federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
27 ottobre 2008
Uff.-Prot.n° UTP.LC 18943/509/F7/PE
Oggetto:
IRPEF
Non detraibilita’ fiscale spese
relative all’acquisto di parafarmaci
Risoluzione Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso n. 396/E del 22/10/2008.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per ribadire l’indetraibilità delle spese
sostenute per l’acquisto di parafarmaci, nella specie integratori alimentari, colliri e pomate.
Per quanto riguarda invece i prodotti fitoterapici, l’Agenzia riconosce la loro detraibilità
ai fini Irpef qualora l’AIFA ne abbia autorizzato l’immissione in commercio, equiparandoli a
tutti gli effetti ai medicinali, da vendere esclusivamente in farmacia.
PRECEDENTI:
Circolare Federfarma prot. nn. 1276/47 del 24/1/2007 e 11993/324 del 25/6/2008.
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Questa Federazione rende noto che l’Agenzia delle entrate, con la recente risoluzione n.
396/E del 22 ottobre 2008, allegata in copia (all. n. 1), è nuovamente intervenuta per ribadire che
non sono detraibili ai fini Irpef le spese sostenute per l’acquisto di “parafarmaci”.
La pronuncia dell’Agenzia scaturisce da un interpello formulato da un cittadino che si era
visto respingere dal CAF cui si era rivolto per la compilazione del mod. 730 relativo al 2007, tutti
gli scontrini fiscali, emessi dopo il 1° luglio 2007, recanti la dicitura “parafarmaco”, relativi
all’acquisto, dietro prescrizione medica, di integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e
pomate.
L’Agenzia fa presente che per quanto riguarda gli integratori alimentari, già con la
risoluzione 256/E del 20 giugno scorso (cfr. Circolare Federfarma prot. n. 11993/324 del
25/6/2008), era stato evidenziato che, anche se somministrati per migliorare le condizioni fisiche,
gli stessi non possono essere considerati medicinali perché appartenenti all’area alimentare; non è
quindi possibile riportare la spesa né come detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir) né
come deduzione (articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir).
Viceversa, i prodotti fitoterapici, sono ufficialmente approvati dall’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), che ne autorizza l’immissione in commercio riconoscendogli la dignità di farmaco
(secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 219/2006, in attuazione di direttive comunitarie. Pertanto, nel
caso di questi ultimi, l’Agenzia ritiene possibile fruire del vantaggio fiscale.
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Cod. Fisc. 01976520583
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione all'immissione in commercio
da parte dell’AIFA, non possono, invece, essere definiti “medicinali”. Questi, come tutti gli altri
articoli acquistati e definiti sullo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia genericamente come
“parafarmaci”, non possono quindi essere oggetto di alcuna agevolazione.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
All. n. 1
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA