UNITÀ DI RICERCA DI PERUGIA METODI E TECNICHE PER IL CONSOLIDAMENTO NORMATIVO COORDINATORE PROF. MARGHERITA RAVERAIRA Parte I SPERIMENTAZIONE DEL METODO E SUA APPLICAZIONE ALLA DECRETAZIONE D’URGENZA DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA 1 2. L'ANDAMENTO DEI DECRETI LEGGE NEL QUADRO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA NEL PERIODO DALLA X ALLA XIII LEGISLATURA AA.VV* Pochi mesi dopo l’inizio del governo Prodi (maggio 1996) la Corte Costituzionale (sent. n. 360 del 24 ottobre 1996, sulla quale si rinvia alla successiva Nota giurisprudenziale) ha sancito il divieto di reiterazione dei decreti non convertiti nei termini costituzionali. Per consentire un’adeguata valutazione degli effetti di tale decisione sulla produzione di decreti legge, nonché un’analisi comparativa con l’andamento dei precedenti governi, si è pertanto scelto, solo per questo capitolo, di presentare separatamente i dati relativi ai governi dalla X alla XII legislatura e quelli relativi al governo Prodi. Nella presentazione dei dati relativi alla produzione legislativa è sembrato significativo scorporare dal totale delle leggi formali ordinarie le leggi di conversione per il loro nesso con la produzione governativa di decreti legge. Conseguentemente nell’ambito della produzione legislativa di leggi ordinarie sono da ricomprendersi anche le leggi di ratifica dei trattati internazionali, leggi di bilancio, leggi di finanza pubblica e leggi di delega. Sono stati evidenziati in grassetto i dati che consentono di comparare la produzione di leggi ordinarie e quella di decreti legge. 2.1 I governi dalla X alla XII legislatura 2.1.1 La durata dei governi nel periodo dal 28/07/1987 al 17/05/1996 (3209 giorni di legislature) TAB. 1/A - CRONOLOGIA DEI GOVERNI NEL PERIODO CONSIDERATO Goria De Mita dal 28/07/8 13/04/8 7 8 al 11/03/8 19/05/8 8 9 affari 12/04/8 22/07/8 correnti 8 9 durata 228 402 in giorni durata 32 64 aff. Andreot Andreo Amato ti VI tti VII 23/07/89 12/04/9 28/06/ 1 92 29/03/91 24/04/9 22/04/ 2 93 11/04/91 27/06/9 28/04/ 2 93 615 378 299 13 64 * 6 Ciampi Berlusco Dini ni 29/04/9 3 16/04/9 4 10/05/9 4 253 24 11/05/9 18/01/9 4 5 22/12/9 01/01/9 4 6 17/01/9 17/05/9 5 6 226 349 26 137 P. Polimanti , S. Villamena paragrafi 2.1 e 2.2; L. Scrucca figure .1, 2, 3, 4; L. Pietrolata, A. Pioggia, paragrafo 2.3; C. Buratti nota bibliografica e giurisprudenziale. 2 corr. durata totale 260 466 628 442 305 377 252 486 TAB. 1/B - DURATA TOTALE, CUMULATA E RELATIVA DEI GOVERNI NEI 3209 GG. DI LEGISLATURE durata totale durata cumulat a durata relativa Goria De Mita Andreott Andreot Amato Ciampi Berlusconi i VI ti VII 260 466 628 442 305 377 252 Dini 486 259 726 1354 1796 2101 2478 2730 3216 0.084 0.144 0.195 0.137 0.094 0.117 0.078 0.151 2.1.2 Decreti legge e produzione legislativa nel periodo considerato TAB. 2 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI – (VALORI ASSOLUTI) Gori De Andreo Amato Ciamp Berlusc Dini Totale a Mit Andreotti tti VII i oni VI a leggi: 65 294 398 300 65 244 103 191 1660 ordinarie 24 240 337 270 31 160 50 122 1234 di 41 54 61 30 34 84 53 69 426 conversion e decreti 11 31 46 88 75 41 9 42 343 legislativi decreti 82 122 129 97 153 332 193 470 1578 legge totale 158 437 573 485 293 617 305 703 3571 TAB. 3 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI – (COMPOSIZIONE PERCENTUALE RIFERITA ALL’INTERA PRODUZIONE DI OGNI SINGOLO GOVERNO) Gori a leggi: 41.1 ordinarie 15.1 De Mita 67.2 54.9 Andreott Andreot Amato Ciampi Berlusco i VI ti VII ni 69.4 61.8 22.1 39.6 33.8 58.8 55.6 10.5 26.0 16.4 3 Dini 27.1 17.3 di 25.9 12.3 conversion e decreti 6.9 7.1 legislativi decreti 52.0 25.7 legge totale 100.0 100.00 0 10.6 6.2 11.6 13.6 17.4 9.8 8.0 18.2 25.5 6.7 3.0 5.9 22.6 20.0 52.4 53.7 63.2 67.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.0 0 TAB. 4 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI – (COMPOSIZIONE PERCENTUALE RIFERITA ALLA PRODUZIONE DI OGNI SINGOLA FONTE NELL’INTERO PERIODO CONSIDERATO PONDERATA CON LA DURATA DEI SINGOLI GOVERNI) leggi ordinarie leggi di conversion e decreti legislativi decreti legge Gori De Andreo Andreott Amat Ciamp Berlusco Din Total a Mit tti VI i VII o i ni i e a 1.9 19.5 27.4 21.8 2.5 12.9 4.1 9.8 100 9.6 12.6 14.3 7.1 7.9 19.8 12.5 16.2 100 3.2 9 13.4 25.6 21.9 11.9 2.7 12.3 100 5.2 7.7 8.2 6.1 9.7 21.1 12.2 29.8 100 TAB. 5 - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI - (TASSO DI PRODUZIONE GIORNALIERA) Gori De Andreott Andreot Amato Ciampi Berlusco a Mita i VI ti VII ni 0.25 0.63 0.63 0.68 0.21 0.64 0.40 0.10 0.51 0.53 0.61 0.10 0.42 0.19 0.15 0.13 0.09 0.06 0.11 0.22 0.21 leggi: ordinarie di conversione decreti 0.04 legislativi decreti 0.31 legge Dini 0.39 0.25 0.14 0.06 0.07 0.19 0.24 0.10 0.03 0.08 0.26 0.20 0.21 0.50 0.88 0.76 0.96 4 TAB. 6/A - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI (FREQUENZE RELATIVE PERCENTUALI RIFERITE ALL'INTERA PRODUZIONE NEL PERIODO CONSIDERATO - 3209 GIORNI DI LEGISLATURE) Gori De Andreo Amato Ciamp Berlusc Andreot a Mita tti VII i oni Dini Total e ti VI leggi ordinarie di conversion e decreti legislativi decreti legge totale 0.6 6.7 9.4 7.5 0.8 4.5 1.4 3.4 34.3 1.1 1.5 1.7 0.8 0.9 2.3 1.5 1.9 11.7 0.4 0.9 1.4 2.5 2.1 1.1 0.2 1.2 9.8 2.3 3.4 3.7 2.7 4.3 9.3 5.4 13.1 44.2 4.4 12.5 16.2 13.5 8.1 17.2 8.5 19.6 100 TAB. 6/B - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE E PER GOVERNI - (FREQUENZE RELATIVE PERCENTUALI RIFERITE ALL'INTERA PRODUZIONE NEL PERIODO CONSIDERATO E PONDERATE IN RELAZIONE AL TEMPO DI DURATA DI OGNI SINGOLO GOVERNO) leggi ordinarie leggi conversion e decreti legislativi decreti legge totale Gori De Andreott Andreo Amato Ciamp Berlusc Din Total a Mit i VI tti VII i oni i e a 1.2 6.2 6.2 7.4 1.2 5 2.4 2.4 31 1.3 1.3 1.2 0.7 1.3 2.4 2.4 1.2 11.8 0.6 0.7 9.8 2.5 3.5 1.2 0.3 0.9 10.5 3.7 2.5 2.5 2.5 6.1 9.8 8.6 11 46.7 5.8 10.7 10.7 13.1 12.1 18.4 13.7 15.5 100 5 FIGURA 1- ANDAMENTO DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA DURANTE I GOVERNI DALLA X ALLA XII LEGISLATURA (LUGLIO 1987-MAGGIO 1996) 6 FIGURA 2 - ANDAMENTO DELL’INDICE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DURANTE I GOVERNI DALLA X ALLA XII LEGISLATURA (LUGLIO 1987- MAGGIO 1996) (*) * Per IPL, indice di produzione legislativa, si intende il rapporto tra la produzione di decreti legge e l’intera produzione legislativa di ciascun governo. L’IPL per ciascun governo è, nell’ordine, il seguente: 0.757009 0.324468 0.251953 0.21179 0.592308 0.62218 0.765873 0.736264. 