Vista la Legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 “Riordino dell'organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli enti” ed in particolare l’art .27 comma 1, il quale dispone che “Ai fini amministrativi e della successione nei beni e nelle attività, alla data di nomina dei Direttori Generali, le APT di Bordighera e Imperia confluiscono in quella di Sanremo, le APT di Finale Ligure, Loano e Savona in quella di Alassio e l'APT di Chiavari in quella di Santa Margherita Ligure, che assumono rispettivamente le seguenti denominazioni: Riviera dei Fiori, Riviera delle Palme, Tigullio, come previsto dall'articolo 5”; Visto l’art. 14 della Legge regionale 10 agosto 2004 n. 14, con il quale è stata disposta la liquidazione delle Aziende di Promozione Turistica – APT; Visto l’art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 2005 n. 18, che fissa il termine di soppressione delle APT al 31/12/2006; Vista la Legge regionale 4 ottobre 2006 n. 28, relativa all’Organizzazione turistica regionale; Visto l’art. 27 della citata Legge regionale n. 28/2006 relativo alla successione della Regione, alla data di soppressione delle APT, nella titolarità dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi delle APT medesime, salvo diversa destinazione decisa con atto della Giunta Regionale in relazione alle attribuzioni di competenze stabilite dalla legge in questione; Atteso che la D.G.R. n. 1549 in data 22.12.2006 – Rep. n. 324/2006 – avente ad oggetto “Presa d’atto della consistenza dei beni immobili e mobili spettanti alla Regione a seguito della soppressione della Aziende di Promozione Turistica – APT – al 31/12/2006 e relativa destinazione” ha operato la ricognizione dei beni di proprietà delle disciolte AA.PP.TT. spettanti in proprietà alla Regione Liguria; Preso atto che, a seguito di verifica effettuata presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate – ufficio di Chiavari, competente per territorio, risultano tutt’ora intestati ad APT, come da documentazione agli atti del Settore Amministrazione Generale, le particelle catastali Fg. 30 n. 9 – 1649 del Catasto Terreni e Fg. 30 n. 1652 – 1653 1654 del Catasto Fabbricati nel Comune di Rapallo, facenti parte del complesso sportivo golf e tennis di proprietà regionale; Rilevato che: detti immobili erano pervenuti all’APT a seguito dello scioglimento degli organi degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura soggiorno e turismo disposta con la Legge regionale 7 settembre 1988, n. 50; la nota di trascrizione n. 5526/4507 del 5.7.1996 li identificava con i mappali 9 – 10 – 11 del Fg. 30 del Catasto Terreni del Comune di Rapallo; a seguito di successivo atto di aggiornamento catastale, la particella 10 è diventata particelle 1649 – 1652 - 1653 e la particella 11 è diventata particella 1654; le predette particelle 1652 e 1654 sono state denunciate al Catasto Edilizio Urbano come unità collabenti e la particella 1653 è stata denunciata al Catasto Edilizio Urbano come magazzino; Atteso che dalla sopra citata verifica effettuata presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Chiavari non risultano effettuati atti “contro” in relazione alle citate particelle catastali; Ritenuto di procedere alla trascrizione delle unità immobiliari di cui trattasi a favore della Regione Liguria, giusto il disposto del sopra richiamato art. 27 della Legge regionale n. 28/2006; Vista la Legge regionale 7 febbraio 2012 n. 2, “Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio”, in particolare l’art. 6, comma 1, che prevede la classificazione dei beni regionali all’atto dell’acquisizione; Considerato che con D.G.R. n. 1656 del 21.12.2012, pubblicata sul B.U.R.L. del 16.1.2013 il complesso sportivo golf e tennis di Rapallo è stato classificato bene patrimoniale indisponibile, trattandosi di immobile destinato al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale; Ritenuto pertanto di ascrivere a detta categoria anche le particelle di cui trattasi, appartenenti al medesimo complesso; Su proposta dell’Assessore alle Risorse finanziarie e amministrazione generale, istruzione, formazione, università; controlli, patrimonio e DELIBERA 1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, che la Regione Liguria è subentrata, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n.28/2006, ai sensi della L.R. 9.1.1995, n. 3 e della L.R. 7.9.1988, n. 50, nella titolarità dei beni immobili ubicati nel Comune di Rapallo di seguito indicati: Foglio 30 mappali 9 – 1649 del Catasto Terreni Foglio 30 mappali 1652 – 1653 – 1654 del Catasto Fabbricati; 2. di ascrivere i beni medesimi alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili regionali; 3. di dare mandato al Settore Amministrazione Generale di provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti, inclusa la trascrizione a favore della Regione Liguria dei beni di cui trattasi presso il competente Servizio di Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.