società in generale - Il blog della prof. di diritto

L’impresa societaria
Impresa collettiva
• L’IMPRESA PUO’ ESSERE ESERCITATA DA:
– UNA SOLA PERSONA: impresa individuale
– DA PIU’ PERSONE
• La società è un modo per esercitare in comune
un’attività economica: imprenditore collettivo.
• Le società non sono però l’unica forma di
impresa collettiva: Organizzazioni no profit
(ONLUS), Associazioni, fondazioni, Imprese
pubbliche.
Art. 2247
• “Con il contratto di società due o più
persone conferiscono beni o servizi per
l'esercizio in comune di un'attività economica
allo scopo di dividerne gli utili”
• L’articolo descrive gli elementi essenziali che
devono essere presenti in ogni tipo di società
CONTRATTO
• La società nasce da un contratto: ATTO COSTITUTIVO
• Contratto consensuale: si perfeziona con l’accordo
• Contratto di organizzazione: non esaurisce la sua
funzione con la costituzione iniziale ma fissa le basi
organizzative della futura attività comune.
• Contratto associativo/con comunione di scopo: tutti i
soci hanno come scopo comune l’esercizio dell’attività
economica.
• Contratto plurilaterale e aperto: stipulato anche da più
di 2 parti e da un numero illimitato di parti
– Sono ammesse la spa e la srl con un unico socio purché si
rispettino determinate cautele
I CONFERIMENTI
• Sono le prestazioni che alle quali le parti si obbligano.
• Denaro/ beni (materiali e immateriali, mobili/immobili, in
proprietà/in godimento)
• Servizi: il socio che conferisce un’attività lavorativa è il socio
d’opera
Esercizio in comune
dell’attività economica
• L’attività economica della società forma l’oggetto
sociale e deve essere determinata al momento
della costituzione della società.
• Deve essere un’attività di produzione possibile,
lecita e determinata.
• Le parti si impegnano ad esercitare l’attività
collettivamente: più persone assumono il rischio
e partecipano alle decisioni.
• A seconda del tipo di società varia il rischio
sopportato da ciascun socio e partecipazione alle
decisioni necessarie per esercitare l’attività
Scopo di divisione degli utili
• Le società lucrative devono avere uno scopo
DI LUCRO cioè devono essere organizzate in
modo da tendere ad ottenere un guadagno
(lucro oggettivo)
• Le parti inoltre devono essere animate dallo
scopo di dividersi gli utili realizzati (lucro
soggettivo)
• Il lucro per le società è essenziale a differenza
dell’attività d’impresa
Divieto del patto leonino
• E’ nullo il patto con il quale uno o più soci
sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e
alle perdite.
Capitale sociale
• Il valore dei beni conferiti forma il CAPITALE
SOCIALE e resta invariato per tutta la vita della
società, salvo formale modifica
• Si distingue tra
– Capitale versato: l’insieme dei conferimenti
realmente effettuati dai soci
– Capitale sottoscritto: l’insieme dei conferimenti
che i soci si sono impegnati a versare
Il Patrimonio sociale
• Il capitale sociale non va confuso con il
PATRIMONIO SOCIALE che è la differenza tra
attivo e passivo (PATRIMONIO NETTO).
• Viene accertato con il BILANCIO D’ESERCIZIO.
• CAPITALE SOCIALE e PATRIMONIO coincidono
nel momento iniziale, poi il patrimonio cresce
o cala in base all’andamento degli affari.
Tipi di società
Non commerciali
• La s.s. può avere per
oggetto l’esercizio di
un’attività non
commerciale:
• impresa agricola
• attività dei liberi
professionisti
Commerciali
• Per le attività commerciali
art 2195
• è possibile esercitare
un’impresa agricola
assumendo la forma
giuridica di una società
commerciale: non si
applicano le norme sul
fallimento
Tipi di società
SOCIETA DI PERSONE
SOCIETA DI CAPITALI
• S. S.
• S.P.A
• S.N.C.
• S.A.P.A
• S.A.S
•
S.R.L.
DIFFERENZE- personalità giuridica
SOCIETA DI CAPITALI
• Sono persone giuridiche:
sono soggetti di diritto
autonomi, distinti dalle
persone dei soci
• Godono di autonomia
patrimoniale perfetta
SOCIETA DI PERSONE
• Non hanno personalità
giuridica
• Hanno autonomia
patrimoniale imperfetta
Differenze - RESPONSABILITA’
SOCIETA DI PERSONE
• Responsabilità illimitata e
solidale dei soci
• I soci rispondono con il
patrimonio sociale e con i
loro beni presenti e futuri
• La responsabilità è solidale:
il creditore sociale può
scegliere a propria
discrezione il socio a cui
rivolgersi. Il socio ha azione
di regresso verso gli altri
SOCIETA DI CAPITALI
• Responsabilità limitata ai
beni conferiti
• Responsabilità limitata: i
soci rischiano solo il denaro
o i beni conferiti (tranne gli
accomandatari che hanno
responsabilità Illimitata e
solidale)
differenze- AMMINISTRAZIONE
SOCIETA’ DI PERSONE
• Ciascun socio è
amministratore
• La direzione dell’impresa è
collegata al rischio
d’impresa
• In caso di fallimento
falliscono tutti i soci con
responsabilità illimitata
SOCIETA’ DI CAPITALI
• L’amministrazione è
separata dalla qualità di
socio
• Il socio concorre alla
nomina degli amministratori
• Organi
– Assemblea
– Consiglio di amministrazione
– Collegio sindacale
differenze- QUOTA
SOCIETA DI PERSONE
• La quota non è trasferibile
senza il consenso degli altri
soci
• Per vendere la propria
quota è necessario il
consenso degli altri soci
SOCIETA DI CAPITALI
• La quota è liberamente
trasferibile
Tipi di società
Società lucrative
• Hanno come scopo la
divisione degli utili
conseguiti
– Società semplice ;
– Società in nome collettivo;
– Società in accomandita
semplice
– Società a responsabilità
limitata;
– società per azioni;
– Società in accomandita per
azioni
Società mutualistiche
• Lo scopo è quello di fornire
ai soci beni, servizi o
occasioni di lavoro a
condizioni più vantaggiose
rispetto al mercato
– Cooperative
– Mutue assicurazioni
Si elimina il profitto
dell’imprenditore per ottenere
un salario più alto o prezzi più
bassi
ASSOCIAZIONE
• L’associazione è un complesso organizzato di
persone e di beni, rivolto a uno scopo di natura
ideale, non economico
• L’associazione, sia essa riconosciuta o non
riconosciuta, si distingue dalla società per lo
scopo perseguito.
• Questo non significa che l’associazione non possa
esercitare una attività economica. L’importante è
che l’associazione sia priva dello scopo di lucro in
senso soggettivo, cioè non possa destinare
l’eventuale guadagno ai soci
Associazione in partecipazione
• Con il contratto di associazione in partecipazione
un soggetto (associante) attribuisce a un altro
soggetto (associato) una partecipazione agli utili
della propria impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto.
• La gestione dell’impresa o dell’affare spetta
all’associante che riveste la figura
dell’imprenditore e il rapporto tra l’associante e
l’associato ha una esclusiva rilevanza interna.
Comunione a scopo di godimento
• Si ha comunione quando il diritto di proprietà, o
altro diritto reale su uno stesso bene, appartiene
a più persone (cosiddetti comunisti), le quali sono
tutte contitolari del diritto stesso
• A differenza del contratto di società, che ha per
oggetto l’esercizio di una attività economica, la
comunione ha per oggetto la sola conservazione
e il puro godimento di un determinato
patrimonio.