LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27 Istituzione del servizio di

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LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27
Istituzione del servizio di Unità Spinale.
(B.u.r. 3 aprile 1995, n. 24)
La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'
Sommario
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1 Istituzione unità spinale
2 Definizione dell'unità spinale
3 Dotazione
4 Personale
5 Collaborazioni continuative
6 Rapporti con altre unità operative
7 Attrezzature
8 Aggiornamento
9 Rapporti con le associazioni
10 Disposizioni finanziarie
Art. 1
Istituzione unità spinale
1. La Regione istituisce presso il presidio ospedaliero regionale di
Torrette l'unità spinale unipolare e multidisciplinare per il trattamento del
paziente medulloleso.
Art. 2
Definizione dell'unità spinale
1. Per unità spinale si intende un'unità operativa multizonale
espressamente destinata a dare risposta ai bisogni medico-clinici,
terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali di tetraplegici e di paraplegici,
di origine traumatica e non.
2. Gli interventi di cui al comma 1 attengono, in un approccio sistemico
multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione
motoria, viscerale, funzionale, psicologica e coprono l'intero intervallo
temporale fra l'insorgenza dell'evento lesivo ed il reinserimento del
soggetto nel proprio ambiente familiare e sociale.
Art. 3
Dotazione
1. L'unità spinale è dotata di n. 12 posti letto, di cui n. 4 per pazienti
acuti.
2. L'unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza,
assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day hospital ed
ambulatoriale.
Art. 4
Personale
1. La dotazione organica dell'unità spinale è determinata come segue:
a) unità di personale medico (Aiuto) n. 2;
b) unità di personale infermieristico n. 24;
c) terapisti della riabilitazione n. 6.
2. Va garantita la presenza anche di un psicologo e di un assistente
sociale, appartenenti ad altre divisioni o servizi dell'ospedale.
Art. 5
Collaborazioni continuative
1. Il personale medico dell'unità spinale è coadiuvato in modo
continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle
seguenti funzioni specialistiche:
a) neuroriabilitazione;
b) neurotraumatologia;
c) urologia;
d) ortopedia;
e) neurologia;
f) chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale);
g) ginecologia;
h) pneumologia;
i) neuroradiologia;
l) anestesia-rianimazione.
2. Le strutture specialistiche afferenti saranno potenziate all'occorrenza
derivante dalla possibilità, secondo il bisogno, anche di presenza
continua presso l'unità spinale, con incremento di una unità di personale.
Art. 6
Rapporti con altre unità operative
1. I rapporti tra l'unità spinale, le divisioni ospedaliere e le cliniche
universitarie convenzionate afferenti le specialistiche indicate all'articolo
5, nonchè quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi
protocolli.
2. I protocolli devono programmare gli interventi delle divisioni e cliniche
di cui al comma 1 presso l'unità spinale, in modo che sia assicurato un
apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento
delle necessità di cura e riabilitazione di soggetti affetti da lesione
midollare.
3. I protocolli di cui al comma 1 sono definiti dagli organismi di gestione
del presidio ospedale regionale, d'intesa con i responsabili delle unità
operative ospedaliera o universitaria convenzionate.
4. L'unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i
pazienti ricoverati.
5. Tutti gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi sono diretti dal
coordinatore responsabile. La funzione di coordinatore responsabile, può
essere affidata ad un primario neurologo o neuroriabilitatore che abbia
particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo
tipo di degenti.
Art. 7
Attrezzature
1. Il responsabile dell'unità spinale, d'intesa con i responsabili dell'attività
di collaborazione e consulenza di cui agli articoli precedenti, rileva la
necessità di attrezzature agli effetti del programma annuale per
l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale del
presidio ospedaliero e le propone agli organi di gestione.
Art. 8
Aggiornamento
1. Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento
sanitario, l'unità spinale:
a) mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che
operano a favore dei medullolesi;
b) propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il
personale in servizio;
c) promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e
stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle
lesioni midollari.
2. Le suddette iniziative vengono realizzate all'interno dell'annuale piano
regionale di aggiornamento del personale sanitario.
Art. 9
Rapporti con le associazioni
1. Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare
proposte in merito alle iniziative che l'unità spinale e la Regione possono
assumere a livello regionale e locale in favore di soggetti affetti da lesioni
midollari.
Art. 10
Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge ammontanti a lire 1.200 milioni, si provvede, con decorrenza
1995, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalla ripartizione della
quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente
destinata alla Regione.
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