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Nelson Alberto CIMMINO
Notaio in Pesaro
La trascrizione del legato del diritto di abitazione sulla casa coniugale
a favore del coniuge superstite.
Legislazione c. c. 540, 2648.
Bibliografia Ferri 1955 – Salani 1963 – Boero 1984 – Gabrielli 1989 - Petrelli 1993 – De Rubertis
1996 - Pischetola 2002 – Tondo 2002 - Formica e Giancarli 2003 - Petrelli 2003 – Musolino 2005 Petrelli 2005 – Comenale Pinto 2006.
Ai sensi dell’art.649, 1° co., c. c. il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà
di rinunciare. In altre parole, il diritto (reale o di credito) oggetto del legato viene acquistato dal
legatario ipso iure, anche nei legati obbligatori; in questa seconda ipotesi, tuttavia, per la
realizzazione dell’interesse del legatario sarà necessario l’adempimento da parte dell’onerato.
L’accettazione è dunque irrilevante ai fini dell’acquisto del legato; tale negozio non è però del tutto
superfluo, in quanto preclude la facoltà di rinuncia, rendendo così irrevocabile l’acquisto del diritto
da parte del legatario.
La trascrizione dell’acquisto del legato si effettua, ovviamente, in base al testamento:
il testamento costituisce invece il titolo per la trascrizione del legato. Sappiamo che per il legato è stato accolto il
principio dell’acquisto ipso jure, senza cioè necessità di accettazione (art.649), perciò dovendosi trovare un titolo
per trascrivere l’acquisto del legato non restava che ricorrere al testamento. Si è poi disposto che all’uopo basti un
estratto autentico
(Ferri 1955, 206).
Dunque, nel caso dell’eredità titolo per la trascrizione è sempre e solo l’atto di accettazione, mentre
il testamento rappresenta solo un documento accessorio; viceversa, nel caso del legato il testamento
rappresenta il titolo principale ed indispensabile per la trascrizione:
anche in caso di successione a titolo universale, quando si abbia delazione testamentaria, devesi produrre il
testamento, ma come documento accessorio, da unirsi all’accettazione; mentre per l’acquisto del legato il testamento
è il principale documento da prodursi in quanto costituisce il titolo per la trascrizione
(Ferri 1955, 302).
L’art.2658 c. c. stabilisce che per potersi eseguire la trascrizione bisogna presentare al Conservatore
copia autentica degli atti pubblici e delle sentenze e, se si tratta di scrittura privata, l’originale, salvo
che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso dovrà
presentarsi copia autenticata dall’archivista o dal notaio.
Deve pertanto riconoscersi carattere eccezionale alla disposizione di cui all’art.2648 c. c. che
ammette la trascrizione sulla base di estratti autentici:
va tenuto presente tuttavia che la legge oggi ammette espressamente la trascrizione sulla base di semplici estratti,
quando si tratti di trascrivere l’acquisto di legati (art.2648 ult. comma). Di fronte al chiaro disposto dell’articolo che
si commenta, espresso in termini generali, la norma ora citata deve essere considerata di jus singulare epperciò non
estendibile ad altri casi. Solo per il testamento, e solo per l’acquisto del legato, si fa deroga al principio secondo cui
al conservatore occorre presentare la copia
(Ferri 1955, 291-292).
Si ritiene che soggetto obbligato ad effettuare la trascrizione dell’acquisto del legato sia il notaio
che provvede alla pubblicazione del testamento:
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il carattere doveroso della trascrizione del legato è chiaramente affermato dall’art.2648, coma 1, c. c., dal cui
collegamento con l’art.2671 c. c. emerge altresì uno specifico obbligo a carico del notaio che procede alla
pubblicazione di un testamento
(Boero 1984, 486).
Il notaio sarebbe dunque obbligato dal disposto dell’art.2671 c. c. a curare la trascrizione
dell’acquisto mortis causa a titolo particolare.
