...TRACCE... a cura del Comitato 11 ottobre PROFILI DEGLI OSPITI

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..TRACCE...
a cura del Comitato 11 ottobre
PROFILI DEGLI OSPITI E DEI RELATORI DEL SEMINARIO:
ALESSANDRO PELIZZON
Italiano di nascita ed Australiano per scelta, ottenne la sua Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino,
specializzandosi in diritto comparato ed antropologia giuridica. Alessandro si occupa di Diritti Indigeni da quasi due decenni.
La sua tesi di laurea fu il risultato di una ricerca sul campo di nove mesi, durante i quali Alessandro si dedicò all'esplorazione
del diritto precolombiano di famiglia nelle Ande Peruviane, Boliviane ed Ecuadoriane. Durante i suoi anni di studio presso
l'Università di Torino, assieme ad altri giovani accademici fondò un gruppo di ricerca con il quale partecipò alle attivitò che
portarono alla creazione della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. Giunto in Australia, Alessandro
iniziò un Dottorato di ricerca presso l'Università di Wollongong su Titoli di Proprietà Nativa (Native Titles) e pluralismo
giuridico nell'Illawarra. Completata nel 2010, la tesi di dottorato è stata recentemente pubblicata in forma di libro. Durante il
corso del Dottorato di ricerca, Alessandro cominciò ad esplorare i Diritti della Natura e le nascenti filosofie giuridiche di
Wild Law ed Earth Jurisprudence. Il suo principale interesse è tuttora l'intersezione tra queste nascenti filosofie e
differenti ontologie giuridiche, con particolare attenzione nei confronti di strutture legali Indigene. Il primo risultato di tale
interesse fu, nel 2010, l'organizzazione di una conferenza sul tema presso l'Università di Wollongong e la Sandon Point
Aboriginal Tent Embassy. Alla fine dello stesso anno, Alessandro fu uno dei fondatori e dei primi membri del comitato
esecutivo della Global Alliance for the Rights of Nature. Nel 2011, Alessandro ha partecipato all'organizzazione della terza
conferenza Australiana sui Diritti della Natura ed è stato uno dei membri fondatori dell'Australian Wild Law Alliance.
Docente di Filosofia Giuridica presso la Southern Cross University, Alessandro ha contribuito alla creazione dell'Earth Laws
Network presso l'Università nella quale lavora. Le principali aree di ricerca di Alessandro sono antropologia giuridica, diritto
comparato, filosofia giuridica, diritti Indigeni e giurisprudenza ecologica. Quando non lavora, Alessandro nutre il suo legame
con la sua Terra adottiva, e nel 2008 ha compiuto un viaggio solitario di scoperta attraverso il continente australiano di oltre
33000 km.
AUNTY BARBARA NICHOLSON
Aunty Barb è un'Anziana Wodi Wodi (territorio subito a Sud di Sydney), 'rapita' dalla famiglia d'origine a 5 anni - e' un
membro delle Stolen Generation lei stessa - e protagonista di un epico viaggio di ritorno presso la sua comunità d'origine a 10
anni, attivista per oltre 50 anni, uno dei membri chiave delle inchieste sulle Stolen Genrations e sulle morti sospette in
carcere (le due inchieste più importanti sui diritti Aborigeni in Australia dagli anni '60 in poi), membro di un Native Title
Claim nell'Illawarra, professoressa prima presso la University of New South Wales e poi presso la Univeristy of Wollongong
per quasi tre decadi.
Nota: Aunty è un titolo onorifico tra gli anziani aborigeni.
DAVIDE PETTENELLA
Laureato in Scienze forestali presso l'Università degli Studi di Padova nel 1979, è stato quindi visiting professor presso
l'Institute of Agricultural Economics dell'Università di Oxford. Dal 1979 al 1980 è stato responsabile del Laboratorio di
Economia forestale del Centro di Sperimentazione Agricola e Forestale della SAGF (Gruppo ENCC). Nel 1990 è diventato
ricercatore presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova dove ora è professore associato e insegna
"Economia ed estimo forestale", “Marketing dei prodotti della montagna” oltre in diversi corsi di perfezionamento e Master.
Il prof. Pettenella si occupa di metodologie di valutazione economica dei benefici offerti da una corretta gestione delle
risorse forestali e di marketing delle risorse ambientali come strumento per le politiche di sviluppo.
