PROVINCIA DI CROTONE SETTORE MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE Ufficio di Coordinamento Provinciale dei Centri per l’Impiego Via M. Nicoletta, 251 - 88900 CROTONE (KR) - Tel 0962/929722 - Fax 0962/908309 Sito web www.krlavoro.it - E-mail [email protected] CONVENZIONE EX ARTICOLO 11, L. 68/1999 Prot. n. del Il giorno , nella sede della Amministrazione Provinciale di Crotone, il Settore Mercato del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Crotone, nella persona del Dirigente , d'ora in avanti UFFICIO e l'Azienda , Partita IVA, codice Fiscale , nella persona di qualità di Rappresentante Legale, d'ora in avanti AZIENDA, , in PREMESSO Che l'articolo 1 della Legge 68/99 individua, quale finalità prioritaria da perseguire, l'esigenza di favorire l'inserimento e/o integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato; Che l'articolo 11 della Legge 68/99 attribuisce agli Uffici competenti la facoltà di stipulare con i datori di lavoro privati convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma diretto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge stessa; Che l'articolo 11, comma 4 della Legge 68/99 attribuisce agli Uffici competenti la facoltà di stipulare, con i datori di lavoro privati, convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario; Che l'articolo 13 della Legge 68/99 prevede la possibilità di accedere ad un regime fiscale agevolato sulla base dei programmi presentati e nei limiti del Fondo di cui al comma 4 dello stesso articolo; L'accordo, in sede di Conferenza Unificata, siglato in data 22/02/01 tra il Ministero del Lavoro e gli Enti Locali col quale sono stati fissate, in materia di convenzioni, le linee programmatiche alle quali conformarsi per la stipula delle singole fattispecie negoziali; Il Regolamento attuativo della L.R. 32/2001; -1- CONSIDERATA L'opportunità di sperimentare nuove e più flessibili modalità di ingresso nel mercato del lavoro per i soggetti disabili; La validità del meccanismo convenzionale, quale strumento idoneo a valorizzare la legislazione di tutela dei soggetti disabili, realizzando un equo contemperamento tra le esigenze aziendali e le aspettative di inserimento lavorativo dei disabili; TENUTO CONTO Che l'AZIENDA dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto riepilogativo previsto dall'art. 9, comma 6, della L. 68/99, che costituisce parte integrante del presente documento in quanto allegato, oppure in quanto già in possesso del Servizio di collocamento o di non essere obbligata all’invio del prospetto; Che l'AZIENDA Ha/Non ha stipulato precedenti convenzioni con il Servizio per l’impiego, in base alla Legge 68/99; Che l'AZIENDA, in base alle risultanze dei prospetti informativi (generali e provinciali) che costituiscono parte integrante del presente atto, è tenuta alla copertura della quota d'obbligo nella misura di: n. unità disabili e n. unità appartenenti alle categorie protette non disabili a livello nazionale; n. unità disabili e n. unità appartenenti alle categorie protette non disabili a livello provinciale; Che l'AZIENDA Ha/Non ha sedi operative dislocate fuori provincia; Che l'AZIENDA Ha/Non ha presentato istanza di compensazione territoriale (in caso affermativo, allegare la relativa documentazione); Che l'AZIENDA, può meglio assolvere agli obblighi aggiuntivi solo attraverso il ricorso ad un programma di inserimento graduale del personale; Che l'AZIENDA, per talune qualifiche richieste, Intende/Non intende attivare strumenti di qualificazione e di tirocinio al fine di fornire ai lavoratori l'adeguato addestramento professionale; CONVENGONO QUANTO SEGUE l'UFFICIO e l'AZIENDA, d'ora in avanti PARTI, decidono di attuare un programma di inserimento di soggetti disabili al fine del conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla Legge 68/99, così articolato: -2- Art. 1 (Durata) La durata del regime convenzionale è fissata in mesi , a decorrere dalla data di approvazione, fermo restando l’obbligo di rispettare le date stabilite nell’allegata Tabella “A”, pena la decadenza del regime convenzionale. Art. 2 (Individuazione dei lavoratori) L’AZIENDA provvederà ad individuare i lavoratori da assumere nominativamente anche facendo ricorso ai servizi di incrocio domanda/offerta, preselezione e selezione offerti dagli Uffici competenti. Le assunzioni numeriche avverranno sulla base delle graduatorie, ex articolo 8, della legge 68/99 vigenti al momento della richiesta, tenendo conto delle qualifiche richieste dall’AZIENDA. Art. 3 (Modalità di inserimento) Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, per la realizzazione del programma dedotto in convenzione potranno essere utilizzate le seguenti tipologie contrattuali: a) Contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato superiore ai 9 mesi; b) Contratto a tempo pieno e/o a tempo parziale, con orario, rapportato al normale orario a tempo pieno, superiore al 50%; c) Altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia, da sottoporre preventivamente al servizio competente. In tutti i casi, troverà applicazione il contratto collettivo di categoria. L'assunzione definitiva sarà sempre subordinata al superamento del periodo di prova, che, per il lavoratori disabili, può avere durata più ampia rispetto a quella prevista nel corrispondente contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Art. 4 (Tirocinio formativo) I percorsi di integrazione lavorativa, potranno essere preceduti da un periodo iniziale di tirocinio da svolgersi presso l'unità produttiva. Il tirocinio formativo, nel rispetto della vigente normativa in materia, non costituisce rapporto di lavoro; tuttavia il soggetto ospitante, a titolo di rimborso spese sostenute dal tirocinante, si impegna a riconoscergli una indennità mensile da convenirsi. La comunicazione dell'avvio dell'attività di tirocinio dovrà essere inviata, a cura dell'AZIENDA, ai servizi per l'impiego, con le modalità previste dalla vigente normativa. Per