forza vincolante del contratto. Contenuto: autonom

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LA FORZA VI
COLA
TE DEL CO
TRATTO E GLI EFFETTI
TRA LE PARTI.
Art. 1372 c.c.: forza vincolante del contratto.
Contenuto: autonomia privata + fonti di integrazione: legge (anche buona
fede), usi ed equità, art. 1374.
Conseguente inammissibilità, di regola:
a) di modifiche unilaterali al regolamento. Eccezione ius variandi es. 1661
appalto, art. 118 testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993);
b) di scioglimento unilaterale dal vincolo.
Il recesso, il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il
contratto di regola non è ammesso; è ammesso solo in caso di attribuzione
convenzionale o legale e, in generale, nei contratti di durata a tempo
indeterminato. Art. 1373.
Scioglimento:
a) mutuo dissenso (contratto estintivo);
b) altre cause ammesse dalla legge: risoluzioni e rescissioni nei contratti
a prestazioni corrispettive; facoltà di recesso o termine finale.
Recesso: diritto potestativo il cui esercizio determina lo scioglimento del
vincolo contrattuale ed il venir meno dei diritti e degli obblighi nascenti
dal contratto. Negozio unilaterale recettizio, con effetto ex nunc
irretroattivo: il contratto conserva piena efficacia per tutto il tempo
anteriore alla data del recesso e le parti non possono pretendere la
restituzione di ciò che, fino a quella data, hanno prestato.
Ammissibilità del diritto di recesso convenzionale: espressamente
concordato a favore di una o di entrambe le parti - facoltà da esercitare
prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto. Art. 1373.
Corrispettivo in danaro per il diritto:
caparra penitenziale: è il prezzo della facoltà di recesso, già
consegnata al momento della conclusione del contratto art.
1386 (se nessuno recede viene considerata come acconto sul
prezzo);
multa penitenziale: da versare al momento del recesso art.
1373.
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Recesso legale: facoltà attribuita dalla legge per esempio nei contratti di
durata a tempo indeterminato (es.: art. 1569 somministrazione), di solito
nel rispetto di un termine di preavviso.
Talvolta il diritto di recesso è subordinato all’esistenza di una giusta causa:
art. 2237, recesso del prestatore d’opera intellettuale (es.: avvocato).
Inammissibilità rapporti contrattuali perpetui.
Disciplina speciale protettiva del consumatore – jus poenitendi, artt. 64
ss. cod. cons.:
contratti negoziati fuori dai locali commerciali (vendite porta
a porta) – recesso entro 10 gg.;
contratti a distanza (Tv) – recesso entro 10 gg.
Contratti ad effetti reali, principio consensualistico.
Momento acquisitivo del diritto di proprietà, importante per:
a) esercizio poteri;
b) responsabilità;
c) passaggio rischio (res perit domino).
Cose di specie, art. 1376, e massa di cose, art. 1377: immediato al
consenso.
Rinviato:
a) cose di genere, art. 1378: individuazione, atto bilaterale dovuto;
b) cose future, artt. 1348 – 1472: venuta ad esistenza della cosa;
c) cose altrui, art. 1478: acquisto dell’alienante.
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EFFETTI DEL CO
TRATTO EI CO
FRO
TI DEI TERZI.
Art. 1372, comma 2, c.c. = principio della relatività degli effetti del
contratto.
I contraenti non possono imporre ad un terzo, contro la sua volontà,
modifiche favorevoli o sfavorevoli della sua sfera giuridica.
Generale divieto di ingerenza sulla sfera giuridica altrui.
Possibili solo effetti:
favorevoli: attribuzione diritto (di credito) art. 1411 ss.;
legato (art. 649) = acquisto automatico;
provvisori: facoltà di rifiuto del terzo; rinunzia legatario.
Nozione terzo: colui che non è parte del contratto.
Applicazioni del principio di relatività:
Art. 1381, promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo.
Es.: Tizio vende la propria quota di comproprietà e promette al compratore
che anche l’altro comproprietario venderà la sua quota; Tizio vende la
propria azienda e promette al compratore che la banca continuerà a
finanziarla.
La promessa è valida ma obbliga solo colui che l’ha fatta.
Art. 1379, divieto convenzionale di alienazione.
Limiti. Principio: libera circolazione della ricchezza.
Applicazione: le imprese industriali, in particolare le case
automobilistiche, talvolta includono questo patto nelle condizioni generali
di vendita dei propri prodotti (le autovetture non possono essere rivendute
nei 6 mesi successivi all’acquisto); interesse apprezzabile della casa
produttrice di evitare il mercato dell’usato che deprime la produzione.
Vedi collegamento con artt. 1341, comma 2, c.c. e art. 33, comma 2 lett. f),
cod. cons.
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CO
TRATTO A FAVORE DEL TERZO Art. 1411 ss. c.c.
