Diocesi di Piacenza-Bobbio Ufficio Stampa: documenti Università Cattolica del Sacro Cuore e Diocesi di Piacenza-Bobbio Corso di Formazione Cives Spazio di formazione civica “Stato di diritto, democrazia e principio di sussidiarietà” Corti Enrico, Direttore Ufficio pastorale sociale e lavoro 26 ottobre 2001 1.Introduzione Il tema della sussidiarietà è decisivo nel formarsi dello Stato moderno, sistema costruito su: la generalità della norma; il principio di maggioranza; la tutela dei diritti individuali; l'organizzazione pubblicistica. e sulla ricerca di equilibrio tra libertà ed eguaglianza; Stato e mercato. La DSC ha posto una linea di ricerca: il rispetto, ma anche la crescita della persona e quindi di quelle formazioni sociali - in primis la famiglia - ove l'uomo cresce in tutte le sue dimensioni. Presupposto è la tensione fra diritto naturale e diritto positivo, fra persona e Stato, che pure è entità essenziale per la convivenza sociale. La sussidiarietà è quindi via di soluzione positiva della DSC per cercare un equilibrio a livello etico, sociale, giuridico e amministrativo fra persona e Stato. Occorre quindi analizzare il tema a tre livelli: - Dottrinale. - Amministrativo. - Gestionale. in vista di un discernimento. 2. La dottrina sociale della Chiesa e la sussidiarietà 1 Pio XI enuncia nella Quadragesimo anno la formulazione classica del principio di sussidiarietà, quale elemento qualificante dello Stato di diritto e della democrazia. "per le mutazioni delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni". il principio è determinato storicamente e quindi relativo alle circostanze: mutare delle funzioni pubbliche. determina un comportamento e un agire in divenire: nuovi bisogni delle persone. richiede una dimensione complessa del soggetto attore: complessità necessaria nella organizzazione. "siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare". illiceità (valore giuridico) della ablazione coattiva della comunità. ingiustizia (valore etico) del trasferimento di funzioni a società complesse. "oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le assemblee del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle". principio di sussidiarietà classico. principio di ausilio suppletivo o supplenza (limite funzionale della società civile). principio di non distruzione o assorbimento (autonomia naturale della società civile). "è necessario che l'autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento - per poter - eseguire con più libertà ed efficacia le parti che a lei sola spettano (…). Di direzione, di vigilanza, di incitamento, di repressione a seconda dei casi e delle necessità" principio di necessarietà ai fini di economicità, efficienza, efficacia: ottimizzazione delle risorse, dell'organizzazione e risultati, della qualità e soddisfacimento dell'utente. principio di esclusività delle competenze statali: direzione, vigilanza, repressione con fattispecie predeterminate. "quanto più perfettamente sarà mantenuto l'ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva della attività sociale, tanto più forte riuscirà l'autorità e la potenza sociale e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso". la sussidiarietà possiede implicita gerarchia di soggetti sociali e pubblici. la caratteristica dello Stato è la potestà unilaterale e il potere autoritario. individuazione del concetto di prosperità dello Stato: efficacia, efficienza, economicità dipendono anche dalla sussidiarietà. Il papato di Pio XII e di Giovanni XXIII non ha portato novità nella indicazione della struttura della sussidiarietà nell'ambito del moderno Stato democratico, mentre Paolo VI nella Populorum progressio al n. 33 e nella Octogesima adveniens al n. 46 riprende la questione. "le comunità intermedie hanno, a titoli diversi, responsabilità proprie che non vanno considerate come una concessione del potere politico". 