CONVENZIONE tra REGIONE LIGURIA, COMUNE DI GENOVA e UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA IN MATERIA STATISTICA Il giorno ….. del mese di …….…….……… , dell’anno ..…..… , in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. ……. assunta nella seduta del …………………; TRA La Regione Liguria, di seguito denominata Regione, con sede legale in Genova, Piazza De Ferrari n.1 (C.F.00849050109), nella persona del Direttore incaricato della Statistica, domiciliato per la carica presso la sede suddetta; E Il Comune di Genova, di seguito denominato Comune, con sede legale in Genova, Via Garibaldi n. 9 (C.F. 00856930102), nella persona del Direttore incaricato della Statistica, domiciliato per la carica presso la sede suddetta; E Il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, di seguito denominata Università, con sede legale in Genova, Corso Podestà, 2 (C.F. 00754150100), nella persona del Direttore incaricato del DISFOR, domiciliato per la carica presso la sede suddetta; PREMESSO CHE - l’art. 15, comma 1 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che “...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; - l’art. 1, comma 2 del d. lgs. n. 322 del 6 settembre 1989 stabilisce che l’informazione statistica ufficiale è fornita al Paese attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan); - con l’art. 4 della legge regionale n. 7 del 3 aprile 2008, l’Ufficio di statistica della Regione Liguria, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella Struttura regionale competente per la Statistica, competenza assegnata con D.G.R. 810/2012 al Settore Statistica; - con l’art. 5 della citata legge regionale n. 7 del 3 aprile 2008, sono attribuiti alla Struttura Statistica, tra gli altri, i compiti relativi alla predisposizione del Programma Statistico Regionale, a fornire l’informazione statistica ufficiale della Regione, a garantire l’informazione e la fruizione dei dati statistici, nonché a favorire l’avvio di sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati; - l’art. 2 della legge regionale 16 gennaio 2007 n. 2 “Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione”, attribuisce alla Regione il compito di valorizzare e promuovere il sistema regionale della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione, sostenendo in particolare la collaborazione con l’Università di Genova; - l’art. 9 del d. lgs. n. 322/1989 e successive modificazioni, il d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, nonché il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica ed effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale (allegati A.3 e A.4 del d. lgs. n. 196/2003) disciplinano la tutela del segreto statistico e la protezione dei dati personali trattati per fini statistici da parte dei soggetti facenti parte del Sistan; - nel Programma Statistico Regionale, approvato dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, in data 28 gennaio u.s., è prevista tra le altre, l’attività statistica: “Studio progettuale per la realizzazione di uno strumento Decision Support System sulle diverse dimensioni della fragilità e dei fenomeni sociali”, realizzata in collaborazione tra Regione, Comune e Università; CONSIDERATO CHE - Regione Liguria e il Dipartimento di Scienze della Formazione già collaborano in ambito statistico attraverso la partecipazione alla Sezione Tecnico Scientifica della Commissione Statistica Regionale, fornendo supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli organismi appartenenti al Sistar, come previsto all’art. 8 della citata l.r. 7/2008; - Il comune di Genova ha aderito, attraverso la propria Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale, al progetto per meglio sviluppare l’attività di ricerca ed analisi sulla situazione socio economica del territorio regionale con particolare riferimento a quello genovese; - le Parti ritengono che sia di comune interesse sviluppare forme di collaborazione ai fini della predisposizione, pubblicazione e presentazione di analisi e studi statistici afferenti alla realtà del territorio regionale, per sviluppare la conoscenza come risorsa strategica per lo sviluppo socio economico del contesto territoriale regionale e come supporto alle attività istituzionali; - le Parti ritengono proficua la collaborazione finalizzata all’effettuazione dello “Studio progettuale per la realizzazione di uno strumento di Decision Support System sulle diverse dimensioni della fragilità e dei fenomeni sociali”, che ha lo scopo di realizzare un modello sperimentale per