federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 26 ottobre 2001 Uff.-Prot.n° URIS.PB/8827/474/F7/PE Oggetto: DL n. 347/2001 in materia di spesa sanitaria: testo approvato dal Senato ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI SOMMARIO: Il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 347/2001, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria. Il provvedimento passa alla Camera per l’approvazione definitiva che deve avvenire entro il 18 novembre. Per superare i contrasti tra maggioranza parlamentare e Regioni, in disaccordo sulle modifiche da apportare al testo del decreto, il Governo ha presentato un maxi-emendamento che in parte recepisce le variazioni introdotte dalle Commissioni V e XII del Senato e in parte prevede alcune novità. Per quanto riguarda le norme di particolare interesse per la farmacia, è stata confermata la modifica apportata dalle Commissioni all’articolo 11 riguardante le aliquote di sconto al SSN imposte alle farmacie operanti in realtà disagiate: potranno usufruire del minore sconto dell’1,5% al SSN le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, mentre beneficeranno della riduzione del 60% delle normali aliquote di sconto le altre farmacie (urbane e rurali non sussidiate) con fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni. Per quanto riguarda l’articolo 8, è stata eliminata la possibilità di distribuzione diretta da parte delle Regioni di particolare categorie di farmaci, i quali potranno essere distribuiti, invece, tramite le farmacie convenzionate grazie ad appositi accordi con le relative associazioni sindacali “da definirsi in sede di convenzione”. E’ stata ripristinata, invece, la possibilità di consegnare farmaci al momento della dimissione ospedaliera o della visita specialistica ambulatoriale. E’ stata, inoltre, rinviata al 1° dicembre 2001 l’entrata in vigore del nuovo sistema di rimborso basato sul prezzo del generico di prezzo più basso disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, precedentemente prevista per il 1° novembre 2001. Purtuttavia, le Regioni sembrano orientate ad anticipare la decorrenza della norma. PRECEDENTI: Circolari Federfarma prot. n . 6718/344 del 26/7/2001, prot. n. 6948/365 del 3/8/ 2001, prot. n. 7517/440 del 14/9/2001, prot. n. 7639/408 del 19/9/2001 e prot. n. 7714/410 del 21/9/2001, prot. n. 8075/426 del 2/10/2001, prot. n. 8133/432 del 4/10/2001, prot. n. 8275/436 dell’8/10/2001, prot. n. 8383/445 dell’11/10/2001, prot. n. 8590/456 del 18/10/2001 e prot. n. 8806/472 del 26/10/2001. Federfarma comunica che, in data 25 ottobre, il Senato ha concluso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347/2001, recante misure urgenti in materia di spesa sanitaria. Il testo del decreto con le modifiche apportate dal Senato (allegato n. 1) passa all’esame della Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva, che deve avvenire, pena decadenza del decreto-legge, entro il 18 novembre prossimo. La Camera, alla luce della ristrettezza dei tempi, non potrà che limitarsi a ratificare il testo varato al Senato, che è da ritenersi, quindi, quello definitivo. L’iter del decreto al Senato è stato particolarmente difficoltoso a seguito dei contrasti tra maggioranza parlamentare, Governo e Regioni. Infatti, mentre da una parte la maggioranza non intendeva rinunciare alle prerogative legislative del Parlamento e riteneva necessario apportare alcune modifiche al testo del provvedimento che recepisce l’accordo Governo-Regioni dell’8 agosto, il Governo e, in misura maggiore, le Regioni ritenevano il decreto, proprio in quanto frutto di un preciso accordo, sostanzialmente immodificabile. Il Governo ha, quindi, individuato una soluzione di compromesso, presentando un maxi-emendamento, approvato dall’Assemblea del Senato, che recepisce parzialmente le modifiche introdotte dalle Commissioni V e XII e contiene alcune novità. Di seguito si illustra il testo del decreto, per quanto concerne gli articoli di diretto interesse per la farmacia, quale risulta dall’approvazione del citato maxi-emendamento, segnalando che la versione del provvedimento licenziata dal Senato recepisce gran parte delle istanze avanzata da Federfarma. Articolo 5 (tetti di spesa): l’articolo non è stato modificato. Dal 2002, quindi, la spesa farmaceutica territoriale non potrà superare, a livello nazionale e in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. Le Regioni dovranno adottare gli interventi necessari per il rispetto del tetto di spesa, sentite le associazioni di categoria interessate. Articolo 6 (livelli di assistenza): le Regioni potranno disporre la totale o parziale esclusione dalla concedibilità in regime di SSN di alcuni farmaci nell’ambito di un elenco stilato dalla CUF relativo a categorie terapeutiche di medicinali ritenuti non essenziali e per i quali esistono prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile. Il riferimento al criterio delle categorie terapeutiche in sostituzione di quello del miglior rapporto costo-beneficio è stato introdotto con il maxi-emendamento. Articolo 7 (prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione): è stato confermato il criterio di individuazione del prezzo di rimborso parametrato al generico di prezzo più basso disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive della Regione. Non è stata accolta, quindi, la proposta