2 appare il concetto di responsabilità sociale dei soggetti attori; lo Stato deve riconoscere la soggettività e non attribuirsi un potere concessorio; non si parla di enti giuridici, ma prima di comunità. Il Concilio Vaticano II non ridefinisce il principio di sussidiarietà, ma ne rivendica la validità per la vita dello Stato democratico in tre questioni fondamentali: 1. il diritto all'educazione familiare; 2. la pluralità delle istituzioni scolastiche (G.E. 3 e 6); 3. l'ordine internazionale (G.S. 86). "i diritti delle persone, delle famiglie e dei gruppi e il loro esercizio devono essere riconosciuti, rispettati e promossi" (…) non "ostacolare i gruppi familiari, sociali o culturali, i corpi o istituti intermedi" (G.S. 75). "nella natura sociale dell'uomo e nel carattere stesso della religione si fonda il diritto in virtù del quale gli uomini, mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, culturali, caritative, sociali" (D.H. 4). associarsi è parte della natura dell'uomo e quindi diritto naturale da riconoscere; nasce pluralità di espressione e soggettività : famiglia, gruppi sociali e culturali, corpi e istituti intermedi; la libertà religiosa è espressione naturale dell'uomo e diritto fondamentale in uno Stato democratico. Giovanni Paolo II fa del principio di sussidiarietà un cardine dello Stato di diritto e della democrazia, sostanza dei medesimi e non elemento facoltativo: solo se tutti i soggetti sociali hanno libera espressione può esistere uno Stato democratico, altrimenti autoritario e burocratico. "Applicando la nozione di sussidiarietà (…) numerosi gruppi e popoli possono meglio risolvere i loro problemi ad un livello locale o intermedio" (…) che dà loro "un senso diretto di partecipazione al proprio destino" (discorso all'ONU 22.8.1980). la partecipazione democratica è vuota senza sussidiarietà: democrazia sostanziale; vi è legame tra percezione di esistenza sociale e partecipazione alle sorti della collettività; non vi è collettività nazionale o internazionale senza partecipazione locale dei problemi. "lo Stato non può né deve sottrarre alle famiglie quei compiti che esse possono ugualmente svolgere bene da sole o liberamente associate, ma positivamente favorire e sollecitare al massimo l'iniziativa responsabile delle famiglie" (Familiaris Consortio 45 ). "né lo Stato, né alcuna società devono mai sostituirsi all'iniziativa ed alla responsabilità delle persone e delle comunità intermedie in quei settori in cui esse possono agire, né distruggere lo spazio necessario alla loro libertà" (Libertatis conscientia 73-74). vi è una competenza a settori dei soggetti della sussidiarietà; vi è una necessità di spazio anche fisico per la sussidiarietà; vi un agire spinto da libera iniziativa che si fa responsabilità. " secondo la Rerum Novarum e tutta la dottrina sociale della Chiesa, la realtà dell'uomo non si esaurisce nello Stato, ma si realizza in diversi gruppi intermedi, cominciando dalla famigli fino ai 3 gruppi economici, sociali, politici e culturali che, provenienti dalla stessa natura umana, hanno sempre dentro il bene comune - la loro propria autonomia " (Centesimus Annus 13 e 48 ). "Principio di sussidiarietà: una società di ordine superiore non deve interferire nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altre componenti sociali, in vista del bene comune”. riproposizione integrale ed aggiornata del principio per l'oggi, con la chiave di lettura "personalistica" nel rapporto fra Stato e società, non contrapposti ma entrambi essenziali e complementari. Il catechismo della Chiesa cattolica riprende la riproposizione del principio di sussidiarietà e ne fa oggetto del testo ufficiale della formazione e dell'annuncio cristiano. " un intervento troppo spinto dello Stato può minacciare la libertà e l'iniziativa personali". " né lo Stato né alcuna società più grande devono sostituirsi all'iniziativa e alla responsabilità delle persone e dei corpi intermedi ". La CEI attualizza il messaggio per la società italiana. "La crisi dello Stato sociale