LEGISLAZIONE A cura di Margherita Matarrese* La legislazione italiana sulleutanasia utanasia, in greco antico, significa letteralmente buona morte . Oggi con questo termine si definisce correntemente lintervento medico volto ad abbreviare lagonia di un malato terminale. Ai fini medici, legali e morali si possono distinguere almeno tre diversi tipi di intervento volto a portare o a favorire la morte di un malato: leutanasia attiva è una azione che procura la morte con intervento caritatevole come, ad esempio, il soffocamento di un neonato gravemente cerebroleso; leutanasia passiva consiste nel non attuare più alcun intervento artificiale di sostegno alla vita e lasciare, ovvero interrompere laccanimento terapeutico; leutanasia attiva volontaria o suicidio assistito che consiste nellagire su richiesta esplicita del malato. In Italia, leutanasia attiva è assimilabile allomicidio volontario ex art. 575 del Codice penale chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e nel caso in cui si riesca a dimostrare il consenso del malato, le pene sono quelle previste dallart. 579 C.p. (omicidio del consenziente) consistenti nella reclusione da sei a quindici anni. Anche il suicidio assistito è considerato un reato, ai sensi dellart. 580 c.p. inteso come istigazione o aiuto al suicidio e punito con la reclusione da cinque a dodici anni. L eutanasia passiva, pur essendo anchessa proibita, viene consentita in ambito ospedaliero nel reparto di rianimazione, solo nei casi di morte cerebrale dopo aver interpellato i parenti e con la presenza ed il permesso scritto del primario, del medico curante e di un medico legale. In caso di parere discordante fra i medici e i parenti sarà un giudice a decidere. Limportanza assunta dal tema presso lopinione pubblica negli ultimi tempi ha spinto alliniziativa molti parlamentari. Il 10 febbraio 1999 è stata presentata la proposta di legge n°5673 da parte di sedici deputati concernente Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. Il 29 giugno 2000 sullo stesso pugliasalute tema è stato presentato da alcuni senatori un disegno di legge sulle terapie antalgiche. Laspetto giuridico delleutanasia non riguarda solo il legislatore (punibilità o meno di chi presta la propria opera per leutanasia) ma anche i responsabili delle varie categorie professionali, le commissioni Nazionali o sovranazionali per i diritti delluomo e dellammalato. Si può fin dora affermare che tutti gli organi competenti si sono espressi contro leutanasia, consentendo soltanto la sospensione del cosiddetto accanimento terapeutico, tendente a prolungare artificialmente la vita, anche in assenza di qualsiasi speranza di guarigione. In alcuni Paesi europei leutanasia è praticabile nel rispetto di alcune regole, come ad esempio in Olanda, a condizione che sia richiesta ripetutamente dal paziente al medico (la richiesta include la compilazione di un questionario di 50 domande), come in Svizzera, dove è previsto e tollerato il suicidio assistito, (esso viene praticato al di fuori dell'istituzione medica, da un'associazione privata chiamata Exit). In altri Paesi, come la Germania e la Svezia, leutanasia non viene considerata un reato e non è perseguita penalmente. Ora, nel nostro Paese, la battaglia è condotta soprattutto dalle associazioni che hanno focalizzato la propria attenzione, oltre che sulla richiesta della legalizzazione, anche sulla liceità e sul valore legale della sottoscrizione di direttive anticipate nel caso in cui ci si trovasse nellimpossibilità di opinare sulle cure ricevute. A tal fine sono stati quindi elaborati dei veri e propri testamenti biologici, in particolare, il modulo elaborato dalla Fondazione Veronesi ha ricevuto il 28 aprile 2006 lapprovazione del Consiglio Nazionale Forense che consente al cittadino di esprimere la propria posizione in merito alleutanasia, anche e soprattutto, in modo preventivo allo stato di bisogno. Obiettivo ultimo è: riuscire a far sancire il diritto di ogni individuo di disporre liberamente della propria esistenza. Diritto alla vita non è obbligo alla vita. - quarantotto - * Avvocato febbraio 2007