1. ------IND- 2012 0661 F-- IT- ------ 20121205 --- --- PROJET
REPUBBLICA FRANCESE
Ministero della Parità territoriale e
dell'edilizia abitativa
Decreto del
relativo al contenuto e alle condizioni di assegnazione del marchio "alta prestazione
energetica" degli edifici nuovi
NOR:
Pubblico interessato: committenti, responsabili dei lavori, costruttori e promotori, architetti,
studi di progettazione termica, controllori tecnici, tecnici diagnostici, organismi di
certificazione, imprese di costruzioni, di materiali da costruzione e di impianti tecnici degli
edifici, fornitori di energia.
Oggetto: decreto che stabilisce i livelli HPE e THPE del marchio "alta prestazione energetica"
del regolamento termico (RT) 2012, in conformità dell'articolo R. 111-20 del codice edilizio e
abitativo.
Entrata in vigore: le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili a tutte le
licenze edilizie depositate a decorrere dal 1° aprile 2013.
Osservazioni: Il presente decreto descrive i livelli del marchio "alta prestazione energetica" di
cui al regolamento termico 2012 e la prestazione energetica associata a ciascuno di questi
livelli.
Esso definisce inoltre le condizioni di assegnazione del marchio nel quadro di una certificazione
rilasciata dagli enti di certificazione che abbiano sottoscritto una convenzione con lo Stato.
Riferimenti: Il presente decreto
(http://www.legifrance.gouv.fr).
può
essere
consultato
sul
sito
di
Légifrance
Il ministro della Parità territoriale e dell'alloggio e il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo
sostenibile e dell'energia,
vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare la notifica n. …;
vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), in particolare gli articoli 3, 4 e 6;
visto il codice edilizio e abitativo, in particolare gli articoli L. 231-1 e R. 111-20;
visto il decreto del 3 maggio 2007 relativo al contenuto e alle condizioni di assegnazione
del marchio "alta prestazione energetica";
visto il decreto del 26 ottobre 2010 sulle caratteristiche termiche e sui requisiti di
prestazione energetica degli edifici nuovi e delle parti nuove degli edifici;
Visto il decreto del XXX sulle caratteristiche termiche e sui requisiti di prestazioni
energetiche degli edifici nuovi e delle parti nuove degli edifici diversi da quelli contemplati
dall'articolo 2 del decreto del 26 ottobre 2010 sulle caratteristiche termiche e sulla prestazione
energetica degli edifici;
Visto il parere della commissione delle finanze locali (commissione consultiva di
valutazione delle norme), del XXX;
DECRETANO:
Articolo 1
Il marchio "alta prestazione energetica" previsto all'articolo R, 111-20 del codice edilizio e
abitativo attesta la conformità degli edifici nuovi a un parametro che integra i requisiti della
normativa termica, il rispetto di un livello di prestazione energetica globale superiore al requisito
regolamentare e le modalità minime di controllo definite nell'allegato 1.
La prestazione energetica globale di un edificio è misurata attraverso il consumo convenzionale
di energia definito, a seconda del tipo di edificio in oggetto, all'articolo 4 del decreto del 26
ottobre 2010 o all'articolo 4 del decreto del XXX, menzionati in precedenza.
Articolo 2
Il marchio "alta prestazione energetica" si articola in due livelli:
Il marchio "alta prestazione energetica, HPE, 2012";
Il marchio "prestazione energetica molto alta, THPE, 2012".
Il livello dei requisiti dei risultati BbiomaxLabel e CepmaxLabel che consente di ottenere il marchio
HPE 2012 e il marchio THPE 2012 è precisato nella tabella riportata in seguito, a seconda del
tipo di edificio in questione.
I valori di CepmaxRT corrispondono ai valori di Cepmax definiti, a seconda del tipo di edificio, agli
articoli 11 o 12 del decreto del 26 ottobre 2010 o all'articolo 11 del decreto del XXX, menzionati
in precedenza.