trova una delle sue cause culturali e strutturali proprio nell'abbandono e nell'oblio del principio di sussidiarietà" (…) mentre " il rinnovato slancio da dare ad uno Stato sociale può e deve trovare il necessario impulso nella libera e piena applicazione di tale principio". Detto principio non può "subire una sorta di negazione , come se tutto il potere appartenesse alle istituzioni e principalmente allo Stato e gli altri soggetti pubblici o privati ne esercitassero solo una parte per concessione e sotto il controllo dei soggetti sovraordinati". Pluralismo di soggetti pubblici e privati e divisione del potere, inteso come capacità di modificare unilaterlmente o negozialmete la condizione di altri soggetti (principio naturale, non negativo). Problema del potere non statale. Problema del controllo in uno Stato di diritto:principio di legalità, autonomia dei controllori, parametri del controllo, inefficacia del principio di maggioranza con investitura popolare del controllore-controllato. Distinzione delle categorie di controllo-vigilanza-coordinamento-gerarchia e riflessi sulla sussidiarietà. 3. Punti di riferimento per la vita di una democrazia in uno Stato di diritto Nella Dottrina Sociale della Chiesa viene dato un quadro di riferimento per la costruzione di una vera e propria teoria dello Stato (Centesimus Annus 48 - 49 ). 4 criteri dell'efficacia "intervenendo direttamente e deresponsabilizzando la società lo Stato assistenziale provoca la perdita di energie umane e l'aumento esagerato di apparati pubblici, dominati da logiche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme crescita delle spese e scarsa rispondenza alle concrete esigenze delle singole persone" criterio della cittadinanza Una società in cui l'individuo "è spesso soffocato tra i due poli dello Stato e del mercato" per cui esiste "soltanto come produttore e consumatore di merci, oppure come oggetto della amministrazione dello Stato" criterio della convivenza "La convivenza fra gli uomini non è finalizzata né al mercato né allo Stato, perché possiede in se stessa un singolare valore che Stato e mercato devono servire" 4. La sussidiarietà e lo Stato nella Costituzione italiana Interesse pubblico e pluralismo dei soggetti pubblici. Punto di partenza per inquadrare la questione è l'art. 2 della Costituzione, ove non a caso si parla di "repubblica" e non di Stato. Non è lo Stato come organizzazione, ma la Repubblica come insieme di tutti i soggetti giuridici e civici a "riconoscere". Prevale la nozione di comunità rispetto alla nozione di persona giuridica e organizzazione impersonale. Conseguentemente il "pubblico" non è equivalente di "statale": lo Stato persegue interessi pubblici con organizzazione che detiene poteri e competenze particolari, ma la nozione di interesse pubblico appartiene alla cultura di un popolo e normalmente è individuata da soggetti privati in modo "ordinario" o "profetico". Questo vale pure all'interno della organizzazione pubblicistica, ove in termini giuridico - amministrativi la Repubblica italiana prevede un pluralismo verticale e orizzontale di soggetti pubblici che esercitano funzioni pubbliche. 5 In particolare i soggetti pubblici territoriali derivano la loro soggettività dalla comunità che rappresentano e dalla carta costituzionale, non dallo Stato. Pluralismo delle pubbliche amministrazioni. Vi sono enti pubblici che storicamente portano interessi pubblici e sono riconosciuti tali dalla comunità: i Comuni sono esempio italiano di ente pubblico non statale e non privato. Emblematica la vicenda IPAB ove lo Stato ha considerato pubblici gli interessi rappresentati e per questo ha reso pubblica la struttura con una manovra di per sé antitetica alla Costituzione, ma mai sconfessata giuridicamente, se non ora con la privatizzazione delle medesime. Sussiste "sospetto" verso le attività private, per cui il rapporto si è stravolto: l'interesse è pubblico se la struttura è pubblica, nominata da una