7 2.2 La XIII legislatura: il governo Prodi 2.2.1 La durata (dal 18/05/1996 al 21/10/1998) TAB. 1 – IL PERIODO dal al affari correnti durata (in giorni) durata aff. corr. durata totale Prodi 18/05/1996 09/10/1998 21/10/1998 881 12 893 2.2.2 Decreti legge e produzione legislativa nel governo Prodi TAB. 2 - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE - (VALORI ASSOLUTI) leggi: ordinarie di conversione decreti legislativi decreti legge totale Prodi 410 309 101 171 241 822 TAB. 3 - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE - (COMPOSIZIONE PERCENTUALE RIFERITA ALL’INTERA PRODUZIONE DEL GOVERNO) leggi: ordinarie di conversione decreti legislativi decreti legge totale Prodi 49.9 37.7 12.2 20.8 29.3 100 8 TAB. 4 - PRODUZIONE LEGISLATIVA PER TIPI DI FONTE - (TASSO DI PRODUZIONE GIORNALIERA) leggi: ordinarie di conversione decreti legislativi decreti legge Prodi 0.45 0.34 0.11 0.19 0.26 9 FIGURA 3 - ANDAMENTO DELLA DECRETAZIONE D’URGENZA DURANTE IL GOVERNO PRODI 10 FIGURA 4 - ANDAMENTO DELL’INDICE DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA DURANTE IL GOVERNO PRODI (*) * L’ I.P.L. del governo Prodi è: 0.4206. 11 2.3 Il fenomeno della reiterazione 2.3.1 La razionalizzazione delle reiterazioni in “famiglie” L’analisi della produzione di decreti legge non sarebbe stata né completa, né particolarmente significativa, se in essa non si fosse tenuto conto del fenomeno della reiterazione. Di fronte al frequente caso di decreti ripetutamente reiterati, i decreti sono stati raggruppati per “famiglie”. Con questo termine si è inteso indicare le serie di decreti legge che, in sede di reiterazione, sono stati adottati in seguito al primo decreto, c.d. “capostipite”. Stante però la varietà dei casi concretamente emersi dall’analisi per ciò che riguarda la corrispondenza fra titoli e contenuto, e stante la pratica di reiterazione non sempre coincidente con i termini costituzionali di decadenza, ai fini della ricomposizione dei decreti in famiglie si è reso necessario utilizzare un duplice ordine di criteri: il tempo: considerato l’elevato numero di decreti che, a parità di contenuto, vengono reiterati anche molti giorni prima o molti giorni dopo lo scadere del termine costituzionale di vigenza, è sembrato opportuno ampliare in parte il criterio temporale di cui all’art. 77 Cost. Si è così proceduto convenzionalmente ad integrare il predetto arco temporale con un intorno di variabilità fissato in 16 giorni in più o in meno, avendo constatato come i termini che ne risultano siano ricorrenti nella reiterazione. Sono stati così considerati decreti di reiterazione quelli adottati prima della scadenza del termine di conversione, ma non prima di quarantacinque giorni dal momento della loro adozione; allo stesso modo, sono state considerati decreti di reiterazione quelli che intervengono entro il settantaseiesimo giorno; il titolo: sono state considerate reiterazioni quei decreti che, intervenuti nei termini temporali di cui sopra, hanno titolo identico o parzialmente modificato. In presenza di una consistente modificazione del titolo, si è estesa l’analisi, al contenuto, onde verificarne la sostanziale identità del disposto. Nonostante che i criteri adottati siano sicuramente più “elastici” rispetto alla previsione costituzionale, essi sono risultati comunque i più idonei ad un’adeguata razionalizzazione dei casi verificatisi nella prassi. Tuttavia, in ragione della varietà di questi ultimi, non può escludersi che siano stati considerati come appartenenti ad una medesima famiglia decreti che, a parità di titolo e dopo un intervallo di 60 giorni circa, non siano perfettamente uguali nel contenuto: alcune disposizioni possono essere state, infatti, eliminate, mentre altre possono essere state aggiunte. In altre ipotesi non si può ugualmente escludere che decreti legge aventi lo stesso contenuto, o leggermente modificato rispetto ai precedenti, siano stati attribuiti a famiglie diverse, in quanto aventi un titolo diverso oppure reiterati dopo un arco di tempo inferiore o superiore a quello previsto dal criterio temporale assunto. Parimenti sono stati attribuiti a famiglie diverse decreti legge che, presentando un titolo diverso dal decreto precedente, ne reiterano solo in parte le disposizioni (ipotesi di scorporo) oppure reiterano le disposizioni contenute in diversi decreti precedenti (ipotesi di accorpamento). Non è raro il caso di decreti che vengono ripresentati suddivisi in più decreti, ciascuno con un titolo diverso ovvero, al contrario, 12 il caso di più decreti, attinenti alla stessa materia ed emanati nello stesso arco temporale, che vengono reiterati in un unico decreto. Le famiglie, così ricostruite, sono state suddivise in base al numero di decreti dai quali sono composte, distinguendo dal primo decreto quelli che seguono in reiterazione dello stesso e imputandole al governo che ha adottato il decreto “capostipite”. 