federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
26 ottobre 2001
Uff.-Prot.n° URIS.PB/8827/474/F7/PE
Oggetto:
DL n. 347/2001 in materia di spesa
sanitaria: testo approvato dal Senato
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
SOMMARIO:
Il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 347/2001, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria. Il
provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva che deve avvenire entro
il 18 novembre.
Per superare i contrasti tra maggioranza parlamentare e Regioni, in disaccordo
sulle modifiche da apportare al testo del decreto, il Governo ha presentato un
maxi-emendamento che in parte recepisce le variazioni introdotte dalle Commissioni V e
XII del Senato e in parte prevede alcune novità.
Per quanto riguarda le norme di particolare interesse per la farmacia, è stata
confermata la modifica apportata dalle Commissioni all’articolo 11 riguardante le
aliquote di sconto al SSN imposte alle farmacie operanti in realtà disagiate: potranno
usufruire del minore sconto dell’1,5% al SSN le farmacie rurali sussidiate con fatturato
annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, mentre
beneficeranno della riduzione del 60% delle normali aliquote di sconto le altre farmacie
(urbane e rurali non sussidiate) con fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA
non superiore a lire 500 milioni.
Per quanto riguarda l’articolo 8, è stata eliminata la possibilità di distribuzione
diretta da parte delle Regioni di particolare categorie di farmaci, i quali potranno essere
distribuiti, invece, tramite le farmacie convenzionate grazie ad appositi accordi con le
relative associazioni sindacali “da definirsi in sede di convenzione”. E’ stata ripristinata,
invece, la possibilità di consegnare farmaci al momento della dimissione ospedaliera o
della visita specialistica ambulatoriale.
E’ stata, inoltre, rinviata al 1° dicembre 2001 l’entrata in vigore del nuovo
sistema di rimborso basato sul prezzo del generico di prezzo più basso disponibile nel
normale ciclo distributivo regionale, precedentemente prevista per il 1° novembre 2001.
Purtuttavia, le Regioni sembrano orientate ad anticipare la decorrenza della norma.
PRECEDENTI:
Circolari Federfarma prot. n . 6718/344 del 26/7/2001, prot. n. 6948/365 del 3/8/
2001, prot. n. 7517/440 del 14/9/2001, prot. n. 7639/408 del 19/9/2001 e prot. n. 7714/410
del 21/9/2001, prot. n. 8075/426 del 2/10/2001, prot. n. 8133/432 del 4/10/2001, prot. n.
8275/436 dell’8/10/2001, prot. n. 8383/445 dell’11/10/2001, prot. n. 8590/456 del
18/10/2001 e prot. n. 8806/472 del 26/10/2001.
Federfarma comunica che, in data 25 ottobre, il Senato ha concluso l’esame del
disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347/2001, recante misure urgenti in
materia di spesa sanitaria. Il testo del decreto con le modifiche apportate dal Senato (allegato
n. 1) passa all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, che deve
avvenire, pena decadenza del decreto-legge, entro il 18 novembre prossimo. La Camera, alla
luce della ristrettezza dei tempi, non potrà che limitarsi a ratificare il testo varato al Senato,
che è da ritenersi, quindi, quello definitivo.
L’iter del decreto al Senato è stato particolarmente difficoltoso a seguito dei contrasti
tra maggioranza parlamentare, Governo e Regioni. Infatti, mentre da una parte la maggioranza
non intendeva rinunciare alle prerogative legislative del Parlamento e riteneva necessario
apportare alcune modifiche al testo del provvedimento che recepisce l’accordo
Governo-Regioni dell’8 agosto, il Governo e, in misura maggiore, le Regioni ritenevano il
decreto, proprio in quanto frutto di un preciso accordo, sostanzialmente immodificabile.
Il Governo ha, quindi, individuato una soluzione di compromesso, presentando un
maxi-emendamento, approvato dall’Assemblea del Senato, che recepisce parzialmente le
modifiche introdotte dalle Commissioni V e XII e contiene alcune novità.
Di seguito si illustra il testo del decreto, per quanto concerne gli articoli di diretto
interesse per la farmacia, quale risulta dall’approvazione del citato maxi-emendamento,
segnalando che la versione del provvedimento licenziata dal Senato recepisce gran parte delle
istanze avanzata da Federfarma.
Articolo 5 (tetti di spesa): l’articolo non è stato modificato. Dal 2002, quindi, la
spesa farmaceutica territoriale non potrà superare, a livello nazionale e in ogni singola
regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le Regioni dovranno adottare gli
interventi necessari per il rispetto del tetto di spesa, sentite le associazioni di categoria
interessate.
Articolo 6 (livelli di assistenza): le Regioni potranno disporre la totale o parziale
esclusione dalla concedibilità in regime di SSN di alcuni farmaci nell’ambito di un elenco
stilato dalla CUF relativo a categorie terapeutiche di medicinali ritenuti non essenziali e per i
quali esistono prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile. Il riferimento al criterio delle
categorie terapeutiche in sostituzione di quello del miglior rapporto costo-beneficio è stato
introdotto con il maxi-emendamento.
