SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

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allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 20.12.2005
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5
CONVENZIONE
TRA
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5
DI COLLEGNO
E
IL CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DI GRUGLIASCO
PREMESSO CHE

la legge n. 724 del 23.12.1994 art. 3, comma 5, stabiliva nel quadro
previsto dal progetto obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”
approvato con D.P.R. 07.04.1994 la definitiva chiusura degli Ospedali
Psichiatrici alla data del 31.12.1996;

la legge n. 662 del 23.12.1996 art. 1, comma 20, confermava quanto
previsto dal citato art. 3 L. 724/1994;

la Regione Piemonte con D.G.R. n. 489-14975 del 29.11.1996 ha adottato
le linee guida per la definitiva chiusura degli Ospedali Psichiatrici presenti
sul territorio;

con successiva D.G.R. n. 229-23698 del 22.12.1997 la Regione Piemonte
ha individuato i criteri e gli interventi per la chiusura degli Ospedali
Psichiatrici. Il programma di superamento prevede che la gestione dei
progetti di dimissione sia affidata all’Azienda Sanitaria di ultima
residenza attribuita al paziente prima del ricovero nell’ex Ospedale
Psichiatrico o, nel caso in cui tale residenza non sia accertabile,
all’Azienda Sanitaria sede di ex Ospedali Psichiatrici. All’Ente gestore dei
servizi socio assistenziali è affidata la corresponsabilità progettuale e
finanziaria dei progetti di dimissione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA

l’Azienda Sanitaria Locale n. 5, con sede legale in Via Martiri XXX
Aprile n. 30 - Collegno (P.I. n. 02704350012), di seguito semplicemente
denominata “A.S.L. 5”, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.
Claudio BACCON, nato a Susa il 28.08.1957, in virtù di delega del
Legale Rappresentante del 08.01.2004, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso l'A.S.L. 5.

il Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona, con sede legale in
Via Leonardo da Vinci, 135/bis - Grugliasco (P.I. 07477280015), di
seguito semplicemente denominato "C.I.S.A.P.", nella persona del Legale
Rappresentante Dott. Mauro PERINO, nato a Torino il 26.07.1953,
domiciliato ai fini della presente convenzione presso il C.I.S.A.P.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
L'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P., in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n.
74-28035 del 02.08.1999, hanno provveduto ad effettuare la rivalutazione dei
soggetti disabili (classificati "A"), provenienti dagli ex OO.PP. di Collegno e
di Grugliasco ed hanno verificato che i pazienti di cui alla presente
convenzione erano residenti, prima del ricovero c/o gli ex OO.PP., nei
Comuni del territorio dell'A.S.L. 5.
ART. 2
Lo strumento a garanzia del lavoro integrato tra l'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P., per
la rivalutazione dei pazienti e per la formulazione dei progetti individuali
relativi agli interventi da realizzare è stato, per i soggetti disabili relativi alla
presente convenzione, l'U.V.A.P. (Unità di Valutazione dell'Attività e della
Partecipazione).
L'U.V.A.P. è, altresì, la sede nella quale, dopo la valutazione, si procede
all'organizzazione ed al monitoraggio dei progetti individuali, così come
previsto dall'Accordo sull'attuazione dei L.E.A. di cui al D.P.C.M. 29.11.2001
ed alla D.G.R. n. 51-11389 del 23.12.2003.
ART. 3
La titolarità dei progetti, relativi ai pazienti disabili provenienti dagli ex
OO.PP., è esercitata congiuntamente dall'A.S.L. 5 e dal C.I.S.A.P.
ART. 4
I pazienti, di cui è stata accertata la pertinenza dell'A.S.L. 5 e del C.I.S.A.P.,
le strutture di ricovero e le relative rette (comprensive di I.V.A.) risultano
essere così come dalla sottoelencata tabella:
Paziente
C.L.
01.01/31.03.2005
01.04/31.12.2005
Presidio
Retta
Q.S.
Q.A.
RAF per disabili - ex Pad. 11
Collegno
133,98
133,98
77,73
93,79
56,25
40,19
M.S.
01.01/31.03.2005 RAF “Madonna delle Grazie”
Cintano
01.04/31.12.2005
M.M.
01.01/31.03.2005 Comunità Alloggio “Pegaso”
San Gillio
01.04/31.12.2005
65,00
65,00
39,00
45,50
26,00
19,50
153,17
153,17
91,20
107,22
61,97
45,95
ART. 5
Il C.I.S.A.P. per la Sig.a C.L., ospite c/o la R.A.F. per disabili, così come da
capitolato, dovrà provvedere a rimborsare all'A.S.L. 5, oltre alla retta
giornaliera alberghiera, i costi inerenti il soggiorno estivo, sempre per la quota
alberghiera, svoltosi nell'anno 2005, e che ammontano per ciascun ospite, ad
€. 1.744,58 così suddivisi:

€. 1.221,21
quota sanitaria

€.
quota alberghiera
523,37
ART. 6
Il C.I.S.A.P. si impegna a liquidare all'A.S.L. 5 le quote spettanti, entro 90
giorni, previa presentazione da parte di quest'ultima della relativa fatturazione.
Il C.I.S.A.P. destina al pagamento delle quote alberghiere, esclusivamente, i
fondi stanziati ed erogati annualmente dalla Regione Piemonte, per questa
tipologia di utenti.
ART. 7
L'A.S.L. 5 ed il C.I.S.A.P. si impegnano ad incontrarsi per eventuali verifiche
inerenti la situazione degli ospiti.
ART. 8
La presente convenzione decorre a far data dal 01.01.2005 e scade il
31.12.2005.
In caso di decesso, dimissione o trasferimento degli ospiti, la convenzione
verrà considerata "esaurita".
ART. 9
La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione
in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, con
relativo onere a carico della parte richiedente la registrazione.
Letto confermato e sottoscritto.
Collegno, lì
per l’A.S.L. 5
per il C.I.S.A.P.
Il Direttore Amministrativo
Il Legale Rappresentante
Dott. Claudio BACCON
Dott. Mauro PERINO
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