allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 20.12.2005 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI COLLEGNO E IL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA DI GRUGLIASCO PREMESSO CHE la legge n. 724 del 23.12.1994 art. 3, comma 5, stabiliva nel quadro previsto dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996” approvato con D.P.R. 07.04.1994 la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici alla data del 31.12.1996; la legge n. 662 del 23.12.1996 art. 1, comma 20, confermava quanto previsto dal citato art. 3 L. 724/1994; la Regione Piemonte con D.G.R. n. 489-14975 del 29.11.1996 ha adottato le linee guida per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici presenti sul territorio; con successiva D.G.R. n. 229-23698 del 22.12.1997 la Regione Piemonte ha individuato i criteri e gli interventi per la chiusura degli Ospedali Psichiatrici. Il programma di superamento prevede che la gestione dei progetti di dimissione sia affidata all’Azienda Sanitaria di ultima residenza attribuita al paziente prima del ricovero nell’ex Ospedale Psichiatrico o, nel caso in cui tale residenza non sia accertabile, all’Azienda Sanitaria sede di ex Ospedali Psichiatrici. All’Ente gestore dei servizi socio assistenziali è affidata la corresponsabilità progettuale e finanziaria dei progetti di dimissione. TUTTO CIO’ PREMESSO TRA l’Azienda Sanitaria Locale n. 5, con sede legale in Via Martiri XXX Aprile n. 30 - Collegno (P.I. n. 02704350012), di seguito semplicemente denominata “A.S.L. 5”, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. Claudio BACCON, nato a Susa il 28.08.1957, in virtù di delega del Legale Rappresentante del 08.01.2004, domiciliato ai fini della presente convenzione presso l'A.S.L. 5. il Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 135/bis - Grugliasco (P.I. 07477280015), di seguito semplicemente denominato "C.I.S.A.P.", nella persona del Legale Rappresentante Dott. Mauro PERINO, nato a Torino il 26.07.1953, domiciliato ai fini della presente convenzione presso il C.I.S.A.P. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 L'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P., in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 74-28035 del 02.08.1999, hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione dei soggetti disabili (classificati "A"), provenienti dagli ex OO.PP. di Collegno e di Grugliasco ed hanno verificato che i pazienti di cui alla presente convenzione erano residenti, prima del ricovero c/o gli ex OO.PP., nei Comuni del territorio dell'A.S.L. 5. ART. 2 Lo strumento a garanzia del lavoro integrato tra l'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P., per la rivalutazione dei pazienti e per la formulazione dei progetti individuali relativi agli interventi da realizzare è stato, per i soggetti disabili relativi alla presente convenzione, l'U.V.A.P. (Unità di Valutazione dell'Attività e della Partecipazione). L'U.V.A.P. è, altresì, la sede nella quale, dopo la valutazione, si procede all'organizzazione ed al monitoraggio dei progetti individuali, così come previsto dall'Accordo sull'attuazione dei L.E.A. di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 ed alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003. ART. 3 La titolarità dei progetti, relativi ai pazienti disabili provenienti dagli ex OO.PP., è esercitata congiuntamente dall'A.S.L. 5 e dal C.I.S.A.P. ART. 4 I pazienti, di cui è stata accertata la pertinenza dell'A.S.L. 5 e del C.I.S.A.P., le strutture di ricovero e le relative rette (comprensive di I.V.A.) risultano essere così come dalla sottoelencata tabella: Paziente C.L. 01.01/31.03.2005 01.04/31.12.2005 Presidio Retta Q.S. Q.A. RAF per disabili - ex Pad. 11 Collegno 133,98 133,98 77,73 93,79 56,25 40,19 M.S. 01.01/31.03.2005 RAF “Madonna delle Grazie” Cintano 01.04/31.12.2005 M.M. 01.01/31.03.2005 Comunità Alloggio “Pegaso” San Gillio 01.04/31.12.2005 65,00 65,00 39,00 45,50 26,00 19,50 153,17 153,17 91,20 107,22 61,97 45,95 ART. 5 Il C.I.S.A.P. per la Sig.a C.L., ospite c/o la R.A.F. per disabili, così come da capitolato, dovrà provvedere a rimborsare all'A.S.L. 5, oltre alla retta giornaliera alberghiera, i costi inerenti il soggiorno estivo, sempre per la quota alberghiera, svoltosi nell'anno 2005, e che ammontano per ciascun ospite, ad €. 1.744,58 così suddivisi: €. 1.221,21 quota sanitaria €. quota alberghiera 523,37 ART. 6 Il C.I.S.A.P. si impegna a liquidare all'A.S.L. 5 le quote spettanti, entro 90 giorni, previa presentazione da parte di quest'ultima della relativa fatturazione. Il C.I.S.A.P. destina al pagamento delle quote alberghiere, esclusivamente, i fondi stanziati ed erogati annualmente dalla Regione Piemonte, per questa tipologia di utenti. ART. 7 L'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P. si impegnano ad incontrarsi per eventuali verifiche inerenti la situazione degli ospiti. ART. 8 La presente convenzione decorre a far data dal 01.01.2005 e scade il 31.12.2005. In caso di decesso, dimissione o trasferimento degli ospiti, la convenzione verrà considerata "esaurita". ART. 9 La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, con relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione. Letto confermato e sottoscritto. Collegno, lì per l’A.S.L. 5 per il C.I.S.A.P. Il Direttore Amministrativo Il Legale Rappresentante Dott. Claudio BACCON Dott. Mauro PERINO