I valori di BbiomaxmoyenRT corrispondono ai valori di Bbiomaxmoyen definiti, a seconda del tipo di
edificio, all'articolo 13 del suddetto decreto del 26 ottobre 2010 o all'articolo 12 del suddetto
decreto del XXX.
Le categorie di edifici terziari BT1 e BT2 sono definite nell'allegato I.
Casa unifamiliare o a BbiomaxLabel
schiera
CepmaxLabel
Abitazioni per giovani
lavoratori e studentati
Condominio
BbiomaxLabel
CepmaxLabel
Edificio terziario di BbiomaxLabel
categoria BT1
CepmaxLabel
Edificio terziario di BbiomaxLabel
categoria BT2
CepmaxLabel
Marchio HPE 2012
BiomaxmoyenRT-10%
45
Marchio THPE 2012
BbiomaxmoyenRT-20%
40
BiomaxmoyenRT-10%
Se la licenza di costruzione
o
la
dichiarazione
preliminare
sono
state
depositate prima del 1°
gennaio
2015:
50
kWhEP/(m².anno)
Se la licenza di costruzione
o
la
dichiarazione
preliminare
sono
state
depositate a decorrere dal
1° gennaio 2015: 45
kWhEP/(m².anno)
BiomaxmoyenRT-10%
CepmaxRT-10%
BiomaxmoyenRT-20%
CepmaxRT-20%
BbiomaxmoyenRT-20%
Se la licenza di costruzione
o
la
dichiarazione
preliminare
sono
state
depositate prima del 1°
gennaio
2015:
45
kWhEP/(m².anno)
Se la licenza di costruzione
o
la
dichiarazione
provvisoria
sono
state
depositate a decorrere dal
1° gennaio 2015: 40
kWhEP/(m².anno)
BbiomaxmoyenRT-10%
CepmaxRT-20%
BbiomaxmoyenRT-20%
CepmaxRT-40%
Articolo 2
Il marchio "alta prestazione energetica" è rilasciato unicamente a un edificio che sia stato oggetto
di una certificazione relativa alla sicurezza, alla sostenibilità e alle condizioni di funzionamento
degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda per uso sanitario, di
climatizzazione e di illuminazione, oppure alla qualità globale dell'edificio.
Tale marchio è rilasciato da un organismo che abbia concluso una convenzione speciale con lo
Stato alle condizioni di cui all'articolo 4 e che sia accreditato ai sensi della norma EN 45011 dal
Comitato francese per l'accreditamento (COFRAC) o da un altro organismo di accreditamento
firmatario dell'accordo multilaterale adottato nel quadro del coordinamento europeo degli
organismi di accreditamento (Cooperazione europea per l'accreditamento, EA).
Articolo 3
Il marchio "alta prestazione energetica" è rilasciato su richiesta del committente o della persona
incaricata della costruzione dell'edificio ai sensi dell'articolo L. 231-1 del codice edilizio e
abitativo con il consenso del committente.
Il contenuto della domanda, che comprende almeno gli elementi elencati nell'allegato III, è
stabilito dal quadro di riferimento di cui all'articolo 1.
Le spese procedurali connesse all'assegnazione del marchio "alta prestazione energetica" sono a
carico del richiedente.
Articolo 4
L'organismo di cui all'articolo 1 invia una richiesta di convenzione per il rilascio del marchio
"alta prestazione energetica" al direttore generale della gestione territoriale, dell'edilizia abitativa
e della natura.
La richiesta è accompagnata dal riferimento al marchio "alta prestazione energetica", che
definisce il tipo di edificio per cui l'organismo è competente a rilasciare il marchio in questione,
che precisa l'esistenza della convenzione con lo Stato che lo autorizza a utilizzare le diciture HPE
2012 o THPE 2012 e che soddisfa le disposizioni degli articoli 1 e 3.
L'organismo indica i livelli del marchio che intende rilasciare.
