Trademark Licensing - Distretto della Corte di Appello di Torino

Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna
sui diritti di proprietà intellettuale
Marco Ricolfi, Università di Torino,
Studio Tosetto Weigmann
I termini della questione
• Incrocio fra due ordini di questioni
– Quali diritti?
– Quale collocazione giuridica della GB i. nel periodo
transitorio ex Art. 50 TUE; e ii. alla fine del periodo
transitorio
Quali diritti?
Titoli di protezione
– Marchi e disegni
– Brevetti
– Diritto d’autore
– Altri? Varietà vegetali; nomi a dominio; diritti sui generis
(banche dati); il nascituro segreto aziendale;
– Altri profili giuridici diversi dai titoli di proprietà intellettuale:
• Diritto dei contratti;
• Controversie
• Altro
Quale collocazione giuridica della GB:
• Nel periodo transitorio ai sensi dell’art. 50
(2018?);
• Dopo:
Semplice membro OMC;
Membro EFTA (come la Svizzera)
Membro EEA (come la Norvegia)
Quali diritti? MARCHI 1
• Per nazionali, tutto come prima;
• Per titoli comunitari, in generale in assenza di
soluzione convenzionale «troncamento»,
come gli accordi di accessione all’incontrario;
– Quindi: richiesta di registrazione per GB; ma
comunque tutela parziale del marchio di fatto,
attraverso il c.d. passing off
• per profili particolari come l’esaurimento,
soluzione diversa a seconda che GB abbia
status EEA, EFTA o OMC;
Quali diritti? BREVETTI 2
– Brevetti
• CBE:
– Tutto come prima: fascio di brevetti; però…
• Brevetto europeo unitario:
– GB uno dei tre membri necessari; ma
– Art. 84 richiede che per aderire al BEU si sia Stato EU;
– Negoziati possibili:
» Secondo Tillman GB può restare parte se…
» Uscita GB con nuovo negoziato sulla terza sede;
Quali diritti? 3
Diritto d’autore: cambia poco; la proposta di
European copyright code sicuramente viene almeno
temporaneamente accantonata;
• Altri? Varietà vegetali; nomi a dominio; diritti
sui generis (banche dati); il nascituro segreto
aziendale;
Altri profili giuridici diversi dai titoli di
proprietà intellettuale
• Diritto dei contratti; urge due diligence dei
contratti; anche profili giurisdizionali
• Controversie: non si applica più il Reg. Bruxelles
II (GB aderirà alla Convenzione di Lugano);
–Ma comunque cross-border injunctions ad
es. in RME non si applicano più;
– Altro? Agenzia europea del Farmaco a Londra;
Conclusione
• Grazie!