PROVINCIA DI CROTONE
SETTORE MERCATO DEL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ufficio di Coordinamento Provinciale dei Centri per l’Impiego
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CONVENZIONE EX ARTICOLO 11, L. 68/1999
Prot. n.
del
Il giorno
, nella sede della Amministrazione Provinciale di Crotone, il Settore
Mercato del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di Crotone, nella
persona del Dirigente
, d'ora in avanti UFFICIO
e
l'Azienda
, Partita IVA, codice Fiscale
, nella persona di
qualità di Rappresentante Legale, d'ora in avanti AZIENDA,
, in
PREMESSO

Che l'articolo 1 della Legge 68/99 individua, quale finalità prioritaria da
perseguire, l'esigenza di favorire l'inserimento e/o integrazione delle persone
disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato;

Che l'articolo 11 della Legge 68/99 attribuisce agli Uffici competenti la facoltà di
stipulare con i datori di lavoro privati convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma diretto al conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla legge stessa;

Che l'articolo 11, comma 4 della Legge 68/99 attribuisce agli Uffici competenti
la facoltà di stipulare, con i datori di lavoro privati, convenzioni di integrazione
lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;

Che l'articolo 13 della Legge 68/99 prevede la possibilità di accedere ad un
regime fiscale agevolato sulla base dei programmi presentati e nei limiti del
Fondo di cui al comma 4 dello stesso articolo;

L'accordo, in sede di Conferenza Unificata, siglato in data 22/02/01 tra il
Ministero del Lavoro e gli Enti Locali col quale sono stati fissate, in materia di
convenzioni, le linee programmatiche alle quali conformarsi per la stipula delle
singole fattispecie negoziali;

Il Regolamento attuativo della L.R. 32/2001;
-1-
CONSIDERATA

L'opportunità di sperimentare nuove e più flessibili modalità di ingresso nel
mercato del lavoro per i soggetti disabili;

La validità del meccanismo convenzionale, quale strumento idoneo a valorizzare
la legislazione di tutela dei soggetti disabili, realizzando un equo
contemperamento tra le esigenze aziendali e le aspettative di inserimento
lavorativo dei disabili;
TENUTO CONTO

Che l'AZIENDA dichiara di avere ottemperato all'obbligo di invio del prospetto
riepilogativo previsto dall'art. 9, comma 6, della L. 68/99, che costituisce parte
integrante del presente documento in quanto allegato, oppure in quanto già in
possesso del Servizio di collocamento o di non essere obbligata all’invio del
prospetto;

Che l'AZIENDA Ha/Non ha stipulato precedenti convenzioni con il Servizio
per l’impiego, in base alla Legge 68/99;

Che l'AZIENDA, in base alle risultanze dei prospetti informativi (generali e
provinciali) che costituiscono parte integrante del presente atto, è tenuta alla
copertura della quota d'obbligo nella misura di:
n.
unità disabili e n.
unità appartenenti alle categorie
protette non disabili a livello nazionale;
n.
unità disabili e n.
unità appartenenti alle categorie
protette non disabili a livello provinciale;

Che l'AZIENDA Ha/Non ha sedi operative dislocate fuori provincia;

Che l'AZIENDA Ha/Non ha presentato istanza di compensazione territoriale
(in caso affermativo, allegare la relativa documentazione);

Che l'AZIENDA, può meglio assolvere agli obblighi aggiuntivi solo attraverso il
ricorso ad un programma di inserimento graduale del personale;