Tale opinione non è tuttavia pacifica:
non è vero (…) che l’art.2671 riguardi anche la trascrizione dell’acquisto del legato. Il primo comma di tale articolo,
infatti, dispone che “il notaio o altro pubblico ufficiale” ha l’obbligo di curare la trascrizione dell’atto “che ha
ricevuto o autenticato” e non la trascrizione dell’atto allegato all’atto ricevuto. A norma del codice civile, cioè,
l’obbligo del notaio di provvedere alla trascrizione è collegato alla redazione di un atto pubblico o all’autenticazione
di una scrittura privata dai quali (atto pubblico o scrittura privata) scaturisce un effetto soggetto a trascrizione. Nel
caso in esame c’è l’atto pubblico, ma non è soggetto a trascrizione. È, infatti, un verbale che serve per dare atto che
il testamento, non più segreto, può produrre i suoi effetti. In altre parole, l’atto dal quale risulta il mutamento
giuridico soggetto a trascrizione, non è quello ricevuto dal notaio, ma quello allegato all’atto da lui ricevuto e la
trascrizione di tale atto non è tra quelle cui si riferisce l’art.2671
(De Rubertis 1996, 1558).
Altra dottrina si è pertanto espressa in senso diametralmente opposto, affermando che a carico del
notaio non sussiste alcun obbligo specifico di curare la trascrizione di che trattasi:
trattandosi di acquisto per causa di morte a titolo particolare, al successore, pur gravato dall’onere di trascrivere, il
legislatore non sembra aver affiancato un curatore del relativo interesse, indicando, come invece avviene di regola,
un soggetto che sia obbligato a richiedere la trascrizione medesima. Pare, invero, che anche nel caso, normale, di
attribuzioni immobiliari a titolo particolare disposte con testamento il legatario sia lasciato sol ad assolvere l’onere
di pubblicità, non ritenendosi che il corrispondente obbligo gravi, secondo la norma dell’art.2671 c. c., sul notaio
che ha soltanto provveduto a pubblicare il testamento contenente il legato, se olografo o segreto, non potendo costui
qualificarsi come soggetto che abbia “ricevuto” l’atto soggetto a trascrizione; e quanto al notaio che ha ricevuto un
testamento pubblico, anche il suo obbligo, dopo l’apertura della successione, sembra limitarsi alla comunicazione ai
beneficiari, ove ne conosca il domicilio o la residenza (art.623 c. c.)
(Gabrielli 1989, 816).
In altre parole,
l’art.2648 c. c., nel primo comma, impone di “trascrivere l’accettazione dell’eredità che importi acquisto dei diritti
enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell’art.2643 o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso
oggetto”, e, nell’ultimo comma, precisa che “la trascrizione dell’acquisto del legato si opera sulla base di un estratto
autentico del testamento”. Quindi (dato che la trascrizione dell’acquisto dell’eredità non può farsi prima
dell’accettazione espressa o tacita) la pubblicazione di un testamento comporta la necessità della trascrizione
solamente se contiene legati aventi per oggetto diritti reali immobiliari e solamente se gli immobili che ne
costituiscono oggetto erano di proprietà del testatore al momento dell’apertura della successione.
Anche se tale trascrizione è stata quasi sempre curata dal notaio, l’obbligo di eseguirla non è imposto al notaio, ma
al legatario
(De Rubertis 1996, 1558).