L'ammissibilità della richiesta di convenzione è valutata sulla base degli elementi forniti dal
richiedente e allegati alla richiesta, in relazione alla pertinenza e alla qualità delle informazioni
fornite al consumatore, alla capacità di attestare la conformità degli edifici al quadro di
riferimento del marchio "alta prestazione energetica", all'organizzazione e alla gestione
dell'autocontrollo dell'organismo che rilascia il marchio, al suo volume di attività, alla sua
copertura territoriale, alla sua reputazione, alla natura e all'importanza dei contenziosi relativi
alla sua attività.
La convenzione convalida il riferimento del marchio "alta prestazione energetica" proposto
dall'organismo e autorizza l'utilizzo delle diciture HPE 2012 o THPE 2012.
La convenzione ha una determinata durata e decade in caso di modifiche che rimettano in
discussione i criteri citati.
Articolo 5
Ciascun organismo citato all'articolo 2 elabora una relazione annuale in cui rende conto
dell'attività svolta. Tale relazione è inviata al ministro dell'Edilizia e degli alloggi entro il 1°
luglio dell'anno successivo a quello in oggetto. Essa comporta in particolare almeno gli elementi
di cui all'allegato IV.
Articolo 6
Il summenzionato decreto del 3 maggio 2007 è abrogato.
Articolo 7
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i progetti di costruzione di
edifici per cui sia stata presentata una richiesta di licenza a partire dal 1° aprile 2013.
Articolo 8
Il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,e il direttore generale per l'Energia e il
clima sono incaricati, ognuno per le rispettive competenze, dell'esecuzione del presente decreto
che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Fatto il
Il ministro della Parità territoriale e dell'edilizia abitativa,
Per il ministro e con delega:
il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,
E. CRÉPON
Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia,
Per il ministro e con delega:
il direttore per l'Insediamento, l'urbanistica e il paesaggio,
E. CRÉPON
Il ministro dell'Ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia,
Per il ministro e con delega:
Il direttore generale per l'Energia e il clima,
P.-F. CHEVET
ALLEGATO I
DEFINIZIONI DEGLI EDIFICI TERZIARI DELLE CATEGORIE BT1 E BT2
Un locale di un edificio terziario è di categoria BT1 se appartiene a uno dei tipi di edificio di
seguito elencati:
- edifici adibiti all'accoglienza della prima infanzia;
- edifici destinati all'istruzione primaria e secondaria;
- edifici universitari di insegnamento e ricerca;
- strutture del settore sanitario, comprese strutture ospedaliere per anziani e strutture
ospedaliere per anziani non autosufficienti.
Un locale di un edificio terziario è di categoria BT2 se appartiene a uno dei tipi di edificio di
seguito elencati:
- uffici;
- alberghi
- ristoranti;
- negozi;
- palestre e sale per l'attività sportiva, compresi gli spogliatoi;
- aerostazioni;
- tribunali, palazzi di giustizia;
- edifici adibiti ad attività industriali e artigianali;
ALLEGATO II
MODALITÀ MINIME DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ AL SISTEMA DI
RIFERIMENTO HPE
L'organismo che rilascia il marchio "alta prestazione energetica" esegue almeno i seguenti
controlli.
Queste modalità di controllo possono essere adattate all'assegnazione del marchio "alta
prestazione energetica" a edifici prodotti in serie in base a un progetto tipo.
Nella fase "esame"
L'organismo verifica l'ammissibilità del fascicolo, in particolare il rispetto dei requisiti di
assegnazione del marchio per quanto concerne le prestazioni termiche dell'edificio, dei materiali,
dei prodotti, delle opere e degli impianti.
Esso verifica a campione che le ipotesi e i dati di calcolo delle prestazioni termiche
corrispondano ai dati di progetto. Le verifiche interessano le caratteristiche dimensionali
significative e le prestazioni dei prodotti, dei materiali e degli impianti che contribuiscono
all'isolamento termico, all'apporto di calore e al comfort estivo, alla permeabilità all'aria, alla
ventilazione, al riscaldamento, alla produzione di acqua calda per uso sanitario, al
raffreddamento e all'illuminazione dei locali. Le verifiche riguardano inoltre le prestazioni degli
impianti che utilizzano energie rinnovabili o che producono calore o elettricità da fonti
rinnovabili.
