MORENTI, SOSPENSIONE DEI TRATTAMENTI, EUTANASIA, LIVING WILL di Mauro Sella 1. I diversi profili dell’eutanasia. – 2. Il concetto di stato vegetativo permanente e le problematiche connesse. – 3. Trattamenti medici e procedure di assistenza alle funzioni vitali. – 4. Le dichiarazioni anticipate di trattamento. – 5. I casi Welby ed Englaro: ulteriori spunti di riflessione. – 6. Scenari futuri in materia di danno esistenziale. 1. I diversi profili dell’eutanasia. Legislazione: Cost. 13, 32 – c.c. 5. Bibliografia: Stella 1984 – Barni 1985 – Eusebi L. 1985 – Portigliatti Barbos 1990 – Bellotto 1993 – Guglielmi M. 1999 – Viganò F. 2000 – Cagli 2001 – Magro 2001 – Cattorini 2002 – Francolini 2002 – Canestrari 2003 – Cassano e Catullo 2003 – Palmaro M. 2007. La sensazione che è maturata dopo le vicende di Piergiorgio Welby e di Eluana Englaro (di cui parleremo nel dettaglio poco oltre) è che nell’ambito del nostro ordinamento il risarcimento del danno esistenziale (e del danno in generale) legato ad episodi di malati terminali sia questione che presenti aspetti di problematicità vasti ed articolati: sussistono ancora accesi dibattiti generati dai dubbi su questioni terminologiche (il vero significato di eutanasia e trattamento terapeutico), limiti di validità, efficacia e vincolatività delle direttive anticipate, protezione giuridica di determinate posizioni soggettive (con conseguente rilevanza in tema di antigiuridicità delle varie condotte). Tuttavia, altra sensazione è quella che, una volta risolti (e non necessariamente, come vedremo, con interventi legislativi) tali dubbi, l’affermazione di risarcibilità del danno esistenziale possa derivare quasi quale naturale conseguenza delle soluzioni prospettabili. Appare pertanto opportuno partire proprio dal tentativo di dipanare i dubbi sopra prospettati, al fine di dimostrare la possibilità, anche de iure condito, della possibilità di riconoscere in favore di determinati soggetti ed in determinate situazione il diritto ad ottenere il risarcimento di tale categoria di danno. Come si è detto, uno dei principali problemi da affrontare è il significato che deve essere oggi attribuito al termine «eutanasia». Tale termine deriva dal greco «eu thanatos» che può essere tradotto in «dolce morte»; peraltro, il fenomeno esisteva già nell’antica Grecia e nell’impero romano e successivamente ha assunto diverse forme e finalità (criminali, razziali, economiche, sperimentali ecc. …). Di eutanasia, ad esempio, si è parlato a proposito del programma politico del nazismo che, tra il 1939 ed il 1941, eliminò settantamila malati psichici, infermi e handicappati, definiti «esistenze prive di valore vitale». Nel contesto attuale, l’eutanasia ha assunto forma individualistica e finalità di pietas ma continua a conservare al suo interno molteplici fenomeni difficilmente accorpabili fra loro. In linea generale si individuano tre diverse tipologie di eutanasia. La c.d. «eutanasia attiva» («mercy killing»), comprende le ipotesi di soppressione della vita di una persona attraverso una condotta commissiva e ricorre allorquando il medico od un altro soggetto pongono fine alla vita del malato o ne accelerano la morte ovvero, nelle ipotesi di suicidio assistito, realizzano una condotta di ausilio a quella principale del malato. Presupposti fattuali sono la condizione dell’infermo (uno stato di sofferenza insopportabile, di solito incidente sulla fase terminale di una malattia mortale) e la motivazione della condotta (la pietà nei confronti della vittima). Si ha invece la figura della «eutanasia passiva» («letting die») allorquando si proceda alla sospensione del trattamento di mantenimento in vita del paziente. Rispetto all’eutanasia attiva, essa viene attuata mediante un comportamento di natura omissiva, che rende possibile qualificare come causa della morte direttamente la malattia, anziché la condotta umana. Invero, la distinzione tra condotte commissive ed omissive appare poco nitida in presenza di situazioni in cui risulta essere necessario un intervento attivo (si pensi, ad esempio, all’interruzione della respirazione o dell’alimentazione artificiale). Peraltro, la dottrina ha precisato che è scorretto affermare che spegnere una macchina di sostengo vitale realizzi un gesto di eutanasia attiva, in quanto «attivo» è il gesto eutanasico che pone di per sé la causa della morte (ad esempio l’iniezione letale), mentre «passivo» è quello che non contrasta con la patologia mortale (Cattorini P. 2002, 2, 267). Nella maggior parte dei casi, inoltre, l’eutanasia passiva coinvolge soggetti in stato di incoscienza e dunque non in grado di esprimere il proprio consenso all’interruzione del trattamento. In queste ipotesi, «eutanasia passiva non volontaria», si scontrano due esigenze parimenti degne di tutela: da un lato, quella di garantire al paziente le residue speranze di vita, dall’altro, quella di evitare il c.d. «accanimento terapeutico» su di un paziente in fase terminale. È in quest’ottica che assumono particolare rilevanza le c.d. «direttive anticipate» («living will»), tendenti a valorizzare il più possibile il diritto (e la conseguente responsabilità) di decidere del paziente in merito alla propria vita. Del resto, proprio riguardo al diritto del paziente di rifiutare le cure, anche qualora siano necessarie per la propria sopravvivenza, ed al corrispondente divieto di «coercizione del vivere, da tempo la dottrina ha individuato negli artt. 13 (inviolabilità della libertà personale) e 32, 2° co., Cost. (diritto al rifiuto delle cure sanitarie) il fondamento e la garanzia a livello costituzionale (Stella F. 1984, 1018; Barni M. 1985, 83 ss.; Viganò F. 2000, 452 ss.). Anche nella «eutanasia passiva volontaria, peraltro, si affrontano, da un lato, il diritto alla libertà di valutazione dell’individuo capace di intendere e di volere e la privatezza delle scelte che riguardano solo la sua persona, dall’altro, l’intangibilità della persona umana e la rilevanza giuridica di una lesione della vita in cui vi è l’intervento di un altro soggetto (Cassano G. e Catullo F.G. 2003, 4, 1369). Peraltro, la distinzione tra eutanasia attiva e passiva è stata aspramente criticata da una parte della dottrina la quale l’ha definita null’altro che un sofisma, che sembra ignorare come l’uomo possa compiere il male anche semplicemente astenendosi dal compiere un proprio dovere: un medico che si astenesse dal fornire la necessaria nutrizione ad un paziente ricoverato per un intervento routinario sarebbe perseguito penalmente per omicidio volontario; ne deriva che può configurare un atto eutanasico di pari rilevanza tanto un comportamento attivo, quanto una condotta passiva. La discussione semmai, secondo tale dottrina, deve vertere intorno alla sostenibilità giuridica e morale della scelta eutanasica nel suo complesso, senza comode scorciatoie che facciano leva sulla distinzione tra attivo e passivo (Palmaro M. 2007). Si parla invece di «eutanasia indiretta» quando l’abbreviazione della vita è un effetto di ulteriori terapie praticate con il consenso del paziente e destinate ad alleviare le sue sofferenze in prossimità della morte. L’anticipazione della morte, dunque, viene visto in queste ipotesi come un effetto secondario prodotta da cure palliative finalizzate all’attenuazione del dolore nel malato terminale. Solitamente viene associata al tema della c.d. «terapia del dolore» e viene tenuta distinta dall’eutanasia attiva diretta, in cui la finalità principale è quella di ridurre la vita del paziente. 