norma, con organizzazione e poteri pubblicistici. Così addirittura gli ordini professionali. Gli orientamenti costituzionali. Il sospetto è di per sé eliminato con l'art. 2 Cost., in quanto le formazioni sociali hanno valore in sé per la crescita delle persone e della società, senza necessità di un provvedimento concessorio: non occorre intermediazione dello Stato; pieno diritto di cittadinanza. Esiste una responsabilità dei singoli e delle comunità minori verso la comunità maggiore e gli altri singoli, senza necessità di una "forma pubblica". L'art. 2 ha però trovato realizzazioni parziali, condizionate storicamente, nel medesimo disegno costituzionale. Autonomie locali nell'art. 5, come fondamento dello Stato delle autonomie, per comunità affrancate dall'identità con lo Stato. Autonomia, non decentramento amministrativo. Riduzione storica delle formazioni sociali alla famiglia-privata, ai partiti e ai sindacati, quasi considerati come ausili allo Stato. D'altra parte la previsione di registrazione dei sindacati non si è mai verificata, mentre ambigua in merito è la vicenda del finanziamento pubblico dei partiti. L'attualità ha comportato il superamento di questa visione restrittiva, tra l'altro condizionata dalla limitazione del concetto di "scopo non di lucro". Oggi la sussidiarietà disegnata dall'art. 2 trova espressione in vere imprese - non profit ove il concetto di spirito altruistico è realizzato con aziende dalla alta professionalità e complessa organizzazione: complessità del welfare state professionalità economicità finalità collettiva rilevanza economica del non profit struttura organizzativa complessa. Stato e sussidiarietà dalle "Leggi Bassanini" al processo di "Revisione Costituzionale". 6 Le comuni aspirazioni di riforma dello Stato hanno trovato una prima fondamentale riforma con la legge 142/90 che ha avviato attorno alla vicenda degli Enti Locali un lungo dibattito che ha permesso di rafforzare normativamente il potere dei Sindaci e conseguentemente delle Autonomie Locali in termini di potere decisorio, di stabilità dei governi, di rappresentanza sostanziale degli interessi locali con obbligo di prevedere statuti con forme di partecipazione dei soggetti singoli e associati alla determinazione della cosa pubblica locale, con richiamo alla maturità civica di tutti i soggetti. Parallelamente si è avviato con il decreto 29/93 un fondamentale processo di rinnovamento della organizzazione pubblica, con particolare riferimento allo Stato e poi a tutti gli Enti Pubblici: affermazione della responsabilità gestionale della dirigenza pubblica e "confinamento" degli amministratori alla determinazione degli indirizzi politico - amministrativi con controllo sui risultati. L'effetto sulla organizzazione pubblica e i rapporti con le formazioni sociali è innovativo: la sussidiarietà stessa vivrà due livelli di confronto analoghi. Le "leggi Bassanini" rafforzano questo processo in quattro direzioni: divisione tra gestione e politica; semplificazione dei rapporti con il cittadino; responsabilità nominativa dei funzionari; eliminazione dei controlli esterni di legittimità; controllo interno di efficienza, efficacia ed economicità; trasferimento di competenze in modo residuale agli Enti territoriali (legge 112). L'impatto è stato molto forte e imbarazzante: in positivo: terremoto in una p.a. elefantiaca e inerte sulla perfezione formale degli atti senza nome dei responsabili, nonché in una politica fatta sulla gestione in negativo: mancata redistribuzione delle risorse e di un reale sistema di controllo in nome della volontà popolare. In merito al tema della sussidiarietà ritengo che ha prevalso un sistema di incorporazione eccessiva degli interessi negli enti locali, per cui la sussidiarietà è "pubblica", mentre il rafforzamento e il protagonismo dei soggetti privati è previsto come fondamentale, ma lasciato troppo alla discrezionalità dei soggetti pubblici, sia pur locali. Manca al riguardo un tassello fondamentale al processo di rinnovamento dell'organizzazione locale: la sempre rinviata riforma della gestione dei servizi pubblici, ove potrebbe chiarirsi la reale operatività - ad esempio - del non profit in un sistema di gestione dei servizi con coinvolgimento reale dei soggetti privati come attori e come utenti. Il nuovo punto di partenza è il nuovo testo costituzionale ove il principio di sussidiarietà è posto come obbligatorio indirizzo della legislazione a tutti i livelli: si apre quindi una stagione di confronto e sperimentazione. 