TRADEIT 3 marzo 2015

annuncio pubblicitario
Marchi, Packaging, Indicazioni di qualità,
Designs, Brevetti e Nuove varietà vegetali –
Le licenze dei diritti di proprietà intellettuale
Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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09.45
La protezione dell’innovazione e della tradizione nel settore
agroalimentare. Marchi, packaging, indicazioni di qualità, food design,
brevetti e nuove varietà vegetali
11.15
Discussione
11.45
Coffee
12.00
Le licenze dei diritti di proprietà intellettuale: considerazioni legali e
commerciali
13.00
Discussione
13.30
Chiusura dei lavori
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Innovazioni commerciali (nuovi prodotti)
a) nuova tipologia di prodotto (es.:primo Energy drink)
b) prodotto appartenente ad una tipologia già nota, ma caratterizzato da
una nuova ricetta (es. Nuova crema da spalmare) , o da una forma o
confezione innovative (es. Succo in sacchetti), o da un certo componente
(es. Probiotico)
Innovazioni tecniche
a) nuove sostanze/ingredienti da utilizzare nella fase della produzione,
trasformazione, conservazione e trasporto dei prodotti alimentary
b) nuovi processi/sistemi di fabbricazione, conservazione e tracciabilità
dei prodotti alimentari
c) nuovi imballaggi
d) nuovi macchinari, nuovi strumenti di trasporto
e) nuovi organismi animali o vegetali; nuovi microrganismi usati nei
processi di produzione di alimenti o costituenti loro ingredienti
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
E’ costituita da diritti esclusivi
Il titolare può vietare ai terzi di utilizzare il bene protetto
Protegge (a talune condizioni)
il nome commerciale del prodotto; la sua forma e/o
confezione e/o etichetta e/o la sua pubblicità; le
innovazioni tecniche; il know how
Ha carattere territoriale
La protezione riguarda solo lo Stato nel quale è richiesta
Può essere oggetto di scambi giuridici
I principali contratti sono la cessione, la licenza e il
merchandising
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Marchi e altri segni distintivi
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Protezione del know how
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Brevetti per invenzione e per modello di utilità
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Nuove varietà vegetali

Software

Comunicazioni commerciali
Registrati e non registrati –
concorrenza sleale
Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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Può essere protetto qualsiasi segno che sia idoneo a
distinguere il prodotto di un’impresa da quelli di altre
imprese
In Italia il marchio può essere registrato o non registrato
Il marchio può essere registrato solo per il territorio italiano,
per l’intera UE oppure per più Paesi anche non UE (marchio
internazionale)
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Segni che non si possono rappresentare graficamente
Toponimi non usati in funzione di marchi di fantasia
Denominazione generica del prodotto
Segni meramente descrittivi
Forme funzionali
Forme che attribuiscono al prodotto un valore
sostanziale
Forme imposte dalla natura stessa del prodotto
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Le forme e i colori non sono generalmente percepiti come marchi dal
pubblico
Anche se distintive, non possono essere protette come marchio le
forme necessaria per conseguire un risultato tecnico, conferiscono al
prodotto un valore sostanziale oppure sono imposte dalla natura
stessa del prodotto.
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Global Filing Strategy
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Nel settore alimentare è diffusa la prassi di scegliere come
nome del prodotto un segno descrittivo (Es.: Oransoda)
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Vantaggio: comunica immediatamente al pubblico certe
caratteristiche del prodotto
Svantaggi:
se il segno è meramente descrittivo l’Ufficio può respingere la
domanda (per il marchio comunitario il carattere descrittivo
viene valutato considerando le lingue di tutti gli Stati membri)
la protezione è limitata
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NB: il messaggio veicolato dal marchio deve essere veritiero
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-
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Il diritto sul marchio registrato dura dieci anni con possibilità
di rinnovo senza limitazioni
Il diritto si perde se il marchio non si usa per cinque anni
dalla registrazione o in caso di cessazione d’uso protratta per
cinque anni, oppure se diviene ingannevole o diventa la
denominazione generica del prodotto (attenzione con i nomi
dei nuovi prodotti!)
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Se la confezione non è registrata come marchio può essere
protetta in base all’art. 2598, n. 1 cod. civ., se c’è pericolo di
confusione
Se non c’è pericolo di confusione ma c’è un agganciamento
parassitario si può agire in base all’art. 2598, n. 2 cod. civ.
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Marchi collettivi e di certificazione. Regimi di
qualità UE (DOP, IGP, STG, Prodotti di montagna,
Prodotti delle isole)
Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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Strumento per comunicare al pubblico la qualità del prodotto e al contempo generare
fiducia nel marcato circa la presenza di determinate caratteristiche del prodotto, l’uso di
certe materie prime, il rispetto dell’ambiente, ecc.
Valorizzazione della produzione e delle tradizioni locali
Tutela del consumatore e dei produttori locali
Promozione della qualità del prodotto
Image: Intellectual Property Today
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
Può essere registrato da chi (associazione di produttori,
consorizo, ecc.) si assume l’obbligo di garantire la conformità
del prodotto alle informazioni veicolate dal marchio e al
regolamento d’uso allegato alla domanda di protezione
Il marchio non viene usato dal titolare, ma dai produttori che
rispettano il regolamento d’uso
Se si tratta di un marchio geografico, può permettere la
nascita di un prodotto tradizionale da proteggere in seguito
come DOP o IGP
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-
Certifica la corrispondenza del prodotto o servizio a certi
standards fissati dal titolare del marchio
Può essere collettivo o individuale
In ambito alimentare è molto importante per garantire:
La conformità del prodotto a precetti religiosi (es.
Certificazione Kosher e Halal)
L’adozione di sistemi di autocontrollo dei rischi igienicosanitari dei prodotti (HACCP)
L’assenza di determinate sostanze pericolose per un certo
target di consumatori (es. Gluten Free)
L’adozione di pratiche colturali rispettose dell’ambiente, del
benessere degli animali, della biodiversità, ecc. (Es.
Certficazione Bio UE)
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