2. Il concetto di stato vegetativo permanente e le problematiche connesse. Legislazione: Cost. 2, 32. Bibliografia: Jennet e Plum 1972 – Barni 2001 – Cattorini 2002. Da un punto di vista scientifico, lo stato vegetativo permanente è uno stato clinico di gravissimo e irreversibile danno dell’encefalo che colpisce in modo prevalente gli emisferi cerebrali, risparmiando almeno in parte il tronco encefalico. Esso si verifica tipicamente in due situazioni: nell’encefalopatia post-anossica, per esempio per arresto cardiaco non tempestivamente corretto, cioè conseguente alle lesioni dell’encefalo dovute alla mancanza d’ossigeno e nelle encefalopatie traumatiche (anche in questo caso una componente anossico-ischemica contribuisce per lo più alla condizione morbosa). Quando il danno emisferico sia completo e definitivo, il paziente mantiene una vita vegetativa (respiro, circolo, termoregolazione) e continua a presentare i riflessi del tronco encefalico (deglutizione, tosse, risposta mimica al dolore, ecc.) (Cattorini P. 2002). Uno dei punti nodali riguarda la capacità di consapevolezza del soggetto in stato vegetativo permanente. Alcuni neurologi, infatti, sostengono l’esistenza di un dolore extracorticale e ritengono indimostrabile empiricamente l’inconsapevolezza dei malati che versino in tale stato. In linea di principio, inoltre, non è possibile affermare né negare la possibilità che esista una forma rudimentale di capacità senziente anche in presenza di un danno corticale, anche se ad oggi non esistono dati scientifici in suo favore. Il concetto di stato vegetativo permanente è stato descritto, in due importanti documenti elaborati dalla American Academy of Neurology e dall’American Medical Association, come «uno stato di incoscienza permanente ad occhi aperti» nel quale il paziente ha periodi di veglia e cicli sonno/veglia fisiologici, ma non è mai consapevole di sé, né dell’ambiente circostante posto che tale stato presuppone un tronco cerebrale funzionante in presenza di perdita totale delle altre funzioni cerebrali. In Italia il Comitato Nazionale per la Bioetica si è occupato del tema nel 1995 emanando un documento intitolato «Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana». Dopo aver illustrato la situazione clinica nella quale le funzioni vegetative sono conservate e la sopravvivenza è possibile con l’ausilio di mezzi ordinari, il CNB si è domandato se in casi del genere debba ritenersi possibile un recupero della coscienza ed ha analizzato i criteri clinico-scientifici sin qui all’uopo proposti, giungendo alla conclusione che una diagnosi di irreversibilità possa essere posta con sufficiente certezza solo in casi particolarmente gravi e con l’ausilio di affidabili indagini strumentali. Da un punto di vista giuridico, dunque, il soggetto in stato vegetativo permanente deve essere considerato ancora in vita. Anche da un punto di vista etico, peraltro, non è possibile giungere ad una soluzione differente. Il valore e la qualità di persona umana, infatti, non possono essere subordinate o rapportate alla capacità di esercitare funzioni o facoltà superiori, proprie per l’appunto della persona umana. Gli esseri umani limitati in tale capacità di esercizio non possono per ciò esserlo nei propri diritti alla tutela ed alla dignità della vita. Ragionando in caso contrario, si giungerebbe ad aberrazioni quali il sacrificio di soggetti con limitate capacità funzionali in nome di supposti interessi superindividuali. La prolungata sopravvivenza di questi pazienti e la incertezza prognostica, peraltro, hanno sollevato notevoli problemi di natura etica, scientifica e giuridica, circa la durata dei trattamenti terapeutici. In Italia, un gruppo di studio della Società Italiana di Neurologia ha a suo tempo proposto di considerare lecita la sospensione di ogni terapia di sostegno vitale, incluse la nutrizione e la idratazione artificiali, dando per scontata l’identificazione della condizione di stato vegetativo permanente con la morte della persona. Tale criterio, tuttavia, è stato ritenuto inaccettabile dal CNB stante un ordinamento giuridico che non prevede alcun «criterio corticale» per l’accertamento della morte, identificandola invece con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. In tale quadro si inserisce il concetto di eutanasia quale gesto teso non «a dare la morte» bensì «ad accompagnare verso la morte». Il confine è sottile e per certi versi labile ma segna la linea di demarcazione tra lecito ed illecito, almeno allo stato attuale. Invero, l’atto eutanasico deve essere valutato nel suo complesso e non già solo nelle sue forme di attuazione o nelle sue conseguenze. In altre parole, il vero punto di riferimento deve essere il fine del gesto, che allorquando sarà quello di difendere e rispettare la vita in senso lato, non potrà mai dirsi illecito. Il dovere (ed il corrispondente diritto) sia per il medico che per il paziente, infatti, non è quello di vivere ad ogni costo bensì quello di vivere con dignità. La scelta terapeutica che persegua tale fine, ancorché non la più adeguata da un punto di vista di prolungamento dell’esistenza, è senz’altro da considerarsi la migliore, sia da un punto di vista etico che giuridico. Il riferimento al best interest è proprio quello alla qualità di vita del paziente, al suo svolgimento dignitoso, rispetto ad un inutile ed umiliante prolungamento. 3. Trattamenti medici e procedure di assistenza alle funzioni vitali. Legislazione: Cost. 2, 32. Bibliografia: Barni 2001 – Aquino e Tallarita 2002 – Cattorini 2002. Nell’anno di sua istituzione (il 1993) la House of Lords Select Commitee on Medical Ethics ha dato il via ai propri lavori con una sentenza – per certi versi rivoluzionaria – sul caso Anthony Bland, autorizzando i medici ad interrompere la ventilazione, l’idratazione e la nutrizione artificiale in un paziente in stato di coma vegetativo permanente da tre anni. La sentenza prendeva le mosse da due premesse fondamentali: la prima per la quale l’individuo capace di intendere e di volere può legittimamente opporre il suo rifiuto ad ogni trattamento medico, anche qualora questo fosse necessario per mantenerlo in vita; la seconda per cui la «sacralità della vita» è da intendersi in senso relativo, consentendo l’ordinamento in più occasioni il suo sacrificio (ad esempio in caso di legittima difesa). Il punto attorno al quale ruota la decisione è quello della qualificazione giuridica dell’alimentazione artificiale del paziente come medical treatment. Il percorso argomentativo seguito dai Lords non è peraltro privo di ambiguità: dapprima l’alimentazione mediante sonda naso gastrica viene considerata quale trattamento medico a tutti gli effetti, quindi la scelta della sua interruzione è qualificata come omissione e non azione, infine viene invocata l’insensibilità al dolore del paziente in stato vegetativo permanente per legittimare una morte che, in caso contrario, risulterebbe atroce e crudele. Tali argomentazioni hanno incontrato dissensi all’interno della stessa House of Lords; voci contrarie a considerare l’alimentazione artificiale quale semplice trattamento medico (al pari, ad esempio, della somministrazione di antibiotici) si sono levate per sottolineare invece l’esistenza di un diritto assoluto ed intangibile al nutrimento dell’essere umano a cui corrisponde un preciso dovere in tal senso del medico, tanto che diviene irrilevante considerare la sua interruzione quale condotta omissiva o commissiva. In realtà, almeno da un punto di vista medico-legale, non paiono esservi dubbi sulla qualificazione dell’idratazione e della nutrizione artificiali quali trattamenti medici. Il vero problema, dunque, è