1. ------IND- 2012 0661 F-- IT- ------ 20121205 --- --- PROJET REPUBBLICA FRANCESE Ministero della Parità territoriale e dell'edilizia abitativa Decreto del relativo al contenuto e alle condizioni di assegnazione del marchio "alta prestazione energetica" degli edifici nuovi NOR: Pubblico interessato: committenti, responsabili dei lavori, costruttori e promotori, architetti, studi di progettazione termica, controllori tecnici, tecnici diagnostici, organismi di certificazione, imprese di costruzioni, di materiali da costruzione e di impianti tecnici degli edifici, fornitori di energia. Oggetto: decreto che stabilisce i livelli HPE e THPE del marchio "alta prestazione energetica" del regolamento termico (RT) 2012, in conformità dell'articolo R. 111-20 del codice edilizio e abitativo. Entrata in vigore: le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili a tutte le licenze edilizie depositate a decorrere dal 1° aprile 2013. Osservazioni: Il presente decreto descrive i livelli del marchio "alta prestazione energetica" di cui al regolamento termico 2012 e la prestazione energetica associata a ciascuno di questi livelli. Esso definisce inoltre le condizioni di assegnazione del marchio nel quadro di una certificazione rilasciata dagli enti di certificazione che abbiano sottoscritto una convenzione con lo Stato. Riferimenti: Il presente decreto (http://www.legifrance.gouv.fr). può essere consultato sul sito di Légifrance Il ministro della Parità territoriale e dell'alloggio e il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica n. …; vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), in particolare gli articoli 3, 4 e 6; visto il codice edilizio e abitativo, in particolare gli articoli L. 231-1 e R. 111-20; visto il decreto del 3 maggio 2007 relativo al contenuto e alle condizioni di assegnazione del marchio "alta prestazione energetica"; visto il decreto del 26 ottobre 2010 sulle caratteristiche termiche e sui requisiti di prestazione energetica degli edifici nuovi e delle parti nuove degli edifici; Visto il decreto del XXX sulle caratteristiche termiche e sui requisiti di prestazioni energetiche degli edifici nuovi e delle parti nuove degli edifici diversi da quelli contemplati dall'articolo 2 del decreto del 26 ottobre 2010 sulle caratteristiche termiche e sulla prestazione energetica degli edifici; Visto il parere della commissione delle finanze locali (commissione consultiva di valutazione delle norme), del XXX; DECRETANO: Articolo 1 Il marchio "alta prestazione energetica" previsto all'articolo R, 111-20 del codice edilizio e abitativo attesta la conformità degli edifici nuovi a un parametro che integra i requisiti della normativa termica, il rispetto di un livello di prestazione energetica globale superiore al requisito regolamentare e le modalità minime di controllo definite nell'allegato 1. La prestazione energetica globale di un edificio è misurata attraverso il consumo convenzionale di energia definito, a seconda del tipo di edificio in oggetto, all'articolo 4 del decreto del 26 ottobre 2010 o all'articolo 4 del decreto del XXX, menzionati in precedenza. Articolo 2 Il marchio "alta prestazione energetica" si articola in due livelli: Il marchio "alta prestazione energetica, HPE, 2012"; Il marchio "prestazione energetica molto alta, THPE, 2012". Il livello dei requisiti dei risultati BbiomaxLabel e CepmaxLabel che consente di ottenere il marchio HPE 2012 e il marchio THPE 2012 è precisato nella tabella riportata in seguito, a seconda del tipo di edificio in questione. I valori di CepmaxRT corrispondono ai valori di Cepmax definiti, a seconda del tipo di edificio, agli articoli 11 o 12 del decreto del 26 ottobre 2010 o all'articolo 11 del decreto del XXX, menzionati in precedenza. I valori di BbiomaxmoyenRT corrispondono ai valori di Bbiomaxmoyen definiti, a seconda del tipo di edificio, all'articolo 13 del suddetto decreto del 26 ottobre 2010 o all'articolo 12 del suddetto decreto del XXX. Le categorie di edifici terziari BT1 e BT2 sono definite nell'allegato I. Casa unifamiliare o a BbiomaxLabel schiera CepmaxLabel Abitazioni per giovani lavoratori e studentati Condominio BbiomaxLabel CepmaxLabel Edificio terziario di BbiomaxLabel categoria BT1 CepmaxLabel Edificio terziario di BbiomaxLabel categoria BT2 CepmaxLabel Marchio HPE 2012 BiomaxmoyenRT-10% 45 Marchio THPE 2012 BbiomaxmoyenRT-20% 40 BiomaxmoyenRT-10% Se la licenza di costruzione o la dichiarazione preliminare sono state depositate prima del 1° gennaio 2015: 50 kWhEP/(m².anno) Se la licenza di costruzione o la dichiarazione preliminare sono state depositate a decorrere dal 1° gennaio 2015: 45 kWhEP/(m².anno) BiomaxmoyenRT-10% CepmaxRT-10% BiomaxmoyenRT-20% CepmaxRT-20% BbiomaxmoyenRT-20% Se la licenza di costruzione o la dichiarazione preliminare sono state depositate prima del 1° gennaio 2015: 45 kWhEP/(m².anno) Se la licenza di costruzione o la dichiarazione provvisoria sono state depositate a decorrere dal 1° gennaio 2015: 40 kWhEP/(m².anno) BbiomaxmoyenRT-10% CepmaxRT-20% BbiomaxmoyenRT-20% CepmaxRT-40% Articolo 2 Il marchio "alta prestazione energetica" è rilasciato unicamente a un edificio che sia stato oggetto di una certificazione relativa alla sicurezza, alla sostenibilità e alle condizioni di funzionamento degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda per uso sanitario, di climatizzazione e di illuminazione, oppure alla qualità globale dell'edificio. Tale marchio è rilasciato da un organismo che abbia concluso una convenzione speciale con lo Stato alle condizioni di cui all'articolo 4 e che sia accreditato ai sensi della norma EN 45011 dal Comitato francese per l'accreditamento (COFRAC) o da un altro organismo di accreditamento firmatario dell'accordo multilaterale adottato nel quadro del coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (Cooperazione europea per l'accreditamento, EA). Articolo 3 Il marchio "alta prestazione energetica" è rilasciato su richiesta del committente o della persona incaricata della costruzione dell'edificio ai sensi dell'articolo L. 231-1 del codice edilizio e abitativo con il consenso del committente. Il contenuto della domanda, che comprende almeno gli elementi elencati nell'allegato III, è stabilito dal quadro di riferimento di cui all'articolo 1. Le spese procedurali connesse all'assegnazione del marchio "alta prestazione energetica" sono a carico del richiedente. Articolo 4 L'organismo di cui all'articolo 1 invia una richiesta di convenzione per il rilascio del marchio "alta prestazione energetica" al direttore generale della gestione territoriale, dell'edilizia abitativa e della natura. La richiesta è accompagnata dal riferimento al marchio "alta prestazione energetica", che definisce il tipo di edificio per cui l'organismo è competente a rilasciare il marchio in questione, che precisa l'esistenza della convenzione con lo Stato che lo autorizza a utilizzare le diciture HPE 2012 o THPE 2012 e che soddisfa le disposizioni degli articoli 1 e 3. L'organismo indica i livelli del marchio che intende rilasciare. L'ammissibilità della richiesta di convenzione è valutata sulla base degli elementi forniti dal richiedente e allegati alla richiesta, in relazione alla pertinenza e alla qualità delle informazioni fornite al consumatore, alla capacità di attestare la conformità degli edifici al quadro di riferimento del marchio "alta prestazione energetica", all'organizzazione e alla gestione dell'autocontrollo dell'organismo che rilascia il marchio, al suo volume di attività, alla sua copertura territoriale, alla sua reputazione, alla natura e all'importanza dei contenziosi relativi alla sua attività. La convenzione convalida il riferimento del marchio "alta prestazione energetica" proposto dall'organismo e autorizza l'utilizzo delle diciture HPE 2012 o THPE 2012. La convenzione ha una determinata durata e decade in caso di modifiche che rimettano in discussione i criteri citati. Articolo 5 Ciascun organismo citato all'articolo 2 elabora una relazione annuale in cui rende conto dell'attività svolta. Tale relazione è inviata al ministro dell'Edilizia e degli alloggi entro il 1° luglio dell'anno successivo a quello in oggetto. Essa comporta in particolare almeno gli elementi di cui all'allegato IV. Articolo 6 Il summenzionato decreto del 3 maggio 2007 è abrogato. Articolo 7 Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i progetti di costruzione di edifici per cui sia stata presentata una richiesta di licenza a partire dal 1° aprile 2013. Articolo 8 Il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,e il direttore generale per l'Energia e il clima sono incaricati, ognuno per le rispettive competenze, dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Fatto il Il ministro della Parità territoriale e dell'edilizia abitativa, Per il ministro e con delega: il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, E. CRÉPON Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, Per il ministro e con delega: il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio, E. CRÉPON Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, Per il ministro e con delega: Il direttore generale per l'Energia e il clima, P.-F. CHEVET ALLEGATO I DEFINIZIONI DEGLI EDIFICI TERZIARI DELLE CATEGORIE BT1 E BT2 Un locale di un edificio terziario è di categoria BT1 se appartiene a uno dei tipi di edificio di seguito elencati: - edifici adibiti all'accoglienza della prima infanzia; - edifici destinati all'istruzione primaria e secondaria; - edifici universitari di insegnamento e ricerca; - strutture del settore sanitario, comprese strutture ospedaliere per anziani e strutture ospedaliere per anziani non autosufficienti. Un locale di un edificio terziario è di categoria BT2 se appartiene a uno dei tipi di edificio di seguito elencati: - uffici; - alberghi - ristoranti; - negozi; - palestre e sale per l'attività sportiva, compresi gli spogliatoi; - aerostazioni; - tribunali, palazzi di giustizia; - edifici adibiti ad attività industriali e artigianali; ALLEGATO II MODALITÀ MINIME DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ AL SISTEMA DI RIFERIMENTO HPE L'organismo che rilascia il marchio "alta