federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 27 ottobre 2008 Uff.-Prot.n° UTP.LC 18943/509/F7/PE Oggetto: IRPEF Non detraibilita’ fiscale spese relative all’acquisto di parafarmaci Risoluzione Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 396/E del 22/10/2008. ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per ribadire l’indetraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di parafarmaci, nella specie integratori alimentari, colliri e pomate. Per quanto riguarda invece i prodotti fitoterapici, l’Agenzia riconosce la loro detraibilità ai fini Irpef qualora l’AIFA ne abbia autorizzato l’immissione in commercio, equiparandoli a tutti gli effetti ai medicinali, da vendere esclusivamente in farmacia. PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. nn. 1276/47 del 24/1/2007 e 11993/324 del 25/6/2008. ________________________________ Questa Federazione rende noto che l’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione n. 396/E del 22 ottobre 2008, allegata in copia (all. n. 1), è nuovamente intervenuta per ribadire che non sono detraibili ai fini Irpef le spese sostenute per l’acquisto di “parafarmaci”. La pronuncia dell’Agenzia scaturisce da un interpello formulato da un cittadino che si era visto respingere dal CAF cui si era rivolto per la compilazione del mod. 730 relativo al 2007, tutti gli scontrini fiscali, emessi dopo il 1° luglio 2007, recanti la dicitura “parafarmaco”, relativi all’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate. L’Agenzia fa presente che per quanto riguarda gli integratori alimentari, già con la risoluzione 256/E del 20 giugno scorso (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 11993/324 del 25/6/2008), era stato evidenziato che, anche se somministrati per migliorare le condizioni fisiche, gli stessi non possono essere considerati medicinali perché appartenenti all’area alimentare; non è quindi possibile riportare la spesa né come detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) né come deduzione (articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir). Viceversa, i prodotti fitoterapici, sono ufficialmente approvati dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che ne autorizza l’immissione in commercio riconoscendogli la dignità di farmaco (secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 219/2006, in attuazione di direttive comunitarie. Pertanto, nel caso di questi ultimi, l’Agenzia ritiene possibile fruire del vantaggio fiscale. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell’AIFA, non possono, invece, essere definiti “medicinali”. Questi, come tutti gli altri articoli acquistati e definiti sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia genericamente come “parafarmaci”, non possono quindi essere oggetto di alcuna agevolazione. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO All. n. 1 IL PRESIDENTE Dott.ssa Annarosa RACCA