quello di verificarne, di volta in volta, la proporzionalità rispetto alle condizioni del malato. Non può infatti essere condivisa l’opinione di chi considera l’alimentazione artificiale sempre doverosa; invero, scopo del trattamento (perché di trattamento si tratta, come si è detto) non è né la guarigione né il miglioramento della qualità di vita, bensì il mero prolungamento della stessa in un soggetto in stato di incoscienza. D’altro canto, non si può neppure aderire all’indirizzo che ha preso piede nei paesi nordeuropei di considerare tale trattamento sempre inutile in pazienti in stato vegetativo permanente, in quanto il sostentamento e la difesa della vita è pur sempre l’obbiettivo primario della medicina. La domanda vera, allora, è forse quella del «quando» sospendere il trattamento, intesa sia in senso temporale che in relazione allo stato del malato. Vi è infatti chi considera lo stato vegetativo permanente una prigione senza chiavi, in cui l’applicazione delle terapie di sostegno vitale equivale a mantenere il paziente in una condizione di esilio e proscrizione (come nel caso di Eluana Englaro). Altri vedono in tale stato il crollo del mito dell’autodominio e la vittoria dell’abbandono e della dipendenza dagli altri soggetti che ci circondano. Appare allora più giusto concedere una presunzione di favore all’alimentazione artificiale, in ragione sia del riconoscimento del valore uomo, sia del fine primario della medicina, la difesa della vita, sia dello scarso carattere invasivo del trattamento. Il limite temporale, tuttavia, rimane pur sempre di difficile individuazione. Posto infatti che si debba tendere ad un generale riconoscimento dell’offerta di cure elementari di sostegno vitale, resta il fatto che soggetti in stato vegetativo permanente (o comunque in stato di incoscienza) posso restare in tale condizione per un prolungato periodo di tempo. È evidente allora che primaria sarà la volontà del soggetto, qualora questa sia stata manifestata prima del sopraggiungere della condizione di incoscienza. Primaria, si è detto, ma non vincolante in assoluto; l’attualità del consenso e la corrispondenza dello stato ipotizzato al momento di sua manifestazione con quello di sua applicazione restano pur sempre elementi soggetti alla valutazione del medico e dell’eventuale rappresentate legale del malato. Sul punto ha preso posizione già nel 1989 l’American Academy of Neurology affermando che «quando si è diagnosticato con accuratezza che un paziente è in stato vegetativo permanente e quando è chiaro che lo stesso non avrebbe voluto ulteriori trattamenti medici e la famiglia è concorde, ogni ulteriore trattamento, inclusa la somministrazione artificiale e idratazione, può essere sospeso». Nella sua position l’accademia conferma dunque la qualificazione di trattamento medico dell’alimentazione artificiale e pone l’accento, oltreché sulla volontà del pregressa del malato e di quella attuale della famiglia, altresì sulla verifica da parte dei sanitari dello stato e delle prospettive del paziente. Proprio l’incertezza prognostica può, in taluni casi, frenare la scelta di interruzione del trattamento. Tuttavia, anche in questo caso occorre riferirsi al criterio di proporzionalità sopra visto: non è solo la condizione irreversibile di incoscienza a legittimare (unitamente agli altri fattori esaminati) la decisione di non prolungare l’alimentazione artificiale. La presenza di un lieve grado di coscienza, infatti, se da un lato induce a ritenere presente nel paziente una consapevolezza della propria esistenza dall’altro fa pensare anche ad una cognizione della propria condizione, dalla quale può derivargli sofferenza e umiliazione. Inoltre, la prosecuzione dell’alimentazione artificiale in soggetti in stato vegetativo permanente, che quindi in realtà non percepiscono né la sete né la fame, non soddisfa un loro bisogno quanto piuttosto un’esigenza di attenzione e di cura nei loro confronti da parte dei parenti (e a volte dei medici). È da ritenere che una corretta applicazione del criterio di proporzionalità, seppur con tutte le difficoltà sopra evidenziate, potrebbe addirittura condurre ad un aggiramento dell’ostacolo, vale a dire al superamento dell’esigenza di trovare una causa di legittimazione dell’eutanasia. Infatti, in tali casi, non di pratica eutanasica si dovrebbe parlare, quanto piuttosto di corretta scelta terapeutica. 4. Le dichiarazioni anticipate di trattamento. Legislazione: Cost. 2, 32 – l. 28.3.2001, n. 145 (ratifica della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina). Bibliografia: Barni 2001. Il tema centrale della questione è senz’altro rappresentato dalle c.d. «dichiarazioni anticipate di trattamento», spesso indicate con l’espressione inglese «living will». Si tratta in sostanza di un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti medici e terapeutici ai quali desidererebbe o meno essere sottoposta nel caso in cui, nel corso della malattia o a causa di un evento improvviso, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o dissenso informato. Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è occupato delle dichiarazioni anticipate in uno specifico documento approvato il 18 dicembre 2003; prima di questo, peraltro, il tema era già stato sfiorato dallo stesso comitato nel documento intitolato «Questioni bioetiche sulla fine della vita umana» del 14 luglio 1995. Lo stesso comitato, inoltre, nel documento del 2003, evidenzia i più importanti atti di riferimento dal punto di vista giuridico. Tra questi deve innanzitutto essere segnalata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al cui art. 3, intitolato «Diritto all’integrità personale» riconosce il consenso informato del paziente all’atto medico quale suo vero e proprio diritto fondamentale e non più solo quale requisito di liceità della condotta del sanitario. Il testo della disposizione, peraltro, è ripreso nella nuova Costituzione europea, in corso di ratifica da parte degli stati membri dell’unione, al cui art. II-63 ribadisce il diritto fondamentale di ogni individuo di esprimere il proprio consenso informato, secondo le modalità definite dalla legge (con evidente invito, dunque, agli stati di appartenenza di provvedere a legiferare in tal senso). A livello internazionale merita menzione particolare la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con la l. 22.3.2001, n. 145, nella quale si conferma la centralità della tutela della dignità e della identità della persona e si attribuisce particolare rilievo alla volontà anticipata del paziente, stabilendo che essa debba essere presa in considerazione. Prima della ratifica della convenzione da parte dell’ordinamento italiano, il Codice di deontologia medica aveva già fatto proprie le indicazioni in esso contenute, richiamandole in particolare negli artt. 34, 35 e 36. Il Nuovo Codice di deontologia medica, approvato il 16 dicembre 2006 ha mantenuto intatti i principi base, articolandoli ed integrandoli. L’art. 35, nell’ambito dei principi di acquisizione del consenso informato, dispone che, in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona. Il medico deve intervenire, in scienza e coscienza, nei confronti del paziente incapace, nel rispetto della dignità della persona e della qualità della vita, evitando ogni accanimento terapeutico, tenendo conto delle precedenti volontà del paziente. Il successivo art. 36 prevede che, allorché sussistano condizioni di urgenza, tenendo conto delle volontà della persona se espresse, il medico deve attivarsi per assicurare l’assistenza indispensabile. Particolarmente significativo, riguardo