Baiutti), i Relatori di maggioranza DE MATTIA e SALVADOR (i quali dichiarano di rimettersi alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti) e, per la Giunta, il Presidente TONDO (il quale, dopo aver dichiarato di rimettersi alle valutazioni dei Relatori di maggioranza, replica al precedente intervento del consigliere Marsilio). Gli emendamenti di pagina 12.1, 12.2 e 12.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. Il Relatore di minoranza BAIUTTI ritira l’emendamento di pagina 12.4. Gli emendamenti di pagina 12.5 e 12.6, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. Il Relatore di minoranza BAIUTTI ritira gli emendamenti di pagina 12.7, 12.8 e 12.9. Gli emendamenti di pagina 12.10 e 12.11, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. Il Relatore di minoranza BAIUTTI ritira gli emendamenti di pagina 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15. L’emendamento di pagina 12.16 è stato precedentemente ritirato. L’emendamento di pagina 12.17, posto in votazione, non viene approvato. Il Relatore di minoranza BAIUTTI ritira gli emendamenti di pagina 12.18 e 12.19. L’emendamento di pagina 12.20 è stato precedentemente ritirato. Gli emendamenti di pagina 12.20.1, 12.20.2 e 12.21, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. L’articolo 12, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. A questo punto, il Relatore di maggioranza VALENTI, motivandone le ragioni, chiede una breve sospensione della seduta. 24 Il PRESIDENTE, nell’accogliere la richiesta del Relatore di maggioranza Valenti, propone, motivandone le ragioni, di sospendere i lavori per circa mezz’ora, e, poiché nessuno solleva obiezioni, sospende la seduta. La seduta viene così sospesa alle ore 19.03. La seduta riprende alle ore 20.43. Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, comunica che all’articolo 13 sono stati presentati i seguenti emendamenti: BAIUTTI, BRUSSA Subemendamento all’emendamento 13.0.1 pag. 3 (pagina 13.0.0.0.1) Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti: <<5 bis. Se durante il periodo di esonero dal servizio di cui al comma 5 il dipendente svolge in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e altri soggetti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 novembre 2008 n. 35317 (Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l’elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio), la misura del predetto trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta per cento. 5 ter. È altresì elevata dal cinquanta al settanta per cento la misura del predetto trattamento economico di cui al comma 5, qualora, durante il periodo di esonero, il dipendente assista un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.>> SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO,TESOLAT Subemendamento modificativo all’emendamento di pagina 13.0.1 (pagina 13.0.0.1) AI comma 2, art. 42 quater (Procedura di risoluzione), punto 5), dopo il periodo: "Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie ad esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza." aggiungere: “Sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, tale trattamento temporaneo è elevato al 70% ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, secondo le modalità previste dalla legge medesima.”>> GALASSO, SASCO, ASQUINI, VALENTI, NARDUZZI 25 Emendamento aggiuntivo (pagina 13.0.1) <<Art. 13 (Finalità 11 – Funzionamento della Regione) 1. Prima del comma 1, aggiungere i seguenti: 1. Al comma 1 dell’articolo 158 della legge regionale 14 febbraio 1995 n. 8 (Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995), come da ultimo modificato dall’articolo 7 comma 54 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005)) dopo le parole <<locazione finanziaria>> sono aggiunte le parole <<o il noleggio>>. 1 bis. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 158, comma 1 della legge regionale 8/1995 come modificato dal comma 1, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010: a) UBI 11.3.2.1180 - capitolo 1492; b) UBI 11.3.2.1189 – capitoli 180 e 182. 2. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421): a) all’articolo 40, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge regionale 34/2002, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: <<1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.>>; b) All’articolo 42, come modificato dall’articolo 8, comma 4, della legge regionale 1/2007, sono apportate le seguenti modifiche: 1. il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell’Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.“; 2. il comma 2 bis è abrogato; c) dopo l’articolo 42 sono inseriti i seguenti: <<Art. 42 bis (Cessazione dal servizio) 1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, l’Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi. Art. 42 ter (Risoluzione consensuale) 1. L’Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all’altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un’indennità supplementare nell’ambito dell’effettiva capacità di spesa del proprio bilancio. 26 3. La misura dell’indennità può variare da un minimo di sei mensilità ad un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi. 4. L’indennità è determinata in un ammontare pari a: a) un importo base fisso pari a n. 6 mensilità di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio; b) un importo variabile, pari a n. 3 mensilità moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra 65 e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra 40 e l’anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva. Art. 42 quater (Procedura di risoluzione) 1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l’Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all’uopo individuato, e il dirigente interessato. 2. L’accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione. 3. Le parti non sono tenute all’osservanza dei termini di preavviso. 4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.>>. 2 bis. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 42ter della legge regionale 18/1996 come inserito dal comma 2, lettera c), fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010: a) UBI 11.3.1.1185 - capitolo 515. 3. Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all’articolo 42 bis della legge regionale 18/1996, come introdotto dalla lettera c) del comma 2, si applica a tutti i rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. La disciplina di cui agli articoli 42 bis e 42 ter della legge regionale 18/1996, come introdotti dalla lettera c) del comma 2, trova applicazione anche nelle altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate). 4. Per gli anni 2010 e 2011 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, con contratto di lavoro a tempo indeterminato può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni. La richiesta di esonero dal servizio è presentata dai soggetti interessati a condizione che entro l’anno solare di presentazione della medesima sia raggiunto il requisito minimo contributivo di anzianità; la richiesta non è revocabile. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze funzionali, hanno facoltà di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da 27 processi di riorganizzazione o appartenenti a categorie per le quali è prevista una riduzione di organico. 5. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie ad esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza. 6. All’atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall’INPDAP. Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al proprio personale l’integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall’articolo 143 della legge regionale 53/1981 e quanto assicurato dall’INPDAP ai sensi dell’articolo 4 della Legge 152/1968. 7. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell’ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 3000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di segretario comunale. 8. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 della legge regionale 13/1998, procedono, per gli esercizi 2010 e 2011 e nel rispetto, per gli enti locali, delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 25 e 28 della legge regionale 17/2008, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di carenze d’organico, mediante procedure di mobilità all’interno del comparto medesimo ai sensi del comma 13. 9. Qualora le procedure di cui al comma 8 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali. 10. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 9, l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010 e 2011, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20% di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell’esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell’esercizio stesso; detto limite è derogabile: a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato: 1. per le assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo; 2. per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti; 3. per l’assunzione di personale tecnico della protezione civile dell’Amministrazione regionale; 28 4. per l’assunzione di personale della polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia. b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa: 1. nel caso di lavoratori socialmente utili; 2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 9, comma 21; 3. nel caso di rapporti di lavoro finanziati con fondi comunitari nell’ambito di progetti comunitari; 4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del VI° Censimento generale dell’agricoltura ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legge 25 settembre 2009,n. 135, convertito con Legge 20 novembre 2009, n. 166; 5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali; 6. nel caso di personale di supporto agli organi politici; 7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l’assenza sia prevista per almeno tre mesi salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria. 11. Negli anni 2010 e 2011 l’attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni coordinate e continuative non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2011. Il limite di cui al comma 10 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La giunta regionale è autorizzata ad assentire eventuali ulteriori deroghe al limite di cui al comma 10, per specifiche, eccezionali ed indifferibili esigenze manifestate da singoli enti locali della Regione e a richiesta dei medesimi. A tale fine, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta medesima, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore competente in materia di personale di concerto con l’assessore competente in materia di enti locali adotta i relativi criteri decisionali e stabilisce le modalità operative di attuazione. 12. Per le finalità di cui al comma 10, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 12 comma 19 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Per l’attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 8, le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. 14. Gli Enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011 e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale: a) procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua onnicomprensiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, 29 elevata al 40% qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla lettera b); b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. 15. Gli Enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al comma 14, non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche né procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato né ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica: a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; b) alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo. 16. I limiti di cui al comma 14 e il divieto di cui al comma 15 possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all’articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, dando in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. Analoga autorizzazione deve essere ottenuta per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli dando anche in tal caso priorità a processi di mobilità tra gli enti medesimi. 17. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 8 al 16, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni. 18. L’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all’articolo 128 della legge regionale 13/1998 è soppressa a decorrere dal 1° marzo 2010; la Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Agenzia alla data del 28 febbraio 2010. 19. A decorrere dal 1° marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell’Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale. 20. Il personale in servizio, alla data del 28 febbraio 2010, con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, è inquadrato, dal 1° marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento ad eccezione dei trattamenti connessi all’esercizio di specifiche funzioni o incarichi. 20 bis. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 18 a 20, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010: a) UBI 11.3.1.1185 – capitoli 3550. 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670 b) UBI 11.3.1.1184 – capitolo 9650. 21. E’ istituita, a decorrere dal 1° marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998. 30 22. La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti. 22 bis. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all’unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. 23. componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità ed i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione. 24. La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l’Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM del Friuli Venezia Giulia. 25. La Delegazione trattante pubblica di comparto si avvale del personale e delle strutture della struttura direzionale di cui al comma 21. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti. 26. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di comparto e i contratti integrativi del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica che di quella economica. 27. In relazione al disposto di cui al comma 26, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto. 28. In relazione al disposto di cui al comma 26, l’indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50% dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica. 29. A decorrere dal 1° marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni: a) articolo 128 della legge regionale 13 /1998; b) commi 4 e 5 dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13; 31 c) commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2001, n. 2; d) commi 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10; e) articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20; f) articolo 15 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17; g) articoli 13 e 14 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8. 30. All’articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale), dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: <<Per la corresponsione delle somme finalizzate allo speciale compenso trova applicazione l’articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 13.1) Nel testo dell’articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche: A) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: <<13 bis. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 è abrogato.>> B) nella tabella L di cui al comma 14, all’unità di bilancio 11.3.1.1185, nei riferimenti normativi del capitolo 605 sono aggiunte le seguenti parole <<articolo 15, commi da 15 a 22 L.R. 23.07.2009 N. 12>>. C) al comma 14, relativamente alle variazioni previste dalla tabella L sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 le variazioni di spesa di cui all’allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella L e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. TABELLA L ( RELATIVA ALL'ARTICOLO 13 | FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 555 SPESE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PATRIMONIALI CONSEGUENTI AL MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, CONTRO I RISCHI CONNESSI E CONSEGUENTI ALLA DIREZIONE DI LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA NONCHÈ CONTRO I RISCHI DEL PERSONALE IN SERVIZIO A CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO E CONTRO I RISCHI CONNESSI E CONSEGUENTI ALL’USO DELL'ARMA IN DOTAZIONE AI MARESCIALLI E ALLE GUARDIE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE ED ITTICI, NONCHÉ PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER LA COPERTURA DEI RISCHI PROFESSIONALI A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO - IVI COMPRESI QUELLI DI ALTRA AMMINISTRAZIONE - E DELLA SICUREZZA, DELLA PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE E DEL COLLAUDO DI LAVORI PUBBLICI ART. 56 , COMMA SECONDO , L.R. 31.8.1981 N. 53 COME MODIFICATO DALL' ART. 28 , L.R. 11.6.1988 N. 44 E DALL ART. 7, L.R. 1989 N. 13 , ARTT. 109 , 151 BIS , L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 7 , L.R. 21.3.1988 N. 13 , ART. 5 , COMMA 8 PRIMO PERIODO, ART.9 , COMMA 3 , L.R. 31.5.2002 N. 14 COME SOSTITUITO DALL' ART. 13 , COMMA 4 , LETTERA A ) , L.R. 30.4.2003 N. 12 |2010 3.507,55 |2011 9.000,00 |2012 9.000,00| CAPITOLO S/ 568 32 SPESE DERIVANTI DALL' EFFETTUAZIONE DEI CORSI PREVISTI DAL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE REGIONALE ART. 49 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 18 , COMMA 3 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 53 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 25.2.2000 N. 4 |2010 5.845,92 |2011 3.000,00 |2012 3.000,00| CAPITOLO S/ 585 SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D' UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO, NONCHÈ PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHÈ PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 8 , COMMA 75 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUNTO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMA 72 , L.R. 28.12.2007 N. 30 |2010 5.845,92 |2011 2.000,00 |2012 2.000,00| CAPITOLO S/ 599 SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE ART. 2, COMMA 44, L. 24.6.1997 N. 196, L.R. 30.3.2001 N. 10, ART. 72, COMMA 3, L.R. 31.5.2002 N. 14, ART. 88, L.R. 18.12.2007 N. 28, ART. 14, COMMA 19, L.R. 23.7.2009 N. 12, ART. 63, COMMA 2 E COMMA 14 BIS DELL'ART. 63, L.R. 3.7.2002 N. 16 COME AGGIUNTO DALL ART. 7, COMMA 30, L.R. 23.8.2002 N. 23, COMMA 2 BIS DELL'ART. 10, L.R. 3.7.2002 N. 16 E DAL COMMA 1 DELL'ART. 10, COMMA 1, L.R. 24.5.2004 N. 15, ART. 20, COMMA 1, L.R. 4.6.2009 N. 11 |2010 151.196,59 |2011 -|2012 -| CAPITOLO S/ 4105 SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE CORRENTI, IVI COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO NONCHÈ PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHÈ PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE - SPESE CORRENTI ART. 8 , COMMI 52 , 75 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 |2010 -10.000,00 |2011 -|2012 -| TOTALE: 11.3.1.1180 |2010 156.395,98 |2011 14.000,00 |2012 14.000,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.1.1184 IMPOSTE E TASSE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 9650 ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE L.R. 14.1.1998 N. 1 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 31.12.1999 N. 30 LEGGE ABROGATA L.R. 15.2.2000 N. 1 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 13 , COMMA 2 SUB 2 , L.R. 24.5.2004 N. 17 COME INSERITO DALL' L.R. 21.7.2004 N. 19 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 7 , COMMI 51 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMI 37 , 49 , 50 , 51 , 52 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 15 , L.R. 18.8.2005 N. 21 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ART. 5 , COMMI 3 , 6 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMI 54 , 52 , 56 , 57 , L.R. 28.12.2007 N. 30 |2010 13.515,78 |2011 28.312,50 |2012 28.992,50| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.1.1185 PERSONALE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 3510 COMPENSI AI COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PUBBLICA DI COMPARTO ART. 13 , L.R. FIN. 2010 33 |2010 27.280,98 |2011 70.000,00 |2012 70.000,00| CAPITOLO S/ 3511 COMPENSI PROFESSIONALI PER COLLABORATORI ED ESPERTI ESTERNI NOMINATI DALL’EX ARERAN ART. 13 , L.R. FIN. 2010 |2010 29.619,35 |2011 -|2012 -| CAPITOLO S/ 3512 INIZIATIVE DI FORMAZIONE GIA’ AVVIATE DALL’EX ARERAN COLLEGATE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI ART. 13 , L.R. FIN. 2010 |2010 4.676,74 |2011 -|2012 -| CAPITOLO S/ 3550 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE E COMANDATO, NONCHÈ A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL'IMPIEGO PRIVATO, NONCHÈ CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 L.R. 31.8.1981 N. 53, L.R. 19.10.1984 N. 49, L.R. 26.10.1987 N. 33, L.R. 1.3.1988 N. 7, L.R. 12.2.1990 N. 5, L.R. 7.3.1990 N. 11, L.R. 17.12.1990 N. 55, L.R. 18.3.1992 N. 11, L.R. 27.8.1992 N. 25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R. 28.8.1995 N. 35, L.R. 5.9.1995 N. 36, L.R. 27.3.1996 N. 18, L.R. 1.4.1996 N. 19, L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , L.R. 9.9.1997 N. 31, L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13, L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 31.5.2002 N. 14, L.R. 3.7.2002 N. 16, L.R. 13.8.2002 N. 20 , L.R. 24.3.2004 N. 8, L.R. 24.5.2004 N. 17, L.R. 21.7.2004 N. 19, ART. 24, ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 , L.R. 15.4.2005 N. 8, L.R. 23.5.2005 N. 12, ART. 5 , COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15, ARTT. 11 , 13, COMMA 1, L.R. 9.8.2005 N. 18, ART. 9, COMMI 19, 20, L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 18, COMMA 1, L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38, COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38, COMMA 3, L.R. 26.10.2006 N. 19, ART. 1, COMMA 1, ART. 4 , COMMI 1, 2, 3, 4, 5, ART. 5 , COMMI 3, 6, L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMI 51 , 52 , 54 , 56 , 57 , 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMI 38 , 49 , L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 162.711,58 |2011 221.580,00 |2012 210.660,00| CAPITOLO S/ 3552 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE, COMPRESE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE, DI TRASFERIMENTO ED ANALOGHE, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 13 , COMMA 2 SUB 2 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 219 , L.R. 31.8.1981 N. 53 , E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI , ART. 19 , COMMA 3 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , ART. 62 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 17 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 175 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 72 