Ha una lunga esperienza di ricerca in campo internazionale e nazionale sulle tematiche dell’economia e delle politiche di
gestione delle risorse forestali. Ha lavorato per conto di numerose istituzioni italiane (ENEA, CENSIS, FEEM, NONISMA
etc.) e ha partecipato ad attività di studio promosse da: Banca Mondiale, FAO, Commissione Europea, Ministero degli Esteri e
ENCC in Paesi in via di sviluppo e ad economia in transizione.
Ha pubblicato circa 310 lavori scientifici, tra i quali una ventina di libri e monografie.
DAVIDE SAPIENZA
Protagonista dal 1984 al 1998 dell'editoria musicale, scrive per le più importanti testate musicali, lavora per RAITRE DSE,
Radio Popolare e come consulente editoriale. Il lungo cammino di legame con la Terra, i valori dell'intimo legame dell'Uomo con
la Natura lo vedono impegnato dal 1989 nella promozione dei nativi americani (introduce in Italia John Trudell e traduce
Lance Henson). Un lungo tempo parallelo, che nel 2012 lo porta a fondare il gruppo Diritti della natura Italia. Nel 1990 lascia
Monza per andare in montagna, sotto la Presolana. Da qui in poi si dedica all'esplorazione di terre (anche Alte) vicine e lontane
(l'Artico) e dopo una pausa editoriale di sette anni, torna ai libri: nel 2004 arriva l'acclamato "I Diari di Rubha Hunish"
(Evento al Premio Chatwin 2004, Imperdibile dell'Anno per Alpinia). Scrive reportage da tutto il mondo tra gli altri per La
Stampa, Rivista della Montagna, Il Sole 24 Ore, GQ, Diario. Nel 2007 "La Valle di Ognidove", spinge su territori inesplorati il
rapporto con la natura come punto di partenza e di ritorno, di chiusura del cerchio: La Repubblica lo definisce "un nuovo
classico". Nel 2008 firma la sceneggiatura del documentario "Scemi di Guerra". Nel 2009 RSI Televisione Svizzera Italiana
realizza il documentario di un'ora La Sapienza di Davide – Parole in Cammino sullo scrittore e la visione del rapporto tra
natura e uomo. Una presenza che si avverte anche nel lavoro con il fotografo Andrea Aschedamini, dove la sperimentazione
poetica sulle immagini si sposa a testi scritti a mano ("L’Invisibile Canto del Silenzio", 2010; "Le OroVie" 2011). La passione
per l’esplorazione polare porta alla traduzione dei classici di Fridtjof Nansen e Robert F. Scott, due "poli" opposti
(ovviamente Davide, è al Polo Nansen). Notevoli i risultati ottenuti con le innovative traduzioni di Jack London: è riconosciuto
lo ha posto tra i maggiori esperti del grande scrittore americano. La traduzione di "Preparare Un Fuoco" e' stata utilizzata da
Marco Paolini per Uomini&Cani. Nel 2010 pubblica "La Strada Era L'Acqua" dove protagonista narrante è l'Acqua. Proseguendo
il lavoro di "voce volontaria" della Natura, tra camminate letterarie, incontri e conferenze, l'impegno per i Diritti della Natura
è l'espressione politica del suo lavoro. Nel luglio 2011 vince il premio ALPINIA Pigna d’Argento e diventa Socio Accademico
del GISM. Il 10 novembre 2011 esce "La Musica della Neve", presentato con una performance musicale. Nel giugno 2012,
Greenaccord lo riconosce "Sentinella del Creato" per i suoi libri e il lavoro a favore della Madre Terra.
FEDERICO LENZERINI
Insegna aell'Università di Siena, relatore sui popoli indigeni dell'International Law Association.