13 TAB. 1/A - LA REITERAZIONE NEL TOTALE DEI DECRETI LEGGE PER VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI (DAL GOVERNO GORIA AL GOVERNO DINI) (*) decreti legge fatti e convertiti fatti e decaduti capostipiti di famiglia decreti di reiterazion e totale decreti legge Goria De Mita 28.7.87-12.4.88 260 giorni 13.4.88-22.7.89 466 giorni Andreotti VI Andreotti VII Amato Ciampi Berlusconi Dini 28.6.92-28.4.93 305 giorni 29.4.93-10.5.94 377 giorni 11.5.94-17.1.95 252 giorni 18.1.9517.5.96 486 giorni 23.7.89-11.4.91 628 giorni 12.4.91-27.6.92 442 giorni V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A . % V.A. % 18 22 46 37.7 36 28 18 18.5 22 14.4 35 10.5 14 7.2 26 5.5 215 13.6 12 14.6 15 12.3 8 6,1 6 6.1 11 7.2 8 2.4 4 2 14 3 78 5 4 4.9 25 20.5 24 17,9 25 25.9 42 27.4 84 25.3 27 14 92 19.5 323 20.4 48 58.5 36 29.5 61 48 48 49.5 78 51 205 61.8 148 76,8 338 72 962 61 100 122 100 129 100 97 100 153 100 332 100 193 100 470 100 1578 100 totale (**) 82 emanati 14 * Il numero dei decreti di reiterazione indicato per ciascun governo tiene conto di tutti i decreti reiterati, a partire dal capostipite emanato dal governo stesso, anche quando le reiterazioni sono state effettuate da governi successivi. **Dei 48 DL di reiterazione, 43 (non presenti in appendice) reiterano decreti nati nei governi precedenti e 5 DL reiterano decreti nati nel governo Goria (presenti in appendice) 15 TAB. 1/B - LA REITERAZIONE NEL TOTALE DEI DECRETI LEGGE PER VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALI NEL GOVERNO PRODI Prodi decreti legge fatti e convertiti fatti e decaduti capostipiti di famiglia decreti di reiterazione al governo successivo totale decreti legge 18/5/96-23/10/98 893 giorni V.A. % 57 23.8 32 13.4 18 7.2 130 54 4 1.6 241 100 emanati 16 TAB. 2/A - FAMIGLIE DI DECRETI LEGGE (DAL GOVERNO GORIA AL GOVERNO DINI) famiglie composte da totale famiglie totale decreti (*) di cui reiterati da Prodi 2 decreti 3 decreti 4 decreti 5 decreti 6 decreti 7 decreti 8 decreti 9 decreti 10 decreti 11 decreti 12 decreti 14 decreti 15 decreti 16 decreti 17 decreti 18 decreti 19 decreti 20 decreti totale 117 77 39 24 18 10 9 6 4 3 5 4 1 1 2 1 1 1 323 (*) Il totale decreti è comprensivo del decreto “capostipite”. 17 234 231 156 120 108 70 72 54 40 33 60 56 15 16 34 18 19 20 1356 7 11 23 12 10 8 4 5 6 0 6 6 3 0 5 3 3 2 114 TAB. 2/B - FAMIGLIE DI DECRETI LEGGE (GOVERNO PRODI) famiglie composte da totale famiglie totale decreti 2 decreti 3 decreti totale 12 6 18 24 18 42 2.4 Il passaggio dei decreti fra i governi TAB. 1 - TRANSITI INTERGOVERNATIVI (*) transiti intergovernativi dei decreti legge Goria – De Mita De Mita – Andreotti VI Andreotti VI – Andreotti VII Andreotti VII – Amato Andreotti VII – Ciampi Amato – Ciampi Amato –Berlusconi Amato – Dini Ciampi – Berlusconi Ciampi – Dini Berlusconi – Dini Ciampi - Prodi Berlusconi - Prodi Dini - Prodi famiglie di decreti legge 1 9 5 11 1 17 3 1 35 10 15 5 5 47 La presente tabella da’ conto delle famiglie di decreti legge transitate dal governo di adozione del decreto capostipite al governo che ha convertito o lasciato decadere l’ultimo decreto della famiglia. * 18 Nota bibliografica e giurisprudenziale Per una panoramica delle peculiarità della fonte decreto legge nell'esperienza repubblicana si rinvia, anche per una più ampia bibliografia, a trattazioni manualistiche e di carattere generale che, peraltro, continuano ad evidenziare le discordanti posizioni dottrinali in materia di decretazione d’urgenza già ampiamente manifestate in vigenza dello Statuto Albertino, quali L. PALADIN, Decreto legge, in Nov. mo dig. it., V, 1960, p. 286; C. ESPOSITO, Decreto legge, in Enc. dir., XI, 1962, p. 831; G. VIESTI, Il decreto legge, Jovene, 1967; V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (diritto costituzionale), in Enc. dir., XVII, Milano, 1968, p. 925; F. MODUGNO, Atti normativi, in Enc. giur. it., III, Roma, 1988; nonché dello stesso autore Fonti del diritto, in Enc. giur. it., XIV, Roma, 1989; G. CIAURRO, Decreto legge, in Enc. giur. it., X, 1988, p. l; G. ZAGREBELSKI, Manuale di diritto costituzionale - I1 sistema delle fonti del diritto, Utet, 1990, 175 ; A. PACE, Sull'uso "alternativo" del decreto legge, in luogo del decreto delegato per eludere i principi della delega, in Giur. cost., 1992, 1786; F. SORRENTINO - G. CAPORALI, Legge (atti con forza di ), in Dig. disc. pubbl., IX, 1994, 113. Per la trattazione di profili più specifici connessi al rapporto tra decreto legge e legge di conversione, cfr., tra gli altri, G. BERTOLINI, Conversione dei decreti legge e controllo parlamentare al Senato, in Quad. cost., 1982, 449; F. ROMANO, Sull'entrata in vigore degli emendamenti introdotti in sede di conversione dei decreti legge, in Boll. trib., 1982, 1492; G. CIANCI, Inefficacia del decreto legge non convertito, disposizione soppressa dalla legge di conversione e successione di leggi penali, in Riv. it. e proc. pen., 1984, 517; M. D'AMICO, Sull'entrata in vigore della legge di conversione di un decreto legge, in Giur. it., 1986, IV, 379; G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge, Bologna, 1989; G. IZZO, Decreti legge e leggi di conversione in materia penal-tributaria. Nuovi spazi al sindacato di costituzionalità, in Fisco, 1995, 6237. Sul tentativo di contenimento del ricorso alla fonte decreto legge operato dall’art. 15 della legge 400/1988 si rinvia, anche per una più ampia bibliografia, a R. TARCHI, op. cit., 957, ss. Sull’abuso della decretazione d’urgenza, V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1993, 89; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, in G. AMATO –A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico, Bologna, 1994, 152; M. DOGLIANI, Abuso della decretazione d’urgenza, interpreti e garanti della Costituzione, in Quest. giust., 1988,135; AA.VV, Il tema: l’abuso dei decreti legge, con interventi di S. Rodotà, S. Labriola, A. Baldassarre e C. Salvi, in Pol. dir., 1980, 