alla problematica legata alle direttive anticipate, il contenuto dell’art. 38. « Il medico deve attenersi, nell’ambito della autonomia e indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa della persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa. Il medico, compatibilmente con l’età, con la capacità di comprensione e con la maturità del soggetto, ha l’obbligo di dare adeguate informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà. In caso di divergenze insanabili rispetto alle richieste del legale rappresentante deve segnalare il caso all’autorità giudiziaria; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato » (art. 36, Nuovo Codice di deontologia medica). È importante sottolineare come il Comitato Nazionale per la Bioetica abbia precisato nel documento del 2003 che le dichiarazioni anticipate non debbano essere considerate una semplice estensione di un consenso informato ormai troppo standardizzato e formalizzato nella prassi medica. Aldilà di ogni considerazione sulla partecipazione attiva e consapevole del paziente nelle scelte terapeutiche che lo riguardano e sul rigetto della logica del mero formalismo del consenso (troppo spesso concretizzatasi nell’imposizione al paziente della sottoscrizione di generici «moduletti» da parte dei sanitari), il vero significato delle dichiarazioni anticipate viene correttamente individuato dal comitato nella ideale prosecuzione di quel dialogo costruttivo tra medico e malato (che nel frattempo non possa più attivamente prenderne parte) che è al contempo il punto di partenza e di arrivo del consenso informato. Il comitato, inoltre, si è preoccupato di analizzare e, possibilmente, risolvere, i dubbi relativi alla struttura ed alle modalità di attuazione delle dichiarazioni anticipate, soffermandosi in particolare su alcuni temi particolarmente dibattuti. 5. I casi Welby e Englaro: ulteriori spunti di riflessione. Legislazione: Cost. 2, 13, 32 – c.c. 5 – c.p.c. 700 – c.p. 575, 576, 577, 579, 580 – l. 23.12.1978, n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 1 – l. 28.3.2001, n. 145, ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina. Bibliografia: Sella 2006 – Welby 2006 – Alpa 2007. Due recenti casi di cronaca offrono ulteriori spunti di riflessione. Il primo riguarda quello di Piergiorgio Welby, al quale nel 1963, all’età di 18 anni, veniva diagnosticata una distrofia fascio-scapolo-omerale, una patologia che secondo la letteratura medica attuale viene univocamente definita come malattia degenerativa dei muscoli scheletrici, progressiva ed ereditaria; lentamente progressiva che interessa, in particolare, i muscoli della faccia e delle spalle. Le funzioni intellettive sono normali. L’insufficienza respiratoria è presente nella maggior parte delle forme distrofiche. Non vi sono dunque terapie specifiche: il medico è costretto ad assistere impotente alla progressione inesorabile della perdita di forze e della atrofia. A distanza di oltre 40 anni dalla prima diagnosi, Welby decideva di chiedere al Tribunale di Roma il distacco dal ventilatore polmonare che lo manteneva in vita. Il giudice tuttavia dichiarava il ricorso ex art. 700 c.p.c. integralmente inammissibile (non pronunciandosi, pertanto, sulla richiesta di distacco dal ventilatore polmonare formulata da Piergiorgio Welby) affermando che: i) pur riconoscendo la sussistenza nel nostro ordinamento giuridico del principio di rango costituzionale all’autodeterminazione individuale e consapevole in materia di trattamento sanitario, la sua attuazione pratica, in caso di rifiuto o di interruzione di terapie di mantenimento in vita del paziente, non era possibile in assenza di una normativa specifica, atteso che la legislazione positiva si orienta, anzi, in senso contrario, rispondendo essa al principio della indisponibilità della vita umana, alla luce di quanto disposto «dagli artt. 5, c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente, 575, 576, 577, n. 3, 579 e 580, c.p.,., che puniscono, in particolare, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio»; ii) anche se si doveva dare atto che «il divieto di accanimento terapeutico è un principio solidamente basato sui principi costituzionali di tutela della persona, esso tuttavia sul piano dell’attuazione pratica lascia il posto all’interpretazione soggettiva ed alla discrezionalità nella definizione di concetti, sì, di altissimo contenuto morale e di civiltà, ma che sono indeterminati ed appartengono ad un campo non ancora regolato dal diritto e non suscettibile di essere riempito dall’intervento del Giudice, nemmeno utilizzando i criteri interpretativi che consentono il ricorso all’analogia o ai principi generali dell’ordinamento»; iii) conseguentemente «il diritto del ricorrente di richiedere l’interruzione della respirazione assistita deve ritenersi sussistente, ma trattasi di un diritto non concretamente tutelato dall’ordinamento giuridico, in altri termini in assenza di una previsione normativa degli elementi concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione giuridica di ciò che va considerato “accanimento terapeutico”, va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da far valere nel giudizio di merito con inammissibilità dell’azione cautelare» (Trib. Roma, ord., 16.12.2006, in www.personaedanno.it). Avevamo a suo tempo criticato (Sella 2006) – poi avallati da autorevole dottrina (Alpa 2007, 1, 78) – la scelta del tribunale romano di cercare (quasi disperatamente invocare) una norma specifica che autorizzasse l’accoglimento della richiesta formulata da Welby anziché considerare i principi costituzionali a tutela del diritto a guarire, se possibile, altrimenti a vedere le proprie sofferenze alleviate ed essere aiutato a morire in maniera dignitosa e bilanciarli con le disposizioni in materia penale affermandone la prevalenza. A ben vedere, sono le stesse critiche mosse dal Tribunale di Roma, questa volta in sede penale, nella sentenza di assoluzione del medico che assistette Welby negli ultimi istanti di vita. « Quando si riconosce l’esistenza di un diritto di rango costituzionale, quale quello all’«autodeterminazione individuale e consapevole» in materia di trattamento sanitario, non è, poi, consentito lasciarlo senza tutela, rilevandone, in assenza di una normativa secondaria di specifico riconoscimento, la sua concreta inattuabilità sulla scorta dell’esistenza di disposizioni normative di fonte gerarchica inferiore a contenuto contrario, quali «gli artt. 5 c.c., che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo tali da determinare un danno permanente, e 575, 576, 577, n. 3, 579 e 580, c.p., che puniscono, in particolare, l’omicidio del consenziente e l’aiuto al suicidio», nonché quali gli artt. 35 e 37 del codice di deontologia medica. In realtà, se si accogliesse una tale conclusione, potremmo incorrere in una palese violazione dei principi che presiedono alla disciplina della gerarchia delle fonti, in quanto non è consentito disattendere l’applicazione di una norma costituzionale sulla scorta dell’esistenza di norme contrastanti di valore formale inferiore, perché delle due è l’una: o si privilegia l’interpretazione che faccia salvo il principio costituzionale con immediata applicazione di quest’ultimo, disattendendo l’interpretazione contraria della norma, (sul punto la Corte costituzionale si è più volte pronunciata negando la fondatezza della questione di costituzionalità eventualmente sollevata nel caso specifico, perché il Giudice tra interpretazioni diverse avrebbe dovuto privilegiare quella conforme alla norma costituzionale