Sulla base della puntuale istruttoria favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
Visto il parere, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, del Dirigente
del servizio interessato, come da scheda allegata;
Premesso che la Legge quadro per la realizzazione dei Servizi Sociali,
L.328/2000, stabilisce che i Comuni sono gli Enti preposti all’ attuazione dei
servizi in favore dei propri cittadini in condizioni di povertà o con incapacità
totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze o con difficoltà di inserimento
nella vita sociale, tra cui le persone senza fissa dimora presenti nel territorio
cittadino;
Che una delle cause di esclusione sociale, che preclude il godimento del
diritto di residenza e nega di conseguenza l’accesso ad altri diritti individuali, è la
condizione della persona senza fissa dimora che, pur essendo presente
abitualmente sul territorio comunale, è priva di un proprio domicilio;
Considerato che sia la Legge n.1228 del 24.12.1954 che il Regolamento
attuativo, D.P.R. n.223 del 30.05.89, relativi all’anagrafe della popolazione
residente, prevedono ai fini dell’iscrizione anagrafica che i Comuni provvedano
alla registrazione delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che
hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
Che la stessa Legge all’art. 2 considera la persona senza fissa dimora
residente nel Comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel Comune
di nascita;
Rilevato che l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene
incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora, conferendo loro la
possibilità di iscriversi all'Anagrafe del Comune in cui più frequentemente fanno
capo o che sia per loro più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni
anagrafiche e la fruizione dei servizi sociali della Città, permettendo loro un
percorso significativo di reinserimento sociale;
Preso atto che l’indirizzo convenzionale non deve connotare in modo
negativo la persona che ne usufruisce e/o rischiare di violare la legge n. 675/96
che tutela e garantisce la privacy personale e che, quindi, è bene che la
denominazione di detto indirizzo sia analogo alle altre strade.
Ritenuto che il suddetto indirizzo potrebbe avere il nome di “ Via della
Posta” in quanto rappresenta il luogo dove, ai sensi dell’art.143 c.p.c., verrà
recapitata agli iscritti ogni forma di comunicazione;
Vista la legge n. 1228/54 art. 2;
Visto il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989;
Viste le “Avvertenze, metodi e norme ISTAT, serie B n. 2, 1992”;
Vista la circolare n. 8 del 29 maggio 1995 del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 48 D.L.gsvo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti
1) di istituire l’indirizzo anagrafico denominato “Via della Posta” , al fine di
permettervi l’iscrizione delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente
sul territorio comunale ma prive di domicilio.
2) Di consentire l’iscrizione in “Via della Posta ” delle persone senza fissa dimora:
 che ne facciano richiesta,
 nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Pescara per persona proveniente
da altro Comune;
 nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità da parte del
Comune di provenienza;
 cambio di domicilio;
 re-iscrizione da irreperibilità, per persona proveniente dal Comune di Pescara
(ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989).
Il rilascio della dichiarazione di disponibilità all’iscrizione anagrafica in
“Via della Posta ” avverrà a cura del Servizio Sociale, accreditando così le
persone che ne faranno richiesta presso gli Uffici di Anagrafe per gli altri
adempimenti previsti dal citato D.P.R. n. 223/89.
Al momento del perfezionamento della pratica da parte degli uffici demografici di
competenza, all’iscrizione verrà assegnato un numero progressivo e alla persona
verranno comunicate le istruzioni per l’utilizzo del servizio.
3) Di prevedere la cancellazione delle persone senza fissa dimora non più in
possesso delle condizioni soggettive che hanno loro permesso l’accesso al
servizio o da tempo non più in contatto con il servizio sociale di riferimento,
4) Il Dirigente del Politiche Sociali, d’intesa con il Dirigente dei Servizi
Demografici porterà a conoscenza di tutti gli Uffici e i Servizi comunali le presenti
disposizioni.
5) l’indirizzo anagrafico di “Via della Posta ” poiché risponde ad una convenzione
e non ad un reale indirizzo di dimora, ogni notizia diretta agli iscritti, s’intende
notificata a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’Albo Pretorio, così come
previsto dall’art. 143c.p.c..
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la
presente immediatamente eseguibile
RELAZIONE
La Legge quadro per la realizzazione dei Servizi Sociali ,L.328/2000 stabilisce
che i soggetti in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di
provvedere alle proprie esigenze o con difficoltà di inserimento nella vita sociale
accedono prioritariamente ai servizi sociali ed i Comuni sono gli Enti preposti all’
attuazione di detti servizi in favore dei propri cittadini.
Tra i compiti dell’Amministrazione Comunale, ai sensi della succitata
legge, vi è quello di curare l’inserimento sociale delle persone senza fissa dimora
presenti nel territorio cittadino.
Infatti una delle cause di esclusione sociale è la condizione della persona
senza fissa dimora che, pur essendo presente abitualmente sul territorio
comunale, è priva di un proprio domicilio. Tale condizione preclude il godimento
del diritto di residenza e nega di conseguenza l’accesso ad altri diritti individuali,
tra i quali l’accesso ai servizi alla persona erogati dalle diverse Amministrazioni
Pubbliche, ivi compresa quella Comunale.
La normativa definisce persona senza fissa dimora "colui che non ha in
alcun comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per
l'accertamento della residenza".
Per tali persone viene adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel
Comune di domicilio e cioè nel luogo ove la persona stabilisce la sede principale
dei suoi affari ed interessi.
Infatti sia la Legge n.1228 del 24.12.1954 che il Regolamento attuativo,
D.P.R. n.223 del 30.05.89, relativi all’anagrafe della popolazione residente,
prevedono ai fini dell’iscrizione anagrafica che i Comuni provvedano alla
registrazione delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno
stabilito nel Comune il proprio domicilio. La stessa Legge prevede all’art. 2 che, ai
fini di quanto sopra, la persona senza fissa dimora si considera residente nel
Comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita.
L'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, quindi, viene incontro ai
legittimi interessi delle persone senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di
iscriversi all'Anagrafe del Comune in cui più frequentemente fanno capo o che
sia per loro più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche
e la fruizione dei servizi sociali della Città.
Tale servizio è da ritenersi indispensabile alla persona che intenda
seguire un percorso significativo di reinserimento sociale.
Per quanto sopra si ritiene opportuno istituire in anagrafe una via
territorialmente non esistente ma riconosciuta convenzionalmente. Trattandosi
quindi di indirizzo puramente fittizio, ogni notizia diretta agli iscritti, s'intende
notificata a tutti gli effetti, all'Albo Pretorio come previsto dall'art.143 del c.p.c..
Va, comunque, sottolineato che l’indirizzo convenzionale non deve
connotare in modo negativo la persona che ne usufruisce e/o rischiare di violare
la legge n. 675/96 che tutela e garantisce la privacy
personale e quindi è bene che la denominazione di detto indirizzo sia analogo
alle altre strade.
Pertanto l’indirizzo convenzionale potrebbe avere il nome di “ Via della
Posta” in quanto rappresenta il luogo dove, ai sensi dell’art.143 c.p.c., verrà
recapitata agli iscritti ogni forma di comunicazione.
L’avvio dell’iscrizione presso tale nuovo indirizzo delle persone senza
fissa dimora che ne facciano domanda richiede di stabilire procedure certe al fine
di garantirne un corretto utilizzo, pertanto, a farsi carico dell’avvio di tali
procedure sarà il Servizio Sociale dell’Ente, operando la prima accoglienza alle
persone senza fissa dimora che ne facciano richiesta.
Pertanto si sottopone il provvedimento all’esame della Giunta Comunale
per le opportune determinazioni.
IL DIRIGENTE