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 13 , COMMA 1 , ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24 , COMMA 2 , L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38, COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , 16 , 18 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 28.12.2007 N. 30 |2010 1.948,64 |2011 5.000,00 |2012 5.000,00| CAPITOLO S/ 3561 ONERI RELATIVI ALL' EROGAZIONE DELL' INDENNITA' DI MENSA ART. 54 BIS , L.R. 31.8.1981 N. 53 , ART. 13 , COMMA 2 SUB 2 , L.R. 24.5.2004 N. 17 COME INSERITO DALL' ART. 7 , COMMA 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMA 37 , L.R. 30.12.2008 N. 17 , ART. 2 , COMMA 1 , L.R. 7.5.1996 N. 20 , ART. 10 , COMMA 1 , L.R. 22.12.1998 N. 17, ART. 62, L.R. 20.4.1999 N. 9 , ART. 20 , COMMA SECONDO , L.R. 22.8.1968 N. 30 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2, COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1, ART. 4 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 45, COMMA 4 , L.R. 1.3.1988 N. 7 COME SOSTITUITO DALL' ART. 6 , COMMA 1 , L.R. 15.2.2000 N. 1 , ART. 7 , COMMA 3, L.R. 17.4.2000 N. 8 , ART. 175 , L.R. 16.1.2002 N. 2 , ART. 72 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 18, COMMA 1, L.R. 11.12.2003 N. 20 , ART. 13 , COMMA 1 , ART. 14 , COMMA 1 , L.R. 24.5.2004 N. 17, ART. 9 , COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24 , COMMA 2, L.R. 21.7.2004 N. 20 COME MODIFICATO DALL' ART. 18 , COMMA 1 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1 , 2 , 3 , 4 , 5, L.R. 27.11.2006 N. 23 , ART. 7 , COMMI 11 , 13 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 7 , COMMI 51 , 54, 52, 56 , 57 , L.R. 28.12.2007 N. 30 34 |2010 2.922,96 |2011 7.500,00 |2012 7.500,00| CAPITOLO S/ 9670 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L.R. 31.8.1981 N. 53 , L.R. 19.10.1984 N. 49 , L.R. 26.10.1987 N. 33 , L.R. 1.3.1988 N. 7 , L.R. 12.2.1990 N. 5 , L.R. 7.3.1990 N. 11 , L.R. 17.12.1990 N. 55 , L.R. 18.3.1992 N. 11 , L.R. 27.8.1992 N. 25 , L.R. 8.6.1993 N. 33 , L.R. 15.6.1993 N. 39 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , L.R. 14.2.1995 N. 8 , L.R. 28.8.1995 N. 35 , L.R. 5.9.1995 N. 36 , L.R. 27.3.1996 N. 18 , L.R. 1.4.1996 N. 19, L.R. 7.5.1996 N. 20 , L.R. 30.9.1996 N. 42 , L.R. 5.9.1997 N. 29 , L.R. 9.9.1997 N. 31 , L.R. 3.3.1998 N. 6 , L.R. 22.12.1998 N. 17 , L.R. 20.4.1999 N. 9 , L.R. 17.4.2000 N. 8 , L.R. 3.7.2000 N. 13 , L.R. 10.4.2001 N. 11 , L.R. 26.6.2001 N. 16 , L.R. 4.9.2001 N. 21 , L.R. 16.1.2002 N. 2, L.R. 31.5.2002 N. 14 , L.R. 3.7.2002 N. 16 , L.R. 13.8.2002 N. 20, L.R. 24.3.2004 N. 8 , L.R. 24.5.2004 N. 17 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , L.R. 23.5.2005 N. 12 , ART. 5, COMMA 25 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ARTT. 11 , 13 , COMMA 1 , L.R. 9.8.2005 N. 18 , ART. 7, COMMI 51, 52, 54, 56, 57, 58 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 24 , L.R. 21.7.2004 N. 20, ART. 9, COMMI 19 , 20 , L.R. 18.1.2006 N. 2 , ART. 24, COMMA 2, L.R. 21.7.2004 N. 20, ART. 38 , COMMA 1 SECONDO PERIODO ART. 38 , COMMA 3 , L.R. 26.10.2006 N. 19, ART. 1, COMMA 1 , ART. 4 , COMMI 1, 2, 3, 4, 5 , ART. 5, COMMI 3, 6, L.R. 27.11.2006 N. 23, ART. 7, COMMI 5, 11, 13, L.R. 20.8.2007 N. 22, ART. 14 , COMMI 38 , 49 , L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 41.989,33 |2011 81.235,00 |2012 83.475,00| TOTALE: 11.3.1.1185 |2010 271.149,58 |2011 385.315,00 |2012 376.635,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.1.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 156 SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE DI GESTIONE PER I SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 7, COMMA 3 SUB 2, L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7, COMMA 5, L.R. 8.5.2000 N. 11, ART. 11, L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14, ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMI 2 , 13 , 15 , L.R. 18.7.2005 N. 15 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 16.11.2007 N. 26 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA F ) , L.R. 15.10.2009 N. 17, ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 30.7.2009 N. 13 , ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 11.11.2009 N. 19 |2010 7.794,57 |2011 1.000,00 |2012 1.000,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.1.5033 ONERI CONTRATTUALI PERSONALE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 9635 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE REGIONALE 53/81 ART. 7 , COMMA 65 , L.R. 28.12.2007 N. 30 , ART. 14 , COMMA 28 , L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 -5.000,00 |2011 -5.000,00 |2012 -5.000,00| CAPITOLO S/ 9644 FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2008-2009 DEL PERSONALE REGIONALE, IVI COMPRESA L'AREA DIRIGENZIALE ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 16.4.1999 N. 7 |2010 3.117,83 |2011 8.000,00 |2012 8.000,00| CAPITOLO S/ 9645 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL' ARTICOLO 4, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 20 ART. 4 , COMMA 8 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , ART. 14 , COMMA 30 , L.R. 30.12.2008 N. 17 |2010 3.117,83 |2011 8.000,00 |2012 8.000,00| CAPITOLO S/ 9646 FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEL PERSONALE REGIONALE, IVI COMPRESA L' AREA DIRIGENZIALE ART. 9 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L.R. 16.4.1999 N. 7 |2010 3.117,83 |2011 8.000,00 |2012 8.000,00| CAPITOLO S/ 9656 35 FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DEL PERSONALE0 REGIONALE, IVI COMPRESA L' AREA DIRIGENZIALE L.R. FIN. 2010 |2010 -|2011 -|2012 8.000,00| TOTALE: 11.3.1.5033 |2010 4.353,49 |2011 19.000,00 |2012 27.000,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.2.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D' INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 1484 SPESE PER L' ACQUISTO DI MOBILI E DI ARREDI, MACCHINE ED ALTRE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ART. 8 , L.C. 31.1.1963 N. 1 , ART. 7 , COMMA 29 , L.R. 20.8.2007 N. 22 |2010 2.338,37 |2011 -|2012 -| CAPITOLO S/ 1492 SPESE PER L' ACQUISTO, ANCHE A MEZZO DI OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA COSTITUZIONE DI POSTI DI LAVORO MULTIFUNZIONALI (P.L.M.), IVI COMPRESE LE SPESE PER L’ISTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE STESSE E LE SPESE PER IL RICORSO A SERVIZI ESTERNI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE APPARECCHIATURE NUOVE ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1 |2010 1.948,64 |2011 5.000,00 |2012 5.000,00| CAPITOLO S/ 4107 SPESE PER ESIGENZE OPERATIVE, IVI COMPRESE QUELLE PER L' ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE D’UFFICIO, ATTREZZATURE INFORMATICHE, LIBRI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO NONCHÈ PARTECIPAZIONE A SPECIFICI CORSI, SEMINARI, CONVEGNI ED INIZIATIVE VOLTE ALLA FORMAZIONE E ALL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, NONCHÈ PER MINUTE SPESE DI RAPPRESENTANZA - DIREZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE - SPESE D' INVESTIMENTO ART. 8 , COMMA 52 , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 7 , COMMA 26 , L.R. 21.7.2004 N. 19 , ART. 8 , COMMA 75 , L.R. 26.2.2001 N. 4 , ART. 52 BIS , L.R. 26.2.2001 N. 4 COME AGGIUTNO DA ART. 7 , COMMA 31 , L.R. 20.8.2007 N. 22 |2010 10.000,00 |2011 -|2012 -| TOTALE: 11.3.2.1180 |2010 14.287,01 |2011 5.000,00 |2012 5.000,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE 11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D' INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 180 SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO REGIONALE - SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L' ACQUISIZIONE DI SOFTWARE APPLICATIVO PER L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE ART. 1 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DAL COMMA 1 DELL' ART. 82 , L.R. 1.2.1991 N. 4 E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 14 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 2 E ART. 3 , L.R. 27.4.1972 N. 22 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 30.4.2003 N. 12 , ART. 158 , COMMA 1 , L.R. 14.2.1995 N. 8 COME MODIFICATO DALL' ART. 6 , COMMA 11 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 8 , COMMA 5 , L.R. 12.11.1996 N. 47 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 14.1.1998 N. 1 , ART. 19 , COMMA 1 , L.R. 12.2.1998 N. 3 , ART. 10 , L.R. 25.2.2000 N. 4 , ART. 7 , COMMA 3 SUB 2 , L.R. 12.11.1996 N. 47 COME AGGIUNTO DALL' ART. 7 , COMMA 5 , L.R. 8.5.2000 N. 11 , ART. 20 BIS , L.R. 11.11.1996 N. 46 COME ABROGATO DALL’ART. 3 , COMMA 14 , L.R. 15.5.2002 N. 13 , ART. 38 , COMMA 2 , L.R. 20.3.2000 N. 7 , ART. 5 , COMMA 1 , L.R. 12.2.2001 N. 3 , ART. 11 , L.R. 10.4.2001 N. 12 , ART. 45 , L.R. 31.5.2002 N. 14 , ART. 14 , COMMA 5 , L.R. 27.11.2001 N. 26 , ART. 6 , COMMA 2 , L.R. 23.8.2002 N. 23 , ART. 7 , COMMA 54 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 7 , COMMA 66 , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 12 , COMMA 3 , L.R. 16.11.2007 N. 26 , ART. 18 , COMMA 1 , LETTERA F ) , L.R. 15.10.2009 N. 17 , ART. 15 , COMMA 1 , L.R. 30.7.2009 N. 13 , ART. 9 , COMMA 4 , L.R. 11.11.2009 N. 19 , ART. 2 , L.R. FIN. 2010 |2010 30.000,00 |2011 -|2012 -| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE 11.4.1.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI CAPITOLO S/ 590 36 FINANZIAMENTI ALL' AGENZIA REGIONALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DEGLI ENTI E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 128 DELLA LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1998 N. 13 PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. 128 , COMMA 4 , L.R. 9.11.1998 N. 13 COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 13 , COMMA 1 , L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 11 , COMMA 37 , L.R. 15.2.1999 N. 4 , ART. 1 , COMMA 12 , L.R. 2.2.2001 N. 2 COME INTEGRATO DALL' ART. 10 , COMMA 2 , L.R. 13.8.2002 N. 20 , ART. 1 , COMMA 16 , L.R. 2.2.2001 N. 2 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL' ART. 14 , COMMA 1 , LETTERA B ) , L.R. 15.4.2005 N. 8 , ART. 1 , COMMA 12 SUB 3 , L.R. 2.2.2001 N. 2 COME INSERITO DALL' ART. 14 , COMMA 1 , LETTERA A ) , L.R. 15.4.2005 N. 8 |2010 -349.750,00 |2011 -500.000,00 |2012 -500.000,00| FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: ENTI E AGENZIE 11.4.2.1192 ENTI E AGENZIE - SPESE D' INVESTIMENTO CAPITOLO S/ 1200 ONERI PER L' ACQUISTO DI AZIONI DI SOCIETA' PARTECIPATE DALLA REGIONE ART. 7 , COMMA 32 , L.R. 2.2.2005 N. 1 , ART. 8 , COMMI 22 , 17 , L.R. 23.1.2007 N. 1 |2010 70.000,00 |2011 -|2012 -| BRUSSA, MORETTON, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 13.2) Dopo il comma 13 viene aggiunto il seguente comma: <<13 bis. L’articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) è sostituito dal seguente: <<b) attuazione di un programma di contribuzione a favore dei gestori di impianti di distribuzione di carburante e delle rivendite di generi di monopolio delle aree già soggette a regime di Zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Udine e Trieste, con modalità da definire con successivo provvedimento e nel rispetto di quanto consentito dalla normativa europea.>>.>>. COLUSSI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 13.3) Dopo il comma 13 dell’articolo 13, aggiungere i seguenti: <<13 bis. Gli articoli 19, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) sono abrogati. 13 ter. I commi 35 e 36 dell’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21.) sono abrogati. 13 quater. I minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 13 bis fanno carico all'unita' di bilancio 11.1.1.1178 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>. CORAZZA, AGNOLA Emendamento modificativo (pagina 13.4) Nella Tabella L relativa all’articolo 13, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicate, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITA': FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: GIUNTA REGIONALE 11.2.1.1179 GIUNTA REGIONALE - SPESE CORRENTI 37 CAPITOLO S/ 97 INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, DEGLI ASSESSORI, NONCHÈ DEI CONSIGLIERI REGIONALI INCARICATI DALLA GIUNTA O DAL SUO PRESIDENTE ART. 1 , L.R. 31.5.1965 N. 6 , ART. 1 , COMMA PRIMO , L.R. 31.5.1965 N. 6 COME MODIFICATO DAL ART. 7 , COMMA 20 , LETTERA A ) , L.R. 20.8.2007 N. 22 , ART. 3 , L.R. 31.5.1965 N. 6 , ART. 20 , L.R. 15.4.1971 N. 12 , ART. 78 , L.R. 5.8.1975 N. 48 , ART. 1 , L.R. 8.5.1978 N. 35 , ART. 37 , L.R. 9.12.1982 N. 81 , ART. 16 , COMMA 1 , L.R. 13.9.1999 N. 25 , ART. 7 , COMMA 20 , L.R. 26.1.2004 N. 1 | 2010 -140.000,00 | 2011 -140.000,00 | 2012 -60.000,00 | COLUSSI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 13.5) Nella Tabella L, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE UB: 11.3.1.1180 CAPITOLO: 831 2010 + 30.000,00 2011 -2012 -COPERTURA: Nella Tabella B, relativa all’articolo 2, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: ATTIVITÀ ECONOMICHE FUNZIONE: SISTEMI ECONOMICI TERRITORIALI E LOCALI UB: 1.5.1.1027 CAPITOLO: 920 2010 - 30.000,00 2011 -2012 -- COLUSSI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 13.6) Nella Tabella L, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE UB: 11.3.1.1180 CAPITOLO: 599 2010 - 2.000.000,00 2011 - 2.000.000,00 2012 - 2.000.000,00 COLUSSI, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 13.7) Nella Tabella L, con riferimento alle finalità, funzione, UB e capitolo sottoindicati è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: FINALITÀ: FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE FUNZIONE: AMMINISTRAZIONE REGIONALE UB: 11.3.2.1189 CAPITOLO: 180 2010 - 3.700.000,00 2011 -- 2012 -- Il consigliere SASCO illustra l’emendamento di pagina 13.0.0.1. 38 Il consigliere GALASSO illustra l’emendamento di pagina 13.0.1. L’assessore SAVINO illustra gli emendamenti di pagina 13.1 e 13.8. Il consigliere MORETTON dà per illustrato l’emendamento di pagina 13.2. Il Relatore di minoranza COLUSSI illustra gli emendamenti di pagina 13.3, 13.3.1, 13.5, 13.6 e 13.7. Il consigliere ALUNNI BARBAROSSA, dopo averlo illustrato, ritira l’emendamento di pagina 13.3.1. Il consigliere CIANI illustra l’emendamento di pagina 13.3.2. Il Relatore di minoranza CORAZZA dà per illustrato l’emendamento di pagina 13.4. Intervengono, quindi, in sede di discussione generale, nell’ordine, il Relatore di minoranza KOCIJANČIČ (il quale chiede lo stralcio dell’emendamento di pagina 13.0.1 ed il suo rinvio in Commissione, con l’impegno a riportarlo in Aula entro febbraio) ed i consiglieri TESINI, IACOP, LUPIERI, il Relatore di minoranza CORAZZA, TRAVANUT (i quali si associano alla richiesta di stralcio), BRUSSA (il quale illustra l’emendamento di pagina 13.0.0.0.1), PUPULIN, MORETTON, ANTONAZ e l’assessore GARLATTI. Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza BAIUTTI (favorevole agli emendamenti di pagina 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7 ed allo stralcio dell’emendamento di pagina 13.0.1, contrario agli emendamenti di pagina 13.0.0.1, 13.0.1, 13.1 e 13.8, mentre dichiara di rimettersi all’Aula sugli emendamenti di pagina 13.0.0.0.1 e 13.3.2), KOCIJANČIČ (favorevole agli emendamenti di pagina 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, contrario agli emendamenti di pagina 13.0.0.0.1, 13.0.0.1, 13.0.1, 13.1, 13.3.2 e 13.8), COLUSSI (il quale si associa alle valutazioni del Relatore di minoranza Kocijančič) e CORAZZA (favorevole agli emendamenti di pagina 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, contrario agli emendamenti di pagina 13.0.1, 13.1 e 13.8, mentre dichiara di astenersi sugli emendamenti di pagina 13.0.0.0.1, 13.0.0.1 e 13.3.2) ed i Relatori di maggioranza VALENTI (contrario allo stralcio dell’emendamento di pagina 13.0.1, su cui esprime parere favorevole, favorevole anche agli emendamenti di pagina 13.1, 13.3.2 e 13.8, contrario agli emendamenti di pagina 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, auspica il ritiro degli emendamenti di pagina 13.0.0.0.1 e 13.0.0.1), DE MATTIA (che si associa alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti) e SALVADOR (che si associa anch’egli alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti, tranne per esprimere parere favorevole all’emendamento di pagina 13.0.0.1) ed il Presidente della Regione TONDO, il quale invita i presentatori al ritiro dell’emendamento di pagina 13.0.0.1, invito subito accolto dal consigliere SASCO, il quale preannuncia la presentazione di un Ordine del giorno sul medesimo argomento. Lo stralcio dell’emendamento di pagina 13.0.1, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 13.0.0.0.1, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 13.0.0.1 è stato precedentemente ritirato. 39 Gli emendamenti di pagina 13.0.1 e 13.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli emendamenti di pagina 13.2 e 13.3, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 13.3.1 è stato precedentemente ritirato. L’emendamento di pagina 13.3.2, posto in votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 13.4, 13.5, 13.6 e 13.7, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’emendamento di pagina 13.8, posto in votazione, viene approvato. L’articolo 13, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. All’articolo 14 sono stati presentati i seguenti emendamenti: BAIUTTI, MORETTON, TESINI, TRAVANUT Emendamento modificativo (pagina 14.1) Dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: <<11 bis. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare le opportune misure finalizzate ad evitare ritardi e garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in recepimento di quanto disposto dal comma 1, lettera a) dell’articolo 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 11 ter. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare con propri atti, a partire dall’esercizio 2010, le misure di cui al precedente comma 11 bis, in coerenza con i principi e le disposizioni delle leggi regionali che regolano le materie sulle quali incidono tali misure.>>. BAIUTTI, MARSILIO, CACITTI, BARITUSSIO, DAL MAS, CIANI, DELLA MEA, ASQUINI, PICCO, SALVADOR, IACOP, PUPULIN Emendamento modificativo (pagina 14.1.1) <<Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti: 12 bis. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” dopo la lettera a), e , rispettivamente, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti: <<a bis) fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste;>> <<i bis) sci alpinismo.>> 12 ter. Il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” è sostituito del seguente: <<4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano: 40 a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i); b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g); c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard; d) aree e percorsi da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard; e) aree e percorsi da riservare a sci di fondo; f) aree e percorsi da riservare a sci alpinismo; g) percorsi per consentire l’accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal gestore.>> 12 quater. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” aggiungere il seguente: <<4 bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili , ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 363/2003, degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura e di manutenzione (battitura) delle stesse.>> 12 quinquies. All’articolo 9 della legge regionale 27/2006 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: <<1 bis Per implementare l’offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, d’intesa con i Comuni, può autorizzare l’utilizzo delle piste da sci fuori dell’orario di apertura, per iniziative concordate, per attività sportive o similari ed in particolare per le attività previste all’articolo 2, comma 2, lettera a bis). 1 ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell’orario di apertura delle piste da sci, l’utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento,d’intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell’Amministrazione regionale , che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle Attività produttive di concerto con l’Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto.>> 12 sexies. I maggiori oneri conseguenti all’applicazione della legge regionale 27/2006 come integrata dai commi da 12 bis a 12 quinquies, con riferimento all’articolo 8 della medesima legge regionale 27/2006, fanno carico dell’unità di bilancio 1.3.2.1020 con riferimento al capitolo 8955 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20102012 e del bilancio per l’anno 2010.>> GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 14.2) A) I commi 16 e 17 sono sostituiti dai seguenti: <<16. La somma complessiva di euro 488.341,43 non impegnata al 31 dicembre 2009 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno: 3.9.2.1072 3.9.2.1072 3.9.2.1072 9401 9562/1 9562/2 200.000,00 116.581,40 171.760,03 non è trasferita nella competenza dell’esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1 della legge regionale 21/2007 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 17. 41 17. Le quote di avanzo rinvenienti dall’applicazione dei commi 15 e 16, per complessivi euro 1.077.755,69 sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 25 dell’articolo 4 - tabella D: a) unità di bilancio 3.9.1.1072 - capitolo 9400, euro 200.000 per l’anno 2010; b) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9621, euro 589.414,26 per l’anno 2010; c) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9500, euro 288.341,43 per l’anno 2010.>> B) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti: <<18 bis. All’articolo 14, comma 46 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, dopo la lettera f), è aggiunta la lettera: <<f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.>>.>>. 18 ter. All’articolo 14, comma 61 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, dopo le parole: “legge regionale 4/2005” sono aggiunte le parole: “ovvero il Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo, di cui all’articolo 3, comma 38 della legge regionale 12/2009”>> C) al comma 19, relativamente alle variazioni previste dalla tabella M sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 le variazioni di spesa di cui all’allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella M e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. | TABELLA M ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 14) | FINALITA': PARTITE DI GIRO FUNZIONE: ALTRE PARTITE DI GIRO 12.2.4.3480 ALTRE PARTITE DI GIRO - SPESE PER PARTITE DI GIRO CAPITOLO S/ 4154 CONFERIMENTO AL FONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 2002 QUOTA 2009 |2010 930.000,00 |2011 -|2012 -| VALENTI, GALASSO, NARDUZZI, SASCO, ASQUINI, MORETTON, BAIUTTI Emendamento modificativo (pagina 14.3) 1. Dopo il comma 18 sono aggiunti i seguenti: 18 bis. All’articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 le parole “organismi no profit quali” sono sostituite dalle seguenti “associazioni prive di finalità di lucro,” b) Il comma 11 è sostituito dal seguente: 11. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 10, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 10 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 e di un preventivo di spesa, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso. c) Il comma 13 è sostituito dal seguente: 13. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 12, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi La misura dei contributi di cui al 42 comma 12 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate al Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002. d) Il comma 15, è sostituito dal seguente: 15. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 14, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 14 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 14 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso. e) Il comma 16, è sostituito dal seguente: 16. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti e soggetti di cui al comma 8 contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento, arredamento e messa a norma di strutture, ove viene svolta l’attività istituzionale. f) Il comma 17, è sostituito dal seguente: 17. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 16, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonché le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 16 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 16, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002. 18 ter. L’Amministrazione regionale è autorizzata ed erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione un fondo di 50.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L’erogazione è disposta d’ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7. 18 quater. Per le finalità di cui al comma 18 ter è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l’anno 2010 a carico dell’unità di bilancio _________ del capitolo _________ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. 18 quinquies. Alla lettera a) dell’articolo 3 della legge regionale 54/1973 e successive modificazioni, il periodo da “in ragione del numero di componenti di tale genere” sono sostituite dalle seguenti “in ragione del numero di prime dichiarazioni di appartenenza al gruppo effettuate dai componenti medesimi all’inizio della legislatura”. 18 sexies. Le disposizioni di cui al precedente comma 18 sexies si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge con riferimento anche ai gruppi consiliari costituitisi dall’inizio della X^ legislatura regionale.” 43 18 septies. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 74/1980, è inserito il seguente: Art. 3 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo agli Enti fieristici ai sensi e per gli effetti del Capo II della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento delle legge regionale 27 novembre 1967, n. 26 Capo IV), conseguente alla mancata o difforme realizzazione delle opere previste, è disposta senza applicazione degli interessi. 18 octies. All’articolo 4 della legge regionale 21/1981 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la parola “diciotto” è sostituita dalla parola “ventuno”; b) al comma 5 la parola “diciottesimo” è sostituita dalla parola “ventunesimo”. 18 nonies. La finalità prevista dall’accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 628 del 18 marzo 2009 e stipulato in data 25 maggio 2009, può essere conseguita senza ulteriori oneri a carico della Regione, utilizzando gli spazi resi disponibili dalla riconversione dell’immobile ad altra destinazione, previa richiesta motivata del Comune di Cassacco è autorizzata con decreto del Direttore di servizio competente alla gestione delle risorse che approva il nuovo progetto. 18 decies. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 38/1995 le parole “dieci anni” sono sostituite dalle parole “nove anni sei mesi e un giorno”. 18 undecies. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 7, della legge regionale 1/2007 è autorizzata la spesa di 30.000 euro a favore della Parrocchia di san Francesco d’Assisi di Castello di Porpetto a carico dell’UB ________ e del capitolo ________, di nuova istituzione, dello di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010. 18 duodecies. Nella Tabella M relativa all’articolo 14, comma 18, con riferimento alle UB ed ai capitoli sottoindicati sono apportate le seguenti variazioni da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa: UB 5.2.1.5050 CAPITOLO 5430 ANNO 2010 + 30.000 UB 5.5.1.1115 CAPITOLO 742 ANNO 2010 - 30.000 UB 1.3.1.1022 CAPITOLO 9188 ANNO 2010 + 32.500 UB 5.2.1.5051 CAPITOLO 5393 ANNO 2010 + 35.000 UB 5.2.1.5050 CAPITOLO 5423 ANNO 2010 + 40.000 UB 5.2.1.5050 CAPITOLO 5412 ANNO 2010 + 30.000 UB 5.2.1.5050 CAPITOLO 5435 ANNO 2010 + 29.000 UB 10.1.2.1165 CAPITOLO 731 ANNO 2010 + 157.000 UB 1.4.1.1024 CAPITOLO 8772 ANNO 2010 + 50.000 Il Relatore di minoranza BAIUTTI illustra l’emendamento di pagina 14.1. A questo punto il PRESIDENTE, considerato che l’emendamento di pagina 14.1.1 riporta disposizioni relative alla materia del turismo, già presa in esame al precedente articolo 2, si dichiara disposto, rilevando un sostanziale accordo dell’Aula, ad ovviare al problema prevedendo un coordinamento formale, purché si prenda atto che la procedura adottata non può costituire un precedente. L’assessore SAVINO illustra l’emendamento di pagina 14.2. 44 Il Relatore di maggioranza VALENTI illustra l’emendamento di pagina 14.3. Il consigliere MARSILIO illustra l’emendamento di pagina 14.1.1. Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza BAIUTTI (favorevole agli emendamenti di pagina 14.1 e 14.1.1, dichiara di rimettersi all’Aula sull’emendamento di pagina 14.2 e chiede la votazione per parti dell’emendamento di pagina 14.3, di cui è contrario alle sole parti 18 quinquies e 18 sexies della lettera f)), - posizione condivisa anche dalla consigliera MENOSSO che dichiara che su tali parti voterà in difformità dal suo Gruppo – e KOCIJANČIČ (che condivide le valutazioni testè fatte dal Relatore di minoranza Baiutti e dalla consigliera Menosso). Su questo punto si riapre un dibattito nel quale intervengono i consiglieri RAZZINI, TESINI, IACOP e nuovamente il Relatore di minoranza KOCIJANČIČ. Riprendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza COLUSSI (favorevole all’emendamento di pagina 14.1 e contrario a quelli di pagina 14.2 e 14.3, preannuncia anche la contrarietà all’emendamento di pagina14.bis.1) e CORAZZA (che concorda con la valutazione del Relatore di minoranza Colussi esprimendo inoltre la sua contrarietà alla parte 18 octies della lettera f) dell’emendamento di pagina 14.3) ed i Relatori di maggioranza VALENTI (contrario all’emendamento di pagina 14.1, favorevole agli emendamenti di pagina 14.1.1, 114.2 e 114.3, preannuncia anche il voto favorevole sull’emendamento di pagina14.bis.1), DE MATTIA e SALVADOR, e, per la Giunta, l’assessore SAVINO (che si associano tutti alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti). L’emendamento di pagina 14.1, posto in votazione, non viene approvato. Gli emendamenti di pagina 14.1.1 e 14.2, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Il PRESIDENTE comunica che, come precedentemente richiesto, intende porre in votazione l’emendamento di pagina 14.3 per parti: un votazione sui capoversi 18 quinquies, 18 sexies e 18 octies e l’altra su tutto il resto dell’emendamento. Il Relatore di minoranza BAIUTTI richiede invece tre votazioni: una sui capoversi 18 quinquies e 18 sexies, una seconda sui capoversi 18 septies e 18 octies e la terza su tutto il resto dell’emendamento. L’emendamento di pagina 14.3, posto in votazione tranne che nelle parti 18 quinquies, 18 sexies, 18 septies e 18 octies, viene approvato. Il Relatore di minoranza CORAZZA chiede che sulle rimanenti votazioni si proceda per appello nominale. I capoversi 18 quinquies e 18 sexies della lettera f) dell’emendamento di pagina 14.3, posti in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, vengono approvati (votazione n. 2093: favorevoli 32, contrari 19). 45 I capoversi 18 septies e 18 octies della lettera f) dell’emendamento di pagina 14.3, posti in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, vengono approvati (votazione n. 2094: favorevoli 46, contrari 5). L’articolo 14, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un articolo aggiuntivo: GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 14 bis.1) <<Art. 14 bis 1. AI fine di consentire l'acquisizione di risorse finanziare da destinare alla realizzazione di opere e sistemi infrastrutturali relative alla mobilità di particolare rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, previa idonea valutazione, un piano di dismissione parziale e graduale della partecipazione detenuta indirettamente nel capitale sociale della Mediocredito FVG SpA.. 2. Con delibera della Giunta regionale sono definite le caratteristiche e le modalità di attuazione del piano di riassetto e dismissione da attuarsi attraverso diverse fasi anche con riferimento alle partecipazioni detenute in Finanziaria MC SpA. dalla Finanziaria regionale Friulia SpA e dalla Regione. 3. La deliberazione di cui al punto 2 viene adottata in via definitiva sentita la Commissione Consiliare competente. 4. Ai fini di cui al comma 1, sono autorizzate la modifica della struttura del capitale sociale di Finanziaria MC SpA, le operazioni di acquisizione, trasformazione, cessione o dismissione, permuta, liquidazione, fusione e scissione societarie necessarie. L’assessore SAVINO illustra tale emendamento. In sede di dibattito intervengono i consiglieri PUPULIN, MORETTON, SASCO, TRAVANUT, COLAUTTI, ASQUINI, BLASONI, FRANZ, ANTONAZ, BRUSSA ed il Relatore di minoranza COLUSSI. Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza BAIUTTI (contrario), KOCIJANČIČ (contrario) e COLUSSI (contrario, propone lo stralcio), i Relatori di maggioranza VALENTI, DE MATTIA e SALVADOR (tutti favorevoli). Lo stralcio dell’emendamento di pagina 14.bis.1, posto in votazione, non viene approvato. L’emendamento di pagina 14.bis.1, posto in votazione, viene approvato. Il PRESIDENTE comunica che, a questo punto, si ritorna all’esame dei primi articoli, già accantonati, e che si procederà con unica discussione sugli articoli 1 ante, 1 e 1 bis, ai quali sono stati presentati i seguenti emendamenti: KOCIJANČIČ, ANTONAZ, PUSTETTO Emendamento aggiuntivo (pagina 1.ante.1) 46 1. Al fine di aumentare l’ammontare delle previsioni in entrata per l’anno 2010, di contrastare gli effetti della congiuntura negativa e la fase di forte recessione economica in atto, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, entro il 31.03.2010, l’Imposta Patrimoniale Regionale (IPR nel prosieguo del testo). 2. L’IPR rappresenta una misura ed una forma di tassazione straordinaria, limitata all’anno 2010 e che andrà applicata alle retribuzioni annuali lorde di entità pari o superiori all’importo di 100.000 euro in forma graduale e progressiva, a partire dalla misura del 3% della retribuzione netta annuale fino al limite del 10%. 3. Per le finalità di cui ai commi 1. e 2. l’Amministrazione è autorizzata a predisporre entro il 28.02.2010 un apposito regolamento di attuazione. 4. I proventi derivanti dall’applicazione dell’IPR saranno destinati ad un fondo speciale da attivare ad ulteriore misura di sostegno mirato alle lavoratrici ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica. ASQUINI Emendamento modificativo (pagina 1.1) E’ inserito il seguente comma 11bis: <<11bis. All'articolo 2 della legge regionale 2/2006 dopo il comma 2 e' inserito il seguente: <<2 bis. Per le banche e gli altri enti e società finanziarie di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997, e successive modifiche, il valore minimo dell'incremento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e' stabilito nella misura dell'8 per cento.>>.>>. GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 1.2) Nel testo dell’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: A) al comma 1, relativamente alle variazioni previste dalla tabella A sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 le variazioni di spesa di cui all’allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella A e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. TABELLA A ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1) | AVANZO PRESUNTO COMPLESSIVO AL 31/12 |2010 2.618.437,59 |2011 -|2012 -| 2.1.15 ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO CAPITOLO E/ 306 ACQUISIZIONE DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE, IL FUNZIONAMENTO ED IL POTENZIAMENTO A LIVELLO REGIONALE DELLA BANCA DATI PER LA IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI D.L. 31.1.1997 N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 28.3.1997 N. 81 |2010 971,14 |2011 -|2012 -| CAPITOLO E/ 339 ACQUISIZIONE DI FONDI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI ARTT. 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , L. 1.4.1999 N. 91 |2010 14.923,45 |2011 -|2012 -| CAPITOLO E/ 829 ACQUISIZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI PER IL SOSTEGNO ALLE FUNZIONI DI INTERFACCIA TRA LE REGIONI E IL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE L. 26.5.2004 N. 138 |2010 180.594,00 |2011 -|2012 -| 47 CAPITOLO E/ 4363 ACQUISIZIONE DI FONDI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI SPECIFICI GIÀ INIZIATI DALL'AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' ART. 10 , L.R. 23.7.2009 N. 12 , L.R. FIN. 2010 |2010 956.805,74 |2011 500.000,00 |2012 500.000,00| CAPITOLO E/ 4528 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER I TRATTAMENTI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI DA VACCINAZIONI OBBLIGATORIE ED EMODERIVATI DECRETO LEGISLATIVO 20.6.2005 N. 126 |2010 1.782.265,69 |2011 -|2012 -| TOTALE: 2.1.15 |2010 2.935.560,02 |2011 500.000,00 |2012 500.000,00| 2.1.35 ASSEGNAZIONI PER PROGRAMMI IN MATERIA DI BENI E ATTIVITA' CULTURALI CAPITOLO E/ 880 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO A COPERTURA DELLE SPESE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MAURITANIA "SALVAGUARDIA DELLE BIBLIOTECHE DEL DESERTO" ART. 2 , COMMI 4 , 5 , L. 26.2.1987 N. 49 |2010 507,63 |2011 -|2012 -| 2.1.215 ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI TUTELA DELLE FORESTE E DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CAPITOLO E/ 1078 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DELLE CHIOME DEGLI ALBERI NELLE AREE DI MONITORAGGIO SITE NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE CORRENTE |2010 7.500,00 |2011 -|2012 -| 4.2.23ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI TUTELA DELLE FORESTE E DEL PATRIMONIO BOSCHIVO CAPITOLO E/ 1063 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER L' ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DELLE CHIOME DEGLI ALBERI NELLE AREE DI MONITORAGGIO SITE NEL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE CAPITALE |2010 7.500,00 |2011 -|2012 -| 4.2.209 ASSEGNAZIONI PER INTERVENTI IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO CAPITOLO E/ 1305 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI PER SOSTENERE GLI ONERI DI IMPIANTO ART. 6 , COMMA 1 , LETTERA C ) , L. 21.10.2005 N. 219 |2010 203.815,18 |2011 -|2012 -| 4.3.213 ASSEGNAZIONI A SOSTEGNO E PER LO SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO CAPITOLO E/ 1844 CENSIMENTO IN AGRICOLTURA REGIONE |2010 1.789.732,82 |2011 -|2012 -| 4.5.276 RIENTRI RELATIVI AD ANTICIPAZIONI IN MATERIA DI SANITA' CAPITOLO E/ 4564 RIENTRI A SEGUITO DI ALIENAZIONI DI BENI DI PROPRIETA' A FRONTE DI ANTICIPAZIONI REGIONALI ART. 8 , L.R. FIN. 2010 |2010 -|2011 18.000.000,00 |2012 19.500.000,00| 6.3.261 ALTRE PARTITE DI GIRO CAPITOLO E/ 1059 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI 2002 - QUOTA 2009 |2010 930.000,00 |2011 -|2012 -| GIUNTA REGIONALE Emendamento modificativo (pagina 1.2.1) Nel testo dell'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche: 48 A) al comma l, relativamente alle variazioni previste dalla tabella A sono apportate, alle unità di bilancio e ai rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 le variazioni di spesa di cui all'allegato elenco. Le variazioni si applicano algebricamente rispetto a quelle della tabella A e sono collocate nella tabella stessa in ordine sequenziale per numero di unità di bilancio e per numero di capitolo. Corrispondentemente si intendono modificati i totali delle unità di bilancio interessati dalle variazioni. TABELLA A ( RELATIVA ALL' ARTICOLO 1) | 2.1.26 ASSEGNAZIONI VINCOLATE 'PER INIZIATIVE COMUNITARIE E PROGETTI SPECIFICI CAPITOLO E/ 929 ACQUISIZIONE DI FONDI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA "SUPPORTO IN FAVORE DELLE POLITICHE MINORILI IN SERBIA" ART. 2, COMMI 4 , 5 , L. 26.2.1987 N. 49 |2010 159.000,00 |2011 -|2012 -| VENIER-ROMANO, SASCO, TESOLAT, SALVADOR Subemendamento all’emendamento di pagina 1.bis.1 (pagina 1.bis.0.1) Dopo l'Art. 1 è aggiunto il seguente: <<Art. 1 bis 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'l gennaio 2010 si applica l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (lrap) del 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale ai soggetti passivi che, alla data di chiusura del periodo d'imposta, si avvalgano di personale dipendente femminile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, in misura pari o superiore all'80% del totale del personale dipendente impiegato con la medesima tipologia contrattuale e che prevalentemente svolgano lavori per conto terzi. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa troverà copertura mediante prelievo di Euro300.000,00 da prelevarsi dal fondo globale, ovvero dai finanziamenti in capo alla Direzione Centrale delle Attività Produttive destinati alle Aziende virtuose. VENIER-ROMANO, SASCO, TESOLAT, SALVADOR Emendamento aggiuntivo (pagina 1.bis.1) Dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente: <<Art. 1 bis 1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2010 si applica l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) del 2,9 per cento del valore della produzione netta realizzato sul territorio regionale ai soggetti passivi che alla data di chiusura del periodo d’imposta, si avvalgono di personale dipendente femminile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale in misura pari o superiore all’80 % del totale del personale dipendente con la medesima tipologia contrattuale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa troverà copertura mediante prelievo di Euro 300.000,00 da prelevarsi dal fondo globale, ovvero dai finanziamenti in capo alla Direzione Centrale delle Attività Produttive destinate alle Aziende virtuose. BAIUTTI, BRUSSA, TESINI, IACOP Emendamento modificativo (pagina 1.bis.2) Dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente: <<Art. 1 bis 49 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, ai comuni che partecipano all’accertamento fiscale dei tributi regionali è attribuita una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi regionali. 2. La partecipazione di cui al comma 1 si sostanzia nella trasmissione, alla Regione Friuli Venezia Giulia o ai soggetti incaricati della gestione dei tributi regionali, di segnalazioni qualificate di atti, fatti e negozi che manifestino immediatamente, senza la necessità di ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi da parte di soggetti passivi di tributi regionali. 3. La partecipazione si realizza a seguito dell’adesione del comune, singolo o in forma associata, ad una convenzione che disciplina le modalità attuative della collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. 4. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva con lo schema tipo della convenzione di cui al comma 3. 5. Il trattamento e la comunicazione dei dati e delle notizie derivanti dall’applicazione della presente disposizione sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 6. Le entrate e le uscite di cui al comma 1 sono iscritte rispettivamente all’unità di bilancio _______ e al capitolo _______ dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio annuale per l’anno 2010 e all’unità di bilancio _______ e al capitolo _______ dello stato di previsione della spesa del biascio pluriennale per gli anni 2010 – 2012 e del bilancio annuale per l’anno 2010>>. MARSILIO, BAIUTTI Emendamento aggiuntivo (pagina 1.bis.3) Dopo l’art. 1 aggiungere il seguente: <<Art. 1 bis (Misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione) 1. All’art. 2 comma 2, lettera a) della legge regionale 30.12.2008 , n. 17 (Legge finanziaria 2009) le parole <<cinque dipendenti>> sono sostituite dalle parole <<venti dipendenti>>. 2. All’art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 30.12.2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) le parole <<non superiore a 120.000 euro>> sono sostituite dalle parole <<non superiore a 2.000.000 euro>>. PUPULIN, BAIUTTI Emendamento aggiuntivo (pagina 1.bis.4) <<Art. 1 bis (Misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione) 1. All’art. 2 comma 1, lettera a) della legge regionale 30.12.2008 , n. 17 (Legge finanziaria 2009) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera: c) ai soggetti passivi >>persone fisiche>> di cui all’articolo3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 446/1997 che, alla data di chiusura del periodo d’imposta, non avvalgano di personale dipendente, abbiano un’età inferiore ai 35 anni e realizzino un volume d’affari non superiore ai 40.000 euro Il consigliere ANTONAZ illustra l’emendamento di pagina 1 ante.1. 