l’individuazione e georeferenziazione di indicatori statistici inizialmente legati alla popolazione genovese; - le Parti ritengono di comune interesse mettere in atto strumenti di diffusione della cultura statistica con riferimento particolare all’individuazione e lettura di indicatori statistici; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Articolo 1 Valore delle premesse e considerazioni 1. Le premesse e le considerazioni alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa. Articolo 2 Oggetto e finalità della Convenzione 1. Con la presente Convenzione il Settore Statistica della Regione, la Direzione Statistica del Comune di Genova e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova, grazie all’attività dell’Osservatorio sulle Disuguaglianze Sociali attivo presso il Dipartimento stesso, s’impegnano a realizzare congiuntamente lo Studio progettuale per la realizzazione di uno strumento di Decision Support System sulle diverse dimensioni della fragilità e dei fenomeni sociali secondo le attività specificate successivamente. 2. Il Progetto ha come obiettivo la realizzazione di uno strumento per l’analisi statistica della popolazione fragile, con individuazione e georeferenziazione di indicatori legati al fenomeno, utile a diverse tipologie di utenti: amministratori, operatori economici e sociali, ricercatori, studenti, singoli cittadini, con finalità al contempo scientifiche e divulgative. 3. Collegata alla metodologia applicata allo studio si articola un’attività formativa, finalizzata alla diffusione della cultura statistica con particolare riguardo agli indicatori, alla condivisione dei metodi, all’applicazione dei principi e delle pratiche migliori da parte di tutti i produttori di statistiche, al fine di accrescere la qualità dell’informazione statistica. 1. 2. 3. 4. 5. Articolo 3 Attività Regione Liguria (Settore Statistica), Comune di Genova (Direzione Statistica) e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova (Osservatorio sulle Disuguaglianze Sociali) s’impegnano a collaborare reciprocamente nello svolgere le attività necessarie alla realizzazione dello studio progettuale oggetto della presente Convenzione e alle attività inerenti la diffusione della cultura statistica. Lo studio prevede di realizzare uno strumento per l’analisi statistica della popolazione fragile con individuazione di indicatori e loro georeferenziazione, inerenti i fenomeni sociali, finalizzato a fornire supporto nelle decisioni e nella programmazione delle attività e degli interventi sul territorio da parte dei diversi stakeholders. E’ prevista la conduzione di tavoli partecipati per coinvolgere gli stakeholders e avvalersi della loro conoscenza territoriale per la corretta taratura degli indicatori stessi. Il modello sarà realizzato attraverso sistemi già utilizzati o previsti dalle Parti, assumendone l’applicazione sperimentale da parte dei fruitori interessati, che saranno, allo scopo, adeguatamente formati. Il primo modello sperimentale sarà realizzato con riferimento al territorio genovese e alla potenziale fragilità socioeconomia della popolazione; successivamente tale modello potrà essere esteso oltre il territorio genovese realizzando, attraverso ulteriori indicatori mappature di fenomeni socioeconomici rilevanti per gli stakeholders coinvolti; Articolo 4 Oneri 1. La presente convenzione non comporta oneri a carico dei bilanci delle Parti. Le attività relative allo studio progettuale in oggetto sono comprese nello sviluppo delle proprie attività istituzionali. Articolo 5 Fasi operative 1. Le Parti s’impegnano a realizzare l’attività secondo i tempi programmati dal Comitato di coordinamento previsto all’articolo 6. Articolo 6 Comitato di Coordinamento 1. Al fine di assicurare la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, è istituito un Comitato di coordinamento composto: a) per la Regione dal Dirigente del Settore Statistica e da un funzionario del citato Settore designato dallo stesso. b) per il Comune dal responsabile della Direzione Statistica e da un funzionario designato dallo stesso. c) per l’Università degli Studi di Genova dal dott. Stefano Poli, Responsabile scientifico dell’Osservatorio Statistico delle Disuguaglianze del Dipartimento di Scienze della Formazione. 2. 