Marchi, Packaging, Indicazioni di qualità, Designs, Brevetti e Nuove varietà vegetali – Le licenze dei diritti di proprietà intellettuale Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 1 09.45 La protezione dell’innovazione e della tradizione nel settore agroalimentare. Marchi, packaging, indicazioni di qualità, food design, brevetti e nuove varietà vegetali 11.15 Discussione 11.45 Coffee 12.00 Le licenze dei diritti di proprietà intellettuale: considerazioni legali e commerciali 13.00 Discussione 13.30 Chiusura dei lavori 2 Innovazioni commerciali (nuovi prodotti) a) nuova tipologia di prodotto (es.:primo Energy drink) b) prodotto appartenente ad una tipologia già nota, ma caratterizzato da una nuova ricetta (es. Nuova crema da spalmare) , o da una forma o confezione innovative (es. Succo in sacchetti), o da un certo componente (es. Probiotico) Innovazioni tecniche a) nuove sostanze/ingredienti da utilizzare nella fase della produzione, trasformazione, conservazione e trasporto dei prodotti alimentary b) nuovi processi/sistemi di fabbricazione, conservazione e tracciabilità dei prodotti alimentari c) nuovi imballaggi d) nuovi macchinari, nuovi strumenti di trasporto e) nuovi organismi animali o vegetali; nuovi microrganismi usati nei processi di produzione di alimenti o costituenti loro ingredienti E’ costituita da diritti esclusivi Il titolare può vietare ai terzi di utilizzare il bene protetto Protegge (a talune condizioni) il nome commerciale del prodotto; la sua forma e/o confezione e/o etichetta e/o la sua pubblicità; le innovazioni tecniche; il know how Ha carattere territoriale La protezione riguarda solo lo Stato nel quale è richiesta Può essere oggetto di scambi giuridici I principali contratti sono la cessione, la licenza e il merchandising Marchi e altri segni distintivi Protezione del know how Brevetti per invenzione e per modello di utilità Nuove varietà vegetali Software Comunicazioni commerciali Registrati e non registrati – concorrenza sleale Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 6 Può essere protetto qualsiasi segno che sia idoneo a distinguere il prodotto di un’impresa da quelli di altre imprese In Italia il marchio può essere registrato o non registrato Il marchio può essere registrato solo per il territorio italiano, per l’intera UE oppure per più Paesi anche non UE (marchio internazionale) 7 8 Segni che non si possono rappresentare graficamente Toponimi non usati in funzione di marchi di fantasia Denominazione generica del prodotto Segni meramente descrittivi Forme funzionali Forme che attribuiscono al prodotto un valore sostanziale Forme imposte dalla natura stessa del prodotto 9 10 11 Le forme e i colori non sono generalmente percepiti come marchi dal pubblico Anche se distintive, non possono essere protette come marchio le forme necessaria per conseguire un risultato tecnico, conferiscono al prodotto un valore sostanziale oppure sono imposte dalla natura stessa del prodotto. 12 13 Global Filing Strategy 14 Nel settore alimentare è diffusa la prassi di scegliere come nome del prodotto un segno descrittivo (Es.: Oransoda) - Vantaggio: comunica immediatamente al pubblico certe caratteristiche del prodotto Svantaggi: se il segno è meramente descrittivo l’Ufficio può respingere la domanda (per il marchio comunitario il carattere descrittivo viene valutato considerando le lingue di tutti gli Stati membri) la protezione è limitata NB: il messaggio veicolato dal marchio deve essere veritiero - 15 Il diritto sul marchio registrato dura dieci anni con possibilità di rinnovo senza limitazioni Il diritto si perde se il marchio non si usa per cinque anni dalla registrazione o in caso di cessazione d’uso protratta per cinque anni, oppure se diviene ingannevole o diventa la denominazione generica del prodotto (attenzione con i nomi dei nuovi prodotti!) 16 Se la confezione non è registrata come marchio può essere protetta in base all’art. 2598, n. 1 cod. civ., se c’è pericolo di confusione Se non c’è pericolo di confusione ma c’è un agganciamento parassitario si può agire in base all’art. 2598, n. 2 cod. civ. 17 Marchi collettivi e di certificazione. Regimi di qualità UE (DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna, Prodotti delle isole) Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 18 Strumento per comunicare al pubblico la qualità del prodotto e al contempo generare fiducia nel marcato circa la presenza di determinate caratteristiche del prodotto, l’uso di certe materie prime, il rispetto dell’ambiente, ecc. Valorizzazione della produzione e delle tradizioni locali Tutela del consumatore e dei produttori locali Promozione della qualità del prodotto Image: Intellectual Property Today 19 Può essere registrato da chi (associazione di produttori, consorizo, ecc.) si assume l’obbligo di garantire la conformità del