Vi è poi una teoria intermedia, secondo la quale può ravvisarsi in capo al notaio un obbligo
pubblicitario solo nel caso in cui colui che gli richiede la pubblicazione del testamento gli fornisca
tutti gli elementi necessari per la individuazione degli immobili oggetto di successione:
anche per atti ricevuti dal notaio attinenti alla materia al vaglio (come la pubblicazione di un testamento portante
attribuzioni a titolo particolare, o anche l’atto di accettazione espressa dell’eredità), laddove manchi la disponibilità
del richiedente il ministero notarile finalizzata ad individuare esattamente gli immobili oggetto di trasferimento
successorio fornendo al notaio tutti gli elementi necessari, questi non potrà assolvere all’obbligo della trascrizione e
soprattutto non potrà essere ritenuto responsabile della mancata pubblicità nei registri immobiliari, essendo
determinante in questa prospettiva solo l’interesse delle parti alla esecuzione della pubblicità e pertanto la loro
volontà. (…) Ciò non esclude che questi, depositario istituzionale di una funzione di “adeguamento facoltativo”, sia
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chiamato comunque ad esercitare un’attività di forte impulso affinché le parti, edotte convenientemente su tutti gli
effetti – soprattutto riguardo alla posizione dei terzi – che dipendano dalla mancata o difettosa pubblicità nei registri
immobiliari degli acquisti mortis causa, prodromici alle convenzioni dalle stesse stipulate, provvedano a richiedere il
compimento della formalità pubblicitaria (sia pure avvalendosi, è ovvio, dell’assistenza notarile), potendosi
ragionevolmente ritenere che il notaio comunque vada indenne da qualsiasi responsabilità ove sia stato
espressamente esonerato dalle parti dal darvi esecuzione
(Pischetola 2002, 1716).
Dunque, come ha precisato altra dottrina,
l’obbligo di trascrivere è, infatti, comprensibile ed accettabile solo se riguarda un atto predisposto per la trascrizione
dallo stesso notaio o un atto che il notaio può rifiutare di ricevere o di autenticare se prima non gli vengono forniti
tutti i dati mancanti necessari per i successivi adempimenti, come nel caso di deposito di atti ricevuti o autenticati
all’estero soggetti a trascrizione. Non può affatto riguardare, invece, un atto che non è predisposto per la trascrizione
o un atto che il notaio non può rifiutarsi di ricevere se mancano le notizie per la trascrizione. Il problema, è inutile
negarlo, è divenuto rilevante con la meccanizzazione, perché ora occorrono notizie che mancano nella quasi totalità
dei testamenti e ciò è vero tanto per i testamenti olografi, quanto (sia pure in minor numero di casi) per i testamenti
pubblici, perché non sempre il testatore è in grado di fornire al notaio le notizie necessarie e non sempre è possibile
(e per tale motivo non sarebbe certamente lecito) rinviare la redazione del testamento in attesa del reperimento delle
notizie che mancano. Si pensi al testatore che non conosce il luogo e la data di nascita del legatario e non vuole
chiedergliela; al testatore che non conosce il vero nome del legatario solitamente chiamato con nome diverso da
quello risultante dai registri dello stato civile; al testatore che non è in grado di precisare quali diritti gli spettano su
un determinato immobile. E si potrebbe continuare. Senza contare che anche le notizie risultanti dai titoli di
provenienza (che non sempre è possibile consultare e, comunque, potrebbero essere errate) a volte non sono
sufficienti per la trascrizione meccanizzata ed è appena il caso di avvertire che sicuramente il notaio non ha alcun
obbligo di procurarsi egli stesso le notizie necessarie per la trascrizione, così come non ha alcun obbligo di eseguire
accertamenti relativi ai dati anagrafici dei legatari
(De Rubertis 1996, 1561).
È lecito, a questo punto, chiedersi come trascrivere l’acquisto dei legati ex lege, ovvero di quei
legati che hanno il loro titolo non in un testamento ma in precise disposizioni di legge.
Il riferimento immediato è al diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, previsto e
disciplinato dall’art.540 c. c.
Il problema nasce in quanto in tal caso si è in presenza di una attribuzione mortis causa a titolo
particolare determinata dalla legge; fermo restando l’acquisto automatico del legato da parte del
coniuge superstite, manca il titolo (il testamento) sulla base del quale eseguire la pubblicità
immobiliare.
Sul punto la dottrina è divisa.