immediatamente applicabile, potendo autonomamente disattendere interpretazioni di segno diverso a quest’ultima; vedi al riguardo ad esempio: sent. 6.7.01, n. 224; ord. 4.7.02, n. 315) oppure, in caso di insuperabile conflitto, si deve sollevare questione di legittimità costituzionale, ma certamente non si può lasciare inattuato un principio costituzionale e senza tutela giuridica il diritto soggettivo che da esso discende. D’altra parte neppure il Giudice civile nella sua motivazione ha mai ritenuto di poter invocare esplicitamente a sostegno della propria decisione quella teoria, ormai desueta e superata da univoca giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per la quale le disposizioni costituzionali si suddividono in norme programmatiche, ovvero non immediatamente applicabili senza normazione attuativa di tipo secondario e sostanzialmente non cogenti, ed in norme precettive, ovvero immediatamente applicabili. D’altra parte è impossibile sostenere una ineffettività del principio costituzionale di cui all’art. 32, co. 2, Cost., alla cui immediata precettività, anzi, lo stesso legislatore ordinario si vincolava, quando per costringere taluno, anche se incapace di intendere e di volere, a sottoporsi ad un trattamento sanitario riteneva di emanare una apposita legge (1. n. 180/78), Se da un punto di vista formale appare del tutto arduo operare una comparazione tra una previsione costituzionale ed una legge ordinaria, ciò appare ancora più difficile se il confronto viene fatto con una norma contenuta in un codice di deontologia professionale, soprattutto quando si arrivi ad affermare, poi, la prevalenza di quest’ultima. Oltre al fatto che ciò non è sostenibile neppure da un punto di vista sostanziale, poiché nelle stesso codice di deontologia medica si dice una cosa ben diversa all’art. 37, che appare direttamente applicabile alla fattispecie in esame: «in caso di malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenuta alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale e alla terapia atta a risparmiane inutili sofferenze», mentre quanto riferito all’art. 35- «anche su richiesta del malato il medico non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte» - appare essere una affermazione di principio del tutto generica, contemperata poi da previsioni riferite a casi particolari, come è appunto il caso previsto dall’art. 37 dello stesso codice deontologico, codice che altrimenti conterebbe al suo intimo elementi di insuperabile contraddittorietà. In ogni caso l’azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente assimilata all’espletamento di «un trattamento diretto a provocare la morte» del paziente, poiché la prima costituisce mera cessazione di una terapia precedentemente somministrata mentre il secondo è l’attivazione ex novo di un intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente. Quanto poi all’ulteriore previsione contenuta nell’art. 37 e riguardante anche l’obbligo per il medico di «proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile», essa è esplicitamente riferita al «caso di compromissione dello stato di coscienza» del paziente, che è ipotesi del tutto diversa rispetto al caso in esame, nel quale Piergiorgio Welby è stato fino all’ultimo cosciente » (Trib. Roma 17.10.2007, in www.personaedanno.it). Parimenti significative le critiche all’ordinanza del G.I.P. che aveva imposto al P.M. la formulazione dell’imputazione coatta. « Appare evidente come il Gip, che era andato oltre la posizione sostenuta dal Giudice civile (affermando che, anche in assenza di normativa specifica, al principio costituzionale della libertà di cura doveva essere data immediata attuazione) abbia poi impresso al suo pensiero un’inversione di direzione, concludendo, invece, che per poter dare concreta attuazione all’art. 32, co. 2, Cost., sia, comunque, “necessaria una disciplina normativa che preveda delle regole alle quali attenersi in casi simili”, in tal modo non distinguendo la propria posizione, nell’approdo finale, da quella assunta dal Giudice civile, del quale, anzi, arrivava a condividerne i timori in ordine al fatto che, in assenza di una normativa, l’attuazione del diritto in questione “sia poi rimessa alla totale discrezionalità di un qualsiasi medico”. Oltre a rilevare una certa discontinuità motivazionale che, date alcune premesse, deve essere superata attraverso i conseguenti passi all’interno di un coerente percorso logico, in realtà non è neppure condivisibile l’opinione secondo la quale il timore del Giudice civile nel caso in esame si sia rivelato fondato. Infatti, al medico spetta solamente dare attuazione alla richiesta del malato, oppure disattenderla ove riscontrasse l’assenza delle condizioni di cui si parlerà in seguito. Relativamente invece alla “discrezionalità, cioè la scelta di rifiutare o di interrompere o meno la terapia, essa spetta e deve essere esercitata (come è avvenuto nel caso in esame secondo l’approfondita ricostruzione dei fatti sopra effettuata) unicamente dal titolare del diritto e segnatamente dal paziente. È innegabile che in questo caso il medico si è limitato a controllare la sussistenza di una richiesta consapevole ed informata in Piergiorgio Welby e, soltanto dopo, ha proceduto ad interrompere la terapia, così come gli era stato richiesto. In tutto ciò non risulta essere stata esercitata alcuna discrezionalità da parte dell’imputato Riccio, essendosi egli limitato ad eseguire con scrupolo e precisione la volontà del paziente, nonché tutte le sue indicazioni, anche sotto il profilo delle modalità e dei tempi di attuazione. Infatti se il medico avesse effettivamente riservato a sé un autonomo spazio decisionale in assenza o addirittura in contrasto con la volontà del paziente, trattandosi di un caso di interruzione di terapia salvavita, il GIP avrebbe dovuto chiedere coerentemente l’imputazione coatta per omicidio volontario e non per omicidio del consenziente, come in realtà faceva. In tal modo il GIP ha riconosciuto che, in ogni caso, la condotta del medico non era stata mossa da una scelta “discrezionale”, bensì essa si era strettamente attenuta alla volontà del paziente » (Trib. Roma 17.10.2007, in www.personaedanno.it). Il discorso, allora, si sposta sull’acquisizione del consenso da parte del medico, aspetto particolarmente significativo nell’altro caso sottoposto all’attenzione dell’opinione pubblica, quello di Eluana Englaro (ragazza rimasta in coma vegetativo per oltre 15 anni a seguito di un incidente stradale). In verità, lo stesso caso Welby aveva elementi tali da indurre ad una certa riflessione sul tema. Infatti, se dal punto di vista strettamente giuridico lo stato di piena coscienza e capacità di intendere e volere escludevano la necessità di un’indagine per così dire esterna alla volontà del paziente, le vicissitudini negli anni imponevano un’analisi attenta per un ragionamento più ad ampio raggio. Nel suo libro, infatti, Welby racconta che già nei primi anni ‘80 aveva manifestato la sua volontà di rifiutare terapie che lo mantenessero in vita artificialmente (in particolare la tracheotomia in caso di crisi respiratorie acute); la moglie, tuttavia, dinanzi al G.U.P. di Roma, aveva ricordato che durante un ricovero avvenuto nel 1997 proprio a causa di una crisi respiratoria, Welby aveva espresso il suo consenso all’intervento di tracheotomia che gli salvò la vita. Parrebbe allora che la volontà manifestata anni prima in riferimento ad una mera (seppur tragicamente concreta) ipotesi futura, sarebbe poi stata revocata al momento in cui questa si era effettivamente verificata. Tale