LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visto il parere, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, del Dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata; Premesso che la Legge quadro per la realizzazione dei Servizi Sociali, L.328/2000, stabilisce che i Comuni sono gli Enti preposti all’ attuazione dei servizi in favore dei propri cittadini in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze o con difficoltà di inserimento nella vita sociale, tra cui le persone senza fissa dimora presenti nel territorio cittadino; Che una delle cause di esclusione sociale, che preclude il godimento del diritto di residenza e nega di conseguenza l’accesso ad altri diritti individuali, è la condizione della persona senza fissa dimora che, pur essendo presente abitualmente sul territorio comunale, è priva di un proprio domicilio; Considerato che sia la Legge n.1228 del 24.12.1954 che il Regolamento attuativo, D.P.R. n.223 del 30.05.89, relativi all’anagrafe della popolazione residente, prevedono ai fini dell’iscrizione anagrafica che i Comuni provvedano alla registrazione delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio; Che la stessa Legge all’art. 2 considera la persona senza fissa dimora residente nel Comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita; Rilevato che l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora, conferendo loro la possibilità di iscriversi all'Anagrafe del Comune in cui più frequentemente fanno capo o che sia per loro più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche e la fruizione dei servizi sociali della Città, permettendo loro un percorso significativo di reinserimento sociale; Preso atto che l’indirizzo convenzionale non deve connotare in modo negativo la persona che ne usufruisce e/o rischiare di violare la legge n. 675/96 che tutela e garantisce la privacy personale e che, quindi, è bene che la denominazione di detto indirizzo sia analogo alle altre strade. Ritenuto che il suddetto indirizzo potrebbe avere il nome di “ Via della Posta” in quanto rappresenta il luogo dove, ai sensi dell’art.143 c.p.c., verrà recapitata agli iscritti ogni forma di comunicazione; Vista la legge n. 1228/54 art. 2; Visto il D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; Viste le “Avvertenze, metodi e norme ISTAT, serie B n. 2, 1992”; Vista la circolare n. 8 del 29 maggio 1995 del Ministero dell’Interno; Visto l’art. 48 D.L.gsvo 18 agosto 2000, n. 267; Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti 1) di istituire l’indirizzo anagrafico denominato “Via della Posta” , al fine di permettervi l’iscrizione delle persone senza fissa dimora presenti abitualmente sul territorio comunale ma prive di domicilio. 2) Di consentire l’iscrizione in “Via della Posta ” delle persone senza fissa dimora: che ne facciano richiesta, nuova iscrizione anagrafica nel Comune di Pescara per persona proveniente da altro Comune; nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di provenienza; cambio di domicilio; re-iscrizione da irreperibilità, per persona proveniente dal Comune di Pescara (ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989). Il rilascio della dichiarazione di disponibilità all’iscrizione anagrafica in “Via della Posta ” avverrà a cura del Servizio Sociale, accreditando così le persone che ne faranno richiesta presso gli Uffici di Anagrafe per gli altri adempimenti previsti dal citato D.P.R. n. 223/89. Al momento del perfezionamento della pratica da parte degli uffici demografici di competenza, all’iscrizione verrà assegnato un numero progressivo e alla persona verranno comunicate le istruzioni per l’utilizzo del servizio. 3) Di prevedere la cancellazione delle persone senza fissa dimora non più in possesso delle condizioni soggettive che hanno loro permesso l’accesso al servizio o da tempo non più in contatto con il servizio sociale di riferimento, 4) Il Dirigente del Politiche Sociali, d’intesa con il Dirigente dei Servizi Demografici porterà a conoscenza di tutti gli Uffici e i Servizi comunali le presenti disposizioni. 5) l’indirizzo anagrafico di “Via della Posta ” poiché risponde ad una convenzione e non ad un reale indirizzo di dimora, ogni notizia diretta agli iscritti, s’intende notificata a tutti gli effetti, con la pubblicazione all’Albo Pretorio, così come previsto dall’art. 143c.p.c.. Indi, LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile RELAZIONE La Legge quadro per la realizzazione dei Servizi Sociali ,L.328/2000 stabilisce che i soggetti in condizioni di povertà o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze o con difficoltà di inserimento nella vita sociale accedono prioritariamente ai servizi sociali ed i Comuni sono gli Enti preposti all’ attuazione di detti servizi in favore dei propri cittadini. Tra i compiti dell’Amministrazione Comunale, ai sensi della succitata legge, vi è quello di curare l’inserimento sociale delle persone senza fissa dimora presenti nel territorio cittadino. Infatti una delle cause di esclusione sociale è la condizione della persona senza fissa dimora che, pur essendo presente abitualmente sul territorio comunale, è priva di un proprio domicilio. Tale condizione preclude il godimento del diritto di residenza e nega di conseguenza l’accesso ad altri diritti individuali, tra i quali l’accesso ai servizi alla persona erogati dalle diverse Amministrazioni Pubbliche, ivi compresa quella Comunale. La normativa definisce persona senza fissa dimora "colui che non ha in alcun comune quella dimora abituale che costituisce l'elemento necessario per l'accertamento della residenza". Per tali persone viene adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio e cioè nel luogo ove la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari ed interessi. Infatti sia la Legge n.1228 del 24.12.1954 che il Regolamento attuativo, D.P.R. n.223 del 30.05.89, relativi all’anagrafe della popolazione residente, prevedono ai fini dell’iscrizione anagrafica che i Comuni provvedano alla registrazione delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. La stessa Legge prevede all’art. 2 che, ai fini di quanto sopra, la persona senza fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio e, in mancanza di questo, nel Comune di nascita. L'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, quindi, viene incontro ai legittimi interessi delle persone senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi all'Anagrafe del Comune in cui più frequentemente fanno capo o che sia per loro più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche e la fruizione dei servizi sociali della Città. Tale servizio è da ritenersi indispensabile alla persona che intenda seguire un percorso significativo di reinserimento sociale. Per quanto sopra si ritiene opportuno istituire in anagrafe una via territorialmente non esistente ma riconosciuta convenzionalmente. Trattandosi quindi di indirizzo puramente fittizio, ogni notizia diretta agli iscritti, s'intende notificata a tutti gli effetti, all'Albo Pretorio come previsto dall'art.143 del c.p.c.. Va, comunque, sottolineato che l’indirizzo convenzionale non deve connotare in modo negativo la persona che ne usufruisce e/o rischiare di violare la legge n. 675/96 che tutela e garantisce la privacy personale e quindi è bene che la denominazione di detto indirizzo sia analogo alle altre strade. Pertanto l’indirizzo convenzionale potrebbe avere il nome di “ Via della Posta” in quanto rappresenta il luogo dove, ai sensi dell’art.143 c.p.c., verrà recapitata agli iscritti ogni forma di comunicazione. L’avvio dell’iscrizione presso tale nuovo indirizzo delle persone senza fissa dimora che ne facciano domanda richiede di stabilire procedure certe al fine di garantirne un corretto utilizzo, pertanto, a farsi carico dell’avvio di tali procedure sarà il Servizio Sociale dell’Ente, operando la prima accoglienza alle persone senza fissa dimora che ne facciano richiesta. Pertanto si sottopone il provvedimento all’esame della Giunta Comunale per le opportune determinazioni. IL DIRIGENTE