Che l'AZIENDA, per talune qualifiche richieste, Intende/Non intende
attivare strumenti di qualificazione e di tirocinio al fine di fornire ai lavoratori
l'adeguato addestramento professionale;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
l'UFFICIO e l'AZIENDA, d'ora in avanti PARTI, decidono di attuare un programma
di inserimento di soggetti disabili al fine del conseguimento degli obiettivi
occupazionali di cui alla Legge 68/99, così articolato:
-2-
Art. 1
(Durata)
La durata del regime convenzionale è fissata in mesi
, a decorrere dalla data
di approvazione, fermo restando l’obbligo di rispettare le date stabilite nell’allegata
Tabella “A”, pena la decadenza del regime convenzionale.
Art. 2
(Individuazione dei lavoratori)
L’AZIENDA provvederà ad individuare i lavoratori da assumere nominativamente
anche facendo ricorso ai servizi di incrocio domanda/offerta, preselezione e selezione
offerti dagli Uffici competenti.
Le assunzioni numeriche avverranno sulla base delle graduatorie, ex articolo 8, della
legge 68/99 vigenti al momento della richiesta, tenendo conto delle qualifiche
richieste dall’AZIENDA.
Art. 3
(Modalità di inserimento)
Fatta salva la possibilità di assunzione nominativa generalizzata, per la realizzazione
del programma dedotto in convenzione potranno essere utilizzate le seguenti
tipologie contrattuali:
a) Contratto a tempo indeterminato e/o a tempo determinato superiore ai 9
mesi;
b) Contratto a tempo pieno e/o a tempo parziale, con orario, rapportato al
normale orario a tempo pieno, superiore al 50%;
c) Altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia, da
sottoporre preventivamente al servizio competente.
In tutti i casi, troverà applicazione il contratto collettivo di categoria.
L'assunzione definitiva sarà sempre subordinata al superamento del periodo di prova,
che, per il lavoratori disabili, può avere durata più ampia rispetto a quella prevista
nel corrispondente contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora
sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 4
(Tirocinio formativo)
I percorsi di integrazione lavorativa, potranno essere preceduti da un periodo iniziale
di tirocinio da svolgersi presso l'unità produttiva.
Il tirocinio formativo, nel rispetto della vigente normativa in materia, non costituisce
rapporto di lavoro; tuttavia il soggetto ospitante, a titolo di rimborso spese sostenute
dal tirocinante, si impegna a riconoscergli una indennità mensile da convenirsi.
La comunicazione dell'avvio dell'attività di tirocinio dovrà essere inviata, a cura
dell'AZIENDA, ai servizi per l'impiego, con le modalità previste dalla vigente
normativa.
Per l'intera durata del tirocinio il datore di lavoro sarà tenuto ad assicurare il
tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.
-3-
Gli uffici competenti, nell'ambito dell'attività di sorveglianza e controllo
riconosciutagli dalla legge, potranno prevedere e disporre verifiche periodiche
sull'andamento del percorso di tirocinio formativo.
Alla scadenza del periodo di tirocinio, che per i lavoratori disabili non può essere
superiore a 24 (ventiquattro) mesi, l'AZIENDA relazionerà sull'esito e, nei successivi
30 (trenta) giorni, inoltrerà all'ufficio richiesta di assunzione al lavoro.
Art. 5
(Qualifiche e mansioni)
Le qualifiche per le quali l’AZIENDA presenterà richiesta di avviamento al lavoro
risultano essere quelle specificate nell’allegata Tabella “A”, che costituisce parte
integrante della presente convenzione.
In caso di impossibilità ad individuare ed avviare lavoratori con le qualifiche indicate, il
datore di lavoro sottoporrà al servizio competente soluzioni alternative, anche valutando
l'opportunità di ricorrere a lavoratori in possesso di qualifiche simili, ovvero a basso
contenuto professionale (generico), da sottoporre a percorsi formativi.
Art. 6
(Articolazione temporale)
L'avvio del programma di inserimento lavorativo dei soggetti disabili avverrà, in
ciascuna provincia interessata, secondo la gradualità, concordata tra le PARTI e
dettagliata nella TABELLA “A”, allegata alla presente convenzione.
Il personale ex art. 18, comma 2 della L. 68/99, secondo le risultanze di cui alla
TABELLA “B”, non rientrando nel novero dei soggetti disabili, sarà avviato nel
termine di 60 (sessanta) giorni dall’approvazione della convenzione.
Art. 7
(Compensazione territoriale)
Resta salva per l'AZIENDA la facoltà di ricorrere alla compensazione territoriale.
In tal caso, tale richiesta precede la stipula della convenzione, al fine di definire
preventivamente gli obblighi dell’AZIENDA nelle singole sedi provinciali.
Per le modalità di presentazione dell’istanza di compensazione territoriale si rinvia
alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.
Art. 8