Secondo un primo orientamento per la trascrizione del legato ex lege del diritto di abitazione è
sufficiente la presentazione della nota di trascrizione unitamente ad un certificato di morte:
giova osservare che la norma dell’art.2660 c. c. – la quale riguarda, in termini generali, la “domanda di trascrizione
di un acquisto a causa di morte”, senza distinguere fra successione a titolo universale o particolare, testamentaria o
legale – richiede, per tutte le ipotesi, soltanto la presentazione, insieme con la nota di trascrizione, d’un certificato di
morte dell’ereditando. Parrebbe, ben vero, che sia anche richiesta, e parimenti per tutte le ipotesi, la presentazione
“dell’atto indicato dall’art.2648”: e, quindi, o dell’accettazione dell’eredità o dell’estratto di testamento, nessuno dei
quali il coniuge, in quanto legatario ex lege, può ovviamente produrre. Ma, in realtà, il riferimento all’art.2648 –
come indica anche, sul piano letterale, la circostanza che si parla di “atto” al singolare – riguarda soltanto il caso
dell’erede: il rinvio, infatti, non può intendersi riferito anche alla presentazione dell’estratto di testamento – imposta
al legatario dalla norma dell’art.2648, ultimo comma – dal momento che a quest’ultima produzione la norma
dell’art.2660 si riferisce autonomamente ed espressamente, con riguardo ai soli casi in cui la successione, universale
o particolare, si fondi sulla volontà del defunto.
A ben vedere, risulta dunque, pianamente, dalla disciplina contenuta nell’art.2660 c. c. che il coniuge superstite, al
fine di trascrivere l’acquisito diritto di abitazione, dovrà presentare soltanto, insieme con un certificato di morte, la
nota di trascrizione indicante il vincolo coniugale con il de cuius
(Gabrielli 1989, 817).
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Altra dottrina distingue tra successione regolata da testamento nel quale si attribuisce espressamente
il suddetto diritto e successione legittima, ovvero successione regolata da testamento nel quale non
si fa la predetta attribuzione.
Nel primo caso, cioè nel caso di successione regolata da testamento con il quale viene disposto il
legato del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, la trascrizione si eseguirà
regolarmente sulla base del testamento:
in generale, può osservarsi che l’art.2648, comma 1, c. c. prevede si debbano trascrivere gli acquisti mortis causa
riguardanti diritti reali su immobili, ma la trascrizione del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite, in
quanto legato ex lege, non è contemplata dallo stesso art.2648 c. c., il cui comma 4 stabilisce che la trascrizione
dell’acquisto del legato si effettua sulla base di un estratto autentico del testamento.
Il notaio non è, poi, tenuto ad effettuarla, in base all’art.2671 c. c., poiché i diritti in esame, sorgendo in base a
previsione legislativa, non sono contenuti in un atto dal professionista ricevuto oppure autenticato.
Fa eccezione la fattispecie del testatore che si limiti a dichiarare la volontà che il coniuge riceva ciò che gli spetta
per legge, per cui, pur aprendosi comunque la successione legittima, vi è un titolo formale per la trascrizione del
diritto di abitazione, trascrizione che verrà eseguita dal notaio officiato della pubblicazione del testamento
(Musolino 2005, 646).
È stato in proposito evidenziato che per aversi attribuzione espressa del diritto in questione non
sono necessarie formule precise, bastando che il testatore manifesti la volontà di attribuire tale
diritto al coniuge, pur solo per relationem, ovvero attraverso il richiamo alle disposizioni di legge:
va, peraltro, precisato che tra i casi di attribuzione espressa del diritto di abitazione rientrano anche quelli in cui il
testatore abbia usato formule del tipo di “lascio a mia moglie quanto a lei spetta per legge”, o “la quota di riserva”, e
simili
(Boero 1984, 487).