L'organismo segnala al richiedente le contraddizioni manifeste in materia di comfort nonché di
sostenibilità e manutenzione delle opere e degli impianti.
Esso verifica che le modalità di calcolo delle prestazioni termiche garantiscano la correttezza dei
risultati presentati.
L'organismo può chiedere che siano eseguiti ulteriori calcoli.
Nella fase "cantiere"
Il richiedente comunica all'organismo di controllo tutte le modifiche apportate al progetto
iniziale e il calcolo della loro incidenza sulle suddette prestazioni termiche. L'organismo verifica
nuovamente che le prestazioni termiche dell'edificio, dei materiali, dei prodotti, delle opere e
degli impianti soddisfino i requisiti di assegnazione del marchio.
Esso verifica sul posto l'esposizione dell'edificio e le condizioni ambientali considerate nei
calcoli.
L'organismo verifica, a campione, la conformità e la buona messa in posa dei materiali, dei
prodotti e degli impianti utilizzati (materiali di isolamento delle pareti, battenti, impianti di
riscaldamento, di raffreddamento, di produzione di acqua calda per uso sanitario, di ventilazione,
impianti che utilizzano energie rinnovabili o producono calore o elettricità da fonti rinnovabili).
L'organismo segnala gli elementi che presentano caratteristiche evidentemente inadeguate.
L'organismo può controllare il funzionamento degli impianti di riscaldamento, di raffreddamento
e di produzione di acqua calda per uso sanitario, in particolare la messa in funzione degli
impianti.
L'organismo verifica che siano state apportate modifiche o siano stati effettuati controlli in
risposta alle osservazioni e alle riserve espresse durante le fasi "studio" e "cantiere".
ALLEGATO III
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI MARCHIO HPE
Il fascicolo di richiesta del marchio "alta prestazione energetica" comprende in particolare:
- i progetti e le metrature delle opere;
- le ipotesi e i risultati dei calcoli di prestazione di ciascuno degli edifici con riferimento al
loro consumo convenzionale di energia (Cep), al loro bisogno bioclimatico (Bbio) e alla
loro temperatura convenzionale raggiunta in estate (Tic);
- le ipotesi e i risultati dei calcoli di prestazione del riferimento di ciascuno degli edifici in
merito alla loro temperatura convenzionale raggiunta in estate (Ticréf);
- le ipotesi e i risultati dei calcoli del consumo convenzionale di energia di un edificio per
il riscaldamento, il raffreddamento, la produzione di acqua calda per uso sanitario,
l'illuminazione artificiale dei locali, gli impianti di riscaldamento, di raffreddamento, di
acqua calda per uso sanitario e di ventilazione, una volta sottratta l'elettricità prodotta
stabilmente rispetto al coefficiente massimo CepmaxLabel;
- le ipotesi e i risultati dei calcoli del bisogno bioclimatico convenzionale energetico di un
edificio per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione artificiale rispetto al
coefficiente massimo BbiomaxLabel;
- il riferimento preciso e la versione del software di calcolo utilizzato;
- la prestazione termica degli elementi di costruzione rispetto ai requisiti medi previsti, a
seconda del tipo di edificio, dal decreto del 26 ottobre 2010 o dal decreto del XXX,
menzionati in precedenza.
ALLEGATO IV
RELAZIONE ANNUALE
L'organismo invia al ministro dell'Edilizia e degli alloggi
- un bilancio di attività indicante il numero di marchi assegnati e la loro suddivisione
geografica per tipo di costruzione, per categoria di committenza e per modalità di
finanziamento;
- le decisioni di sospensione e di revoca dell'indicazione dovute alla mancanza di
conformità delle disposizioni relative ai requisiti del marchio;
- l'esito dei controlli effettuali dall'organismo nella fase "esame" e nella fase "cantiere" e la
descrizione delle principali difficoltà riscontrate;
- il numero e l'oggetto dei reclami registrati nel corso dell'anno, in particolare da parte di
privati;
- una sintesi contenente le prassi e i progressi tecnici osservati.