50 Dopo un breve intervento, nel merito, del PRESIDENTE, il consigliere ASQUINI illustra l’emendamento di pagina 1.1. L’assessore SAVINO illustra gli emendamenti di pagina 1.2 e 1.2.1. Il consigliere VENIER-ROMANO ritira gli emendamenti di pagina 1.bis.0.1 e 1.bis.1. Il Relatore di minoranza BAIUTTI propone lo stralcio degli emendamenti di pagina 1.bis.2, 1.bis.3 e 1.bis.4. Poiché nessuno interviene nel dibattito, prende, quindi, la parola, in sede di replica, il Relatore di minoranza KOCIJANČIČ che si dichiara favorevole allo stralcio proposto e richiede anche quello dell’emendamento di pagina 1.ante.1. Il consigliere ASQUINI, in caso di parere negativo al suo emendamento di pagina 1.1, si riserva di proporne lo stralcio. Prendono poi la parola, sempre in sede di replica, i Relatori di minoranza COLUSSI (favorevole allo stralcio) e CORAZZA (che concorda con la valutazione del Relatore di minoranza Colussi) ed i Relatori di maggioranza VALENTI (favorevole agli stralci proposti e favorevole agli emendamenti giuntali), DE MATTIA e SALVADOR, e, per la Giunta, l’assessore SAVINO (che si associano tutti alle valutazioni del Relatore di maggioranza Valenti). Lo stralcio degli emendamenti di pagina 1.ante.1, 1.1, 1.bis.2, 1.bis.3 e 1.bis.4, posto in unica votazione, viene approvato. Gli emendamenti di pagina 1.2 e 1.2.1, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli emendamenti di pagina 1.bis.0.1 e 1.bis.1 sono stati precedentemente ritirati. L’articolo 1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato. L’articolo 15, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. L’articolo 16, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato. A questo punto il PRESIDENTE comunica che è stata presentata la seguente nota di coordinamento generale: Coordinamento generale: a) della corretta allocazione delle Unità di bilancio e capitoli, in relazione ai rispettivi settori di intervento: b) della copertura mediante variazione delle spese finanziate: sull'unità di bilancio 10.5.1.1175 e capitolo 9681; 51 sull'unità di bilancio 10.5.2.1175 e capitolo 9684; sull'unità di bilancio 10.5.1.1176 e capitolo 9680; sull'unità di bilancio 10.5.2.1176 e capitolo 9683. c) delle tabelle allegate agli articoli l,2,3,4,5,6,7,8,9, io,12,13 e 14. Il Relatore di maggioranza VALENTI ricorda che sembrava necessario un coordinamento anche all’articolo 10. Dopo un breve approfondimento con gli uffici, il PRESIDENTE pone in votazione la nota di coordinamento presentata, che viene approvata. Si passa quindi all’esame degli Ordini del giorno presentati: ORDINE DEL GIORNO N. 1 FERONE, SASCO, ASQUINI, TESOLAT, COLAUTTI, PEDICINI, SANTIN, CACITTI, DAL MAS, GALASSO, MARIN, DE MATTIA, FRANZ, NARDUZZI, NOVELLI, MARINI, CAMBER, ALUNNI BARBAROSSA, SALVADOR, RAZZINI, COLUSSI, CORAZZA «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, premesso che: vi sono gravi malattie, come il Parkinson e l’Alzheimer, molto diffuse ed altre patologie definite rare, come l’Hungtinton, che costringono alla non autosufficienza e comunque alla necessità di assistenza continua per molti anni; molte famiglie si occupano dei propri familiari inabili evitando l’istituzionalizzazione, per scelta o per mancanza di alternative economicamente sopportabili; all’interno delle famiglie sono spesso le donne a rinunciare all’attività lavorativa per dedicarsi all’assistenza dei propri familiari inabili per decenni rimanendo di fatto sprovviste di copertura previdenziale; è doveroso prevedere e studiare forme di copertura previdenziale per chi dedica la propria vita ad assistere i propri familiari inabili, per anni, evitando l’istituzionalizzazione e ricoprendo quindi un ruolo che comporta notevoli risparmi per lo Stato, impegna la Giunta regionale a studiare e promuovere, di concerto con il Ministero competente, interventi, anche di carattere previdenziale, per i cittadini che impiegano la propria vita, o gran parte della stessa, ad assistere familiari non autosufficienti.» ORDINE DEL GIORNO N. 2 ANTONAZ, KOCIJANČIČ, PUSTETTO «Visto che la crisi economica sta costringendo settori ampi della nostra popolazione a sacrifici ed umiliazioni crescenti; verificato che la perdita del posto di lavoro, la diminuzione del potere di acquisto di salari e pensioni, la impossibilità per una intera generazione di giovani di sperare in una stabilità lavorativa, sta producendo una sofferenza sociale diffusa, molto spesso vissuta in solitudine; nella convinzione che la crisi rischia di acuire le disuguaglianze e mentre la gran parte dei cittadini verifica un peggioramento delle proprie condizioni di vita, un’altra vede restare stabile e talvolta crescere il proprio livello di benessere, tanto che recentemente abbiamo appreso che 52 circa 500 cittadini del FVG hanno un patrimonio, con l’esclusione delle proprietà immobiliari, superiore ai 500 mila euro, si impegna la Giunta regionale ad istituire un’ Imposta Patrimoniale Regionale sui redditi superiori ai 100 mila euro che preveda un’imposizione progressiva dal 3 al 10% e creare con questa tassa straordinaria un fondo speciale per sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi.» ORDINE DEL GIORNO N. 3 BLASONI, TESOLAT, COLAUTTI «Il Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione dell’approvazione della Legge Finanziaria 2010, ricordato che la Regione partecipa agli organi di gestione delle principali istituzioni teatrali regionali con quote minoritarie rispetto agli Enti rappresentativi del Territorio, ma all’interno di un sistema che vede l’assunzione delle principali scelte gestionali con il consenso condiviso dei diversi soggetti coinvolti; rilevato che la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, costituita tra la Regione, il Comune di Udine e la Provincia di Udine, è diretta da un Consiglio di Amministrazione composto da sei componenti, dei quali tre indicati dal Comune, compreso il Presidente, due di indicazione regionale ed uno di indicazione provinciale; rilevato che, a causa del numero pari dei componenti il Consiglio, lo Statuto ha attribuito al Presidente il doppio voto assegnando, di fatto, la maggioranza ai rappresentanti del Comune, nonostante lo stessa detenga il 50% delle quote societarie; evidenziato che, in occasione della recente nomina del Direttore artistico del Teatro Giovanni da Udine da parte del Consiglio di amministrazione è venuto meno il sistema condiviso di gestione dell’Ente in contrasto con la prassi esistente relativamente alle istituzioni teatrali partecipate dalla Regione; preso atto che la scelta del Direttore è avvenuta a maggioranza, da parte dei soli rappresentanti del Comune e che conseguentemente la Regione, che detiene il 43% delle quote societarie e che partecipa in misura rilevante e determinante al sostegno economico del Teatro, garantendone l’esistenza, è stata di fatto estromessa da questa importantissima scelta gestionale insieme alla Provincia che detiene il 7% delle quote societarie; ricordato che, precedentemente, il Presidente del Consiglio di amministrazione non aveva posto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci la nomina del Vice presidente, come invece richiesto dalla Regione, causando un grave precedente ed una prima rottura degli equilibri societari; evidenziato che quanto accaduto configura una doppia responsabilità, del Comune di Udine i cui rappresentanti nel Consiglio di amministrazione della Fondazione hanno assunto una decisione senza tener conto della volontà della Regione e della Provincia, soci al 50%, e del Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, in virtù del suo ruolo, non ha garantito la gestione unitaria della Fondazione in coerenza con l’impegno dei soci e con la prassi sopra richiamata; atteso che la situazione descritta richiede un’assunzione di responsabilità da parte dei soggetti componenti la Fondazione al fine di individuare un nuovo equilibrio condiviso, che permetta all’Amministrazione regionale di partecipare alle scelte, in mancanza del quale è a rischio il futuro del Teatro Giovanni da Udine, anche in considerazione delle eventuali implicazioni finanziarie per la Regione; 53 tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale: a richiedere le modifiche statutarie che riterrà opportune al fine di ricreare le condizioni per una gestione equilibrata della Fondazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine tale da impedire l’assunzione delle principali scelte gestionali da parte di un solo soggetto; ad avviare le azioni che saranno ritenute più utili per salvaguardare il ruolo della Regione nell’ipotesi di indisponibilità degli altri soci a modificare lo Statuto, esprimendo nel contempo la propria disapprovazione nei confronti della Presidenza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine per non aver garantito la gestione dello stesso in coerenza con la prassi relativa alla gestione delle istituzione teatrali partecipate dalla Regione; a porre eventualmente in essere, sempre nel caso di indisponibilità degli altri soci, i passi necessari alla dismissione della partecipazione regionale alla Fondazione, senza peraltro pregiudicare l’ordinario sostegno alle attività del teatro sulla base di quanto previsto dalle leggi regionali ordinarie del settore cultura.» ORDINE DEL GIORNO N. 4 COLAUTTI, BARITUSSIO «Il Consiglio regionale, preso atto che l'OSMER, Osservatorio Meteorologico Regionale, è il settore centrale dell'ARPA preposto al monitoraggio e alla previsione meteorologica per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, istituito con legge regionale 22.02.2000, n. 2; richiamato l’articolo 13, commi 21 e 22 della legge Finanziaria 2009, ed il protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Protezione Civile e l’ARPA; ritenuto che l’OSMER ha raggiunto nella sua storia ventennale livelli di eccellenza nel settore; sottolineata la necessità che a seguito dell’attuazione dei provvedimenti sopra richiamati si debba: mantenere la funzionalità e l’efficienza dell’OSMER; mantenere l’unità di tutto il personale dipendente; mantenere il controllo diretto degli strumenti e delle infrastrutture già in uso dall’OSMER, passate in proprietà alla Regione, nonché il completo accesso e validazione dei relativi dati; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a indire, nel riordino gestionale dell’Osmer, un tavolo di lavoro interistituzionale tra Agenzia dell'Ambiente e Aziende sanitarie territoriali, Direzione Centrale dell’Ambiente, Protezione Civile, Direzione Centrale dell’Agricoltura ed ERSAper valutare la soluzione migliore al fine di evitare illogici doppioni e lo smembramento dell’OSMER con conseguente perdita della posizione primaria in FVG nel settore della meteorologia.» ORDINE DEL GIORNO N. 5 COLAUTTI, FERONE «Il Consiglio regionale, richiamato l’articolo 16 della L.R. 24/1999 istitutiva del Fondo sociale; 54 atteso che le esigenze di contenimento delle spese nella finanziaria 2010 hanno determinato una diminuzione dello stanziamento da 11 milioni a 6 milioni di euro; rilevato che tale previsione, seppur comprensibile vista la necessità complessiva di compatibilità del Bilancio regionale, rischia di andare ad incrementare i canoni di locazione nella misura del 15-18%; atteso che tali aumenti sono stati preventivati dalle ATER per irrinunciabili esigenze di equilibrio di Bilancio e ciò andrebbe a colpire in maniera significativa le fasce più deboli della popolazione a cui tanta attenzione dedica l’Amministrazione regionale; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a prevedere nelle prossime variazioni di Bilancio un congruo incremento dello stanziamento tale da scongiurare l’aumento dei canoni di locazione da parte delle ATER.» ORDINE DEL GIORNO N. 6 GALASSO, BARITUSSIO, BLASONI, CIANI, CACITTI, CAMBER, CARGNELUTTI, COLAUTTI, DAL MAS, MARIN, MARINI, NOVELLI, PEDICINI, SANTIN, TONONI, VALENTI, DE MATTIA, FRANZ, NARDUZZI, PICCIN, PICCO, RAZZINI, SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO, TESOLAT, ASQUINI, FERONE «Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che in data 13 dicembre 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio Berlusconi, è stato violentemente aggredito riportando lesioni fisiche che hanno richiesto il suo ricovero ospedaliero; considerato che risulta inaccettabile e preoccupante un attacco all’incolumità fisica del Presidente del Governo Italiano; considerato altresì che il clima di odio e di attacchi personali ingiustificati ed ingiustificabili verso il Presidente del Consiglio ha raggiunto livelli inaccettabili; preso atto delle gravi dichiarazioni dei parlamentari Antonio Di Pietro e Rosy Bindi che sono tese a giustificare l’insano gesto, seppur di un apparente squilibrato, contro la persona del Presidente del Consiglio, alimentando ulteriormente l’attuale clima di odio che investe oggi la politica italiana; ritenuto sia necessario ripristinare al più presto un clima politico civile e tollerante nel nostro Paese, esprime la piena solidarietà al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggressione subita; esprime la propria disapprovazione nei confronti delle prese di posizione di parlamentari e segretari di partito che con le loro dichiarazioni continuano a fomentare l’odio verso le più alte cariche dello Stato; auspica che cessi immediatamente questo clima di delegittimazione e di odio nei confronti delle più alte cariche istituzionali italiane.» ORDINE DEL GIORNO N. 7 55 BLASONI, DELLA MEA, CIANI, PUPULIN, PUSTETTO, DAL MAS, SANTIN, CACITTI, VALENTI, SASCO, ALUNNI BARBAROSSA, DE MATTIA, FRANZ, CODEGA, VENIERROMANO, COLAUTTI «Premesso che l’amministrazione regionale ha, con la legge anticrisi L.R. 11/2009, impegnato ragguardevoli risorse – 400 milioni di euro - a sostegno del sistema delle imprese attivando ovvero implementando strumenti già esistenti finalizzati a favorire l’accesso al credito, al consolido a medio delle passività a breve, allo smobilizzo dei crediti e alla diluizione degli impegni finanziari; considerato che con la presente legge finanziaria viene tra l’altro proposto l’incrementato di 30 milioni di euro del Fondo per l’accesso al credito di cui alla lettera d) del comma 46 dell’articolo 14 della L.R. 11/2009 e viene proposto l’incremento di 10 milioni del Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla lettera f) del comma 46 dell’articolo 14 della legge regionale 11/2009; considerato altresì che le azioni attivate dalla regione a sostegno del sistema delle imprese e produttive è stato accompagnato da puntuali interventi di incremento degli ammortizzatori in deroga e di rafforzamento delle politiche attive del lavoro; considerato che la difesa dell’occupazione in Friuli Venezia Giulia rappresenta un bene primario per l’amministrazione regionale; tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale con riferimento all’adozione di futuri strumenti di accesso al credito e sostegno al mondo dell’impresa nonché nei limiti del possibile con riferimento agli strumenti e alle misure attualmente vigenti a garantire priorità alle domande di quelle imprese che: a) si impegnino a non delocalizzare la loro attività produttiva e le loro unità locali; b) a non ridurre la propria base occupazionale, fatte salve le situazioni di crisi; c) si impegnino a versare, nel rispetto della legge, le ritenute d’imposta (IRPEF) nella nostra regione.» ORDINE DEL GIORNO N. 8 ANTONAZ, KOCIJANČIČ, PUSTETTO «Vista la gravissima crisi economica che sta colpendo la nostra regione, determinando licenziamenti e mancato assorbimento dei disoccupati, in particolare dei giovani; assodato che per affrontare la situazione di emergenza servono nuove regole, in particolare nei rapporti tra contribuzione pubblica ed imprese; constatato che nel passato non sono stati pochi i casi di Aziende che, ricevuto un contributo regionale, hanno proceduto allo spostamento della attività, o di parte di essa, al fuori del territorio del FVG, oppure hanno utilizzato le risorse ricevute per ristrutturare la produzione, riducendo il personale impiegato; nella convinzione che queste pratiche continuano anche in piena crisi, come ha dimostrato il caso della Safilo, e che quindi sia necessario un intervento per evitare che le imprese che hanno intenzione di delocalizzare o licenziare accedano a contributi erogati dalla Regione; si impegna la Giunta regionale 56 in attesa di un provvedimento organico in materia, ad anticipare già a partire dall’esercizio 2010 l’introduzione di vincoli precisi che impediscano trasferimenti di produzione fuori regione e riduzione degli occupati per le imprese che intendono essere sostenute, a qualsiasi titolo, dalla contribuzione pubblica messa a disposizione dall’Amministrazione regionale.» ORDINE DEL GIORNO N. 9 COLAUTTI, FERONE, SALVADOR, GALASSO, BUCCI, NARDUZZI, NOVELLI, ASQUINI, PEDICINI, CACITTI, PICCO «Ricordato che le contingenti difficoltà che presenta il Bilancio regionale per l’anno 2010 hanno determinato lo slittamento della quota del Fondo di Rotazione da destinare alle ATER ai sensi dell’art. 22 del DPREG n. 0199/Pres/2004 prevedendo nello schema di bilancio pluriennale di previsione al cap. 3232 uno stanziamento di € 41.525.815,21 per l’anno 2011 e € 29.595.815,21 per l’anno 2012; dato atto che le ATER hanno evidenziato la disponibilità a far fronte in proprio, in termini di cassa, alle spese programmate pur di poter utilizzare nel 2010 i Fondi del 2011; ritenuto che in un momento di particolare difficoltà nel settore edilizio sarebbe oltremodo opportuno avviare nel 2010 alcuni cantieri di edilizia residenziale pubblica utilizzando i Fondi 2011; atteso che lo schema di bilancio pluriennale di previsione prevede al cap. 3232 uno stanziamento di € 41.525.815,21 per l’anno 2011 e € 29.595.815,21 per l’anno 2012; dato atto che il Fondo di Rotazione viene anticipato dalla Regione ai sensi dell’art. 10 c. 4 della L.R. n. 6/2003 e del Regolamento di attuazione approvato con DPREG del 13.4.2004 n. 0119/Pres., e rimborsato dalle ATER, per la quota capitale, a rate semestrali constanti mentre la Regione copre solo le quote interessi; visto che, nel caso in esame, non vi sarebbero quindi oneri per la Regione né per l’anno 2010 né per l’anno 2011 ma soltanto a partire da giugno 2012 con il maturare della prima rata di rimborso interessi, costituendo una importante iniezione di attività nel settore dell’edilizia contribuendo così ad incentivare un settore particolarmente in crisi e trainante per lo sviluppo economico. tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale ad assumere ogni utile iniziativa per garantire alle ATER la possibilità di utilizzare nel 2010 il Fondo di Rotazione a condizione che le ATER siano in grado di anticipare i fondi in termini di cassa e per la Regione non via siano oneri per rimborso interessi per l’anno 2010. La Regione garantisce la liquidazione del Fondo, in base ad un accordo di programma entro il 31 marzo 2011 e 31 marzo 2012.» ORDINE DEL GIORNO N. 10 MORETTON, TRAVANUT, CODEGA, DELLA MEA, MENIS, MARSILIO, IACOP, TESINI, ZVECH, MENOSSO, PUPULIN, BAIUTTI, LUPIERI, BRUSSA, BRANDOLIN, GEROLIN, GABROVEC,COLAUTTI, GALASSO, BLASONI, NOVELLI, CIANI, CARGNELUTTI, SANTIN, BARITUSSIO, MARINI, FERONE, ASQUINI, SASCO, TESOLAT, SALVADOR, VENIER-ROMANO, KOCIJANČIČ, COLUSSI «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, considerato il ruolo storicamente importante del Terzo Settore nel quadro dei sistemi di Welfare regionale, ed al suo interno il ruolo della Cooperazione Sociale, sorta fra le prime nella nostra 57 Regione, come forma di autorganizzazione di cittadini, capace di coniugare l’efficienza tipica del modello imprenditoriale con la finalizzazione delle attività al “perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1. legge 381/91); considerato inoltre il ruolo particolare riservato all’Economia Sociale dalla normativa europea, attraverso l’esclusione - in sede di Direttiva UE 2004/18, recepita dal Decreto Legislativo 163/2006 all’allegato 2 B - dei servizi socio-sanitari-educativi dalla quasi totalità delle norme in materia di appalto, e la particolare considerazione riservata al settore dalla specifica Risoluzione 2008/2250, che punta ad esaltarne la specifica funzione rivolta alla coesione ed inclusione sociale; preso atto dei dati del settore della Cooperazione Sociale, che vede 9.000 occupati, di cui 3.000 nelle cooperative sociali di inserimento lavorativo (che occupano 1.000 persone certificate come svantaggiate dai servizi socio-sanitari pubblici: Aziende dei Servizi Sanitari, Amministrazioni Comunali ed Uffici per l’Esecuzione Esterna della Pena); viste le normative di riforma del settore sociale, ed in particolare le leggi 6 e 20 del 2006, che prevedono una valorizzazione delle metodiche di coinvolgimento della Cooperazione Sociale e dei soggetti del Terzo Settore nella programmazione socio-sanitaria, attraverso i Piani di Zona, la coprogettazione ed il ricorso prevalente a modalità di affidamento dei servizi, diverse dalle mere procedure di appalto, in particolare con un’indicazione generale di esclusione delle modalità di affidamento basate sul prezzo; visto inoltre che la stessa legge regionale 20 (all’art. 11, c. 1, lettera c) prevede in particolare nuove forme di incentivazione alle amministrazioni locali ed alle aziende a partecipazione pubblica, finalizzate a produrre attraverso nuovi affidamenti di servizi lo sviluppo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo; verificato come il bilancio regionale 2010 risulti attualmente inadeguato rispetto alle esigenze della Cooperazione Sociale, oltre a non prevedere un adeguato stanziamento dedicato all’incentivazione alle amministrazioni locali ed aziende a partecipazione pubblica, finalizzata all’inserimento lavorativo; impegna la Giunta regionale affinché 1) adotti tutte quelle iniziative e provvedimenti finalizzati a promuovere e sostenere forme organizzative che realizzino attività economiche orientate a far coesistere i principi di efficienza, di equità e di solidarietà, al fine di rafforzare la competitività e in generale lo sviluppo della comunità locale regionale; 2) nelle successive fasi di assestamento del Bilancio 2010 e della programmazione pluriennali sia previsto il reperimento di risorse da destinare ad adeguati finanziamenti a favore della Cooperazione Sociale e degli Enti Pubblici locali impegnati nelle iniziative di inserimento lavorativo finalizzato; 3) sia permesso alle società cooperative, con priorità per le cooperative sociali, l’accesso agli interventi economici di Friulia, in sinergia con il ruolo di monitoraggio di Finreco; 4) venga individuato come assessorato regionale di riferimento del settore quello con delega per le problematiche dei servizi sociali; 5) siano ridefinite, sempre in tale fase di ridistribuzione delle deleghe regionali, le modalità regolamentari relative al settore, con la semplificazione di quelle normative che prevedano una duplicità di competenze non ispirata ai principi della sussidiarietà; 58 6) la programmazione socio-sanitaria e sociale regionale tenga adeguatamente conto del Terzo Settore e della Cooperazione Sociale, riconoscendone il ruolo e favorendone la partecipazione in sede di programmazione locale dei servizi; 7) si dia piena attuazione alla legislazione regionale di settore, attraverso innanzitutto l’emanazione dell’Atto di indirizzo per gli affidamenti di servizi alle organizzazioni del Terzo Settore ai sensi dell’art. 35 della l.r. 6/2005; 8) sia verificata, attraverso l’opportuna interlocuzione con gli organismi dell’Unione Europea, la natura specifica dei regimi di aiuto alla Cooperazione Sociale nei vari settori, in quanto appartenente all’area dell’Economica Sociale; 9) venga data certezza relativamente ai costi contrattuali del settore, attraverso l’emanazione con atto regionale di una tabella dei prezzi riconosciuti; 10) sia promossa con adeguato provvedimento, anche legislativo, la determinazione di quote percentuali di servizi e forniture da affidare in forma mirata alla Cooperazione Sociale di inserimento lavorativo, da parte delle Amministrazioni Locali, Enti Pubblici ed Aziende di servizi locali a controllo o partecipazione pubblica.» ORDINE DEL GIORNO N. 11 CORAZZA, COLUSSI, GEROLIN, PICCIN, NARDUZZI, PUPULIN, MORETTON «Il Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, premesso che con la delibera della Giunta Regionale n. 2831 del 28.10.2005 viene identificato e stabilito il fabbisogno delle attività di diagnostica per immagini in Friuli Venezia Giulia; premesso altresì che oggi l’utilizzo delle apparecchiature di risonanza magnetica è universalmente