379; G. GROTTANELLI DE’ SANTI, Uso ed abuso del decreto legge, in Dir. soc., 1978, 245; A. A. CERVATI, Interrogativi sulla sindacabilità dell’abuso del decreto legge, in Giur. cost., 1977, 878; A. SCUDERI, La nuova disciplina della decretazione d’urgenza, in Nuovi studi pol., 1990,133; F. MODUGNO - A. CELOTTO, Rimedi all’uso del decreto legge in Giur. cost., 1994, 3232; F. CAZZOLA - M. MORISI, L’alluvione dei decreti. Il processo legislativo tra settima e ottava legislatura , Milano, 1981. Per un’analisi delle cause del ricorso incontrollato alla decretazione d’urgenza si rinvia, al lavoro di A. PALLANZA, - F. POSTERARO, Tendenze recenti nelle procedure di formazione delle leggi, in Tendenze recenti nelle procedure di formazione delle leggi (1992-1995), dossier curato dal Servizio Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati in occasione del secondo Congresso dell’Associazione europea per la 19 legislazione (EAL), tenuto a Roma il 24-25 marzo 1995. Per indicazioni in ordine all’incidenza dell’abuso della decretazione d’urgenza sulla forma di governo parlamentare, si rinvia anche per una più ampia bibliografia a A. PIZZORUSSO, I controlli sul decreto legge in rapporto al problema della forma di governo, in Pol. dir., 1981, 301 ss; L. PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra poteri, relazione presentata al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sul tema “Gli atti legislativi del Governo e i rapporti fra poteri” svoltosi a Parma il 24-25 novembre 1995, ora pubblicata in Quad. cost., 1996, 7; nonché V. ANGIOLINI, Osservazioni sui problemi affrontati dalla relazione del Prof. Livio Paladin, relazione presentata al Convegno dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti sul tema “Gli atti legislativi del governo e i rapporti fra poteri” svoltosi a Parma il 24-25 novembre 1995, ora pubblicata in Riv. dir. cost., 1996, 191. In particolare sui limiti di materia e sulla prassi degenerativa in ordine al c.d. "abuso" dei decreti legge cfr., V. DI CIOLO, Questioni in tema di decreti - legge, Milano, 1970, I, 235; L. PALADIN, Gli atti con forza di legge nelle presenti esperienze costituzionali, in Scritti in onore di C. Mortati, 1977, vol. II, pp. 474 – 485; GROTTANELLI DE SANTI, Uso e abuso del decreto legge, in Dir. soc., 1978, 241; R. TARCHI, Incompetenza legislativa del Governo, interposizione del Parlamento e sindacato della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 1988, II, p. 941; R. D'ALIA, L'uso e "l'abuso" del decreto legge, in Corriere giur., 1989, 545, nonché, da ultimo, i contributi di A. PIZZORUSSO, S. M. CICCONETTI, A. PACE, S. SORRENTINO presentati al Seminario della Corte Costituzionale sul tema “I decreti legge non convertiti”, svoltosi a Roma l’11 novembre 1994, raccolti nel volume I decreti legge non convertiti, Milano, 1996. In particolare, la dottrina ha analizzato la reiterazione e l’abuso della decretazione d’urgenza quali elementi che incidono sul riparto di competenze normative fra parlamento e governo, G. F. CIAURRO E F. POSTERARO, Decreto legge e legge di conversione, in Decreto legge e suoi aspetti problematici, Roma 1980, 115 ss., che ravvisano l’esigenza di una pronta restaurazione dell’ordine normale delle competenze; L. PALADIN, Art. 77, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma 1979, 84, il quale definisce i decreti legge quale “fattore perturbante” del normale ordinamento delle fonti del diritto e quindi della ripartizione di competenze normative fra governo e parlamento. In senso contrario, V. ONIDA, Recenti sviluppi della forma di Governo in Italia: prime osservazioni, in Quad. cost., 1981, 7, il quale ritiene che “l’abuso dei decreti legge ha dato luogo alla pratica della reiterazione e della decadenza che, essendo atti contraddittori, non hanno determinato uno sbilanciamento dei rapporti tra governo e parlamento, ma un sostanziale depotenziamento di questo straordinario intervento legislativo”. L’abuso della decretazione d’urgenza costituisce, inoltre, un aspetto della critica al funzionamento della forma di governo e della interrelazione tra organi costituzionali in un dato momento storico e assetto del sistema delle fonti, A. PIZZORUSSO, I controlli sul decreto legge in rapporto al problema della forma di Governo, in Pol. dir., 1981, 301; E. CHELI, Potere regolamentare e struttura costituzionale, Milano, 1967, 2, 48, 463; A. PIZZORUSSO, Sistema delle fonti e forma di Stato e di Governo, in Quad. cost., 1986, 217; F. MODUGNO, Analisi delle disposizioni della legge 400/88 relative alla potestà legislativa del governo. Considerazioni critiche, in Scritti in onore di G. Guarino, 13, il quale afferma che la reiterazione è “il fenomeno 20 - - centrale che ha consentito la radicale modificazione della funzione del decreto legge nel sistema delle fonti”. Per V. LIPPOLIS, La reiterazione dei decreti legge, in Dir. soc., 1981, 243, le cause principali della reiterazione sono due: da un lato “il ricorso sempre più frequente a pratiche ostruzionistiche da parte di taluni gruppi, in particolare alla Camera dei Deputati, dall’altro, l’inarrestabile aumento del numero dei decreti legge, che ha reso sempre più difficoltoso un tempestivo esame del parlamento ed ha quindi creato le condizioni per la loro decadenza e la susseguente reiterazione”; “non sempre però la decadenza e la conseguente reiterazione sono da addebitarsi ad una opposizione ostruzionistica, poiché il termine di 60 giorni può rivelarsi a volte troppo esiguo per mediare le posizioni della maggioranza e quelle di una minoranza non pregiudizialmente contraria alla conversione del decreto.” In relazione al termine di 60 giorni quale termine, a volte, troppo esiguo per la conversione in legge, ritengono esistente un vero e proprio potere di veto di tutti i