1 LA FORZA VI COLA TE DEL CO TRATTO E GLI EFFETTI TRA LE PARTI. Art. 1372 c.c.: forza vincolante del contratto. Contenuto: autonomia privata + fonti di integrazione: legge (anche buona fede), usi ed equità, art. 1374. Conseguente inammissibilità, di regola: a) di modifiche unilaterali al regolamento. Eccezione ius variandi es. 1661 appalto, art. 118 testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993); b) di scioglimento unilaterale dal vincolo. Il recesso, il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di regola non è ammesso; è ammesso solo in caso di attribuzione convenzionale o legale e, in generale, nei contratti di durata a tempo indeterminato. Art. 1373. Scioglimento: a) mutuo dissenso (contratto estintivo); b) altre cause ammesse dalla legge: risoluzioni e rescissioni nei contratti a prestazioni corrispettive; facoltà di recesso o termine finale. Recesso: diritto potestativo il cui esercizio determina lo scioglimento del vincolo contrattuale ed il venir meno dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto. Negozio unilaterale recettizio, con effetto ex nunc irretroattivo: il contratto conserva piena efficacia per tutto il tempo anteriore alla data del recesso e le parti non possono pretendere la restituzione di ciò che, fino a quella data, hanno prestato. Ammissibilità del diritto di recesso convenzionale: espressamente concordato a favore di una o di entrambe le parti - facoltà da esercitare prima che abbia inizio l’esecuzione del contratto. Art. 1373. Corrispettivo in danaro per il diritto: caparra penitenziale: è il prezzo della facoltà di recesso, già consegnata al momento della conclusione del contratto art. 1386 (se nessuno recede viene considerata come acconto sul prezzo); multa penitenziale: da versare al momento del recesso art. 1373. 2 Recesso legale: facoltà attribuita dalla legge per esempio nei contratti di durata a tempo indeterminato (es.: art. 1569 somministrazione), di solito nel rispetto di un termine di preavviso. Talvolta il diritto di recesso è subordinato all’esistenza di una giusta causa: art. 2237, recesso del prestatore d’opera intellettuale (es.: avvocato). Inammissibilità rapporti contrattuali perpetui. Disciplina speciale protettiva del consumatore – jus poenitendi, artt. 64 ss. cod. cons.: contratti negoziati fuori dai locali commerciali (vendite porta a porta) – recesso entro 10 gg.; contratti a distanza (Tv) – recesso entro 10 gg. Contratti ad effetti reali, principio consensualistico. Momento acquisitivo del diritto di proprietà, importante per: a) esercizio poteri; b) responsabilità; c) passaggio rischio (res perit domino). Cose di specie, art. 1376, e massa di cose, art. 1377: immediato al consenso. Rinviato: a) cose di genere, art. 1378: individuazione, atto bilaterale dovuto; b) cose future, artt. 1348 – 1472: venuta ad esistenza della cosa; c) cose altrui, art. 1478: acquisto dell’alienante. 3 EFFETTI DEL CO TRATTO EI CO FRO TI DEI TERZI. Art. 1372, comma 2, c.c. = principio della relatività degli effetti del contratto. I contraenti non possono imporre ad un terzo, contro la sua volontà, modifiche favorevoli o sfavorevoli della sua sfera giuridica. Generale divieto di ingerenza sulla sfera giuridica altrui. Possibili solo effetti: favorevoli: attribuzione diritto (di credito) art. 1411 ss.; legato (art. 649) = acquisto automatico; provvisori: facoltà di rifiuto del terzo; rinunzia legatario. Nozione terzo: colui che non è parte del contratto. Applicazioni del principio di relatività: Art. 1381, promessa del fatto o dell’obbligazione del terzo. Es.: Tizio vende la propria quota di comproprietà e promette al compratore che anche l’altro comproprietario venderà la sua quota; Tizio vende la propria azienda e promette al compratore che la banca continuerà a finanziarla. La promessa è valida ma obbliga solo colui che l’ha fatta. Art. 1379, divieto convenzionale di alienazione. Limiti. Principio: libera circolazione della ricchezza. Applicazione: le imprese industriali, in particolare le case automobilistiche, talvolta includono questo patto nelle condizioni generali di vendita dei propri prodotti (le autovetture non possono essere rivendute nei 6 mesi successivi all’acquisto); interesse apprezzabile della casa produttrice di evitare il mercato dell’usato che deprime la produzione. Vedi collegamento con artt. 1341, comma 2, c.c. e art. 33, comma 2 lett. f), cod. cons. 4 CO TRATTO A FAVORE DEL TERZO Art. 1411 ss. c.c. Ricorre la figura quando le parti di un contratto tipico o atipico attribuiscono un determinato diritto (per lo più di credito; si dubita per i diritti reali come la