Nel caso, invece, di successione legittima oppure nel caso di successione regolata da testamento nel
quale manchi l’attribuzione espressa, nel senso sopra visto, del diritto di abitazione, manca un titolo
idoneo alla trascrizione; dovrà pertanto formarsene uno:
prima di giungere alla conclusione (i cui inconvenienti di carattere operativo sono evidenti) che l’unica via per
procedere alla trascrizione sia quella di ottenere una sentenza di accertamento, occorre chiedersi se non si possa
procedere alla formazione di un titolo ugualmente idoneo, anche al di fuori dello specifico disposto dell’art2648 c.
c.; e ciò tanto più se si accetta il principio, posto in luce in dottrina, secondo cui la tassatività va riferita all’oggetto
(acquisto del diritto), e non al titolo della trascrizione.
In tale prospettiva, sono stati in passato ritenuti titoli idonei: - il certificato di denunciata successione; - un atto di
accettazione del legato da parte del coniuge; - un atto notorio attestante la sussistenza dei presupposti legali (tra cui
il rapporto di coniugio) per la attribuzione del diritto.
Di tali soluzioni, la prima pare sicuramente la meno accettabile, stante la mancanza di autenticità del certificato di
denunciata successione e la sua rilevanza meramente fiscale: la trascrizione su tale base, in altri termini, viene, sì, di
fatto eseguita, ma non ha alcuna efficacia civilistica, se non quella di mera pubblicità-notizia.
Quanto all’atto notorio, è da rilevare la diffidenza (non ingiustificata) che viene abitualmente nutrita dai
Conservatori dei Registri Immobiliari per un atto di tale tipo (specie quando abbia ad oggetto la dimostrazione di un
fatto non meramente materiale, ma comportante valutazioni di carattere giuridico), anche allorché venga utilizzato
solo per la prova della legittimazione o di altri elementi integrativi del titolo ipotecario; e a fortiori sono prevedibili
analoghe difficoltà quando si intenda utilizzare l’atto notorio addirittura direttamente come titolo per la trascrizione.
Lo stesso vale per una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che peraltro (…) rappresenterebbe rispetto
all’atto notorio un’apprezzabile semplificazione operativa e consentirebbe altresì un contenimento dei costo relativi.
Il fatto è che, secondo l’opinione ancora prevalente e la prassi sostanzialmente consolidata (e sia pure forse
confondendosi, in tal modo, tra oggetto e titolo della trascrizione), il principio di tassatività delle trascrizioni
comporta che non possa procedersi a tale formalità se non sulla base di uno dei titoli espressamente contemplati
dalla legge, o per lo meno di uno che ne abbia le caratteristiche formali e sostanziali il più possibile analoghe
(Boero 1984, 488).
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Si ritiene, dunque, che al coniuge superstite che intenda trascrivere a suo favore l’acquisto del
legato ex lege di cui all’art.540 c. c. non resti altro che accettare espressamente il suddetto legato,
atto comunque non necessario ai fini dell’effettivo acquisto del legato medesimo:
in tale prospettiva, e di fronte ai rischi molto gravi (addirittura, di invalidità della trascrizione comunque effettuata)
che potrebbero sorgere da eventuali contestazioni sull’idoneità di un titolo come l’atto notorio o la dichiarazione
sostitutiva, pare più prudente ricorrere ad un atto di accettazione del legato, atto già ben conosciuto dalla prassi, e
comunemente sottoposto a trascrizione.
Certo, non vanno dimenticati, nel ricorrere a tale atto, i suoi effetti sostanziali, che comportano, in particolare,
l’ammissibilità di una successiva rinunzia al legato; tale rinunzia, viceversa, non pare impedita dalla mera
trascrizione del legato, effettuata sulla base di un estratto del testamento, quantomeno se curata direttamente dal
notaio che ha proceduto alla pubblicazione.