gruppi e delle frazioni dei gruppi di maggioranza, A. BALDASSARRE E C. SALVI, La decretazione d’urgenza. Tendenze istituzionali proposte di riforma, in Dem. dir., 1981, 41. Il grave abuso della decretazione d’urgenza e della reiterazione hanno comportato ripetutamente l’intervento della Corte Costituzionale: in questo senso la sentenza n. 302/88 appare di fondamentale importanza. Da ciò l’ampia letteratura dedicata a questa decisione, G. PITRUZZELLA, Sui limiti costituzionali della decretazione d’urgenza, in Foro it, 1988, 1412; F. TERESI, Brevi considerazioni sulla reiterazione di decreti legge non convertiti, in Foro it., 1988, 1790; A. FERRARA, Il valore fondamentale della tutela del paesaggio e il principio di reale collaborazione fra Stato e Regioni: la Corte riafferma la legittimità dei poteri sostitutivi dello Stato nelle materie regionali proprie, ma chiarisce le limitazioni di interventi statali, in Foro it., 1988, 1790; A. PACE, Sulla declaratoria d’incostituzionalità di una disposizione ormai inefficace di un decreto legge, già radicalmente emendato; sulla competenza “concorrente” in materia paesaggistica e sul “messaggio” della Corte costituzionale contro la reiterazione dei decreti legge, in Giur. cost., 1988, 1245; G. VACCARI, In margine ad una recente sentenza. La reiterazione dei decreti legge. Significato ed effetti della decisione n. 302/88 della Corte Costituzionale, in Parlamento, 1988, 47. S. M. CICCONETTI, Nuovi elementi in tema di reiterazione dei decreti legge, cit., 1469; V. ANGIOLINI, La Corte e i decreti legge: decisioni politiche e garanzie costituzionali, in Le Regioni, 1988, 1121; F. SORRENTINO, Reiterazioni dei decreti legge e competenze regionali in materia paesistica, cit., 1184; G. BERTI, Decreti legge a catena: un ammonimento della Corte Costituzionale, cit., 507; M. DOGLIANI, Abuso della decretazione d’urgenza, interpreti e garanti della Costituzione, in Questione giust., 1988, 121; A. PIZZORUSSO, Un intervento della Corte Costituzionale sulla reiterazione dei decreti legge, cit, 247; F. SORRENTINO, Un intervento della Corte costituzionale sulla reiterazione dei decreti legge, in Legisl. pen., 1988, 429. 21 Per una analisi del fenomeno della reiterazione in termini generali, S. M. CICCONETTI, Nuovi elementi in tema di reiterazione di decreti legge, in Giur. cost., 1989, 1467; V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986, 246. Per una definizione di reiterazione V. LIPPOLIS, La reiterazione dei decreti legge, in Dir. soc., 1981, 245. R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, in IUDICA – ZATTI (a cura di), Tratt. dir. priv., Milano, 1993, 184, il quale usa il termine di iterazione. Sulla grave degenerazione dell’istituto del decreto legge e del fenomeno della reiterazione L. PALADIN, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri, in Quad. cost., 1996, 7; A. PIZZORUSSO, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri: aspetti comparatistici, in Quad. cost., 1996, 31; L. M. DIEZ PICAZO, Atti legislativi del Governo e rapporti fra i poteri: l’esperienza spagnola, in Quad. cost., 1996, 47. Per un quadro sull’incremento della decretazione d’urgenza e del fenomeno della reiterazione negli anni ‘70, F. CAZZOLA - A. PREDIERI - G. PRIULLA, Il decreto legge fra Governo e Parlamento, Milano, 1975. Per una analisi della decretazione d’urgenza nella IX Legislatura, M. B. COSTA, I decreti legge nella IX Legislatura (19831987), in Quad. reg., 1987, 211 che definisce “preoccupante” la reiterazione. Sulla prassi di decreti legge “a catena” di identico contenuto, A. BOZZI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 1977, 273, nota 13; G. BERTI, Decreti legge a catena: un ammonimento della Corte Costituzionale, in Corr. giur., 1988, 5, 507; per A. PREDIERI, Il Governo colegislatore, in F. CAZZOLA- A. PREDIERI- G. PRIULLA, op. cit., XVIII ss., la reiterazione costituisce un “implicito” aggiramento del carattere di “provvisorietà” proprio del decreto legge; R. TARCHI, Incompetenza legislativa del Governo, interposizione del Parlamento e sindacati della Corte Costituzionale, in Giur. it., 1988, II, 944, ed in particolare le considerazioni relative al profilo della reiterazione di decreti che si sanano reciprocamente. Un esempio veramente eclatante è costituito dal decreto cd. “mille proroghe”: per una ricostruzione delle vicende del decreto in questione, fino alla fine del 1994, D. CABRAS, Un caso estremo di reiterazione prolungata: il decreto legge in materia di differimento di termini, in Tendenze recenti nelle procedure di formazione delle leggi (1992-1995), dossier curato dal Servizio Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati, in occasione del Secondo congresso della Associazione europea per la Legislazione (EAL), tenuto a Roma il 2425 marzo 1995. Sulla illegittimità di taluni aspetti del fenomeno della reiterazione, S. M. CICCONETTI, La reiterazione dei decreti legge, in Pol. dir., 1995, 383; S. M. CICCONETTI, Nuovi elementi in tema di reiterazione di decreti legge, op. cit. 1472; conformemente già S. LABRIOLA, Compressione e deviazione, non ampliamento, dei poteri normativi dell’esecutivo in Italia, in Quad. cost., 1988, 105; A. CELOTTO, Preoccupanti segnali dalla Corte Costituzionale sulla legittimità della reiterazione dei decreti legge, in Giur. it., 1995, 154; F. TERESI, Ancora dubbi di incostituzionalità sulla reiterazione dei decreti legge... in attesa di una pronuncia forse definitiva della Corte Costituzionale, in Nuove autonomie, 1996, 500; P. A. CAPOTOSTI, Il tema dei decreti legge nella riforma delle istituzioni. Un nuovo rapporto fra Governo e parlamento, in Discussione, 1984, 6, secondo il quale se il fondamento dei decreti legge non si può contestare è il loro uso che rischia di diventare abuso con