Articolo 7 (prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione): è stato
confermato il criterio di individuazione del prezzo di rimborso parametrato al generico di
prezzo più basso disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive della Regione. Non è stata accolta, quindi, la proposta di calcolare il prezzo di
rimborso sulla media dei tre prezzi più bassi dei generici corrispondenti al medicinale
prescritto, avanzata dalle Commissioni V e XII.
E’ stata modificata, invece, la data di entrata in vigore della norma,
originariamente prevista per il 1° novembre 2001 e spostata al 1° dicembre 2001.
Tuttavia, le Regioni, nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi il 25
ottobre u.s., sono apparse orientate a dare attuazione alla norma nei termini previsti dal
decreto-legge e, quindi, a considerare la nuova normativa vigente nel corso del mese di
novembre. A tal fine si sono impegnate a diramare le indispensabili direttive nei rispettivi
ambiti territoriali, direttive che dovrebbero contenere l’elenco dei farmaci interessati, secondo
la reperibilità nel normale ciclo di distribuzione regionale.
Pertanto si invitano le Unioni regioni a verificare le effettive volontà del proprio
Assessorato e, quale possibile forma di collaborazione con l’amministrazione regionale, si
allega copia di un elenco “indicativo” aggiornato al 25 ottobre (allegato n. 2).
Si segnala, inoltre, che è stata ripristinata la versione originaria della norma sulla
sostituzione da parte del farmacista del medicinale prescritto più costoso con il farmaco
avente prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sempre in base
alle suddette direttive regionali. La sostituzione non sarà consentita nel caso in cui il medico
apponga sulla ricetta apposita indicazione di insostituibilità del medicinale prescritto ovvero il
cittadino rifiuti la sostituzione. In questi ultimi due casi il cittadino dovrà pagare la differenza
tra livello di rimborso e prezzo del farmaco più costoso.
A decorrere dal 1° dicembre, saranno esentati dal pagamento di tale differenza i
pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
Articolo 8 (particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti): il
maxi-emendamento del Governo ha soppresso la possibilità per le Regioni di distribuire
direttamente, tramite le proprie strutture aziendali, particolari categorie di medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente. Tali medicinali potranno, invece, essere
distribuiti tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, grazie ad accordi con le
associazioni sindacali delle medesime farmacie, “con le medesime modalità previste per la
distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione”.
Il relatore del provvedimento, senatore Sebastiano Sanzarello, ha illustrato in Aula il
significato di tale modifica, affermando che: “il subemendamento 1.1000/1 presentato dai
relatori, è volto ad apportare qualche aggiustamento in merito alla distribuzione diretta dei
farmaci per consentire che essa avvenga capillarmente, utilizzando il sistema delle farmacie,
senza perdere il beneficio dell'acquisto con lo sconto del 50 per cento. Saranno le aziende
ad acquistare direttamente i farmaci e a provvedere, attraverso apposita convenzione con le
farmacie, alla distribuzione diretta affinché il cittadino non incontri disguidi
nell'acquisizione dei farmaci e non si debba recare presso le strutture ospedaliere.
L'emendamento mantiene il vantaggio del risparmio, senza arrecare lo svantaggio della
necessità di recarsi presso l'ospedale”.
Particolare rilievo assume il riferimento alla convenzione nazionale come sede
nell’ambito della quale dovranno essere concordate le modalità per la distribuzione di
particolari categorie di medicinali tramite le farmacie aperte al pubblico, in linea con
quanto più volte auspicato dagli organi istituzionali della Federfarma.
Pertanto, Federfarma ribadisce l’esigenza che, in attesa della definizione, in sede
di convenzione nazionale, di un accordo quadro a livello nazionale sulle modalità di tale
forma di distribuzione, le Organizzazioni in indirizzo non stipulino accordi in materia a
livello locale.
E’ stata confermata la possibilità di assicurare l’erogazione diretta da parte delle ASL
dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e
semiresidenziale.
E’ stata, inoltre, ripristinata la possibilità – che le Commissioni V e XII intendevano
cancellare – relativa alla consegna dei farmaci necessari al primo ciclo terapeutico completo
direttamente da parte della struttura pubblica al momento della dimissione ospedaliera o della
visita specialistica ambulatoriale, sulla base di direttive regionali.
Articolo 9 (numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta): sono stati
sostanzialmente confermati i contenuti dell’articolo 9 del decreto-legge, in vigore già dal 20
settembre scorso, relativi alla limitazione della pluriprescrizione a un numero massimo di tre
pezzi per ricetta, per una copertura non superiore a sessanta giorni di terapia, con l’eccezione
degli antibiotici in confezione monodose e dei medicinali somministrati esclusivamente per
fleboclisi, per i quali è confermata la possibilità di prescrivere fino a sei pezzi.
Nel testo approvato dal Senato la possibilità di prescrivere fino a sei pezzi è stata
estesa anche ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite
cronica. Tale facoltà potrà essere applicata a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
Per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge n.
12/2001 è consentita, in deroga ai limiti sopraindicati, la prescrizione a carico del SSN, in
un’unica ricetta, di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta
giorni.
