RUP
Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo
ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento
(RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione
Il RUP,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti
relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non
siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti
Per i lavori- RUP deve essere nominato prima del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non
assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di
realizzare gli stessi.
Per i servizi e le forniture il RUP deve essere nominato
contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture.
• I RUP devono esser dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione
e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per
cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della
suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. Per i lavori e per i servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico.
nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del
procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice
l’affidamento delle attività di supporto
COMPITI RUP
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di
ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione
degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione
dell'intervento
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un
accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende
necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di
servizi
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
concessioni
h) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all’Osservatorio
dell’A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
l) trasmettere, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di
conformità: a. copia degli atti di gara; b. copia del contratto; c.
documenti contabili; d. risultanze degli accertamenti della prestazione
effettuata; e. certificati delle eventuali prove effettuate
; n) confermare l’attestazione di regolare esecuzione attestata dal
direttore dell’esecuzione;
l) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’art. 31, comma 12 del
Codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha
nominato e, al termine dell’esecuzione, presentare una relazione
sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa
• Per gli affidamenti di servizi e forniture, mediante appalto e
concessione, il RUP è, di regola, un funzionario, anche di qualifica
non dirigenziale, dell’amministrazione aggiudicatrice. Per eventuali
ulteriori requisiti, si può fare riferimento, anche in questo caso,
all’esperienza maturata nel ruolo di RUP in relazione ad
affidamenti analoghi oppure al possesso di particolari
specializzazioni tecniche o alla frequenza di determinati corsi di
formazione.
• Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di direttore
dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del
contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel
caso:
• a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
• b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo
tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di
processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate
prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità
nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di
committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un
responsabile del procedimento, oltre all'eventuale direttore
dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in
coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato,
assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, i compiti di
cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale
nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni
nei casi in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire
congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in
possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni
in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse
provvedono ad individuare un unico responsabile del
procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura
secondo quando previsto dall’art. 37, comma 10 del Codice
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
• L’art. 95, comma 2, prevede che, nel rispetto dei principi di
trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le
stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio
dell’OEPV individuato sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il
costo del ciclo di vita
• Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - «essere
utilizzato il criterio del minor prezzo:
• a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto
conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo
che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
• b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
• c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo».
• Le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione
utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed
esplicitare nel bando il criterio utilizzato
• Devono sempre essere assegnati mediante OEPV sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i
contratti relativi a:
• a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica;
• b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali
il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto – art. 50, comma 2);
• c) i servizi di ingegneria e architettura, nonché gli altri servizi di
natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro
Il comma 6 prevede che i criteri di valutazione dell’OEPV
devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto
• a) qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali,
accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali,
contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative,
commercializzazione e relative condizioni);
• b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle
forniture o prestazioni oggetto del contratto;
• c) costo di utilizzazione e manutenzione,
v
• d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle
attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla
raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013
• e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente
utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa
avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto; f
• f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
• g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio
• Al comma 13 viene anche stabilito che, compatibilmente con il
rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni
appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta criteri
premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e
salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la
partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie
imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova
costituzione
• I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di
ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione
appaltante a ciascun criterio (o sub criterio). La somma dei
pesi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un
criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di
aggiudicazione
• il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato
alla componente prezzo, il punteggio assegnato alla componente
qualitativa dell’offerta e il punteggio per i criteri premiali
• Art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l’elemento relativo
al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso
sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in
base a criteri qualitativi».
• «la decisione di aggiudicazione dell’appalto non dovrebbe basarsi
solo su criteri che prescindono dai costi»
Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa
(quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il
rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da
elementi riferiti all’assenza o presenza di una determinata
caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating di
legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la
commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i
criteri prestabiliti nel bando di gara
Elementi di natura quantitativa quali il prezzo, di regola nei bandi
è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende
sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti
propongono sconti rispetto a tale prezzo.
Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non
presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il
punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Elementi qualitativiassolutamente necessario che vengano indicati
- già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di
affidamento - i criteri motivazionali cui si deve attenere la
commissione di gara per la valutazione delle offerte. Tali criteri
devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono
essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un
determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati
su elementi accessibili alle imprese.