Gli effetti dell’uscita della Gran Bretagna sui diritti di proprietà intellettuale Marco Ricolfi, Università di Torino, Studio Tosetto Weigmann I termini della questione • Incrocio fra due ordini di questioni – Quali diritti? – Quale collocazione giuridica della GB i. nel periodo transitorio ex Art. 50 TUE; e ii. alla fine del periodo transitorio Quali diritti? Titoli di protezione – Marchi e disegni – Brevetti – Diritto d’autore – Altri? Varietà vegetali; nomi a dominio; diritti sui generis (banche dati); il nascituro segreto aziendale; – Altri profili giuridici diversi dai titoli di proprietà intellettuale: • Diritto dei contratti; • Controversie • Altro Quale collocazione giuridica della GB: • Nel periodo transitorio ai sensi dell’art. 50 (2018?); • Dopo: Semplice membro OMC; Membro EFTA (come la Svizzera) Membro EEA (come la Norvegia) Quali diritti? MARCHI 1 • Per nazionali, tutto come prima; • Per titoli comunitari, in generale in assenza di soluzione convenzionale «troncamento», come gli accordi di accessione all’incontrario; – Quindi: richiesta di registrazione per GB; ma comunque tutela parziale del marchio di fatto, attraverso il c.d. passing off • per profili particolari come l’esaurimento, soluzione diversa a seconda che GB abbia status EEA, EFTA o OMC; Quali diritti? BREVETTI 2 – Brevetti • CBE: – Tutto come prima: fascio di brevetti; però… • Brevetto europeo unitario: – GB uno dei tre membri necessari; ma – Art. 84 richiede che per aderire al BEU si sia Stato EU; – Negoziati possibili: » Secondo Tillman GB può restare parte se… » Uscita GB con nuovo negoziato sulla terza sede; Quali diritti? 3 Diritto d’autore: cambia poco; la proposta di European copyright code sicuramente viene almeno temporaneamente accantonata; • Altri? Varietà vegetali; nomi a dominio; diritti sui generis (banche dati); il nascituro segreto aziendale; Altri profili giuridici diversi dai titoli di proprietà intellettuale • Diritto dei contratti; urge due diligence dei contratti; anche profili giurisdizionali • Controversie: non si applica più il Reg. Bruxelles II (GB aderirà alla Convenzione di Lugano); –Ma comunque cross-border injunctions ad es. in RME non si applicano più; – Altro? Agenzia europea del Farmaco a Londra; Conclusione • Grazie!