delle gravi ripercussioni nei difficili rapporti tra parlamento e governi di coalizione ad essere illegittimo; di opinione 22 parzialmente diversa V. LIPPOLIS, La reiterazione dei decreti legge, in Dir. soc., 1981, 241 il quale esprime l’avviso che la reiterazione non violi il terzo comma dell’art.77 Cost. poichè “da tale norma non può desumersi un divieto per il governo di tornare a disciplinare con decreto legge, anche in maniera identica, la stessa materia già disciplinata da un precedente decreto. Tuttavia perchè il nuovo decreto legge sia costituzionalmente legittimo esso deve presentare i requisiti della necessità ed urgenza e non deve riprodurre un decreto precedentemente respinto dalle Camere con una formale deliberazione.” L’autore peraltro, afferma la incostituzionalità dell’emanazione di un decreto legge che riproduce altro decreto precedentemente respinto dalle Camere per violazione del combinato disposto dagli artt. 70, 76 e 77 Cost., “ poichè non si esaurisce in una semplice richiesta di riesame, ma ridà vigore, sia pure in via provvisoria, a norme sulla cui permanenza nell’ordinamento giuridico gli organi legislativi si sono già pronunciati in senso negativo”; contra C. ESPOSITO , Decreto legge, in Enc. dir., XI, 1962, 840 secondo il quale “ove si tratti di riadottare un provvedimento, un decreto legge, già respinto dalle Camere in sede di conversione” ... “ la necessità richiesta invece che relativa dovrebbe essere assoluta; L. PALADIN, Decreto legge, in Noviss. dig. it., V, 289, che non contestando la legittimità della prassi della reiterazione dei decreti legge, ad eccezione delle sanatorie a catena, risolve tutta la problematica ad essa relativa nel mantenimento o nella rottura del rapporto di fiducia. Si riscontra, peraltro, una diversità di opinioni in dottrina sulla legittimità o meno della reiterazione in caso di decadenza del decreto legge a seguito di mancata conversione; R. PALMA, Il decreto legge nei rapporti fra Stato e Regioni - anatomia di un conflitto, in Nuova rass. legisl. dottr. giur., 1986, 2056, il quale esprime dubbi sulla legittimità costituzionale della reiterazione in caso di decadenza del decreto legge per mancata conversione, per F. SORRENTINO, Reiterazione dei decreti legge e competenze regionali in materia paesistica, in Riv. amm., 1988, 1184, si ravvisa la necessità di porre fine alla prassi della reiterazione dei decreti legge non convertiti; R. ROMBOLI, La reiterazione dei decreti legge decaduti: una dichiarazione di incostituzionalità con deroga per tutti i decreti in corso (tranne uno), in Foro it., 1996, 3269, il quale è contrario alla reiterabilità del decreto legge la cui conversione sia stata formalmente negata, in conformità, del resto, all’art.15, II c., lett c), L. 23 agosto 1988 n. 400; R. RIVERSO, Corte Costituzionale e implicito divieto di reiterazione dei decreti legge, in Lav. giur., 1996, 1014; F. TERESI, Brevi considerazioni sulla reiterazione dei decreti legge non convertiti, in Foro it., 1988, I, 1790; A. PACE, Divagazioni sui decreti legge non convertiti, in Pol. dir., 1995, 393. Sulle soluzioni da adottare per la risoluzione della problematica della reiterazione, tra le altre, in dottrina si prospetta un controllo più incisivo del Presidente della Repubblica in sede di emanazione dei decreti; su tale profilo, S. M. CICCONETTI, Decreti legge e poteri del Presidente della Repubblica, in Dir. soc., 1980, 560 ; V. LIPPOLIS, Presidente della Repubblica e controllo in sede di emanazione dei decreti legge, in Quad. cost. 1989, 534; A. PIZZORUSSO, Riproposizione di un decreto legge non convertito, in Giust. civ., 1984, I, 2579; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 216; G. GUIGLIA , Ancora un intervento del Presidente della Repubblica in tema di decreti legge, in Dir. soc., 1995, 3232. Sull’individuazione degli effetti della reiterazione dei decreti legge, A. SAITTA, Reiterazione dei decreti legge e poteri del Commissario dello Stato presso la Regione 23 Siciliana in due recenti pronunce della Corte Costituzionale, in Le Regioni, 1991, 43; sulla questione degli effetti, sulla prescrizione del reato tributario, della sospensione del procedimento penale, sorta con la reiterazione e la mancata conversione dei decreti legge sulla riapertura dei termini per proporre il condono, P. MESSA, Decadenza del decreto legge e sospensione della prescrizione del reato tributario, in Dir. prat. trib., 1993, 771; M. AINIS, Le parole e il tempo della legge, Torino, 1996, 181, il quale dimostra come esistano “effetti irreversibili” dei decreti legge non convertiti, che neppure l’eventuale legge di sanatoria prevista dall’ultimo comma dell’art. 77 può eliminare, quand’anche se lo proponga. Sui mutamenti intervenuti nella prassi del decreto legge rispetto allo schema dell’art.77 Cost., S. LABRIOLA, Regolamento e forma di Governo, in Dir. soc, 1982, 645; G. LONG, Il “ritiro” in aula del decreto legge: evoluzione della prassi parlamentare, in Parlamento, 1981, 24 “Se il ritiro del decreto legge è considerato impossibile, è invece praticabile il ritiro del decreto legge di conversione: ma l’abuso dei decreti legge ha modificato la prassi, facendo registrare l’abbandono dei disegni di legge di conversione da parte del governo o semplicemente il decadimento e la reiterazione del decreto legge equiparato per questa via al disegno di legge”. Sulla decretazione d’urgenza quale aspetto rilevante della crisi della legge e sulla opportunità di scoraggiare, in determinate circostanze, la reiterazione dei decreti legge senza con questo costituzionalizzare il principio, S. LABRIOLA, Legge e decreto legge: una stessa crisi, in Parlamento, 1983, 45; S. CIPOLLINA, La reiterazione dei decreti legge fra equilibri istituzionali e crisi della legge, in