ritenuto meno dannoso per il paziente rispetto alla Tac in quanto garantisce una minore esposizione alle radiazioni ionizzanti; considerato che in provincia di Pordenone in riferimento alle prestazioni di risonanza Magnetica attualmente operano in regime di convenzione l'”Area 53” di Azzano X, la “Esperia” (Porcia) e il Policlinico di S.Giorgio (PN) con apparecchiature a basso campo “open” body che, oltre ad esami osteo-articolari effettuano studi neurologici (encefalo e colonna vertebrale); constatato che l'impiego delle apparecchiature a basso campo ha fatto sì che si ottenesse un significativo abbattimento delle liste di attesa per tali tipologie di prestazioni; liste d'attesa che però permangono eccessive per quanto concerne la richiesta sempre maggiore di esami “RM body”, ovvero esami nefro-epatopancreatici e pelvici, colangio-RM, entero-RM ed angio-RM che, nella realtà clinica, possono essere effettuati unicamente con apparecchiature chiuse ad alto campo (1,5T); appreso che l'ASS 6 attualmente è convenzionata con la ditta privata “Alliance Diagnostic” per prestazioni di “RM body” da effettuarsi presso il Presidio Ospedaliero di S.Vito al Tagliamento su unità mobile (camion con apparecchio da 1.5T). Tale contratto prevede l'accesso un giorno alla settimana per un totale di 52 accessi annui a fronte di un importo di 240.000 euro. Tale convenzione permette di venire temporaneamente incontro all'incremento della richiesta di esami “body” proveniente sia dai reparti ospedalieri che dal territorio, con richiamo dei pazienti anche dal limitrofo Veneto; appreso altresì che apparecchiature di questo tipo (alto campo) sono disponibili per l’Area Vasta di Pordenone solo presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli, l’IRCCS CRO di Aviano e il Policlinico S.Giorgio di Pordenone; considerato altresì che l’ASS6 ha già dato la disponibilità economica per l'acquisto di questa apparecchiatura; 59 rilevato che nel Piano sanitario e sociosanitario regionale - PSSR 2010-2012 (ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge regionale 17 agosto 2004, n.23), in relazione all’acquisizione di apparecchiature PET e RNM total body, viene indicata la scelta di non autorizzare l’acquisizione né l’impiego di mezzi mobili negli Ospedali della rete ospedaliera regionale fatta eccezione per gli Ospedali delle Aziende Ospedaliere Universitarie ed Ospedaliere e presso l’IRCCS CRO di Aviano. considerato altresì che la suddetta scelta implica quindi anche l’interruzione della convenzione con privati per l’accesso settimanale su unità mobile presso l’Ospedale di San Vito al Tagliamento, che porterà inevitabilmente ad un drammatico inasprimento delle già pesanti liste d’attesa nelle altre strutture sanitarie pubbliche attrezzate, tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale a modificare il Piano sanitario e sociosanitario regionale nella parte in cui non prevede l’acquisto e l’utilizzo, neppure attraverso mezzi mobili - di apparecchiature PET e RNM total body negli Ospedali della rete ospedaliera regionale; ad autorizzare l’ASS6 all’acquisto di una apparecchiatura RNM total body.» ORDINE DEL GIORNO N. 12 ASQUINI, SASCO, FERONE, FRANZ, BARITUSSIO «Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che: da anni è attuato un condivisibile sostegno alle squadre sportive che militano nei massimi tornei dei diversi sport; il riparto è effettuato sulla base dell’importo disponibile al capitolo 8978; e’ indispensabile garantire l’accesso a queste tipologie contributive per le squadre dei diversi sport sia qualora i diversi sportivi competano in modo contemporaneo (es. calcio, rugby, etc.) sia qualora competano in modo coordinato ma singolo (es. tennis, ciclismo); e’ indispensabile garantire la partecipazione a un campionato organico della disciplina, permettendo l’accesso al contributo indipendentemente dalle diverse modalità organizzative; e’ opportuno il suggerimento dei soggetti gestori dello sport, ma la garanzia del riparto è effettuato dalla Giunta regionale; impegna la Giunta a intervenire con oculatezza nei riparti di cui in premesse, garantendo l’accesso a tutti i soggetti sportivi aventi titolo, indipendentemente dalla modalità organizzativa dei diversi campionati sportivi ai cui partecipano le squadre.» ORDINE DEL GIORNO N. 13 DELLA MEA ,COLAUTTI, ASQUINI, VENIER-ROMANO, PUSTETTO, PICCIN, FRANZ, AGNOLA, COLUSSI «Il Consiglio Regionale, considerata la necessità di consentire anche alle imprese cooperative, attualmente inibite, di accedere agli strumenti regionali che intervengono per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle attività imprenditoriali; 60 segnalato inoltre che Finreco (Finanziaria Regionale della Cooperazione) non ha avuto sostegno né nel bilancio 2009 né in previsione nel 2010; richiamato che l’8 luglio scorso le Associazioni delle Cooperative, in alternativa al finanziamento di Finreco, hanno concordato con l’Amministrazione Regionale di incaricare Friulia e un Confidi regionale esistente di individuare delle modalità di sostegno degli ambiti tradizionali di intervento, quali la capitalizzazione, i finanziamenti,le consulenze e le garanzie, utilizzando lo stesso Finreco quale braccio operativo; sottolineata l’importanza delle imprese cooperative che negli ultimi venti anni hanno assorbito gran parte dell’occupazione espulsa in seguito alle ristrutturazioni aziendali e ad altre crisi economiche e che in questo periodo di difficoltà intendono investire, senza delocalizzare, e stanno dando un contributo significativo per il mantenimento dei livelli occupazionali; ritenuto infine che le imprese cooperative non debbano essere paradossalmente penalizzate dalla impossibilità di accesso agli strumenti regionali di sostegno, accesso consentito a tutte le altre imprese; tutto ciò premesso, impegna la Giunta Regionale a ricercare, attraverso Friulia e un Confidi regionale esistente, una soluzione idonea a sostenere in maniera adeguata le iniziative predisposte per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese cooperative del Friuli Venezia Giulia.» ORDINE DEL GIORNO N. 14 CIANI, VALENTI «Premesso che, nel corso del 2009, il raccordo fra politiche del lavoro e della formazione professionale si è rivelato quanto mai fondamentale per affrontare adeguatamente la complessa congiuntura economica; premesso che tale raccordo ha dimostrato la sua imprescindibilità con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione ai quali, per la prima volta, è stata data effettività al nesso di condizionalità fra politiche passive e politiche attive del lavoro; premesso che il predetto legame fra politiche passive e politiche attive del lavoro costituisce una delle linee guida dell’azione dell’esecutivo nazionale; considerato che l’attuale suddivisione delle competenze in materia di lavoro e di formazione professionale, tra due diverse strutture in seno all’Amministrazione regionale, rende complesso attuare le necessarie sinergie tra politiche attive e passive; ritenuto opportuno, anche al fine di garantire uno sfruttamento ottimale delle risorse, incluse quelle comunitarie, provvedere all’accorpamento delle funzioni in materia di lavoro e di formazione professionale, limitatamente a quelle inerenti l’attuazione del POR FSE 2007-2013 impegna la Giunta regionale ad adottare, nell’ambito della revisione in corso del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, tutti gli atti necessari al fine di garantire l’accorpamento delle funzioni in materia di lavoro e di formazione professionale, limitatamente a quelle inerenti l’attuazione del POR FSE 2007-2013.» ORDINE DEL GIORNO N. 15 61 NARDUZZI, DE MATTIA, FRANZ, PICCIN, PICCO, RAZZINI «Premesso che l’Amministrazione regionale intende attuare un processo di cessione delle proprie quote della BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.; osservato che Mediocredito FVG è stata istituita come Ente di diritto pubblico con legge dello Stato 31 luglio 1957 n.742, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo dell'economia nel territorio del Friuli Venezia Giulia, attraverso l'assistenza finanziaria e creditizia alle piccole e medie imprese e la raccolta del risparmio a medio e lungo termine; ricordato che nel 1993 BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. si è trasformata da Ente di diritto pubblico in Società per Azioni; ricordato inoltre che con l'approvazione del nuovo Testo Unico in materia bancaria Dlgs 385 la Banca ha potuto ampliare la propria attività anche al credito fondiario ed a quello a breve termine: in ogni caso, l'attività a medio termine a supporto degli investimenti nei comparti economici rimane il principale ambito operativo; rilevato che la Banca effettua operazioni di finanziamento con fondi pubblici forniti dal Fondo di Rotazione per Iniziative Economiche, dal Fondo di Rotazione Speciale a favore delle Imprese Artigiane del Friuli Venezia Giulia e dal Fondo di Rotazione a favore delle Imprese Commerciali, Turistiche e di Servizio del Friuli Venezia Giulia; rilevato che la gestione degli interventi agevolati a favore delle imprese e dei privati, attivati dall'Amministrazione Regionale o dallo Stato, è divenuta nel tempo una competenza distintiva della BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.; ritenuto che tale attività sia fondamentale per l’uscita dall’attuale crisi economica ed una ripresa dello sviluppo regionale; valutata la necessità di mantenere comunque un forte potere d’indirizzo e di controllo da parte della Regione sulla società al fine d’indirizzarne al meglio gli interventi; il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a mantenere sotto il controllo regionale una quota azionaria rilevante che le consenta di esercitare il proprio ruolo d’indirizzo e di controllo; a condizionare nell’eventuale processo di parziale cessione la vendita di azioni a banche ed altre realtà economiche regionali.» ORDINE DEL GIORNO N. 16 NARDUZZI, PICCIN, RAZZINI, PICCO, DE MATTIA, FRANZ «Premesso che il D.M. 10 settembre 2008 (Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze) suddivide il territorio nazionale in 16 aree tecniche per il passaggio al digitale, individuate al fine di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, la continuità nella ricezione dei programmi, la segmentazione dell'utenza coinvolta e la riduzione dei disagi per i cittadini; premesso che con il DM 10 settembre 2008 è stato predisposto un calendario di transizione al digitale con una sequenza degli switch off tale da ottimizzare la compatibilizzazione degli impianti e assicurare altresì la continuità tra aree limitrofe; preso atto che questo rappresenta un momento delicato non solo per i cittadini ma anche per le emittenti locali, che spessa operano con budget ridotti; 62 impegna la Giunta regionale a prevedere una campagna pubblicitaria di informazione dei cittadini e a sostenere adeguatamente le emittenti televisive locali negli interventi che dovranno porre in essere per l’adeguamento tecnologico.» ORDINE DEL GIORNO N. 17 NARDUZZI, SANTIN, PICCIN, DAL MAS, PEDICINI, SALVADOR «Premesso che il Comune di Sacile dal 2006 si adopera presso le autorità competenti per la realizzazione di un distaccamento permanente della sede dei Vigili del fuoco sul suo territorio; premesso che con la legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è stato modificato l’art 34 comma 7 della legge regionale 2/1989 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1989) con l’introduzione della possibilità di concedere contributi agli enti locali per la costruzione, ristrutturazione, sistemazione di edifici destinati o da destinarsi anche a sedi dei Vigili del Fuoco, e non solo di Carabinieri o di Polizia come in precedenza; premesso che il Comune di Sacile presentava regolare domanda e che tuttavia con delibera n. 2403 del 29 dicembre 2009 essa non veniva accolta dal momento che, in base ai criteri di valutazione stabiliti con delibera n. 4741 del 18 ottobre 1996 (priorità per a)integrazione di contributi già concessi; b) finanziamento di lotti di completamento e funzionali di opere già avviate; c) urgenza di interventi segnalata dalle competenti autorità regionali dei Carabinieri e di Polizia) venivano preferiti altri interventi; premesso che la Legge regionale 2/1989 non è stata rifinanziata; vista la necessità di uno stanziamento specifico a favore del Comune di Sacile per la realizzazione del distaccamento permanente dei Vigili del fuoco stante l’alta concentrazione di industrie del mobile nell’area che potrebbero beneficiare di un servizio in cui la massima rapidità di intervento risulta essenziale al fine di scongiurare danni di notevole entità; impegna la Giunta regionale ad attivarsi presso le autorità competenti affinché collaborino, anche finanziariamente, alla realizzazione del distaccamento della sede dei Vigili del fuoco nel Comune di Sacile; a ricercare risorse per la realizzazione dell’intervento in oggetto vista l’importanza strategica dello stesso.» ORDINE DEL GIORNO N. 18 DELLA MEA, MARSILIO, IACOP, PUPULIN, MENOSSO, TRAVANUT, KOCIJANČIČ, ANTONAZ, COLUSSI, AGNOLA «Il Consiglio Regionale, considerato che in questi anni la struttura regionale del Servizio territorio montano e manutenzioni, ora incorporata al nuovo Servizio Gestione del Territorio Rurale ed Irrigazione, ha realizzato numerosi interventi di sistemazione idraulico – forestale e che per qualità e quantità delle opere realizzate è diventato il fiore all’occhiello della Direzione risorse agricole,naturali e forestali, ricevendo l’apprezzamento unanime delle amministrazioni comunali montane. sottolineato inoltre che il lavoro svolto dal servizio, in materia di tutela e prevenzione ambientale e di gestione e cura del patrimonio naturalistico, agricolo- forestale, realizza una serie di 63 interventi di eccellenza e di importanza strategica per prevenire e fronteggiare i fenomeni calamitosi conseguenti ai cambiamenti climatici, sempre più preoccupanti e frequenti soprattutto nei territori montani; richiamato che tutti i livelli istituzionali (stato/regione/provincia), stanno cercando di fare il possibile per fronteggiare la crisi finanziaria attuale, a garanzia dell’occupazione delle fasce più deboli e che un’attenzione particolare andrebbe rivolta soprattutto alla montagna che, più di altri ambiti, accusa le problematiche dello spopolamento e dell’invecchiamento dell’età media della popolazione; evidenziato che nella finanziaria del 2010 si prevede di tagliare in maniera consistente le risorse destinate all’attività del Servizio non consentendo l’assunzione del personale necessario e l’acquisto del materiale e dell’attrezzatura utili, mettendo a rischio le opere già realizzate e pregiudicando l’esecuzione di nuovi lavori in amministrazione diretta con le ovvie difficoltà del personale non impiegato a trovare altre occupazioni in montagna e l’impossibilità dei Comuni di affrontare le problematiche legate al disseto idrogeologico dei loro territori. tutto ciò premesso impegna la Giunta Regionale a ricercare e reperire le risorse necessarie per consentire al Servizio Gestione del Territorio Rurale e Irrigazione di mantenere gli attuali livelli di efficienza e di operatività e di poter procedere quindi all’assunzione del personale occorrente e all’acquisto del materiale necessario e degli strumenti utili a svolgere l’attività prevista dal programma.» ORDINE DEL GIORNO N. 19 PEDICINI, ASQUINI, SASCO, NARDUZZI «Premesso che nel settore della vendita tabacchi la concorrenza della Slovenia ha comportato una riduzione delle vendite, in quantità, negli ultimi anni, che si aggira intorno al 50%, anche in seguito all’applicazione del trattato di Schengen che ha visto accentuare l’acquisto di tabacco in Slovenia dove i prezzi sono inferiori al 40% rispetto a quelli vigenti in Italia; considerato che tale fenomeno ha messo in crisi numerose rivendite soprattutto della fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia; atteso che la minore redditività delle tabaccherie mette oggi in pericolo la sopravvivenza delle stesse nell’ambito delle quali si realizzano anche molti servizi per lo Stato e per gli enti pubblici (come, ad esempio, il pagamento di multe, bollette, tributi locali, bollo Auto e Canone RAI nonché la raccolta dei giochi), senza trascurare l’indotto socio-economico che ne discende; rilevato che il problema della concorrenza della Slovenia crea anche disoccupazione in quanto sono in pericolo circa 800 rivendite sparse sul territorio regionale, con una incidenza occupazionale di oltre 1.000 persone, apportando una riduzione, con la chiusura di tali attività, del gettito fiscale garantito allo Stato ed alla Regione, considerando che il 57% del prezzo delle sigarette vendute in Friuli Venezia Giulia è di pertinenza del bilancio regionale; dato atto che prima dell’adesione al Trattato di Schengen da parte della Slovenia, il limite all’importazione applicabile era pari a 200 sigarette, ma con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.09.2007 tale limite è stato abolito ed è stato introdotto il più ampio limite di 800 sigarette; sulla base di tali premesse impegna la Giunta regionale 64 1. ad istituire un tavolo di confronto tra la Giunta regionale e la Federazione Italiana Tabaccai; 2. a rappresentare al Governo nazionale la necessità di introdurre le seguenti misure: a) garantire un sostegno alle tabaccherie del Friuli Venezia Giulia, introducendo, ove possibile, limiti quantitativi equivalenti a quelli di altri Stati appartenenti all’Unione Europea; b) consentire l’utilizzo sul territorio nazionale (e, quindi del Friuli Venezia Giulia) di confezioni di sigarette i cui contenitori riportino gli avvisi del nocumento alla salute in lingua italiana; c) a prevedere, in coordinamento con il Governo nazionale, l’applicazione di un aggio compensativo suddiviso in tre scaglioni, analoga a quella in funzione in Francia fin dal 2003.» ORDINE DEL GIORNO N. 20 BRANDOLIN, BRUSSA, RAZZINI, ANTONAZ, VALENTI, MARIN, FRANZ «La Selex Galileo di Ronchi dei Legionari, del Gruppo Finmeccanica, è una realtà industriale con 220 dipendenti (provenienti dalle quattro province della regione e da fuori) ai quali vanno aggiunti circa una settantina di unità con contratto a lavoro in appalto. È uno stabilimento di alta tecnologia, dalle grandi potenzialità di sviluppo poiché i suoi prodotti, velivoli senza pilota e simulatori, hanno (e avranno) davanti a sé un futuro fatto di espansione e crescita a livello mondiale. Ne deriva che, a livello occupazionale questa realtà ha sempre più bisogno di figure con alta preparazione specialistica e professionale, ponendosi come uno dei pochi sbocchi occupazionali per laureati e neolaureate in regione. Considerato poi che realtà industriali di così alto livello non sono comuni in Friuli Venezia Giulia, la Selex Galileo di Ronchi dei Legionari suscita l’interesse e il sostegno del territorio, anche nell’ottica di porre le basi per la futuro possibile costruzione di un Polo aeronautico attorno a questo stabilimento. Sulla base di tali premesse e per far sì che le prospettive di crescita e le potenzialità future non vengano disattese, ma, anzi, vengano migliorate, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti di Finmeccanica affinché attui sollecitamente un piano organico che, oltre a prevedere una sinergica presenza nei programmi di maggior sviluppo tecnologico, la impegni a garantire allo stabilimento di Ronchi dei Legionari: un piano industriale di crescita certa nel medio e lungo periodo che coinvolga anche il personale delle ditte in appalto; uno sviluppo di politiche commerciali rispondenti ai velivoli senza pilota prodotti a Ronchi dei Legionari, per evitare che si verifichino nuovamente episodi come quello che ha visto il velivolo Falco, non sviluppato con il potenziale cliente nazionale, che non è stato neppure presentato ad una gara di UAV per l’Esercito italiano; una presenza di managerialità adeguata alla realtà di Selex Galileo, con valorizzazione anche delle figure provenienti dalla Regione; investimenti per lo sviluppo dei velivoli Falco e Mirach, cui è legata la continuità produttiva dello stabilimento ronchese, e per la linea di prodotto dei simulatori, senza dimenticare l’utilità di tali prodotti per l’attività della Protezione Civile Nazionale; la realizzazione delle già annunciate collaborazioni con le Università regionali e con gli istituti specializzatiti, come il Malignani di Udine.» 