Si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Siena nel 1998, con il massimo dei voti, la lode e la menzione di
pubblicazione (tesi di laurea: "Il diritto internazionale e le forme contemporanee di schiavitù"). Nel 2003 ha conseguito il
titolo di dottore di ricerca in diritto internazionale, presso l'Università degli studi di Bari, con una tesi di dottorato su "Asilo
e diritti umani. L'evoluzione del diritto di asilo nel sistema di diritto internazionale contemporaneo". Dal Dicembre 1999 è
cultore presso la Cattedra di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Siena. È ricercatore e docente di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato e diritto
dell'Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena. È consulente UNESCO per la
tutela del patrimonio culturale e Consigliere Giuridico del Ministero degli Affari Esteri per negoziati internazionali relativi
alla protezione dei beni culturali. Fa parte della "Società Italiana di Diritto Internazionale" ed è Rapporteur del "Committee
on the Rights of Indigenous Peoples" dell'International Law Association. Le sue aree prevalenti di ricerca sono: tutela dei
diritti umani, diritto d'asilo (sotto il duplice profilo del diritto internazionale generale e del diritto dell'Unione europea),
diritti dei popoli indigeni (secondo il diritto internazionale e comparato), diritto del commercio internazionale, tutela
internazionale del patrimonio culturale, diversità culturale.
GIULIANO TESCARI
Ha insegnato Antropologia culturale e Antropologia della performance all’Università di Torino fino alle sue dimissioni dell'anno
scorso. Ha trascorso lunghi periodi della sua vita fra i wirrárika (huichol) della Sierra madre occidentale del Messico,
indagando i fondamenti della prospettiva sciamanica e le modalità di accesso a questa professione. Dalla feconda
collaborazione con Leocadio López Carrillo, indio wirrárika di vaste conoscenze tradizionali, è scaturito il volume scritto a due
mani Vamos a Tûrikyé. Sciamanismo e storia sacra wirrárika (FrancoAngeli, 2000). Sullo sciamanismo, sulle sue performance
culturali e sulla rilevanza del pensiero sciamanico nell’affermazione dei diritti dei popoli indigeni ha pubblicato diversi scritti,
tra cui “L'etnodramma nell'insegnamento dell'antropologia culturale” (Molimo, 2006), “Essere indigeni: popoli e persone nelle
politiche del riconoscimento” (Quaderni di Thule, 2010) e “L'antropologia fra diritti umani e diritti indigeni”, in Maher,
Antropologia e diritti umani nel mondo contemporaneo (Rosenberg&Sellier, 2011).
EMANUELA BORGNINO
Antropologa, ricercatrice presso la Fondazione Camis de Fonseca e co-fondatrice di Earth Laws Italia. Laureata in lingue
orientali a indirizzo antropologico, ha iniziato a interessarsi alle questioni indigeni quindici anni fa, partecipando prima al
Working Group on Indigenous Peoples presso la sete ONU di Ginevra entrando poi a far parte del Forum Pemanente delle
Popolazioni Indigene di New York. Ha poi conseguito il master in diritti ambientali e diritti dei popoli indigeni presso Human
Rights Education Associates (HREA), Concord, MA, USA, e ha collaborato in diversi corsi universitari. Oggi è consulente per
Slow Food International e per Terra Madre sulle questioni indigene, ha coordinato il gruppo di lavoro che ha ispirato i
contenuti di Indigenous Terra Madre. Insieme ai diritti dei popoli indigeni si è occupata di sciamanismo femminile, ha infatti
vissuto diversi anni in Giappone dove ha condotto un lavoro di ricerca sul campo sullo sciamanismo femminile moderno, che è
stato pubblicato con il titolo di “lo sciamanismo in Giappone: la caverna delle volpi di Inari. Oggi il suo campo d’interesse
principale è quello dell’antropologia ambientale applicata ai diritti dei popoli indigeni; collabora con l’università degli studi di
Torino, con la Hawaiian Pacific University, e con diverse popolazioni indigene in tutto il mondo, per il riconoscimento dei diritti
e della proprietà intellettuale indigena, attraverso dei modelli ambientali che vedono l’uomo e l’ambiente in un rapporto di
interconnessione generazionale.
XAUREME JESUS CADELARIO COSIO
Indigeno Wixarika (Huichol), popolazione che vive in un territorio compreso negli stati di Jalisco, Nayarit, Durango e
Zacatecas, nella zona occidentale del Messico. Da anni Xaureme Jesus lotta per la difesa dei diritti del suo popolo. È maestro
e direttore della scuola Benito Juárez di Santa Catarina Cuexcomatitlán e attivista di AJAGI, associazione di appoggio ai
gruppi indigeni dello stato di Jalisco. Negli ultimi 2 anni le comunità Wixarica hanno creato un fronte comune per la difesa dei
propri luoghi sacri, in particolare Wirikuta o Real de Catorce, nel deserto di San Luis Potosí, minacciato da una impresa
mineraria che estrae oro e argento.