Riv. dir. finanz. sc. fin., 1996, 36. Sulla reiterazione in rapporto al ruolo della Corte Costituzionale, S. BARTOLE, La rinnovata (e più severa) condanna della reiterazione dei decreti legge, in Studium juris, 1996, 1335; U. LA PORTA, Reiterazione di decreto legge e poteri del giudice, in Riv. del notariato, 1996, 245; A. PIZZORUSSO, Dalla Corte Costituzionale uno stop alla reiterazione dei decreti legge, in Corr. giur., 1996,1197; A. CELOTTO, Sarà il giudice ordinario a limitare la reiterazione dei decreti legge? in Dir. soc. 1995, 539. Sulla costituzionalità di un decreto legge destinato ad avere una efficacia inferiore ai sessanta giorni, L. PALADIN, In tema di decreti legge, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 561. In tema di controlli sui decreti legge, per A. PIZZORUSSO, I controlli cit. 309; e per F. SORRENTINO, Spunti sul controllo della Corte Costituzionale sui decreti legge e sulle leggi di conversione, in Scritti in onore di C. Mortati, Milano, 1977, IV, 746, vi sono dubbi sulla configurabilità di un giudizio di legittimità costituzionale avente come oggetto un decreto legge e come parametro la norma costituzionale che disciplina la decretazione. Con riferimento alla questione più specifica dell’ammissibilità del sindacato di costituzionalità sui presupposti giustificativi del decreto legge, le varie opinioni sono riassunte da M. RAVERAIRA, Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della “necessità ed urgenza” dei decreti legge, in Giur. cost., 1982, 1437; F. SORRENTINO, Decreto legge in fase di conversione e giudizio di costituzionalità, in Giur. cost., 1989, II, 259; A. PIZZORUSSO, Ripensando i controlli sui decreti legge alla luce dell’esperienza recente, in Pol. dir., 1995, 367. Sul sistema dei controlli cfr., altresì, F. SORRENTINO, La Corte costituzionale tra decreto legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Dir. soc., 1974, p. 506; ID., Spunti sul controllo della Corte costituzionale sui decreti legge e sulle leggi di 24 conversione, in Scritti in onore di C. Mortati, Milano, 1977, vol. IV, p. 737; A.A. CERVATI, Interrogativi sulla sindacabilità dell'abuso del decreto legge, in Giur. cost., 1977, p. 784; M. RAVERAIRA, Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della "necessità ed urgenza" dei decreti legge, in Giur. cost., 1982, I, 1433; ID., Necessità ed urgenza dei decreti legge e legge di conversione, in Giur. cost., 1986, I, 601; G. GUIGLIA, Ancora un intervento del Presidente della Repubblica in tema di decreti legge, in Quad. costit., 1989, p.564; V. LIPPOLIS, Presidente della Repubblica e controllo in sede di emanazione dei decreti legge, in Quad. costit., 1989, 534; F. SORRENTINO, Decreto legge in fase di conversione e giudizio di costituzionalità, in Giur. cost., 1991, p. 2597; F. MODUGNO – A. CELOTTO, Rimedi all’abuso del decreto legge, in Giur. cost., 1994, 3235; A. PIZZORUSSO, Ripensando i controlli sui decreti legge alla luce dell'esperienza recente, in Pol. dir., 1995, p. 421; V. ANGIOLINI, Attività legislativa del Governo e giustizia costituzionale, in Riv. dir. cost., 1996, 205. Sui rimedi previsti o prospettati in sede di riforme regolamentari e costituzionali e, più in particolare, sulla natura ed efficacia del controllo parlamentare sui presupposti (c.d. filtro di costituzionalità) e sulla inemendabilità dei decreti legge, cfr., L. D'ANDREA, La commissione affari costituzionali, in Arch. giur., 1992, 2, p. 200; V. LIPPOLIS, Prospettive di riforma del decreto legge - note in margine al disegno di legge costituzionale di modifica dell'art. 77 della Costituzione presentato dal Governo nella X legislatura (n. 5783), in Dir. soc., 1992, p. 339; A. DI GIOVINE, La decretazione d'urgenza in Italia tra paradossi, ossimori e prospettive di riforma, in Studi parl. pol. cost., 1996, p. 5; S. TRAVERSA, Patologia del decreto legge. Ipotesi di soluzione, in Rass. parl., 1996, p. 23. . Sulla abrogazione in relazione al fenomeno della reiterazione M. AINIS, Gli effetti irreversibili del decreto legge, relazione al Convegno annuale Associazione Italiana dei Costituzionalisti , “Gli atti legislativi del governo e i rapporti fra i poteri “, Parma 24-25 novembre 1995. In particolare si considera l’ipotesi di un decreto legge abrogato o modificato dal governo a mezzo di un secondo decreto legge la cui adozione precede il decorso dei sessanta giorni di vigenza del primo decreto. Poiché l’abrogazione, diversamente dalla decadenza, incide sui soli effetti futuri dell’atto abrogato, sembrerebbe perciò che in questo caso si consolidino gli effetti già prodotti dal primo decreto anteriormente alla sua sostituzione. tale ipotesi ha dato luogo ad un vivace dibattito: così per esempio c’è chi nega in radice l’ammissibilità d’un doppio ed antitetico intervento dell’esecutivo sulla medesima materia, perché altrimenti le Camere verrebbero espropriate della possibilità di convertire il primo dei due provvedimenti d’urgenza varati dal Consiglio dei ministri, in questo senso L. PALADIN, Decreto legge, in Noviss. dig. it., V, Torino, 1960, 291, che successivamente ha però corretto il suo giudizio in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma 1979, 74. In senso contrario, S.M. CICCONETTI, Il potere di ritiro nel procedimento di formazione delle leggi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1965, 397 il quale afferma che l’emanazione del nuovo decreto legge non comporta l’interruzione automatica del procedimento di conversione del decreto abrogato perchè, se ciò avvenisse, si configurerebbe un inammissibile potere di ritiro (implicito) del relativo disegno di legge di conversione da parte del governo; ma nel caso di specie il potere in questione non è per l’appunto esercitabile, trattandosi di iniziativa legislativa vincolata. 