Non pare però che, nella normalità delle ipotesi (specie tenendo conto che si sta discorrendo del caso di successione
legittima), tali effetti non corrispondano alla volontà del legatario, o possano precludergli l’acquisizione di diversi e
più ampi diritti; onde un tale tipo di atto può ritenersi il più delle volte consigliabile, ed anzi potrebbe esaminarsi la
possibilità di farvi intervenire anche i coeredi, non solo per disporre di un unico titolo che, con evidente risparmio di
costi e di tempi, contenga anche le rispettive accettazioni di eredità, ma anche allo scopo di poter in tal modo
prevenire, se del caso, e con opportune dichiarazioni negoziali, eventuali contestazioni future in ordine a taluni
presupposti del legato, come ad es. l’effettiva natura di residenza familiare dell’immobile in questione.
Ove, invece, il legatario non voglia precludersi la facoltà di rinunziare, ma al tempo stesso desideri avvalersi degli
effetti riconnessi con la trascrizione del legato, occorrerebbe cercare di strutturare l’atto con un contenuto
meramente dichiarativo, ricognitivo, cioè, dell’avvenuto acquisto del legato, in dipendenza della riconosciuta
sussistenza dei suoi presupposti legali, e con l’espressa salvezza della facoltà di rinunzia
(Boero 1984, 488-489).
La necessità di una accettazione espressa del legato, seppure ai soli fini della trascrizione, è
sembrata alla dottrina più recente una soluzione troppo drastica, considerato che essa richiede
sempre la redazione di un atto notarile, risolvendosi in un ingiustificato aggravio della posizione del
coniuge superstite:
né si può pensare di costringere il coniuge superstite beneficiato — in deroga alle norme disciplinanti l’acquisto del
legato di specie — ad operare una accettazione espressa del legato (assolutamente non necessaria né richiesta dalla
legge, acquistandosi il legato di specie in virtù del meccanismo di cui all’art.649, comma 2), al fine di procurarsi un
titolo, in forza del quale trascrivere il suo acquisto. Se è vero, infatti, che la ratio della riforma del diritto di famiglia
è quella di introdurre un miglioramento nello status del coniuge superstite, non è pensabile che il legislatore,
contestualmente, abbia inteso aggravare la posizione di detto soggetto, ponendo a suo carico l’onere di porre in
essere una accettazione espressa del legato ex lege di abitazione, e di trascrivere il titolo così formato, ai fini
dell’opponibilità del suo diritto a terzi, che vantino pretese sulla res, interessata dal legato di abitazione
(Formica e Giancarli 2003, 1623).
La dottrina da ultimo citata ritiene più semplicemente che, trattandosi di un legato fondato sulla
volontà del legislatore e non su quella del de cuius, e per di più mancando il titolo, non si possa e
non si debba attuare alcuna pubblicità:
l’esame delle norme codicistiche disciplinanti la trascrizione degli acquisti mortis causa, porta a propendere per la
tesi della non necessarietà (se non, addirittura, della impossibilità) della trascrizione dell’acquisto del legato ex lege
di abitazione, attribuito al coniuge superstite.
L’art.2648 c. c., nell’enumerare i titoli, in forza dei quali operare la trascrizione degli acquisti mortis causa, prevede
che la trascrizione dell’accettazione della eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato alla eredità,
contenuta in un atto pubblico, o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Con riferimento specifico all’acquisto del legato, l’ultimo comma del detto articolo prevede che la trascrizione di
tale acquisto si esegue sulla base di un estratto autentico del testamento. Quid iuris nell’ipotesi in cui il legato
scaturisca non già dalla volontà del testatore, ma dalla volontà dello stesso legislatore? È questo il nostro caso.
Nella fattispecie in oggetto, emerge l’assoluta impossibilità (oltre alla non necessarietà) di procedere alla
trascrizione dell’acquisto del legato di abitazione, di titolarità del coniuge superstite, posto che originando tale
diritto dalla legge manca un titolo, in qualunque modo formato, in forza del quale potersi procedere alla trascrizione
di un siffatto acquisto.