65 ORDINE DEL GIORNO N. 21 CIANI, MARIN, CACITTI, BARITUSSIO, DELLA MEA, DAL MAS, COLAUTTI «Premesso che, in numerosi impianti sciistici della nostra regione si svolgono annualmente manifestazioni in notturna che richiamano migliaia di appassionati con un ritorno turistico per tutto l’arco alpino regionale; considerato che in alcune località non vi è una dotazione fissa specifica a tal riguardo in riferimento all’illuminazione delle piste o di una parte di esse; ritenuto opportuno, anche in virtù di una programmazione già attivata di diverse manifestazioni in notturna, di facilitare eventi e manifestazioni sulle piste da sci quale anche richiamo turistico essenziale per la nostra Regione; il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a dare mandato a Promotur e Turismo FVG di ricercare le soluzioni più idonee per permettere lo svolgimento di eventi e manifestazioni in notturna sulle piste da sci nella nostra regione che siano state inserite nel calendario per la stagione invernale 2009-2010.» ORDINE DEL GIORNO N. 22 ALUNNI BARBAROSSA, COLUSSI «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, preoccupato della grave crisi che sta investendo l’intero settore dei tabacchi in Friuli Venezia Giulia in particolare a causa della concorrenza dei produttori e venditori della vicina Slovenia; richiamate le disposizioni della legge federale austriaca sulla produzione e la commercializzazione di articoli da tabacco, sulla pubblicità dei prodotti del tabacco e sulla tutela dei non fumatori (Legge sul tabacco) e, in particolare l’art. 7a che recita: “Gli articoli da tabacco, acquistati da una persona fisica al di fuori del territorio federale e destinati esclusivamente all’uso personale e, quindi, non a scopo commerciale, qualora le avvertenze riportate su tali prodotti non siano conformi alle disposizioni della presente legge federale, possono essere introdotti e detenuti sul territorio nazionale solo nel rispetto delle seguenti limitazioni quantitative: 1. sigarette fino a un massimo di 200 pezzi 2. sigari fino a un massimo di 50 pezzi 3. sigaretti fino a un massimo di 100 pezzi 4. tabacco da fumo fino a un massimo di 250 grammi ovvero 5. un assortimento proporzionale di questi articoli fino a un massimo di 250 grammi”; preso atto che dal 1° gennaio 2008 le nuove disposizioni si applicano anche all’introduzione e la detenzione sul territorio austriaco di articoli da tabacco da Paesi UE; sottolineato che la legge federale citata prescrive che dette avvertenze debbano essere redatte in lingua tedesca e applicate mediante stampa inseparabile e indelebile, assicurando così una corretta informativa in merito ai rischi alla salute connessi al fumo; considerato che l’introduzione di queste puntuali disposizioni nella vicina Austria hanno determinato un fortissimo calo – stimato nell’ordine del 40% - delle importazioni di articoli da tabacco, specie dalla confinante Slovenia, i cui prodotti non riportano le avvertenze in lingua tedesca; 66 ritiene che analoghe disposizioni di legge avrebbero importanti effetti positivi anche sul territorio nazionale e, in special modo, in Friuli Venezia Giulia contribuendo in maniera significativa al superamento della grave crisi che l’intero settore del tabacco ed i tabaccai stanno attraversando tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale ad intervenire con urgenza nei confronti del Governo nazionale e dei parlamentari del Friuli Venezia Giulia sottoponendo loro la richiesta perentoria della nostra Regione affinché, attraverso lo strumento del decreto legge, possa essere efficace anche in Italia una legge dai contenuti identici a quelli approvati dalla vicina Austria.» ORDINE DEL GIORNO N. 23 BAIUTTI, GALASSO, ASQUINI, COLAUTTI, MORETTON «Il Consiglio regionale, premesso che la Clinica Ematologica dell’Università di Udine è stata istituita nel marzo 1989 al fine di provvedere alla diagnosi ed alla terapia dei malati di sangue del Friuli Venezia Giulia; considerato che nel corso di questi 20 anni l’attività della Clinica si è via via ampliata: nel 1990: attivazione della Scuola di Specializzazione in Ematologia (la prima scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Udine) che finora ha permesso a 35 medici di conseguire la specializzazione in Ematologia: nel 1994: apertura del Day Hospital; nel 1995: accreditamento per i trapianti allogenici da donatore familiare; nel 1997: accreditamento per i trapianti da donatore da registro; nel 2000: ristrutturazione del Day-Hospital e climatizzazione delle Degenze, con fondi dell’Associazione Italiana Leucemie (AIL-Udine); nel 2004 ristrutturazione del Centro Trapianti e realizzazione del Laboratorio di Ematologia, con fondi privati (AIL-Udine,lascito Melzi); nel 2008: acquisizione della Certificazione ISO 9000 e, successivamente della Certificazione ISO 9000. Attualmente presso la Clinica è in corso il processo per conseguire l’accreditamento del Centro Trapianti secondo le norme europee JACIE; dato atto che l’attività di diagnosi ed assistenza ha subito negli anni un forte incremento e la Clinica ematologica di Udine è diventata uno dei principali Centri di Ematologia italiani, nonché polo di attrazione da parte di altre regioni, tanto che attualmente per numero di trapianti di cellule staminali, da donatore nell’adulto, la Clinica si pone al terzo posto a livello nazionale; considerato che questi risultati sono stati conseguiti anche grazie all’ampliamento ed alla ristrutturazione degli spazi e delle strutture assegnate, realizzati esclusivamente con ingenti finanziamenti privati; rilevato che obiettivo della Clinica è l’integrazione dell’attività assistenziale con la ricerca, biologica e clinica e la didattica, allo scopo di conseguire un miglioramento continuo della qualità dei risultati clinici, attraverso diagnosi specifiche, fondamentali nella cura delle leucemie acute e dei pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali che richiedono una collaborazione stretta, puntuale e continuativa tra attività assistenziale e laboratorio; visto che la Clinica Ematologica di Udine ha acquisito negli ultimi 4 – 5 anni crescente esperienza nel monitoraggio della cosiddetta “malattia minima residua” nei pazienti con 67 leucemia acuta e nei soggetti sottoposti a trapianto allogenico e che per poter competere con i centri di eccellenza ed adeguarsi agli standard internazionali, permettendo di offrire prestazioni ai massimi livelli diventa strategico è necessario sviluppare sempre di più il laboratorio di ematologia molecolare; atteso che si rende altresì opportuno implementare la dotazione tecnologica della Clinica con l’acquisizione delle seguenti apparecchiature: un sequenziatore per l’analisi del DNA, n. 2 termociclatori PCR con gradiente termico, uno spettrofotometro Nanodrop, un microscopio ottico a ponte un bio robot per PCR un sistema di bio-banking un blocco termico due centrifughe (una da banco e una refrigerata) per una spesa complessiva di 300.000 euro del tutto compatibile con l’importante ruolo svolto dalla Clinica ematologica; tutto ciò premesso; impegna la Giunta regionale ad intraprendere le iniziative necessarie per il potenziamento delle attrezzature medico – scientifiche della clinica ematologica e il rafforzamento della dotazione di personale specializzato in modo che si possa garantire il mantenimento dell’alto livello specialistico conseguito dalla Clinica udinese che per numero di trapianti si pone al terzo posto a livello nazionale.» ORDINE DEL GIORNO N. 24 KOCIJANČIČ, CAMBER «Il Consiglio Regionale, premesso che, a causa dell’attuale congiuntura negativa, della forte recessione economica in atto e di un quadro economico preoccupante in termini generali non è stato possibile garantire incrementi di stanziamento in relazione a molte poste della legge finanziaria regionale per l’anno 2010 ; rilevato che la Società Alpe Adria S.p.A., società di logistica e servizi intermodali costituita nel 1991 e partecipata da Friulia S.p.A., Autorità Portuale di Trieste e Trenitalia S.p.A ha fortemente sviluppato, in questi anni, il settore della movimentazione di container a livello nazionale ed internazionale e rappresenta indubbiamente una possibilità di ulteriore sviluppo dell’intermodalità sul territorio regionale ed un fattore chiave per il rilancio e l’ulteriore sviluppo del Porto di Trieste; ritenuto che la necessità di reperire ulteriori risorse finanziarie da destinare ad Alpe Adria S.p.A. per investimenti rappresenti una priorità regionale sul versante della crescita dei servizi di logistica ed intermodalità necessari al rilancio dei porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, impegna la Giunta regionale 68 sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa, ad aprire in tempi brevissimi, entro il primo bimestre 2010, un tavolo di confronto con Friulia S.p.A., AP di Trieste e Trenitalia S.p.A. al fine di reperire risorse aggiuntive da destinare ad Alpe Adria S.p.A.» ORDINE DEL GIORNO N. 25 KOCIJANČIČ, CAMBER «Il Consiglio Regionale, premesso che in questi giorni i mezzi di comunicazione locali hanno pubblicato con rilievo la notizia che il CIPE ha approvato il progetto di attuazione di una piattaforma logistica nel Porto di Trieste, infrastruttura indispensabile per garantire ulteriore sviluppo allo scalo portuale triestino e consentire anche un generale rilancio economico del capoluogo di regione; rilevato che gli stanziamenti previsti per avviare l’opera di costruzione della piattaforma logistica (256 milioni di euro) sono stati preannunciati da diversi anni e sia il Governo attuale che quello precedente avevano assunto precisi impegni in tal senso; ritenuto grave e preoccupante che a fronte di precisi e pubblici impegni assunti dagli ultimi due Governi nazionali il CIPE, a tutt’oggi, non abbia ancora erogato le risorse finanziarie necessarie; impegna la Giunta regionale a sollecitare presso il CIPE ed il Governo nazionale l’erogazione delle risorse finanziarie necessarie a dare avvio alla costruzione della piattaforma logistica nel Porto di Trieste.» ORDINE DEL GIORNO N. 26 CIANI, CACITTI, CAMBER, NOVELLI, SANTIN, BUCCI, PEDICINI, DAL MAS, CARGNELUTTI, TONONI, BARITUSSIO «Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che in Regione vi è un crescente aumento di richieste di prestazioni sanitarie tese soprattutto alla prevenzione e ad una idonea valutazione di specifiche patologie mediche attraverso l’ausilio di attrezzature specifiche; considerato che diverse aziende sanitarie hanno richiesto l’autorizzazione alla giunta regionale di utilizzare i fondi a disposizione, compresi quelli degli avanzi e dei ribassi d’asta, per acquisire attrezzature atte a far fronte a una sempre maggior richiesta di specifiche prestazioni, impegna la Giunta regionale ad autorizzare le aziende sanitarie ad acquisire specifiche attrezzature purché rientrino nei rispettivi bilanci (al lordo degli eventuali utili) e non comportino ulteriori spese rispetto agli stanziamenti previsti.» ORDINE DEL GIORNO N. 27 KOCIJANČIČ, ANTONAZ, PUSTETTO «Il Consiglio Regionale, premesso che a causa dell’attuale congiuntura negativa, della forte recessione economica in atto e di un quadro economico preoccupante in termini generali, anche nella nostra regione l’anno 2009 è stato contraddistinto da situazioni di crisi che hanno colpito molte realtà produttive e che migliaia di cittadine e cittadini e lavoratrici e lavoratori in vari settori si trovano nella pressante condizione di aver assoluto bisogno di misure di sostegno al reddito; 69 rilevato che risulta del tutto evidente che risorse e misure a sostegno del reddito debbano essere individuate e reperite anche in quei settori nei quali la crisi non ha direttamente provocato contrazioni e ridimensionamenti e che ciò vale in molti casi per l’ambito istituzionale e nella fattispecie per i componenti del consiglio e della giunta della Regione Friuli Venezia Giulia; appreso dai mezzi di comunicazione che anche i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale ravvisano la necessità di intervenire per dare anche alla società civile un segnale di sobrietà ed austerità da parte dei livelli istituzionali, impegna i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale a procedere celermente, a valere sulle indennità consiliari ed assessorili già a partire dal mese di gennaio 2010 e fino alla fine della legislatura in corso, ad una decurtazione delle stesse nella misura del 10%; ad accantonare gli importi derivanti da tale decurtazione in un fondo specifico da destinare ad ulteriore misura di sostegno al reddito da definire puntualmente in sede di assestamento del bilancio 2010.» ORDINE DEL GIORNO N. 28 SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO, TESOLAT «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione della discussione sulla Legge Finanziaria 2010, premesso che in questo momento di crisi nel Friuli Venezia Giulia, come in tutta Italia, c’è il bisogno di rafforzare la capacità economica delle famiglie, rendendo le tariffe dei servizi pubblici più sopportabili per i nuclei familiari, rapportate alla loro consistenza numerica; premesso altresì che l’Amministrazione Regionale nell’erogare benefici ed incentivi di propria competenza non può non tener conto della composizione familiare e della presenza di eventuali carichi riguardanti disabili o persone anziane bisognevoli di assistenza; rilevato che in questo particolare momento di crisi economica essere vicini alla famiglia significa riconoscere il valore fondamentale che questa ricopre nella nostra società; rilevato altresì che la Regione e gli Enti locali sono diventati sempre più importanti nel riconoscere servizi ai bisogni del nucleo familiare: dalla casa allo sport; dagli aiuti alle giovani coppie all’assistenza agli anziani, dagli interventi nel settore scolastico e nelle altre politiche sociali; tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale ad introdurre il “Quoziente familiare Friuli Venezia Giulia”, che riguardi l’accesso agli interventi regionali erogati, rimodulando le modalità di tariffazione dei servizi e l’entità delle contribuzioni dirette alle famiglie, in rapporto alla loro consistenza numerica, tenendo altresì conto dell’eventuale presenza di persone disabili e di quelle anziane bisognevoli di assistenza.» ORDINE DEL GIORNO N. 29 FERONE, VALENTI «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, richiamato l’articolo 9, comma 26 del Disegno di Legge 92 (Legge Finanziaria 2010); 70 atteso che la Giunta è chiamata ad approvare il regolamento per l’inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche; rilevato che molti nuclei familiari della nostra regione, dove vi è la presenza di disabili, il capo famiglia, o altri componenti del nucleo familiare, sono disoccupati, con tutti i problemi che ne derivano, tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a fissare delle priorità, nella stesura del regolamento per l’inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali, tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche, in considerazione del disagio familiare derivante dalla presenza di uno o più soggetti in stato di disabilità appartenenti al nucleo familiare.» ORDINE DEL GIORNO N. 30 FRANZ, SASCO, NADUZZI, GALASSO, PICCIN, RAZZINI, ASQUINI Premesso che l’articolo 34 della Costituzione, primo comma, prevede: “La scuola è aperta a tutti” e l’articolo 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”; rilevato che le spese e gli oneri relativi all'acquisto di libri di testo, materiali didattici, corredo, grembiuli, ecc., rappresentano spesso un onere che crea, a molte famiglie, notevoli disagi, anche perché non diluibili nel tempo; ritenuto che la cultura e la valorizzazione delle risorse umane rappresentino il primo e principale elemento dello sviluppo e della crescita sociale; valutato che gli investimenti in cultura abbiano maggiori risultati se destinati alla crescita delle nuove generazioni; osservato che cultura e istruzione sono elementi che al pari della sanità, della prima casa, della previdenza integrativa, vanno considerati fondamentali e di base della vita di ciascun individuo e di qualunque famiglia; accertato che spesso l'assenza di risorse è causa di dispersione scolastica e comunque di elementi distorsivi del corretto equilibrio psicologico dei nostri giovani con gravi ripercussioni sulla vita sociale; rilevato che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato in data 11 marzo 2009 una proposta di legge statale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione recante il titolo “Diritto allo studio: detrazioni fiscali per l’acquisto di libri e materiali scolastici”, indicando la Camera dei Deputati quale ramo del Parlamento presso cui depositare la proposta di legge stessa; il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale ad attivarsi presso il Governo nazionale affinché sia introdotta la detraibilità fiscale dei libri di testo e dei materiali scolastici.» ORDINE DEL GIORNO N. 31 71 TRAVANUT, MORETTON, BRANDOLIN, DELLA MEA, MENOSSO, PUPULIN, ZVECH, GABROVEC «Considerato che nell’ambito delle diverse strutture dell’Amministrazione regionale operano da tempo lavoratori temporanei ai sensi del D.Lgs 276/2003, meglio conosciuti come interinali, che svolgono funzioni di primaria importanza per le attività proprie dell’Amministrazione regionale stessa; avuto notizia che, nell’ambito della manovra di contenimento della spesa, l’Amministrazione regionale sarebbe intenzionata a ridurre drasticamente il loro numero compromettendo, probabilmente, la funzionalità di alcuni uffici che senza l’opera di questi lavoratori potrebbero non essere in grado di assolvere ai propri compiti; appreso altresì che, pur in assenza di una specifica normativa nazionale in materia e considerata la decadenza del cosiddetto “decreto Brunetta” che prevedeva che detti contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potessero avere una durata superiore ai tre anni per ogni singolo lavoratore, la Direzione centrale dell’Organizzazione e del personale continua ad applicare tale norma non più in vigore, non rinnovando i contratti per i lavoratori interinali che hanno prestato la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione regionale per tre anni; ritenuto che così facendo oltre a disperdere importanti professionalità formatesi nell’Amministrazione regionale che, in molte situazioni, oltre ad essere insostituibili, sono l’asse portante delle attività di diversi uffici della Regione, si creano nuove situazioni di difficoltà togliendo il sostegno economico a molte famiglie in un momento in cui trovare nuovi posti di lavoro non è cosa facile; sulla base di tali premesse, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a rivedere le proprie posizioni in merito al numero di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato che si intendono rinnovare per il 2010; a rivedere l’orientamento assunto dalla Direzione centrale dell’organizzazione e del personale, che se pur in assenza di una specifica normativa in materia, non intende rinnovare il contratto per i lavoratori che hanno già prestato la loro opera in Regione per tre anni, privandosi così di professionalità formatesi negli anni la cui mancanza potrebbe far venir meno la funzionalità di importanti strutture regionali; a indire quanto prima i concorsi regionali per coprire i vuoti d’organico, esentando i lavoratori somministrati e il personale che opera presso l’Amministrazione regionale con contratti a tempo determinato dalle preselezioni.» ORDINE DEL GIORNO N. 32 COLUSSI «Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ricordato che nel corso della seduta n. 79 del 9 luglio 2009, in occasione dell’esame ed approvazione del disegno di legge n. 70 (Assestamento del Bilancio) avevo portato all’attenzione dell’Aula un ordine del giorno avente ad oggetto la messa in sicurezza del patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale che così recitava: “Premesso che nel corso dell’anno, una volta completate le necessarie verifiche tecniche, sarà finalmente operativo l’Archivio Cinema del Friuli Venezia Giulia, deposito climatizzato 72 regionale realizzato per accogliere, in condizioni di temperatura e umidità standard, oltre 100.000 pellicole di ogni tipo e formato; considerato che questa innovativa struttura è gestita dalla Cineteca del Friuli di Gemona con il concorso diretto della Regione in armonia con le disposizioni contenute nel Dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel territorio regionale; vista l’urgenza di garantire quanto prima la messa in sicurezza del fondo cinematografico di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dell’ingente patrimonio filmico oggi conservato in modo inadeguato presso diverse istituzioni culturali – pubbliche e private regionali, impegna la Giunta regionale a trasferire quanto prima presso l’Archivio Cinema, con la modalità del comodato gratuito, il proprio fondo cinematografico attualmente ancora depositato presso l’ex Servizio di Cineteca regionale; a dare piena attuazione alle previsioni contenute nell’art. 19 comma 3 della LR n. 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) che prevede che la Regione, con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli e con la rete delle mediateche pubbliche, provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo di proprietà regionale.”; ricordato, altresì, che detto ordine del giorno era stato ritirato dal proponente sulla base delle assicurazioni fornite dalla Giunta regionale; constatato con amarezza che ad oggi quegli impegni sono rimasti lettera morta; richiama l’Esecutivo regionale al rispetto degli impegni assunti e nuovamente impegna la Giunta regionale a trasferire quanto prima presso l’Archivio Cinema, con la modalità del comodato gratuito, il proprio fondo cinematografico attualmente ancora depositato presso l’ex Servizio di Cineteca regionale; a dare piena attuazione alle previsioni contenute nell’art. 19 comma 3 della LR n. 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) che prevede che la Regione, con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli e con la rete delle mediateche pubbliche, provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo di proprietà regionale.» ORDINE DEL GIORNO N. 33 COLUSSI, MENIS, ANTONAZ, BAIUTTI «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ricordato che nel corso della seduta n. 79 del 9 luglio 2009, in occasione dell’esame ed approvazione del disegno di legge n. 70 (Assestamento del Bilancio) avevo portato all’attenzione dell’Aula un ordine del giorno avente ad oggetto Villa Manin di Passariano che così recitava: 73 “Premesso che il grande complesso dogale dei Manin di Passariano, in virtù dello scenografico impianto architettonico della villa, delle splendide decorazioni pittoriche e scultoree, del vasto parco ricco di essenze arboree, delle importanti manifestazioni culturali e di spettacolo che annualmente vengono ospitate, è oggi uno dei simboli più conosciuti dell’arte, della cultura e del turismo del Friuli Venezia Giulia; Villa Manin fu acquistata dalla Regione nel 1969 grazie alla felice intuizione di Aldo Rizzi, storico dell’arte e direttore dei civici Musei di Udine, che propose l’idea di fare dell’antica residenza nobiliare una prestigiosa sede di grandi mostre d’arte; fino al 1962, quando la villa passò in proprietà dell’Ente Ville Venete di Venezia con decreto ministeriale di pubblica utilità che ne aveva autorizzato l’esproprio al prezzo simbolico di 140 milioni di lire, visto lo stato di estremo abbandono in cui versava da tempo, Villa Manin era appartenuta all’omonima famiglia di lontane origini fiorentine; l’avvio della costruzione dell’importante complesso architettonico è stato individuato con certezza negli anni attorno al 1650 su iniziativa nel nobile “friulano” Antonio Manin. Nel corso del secolo successivo grazie alla volontà dei nipoti Ludovico Manin I e Francesco IV la villa subì numerose trasformazioni ed ampliamenti rispetto all’iniziale progetto. In seguito Ludovico II e Ludovico III completarono – nel corso del secolo XVII° - gli interventi programmati, per arrivare all’attuale disposizione architettonica completa della piazza quadrata e della monumentale esedra dalla caratteristica forma a ferro di cavallo. L’annesso secolare parco fu invece completato a metà dell’800 grazie alla perizia dell’ingegner Pietro Quaglia da Polcenigo che nei 17 ettari a disposizione realizzò un interessante esempio di giardino sul modello francese; Villa Manin fu inoltre la dimora dell’ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, che ospitò Napoleone Bonaparte in occasione della firma del Trattato di Campoformido avvenuta il 17 ottobre 1797, proprio a Passariano, segnando la fine della Serenissima Repubblica; fin dal 1971 quando vi fu allestita la memorabile mostra dedicata a Giambattista Tiepolo, Villa Manin è divenuta la sede delle più prestigiose esposizioni d’arte promosse direttamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Basti ricordare, ad esempio, quelle dedicate ai Longobardi, ad Afro Basaldella, a Sebastiano Ricci, per arrivare fino all’arte astratta di Kandisky e all’esperienza di Centro d’Arte Contemporanea avvenuta fra il 2004 e il 2008. In questi ultimi mesi con il grande omaggio dedicato all’opera di Giuseppe Zigaina si è aperta una nuova stagione sotto la guida di Marco Goldin che prevede nei prossimi anni proposte di sicuro interesse come la mostra intitolata “L’età di Courbet e Monet”; sempre in quell’anno la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia istituisce con sede a Villa Manin il Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali e pochi anni dopo a seguito del terremoto che ha colpito il Friuli nel 1976 il Centro assume con la L.R. n. 43 anche le funzioni di scuola di