25 In giurisprudenza, sulla sindacabilità dei presupposti della necessità e dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 77 Cost., legittimano il ricorso al decreto legge, cfr., Corte cost., sent. n. 55/1977, in Giur. cost., 1977, I, 597, con nota di A.A. CERVATI, Interrogativi sulla sindacabilità dell’abuso del decreto legge, 874. Dalla motivazione della sentenza, risulta esplicitamente come la Corte abbia omesso di affermare, contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina, che solo il parlamento è competente a controllare la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza poiché trattasi prevalentemente di valutazione di ordine politico. Analogo è l'atteggiamento della Corte nella sent. n. 185/1981, in Giur. cost., 1981, I, 1826; Corte cost., sent. n. 108/1986, in Giur. cost., 1986, I, 582, con osservazioni di M. RAVERAIRA, Necessità ed urgenza dei decreti leggi e leggi di conversione, 601 e di R.G. ALOISIO, Legislatore e Corte Costituzionale al banco della locazione, 603. Con questa pronuncia la Corte, per la prima volta, esclude esplicitamente la sindacabilità del difetto dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto legge sottoposto al suo giudizio, rilevando che simile censura non può essere proposta a seguito della conversione in legge del decreto; in senso conforme cfr, altresì Corte cost., sentt. 34/1985, in Giur. cost., 1985, I, 104; 108/1986, in Giur. cost., 1986, I, 582; 474/1988, in Giur. cost., 1988, I, 2134, con osservazione di A. D'ATENA, Sulla ammissibilità di provvedimenti "puntuali" dello Stato nelle materie di pertinenza regionale, 2143; ord. 808/1988, in Giur. cost., 1988, I, 3839; ord. 810/1988, in Giur. cost., 1988, I, 3845; 1033/1988, in Giur. cost., 1988, I, 5048; 1060/1988, in Giur. cost., 1988, I, 5173. Dalla fine degli anni '80 sino alla metà degli anni '90 la Corte sembra non essere più investita di simili questioni poiché non è dato riscontrare pronunce che direttamente affrontino il problema della sindacabilità dei presupposti della necessità e dell'urgenza. Tappa fondamentale per la delineazione di un nuovo orientamento giurisprudenziale in materia è il 1995, anno in cui la Corte con sent. n. 29/1995, in Giur. cost., 1995, 278 con osservazioni di M. V. LUPÒ AVAGLIANO, Corte dei Conti e Regioni: dal vecchio al nuovo, tra inefficienza e garantismo, 321 e di A. CORPACI, Il controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni nella ricostruzione della Corte Costituzionale: un tributo al valore simbolico di una riforma, 325 - muta radicalmente il suo orientamento, allineandosi peraltro a quanto sostenuto sin dal 1982 da autorevole dottrina (cfr. a questo proposito M. RAVERAIRA, op. ult. cit. e prima ancora, Il problema del sindacato di costituzionalità sui presupposti della "necessità ed urgenza" dei decreti legge, in Giur. cost., 1982, I, 1433 ss.). In modo conforme cfr., altresì, Corte cost., sentt. 161/1995, in Giur. cost., 1995, 1346; 391/1995, in Giur. cost., 1995, 2874, ove la Corte precisa che dalla valutazione preliminare dei presupposti di cui all'art. 77 Cost., sono escluse le norme introdotte dalle Camere in sede di conversione del decreto poiché queste ultime assumono efficacia soltanto al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione. Sui soggetti legittimati a far valere di fronte alla Corte questioni di legittimità aventi ad oggetto la valutazione dei requisiti di necessità ed urgenza di un decreto legge, cfr., tra le tante, Corte cost., ord. 81/1984, in Giur. cost., 1984, I, 480; sent. 243/1987, in Giur. cost., 1987, I, 2019; sent. 533/1989, in Giur. cost., 1989, 2433; sent. 544/1989, in Giur. cost., 1989, 2494; sent. 343/1990, in Giur. cost., 1990, 2142; sent. 29/1995, in Giur. cost., 1995, 278, e da ultimo, Corte cost., 25/1996, in Giur. cost., 1996, 221, con la quale la Corte, sulla base di quanto affermato nella precedente sentenza 29/1995, ha 26 stabilito che i ricorsi presentati dalle Regioni avverso decreti legge lesivi delle proprie competenze, producono effetti estensivi delle censure alle sopravvenute leggi di conversione, poiché queste ultime, perpetuando gli eventuali vizi di costituzionalità del precedente decreto, rinnovano la lesione da cui nasce l'interesse a ricorrere della Regione stessa. Sulla esclusione della sindacabilità di norme contenute in decreti legge non convertiti ci si limita a segnalare, a fronte di un orientamento costante, Corte cost., sent. 40/1994, in Giur. cost., 1994, 245. Sulla vincolatività dell’art. 15/400/1988 si segnala Corte cost., 391/1995, in Giur. cost., 1995, 2824. Le motivazioni di tale sentenza appaiono tanto interessanti quanto contraddittorie poiché, se da un lato la Corte esclude che il vincolo di omogeneità rispetto ai contenuti del decreto legge discendente dall'art. 15/400/1988 sia privo di forza costituzionale, dall' altro definisce tale disposizione come "integrativa dell'art. 77 Cost." e comunque, proprio in quanto sprovvista della forza costituzionale, non estensibile alle norme introdotte in sede di conversione. Con questa pronuncia, la Corte torna ancora a riferire il requisito della omogeneità del contenuto al decreto legge e non alla legge di conversione nel senso, peraltro, che l'inserimento di temi eterogenei nella legge di conversione sia comunque contrario alla regole di buona tecnica legislativa. Su quest'ultimo aspetto, cfr., Corte cost., sent. 422/1994, in Giur. cost., 1994, 3768 con la quale la Corte, conformemente a quanto già affermato con sentenza 108/1987, in Giur. cost., 1987, 802, afferma che l'inserimento di temi eterogenei in un medesimo testo legislativo non è certamente esercizio di buona tecnica legislativa anche se, tale evenienza non può costituire motivo di illegittimità costituzionale della disposizione interessata. 27