IL DIRITTO ALLA TERRA
Estratti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni
13 settembre 2007
Articolo 8
1. I popoli e gli individui indigeni hanno diritto a non essere sottoposti all’assimilazione forzata o alla distruzione della loro cultura.
2. Gli Stati devono provvedere efficaci misure di prevenzione e compensazione per:
(a) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di privarli della loro integrità come popoli distinti, oppure dei loro valori culturali o delle loro
identità etniche;
(b) Qualunque atto che abbia lo scopo o l’effetto di espropriarli delle proprie terre, territori e risorse;
(c) Qualunque forma di trasferimento forzato della popolazione che abbia lo scopo o l’effetto di violare o minare quale che sia dei loro diritti;
Articolo 10
I popoli indigeni non possono essere spostati con la forza dalle loro terre o territori. Nessuna forma di delocalizzazione potrà avere luogo
senza il libero, previo e informato consenso dei popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su di una giusta ed equa compensazione e,
dove possibile, con l’opzione del ritorno.
Articolo 25
I popoli indigeni hanno diritto a mantenere e rafforzare la loro specifica relazione spirituale con le terre, i territori, le acque, le zone
marittime costiere e le altre risorse tradizionalmente di loro proprietà o altrimenti occupati e utilizzati, e a tramandare alle generazioni
future le loro responsabilità al riguardo.
Articolo 26
1. I popoli indigeni hanno diritto alle terre, territori e risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti
utilizzato o acquisito.
2. I popoli indigeni hanno diritto alla proprietà, uso, sviluppo e controllo delle terre, dei territori e delle risorse che possiedono per motivi di
proprietà tradizionale oppure di altre forme tradizionali di occupazione o uso, come anche di quelli che hanno altrimenti acquisito.
3. Gli Stati daranno riconoscimento e protezione legali a queste terre, territori e risorse. Questo riconoscimento sarà dato nel dovuto
rispetto dei costumi, delle tradizioni e dei regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni in questione.
Articolo 27
Gli Stati avvieranno e realizzeranno, di concerto con i popoli indigeni in questione, un processo equo, indipendente, imparziale, aperto e
trasparente, che dia il dovuto riconoscimento alle leggi, alle tradizioni, ai costumi e ai regimi di proprietà terriera dei popoli indigeni, allo
scopo di riconoscere e aggiudicare i diritti dei popoli indigeni riguardanti le loro terre, territori e risorse, ivi compresi quelli che erano
tradizionalmente in loro possesso o altrimenti occupati o utilizzati. I popoli indigeni avranno diritto a partecipare a questo processo.
Articolo 28
1. I popoli indigeni hanno diritto alla restituzione o, quando questa non sia più possibile, ad un equo risarcimento per le terre, i territori e le
risorse che tradizionalmente possedevano, oppure in altra forma occupavano o utilizzavano e che sono stati confiscati, presi, occupati,
utilizzati oppure danneggiati senza il loro libero, previo e informato consenso.
2. A meno che non vi sia un diverso accordo stipulato liberamente con i popoli in questione, il risarcimento sarà costituito da terre, territori e
risorse di pari qualità, estensione e regime giuridico oppure da un indennizzo pecuniario o da altro tipo di risarcimento adeguato.
Articolo 29
1. I popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e protezione dell’ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse.
Gli Stati devono avviare e realizzare programmi di assistenza ai popoli indigeni per assicurare tale conservazione e protezione, senza
discriminazioni. (…)
Articolo 32
1. I popoli indigeni hanno diritto a definire ed elaborare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l’utilizzo delle loro terre o territori e delle
altre risorse.
2. Gli Stati dovranno consultarsi e cooperare in buona fede con i popoli indigeni in questione, tramite le loro istituzioni rappresentative, in
modo tale da ottenere il loro libero e informato consenso previamente all’approvazione di qualsiasi progetto che influisca sulle loro terre o
territori e sulle altre risorse, in modo particolare per quanto concerne la valorizzazione, l’uso o lo sfruttamento delle risorse minerarie,
idriche o di altro tipo.
3. Gli Stati dovranno provvedere dei meccanismi efficaci per un giusto ed equo indennizzo per qualunque delle sopraccitate attività, e si
dovranno approntare misure adeguate per mitigare un impatto nocivo a livello ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.