Come sopra accennato, il diritto di abitazione sulla casa coniugale, e di uso sui mobili che la corredano, deriva al
coniuge superstite a prescindere da qualsiasi previsione testamentaria e anche in contrasto con una eventuale volontà
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difforme del testatore; titolo costitutivo del diritto è la legge, il che impedisce evidentemente la trascrizione di un
acquisto di tal fatta. La legge non è contemplata, dalla norma in esame, quale “titolo” in forza del quale addivenire
alla trascrizione.
Un consolidato orientamento interpretativo rileva, peraltro, che le ipotesi indicate dalle norme che, disciplinando
l’istituto della trascrizione, consentono l’opponibilità degli atti e delle sentenze nei confronti dei terzi, sono
tassative. Ciò importa che, dalla trascrizione, derivano soltanto gli effetti previsti dalla legge; non solo: tali effetti
sono prodotti esclusivamente dagli atti e dalle pronunzie specificamente indicati dalle norme suddette, come
produttivi di tali effetti. In altri termini, le norme disciplinanti l’istituto della trascrizione non sono suscettibili di
interpretazione ed applicazione analogica.
Il meccanismo della trascrizione è utilizzabile — e ammesso — solamente ove la stessa sia richiesta dalla legge, con
riferimento a ben individuate categorie di atti ed in forza di altrettanto determinati tipi di atti. Il nostro ordinamento
giuridico non contempla ipotesi di trascrivibilità facoltativa, giungendosi, da parte di alcuni, a ritenere l’illegittimità
della trascrizione di un titolo, o di una domanda, non compresi tra quelli tassativamente indicati dalla legge, e con
riguardo ai quali la legge stessa richieda obbligatoriamente il ricorso all’istituto de quo.
Ne deriva, a fortiori, l’impossibilità di addivenire alla trascrizione del diritto vantato dal coniuge superstite, non
fondato, evidentemente, su titolo suscettibile di trascrizione, nel cosiddetto “diritto vivente” (e tutto ciò è confermato
dalla prassi operativa delle Conservatorie dei Registri Immobiliari, nelle quali è rarissimo, oggi, rinvenire la
trascrizione del diritto di abitazione de quo; come, nella previdente disciplina, era rarissimo trovare la trascrizione
dell’usufrutto uxorio, allora legato ex lege al coniuge superstite)
(Formica e Giancarli 2003, 1623).
Ne consegue che per l’opponibilità di tale diritto non è necessaria alcuna forma di pubblicità,
considerato che tale diritto origina automaticamente dalla legge e che “ignorantia legis non
excusat”:
considerata la ratio e l’eccezionalità, per molti aspetti, del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite,
potrebbe forse sostenersi che, non prevedendo la legge alcuna modalità per la sua trascrizione, esso è comunque
opponibile a chi vanta diritti sull’immobile familiare, senza necessità di particolari adempimenti pubblicitari.
Seguendo questo ragionamento, spetta alla diligenza dei soggetti che creano o trasferiscono diritti sull’immobile
adibito a casa familiare e che acquistano i diritti stessi, rispettivamente, informare e fare le ricerche necessarie
relativamente al fatto che l’immobile stesso è gravato dal diritto di abitazione a favore del coniuge superstite
(Musolino 2005, 646).
L’esattezza di siffatta conclusione sarebbe avallata da una attenta analisi della ratio ispiratrice della
riforma di cui alla l. 19.5.1975, n. 151, Riforma diritto di famiglia, rivolta alla tutela dei familiari
più “deboli” (figli minori; coniuge “casalingo”; coniuge superstite):
per quanto qui rileva, si consideri il radicale mutamento, introdotto dalla riforma, nella posizione successoria del
coniuge superstite; all’usufrutto parziale (commutabile in danaro, da parte degli eredi) riservato al coniuge superstite
prima della riforma, si è sostituita l’attribuzione allo stesso di una consistente quota di proprietà sul patrimonio del
coniuge, e del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale e di uso sui mobili che la corredano (ove
sussistano i presupposti di cui all’art.540, comma 2, c. c.); al fine di perseguire un diritto ritenuto primario ed
intangibile dal nuovo legislatore, ossia quello di permettere al coniuge superstite di continuare a vivere nella casa
familiare, mantenendone la stabilità giuridica (diritto di abitazione) e funzionale (diritto d’uso); non a caso
inscindibilmente connessi nella previsione legislativa. Ed è, quindi, pienamente coerente con l’anzidetto
inquadramento giuridico-teleologico della descritta disciplina, la necessaria conseguenza che, al fine del
conseguimento dell’oggetto del legato, disposto dal legislatore a suo favore, il coniuge non è tenuto a porre in essere
alcuna attività specifica: acquista, automaticamente, per volontà della legge, i diritti spettantigli.