Articolo 9-bis (medicinali non soggetti a ricetta medica): il maxi-emendamento ha
recepito l’articolo aggiuntivo introdotto dalle Commissioni in materia di medicinali non
soggetti a ricetta medica. Le confezioni dei medicinali in questione, immesse in commercio a
partire dal 1° marzo 2002, dovranno recare a cura del produttore un bollino di riconoscimento.
Nonostante l’intervento congiunto di F.O.F.I. e Federfarma, che hanno segnalato a esponenti
del Governo e del Parlamento i rischi per la salute collettiva, è stata confermata la facoltà di
“libero e diretto accesso da parte dei cittadini” per i soli medicinali di automedicazione, in
farmacia.
A tale proposito si segnala che non è stato approvato un emendamento soppressivo
del comma 2 di tale articolo aggiuntivo presentato dai senatori Baio Dossi, Mascioni, Tonini,
Bettoni Brandani, Coletti, Carella e ben illustrato in Aula dalla senatrice Baio Dossi, che ha
evidenziato la necessità di valorizzare il ruolo di filtro sanitario del farmacista.
Poiché tale disposizione si limita unicamente a rimuovere il divieto attualmente
vigente di rendere liberamente disponibili ai clienti i medicinali di automedicazione, com’è
ovvio non implica alcun obbligo per il farmacista di esporre tali prodotti consentendo il
prelievo self service.
In proposito, Federfarma, nel ribadire la propria contrarietà a tale forma di
erogazione dei medicinali, che ostacola il farmacista nello svolgimento del proprio ruolo
professionale, invita tutti i colleghi a non esercitare la facoltà prevista dal comma 2
dell’articolo 9-bis e a ricorrere a forme di esposizione dei farmaci di automedicazione che
ne consentano un’ampia visibilità, ma non il prelievo diretto.
Articolo 10 (introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci): la
possibilità di sperimentare in alcune regioni un prezzo di riferimento dei farmaci per categorie
terapeutiche omogenee, che le Commissioni V e XII intendevano cancellare, è stata
parzialmente corretta, prevedendo che tale sperimentazione debba avvenire per categorie
omogenee di farmaci. Rimane immutata la possibilità di sperimentare a livello regionale un
sistema basato sulla riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato
relativo al farmaco medesimo.
Articolo 11 (percentuale di sconto a carico di farmacie): è stata confermata la
proposta di revisione della normativa sullo sconto al SSN imposto alle farmacie operanti in
condizioni disagiate, avanzata dalle Commissioni V e XII.
Vengono conseguentemente riscritti il terzo e il quarto periodo dell’articolo 1,
comma 40, della legge n. 662/1996, nel senso che, a decorrere dall’entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge in oggetto, godranno del minor sconto dell’1,5% in
favore del SSN le farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di SSN al
netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, mentre la riduzione del 60 per cento delle
normali aliquote di sconto verrà applicata alle farmacie (sia urbane che rurali non
sussidiate) con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire
500 milioni.
Ovviamente, in attesa di disporre dei dati relativi al fatturato realizzato nei confronti
del SSN nel corso del 2001, dovrà essere utilizzato come parametro di riferimento il fatturato
SSN realizzato nell’anno 2000.
Poiché, anche in questo caso, le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in assenza di specifiche indicazioni da
parte delle singole Regioni, si segnala che i titolari di farmacia rurale sussidiata con fatturato
annuo compreso tra 500 milioni complessivi e 750 milioni in regime di SSN al netto
dell’IVA, dovranno presentare alla ASL per il pagamento delle ricette del mese di ottobre
2001 una distinta redatta applicando per il momento le aliquote di sconto previste per le
farmacie urbane, con riserva di conguaglio.
Articolo 11-bis (monitoraggio): è stato inserito un articolo aggiuntivo che prevede
che il ministero della salute e il ministro dell’economia debbano provvedere a una verifica
dell’attuazione del decreto-legge con particolare riferimento all’andamento della spesa
farmaceutica.
***
L’esame del decreto-legge da parte del Senato ha avuto, per le farmacie, un esito
complessivamente positivo, tenendo conto soprattutto della natura del provvedimento che
rimane comunque destinato al contenimento della spesa farmaceutica e al potenziamento del
ruolo delle Regioni. Vanno sottolineati in particolari i risultati positivi ottenuti per quanto
riguarda le agevolazioni sullo sconto SSN a favore delle farmacie operanti in condizioni
disagiate e le norme sulla distribuzione diretta, che prevedono un coinvolgimento delle
farmacie convenzionate nella distribuzione di particolari categorie di medicinali con modalità
da concordare con tra Regioni e associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, in
sede di convenzione nazionale.
Va giudicato positivamente anche il mantenimento delle norme sul rimborso di
riferimento, con particolare riguardo alla sostituzione obbligatoria da parte del farmacista
della specialità medicinale costosa con un farmaco più economico, con vantaggi per i cittadini
e per i servizi sanitari regionali.
Nell’assicurare tempestive informazioni sul prosieguo dell’iter di converiosne in
legge del provvedimento in oggetto, si inviano cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Dott. Franco CAPRINO
Dott. Giorgio SIRI
Allegati n. 2
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet
www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni
territoriali.
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