LEGGE REGIONALE 28 marzo 1995, n. 27 Istituzione del servizio di Unità Spinale. (B.u.r. 3 aprile 1995, n. 24) La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita' Sommario Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 Istituzione unità spinale 2 Definizione dell'unità spinale 3 Dotazione 4 Personale 5 Collaborazioni continuative 6 Rapporti con altre unità operative 7 Attrezzature 8 Aggiornamento 9 Rapporti con le associazioni 10 Disposizioni finanziarie Art. 1 Istituzione unità spinale 1. La Regione istituisce presso il presidio ospedaliero regionale di Torrette l'unità spinale unipolare e multidisciplinare per il trattamento del paziente medulloleso. Art. 2 Definizione dell'unità spinale 1. Per unità spinale si intende un'unità operativa multizonale espressamente destinata a dare risposta ai bisogni medico-clinici, terapeutico-riabilitativi, psicologico-sociali di tetraplegici e di paraplegici, di origine traumatica e non. 2. Gli interventi di cui al comma 1 attengono, in un approccio sistemico multidisciplinare, alla terapia intensiva e chirurgica, alla riabilitazione motoria, viscerale, funzionale, psicologica e coprono l'intero intervallo temporale fra l'insorgenza dell'evento lesivo ed il reinserimento del soggetto nel proprio ambiente familiare e sociale. Art. 3 Dotazione 1. L'unità spinale è dotata di n. 12 posti letto, di cui n. 4 per pazienti acuti. 2. L'unità spinale svolge la propria attività in regime di degenza, assicurando i ricoveri d'urgenza e programmati, di day hospital ed ambulatoriale. Art. 4 Personale 1. La dotazione organica dell'unità spinale è determinata come segue: a) unità di personale medico (Aiuto) n. 2; b) unità di personale infermieristico n. 24; c) terapisti della riabilitazione n. 6. 2. Va garantita la presenza anche di un psicologo e di un assistente sociale, appartenenti ad altre divisioni o servizi dell'ospedale. Art. 5 Collaborazioni continuative 1. Il personale medico dell'unità spinale è coadiuvato in modo continuativo e programmato dal personale medico appartenente alle seguenti funzioni specialistiche: a) neuroriabilitazione; b) neurotraumatologia; c) urologia; d) ortopedia; e) neurologia; f) chirurgia (plastica, neurochirurgica, generale); g) ginecologia; h) pneumologia; i) neuroradiologia; l) anestesia-rianimazione. 2. Le strutture specialistiche afferenti saranno potenziate all'occorrenza derivante dalla possibilità, secondo il bisogno, anche di presenza continua presso l'unità spinale, con incremento di una unità di personale. Art. 6 Rapporti con altre unità operative 1. I rapporti tra l'unità spinale, le divisioni ospedaliere e le cliniche universitarie convenzionate afferenti le specialistiche indicate all'articolo 5, nonchè quelle ritenute necessarie, sono disciplinati mediante appositi protocolli. 2. I protocolli devono programmare gli interventi delle divisioni e cliniche di cui al comma 1 presso l'unità spinale, in modo che sia assicurato un apporto preordinato, stabile e continuativo, idoneo al soddisfacimento delle necessità di cura e riabilitazione di soggetti affetti da lesione midollare. 3. I protocolli di cui al comma 1 sono definiti dagli organismi di gestione del presidio ospedale regionale, d'intesa con i responsabili delle unità operative ospedaliera o universitaria convenzionate. 4. L'unità spinale attiva tutte le consulenze ritenute necessarie per i pazienti ricoverati. 5. Tutti gli aspetti tecnico-funzionali degli interventi sono diretti dal coordinatore responsabile. La funzione di coordinatore responsabile, può essere affidata ad un primario neurologo o neuroriabilitatore che abbia particolare esperienza in materia e specifica motivazione verso questo tipo di degenti. Art. 7 Attrezzature 1. Il responsabile dell'unità spinale, d'intesa con i responsabili dell'attività di collaborazione e consulenza di cui agli articoli precedenti, rileva la necessità di attrezzature agli effetti del programma annuale per l'adeguamento e lo sviluppo del patrimonio tecnologico e strumentale del presidio ospedaliero e le propone agli organi di gestione. Art. 8 Aggiornamento 1. Al fine di garantire una sempre maggiore qualificazione dell'intervento sanitario, l'unità spinale: a) mantiene i contatti con i maggiori centri nazionali ed esteri che operano a favore dei medullolesi; b) propone annualmente il piano dei corsi di aggiornamento per il personale in servizio; c) promuove scambi di esperienze professionali con gli operatori italiani e stranieri che svolgono attività di ricerca e di assistenza nell'area delle lesioni midollari. 2. Le suddette iniziative vengono realizzate all'interno dell'annuale piano regionale di aggiornamento del personale sanitario. Art. 9 Rapporti con le associazioni 1. Le associazioni per la tutela dei medullolesi possono avanzare proposte in merito alle iniziative che l'unità spinale e la Regione possono assumere a livello regionale e locale in favore di soggetti affetti da lesioni midollari. Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge ammontanti a lire 1.200 milioni, si provvede, con decorrenza 1995, mediante utilizzo delle disponibilità derivanti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente destinata alla Regione.