La legislazione italiana sull`eutanasia La legislazione italiana sull

LEGISLAZIONE
A cura di Margherita Matarrese*
La legislazione italiana
sull’eutanasia
utanasia, in greco antico, significa
letteralmente “ buona morte ”. Oggi con questo
termine si definisce correntemente l’intervento
medico volto ad abbreviare l’agonia di un
malato terminale.
Ai fini medici, legali e morali si possono distinguere
almeno tre diversi tipi di intervento volto a portare o a
favorire la morte di un malato: l’eutanasia attiva è una
azione che procura la morte con intervento caritatevole
come, ad esempio, il soffocamento di un neonato
gravemente cerebroleso; l’eutanasia passiva consiste
nel non attuare più alcun intervento artificiale di sostegno
alla vita e lasciare, ovvero interrompere l’accanimento
terapeutico; l’eutanasia attiva volontaria o suicidio
assistito che consiste nell’agire su richiesta esplicita
del malato.
In Italia, l’eutanasia attiva è assimilabile all’omicidio
volontario ex art. 575 del Codice penale “chiunque
cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione
non inferiore ad anni ventuno” e nel caso in cui si riesca
a dimostrare il consenso del malato, le pene sono quelle
previste dall’art. 579 C.p. (omicidio del consenziente)
consistenti nella reclusione da sei a quindici anni.
Anche il suicidio assistito è considerato un reato, ai
sensi dell’art. 580 c.p. inteso come istigazione o aiuto
al suicidio e punito con la reclusione da cinque a
dodici anni.
L’ eutanasia passiva, pur essendo anch’essa
proibita, viene consentita in ambito ospedaliero
nel reparto di rianimazione, solo nei casi di
morte cerebrale dopo aver interpellato i parenti
e con la presenza ed il permesso scritto del
primario, del medico curante e di un medico
legale. In caso di parere discordante fra i medici
e i parenti sarà un giudice a decidere.
L’importanza assunta dal tema presso l’opinione
pubblica negli ultimi tempi ha spinto all’iniziativa molti
parlamentari. Il 10 febbraio 1999 è stata presentata la
proposta di legge n°5673 da parte di sedici deputati
concernente “Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei
trattamenti sanitari”. Il 29 giugno 2000 sullo stesso
pugliasalute
tema è stato presentato da alcuni senatori un disegno
di legge sulle “terapie antalgiche”.
L’aspetto giuridico dell’eutanasia non riguarda solo
il legislatore (punibilità o meno di chi presta la propria
opera per l’eutanasia) ma anche i responsabili delle
varie categorie professionali, le commissioni Nazionali
o sovranazionali per i diritti dell’uomo e dell’ammalato.
Si può fin d’ora affermare che tutti gli organi
competenti si sono espressi contro l’eutanasia,
consentendo soltanto la sospensione del cosiddetto
accanimento terapeutico, tendente a prolungare
artificialmente la vita, anche in assenza di qualsiasi
speranza di guarigione.
In alcuni Paesi europei l’eutanasia è praticabile nel
rispetto di alcune regole, come ad esempio in Olanda,
a condizione che sia richiesta ripetutamente dal paziente
al medico (la richiesta include la compilazione di un
questionario di 50 domande), come in Svizzera, dove
è previsto e tollerato il suicidio assistito, (esso viene
praticato al di fuori dell'istituzione medica, da
un'associazione privata chiamata “Exit”).
In altri Paesi, come la Germania e la Svezia,
l’eutanasia non viene considerata un reato e non è
perseguita penalmente.
Ora, nel nostro Paese, la battaglia è condotta
soprattutto dalle associazioni che hanno focalizzato la
propria attenzione, oltre che sulla richiesta della
legalizzazione, anche sulla liceità e sul valore legale
della sottoscrizione di “direttive anticipate” nel caso in
cui ci si trovasse nell’impossibilità di opinare sulle cure
ricevute. A tal fine sono stati quindi elaborati dei veri
e propri “testamenti biologici”, in particolare, il modulo
elaborato dalla Fondazione Veronesi ha ricevuto il 28
aprile 2006 l’approvazione del Consiglio Nazionale
Forense che consente al cittadino di esprimere la propria
posizione in merito all’eutanasia, anche e soprattutto,
in modo preventivo allo stato di bisogno.
Obiettivo ultimo è: riuscire a far sancire il diritto
di ogni individuo di disporre liberamente della
propria esistenza.
Diritto alla vita non è obbligo alla vita.
- quarantotto -
* Avvocato
febbraio 2007