di calcolare il prezzo di rimborso sulla media dei tre prezzi più bassi dei generici corrispondenti al medicinale prescritto, avanzata dalle Commissioni V e XII. E’ stata modificata, invece, la data di entrata in vigore della norma, originariamente prevista per il 1° novembre 2001 e spostata al 1° dicembre 2001. Tuttavia, le Regioni, nel corso di una riunione di coordinamento svoltasi il 25 ottobre u.s., sono apparse orientate a dare attuazione alla norma nei termini previsti dal decreto-legge e, quindi, a considerare la nuova normativa vigente nel corso del mese di novembre. A tal fine si sono impegnate a diramare le indispensabili direttive nei rispettivi ambiti territoriali, direttive che dovrebbero contenere l’elenco dei farmaci interessati, secondo la reperibilità nel normale ciclo di distribuzione regionale. Pertanto si invitano le Unioni regioni a verificare le effettive volontà del proprio Assessorato e, quale possibile forma di collaborazione con l’amministrazione regionale, si allega copia di un elenco “indicativo” aggiornato al 25 ottobre (allegato n. 2). Si segnala, inoltre, che è stata ripristinata la versione originaria della norma sulla sostituzione da parte del farmacista del medicinale prescritto più costoso con il farmaco avente prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sempre in base alle suddette direttive regionali. La sostituzione non sarà consentita nel caso in cui il medico apponga sulla ricetta apposita indicazione di insostituibilità del medicinale prescritto ovvero il cittadino rifiuti la sostituzione. In questi ultimi due casi il cittadino dovrà pagare la differenza tra livello di rimborso e prezzo del farmaco più costoso. A decorrere dal 1° dicembre, saranno esentati dal pagamento di tale differenza i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie. Articolo 8 (particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti): il maxi-emendamento del Governo ha soppresso la possibilità per le Regioni di distribuire direttamente, tramite le proprie strutture aziendali, particolari categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente. Tali medicinali potranno, invece, essere distribuiti tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private, grazie ad accordi con le associazioni sindacali delle medesime farmacie, “con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN, da definirsi in sede di convenzione”. Il relatore del provvedimento, senatore Sebastiano Sanzarello, ha illustrato in Aula il significato di tale modifica, affermando che: “il subemendamento 1.1000/1 presentato dai relatori, è volto ad apportare qualche aggiustamento in merito alla distribuzione diretta dei farmaci per consentire che essa avvenga capillarmente, utilizzando il sistema delle farmacie, senza perdere il beneficio dell'acquisto con lo sconto del 50 per cento. Saranno le aziende ad acquistare direttamente i farmaci e a provvedere, attraverso apposita convenzione con le farmacie, alla distribuzione diretta affinché il cittadino non incontri disguidi nell'acquisizione dei farmaci e non si debba recare presso le strutture ospedaliere. L'emendamento mantiene il vantaggio del risparmio, senza arrecare lo svantaggio della necessità di recarsi presso l'ospedale”. Particolare rilievo assume il riferimento alla convenzione nazionale come sede nell’ambito della quale dovranno essere concordate le modalità per la distribuzione di particolari categorie di medicinali tramite le farmacie aperte al pubblico, in linea con quanto più volte auspicato dagli organi istituzionali della Federfarma. Pertanto, Federfarma ribadisce l’esigenza che, in attesa della definizione, in sede di convenzione nazionale, di un accordo quadro a livello nazionale sulle modalità di tale forma di distribuzione, le Organizzazioni in indirizzo non stipulino accordi in materia a livello locale. E’ stata confermata la possibilità di assicurare l’erogazione diretta da parte delle ASL dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. E’ stata, inoltre, ripristinata la possibilità – che le Commissioni V e XII intendevano cancellare – relativa alla consegna dei farmaci necessari al primo ciclo terapeutico completo direttamente da parte della struttura pubblica al momento della dimissione ospedaliera o della visita specialistica ambulatoriale, sulla base di direttive regionali. Articolo 9 (numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta): sono stati sostanzialmente confermati i contenuti dell’articolo 9 del decreto-legge, in vigore già dal 20 settembre scorso, relativi alla limitazione della pluriprescrizione a un numero massimo di tre pezzi per ricetta, per una copertura non superiore a sessanta giorni di terapia, con l’eccezione degli antibiotici in confezione monodose e dei medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali è confermata la possibilità di prescrivere fino a sei pezzi. Nel testo approvato dal Senato la possibilità di prescrivere fino a sei pezzi è stata estesa anche ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica. Tale facoltà potrà essere applicata a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale. Per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge n. 12/2001 è consentita, in deroga ai limiti sopraindicati, la prescrizione a carico del SSN, in un’unica ricetta, di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni. Articolo 