Si assiste ad un meccanismo legale — ancora una volta, non a caso — analogo a quello che viene a realizzarsi
nell’ipotesi di acquisto operato, individualmente, da soggetto coniugato con il regime della comunione legale dei
beni; il cespite così acquistato va a ricadere, automaticamente, per volontà della legge, nella comunione legale
esistente tra i coniugi, senza necessità di ulteriori adempimenti, atti a rendere siffatto acquisto opponibile ai terzi,
quale acquisto effettuato a favore della comunione.
Lo stesso automatismo è riscontrabile con riguardo al diritto di abitazione sulla casa coniugale, che qui ci occupa; lo
stesso deve ritenersi opponibile ai terzi così come è, senza necessità che intervengano forme pubblicitarie
immobiliari di sorta. Infatti, com’è noto e ormai pacificamente acquisito in dottrina e in giurisprudenza, la pubblicità
legale delle vicende personali ed economiche della famiglia, opponibile ai terzi, è quella sui Registri dello Stato
Civile; e, pertanto, continuando con il parallelismo sopra menzionato, il terzo — solo per aver constatato il regime
di comunione legale del coniuge acquirente solitario in assenza di annotazioni — a buona ragione ritiene comune
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l’acquisto; così, nella vicenda della morte di un coniuge, il fatto che quest’ultimo fosse coniugato oppone al terzo la
esistenza del diritto di abitazione ex lege.
La assoluta esclusività della pubblicità sui Registri dello Stato Civile, in materia familiare, è stata recentemente
confermata dal legislatore con la norma che, ancora non a caso, per completare tale esclusiva disciplina
pubblicitaria, ha imposto la annotazione nei suddetti Registri dei provvedimenti di separazione personale, cui
consegue ex lege, l’instaurarsi del regime di separazione dei beni
(Formica e Giancarli 2003, 1626).
In conclusione,
non avrebbe senso configurare un assetto migliorativo dello status successorio del coniuge superstite (secondo gli
intenti manifestati dal legislatore della riforma), ove poi, alla mera titolarità di un diritto non si accompagni la
automatica opponibilità di esso ai terzi. In altri termini, non è ipotizzabile che il legislatore abbia voluto rafforzare,
nell’ampio modo anzidetto, la posizione giuridica del coniuge superstite, senza prevedere espressamente idonei
strumenti giuridici di opponibilità.
Se il legislatore avesse ritenuto necessaria la trascrizione del diritto di abitazione in oggetto, lo avrebbe
espressamente previsto
(Formica e Giancarli 2003, 1626).
--------------------------------------------------------INDICE BIBLIOGRAFICO
Boero P.
1984 La trascrizione del diritto d’abitazione del coniuge superstite, in GC, II, 485-496.
Comenale Pinto M.
2006 Di alcune questioni in materia di provenienza successoria a causa di morte e tutela
dell’acquirente, in Studi e Materiali - Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato,
1/2006, Giuffrè, Milano, 3-15.
De Rubertis G.
1996 La trascrizione dell’acquisto del legato e il notaio, in VN, 1557-1562.
Ferri L.
1955 Trascrizione immobiliare, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli e Soc.
Ed. del Foro Italiano, Bologna e Roma.
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