Identificano prodotti alimentari la cui di qualità è legata alla
provenienza da un certo luogo o all’uso di certe pratiche
tradizionali.
Il legame col luogo di produzione è più o meno stretto
(massimo nelle DOP, inferiore per le IGP, generico per i
Prodotti di montagna o dell’agricoltura delle isole)
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Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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-
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La ricetta può essere protetta solo se è possibile mantenerla
(e viene mantenuta) riservata
In Italia gli artt. 98 e 99 del CPI tutelano con un diritto
esclusivo le informazioni aziendali che siano
segrete
di valore economico in quanto segrete
sottoposte a misure di protezione della riservatezza
Se uno specifico ingrediente o una miscela di ingredienti
amalgamati secondo un certo procedimento risolvono un
problema tecnico è possibile ottenere un brevetto
d’invenzione
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
E’ un controllo di fatto: si mantiene il segreto sulle
informazioni e si adottano misure atte a garantirne la
riservatezza
Rapporto tra obblighi di informazione in campo alimentare e
mantenimento della riservatezza di talune informazioni
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Brevetto per invenzione e per modello di
utilità
Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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Le innovazioni tecniche possono essere protette mediante
brevetto oppure, in taluni casi, in regime di segreto
Vantaggi e svantaggi delle due forme di protezione
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Protegge le soluzioni nuove e originali di un problema
tecnico, a qualunque settore della tecnica appartengano
In Italia ci sono due tipi di brevetto: per invenzione e per
modello di utilità
Il diritto si costituisce attraverso l’avvio di una procedura
amministrativa. Se non si brevetta e si divulga l’innovazione,
c’è libertà di imitazione
Il brevetto dura vent’anni dal deposito della domanda (dieci
per i modelli di utilità) e non può essere rinnovato
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Brevetto nazionale
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Brevetto regionale (brevetto Europeo)
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Brevetto internazionale (procedura PCT)
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Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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Promuove il progresso tecnico e la diffusione delle
informazioni
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Permette la concorrenza fra imprese e la libera scelta dei
consumatori
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Valorizza le tradizioni e le risorse locali
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Valido strumento di affermazione nel mercato globale

Può costituire un importante asset per le imprese e per gli
Stati e, se oggetto di scambi giuridici, genera reddito
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I diritti di PI spesso non vengono utilizzati dalle imprese per
proteggere le loro innovazioni e i loro segni distintivi
E’ raro che prima del lancio di un nuovo prodotto ci si
preoccupi di eventuali diritti altrui
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La mancata protezione può portare all’impossibilità di reagire
alle imitazioni, o ad una maggiore difficoltà di reazione
La mancata consapevolezza dell’esistenza di diritti altrui può
comportare pesanti conseguenze in caso di reazione del
titolare
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Creazione di valore aziendale e di potenziali flussi di cassa
Diminuzione del rischio di incorrere in violazione di diritti
altrui
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Strumento per ottenere finanziamenti e agevolazioni fiscali
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Strumento di garanzia del credito
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Pubblicità ingannevole e comparativa
Traditional Food: Entrepreneurship, Innovation
and Technology Transfer
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Il materiale pubblicitario è protetto dal diritto d’autore
(attenzione ai contratti)
L’idea pubblicitaria è difficilmente proteggibile
Differenti modi di protezione di una campagna pubblicitaria
contro l’imitazione
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La pubblicità deve essere corretta e non ingannevole (v.
Codice di Autodisciplina, Codice del consumo, art. 2698 cod.
civ.)
La pubblicità comparativa è ammessa solo quando non è
ingannevole, mette a confronto beni omogenei in modo
oggettivo, non ingenera confusione tra le imprese né provoca
discredito al concorrente.
In campo alimentare la correttezza delle comunicazioni
commerciali viene valutata anche considerando la normative
di settore (vari regolamenti UE in materia di etichettatura, di
claims nutrizionali e salutistici, ecc.)
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Francesca Morri
Università Cattolica del Sacro Cuore
[email protected]
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