episodio pone seri interrogativi circa l’effettivo metodo di interpretazione/applicazione di eventuali direttive anticipate, in particolare quando queste sono manifestate a notevole distanza dalla concretizzazione dell’evento ipotizzato. Tali dubbi trovano conferma nel fatto che solamente nel 2006, secondo quanto riferito dalla moglie, Welby avrebbe assunto una decisione definitiva ed irrevocabile, poi confermata pochi istanti prima della sua morte. Si comprendono allora appieno le difficoltà incontrate dal Tribunale di Lecco prima e dalla Corte d’appello di Milano poi nel decidere sul ricorso presentato dal padre della ragazza, in qualità di suo tutore, teso ad ottenere l’autorizzazione ad interrompere le terapie di mantenimento in vita della figlia. In particolare, nella sua decisione, la corte milanese, pur riconoscendo che lo scopo della medicina non è soltanto quello di guarire o di procrastinare il più possibile la morte, bensì quello di alleviare le sofferenze del malato e di «aiutarlo nel “morire” non già “a morire”», si era fermata dinanzi al «dibattito ancora aperto in ambito medico e giudico in ordine alla qualificazione del trattamento somministrato a E.E.» (App. Milano 31.12.1999, FI, 2000, I, 2022). Solo la Corte di cassazione – probabilmente anche in ragione della maturazione dei tempi rispetto al decreto milanese – ha avuto la forza di prendere una posizione precisa (Cass. 16.10.2007, n. 21748, in www.personaedanno.it). Queste, in estrema sintesi, le argomentazioni: i) il principio del consenso informato ha un sicuro fondamento nelle norme della Costituzione (anzitutto artt. 2, 13 nonché 32), nelle norme ordinarie (art. 1, l. 23.12.1978, n. 833), nella normativa sovranazionale (in particolare, art. 5, Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’Uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1977, non ancora ratificata nonostante l’autorizzazione del nostro Parlamento: legge di autorizzazione alla ratifica il 28.3.2001, n. 145, nonché art. 3 Carta dei Diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea), e nelle disciplina deontologica (art. 34, Codice di deontologia medica) ed ha trovato esplicito riconoscimento in più di una decisione della stessa Corte Suprema; ii) correlato vi è il principio dell’autodeterminazione il quale contempla la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche quella terminale: vale di dire che – afferma la Suprema Corte – «deve escludersi che il diritto alla autodeterminazione incontri un limite allorché esso consegua il sacrificio del bene della vita»; iii) «il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte del soggetto, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia»: esso invece esprime la scelta del malato che la malattia segua il suo corso naturale; iv) pure chi versa in uno stato vegetativo permanente è, a tutti gli effetti una persona in senso pieno, che deve essere tutelata e rispettata nei suoi diritti fondamentali, prima fra tutti il diritto alla vita e alla salute (inteso, nel caso specifico, nel diritto alle cure mediche); v) nello specifico, l’idratazione e l’alimentazione artificiali (con sondino nasogastrico) costituiscono, senza dubbio, un trattamento sanitario (così da escludere qualsiasi discussione intesa a ricondurre questi interventi tra gli «atti di cura» sempre moralmente dovuti); vi) nelle ipotesi in cui il soggetto non è in grado di manifestare compiutamente la sua volontà, la doverosità medica trova il proprio fondamento legittimante nei principi costituzionali di ispirazione solidaristica, che consentono od impongono l’effettuazione di questi interventi urgenti che figurino nel migliore interesse terapeutico del paziente (pertanto, superata l’urgenza dell’intervento derivante dallo stato di necessità, l’istanza personalistica dell’intervento alla base del consenso informato ed il principio di parità di trattamento tra gli individui, a prescindere dal loro stato di capacità, impongono di ricreare il dualismo dei soggetti nel processo di elaborazione della decisione medica: in altri termini il medico deve informare in ordine alla diagnosi e alle possibilità terapeutiche, e il paziente, attraverso il rappresentante legale, può accettare o rifiutare i trattamenti prospettati); vii) sul piano operativo il giudice non può ordinare il distacco del sondino nasogastrico bensì è chiamato ad esprimere una forma di controllo della legittimità della scelta effettuata dal rappresentante legale nell’interesse di chi non ha la capacità. Quanto alle condizioni che debbano ricorrere affinché l’autorizzazione possa essere rilasciata, la Corte di cassazione ritiene che occorra in particolare: i) che sia accertato che la condizione di stato vegetativo sia irreversibile e che, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, non sussista alcun fondamento che lasci supporre la benché minima possibilità di un recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; ii) che contestualmente sia provato che l’istanza corrisponde alla volontà dell’interessato, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, tratta da indicazioni circa la personalità dell’interessato, dal suo stile di vita, dai suoi convincimenti, dal modo di concepire l’idea stessa di dignità della persona, prima di cadere in un stato di incoscienza. 6. Scenari futuri in materia di danno esistenziale. Legislazione: Cost. 2, 13, 32 – c.c. 5 – c.p.c. 700 – c.p. 575, 576, 577, 579, 580 – l. 23.12.1978, n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 1 – l. 28.3.2001, n. 145, ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina. Bibliografia: Sella 2006 – Welby 2006 – Alpa 2007. Dalla disamina che precede è dunque possibile concludere affermando, innanzitutto, che non solo esiste una posizione soggettiva tutelata dall’ordinamento al livello più alto ma, altresì, che ad essa è data concreta attuazione dall’attuale assetto normativo. In particolare, esiste il diritto del malato ad una scelta consapevole circa la terapia da seguire, intendendosi con ciò anche la decisione di lasciare che la malattia segua il suo corso naturale con l’assistenza medica finalizzata esclusivamente ad alleviare le sofferenze e non al mantenimento in vita (o al prolungamento di questa) in maniera artificiale. Adottando questa impostazione, si risolvono anche i dubbi interpretativi riguardanti il giudizio di bilanciamento tra diritto a vedere le proprie sofferenze alleviate ed essere aiutato a morire in maniera dignitosa, da un lato, e disposizioni in materia penale, dall’altro. Sembra dunque possibile giungere ad un primo punto fermo, rappresentato dall’esistenza del carattere dell’antigiuridicità in quelle condotte (attive od omissive) poste in essere contro la volontà del paziente in violazione del suo diritto (costituzionalmente tutelato) all’autodeterminazione nella scelta delle cure da intraprendere. Peraltro, se – come afferma la Suprema Corte – tale diritto discende quale corollario da quello al consenso informato, l’indagine sull’antigiuridicità della condotta dovrà concentrarsi in maniera particolarmente attenta sull’effettiva volontà del paziente; e tale indagine non sarà sempre agevole non solo in presenza di soggetti non in grado di esprimere direttamente il proprio consenso (o dissenso), ma altresì (come ci insegna il caso Welby) in situazioni in cui la volontà venga originariamente espressa di fronte a situazioni ipotetiche e distanti nel tempo e poi revocata (o anche solo modificata) allorquando queste si siano effettivamente concretizzate. Ad ogni buon conto, accertata – pur con tutte le difficoltà evidenziate – l’antigiuridicità della condotta, da questa potrà assumersi l’esistenza di un pregiudizio alla sfera esistenziale del paziente, rappresentato dal peggioramento della sua qualità di vita (inteso in questo caso quale situazione differente rispetto a quella scelta come la migliore possibile dal paziente medesimo). Ed invero, pare potersi affermare che non sia neppure necessario – almeno nella generalità dei casi – fornire un particolare impianto probatorio a sostegno della richiesta di risarcimento di tale voce di danno; infatti, se come insegna l’orientamento più illuminato della giurisprudenza (Cass. 12.6.2006, n. 13546, GCM, 2006, 7-8) la prova del danno esistenziale può essere data anche con presunzioni semplici, il pregiudizio subito dal malato in fase terminale al quale sia negato il diritto a vedere le proprie sofferenze alleviate e ad essere aiutato a morire in maniera dignitosa ben potrà essere considerato come normalmente derivante dalla violazione di tale diritto. I casi Welby ed Englaro (ma non solo) ci insegnano altresì come ad essere sconvolte da determinate situazioni siano non solo le esistente dei malati terminali ma, altresì, quelle dei loro congiunti o, comunque, delle persone ad esse legate da particolari vincoli affettivi. Anche in queste ipotesi, pare potersi far pendere il maggiore carico probatorio in capo all’autore dell’illecito anziché al danneggiato, sempre sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra ricordata. In definitiva, al termine di questa indagine, sembra potersi confermare la sensazione che la risposta alla domanda «quando il danno esistenziale è risarcibile?» in ipotesi di morenti, sospensione dei trattamenti, eutanasia e living will sia da ricercare soprattutto nella posizione tutelata dall’ordinamento e nella conseguente individuazione della condotta antigiuridica, piuttosto che nei singoli pregiudizi da questa derivanti, essendo questi, nella generalità dei casi normali conseguenze della violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente in fase terminale. INDICE BIBLIOGRAFICO AA.VV. 1976 Neocortical death after cardiac failure, Lancet, 560-565. Alpa G. 2007 Nota a Tribunale di Roma del 16 dicembre 2006, in RCP, 1, 78. Aquino M. e Tallarita E. 2002 L’eutanasia in Europa: i casi della Svizzera e del Regno Unito, in DFP, 2-3, 641. Bailo R. e Cecchi P. 1998 L’eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confronto, in FD, 1214. Barni M. 1985 1985a 1991 1994 2001 Il diritto al rifiuto terapeutico, emotrasfusioni e Testimoni di Geova, in AA.VV. I diritti dell’uomo nell’ambito della medicina legale, Giuffrè, Milano. Sull’alterna “fortuna” della nozione di eutanasia, in RIML, 43 ss. Il rapporto di causalità materiale in medicina legale, Giuffrè, Milano. Il giudizio medico-legale della condotta sanitaria omissiva, in RIML, 16, 3. Stato vegetativo persistente: l’ineludibile protagonismo del medico, in RIML, 3, 628. Barni M. – Dell’Osso G. – Martini P. 1981 Aspetti medico-legali del diritto a morire, in RIML, 3, 27. Barsotti V. 1996 L’eutanasia, il caso Quill e la concurring opinion del giudice Calabresi. Un approccio mite alla judicial review, in RDC, 493. Bellagamba F. 2000 Ai confini dello stato di necessità, in CP, 40, 6, 1032. Bellotto V.M. 1993 Il particolare valore morale della disperazione, in GP, 204. Biscaretti di Cuffia C. 1998 Introduzione al diritto costituzionale comparato, Giuffrè, Milano. Bognetti G. 2001 La legge olandese su eutanasia e suicidio assistito, in CorG, 705. Bopp J. 1990 Choosing death for Nancy Cruzan, Hastings Center Report, 1, 43. Brody B. 1992 Special ethical issues in the management of PVS patients, Law, Medicine & Health Care, 20, 109. Busnelli F.D. 2001 Cagli S. Bioetica e diritto privato. Frammenti di un dizionario, Giappichelli, Torino. 2001 La rilevanza penale dell’eutanasia, tra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione, in Canestrari S. e Fornasari G. (a cura di) Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Clueb, Bologna, 99 ss. Cananzi F. 2002 Necessari nuovi strumenti di valutazione per eutanasia e assistenza al suicidio, in GDir, 9, 40. Canestrari S. 2003 Le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile, in RIML, 5, 751. Cassano G. 2001 2001a 2002 2002a 2002b 2002c Evoluzione sociale e regime normativo della famiglia. Brevi cenni per le riforme del terzo Millennio, in questa FD, 1160. L’eutanasia nella legge olandese ed in un recente caso giurisprudenziale italiano, in FD, 573. Accanimento terapeutico ed atti eutanasici, in RP, 147. È lecito il diritto all’eutanasia?, in FD, I, 241. L’eutanasia, in FD, 2-3, 618. Un concetto giuridicamente complesso, in Semplici S. (a cura di) Il diritto di morire bene, Il Mulino, Bologna, 92. Cassano G. e Catullo F.G. 2003 Eutanasia, giudici e diritto penale, in CP, 4, 1369. Cattorini P. 1993 1999 2002 Sotto scacco. Bioetica di fine vita, Idelson-Liviana, Napoli. Le direttive anticipate del malato, Masson, Milano. La proporzionalità delle cure mediche per i pazienti in stato vegetativo permanente, in RIML, 267 ss. Catullo F.G. 2002 Tutela penale dei diritti della personalità, in Cassano G. (a cura di) Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno, Utet, Torino, 137. Cavicchi I. 2001 La medicina della scelta, Bollati-Boringhieri, Milano. Ceccanti S. 2000 I diritti fondamentali nella nuova Costituzione svizzera: una tranquilla ratifica della giurisprudenza del Tribunale federale, in Reposo A. (a cura di) La revisione della Costituzione svizzera, Giappichelli, Torino, 47. Cecioni R. e Del Grosso M. 1999 Living will: analisi dell’esperienza canadese in materia di direttive anticipate, Cattorini P. (a cura di) Le direttive anticipate del malato: esperienze operative e questioni etico-giuridiche, Masson, Milano. Citterio F. 2001 Eutanasia e accanimento terapeutico, in AA.VV. La nuova frontiera della bioetica, Centro Ambrosiano, Milano, 109-122. Conci P. – Janssen A. – Münsen V. 2001 La nuova disciplina dell’aiuto attivo a morire e del suicidio clinicamente assistito nei pesi bassi, in DF, 4, 1787. Cormick R.A. 1990 The Critical Calling, Georgetown Univ. Press, Washington. Defanti C.A. 1996 Sugli stati di confine (brain death, brain life) e sull’identità personale nelle malattie cerebrali, in Viafiora V. (a cura di) Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Cedam, Padova, 235 ss. 1999 Vivo o morto?, Zadig, Milano. De Marsico A. 1971 La lotta contro il dolore e la legge penale, in AP, I, 219. Dworking R. 1994 Il dominio della vita, aborto, eutanasia e libertà individuale, Maffettone S. (a cura di) trad. di C. Bagnoli, Edizioni Comunità, Milano. Dworking R. – Frey R.G. – Bok S. 2001 Eutanasia e suicidio assistito. Pro e contro, Edizioni Comunità, Torino. Esposito C. 1958 La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano. Eusebi L. 1985 1996 2001 Omissione dell’intervento terapeutico ed eutanasia, in AP, 513 ss. Tra indisponibilità della vita e miti di radicale disponibilità della medicina: il nodo dell’eutanasia, in Viafiora V. (a cura di) Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, Cedam, Padova, 235 ss. Il diritto penale di fronte alla malattia, in Fioravanti L. (a cura di) La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri, Giuffrè, Milano, 119 ss. Fineschi V. – Frati P. – Fucci S. 2000 La trasfusione di sangue tra diritto e sanità, in GP, 105, 3, 117. Fineschi V. – Frati P – Turillazzi E. 2000 L’ordinanza capitolina sul contratto di maternità surrogata: problematiche etico-deontologiche, in RIML, 22, 593. Fiori A. 1991 Il criterio di probabilità della valutazione medico-legale del nesso causale, in RIML, 13, 29. Fiori A. e La Monaca G. 1999 Il nesso di causalità materiale, in Giusti G. (a cura di) Trattato di medicina legale e scienze affini, Cedam, Padova. Francolini G. 2002 Il dibattito sull’eutanasia tra Corte europea e giurisprudenza interna, in DF, 4, 813. Frati P. 1996 Del diritto alla salute nell’evoluzione Costituzionale, in RGSan, 13, 142. interpretativa della Corte Frati P. e Arcangeli M. 2002 Facoltà di curare e autodeterminazione del paziente, Edizioni Minerva Medica, Torino. Frati P. e Di Luca M.N. 2002 Il nesso causale nella responsabilità professionale medica, in Z, 75, 2, 171. Frati P. – Montanari Vergallo G. – Di Luca N.M. 2003 Fucci S. Eutanasia e dignità della vita umana: il contributo della Corte d’Assise d’Appello di Milano, in RIML, 5, 916. 