prodotto alle informazioni veicolate dal marchio e al regolamento d’uso allegato alla domanda di protezione Il marchio non viene usato dal titolare, ma dai produttori che rispettano il regolamento d’uso Se si tratta di un marchio geografico, può permettere la nascita di un prodotto tradizionale da proteggere in seguito come DOP o IGP 20 - Certifica la corrispondenza del prodotto o servizio a certi standards fissati dal titolare del marchio Può essere collettivo o individuale In ambito alimentare è molto importante per garantire: La conformità del prodotto a precetti religiosi (es. Certificazione Kosher e Halal) L’adozione di sistemi di autocontrollo dei rischi igienicosanitari dei prodotti (HACCP) L’assenza di determinate sostanze pericolose per un certo target di consumatori (es. Gluten Free) L’adozione di pratiche colturali rispettose dell’ambiente, del benessere degli animali, della biodiversità, ecc. (Es. Certficazione Bio UE) 21 Identificano prodotti alimentari la cui di qualità è legata alla provenienza da un certo luogo o all’uso di certe pratiche tradizionali. Il legame col luogo di produzione è più o meno stretto (massimo nelle DOP, inferiore per le IGP, generico per i Prodotti di montagna o dell’agricoltura delle isole) 22 Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 23 - La ricetta può essere protetta solo se è possibile mantenerla (e viene mantenuta) riservata In Italia gli artt. 98 e 99 del CPI tutelano con un diritto esclusivo le informazioni aziendali che siano segrete di valore economico in quanto segrete sottoposte a misure di protezione della riservatezza Se uno specifico ingrediente o una miscela di ingredienti amalgamati secondo un certo procedimento risolvono un problema tecnico è possibile ottenere un brevetto d’invenzione 24 E’ un controllo di fatto: si mantiene il segreto sulle informazioni e si adottano misure atte a garantirne la riservatezza Rapporto tra obblighi di informazione in campo alimentare e mantenimento della riservatezza di talune informazioni 25 Brevetto per invenzione e per modello di utilità Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 26 Le innovazioni tecniche possono essere protette mediante brevetto oppure, in taluni casi, in regime di segreto Vantaggi e svantaggi delle due forme di protezione 27 Protegge le soluzioni nuove e originali di un problema tecnico, a qualunque settore della tecnica appartengano In Italia ci sono due tipi di brevetto: per invenzione e per modello di utilità Il diritto si costituisce attraverso l’avvio di una procedura amministrativa. Se non si brevetta e si divulga l’innovazione, c’è libertà di imitazione Il brevetto dura vent’anni dal deposito della domanda (dieci per i modelli di utilità) e non può essere rinnovato 28 Brevetto nazionale Brevetto regionale (brevetto Europeo) Brevetto internazionale (procedura PCT) 29 Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 30 Promuove il progresso tecnico e la diffusione delle informazioni Permette la concorrenza fra imprese e la libera scelta dei consumatori Valorizza le tradizioni e le risorse locali Valido strumento di affermazione nel mercato globale Può costituire un importante asset per le imprese e per gli Stati e, se oggetto di scambi giuridici, genera reddito 31 I diritti di PI spesso non vengono utilizzati dalle imprese per proteggere le loro innovazioni e i loro segni distintivi E’ raro che prima del lancio di un nuovo prodotto ci si preoccupi di eventuali diritti altrui 32 La mancata protezione può portare all’impossibilità di reagire alle imitazioni, o ad una maggiore difficoltà di reazione La mancata consapevolezza dell’esistenza di diritti altrui può comportare pesanti conseguenze in caso di reazione del titolare 33 Creazione di valore aziendale e di potenziali flussi di cassa Diminuzione del rischio di incorrere in violazione di diritti altrui Strumento per ottenere finanziamenti e agevolazioni fiscali Strumento di garanzia del credito 34 Pubblicità ingannevole e comparativa Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer 35 Il materiale pubblicitario è protetto dal diritto d’autore (attenzione ai contratti) L’idea pubblicitaria è difficilmente proteggibile Differenti modi di protezione di una campagna pubblicitaria contro l’imitazione 36 La pubblicità deve essere corretta e non ingannevole (v. Codice di Autodisciplina, Codice del consumo, art. 2698 cod. civ.) La pubblicità comparativa è ammessa solo quando non è ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese né provoca discredito al concorrente. In campo alimentare la correttezza delle comunicazioni commerciali viene valutata anche considerando la normative di settore (vari regolamenti UE in materia di etichettatura, di claims nutrizionali e salutistici, ecc.) 37 38 39 Francesca Morri Università Cattolica del Sacro Cuore [email protected] 40