(Traduzione italiana a cura di Emanuela Borgnino e Giuliano Tescari)
Estratti dalla CONVENZIONE ILO 169 SU POPOLI INDIGENI E TRIBALI
Data di entrata in vigore: 05.09.1991
PARTE II. TERRE
Art. 13
1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della convenzione, i Governi devono rispettare l'importanza speciale, per la cultura e per
i valori spirituali dei popoli interessati, della relazione che essi intrattengono con le terre od i territori (o, a seconda dei casi, con entrambi)
che essi occupano od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti collettivi di questa relazione. (…)
Art. 14
1. I diritti di proprietà e di possesso sulle terre che questi popoli abitano tradizionalmente devono essere loro riconosciuti. Si devono inoltre
adottare delle misure adeguate al caso per la salvaguardia del diritto dei popoli interessati all'utilizzo delle terre non occupate
esclusivamente da loro, ma alle quali essi hanno tradizionalmente accesso per le proprie attività tradizionali e di sussistenza. A questo
riguardo deve prestarsi particolare attenzione alla situazione dei popoli nomadi e degli agricoltori itineranti.
2. I Governi devono adottare misure adeguate per l'identificazione delle terre tradizionalmente occupate dai popoli interessati, e per
garantire l'effettiva tutela dei loro diritti di proprietà e di possesso.
3. Nel quadro del sistema giuridico nazionale, devono essere istituite procedure adeguate alla decisione delle rivendicazioni territoriali
provenienti dai popoli interessati.
Art. 15
1. Devono essere salvaguardati in nodo speciale i diritti dei popoli interessati alle risorse naturali delle loro terre. Questi diritti comprendono,
per questi popoli, la partecipazione all'utilizzo, alla gestione ed alla conservazione di queste risorse.
2. Nel caso in cui lo Stato mantiene la proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate le
terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di consultazione dei popoli interessati per determinare, prima d'intraprendere o
d'autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento delle risorse delle loro terre, se e fino a che punto gli interessi di questi popoli ne
sono minacciati. I popoli interessati devono, ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivanti da queste attività e devono
ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di tali attività.
Art. 16
1. Ad eccezione dei casi indicati nei seguenti paragrafi del presente articolo, i popoli interessati non devono essere trasferiti dalle terre che
occupano.
2. Qualora in via d'eccezione si giudichino necessari il trasferimento ed il reinsediamento di detti popoli, questi non potranno avvenire se non
col loro consenso liberamente espresso in piena cognizione di causa. Qualora tale consenso non possa ottenersi, trasferimento e
reinsediamento non potranno avvenire se non a seguito di procedure stabilite dalla legislazione nazionale e comprendenti, se del caso,
inchieste pubbliche in cui i popoli interessati abbiano la possibilità d'essere rappresentati in modo efficace.
3. Ogniqualvolta sia possibile, detti popoli devono avere il diritto di ritornare alle proprie terre tradizionali alla cessazione delle regioni che
ne hanno motivato il trasferimento.
4. Nel caso in cui un tale ritorno non sia possibile, secondo quanto determinato in un accordo ovvero, in assenza di un accordo, secondo
procedure appropriate, detti popoli devono ricevere, nella maniera migliore possibile, terre di qualità e di status giuridico almeno uguali a
quelli delle terre occupate in precedenza, e che permettano loro di sovvenire ai loro bisogni presenti e d'assicurare il loro sviluppo futuro.
Quando i popoli interessati esprimano la preferenza per un indennizzo in forma specifica od in natura, essi devono essere indennizzati in tal
modo, riservandosi le appropriate garanzie.
5. Le persone così trasferite e reinsediate devono essere integralmente risarcite per ogni perdita e per ogni danno subito a tal causa.
Art. 17
1. Devono essere rispettati i modi di trasferimento dei diritti fondiari fra i propri membri, stabiliti dai popoli interessati. (...)
Art. 19
I programmi nazionali in materia agricola devono garantire ai popoli interessati condizioni equivalenti a quelle di cui beneficiano gli altri
componenti della popolazione per quanto riguarda:
a) la concessione di terre aggiuntive quando le terre di cui detti popoli dispongono sono insufficienti ad assicurar loro gli elementi di una
normale esistenza, od a far fronte ad una loro eventuale crescita demografica (...)
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