prestazione energetica" esegue almeno i seguenti controlli. Queste modalità di controllo possono essere adattate all'assegnazione del marchio "alta prestazione energetica" a edifici prodotti in serie in base a un progetto tipo. Nella fase "esame" L'organismo verifica l'ammissibilità del fascicolo, in particolare il rispetto dei requisiti di assegnazione del marchio per quanto concerne le prestazioni termiche dell'edificio, dei materiali, dei prodotti, delle opere e degli impianti. Esso verifica a campione che le ipotesi e i dati di calcolo delle prestazioni termiche corrispondano ai dati di progetto. Le verifiche interessano le caratteristiche dimensionali significative e le prestazioni dei prodotti, dei materiali e degli impianti che contribuiscono all'isolamento termico, all'apporto di calore e al comfort estivo, alla permeabilità all'aria, alla ventilazione, al riscaldamento, alla produzione di acqua calda per uso sanitario, al raffreddamento e all'illuminazione dei locali. Le verifiche riguardano inoltre le prestazioni degli impianti che utilizzano energie rinnovabili o che producono calore o elettricità da fonti rinnovabili. L'organismo segnala al richiedente le contraddizioni manifeste in materia di comfort nonché di sostenibilità e manutenzione delle opere e degli impianti. Esso verifica che le modalità di calcolo delle prestazioni termiche garantiscano la correttezza dei risultati presentati. L'organismo può chiedere che siano eseguiti ulteriori calcoli. Nella fase "cantiere" Il richiedente comunica all'organismo di controllo tutte le modifiche apportate al progetto iniziale e il calcolo della loro incidenza sulle suddette prestazioni termiche. L'organismo verifica nuovamente che le prestazioni termiche dell'edificio, dei materiali, dei prodotti, delle opere e degli impianti soddisfino i requisiti di assegnazione del marchio. Esso verifica sul posto l'esposizione dell'edificio e le condizioni ambientali considerate nei calcoli. L'organismo verifica, a campione, la conformità e la buona messa in posa dei materiali, dei prodotti e degli impianti utilizzati (materiali di isolamento delle pareti, battenti, impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di produzione di acqua calda per uso sanitario, di ventilazione, impianti che utilizzano energie rinnovabili o producono calore o elettricità da fonti rinnovabili). L'organismo segnala gli elementi che presentano caratteristiche evidentemente inadeguate. L'organismo può controllare il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di produzione di acqua calda per uso sanitario, in particolare la messa in funzione degli impianti. L'organismo verifica che siano state apportate modifiche o siano stati effettuati controlli in risposta alle osservazioni e alle riserve espresse durante le fasi "studio" e "cantiere". ALLEGATO III CONTENUTO DELLA DOMANDA DI MARCHIO HPE Il fascicolo di richiesta del marchio "alta prestazione energetica" comprende in particolare: - i progetti e le metrature delle opere; - le ipotesi e i risultati dei calcoli di prestazione di ciascuno degli edifici con riferimento al loro consumo convenzionale di energia (Cep), al loro bisogno bioclimatico (Bbio) e alla loro temperatura convenzionale raggiunta in estate (Tic); - le ipotesi e i risultati dei calcoli di prestazione del riferimento di ciascuno degli edifici in merito alla loro temperatura convenzionale raggiunta in estate (Ticréf); - le ipotesi e i risultati dei calcoli del consumo convenzionale di energia di un edificio per il riscaldamento, il raffreddamento, la produzione di acqua calda per uso sanitario, l'illuminazione artificiale dei locali, gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di acqua calda per uso sanitario e di ventilazione, una volta sottratta l'elettricità prodotta stabilmente rispetto al coefficiente massimo CepmaxLabel; - le ipotesi e i risultati dei calcoli del bisogno bioclimatico convenzionale energetico di un edificio per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione artificiale rispetto al coefficiente massimo BbiomaxLabel; - il riferimento preciso e la versione del software di calcolo utilizzato; - la prestazione termica degli elementi di costruzione rispetto ai requisiti medi previsti, a seconda del tipo di edificio, dal decreto del 26 ottobre 2010 o dal decreto del XXX, menzionati in precedenza. ALLEGATO IV RELAZIONE ANNUALE L'organismo invia al ministro dell'Edilizia e degli alloggi - un bilancio di attività indicante il numero di marchi assegnati e la loro suddivisione geografica per tipo di costruzione, per categoria di committenza e per modalità di finanziamento; - le decisioni di sospensione e di revoca dell'indicazione dovute alla mancanza di conformità delle disposizioni relative ai requisiti del marchio; - l'esito dei controlli effettuali dall'organismo nella fase "esame" e nella fase "cantiere" e la descrizione delle principali difficoltà riscontrate; - il numero e l'oggetto dei reclami registrati nel corso dell'anno, in particolare da parte di privati; - una sintesi contenente le prassi e i progressi tecnici osservati.