(Forme di tutela)
Il datore di lavoro adotterà ogni forma di tutela e di garanzia richiesta dalla natura
del rapporto e non può chiedere al disabile prestazioni incompatibili con le sue
minorazioni.
Il datore dovrà predisporre le misure necessarie per adeguare il posto di lavoro alle
possibilità operative dei soggetti impiegati, ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitino l'integrazione lavorativa del disabile.
In caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del lavoro, il disabile o il datore di lavoro possono sempre chiedere
al Comitato tecnico e, per conoscenza, alla commissione ex legge 104/92,
l'accertamento circa la compatibilità tra il nuovo stato invalidante e le mansioni svolte.
-4-
Art. 9
(Agevolazioni)
L'azienda potrà accedere alle agevolazioni fiscali secondo le condizioni, i limiti e i
modi previsti dall'articolo 13, L. 68/99, rivolgendo apposita istanza ai servizi per
l’impiego competenti.
In particolare, le Regioni possono concedere un contributo:
-
nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni
lavoratore disabile che, assunto attraverso la convenzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria
ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle
percentuali di invalidità;
-
nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni
lavoratore disabile che, assunto attraverso la convenzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa
compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla
quarta alla sesta categoria;
-
per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione
del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili
con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per
l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa
del disabile.
L’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del
costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
Le assunzioni devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del
provvedimento di riparto del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. La concessione
del contributo è subordinata alla verifica, da parte dell’UFFICIO, della permanenza
del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell’esperimento del periodo di prova con
esito positivo.
Gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all’assunzione a tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui ai punti precedenti.
L'effettiva erogazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte
dell’AZIENDA, di un programma, così come previsto dal D.M. n. 91 del 13/01/00.
Art. 10
(Autorizzazioni e certificazioni)
Restano salve le disposizioni dettate dalla Legge 68/99 e successive modifiche ed
integrazioni per tutto ciò che concerne le procedure di autorizzazione alla
sospensione degli obblighi (articolo 3, c. 5), esclusione (articolo 5, c. 1), esonero
parziale (articolo 5, c. 3) e compensazione territoriale (articolo 5).
In pendenza di regime convenzionale, l'AZIENDA potrà considerarsi ottemperante ai
sensi della Legge 68/99 per la partecipazione a gare di appalto ovvero per
intrattenere rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni.
-5-
Art. 11
(Decadenza e regime sanzionatorio)
Per l'intera durata della convenzione il datore non sarà sanzionabile relativamente ai
posti a riserva non coperti a condizione che siano rispettati i termini e i contenuti
della convenzione stessa.
L'inosservanza, anche parziale, del programma di inserimento convenzionale
comporterà la decadenza dal regime convenzionale e, previo accertamento delle
responsabilità da parte degli organi competenti, l'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste, con decorrenza retroattiva, nonché l’avviamento d’ufficio dei
lavoratori di cui l’AZIENDA risulta deficitaria ai sensi della vigente normativa in
materia di collocamento obbligatorio.
Art. 12
(Disposizione finale)
Le norme contenute nella presente convenzione si applicano in quanto compatibili
con le disposizioni legislative e regolamentari in materia di collocamento dei disabili.
L'UFFICIO si riserva, in costanza di regime convenzionale, di apportare, previa
consultazione ed approvazione della controparte, ogni variazione e/o integrazione
utile al fine di adeguare lo strumento convenzionale alle successive direttive che
saranno eventualmente adottate nelle competenti sedi.
Per l’Azienda
Per l’Amministrazione Provinciale
____________________________
____________________________
-6-
Tabella “A”
Dettaglio unità Disabili ex art. 1, Legge 68/99.
TOTALI
NUMERICHE
QUALIFICHE
NOMINATIVE
UNITÀ DA ASSUMERE
TOTALI
-7-
ENTRO
ANNOTAZIONI
Tabella “B”
Dettaglio unità Categorie protette non disabili ex art. 18, comma 2, L. 68/99
TOTALI
NUMERICHE
QUALIFICHE
NOMINATIVE
UNITÀ DA ASSUMERE
TOTALI
-8-
ENTRO
ANNOTAZIONI