5. Discernere e scegliere la sussidiarietà: un'attualizzazione Occorre misurarci attorno ad un problema locale - es. l'educazione 0-6 anni - che interessa soggetti privati e pubblici visibili, sia in campo privato (minori, famiglie, educatori, aggregazioni) sia in campo pubblico (Comune AUSL, scuola, medici di base etc.). APPROCCIO SOCIALE: CHI DECIDE COSA 7 1. BISOGNO 2. SCELTA 3. FARE BISOGNO Educazione Istruzione Salute Integrazione Nessuno SCELTA Competenze legislative - enti, comune, asl, scuola Competenze naturali - famiglia Competenze valoriali - associazioni, parrocchie Competenze gestionali - privato, privatosociale, pubblico FARE Gestione efficace, economica, efficiente Copertura dei costi Controllo della gestione Tipo di gestione L'intersezione dei tre elementi crea una innumerevole serie di attualizzazioni, per cui occorre discernere tra condizioni storiche e coerenza "etica" alla sussidiarietà. AUTONOMIA GIURIDICO/ECONOMICA DISINTERESSE PRIVATIZZAZIONE SERVIZI REGISTRAZIONE 8 SUSSIDIAZIONE AGEVOLAZIONI APPALTO SERVIZI Operare una valutazione comparata di tipo FORMA ASSOCIATA amministrativo, economico, culturale e sociale CONCESSIONE SERVIZI DELEGA VIGILANZA COORDINAMENTO CONTROLLO TECNICO CONTROLLO DI MERITO RICONOSCIMENTO PUBBLICIZZAZIONE INCORPORAZIONE GIURIDICO/ECONOMICA 6. Conclusione Uno Stato che promuove sussidiarietà è consapevole che soggetto attivo di crescita è la società civile e che i propri compiti devono essere chiari e condivisi. Una società civile che vive la sussidiarietà è consapevole della propria dignità e responsabilità pubblica e vive la relatività verso il ruolo statale. La sussidiarietà non cresce - e con essa la società civile - nella confusione e sovrapposizione dei ruoli. Le condizioni storiche aiutano a discernere la gradualità nella attuazione della sussidiarietà: una società civile "povera" richiede un forte ruolo iniziale di supplenza del pubblico; una società civile "ricca" porta ad una forte partecipazione responsabile con minore spesa per lo Stato e accentuata imprenditorialità del non-profit. Lo Stato può determinare con politiche sociali e normative la gradualità. La sussidiarietà può aiutare ad uscire dallo schema rigido entrata/spesa dei bilanci pubblici, distribuendo i servizi, la gestione e quindi riducendo tendenzialmente la spesa - con attenzione al carico indotto per l'utenza - chiedendo indicatori di efficienza, efficacia ed economicità in quanto vengono erogati servizi di natura pubblica e fermo che sono fissati soprattutto dalla "clientela" e in subordine dall'autorità pubblica. 9 Occorre infine uscire da una visione ideale delle formazioni sociali: sono vere imprese, fino ad introdurre una innovativa "economia civile" (Zamagni) tra l'economia di mercato e statalista: capire come fare in modo che siano i cittadini a decidere, in libertà, le modalità di offerta delle varie categorie di beni. È il presupposto di una vera democrazia economica, alla quale non basta il pluralismo nelle istituzioni (economiche); essa esige piuttosto il pluralismo delle istituzioni (economiche). "Il futuro della sussidiarietà dipende dalla capacità della società civile di esprimersi a livello economico, proponendosi come forza autonoma e indipendente rispetto sia all'economia pubblica sia all'economia privata, oppure rischia di divenire poco più che una vaga espressione" (Zamagni), *Documento stilato dal relatore 10