restauro. Oggi il Centro, trasformatosi recentemente in Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia ha sede presso la restaurata Esedra di Occidente e rappresenta un’esperienza scientifica di grande valore per l’azione di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio culturale; più recentemente Villa Manin è stata utilizzata anche come suggestivo palcoscenico per importanti eventi musicali di richiamo anche internazionale che ha attirato migliaia di spettatori sia dall’Italia che dall’estero: basti pensare ai REM, a Bjork o a Bruce Springsteen solo per citare alcuni nomi fra i più celebri del mondo della musica rock; oggi, inutile negarlo, Villa Manin di Passariano rappresenta un importante veicolo di promozione dell’immagine dell’intero Friuli Venezia Giulia con significative, positive, ricadute anche sul piano economico oltre che su quello più squisitamente culturale”; 74 considerato l’importante successo di pubblico riscosso dalle mostre organizzate nel periodo estivo nello spazio espositivo dell’esedra di levante che ne rendono urgente il definitivo completamento impegna la Giunta regionale a garantire i necessari interventi di restauro, completamento e miglioria del complesso architettonico e dell’annesso parco di Villa Manin di Passariano dando precedenza al completamento dello spazio espositivo dell’esedra di levante, risorsa importante per ampliare l’offerta culturale della stessa Regione.» ORDINE DEL GIORNO N. 34 COLUSSI, DAL MAS, NADUZZI, PICCIN, GEROLIN, PUPULIN, SANTIN, SALVADOR, CORAZZA, PEDICINI, DE ANNA «Il Consiglio Regionale, in occasione dell’esame dei documenti di Bilancio 2010-2012 e della Legge Finanziaria 2010; considerato che in Friuli Venezia Giulia sono già attivi presso gli ospedali Santa Maria della Misericordia di Udine e Cattinara di Trieste i Servizi di Endocrinologia e che i quadri morbosi e le patologie correlate a questa specialità - malattie ipofisarie, malattie della tiroide, amenorree, irsutismi, patologie surrenaliche e obesità - sono in costante aumento; ricordato che anche presso l’Azienda Ospedaliera di Pordenone S. Maria degli Angeli fino a poche settimane fa era attivo analogo Servizio specialistico presso il Day Hospital Medico; constatato che ora tale attività si svolge in modo discontinuo e precario in quanto i medici specialisti sono impegnati a tempo pieno nell’attività di gestione della nuova struttura semplice internistica, dotata di 9 posti letto per acuti a minor intensità assistenziale e inaugurata lo scorso 9 novembre dall’Assessore regionale alla Salute e alla Protezione sociale Vladimiro Kosic; verificato che i casi seguiti per questi disturbi nel 2008 sono risultati essere ben 4800 e che, di questi, 4280 riferiti a residenti nella provincia di Pordenone, con una percentuale di incidenza, quindi, dell’1,4% sul totale della popolazione residente; atteso che in conseguenza di ciò si è determinato un vistoso allungamento dei tempi di attesa passato dai 16 giorni abitualmente necessari per una prima visita all’attuale situazione di dichiarato “fuori controllo” che oramai supera mediamente i 60 giorni di attesa; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a formalizzare questa necessaria attività attraverso l’istituzione di una Struttura semplice o complessa di Endocrinologia consentendo, in questo modo, al personale medico specializzato di poter fornire nei tempi e nei modi più adeguati le risposte cliniche che queste patologie impongono.» ORDINE DEL GIORNO N. 35 COLUSSI, PEDICINI «Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, ricordato che nel corso della seduta n. 79 del 9 luglio 2009, in occasione dell’esame ed approvazione del disegno di legge n. 70 (Assestamento del Bilancio), assieme a diversi consiglieri eletti nella circoscrizione di Pordenone espressione della minoranza e della maggioranza, avevo portato all’attenzione dell’Aula un ordine del giorno avente ad oggetto il 75 Fondo Ricchieri e Porcia che impegnava la Giunta regionale ad assegnare , in sede di approvazione della legge finanziaria 2010, un contributo al Museo Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di Concordia Pordenone per l’acquisizione di detto Fondo; richiamato il testo integrale del documento presentato: “Premesso che la “State University of New York di Binghamton” ha recentemente deciso di alienare il Fondo Ricchieri e Porcia; considerato che il suddetto complesso documentario è costituito da oltre mille pezzi che vanno dal XIII secolo all’inizio del XIX; che particolarmente ricca è la documentazione che raccoglie i principali eventi accaduti in Friuli dal XVI al XVII secolo; che circa metà del materiale presente nell’archivio consiste in documenti su pergamena mentre il rimanente è scritto su carta ed una piccola parte è stampata; che i documenti in pergamena riportano documenti e transazioni legali, contratti matrimoniali, contratti di compravendita, certificati di tutti i tipi, documenti notarili e che gli autori di questi documenti sono, tra gli altri, papi, cardinali, vescovi, dogi di Venezia; che i manoscritti, invece, risalgono prevalentemente al XVII secolo e, oltre ai documenti legali, comprendono lettere personali e rapporti che riflettono gli eventi storici che attraversavano quel periodo e il ruolo del mittente e di chi con lui intratteneva un rapporto epistolare; che le stampe consistono in rari materiali che aggiungono importanti informazioni su quanto riportato nei manoscritti; considerato altresì che dai documenti (in italiano, latino, tedesco) emerge la storia dei Conti di Porcia, una delle più influenti famiglie dell’epoca, che attraverso il matrimonio con i Conti Ricchieri accrebbero la loro influenza e che tra le loro parentele vi è anche quella con i Conti di Colloredo rappresentati anch’essi nell’archivio; visto che dal complesso documentale si evince la storia del territorio che coinvolse queste importanti famiglie friulane e che oltre all’interesse storico per gli eventi che hanno caratterizzato il Friuli e il suo rapporto con l’Austria l’archivio offre un ricco materiale per quanto riguarda lo studio dell’arte calligrafica e lo stile epistolare dell’epoca; atteso che il materiale raccolto è inedito e può rappresentare un documento di incommensurabile valore per i ricercatori; preso atto dell’ interesse manifestato dal Museo Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di Concordia Pordenone all’acquisizione del suddetto patrimonio documentale;” richiamate, altresì, le assicurazioni allora fornite dall’Esecutivo e dalla maggioranza sull’impegno della Regione e l’invito formulato al primo firmatario di ritirare l’ordine del giorno stesso; considerato che la Finanziaria 2010, contrariamente a quanto assicurato e purtroppo in presenza di una situazione di contrazione delle risorse disponibili, non prevede alcun stanziamento a tal fine, tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a tenere nella dovuta attenzione la questione sollevata che rappresenta una grande opportunità per la crescita del patrimonio storico-documentale dell’intera regione Friuli Venezia Giulia.» ORDINE DEL GIORNO N. 36 CORAZZA, COLUSSI «Il Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 76 considerato che la Cementizillo, azienda produttrice di cemento situata a Fanna (PN), ha espresso la volontà di sostituire il 20% dell'attuale combustibile (Pet-Coke) impiegato nel forno del cementificio di Fanna con un CDR-Q, un composto di rifiuti ad elevato potere calorifero; evidenziato che la Regione ha avviato la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in luogo della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), dato il consumo dichiarato di 90 tonnellate al giorno di CDR-Q; considerato che la combustione di CDR-Q, oltre ad emettere notevoli quantità di inquinanti come le PM10, è caratterizzata anche dalla possibile emissione di diossina; giudicato che l'evenienza di simili emissioni va scongiurata e che la salute dei cittadini deve essere considerata prioritaria e certo non subordinata agli interessi economici; considerata la preoccupazione per l'assenza di qualunque sistema di controllo relativo agli inquinanti che non sia successivo alla loro emissione e quindi utile solamente a fotografare il danno fatto, invece che prevenirlo; ricordato che è un dato comprovato che i fumi e le emissioni del cementificio di Fanna vengono prioritariamente veicolati dai venti prevalenti verso la frazione di Campagna di Maniago, adiacente alla Zona Industriale del Comune dove sono già ubicate ulteriori imprese che producono emissioni in atmosfera; constatata l'insufficiente documentazione di carattere tecnico-scientifico che dia un'esauriente e indipendente informazione sugli effetti che potrebbero avere le emissioni derivata dalla combustione di CDR-Q nei confronti dell'ambiente e della salute dei cittadini; constatato che diversi Comuni, e non solo il Comune di Fanna e il Comune di Maniago, sono di fatto interessati alle esternalità negative della questione in oggetto; preso atto infine che il Consiglio comunale del Comune di Maniago ha approvato all’unanimità, in data 1 dicembre 2009, un ordine del giorno avente ad oggetto le medesime richieste del presente; tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale ad avviare le procedure necessarie per integrare l'attuale procedura A.I.A con le disposizioni previste dalla Valutazione di Impatto Ambientale e con l'integrazione di una valutazione di accumulo delle emissioni prodotte dalle attività produttive del territorio e l'esecuzione di una valutazione dello stato attuale di inquinamento del suolo (“Studio del Bianco”) coinvolgendo in modo ufficiale anche il Comune di Maniago e sospendendo almeno fino al termine del procedumento di valutazione, ogni attività di utilizzo del CDR-Q o RDF da parte della Cementizillo; a sollecitare l'ARPA, come già assicurato rispondendo ad una richiesta dell’11/5/2009 del Comune di Maniago, alla rapida collocazione di una centralina di rilevamento di emissione delle più importanti sostanze inquinanti emesse a seguito della combustione di CDR-Q mediante centralina ai camini e in postazione fissa lungo la direttrice dei venti prevalenti nella frazione di Campagna di Maniago.» ORDINE DEL GIORNO N. 37 BARITUSSIO, CACITTI, PICCO, SALVADOR «Il Consiglio regionale, premesso che, attraverso il “Fondo regionale per lo sviluppo montano”, previsto dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33, venivano sovvenzionate attività finalizzate allo sviluppo 77 socio-ecoomico dei territori montani previste dal Piano regionale di sviluppo montano, tramite risorse regionali e risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna, legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane); preso atto che è necessaria la tutela del presidio demografico dei piccoli comuni di montagna e, dunque, delle attività commerciali presenti che svolgendo un servizio di evidente valore sociale, per evitare lo spopolamento delle suddette aree; considerato che una parte delle risorse del “Fondo regionale per lo sviluppo montano” è destinata alla concessione di contributi per favorire iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico e delle imprese commerciali nel territorio montano; considerato altresì che la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 “Assestamento del bilancio 2009 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” prevede il commissariamento delle comunità montane ed il conseguente riordino delle funzioni amministrative ad esse attribuite; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a salvaguardare, nel rispetto delle scelte organizzative, le sovvenzioni per i costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico e per le imprese commerciali nel territorio montano.» ORDINE DEL GIORNO N. 38 BARITUSSIO, CACITTI, TONONI, MARINI, SANTIN, FRANZ, SALVADOR, ASQUINI «Premesso che la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), all’art. 6, commi 123 e seguenti prevede la concessione di contributi per l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano promossi da enti pubblici, istituti scolastici, associazioni senza finalità di lucro, circoli aziendali, patronati, enti morali o religiosi, operanti in Italia o all’estero, nonché da consorzi turistici o da operatori turistici associati; considerato che l’art. 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) ha previsto che tramite regolamento regionale siano stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui sopra; visto il DPREG 23/05/2007, n. 0139/Pres, con il quale è stato approvato il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, per l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, ai sensi dell’articolo 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il Consiglio Regionale impegna la Giunta regionale in occasione della predisposizione della manovra di assestamento di bilancio di metà anno 2010, ad estendere la concessione di contributi le iniziative dirette all’organizzazione di soggiorni nelle strutture turistiche anche alla associazioni sportive aderenti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali); a ridurre, nel Regolamento, la durata minima del soggiorno a due giorni, con almeno un pernottamento al fine di meglio corrispondere alle necessità organizzative degli atleti.» 78 ORDINE DEL GIORNO N. 39 BARITUSSIO, COLAUTTI «Il Consiglio Regionale, vista la convenzione del 2004 che prevedeva il passaggio della struttura Ex – Gil a Tarvisio alla Regione FVG e, a sua volta, a Promotur Spa, per una sua riconversione in un albergo di alta qualità, con annesso Centro benessere; considerata l’importanza sul piano strategico turistico della scelta fortemente voluta dai vertici Promotur, atta a progettare e offrire una struttura di alta qualità che sopperisse alla cronica mancanza di strutture ricettive sul territorio, quale volano sia per investimenti da ciò derivanti in località diverse del territorio, sia per sostenere appieno l’impiantistica già esistente; dato che ad oggi risulta esserci solamente un progetto preliminare, approvato dalla Sovrintendenza, per la costruzione di un hotel a cinque stelle con annessi servizi; considerato altresì che da Promotur si apprende l’impossibilità di trovare un investitore e gestore, con la conseguente deduzione che il progetto in essere, probabilmente, non è confacente alle esigenze di mercato; il Consiglio regionale impegna il Presidente e la Giunta regionale ad accelerare, nei confronti del Presidente Promotur, un percorso che individui una soluzione finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo già prefissato dalla riconversione della struttura Ex – Gil in albergo di qualità con annessi i servizi di Centro Benessere; a verificare perché, dopo ben 5 anni, non vi sia stato nessun concreto avanzamento nella realizzazione del progetto in merito; a considerare l’opportunità che Promotur restituisca l’immobile Ex – Gil ad altri enti, non ultimo il Comune, affinché questi possano trovare soluzioni alternative per la realizzazione della struttura, la cui importanza è essenziale per il territorio.» ORDINE DEL GIORNO N. 40 BARITUSSIO, COLAUTTI «Preso atto che è necessario sostenere l’attività culturale degli enti, istituzioni ed organismi operanti nel settore della musica e dell’organizzazione dei maggiori festival regionali; considerato il rischio, in futuro, di compromissione delle singole manifestazioni a causa delle proiezioni che prospettano sempre maggiori ristrettezze economiche; rilevato che attraverso il coordinamento e la conseguente messa in rete degli enti operanti nei settori di cui in premessa si promuove la non concorrenzialità tra gli stessi e, quindi, una maggiore efficienza nella programmazione; sulla base di tali premesse, il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale ad indirizzare pro futuro le suddette attività nella direzione della concentrazione delle risorse, di una messa in rete della programmazione dei Festival, realizzando una regia unica al fine di ottenere economie di scala e migliorando la qualità di servizio dello spettacolo, pur mantenendo le peculiarità e l’autonomia degli attuali enti organizzatori.» ORDINE DEL GIORNO N. 41 79 BARITUSSIO, COLAUTTI «Premesso che da anni la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) del Friuli Venezia Giulia, sostiene attraverso il proprio Comitato, anche per mezzo del contributo della Regione, le attività di allenamento, addestramento e di coordinamento degli sci club regionali (ca 2000 atleti), finalizzate alla maturazione agonistica che conduce anche all’inserimento degli atleti nelle squadre nazionali (Coppa Europa, Coppa del Mondo, Olimpiadi); considerato che nella Finanziaria regionale per l’anno 2010 il capitolo dedicato al suddetto contributo è stato decurtato del 62 %, fatto che porterebbe ad un drastico ridimensionamento dell’attività del Comitato al punto di costringere lo stesso ad una più che probabile chiusura; il Consiglio Regionale impegna la Giunta regionale in occasione della predisposizione della manovra di assestamento di bilancio di metà anno 2010, di riportare nel capitolo di cui sopra le risorse adeguate almeno per il mantenimento del minimo vitale delle attività svolte dal Comitato.» ORDINE DEL GIORNO N. 42 DE MATTIA, FRANZ, NARDUZZI, PICCIN, PICCO, RAZZINI «Premesso che l’Amministrazione Regionale ha adottato una serie di strumenti innovativi e flessibili al fine di contrastare la grave crisi occupazionale che ha colpito i lavoratori della nostra Regione; premesso che nell’ambito di tali interventi, la Regione ha previsto la concessione un contributo alle Amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali; premesso che la Regione ha inoltre previsto il sostegno all’inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate, prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche; rilevato che i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità, i criteri e le modalità di sostegno delle stesse saranno determinati con regolamento; ritenuto che a beneficiare di tali provvedimenti debbano essere unicamente coloro che hanno instaurato un serio legame con il nostro territorio; il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a prevedere all’interno del regolamento che disciplinerà le iniziative di lavoro di pubblica utilità che beneficiari di tale strumento possano essere esclusivamente i cittadini comunitari residenti in Regione.» ORDINE DEL GIORNO N. 43 SASCO, VENIER-ROMANO TESOLAT, SALVADOR «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, premesso che con Delibera di Generalità n. 862 dell’8 aprile 2009 avente per oggetto “siti Natura 2000 del Carso” la Giunta regionale ha approvato un programma per la valorizzazione economica dei Siti Natura 2000 del Carso; 80 premesso che il più efficace strumento di salvaguardia e di gestione dell’ambiente oltre che del contesto socio-culturale per le aree comprese all’interno del sito tutelato del Carso è stato individuato nello sviluppo dell’attività agricola, la cui sostenibilità economica è garantita dalla diversificazione delle produzioni aziendali e che pertanto sarà opportuno destinare il territorio a colture specializzate, attraverso un meccanismo che salvaguardi la biodiversità complessiva; premesso che questa proposta si aggiunge alle numerose iniziative di valorizzazione dei prodotti locali che stanno emergendo negli ultimi anni, come ad esempio la Doc Carso e la Dop Tergeste dell’olio e la DOP interregionale del Prosecco, che vede proprio nel recupero della storica indicazione geografica e nel relativo riferimento alla frazione triestina di Prosecco il suo punto di forza; considerato che questa opportunità produttiva e di sviluppo economico trova logica radicalizzazione proprio sul Costone Carsico Triestino, sul quale dovranno a tal fine essere realizzati idonei interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti; premesso che su tale territorio insiste il Piano di sviluppo provinciale dell’agricoltura triestina elaborato da organizzazioni ed enti triestini e recepito dalla Regione che proprio nel contesto di tale iniziativa potrebbe trovare attuazione; premesso che tale Piano prevede la rivitalizzazione e lo sviluppo di tutto il settore primario triestino, nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione e di tutela del territorio, con il dovuto riguardo per le esigenze e le aspettative degli addetti alle attività tradizionali e del mondo rurale; considerato che la realizzazione di questi interventi inevitabilmente richiederà importanti investimenti, che dovranno trovare tuttavia il supporto delle Autorità centrali dello Stato, in particolar modo tramite i finanziamenti specificamente dedicati da parte del Mi.P.A.F; tutto ciò premesso, impegna la giunta regionale a prevedere, nei futuri provvedimenti finanziari della Regione, un congruo finanziamento per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino degli antichi terrazzamenti del Costone Carsico Triestino.» ORDINE DEL GIORNO N. 44 TESOLAT, SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione della discussione della Legge Finanziaria 2010, premesso che nel territorio delle Province del Friuli Venezia Giulia era presente nel recente passato un rilevante numero di discariche in attività, classificate generalmente come discariche di 2° categoria Tipo A (inerti) di proprietà comunale, attraverso le quali i cittadini potevano soddisfare le loro esigenze di smaltimento degli inerti; rilevato che dal mese di ottobre 2008 esiste il divieto di ulteriori conferimenti nelle discariche e che è stata disposta la loro chiusura con le modalità definite con deliberazioni delle Giunte provinciali, in conformità a quanto prescritto dall’art. 17 comma 5 del G.Lgs. 36/2003; considerato inoltre che, a seguito della pubblicazione del D.M. 8 aprile 2008, sono stati definiti i requisiti tecnico gestionali relativi ai centri di raccolta comunali dei rifiuti urbani e assimilati (ex eco-piazzole); preso atto che la quasi totalità delle eco-piazzole attualmente presenti sul territorio delle Province della Regione Friuli Venezia Giulia non rispettano i requisiti tecnici previsti dalla nuova 81 normativa e pertanto i Comuni stanno provvedendo al loro adeguamento richiedendo al contempo l’erogazione di contributi previsti dalla L.R.30/87 erogati attraverso le Province; considerata la necessità di avere a disposizione dei Comuni centri di raccolta adeguati e conformi alla normativa vigente, in modo da rispondere alle necessità e alla crescente volontà dei cittadini di migliorare continuamente la raccolta differenziata dei rifiuti urbani; preso altresì atto che i fondi a disposizione delle Province per tali richieste sono molto limitati e che non sono in grado di soddisfare l’elevato numero di domande presentate da parte dei Comuni medesimi; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale a mettere a disposizione delle Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, in sede di variazioni di bilancio 2010 adeguati finanziamenti al fine di consentire un sollievo ai Comuni per le spese cui vanno incontro 1) per la sistemazione di eco-piazzole e cave per inerti; 2) per le spese di bonifica dei siti delle discariche di inerti non più in funzione; 3) per la realizzazione di nuove eco-piazzole favorendo dapprima l’incentivazione della raccolta differenziata, in sintonia con le previsioni del nuovo piano regionale dei rifiuti, anche allo scopo di limitarne il numero allo stretto necessario.» ORDINE DEL GIORNO N. 45 TESOLAT, SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in occasione della discussione sulla Legge Finanziaria 2010, premesso che con legge regionale 5 dicembre 2008, n.16, all’art. 5 quinquies, comma 3, lettera a) è stata prevista la libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale degli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di Polizia, sia per le finalità di servizio sia per garantire la sicurezza dei trasportati, modificando in parte quanto precedentemente disciplinato dall’art. 34 della L.R. 23/2007; rilevato che, nonostante la stipula del Contratto di Servizio con Trenitalia, alla data odierna agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e di Polizia non è consentito di viaggiare liberamente sui treni e così pure accade anche sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale; avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 38 della legge regionale n. 23 del 20/08/2007, comma 5, che rimanda l’applicazione della libera circolazione delle Forze dell’Ordine e di Polizia ad altra legge regionale di assegnazione delle risorse necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall’imposizione dell’obbligo di servizio; considerato che, stante le attuali difficoltà economiche, questa evenienza non potrà trovare da subito completa attuazione, per cui si renderà necessario un differimento temporale; tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale a prevedere l’assegnazione, a partire dal prossimo assestamento di bilancio e nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie, dei fondi necessari per la piena applicazione alla normativa regionale, che autorizza la libera circolazione delle Forze dell’Ordine e di Polizia sui treni e sugli altri mezzi del trasporto pubblico locale.» 