l'intera durata del tirocinio il datore di lavoro sarà tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. -3- Gli uffici competenti, nell'ambito dell'attività di sorveglianza e controllo riconosciutagli dalla legge, potranno prevedere e disporre verifiche periodiche sull'andamento del percorso di tirocinio formativo. Alla scadenza del periodo di tirocinio, che per i lavoratori disabili non può essere superiore a 24 (ventiquattro) mesi, l'AZIENDA relazionerà sull'esito e, nei successivi 30 (trenta) giorni, inoltrerà all'ufficio richiesta di assunzione al lavoro. Art. 5 (Qualifiche e mansioni) Le qualifiche per le quali l’AZIENDA presenterà richiesta di avviamento al lavoro risultano essere quelle specificate nell’allegata Tabella “A”, che costituisce parte integrante della presente convenzione. In caso di impossibilità ad individuare ed avviare lavoratori con le qualifiche indicate, il datore di lavoro sottoporrà al servizio competente soluzioni alternative, anche valutando l'opportunità di ricorrere a lavoratori in possesso di qualifiche simili, ovvero a basso contenuto professionale (generico), da sottoporre a percorsi formativi. Art. 6 (Articolazione temporale) L'avvio del programma di inserimento lavorativo dei soggetti disabili avverrà, in ciascuna provincia interessata, secondo la gradualità, concordata tra le PARTI e dettagliata nella TABELLA “A”, allegata alla presente convenzione. Il personale ex art. 18, comma 2 della L. 68/99, secondo le risultanze di cui alla TABELLA “B”, non rientrando nel novero dei soggetti disabili, sarà avviato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’approvazione della convenzione. Art. 7 (Compensazione territoriale) Resta salva per l'AZIENDA la facoltà di ricorrere alla compensazione territoriale. In tal caso, tale richiesta precede la stipula della convenzione, al fine di definire preventivamente gli obblighi dell’AZIENDA nelle singole sedi provinciali. Per le modalità di presentazione dell’istanza di compensazione territoriale si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. Art. 8 (Forme di tutela) Il datore di lavoro adotterà ogni forma di tutela e di garanzia richiesta dalla natura del rapporto e non può chiedere al disabile prestazioni incompatibili con le sue minorazioni. Il datore dovrà predisporre le misure necessarie per adeguare il posto di lavoro alle possibilità operative dei soggetti impiegati, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitino l'integrazione lavorativa del disabile. In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile o il datore di lavoro possono sempre chiedere al Comitato tecnico e, per conoscenza, alla commissione ex legge 104/92, l'accertamento circa la compatibilità tra il nuovo stato invalidante e le mansioni svolte. -4- Art. 9 (Agevolazioni) L'azienda potrà accedere alle agevolazioni fiscali secondo le condizioni, i limiti e i modi previsti dall'articolo 13, L. 68/99, rivolgendo apposita istanza ai servizi per l’impiego competenti. In particolare, le Regioni possono concedere un contributo: - nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso la convenzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità; - nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso la convenzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria; - per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile. L’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore. Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte dell’UFFICIO, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con esito positivo. Gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui ai punti precedenti. L'effettiva erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell’AZIENDA, di un programma, così come previsto dal D.M. n. 91 del 13/01/00. Art. 10 (Autorizzazioni e certificazioni) Restano salve le disposizioni dettate dalla Legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni per tutto ciò che concerne le procedure di autorizzazione alla sospensione degli obblighi (articolo 3, c. 5), esclusione (articolo 5, c. 1), esonero parziale (articolo 5, c. 3) e compensazione territoriale (articolo 5). In pendenza di regime convenzionale, l'AZIENDA potrà considerarsi ottemperante ai sensi della Legge 68/99 per la partecipazione a gare di appalto ovvero per intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni. -5- Art. 11 (Decadenza e regime sanzionatorio) Per l'intera durata della convenzione il datore non sarà sanzionabile relativamente ai posti a riserva non coperti a condizione che siano rispettati i termini e i contenuti della convenzione stessa. L'inosservanza, anche parziale, del programma di inserimento convenzionale comporterà la decadenza dal regime convenzionale e, previo accertamento delle responsabilità da parte degli organi competenti, l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, con decorrenza retroattiva, nonché l’avviamento d’ufficio dei lavoratori di cui l’AZIENDA risulta deficitaria ai sensi della vigente normativa in materia di collocamento obbligatorio. Art. 12 (Disposizione finale) Le norme contenute nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili con le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento dei disabili. L'UFFICIO si riserva, in costanza di regime convenzionale, di apportare, previa consultazione ed approvazione della controparte, ogni variazione e/o integrazione utile al fine di adeguare lo strumento convenzionale alle successive direttive che saranno eventualmente adottate nelle competenti sedi. Per l’Azienda Per l’Amministrazione Provinciale ____________________________ ____________________________ -6- Tabella “A” Dettaglio unità Disabili ex art. 1, Legge 68/99. TOTALI NUMERICHE QUALIFICHE NOMINATIVE UNITÀ DA ASSUMERE TOTALI -7- ENTRO ANNOTAZIONI Tabella “B” Dettaglio unità Categorie protette non disabili ex art. 18, comma 2, L. 68/99 TOTALI NUMERICHE QUALIFICHE NOMINATIVE UNITÀ DA ASSUMERE TOTALI -8- ENTRO ANNOTAZIONI