1997 Informazione e consenso nel rapporto medico-paziente. Profili deontologici e giuridici, Masson, Milano. Giammarinaro M.G. 2000 Autodeterminazione e tecniche di procreazione assistita, in RIML, 22, 509-526. Giunta F. 1997 1999 2001 Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in RIDPP, 1997, 74 ss. Eutanasia e trapianti: i “diritti nativi” sono inalienabili?, in DPP, 4, 405. Il consenso informato all’atto medico tra principi costituzionali e implicazioni penalistiche, in RIDPP, 393. Giusti G. 1982 L’eutanasia, Cedam, Padova. Grispigni F. 1924 Il consenso dell’offeso, Giuffrè, Milano. Guglielmi M. 1999 Eutanasia attiva e passiva: aspetti di diritto comparato, in GM, 4-5, 920. Haberle P. 1991 La Svizzera come laboratorio: politica costituzionale in vista della futura Grande Europa, in QCost, 3, 631 ss. Iadecola G. 1985 1993 Eutanasia e sue problematiche giuridiche, in GP, I, 186. Il medico e la legge penale, Cedam, Padova, 120. 1996 1998 2001 Stato di necessità medico, consenso del paziente e dei familiari, cosiddetto diritto di morire, in RIML, 19, 302. La responsabilità penale del medico in tema di omessa trasfusione di sangue salvavita rifiutata dal malato, in CP, 38, 3, 606. In tema di causalità e di causalità medica, in RIML, 23, 525. Iapichino L. 2000 Testamento biologico e direttive anticipate, in Laurini G. (diretto da) Letture notarili, Ipsoa, Milano, 49-51. Jaccard R. e Thévoz M. 1993 Manifesto per una morte dolce, EDT, Torino. Jennett B. e Plum F. 1972 Persistent vegetative state after brains demage, Lancet, 734-737. Jonas H. 1997 Tecniche di differimento della morte e il diritto di morire, in Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità, Einaudi, Torino, 185. Lecaldano E. 1999 1999 Bioetica. Le scelte morali, Laterza, Roma-Bari. La nozione di dignità della vita umana: esposizione, critica e ricostruzione, in Cattorini P., Defanti C.A., D’Orazio E. (a cura di) Bioetiche in dialogo. La dignità della vita umana, l’autonomia degli individui, Giuffrè, Milano, 27 ss. Magro M.B. 2001 Eutanasia e diritto penale, Giappichelli, Torino. Maiwald M. 1993 L’evoluzione del diritto penale tedesco in un confronto con il sistema italiano, Giappichelli, Torino. Manna A. 1992 Trattamento medico-chirurgico, in ED, XLIV, 1284. Mantovani F. 1988 1990 1995 Aspetti giuridici dell’eutanasia, in RIDPP, 463 Eutanasia, in DI-IV DPen, 423. Diritto penale. Delitti contro la persona, Cedam, Padova, 1995, 118. Marini G. 1994 Omicidio, in DI-IV DPen, 525 ss. May W.E. 1990 Criteria for withholding or withdrawing treatment, Linacre Quarterly, 57, 81. Milone L. 1997 Il testamento biologico, in VN, 106. Monticelli L. 1998 Eutanasia, diritto penale e principio di legalità, in IP, 482 ss. Neri D. 1995 Valori, scelte morali, dignità delle persone, Laterza, Roma-Bari. Pagni A. 2000 Il codice deontologico e la sentenza del Giudice Schettini, in RIML, 22, 527-532. Palazzani L. 1996 Il concetto di persona tra bioetica e diritto, Giappichelli, Torino. Paliero C.E. 1992 Consenso sociale e diritto penale, in RDPP, 884. Palmaro M. 2007 Eutanasia: il problema www.personaedanno.it. della definizione terminologica, in Palmieri V.M. 1964 Medicina forense, Morano, Napoli. Pannain B. – Sclafani F. – Pannain M. 1988 L’omicidio del consenziente e la questione “eutanasia”, ESI, Napoli. Pasquariello C. 1999 I confini penalistici della bioetica, ESI Napoli. Patalano V. 1994 I delitti contro la vita, Cedam, Padova, 194 ss. Ponzanelli G. 1991 2000 Nancy Cruzan, la Corte Suprema degli Stati Uniti e il right to die, in FI, IV, 72 ss. Eutanasia passiva: sì, se c’è accanimento terapeutico, in FI, I, 2024. Portigliatti Barbos M. 1990 1990a Diritto a morire, in DI-IV DPen, 31 ss. Diritto di rifiutare le cure, in DI-IV DPen, 187 ss. Porzio M. 1967 Eutanasia, in ED, XVI, 107 ss. Puccini I. 1979 L’eutanasia sotto l’aspetto medico-deontologico, in QML, I, 10. Ramacci F. 1991 Premesse alla revisione della legge penale sull’aiuto a morire, in Studi in Memoria di P. Nuvolone, vol. II, Giuffrè, Milano, 201 ss. Reichlin M. 1999 2002 Direttive anticipate: aspetti etici, in Cattorini P. (a cura di) Le direttive anticipate del malato, Masson, Milano, 90 ss. L’etica e la buona morte, Edizioni Comunità, Torino. Rieci P. 1998 Eutanasia, diritto a morire e diritto di rifiutare le cure, in GP, 98, 8-9, 276. Rieci P. e Venditto M.O. 1993 Eutanasia, diritto a morire, diritto a rifiutare le cure: equivoci semantici e prospettive di riforma legislativa, in GP, I, 276. Romboli R. 1988 Atti di disposizione del proprio corpo (art. 5), in Galgano F. (a cura di) Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Art. 1-10, Zanichelli, Bologna, 245. Santosuosso A. 1990 1991 1991a 1995 2000 A proposito di living will e di advanced directives : note per un dibattito, in PD, 3, 473. Il paziente non cosciente e le decisioni sulle cure: il criterio della volontà dopo il caso Cruzan, in FI, IV, 66 ss. Un chirurgo condannato per omicidio preterintenzionale, in PD, 22, 91, 317. Dalla salute pubblica all’autodeterminazione: il percorso del diritto alla salute, in Barni M. e Santosuosso A. (a cura di) Medicina e diritto, Giuffrè, Milano. Novità e remore sullo «stato vegetativo persistente», in FI, I, 2029. Sclafani F. – Giraud O. – Balbi G. 1997 Istigazione o aiuto al suicidio, ESI, Napoli, 1997. Sella M. 2006 Welby, Pilato e l’orfano di tutela, in www.personaedanno.it Seminara S. 1995 Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia, in RIDPP, 670 ss. Sgreccia E. 1994 Manuale di bioetica, Vita e Pensiero, Milano. Stella F. 1984 Il problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, in RIML, 1015. Stortoni L. 2000 Riflessioni in tema di eutanasia, in IP, 477 ss. Tabanelli F. 1989 Eutanasia passiva ed attiva: opportunità di una riconsiderazione delle disposizioni del codice penale in materia, in CPe, 51. Tettamanzi D. 2000 Nuova bioetica cristiana, Piemme, Casale Monferrato (AL). Vallini A. 1998 Il significato giuridico-penale del previo dissenso verso le cure del paziente in stato d’incoscienza, in RIDPP, 41, 4, 1426. Van der Mass I. 1996 Eutanasia, phisician-assisted suicide, and other medical practices involving the end of life in the Netherlands, 1990-1995, in N. Engl. J. Med., 335, 1669. Varani E. 1991 L’eutanasia nell’ordinamento giuridico italiano e nel nuovo codice di deontologia medica, in DS, 157. Ventrella Mancini C. 1996 L’eutanasia tra diritto alla vita e diritto alla libertà di autodeterminazione in Italia e in Spagna, in FD, 1592. Viganò F. 2000 Stato di necessità e conflitto di doveri, Mondadori, Milano. Visentin D. 1998 2002 Una scelta difficile: diritto di morire o dovere di vivere?, in FD, 1644. La legge olandese sull’eutanasia: un esempio da seguire?, in FD, 2-3, 633. Welby P. 2006 Lasciatemi morire, Milano.