proprietà) nascente dal contratto ad un terzo. Promittente: colui che si obbliga alla prestazione a favore del terzo. Stipulante: colui che designa il terzo; soggetto nel patrimonio del quale, di regola, si sarebbero dovuti produrre gli effetti del contratto se non fosse stata conclusa la stipulazione in favore del terzo. Stipulazione: clausola in virtù della quale gli effetti si producono in via diretta ed immediata nel patrimonio di un terzo beneficiario. Per la validità della stipulazione occorre un interesse dello stipulante anche di natura non patrimoniale. Acquisto diritto automatico: il terzo non è parte del contratto e non è necessario un suo consenso, la sua accettazione. Acquista il diritto contro il promittente per effetto della sola stipulazione conclusa tra promittente e stipulante. La dichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione in suo favore ha la funzione di impedire che lo stipulante possa revocare o modificare l’attribuzione del diritto, rende irrevocabile l’attribuzione del diritto e consolida dunque l’acquisto. Revoca della stipulazione e rifiuto del terzo sono atti recettizi che determinano che la prestazione vada a favore dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti (es. previsione della nomina di un altro beneficiario o della risoluzione del rapporto) o dalla natura del contratto (costituzione della servitù presuppone la proprietà del fondo dominante che è in capo al terzo beneficiario). Art. 1412 = prestazione post mortem stipulante. Es.: assicurazione sulla vita dello stipulante a favore di un familiare, art. 1920. 5 Art. 1413 = eccezioni opponibili dal promittente al terzo: si: quelle basate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto (es. invalidità); no: quelle basate su altri rapporti tra promittente e stipulante (es. compensazione). Differenza rifiuto della proposta (che determina la mancata conclusione del contratto) ex art. 1333 e rifiuto di un diritto già acquisito alla sfera del beneficiario ex art. 1411. Contratto per persona da nominare artt. 1401 ss. Definizione art. 1401. Applicazione: contratto preliminare per bloccare l’affare. Termine comunicazione nomina, art. 1402. Forma: art. 1403. Es.: vendita di immobile fatta nella forma dell’atto pubblico anche la nomina deve essere fatta nella stessa forma, sebbene non prescritta dalla legge per il contratto, per il quale è sufficiente la mera scrittura privata, art. 1350. Effetti della dichiarazione di nomina, art. 1404 = retroattivi. Mancanza o invalidità nomina: art. 1405, il contratto ha effetto tra le parti originarie. Cessione del contratto artt. 1406 ss. Si ha cessione del contratto quando un contraente, con il consenso dell’altro, sostituisce a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite. Cedente e ceduto: originari contraenti. Cessionario: terzo che subentra nel rapporto contrattuale (complesso di diritti ed obblighi). Oggetto cessione: intera posizione contrattuale del cedente (credito: alla controprestazione; debito: alla prestazione; eventuali diritti potestativi, ecc.). 6 Differenza con cessione del credito. Necessità del consenso del contraente ceduto per il quale la persona del terzo cessionario (nuovo contraente) non è indifferente. È tuttavia ammesso che un contraente dia preventivamente il suo consenso alla cessione del contratto a persona indeterminata (art. 1407). Forma: libera, salvo che il contratto oggetto di cessione sia formale. Differenza con contratto per persona da nominare: a) per la cessione è richiesto il consenso del ceduto, nel contratto per persona da nominare è sufficiente inserire apposita clausola; b) il cessionario subentra nel rapporto con efficacia ex nunc dal momento della cessione, la nomina del terzo, invece, ha efficacia retroattiva. Rapporti: cedente/ceduto: art. 1408; ceduto/cessionario: art. 1409; cedente/cessionario: come nella cessione del credito il cedente deve garantire la validità del contratto, mentre per la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni da parte del ceduto è necessario un patto espresso, art. 1410. Cessione legale: la legge stabilisce l’automatico subingresso di un terzo nel rapporto contrattuale in corso. Es.: vendita di azienda (artt. 2558 – 2112). Es.: legge divorzio: il coniuge assegnatario della casa coniugale in locazione subentra nella posizione di conduttore dell’altro coniuge. Subcontratto: non realizza una sostituzione nel primo contratto, ma da vita ad una situazione nuova, derivata. Sublocazione: art. 1594; locazione immobile per uso abitativo è necessario il consenso del locatore art. 2 l. n. 392/78. Subappalto: art. 1656.