82 ORDINE DEL GIORNO N. 46 CORAZZA, AGNOLA, MORETTON, COLUSSI, PUSTETTO, KOCIJANČIČ, ANTONAZ, BAIUTTI, GEROLIN, BRANDOLIN, CODEGA, DELLA MEA, GABROVEC, LUPIERI, MENOSSO, PUPULIN, ZVECH, MARSILIO, IACOP, TRAVANUT, ALUNNI BARBAROSSA, BRUSSA, TESINI, MENIS «Il Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, premesso che in data 13 dicembre 2009 il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha subito il lancio di un oggetto contundente che lo ha ferito al volto da parte di un individuo identificato successivamente in Massimiliano Tartaglia; considerato che il Tartaglia è poi risultato essere una persona in cura per gravi problemi psichici, estraneo dalla militanza in alcun partito politico; considerato altresì che l’aggressione al Presidente del Consiglio, seppure da parte di una persona con problemi psichici rimane un fatto grave; considerato altresì che al gesto del Tartaglia sono seguiti gravi dichiarazioni che minano la libertà di stampa e di espressione, strumentalizzando il gesto e individuando alcuni giornalisti come “mandanti morali” del lancio di un oggetto subito dal Presidente del Consiglio; ritenuto che sia necessario sempre operare in un clima politico civile e tollerante, ma senza tralasciare il diritto di critica e di opposizione a chi governa il Consiglio regionale esprime la piena solidarietà al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’aggressione subita; esprime la propria disapprovazione nei confronti delle prese di posizione di quanti con le loro dichiarazioni fomentano l’odio verso le istituzioni; esprime la propria solidarietà ai giornalisti accusati di essere i “mandanti morali” di quello che è stato appurato essere stato il gesto isolato di una persona estranea dalla militanza politica e con gravi problemi psichici; auspica che cessi immediatamente il clima di delegittimazione delle istituzioni nonché le strumentalizzazioni politiche tese a colpevolizzare una parte politica, una parte della stampa e l’informazione libera dell’aggressione subita dal Presidente del Consiglio.» ORDINE DEL GIORNO N. 47 ASQUINI, BARITUSSIO, FERONE, FRANZ, SASCO «Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che: il calendario scolastico della regione autonoma Friuli Venezia Giulia è organizzato sulla base dell’interesse educativo e sociale degli studenti e delle famiglie della regione; nella nostra regione appaiono leggermente scoordinati con l’attività socioeconomica l’inizio e la fine del calendario scolastico; sarebbe più facilmente organizzabile l’attività delle famiglie qualora la fine dell’anno scolastico fosse posticipata di quattro-cinque giorni e l’inizio dell’anno scolastico fosse anticipato di altrettanti giorni; lo spostamento di pochi giorni permetterebbe comunque l’organizzazione sostanzialmente coordinata con il resto d’Italia del periodo di esami e scrutini; i giorni in aggiunta nei periodi citati potrebbero essere compensati con un periodo breve di sospensione dell’attività didattica in febbraio, in modo tale permettere anche il rilancio del 83 turismo invernale al pari di quanto avviene in Stati confinanti con le cosiddette “EnergieWochen” ed eventualmente anche allungando il periodo di sospensione pasquale; si impegna la Giunta ad attivarsi per modificare il calendario scolastico, a partire dal prossimo, recependo per quanto possibile quanto esposto in premesse.» ORDINE DEL GIORNO N. 48 SASCO, VENIER-ROMANO, SALVADOR «Il Consiglio Regionale, premesso che con Deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 228 di attuazione della direttiva CEE Habitat 92/94 il DPR 20.09.2007 e direttiva 79/409/CEE Uccelli è stato individuato un sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e goriziano” e che con il DPR 20.09.2007 n. 301 è stata determinata la caratterizzazione tipologica della ZPS della Regione, comprendendo quindi anche le Aree carsiche della Venezia Giulia, che ha determinato il blocco per caccia, ma anche per le attività agricole, produttive e infrastrutturali; considerato che con la LR 14/2007 sono state rafforzate tali misure generali di conservazione per le ZPS (Zona di Protezione Speciale), nell’ambito del programma comunitario “Rete natura 2000”, tra le quali rientra anche la zona sopra richiamata, anche per chiudere le pendenze della nostra Regione relativamente alla procedura di infrazione 2131/2006; rilevato che l’area individuata per la salvaguardia risulta troppo ampia e comprende oltre a limitate zone veramente meritevoli di tutela anche zone prive di interesse ambientale che dovranno essere restituite alle attività agricole e produttive originarie; ritenuto perciò necessario provvedere ad una sua riperimetrazione dei territori veramente meritevoli di tutela rispetto a quelli da rendere nuovamente usufruibili da parte dei rispettivi proprietari; ritenuto altresì necessaria l’adozione urgente del Piano di Gestione dell’area considerata, al fine di poter consentire l’esercizio di attività produttive e venatorie anche nelle zone soggette a tutela; tenuto presente che quanto sollecitato ha rilevanza diretta sull’economia delle province di Trieste e Gorizia, oltre che dell’intera Regione; avuto riguardo al precedente Ordine del Giorno n. 25, di eguale contenuto accolto come raccomandazione nella seduta 13 del 31 luglio 2008, senza peraltro riscontrare fino ad ora novità a tale riguardo, impegna la Giunta regionale a dare tempestiva attuazione della raccomandazione accolta nella seduta n. 13 del 31 luglio 2008 che prevedeva: l’assunzione dell’impegno di procedere ad una concreta riperimetrazione delle ZPS delle Aree Carsiche, per limitarle alle zone di protezione speciale effettivamente bisognose di salvaguardia, restituendo al loro libero utilizzo quelle ben più ampie prive di tali caratteristiche; l’adozione urgente del Piano di Gestione nelle aree in questione, al fine di poter consentire l’esercizio di attività produttive e venatorie anche nelle zone soggette a tutela; 84 a far funzionare il previsto tavolo di concertazione con i rappresentanti delle Province di Trieste e Gorizia, dei Sindaci dei Comuni interessati, delle Associazioni di categoria e delle istituzioni locali relative agli usi civici.» ORDINE DEL GIORNO N. 49 SASCO, SALVADOR, TESOLAT «Il Consiglio Regionale, in occasione della discussione della legge finanziaria regionale per l’anno 2009; premesso che per dotare il Distretto Sanitario n. 1 dell’ASS 1 Triestina di una nuova sede distrettuale in località Opicina vi è l’esigenza di provvedere a realizzare un immobile in un area già individuata dall’ASS 1 Triestina, in via dei Salici e al momento risulta già redatto il relativo progetto; considerato che l’attuale sede risulta degradata e comunque inadeguata a svolgere le funzioni previste; premesso altresì che per tale realizzazione la Giunta Regionale in sede di approvazione della legge Finanziaria 2009 ha raccolto come raccomandazione un ordine del giorno presentato al riguardo; considerato che al momento la spesa occorrente per tale realizzazione, ancorché avvallata dall’Assessore competente, non è stata ancora coperta da precisi impegni di spesa; ritenuto di sollecitare nuovamente tale impegno, già da tempo considerato prioritario nell’ambito dell’ASS 1 Triestina, impegna la Giunta regionale a mantenere l’impegno già assunto in occasione della precedente legge finanziaria regionale per prevedere con ogni urgenza possibile alla realizzazione della nuova sede distrettuale di Opicina, del Distretto Sanitario n. 1 dell’ASS 1 Triestina, nell’interesse di una parte consistente della popolazione della città di Trieste.» ORDINE DEL GIORNO N. 50 LUPIERI, CODEGA, MENIS, MENOSSO «I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che il Ministero della Sanità, con Decreto 18 maggio 2001 n. 279, ha adottato il regolamento che disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria, individuando, altresì specifiche forme di tutela per i soggetti affetti da tali malattie; Premesso che lo stesso Decreto istituisce e regolamenta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 124 del 29 aprile 1998, la Rete nazionale dedicata alle malattie rare, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorveglianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi ed alla terapia e promuovere l’informazione e la formazione; considerato che la presenza di una particolare patologia all’interno del Registro Regionale delle malattie rare è presupposto per l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni erogate dal SSR, impegnano la Giunta 85 ad attivarsi per introdurre nel Registro Regionale delle malattie rare la Sclerosi Sistemica Progressiva.» ORDINE DEL GIORNO N. 51 BRUSSA, LUPIERI «I sottoscritti consiglieri regionali, premesso che le persone affette da alcune patologie comportanti gravissime disabilità risultano escluse dai benefici del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità di cui all’articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); considerato che detta esclusione dal Fondo di cui sopra ad opera del Regolamento di attuazione del Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità, di cui all’articolo 10, commi 72-74, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) approvato nella seduta della Giunta regionale il 27/08/2009 con Delibera n. 1977, è basata sulla valutazione inerente l’origine del danno subito e non sulla gravità del quadro clinico che esso ha provocato, impegnano la Giunta ad attivarsi per introdurre tra i beneficiari del Fondo le persone con cerebropatie pre – peri – post natali, malattie rare, amiotrofia spinale.» ORDINE DEL GIORNO N. 52 MENOSSO «La sottoscritta consigliera regionale, considerato che secondo i dati Istat in Italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima nella sua vita dell’aggressività di un uomo e che sei milioni 743 mila quelle che hanno subito nel corso della propria vita violenza fisica e sessuale; premesso che il Servizio Pari Opportunità della Regione si è da sempre dimostrato attento e attivo ai temi legati alla violenza contro le donne; considerato che i Centri antiviolenza svolgono un ruolo determinante e dalla comprovata efficacia per aiutare le donne che rischiano o hanno subito violenza e che detti centri ben si inseriscono nel contesto delle politiche sociali e sociosanitarie regionali, impegna la Giunta ad attivarsi per finanziare adeguatamente i Centri antiviolenza regionali.» ORDINE DEL GIORNO N. 53 ASQUINI, COLAUTTI, FERONE, SASCO «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che: la legge finanziaria 2008 (l.r. 17 2008), all’art. 11 comma 43 stabilisce i criteri per il sostegno alle opere per il risparmio energetico; tale procedura è ampiamente condivisibile per strategie generali e sostegno alla popolazione; grande risparmio energetico è effettuato grazie all’ausilio di pannelli solari di qualunque tipologia; 86 i pannelli solari sono inspiegabilmente esclusi dal regolamento di cui alla legge in premesse, impegna la Giunta a modificare il regolamento di cui in premessa introducendo fra le opere finanziabili anche quelle relative a pannelli solari di ogni tipologia.» ORDINE DEL GIORNO N. 54 MENIS, MORETTON, TRAVANUT, BRANDOLIN, LUPIERI «Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, premesso che il grave momento di difficoltà economica sta penalizzando soprattutto le fasce più deboli della popolazione all’interno delle quali si collocano molte delle persone assegnatarie di alloggi ATER; che l’ATER è un ente economico di natura pubblica e come tale dovrebbe poter essere messo nelle condizioni ideali per perseguire al meglio le sue finalità ovvero quelle di garantire il diritto all’abitazione ai soggetti in stato necessità; che le linee guida dell'azione regionale alla voce “diritto all’abitazione” dichiarano di essere finalizzate “a garantire il «bene casa» alla collettività, anche attraverso il miglioramento dei servizi e delle strutture legate alla residenza in un ottica di innalzamento del livello della qualità della vita dei cittadini, favorendo le classi sociali più deboli sotto il profilo sociale ed economico”; considerato che nell’ultimo anno si è registrato un aumento del 20% degli inquilini in difficoltà a pagare il canone, alcuni dei quali assegnatari di alloggi ATER; che i soggetti in maggiore difficoltà nel pagamento del canone risultano essere i pensionati e le giovani coppie, persone che, se perdessero anche l’alloggio rischiano, di cadere in condizioni di grave esclusione sociale con relativa ricaduta sul sistema sociale; tutto ciò premesso, si impegna il Presidente della Regione e l’Assessore competente a prorogare di 12 mesi gli attuali termini per la dichiarazione di morosità degli assegnatari di alloggi ATER bloccando altresì per tale termine gli sfratti.» ORDINE DEL GIORNO N. 55 SASCO, SALVADOR, VENIER-ROMANO, TESOLAT «Il Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, premesso che il settore del volontariato rappresenta, nella nostra Regione, una grossa realtà in grado di motivare numerose persone e molte associazioni che, con grande dedizione operano nell’interesse della Comunità, fornendo risposte reali a molte esigenze che gli enti pubblici diversamente non sarebbero in grado di assolvere; considerato che è interesse della Regione considerare il mondo del volontariato quale strumento strategico di sussidiarietà orizzontale, poiché svolge numerosi servizi che diversamente rappresenterebbero alti costi per la finanza pubblica e che in ogni caso coprono una serie cospicua di bisogni sociali; rilevato che i fondi a disposizione del volontariato, necessari per la formazione dei volontari e per organizzare la rete di operatività e di coordinamento delle associazioni, per l’acquisto di 87 mezzi e attrezzature varie, sono purtroppo limitati rispetto alle consistenti esigenze finanziarie che un’attività del genere esige; ritenuto di dover reperire nelle prossime manovre finanziarie, per le motivazioni sopra richiamate, ulteriori fondi da attribuire al comparto del volontariato; tutto ciò premesso impegna la Giunta regionale ad individuare, fin dalle prossime variazioni di bilancio, risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività del volontariato operante nella nostra Regione.» ORDINE DEL GIORNO N. 56 COLUSSI, LUPIERI, MENOSSO, PUSTETTO, CORAZZA, AGNOLA, MENIS, ALUNNI BARBAROSSA «Il Consiglio Regionale, in occasione dell’esame dei documenti di Bilancio 2010-2012 e della Legge Finanziaria 2010; considerata la grave contrazione delle risorse disponibili ed i pesanti tagli che hanno interessato la manovra di Bilancio per il 2010 ed il triennio 2009-2011; facendosi carico dell’esigenza di un uso oculato e rigoroso delle risorse disponibili ivi compresa l’esigenza di una accorta politica di contenimento delle spese della pubblica amministrazione, a partire da quelle della Regione; richiamata la scelta fatta dalla Giunta di disporre in legge il blocco delle assunzioni in tutto il comparto pubblico; avuta notizia di una prossima assunzione presso la Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali di talune figure di dirigenti in quiescenza; giudica negativamente – se confermata – tale scelta perché contraddittoria rispetto alle pesanti contestazioni mosse alla precedente Giunta per l’ eccessivo ricorso alle consulenze esterne ma ancor più contraddittoria, soprattutto, rispetto al quadro di gravi difficoltà finanziarie dell’ente regione certificato nei documenti contabili dal momento che tale struttura dirigente esterna graverebbe in maniera del tutto impropria sul Bilancio della Regione con una maggiore spesa, pare, di 750 mila euro all’anno, tutto ciò premesso, impegna la Giunta regionale a evitare il ricorso a figure dirigenziali esterne nella definizione del nuovo vertice della Direzione Centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali utilizzando, allo scopo, il personale interno che consentirebbe, peraltro, un importante contenimento dei costi della struttura e, fatto non secondario, la doverosa valorizzazione delle risorse professionali presenti nell’organico regionale.» Il PRESIDENTE comunica di ritenere irricevibili, per estraneità della materia, gli Ordini del giorno n. 6 e 46, mentre ritiene inaccettabile il n. 27 in quanto attribuisce alla Giunta compiti propri del Consiglio. L’assessore SAVINO comunica che la Giunta accoglie gli Ordini del giorno n. 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51 e 53, non accoglie 88 quelli n. 2, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 52, 54, 55, e 56 mentre si rimette all’Aula su quello di pagina 3. Dopo un intervento del consigliere BRUSSA, cui replica subito il PRESIDENTE, l’Ordine del giorno n. 3, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 5, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 8, posto in votazione, non viene approvato. L’Ordine del giorno n. 10, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 11, posto in votazione, non viene approvato. Sull’Ordine del giorno n. 14, il consigliere CIANI, dopo aver ricordato che è stato accolto dalla Giunta, ne conferma infine il ritiro. Gli Ordini del giorno n. 15 e 16, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Gli Ordini del giorno n. 17, 18, 24, 28 e 31, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. Gli Ordini del giorno n. 32 e 33 vengono ritirati dal consigliere COLUSSI. L’Ordine del giorno n. 34, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 35 viene ritirato dal consigliere COLUSSI. L’Ordine del giorno n. 36, posto in votazione, non viene approvato. L’Ordine del giorno n. 38, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 41 viene ritirato dal consigliere BARITUSSIO. L’Ordine del giorno n. 43, posto in votazione, viene approvato. L’Ordine del giorno n. 44, posto in votazione, non viene approvato. L’Ordine del giorno n. 45 viene ritirato dal consigliere TESOLAT. Gli Ordini del giorno n. 52 e 54, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, non vengono approvati. L’Ordine del giorno n. 55 viene ritirato dal consigliere SASCO. L’Ordine del giorno n. 56, posto in votazione, non viene approvato. 89 Il PRESIDENTE comunica che ora si procederà alla votazione dei 4 articoli che compongono il Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l’anno 2010. Gli articoli 1, 2, 3 e 4, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell’ordine, vengono approvati. Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il Presidente della Regione TONDO svolge un suo intervento di replica alla discussione dei documenti di bilancio. Il disegno di legge n. 92, “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)” posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 2129: favorevoli 34, contrari 21). La “Relazione politico-programmatica regionale 2010-2012 (RPPR)” posta in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvata (votazione n. 2130: favorevoli 34, contrari 16). Il disegno di legge n. 93 “Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l’anno 2010”, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 2131: favorevoli 33, contrari 20). Si passa, quindi, all’esame del punto n. 2 dell’ordine del giorno, che prevede: Discussione su: “Conto consuntivo del Consiglio regionale per l’anno 2008” (Relatore: Salvador) Il conto consuntivo 2008 del Consiglio regionale, come accertato dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 28 luglio 2009, con deliberazione n. 147, dato per illustrato, viene posto in votazione e viene approvato all’unanimità. Si passa, quindi, all’esame del punto n. 3 dell’ordine del giorno, che prevede: Discussione su: “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2010” (Relatore: Salvador) Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento: SALVADOR, Relatore Emendamento modificativo 1. Nella parte prima – Entrate del bilancio interno del Consiglio regionale per l’anno 2010 lo stanziamento di cui al cap. 2 (Assegnazioni a carico del bilancio regionale) art. 1 (Stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale) è ridotto di Euro 100.000. 2. 1. Nella parte seconda – Spesa del bilancio interno del Consiglio regionale per l’anno 2010 il cap. 15 (spese per il funzionamento dell’attività del CORECOM) art. 1 (Spese per l’esercizio delle funzioni proprie) è ridotto di Euro 100.000. 3. Sono conseguentemente modificati i totali delle entrate e delle spese. 90 Il Relatore Salvador illustra tale emendamento che, posto in votazione senza discussione, viene approvato. Il progetto di bilancio di previsione per l’anno 2010 del Consiglio regionale, come predisposto dall’Ufficio di Presidenza nella seduta del 10 dicembre 2009, con deliberazione n. 178, posto in votazione così come emendato, viene approvato all’unanimità. Esaurito così l’esame dei provvedimenti all’odierno ordine del giorno, il PRESIDENTE chiude la seduta. Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 110, del 17 dicembre 2009, lo stesso si intende approvato. La seduta termina alle ore 01.18. IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 91