9-bis (medicinali non soggetti a ricetta medica): il maxi-emendamento ha recepito l’articolo aggiuntivo introdotto dalle Commissioni in materia di medicinali non soggetti a ricetta medica. Le confezioni dei medicinali in questione, immesse in commercio a partire dal 1° marzo 2002, dovranno recare a cura del produttore un bollino di riconoscimento. Nonostante l’intervento congiunto di F.O.F.I. e Federfarma, che hanno segnalato a esponenti del Governo e del Parlamento i rischi per la salute collettiva, è stata confermata la facoltà di “libero e diretto accesso da parte dei cittadini” per i soli medicinali di automedicazione, in farmacia. A tale proposito si segnala che non è stato approvato un emendamento soppressivo del comma 2 di tale articolo aggiuntivo presentato dai senatori Baio Dossi, Mascioni, Tonini, Bettoni Brandani, Coletti, Carella e ben illustrato in Aula dalla senatrice Baio Dossi, che ha evidenziato la necessità di valorizzare il ruolo di filtro sanitario del farmacista. Poiché tale disposizione si limita unicamente a rimuovere il divieto attualmente vigente di rendere liberamente disponibili ai clienti i medicinali di automedicazione, com’è ovvio non implica alcun obbligo per il farmacista di esporre tali prodotti consentendo il prelievo self service. In proposito, Federfarma, nel ribadire la propria contrarietà a tale forma di erogazione dei medicinali, che ostacola il farmacista nello svolgimento del proprio ruolo professionale, invita tutti i colleghi a non esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell’articolo 9-bis e a ricorrere a forme di esposizione dei farmaci di automedicazione che ne consentano un’ampia visibilità, ma non il prelievo diretto. Articolo 10 (introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci): la possibilità di sperimentare in alcune regioni un prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee, che le Commissioni V e XII intendevano cancellare, è stata parzialmente corretta, prevedendo che tale sperimentazione debba avvenire per categorie omogenee di farmaci. Rimane immutata la possibilità di sperimentare a livello regionale un sistema basato sulla riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo. Articolo 11 (percentuale di sconto a carico di farmacie): è stata confermata la proposta di revisione della normativa sullo sconto al SSN imposto alle farmacie operanti in condizioni disagiate, avanzata dalle Commissioni V e XII. Vengono conseguentemente riscritti il terzo e il quarto periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge n. 662/1996, nel senso che, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto, godranno del minor sconto dell’1,5% in favore del SSN le farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire 750 milioni, mentre la riduzione del 60 per cento delle normali aliquote di sconto verrà applicata alle farmacie (sia urbane che rurali non sussidiate) con un fatturato annuo in regime di SSN al netto dell’IVA non superiore a lire 500 milioni. Ovviamente, in attesa di disporre dei dati relativi al fatturato realizzato nei confronti del SSN nel corso del 2001, dovrà essere utilizzato come parametro di riferimento il fatturato SSN realizzato nell’anno 2000. Poiché, anche in questo caso, le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle singole Regioni, si segnala che i titolari di farmacia rurale sussidiata con fatturato annuo compreso tra 500 milioni complessivi e 750 milioni in regime di SSN al netto dell’IVA, dovranno presentare alla ASL per il pagamento delle ricette del mese di ottobre 2001 una distinta redatta applicando per il momento le aliquote di sconto previste per le farmacie urbane, con riserva di conguaglio. Articolo 11-bis (monitoraggio): è stato inserito un articolo aggiuntivo che prevede che il ministero della salute e il ministro dell’economia debbano provvedere a una verifica dell’attuazione del decreto-legge con particolare riferimento all’andamento della spesa farmaceutica. *** L’esame del decreto-legge da parte del Senato ha avuto, per le farmacie, un esito complessivamente positivo, tenendo conto soprattutto della natura del provvedimento che rimane comunque destinato al contenimento della spesa farmaceutica e al potenziamento del ruolo delle Regioni. Vanno sottolineati in particolari i risultati positivi ottenuti per quanto riguarda le agevolazioni sullo sconto SSN a favore delle farmacie operanti in condizioni disagiate e le norme sulla distribuzione diretta, che prevedono un coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella distribuzione di particolari categorie di medicinali con modalità da concordare con tra Regioni e associazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, in sede di convenzione nazionale. Va giudicato positivamente anche il mantenimento delle norme sul rimborso di riferimento, con particolare riguardo alla sostituzione obbligatoria da parte del farmacista della specialità medicinale costosa con un farmaco più economico, con vantaggi per i cittadini e per i servizi sanitari regionali. Nell’assicurare tempestive informazioni sul prosieguo dell’iter di converiosne in legge del provvedimento in oggetto, si inviano cordiali saluti. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Dott. Franco CAPRINO Dott. Giorgio SIRI Allegati n. 2 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod.Fisc. 01976520583