Ricorre la figura quando le parti di un contratto tipico o atipico
attribuiscono un determinato diritto (per lo più di credito; si dubita per i
diritti reali come la proprietà) nascente dal contratto ad un terzo.
Promittente: colui che si obbliga alla prestazione a favore del terzo.
Stipulante: colui che designa il terzo; soggetto nel patrimonio del quale, di
regola, si sarebbero dovuti produrre gli effetti del contratto se non fosse
stata conclusa la stipulazione in favore del terzo.
Stipulazione: clausola in virtù della quale gli effetti si producono in via
diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo beneficiario. Per la validità
della stipulazione occorre un interesse dello stipulante anche di natura non
patrimoniale.
Acquisto diritto automatico: il terzo non è parte del contratto e non è
necessario un suo consenso, la sua accettazione. Acquista il diritto contro
il promittente per effetto della sola stipulazione conclusa tra promittente e
stipulante.
La dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo
favore ha la funzione di impedire che lo stipulante possa revocare o
modificare l’attribuzione del diritto, rende irrevocabile l’attribuzione del
diritto e consolida dunque l’acquisto.
Revoca della stipulazione e rifiuto del terzo sono atti recettizi che
determinano che la prestazione vada a favore dello stipulante, salvo che
diversamente risulti dalla volontà delle parti (es. previsione della nomina
di un altro beneficiario o della risoluzione del rapporto) o dalla natura del
contratto (costituzione della servitù presuppone la proprietà del fondo
dominante che è in capo al terzo beneficiario).
Art. 1412 = prestazione post mortem stipulante. Es.: assicurazione sulla
vita dello stipulante a favore di un familiare, art. 1920.
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Art. 1413 = eccezioni opponibili dal promittente al terzo:
si: quelle basate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo
diritto (es. invalidità);
no: quelle basate su altri rapporti tra promittente e stipulante
(es. compensazione).
Differenza rifiuto della proposta (che determina la mancata conclusione
del contratto) ex art. 1333 e rifiuto di un diritto già acquisito alla sfera del
beneficiario ex art. 1411.
Contratto per persona da nominare artt. 1401 ss.
Definizione art. 1401.
Applicazione: contratto preliminare per bloccare l’affare.
Termine comunicazione nomina, art. 1402.
Forma: art. 1403.
Es.: vendita di immobile fatta nella forma dell’atto pubblico anche la
nomina deve essere fatta nella stessa forma, sebbene non prescritta dalla
legge per il contratto, per il quale è sufficiente la mera scrittura privata, art.
1350.
Effetti della dichiarazione di nomina, art. 1404 = retroattivi.
Mancanza o invalidità nomina: art. 1405, il contratto ha effetto tra le parti
originarie.
Cessione del contratto artt. 1406 ss.
Si ha cessione del contratto quando un contraente, con il consenso
dell’altro, sostituisce a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a
prestazioni corrispettive non ancora eseguite.
Cedente e ceduto: originari contraenti.
Cessionario: terzo che subentra nel rapporto contrattuale (complesso di
diritti ed obblighi).
Oggetto cessione: intera posizione contrattuale del cedente (credito: alla
controprestazione; debito: alla prestazione; eventuali diritti potestativi,
ecc.).
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Differenza con cessione del credito.
Necessità del consenso del contraente ceduto per il quale la persona del
terzo cessionario (nuovo contraente) non è indifferente. È tuttavia
ammesso che un contraente dia preventivamente il suo consenso alla
cessione del contratto a persona indeterminata (art. 1407).
Forma: libera, salvo che il contratto oggetto di cessione sia formale.
Differenza con contratto per persona da nominare:
a) per la cessione è richiesto il consenso del ceduto, nel contratto per
persona da nominare è sufficiente inserire apposita clausola;
b) il cessionario subentra nel rapporto con efficacia ex nunc dal
momento della cessione, la nomina del terzo, invece, ha efficacia
retroattiva.
Rapporti:
cedente/ceduto: art. 1408;
ceduto/cessionario: art. 1409;
cedente/cessionario: come nella cessione del credito il cedente deve
garantire la validità del contratto, mentre per la garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni da parte del ceduto è necessario un patto espresso, art.
1410.
Cessione legale: la legge stabilisce l’automatico subingresso di un terzo
nel rapporto contrattuale in corso.
Es.: vendita di azienda (artt. 2558 – 2112).
Es.: legge divorzio: il coniuge assegnatario della casa coniugale in
locazione subentra nella posizione di conduttore dell’altro coniuge.
Subcontratto: non realizza una sostituzione nel primo contratto, ma da
vita ad una situazione nuova, derivata.
Sublocazione: art. 1594; locazione immobile per uso abitativo è necessario
il consenso del locatore art. 2 l. n. 392/78.
Subappalto: art. 1656.