3. E’ facoltà di ciascuna Parte di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti, dandone tempestiva comunicazione alle altre Parti. E’ altresì facoltà del Comitato di coordinamento di invitare a partecipare alle proprie riunioni esperti, individuati in relazione all’argomento da trattare. La partecipazione al Comitato di coordinamento non comporta oneri a carico degli Enti partecipanti. Articolo 7 Compiti del Comitato di coordinamento 1. Il Comitato di coordinamento di cui all’art. 6 dovrà: - delineare il dettaglio delle attività inerenti lo sviluppo dello studio progettuale con relativa tempistica; - valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse. Articolo 8 Segreto statistico e protezione dei dati personali 1. E’ fatto divieto espresso alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione della presente Convenzione per fini diversi da quelli previsti dalla Convenzione stessa, ovvero di cederle o consentirne la consultazione a terzi diversi dalle società affidatarie di servizi. 2. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate in materia di protezione dei dati personali dal d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, con particolare attenzione ai profili della sicurezza di cui all’allegato B di detto decreto, anche mediante procedure atte a limitare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate, e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica ed effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, (allegati A.3 e A.4 del d. lgs. n. 196/2003) nonché della disciplina in materia di tutela del segreto statistico di cui al d. lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni. I trattamenti di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione sono effettuati esclusivamente dalla Parte titolare dei medesimi dati, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza, fornendo alle altre Parti esclusivamente informazioni aggregate nel rispetto del segreto statistico. 3. Il personale che, dovesse essere coinvolto in attività di elaborazione che implicano il trattamento di dati personali è preventivamente designato incaricato del trattamento dei dati personali, in conformità all’art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La designazione è effettuata dal Dirigente del Settore Statistica della Regione o dal Dirigente della Direzione Statistica del Comune, in qualità di responsabili dei dati personali di titolarità della Regione o del Comune rientranti nell’ambito della presente Convenzione, che provvedono anche ad impartire le istruzioni necessarie a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela del segreto statistico. Articolo 9 Diffusione dei risultati del progetto 1. La divulgazione delle risultanze dello Studio oggetto della presente Convenzione avverrà secondo le modalità stabilite dal Comitato di coordinamento di cui all’art. 6 e potrà effettuarsi mediante idonee forme di diffusione e comunicazione (conferenze stampa, presentazioni pubbliche, comunicazioni in sede scientifica, seminari, ecc.). 2. I risultati di studi, ricerche e analisi condotte dalle Parti nell’ambito della presente Convenzione, potranno formare oggetto di diffusione esterna – secondo modalità da concordare tra le Parti – sia congiuntamente, sia disgiuntamente, anche dopo la conclusione della collaborazione. 3. Negli strumenti di diffusione e comunicazione dei risultati di studi, ricerche ed analisi condotti nell’ambito della presente Convenzione ed eventualmente curati da una sola delle Parti dovranno essere citate le fonti e i contributi forniti dalle altre Parti. 4. La comunicazione e diffusione dei risultati di studi, ricerche ed analisi condotti nell’ambito e grazie alla presente Convenzione, in qualunque forma realizzate, deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di tutela del segreto statistico. Articolo 10 Durata 1. La presente Convenzione ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile previo accordo tra le Parti. 2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione. Articolo 11 Controversie e Foro competente 1. 2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione ed attuazione della presente convenzione. Per eventuali controversie riguardanti la presente Convenzione, che non sia possibile definire in via amichevole, è competente il Foro di Genova. Articolo 12 Oneri fiscali e registrazione 1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ed a spese della Parte interessata. Articolo 13 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto e specificato nella presente Convenzione, valgono le vigenti norme del Codice Civile. Genova, li …………….. Per la Regione Liguria _________________________________ Per il Comune di Genova _________________________________ Per l’Università degli Studi di Genova _________________________________