L’impresa societaria Impresa collettiva • L’IMPRESA PUO’ ESSERE ESERCITATA DA: – UNA SOLA PERSONA: impresa individuale – DA PIU’ PERSONE • La società è un modo per esercitare in comune un’attività economica: imprenditore collettivo. • Le società non sono però l’unica forma di impresa collettiva: Organizzazioni no profit (ONLUS), Associazioni, fondazioni, Imprese pubbliche. Art. 2247 • “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili” • L’articolo descrive gli elementi essenziali che devono essere presenti in ogni tipo di società CONTRATTO • La società nasce da un contratto: ATTO COSTITUTIVO • Contratto consensuale: si perfeziona con l’accordo • Contratto di organizzazione: non esaurisce la sua funzione con la costituzione iniziale ma fissa le basi organizzative della futura attività comune. • Contratto associativo/con comunione di scopo: tutti i soci hanno come scopo comune l’esercizio dell’attività economica. • Contratto plurilaterale e aperto: stipulato anche da più di 2 parti e da un numero illimitato di parti – Sono ammesse la spa e la srl con un unico socio purché si rispettino determinate cautele I CONFERIMENTI • Sono le prestazioni che alle quali le parti si obbligano. • Denaro/ beni (materiali e immateriali, mobili/immobili, in proprietà/in godimento) • Servizi: il socio che conferisce un’attività lavorativa è il socio d’opera Esercizio in comune dell’attività economica • L’attività economica della società forma l’oggetto sociale e deve essere determinata al momento della costituzione della società. • Deve essere un’attività di produzione possibile, lecita e determinata. • Le parti si impegnano ad esercitare l’attività collettivamente: più persone assumono il rischio e partecipano alle decisioni. • A seconda del tipo di società varia il rischio sopportato da ciascun socio e partecipazione alle decisioni necessarie per esercitare l’attività Scopo di divisione degli utili • Le società lucrative devono avere uno scopo DI LUCRO cioè devono essere organizzate in modo da tendere ad ottenere un guadagno (lucro oggettivo) • Le parti inoltre devono essere animate dallo scopo di dividersi gli utili realizzati (lucro soggettivo) • Il lucro per le società è essenziale a differenza dell’attività d’impresa Divieto del patto leonino • E’ nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite. Capitale sociale • Il valore dei beni conferiti forma il CAPITALE SOCIALE e resta invariato per tutta la vita della società, salvo formale modifica • Si distingue tra – Capitale versato: l’insieme dei conferimenti realmente effettuati dai soci – Capitale sottoscritto: l’insieme dei conferimenti che i soci si sono impegnati a versare Il Patrimonio sociale • Il capitale sociale non va confuso con il PATRIMONIO SOCIALE che è la differenza tra attivo e passivo (PATRIMONIO NETTO). • Viene accertato con il BILANCIO D’ESERCIZIO. • CAPITALE SOCIALE e PATRIMONIO coincidono nel momento iniziale, poi il patrimonio cresce o cala in base all’andamento degli affari. Tipi di società Non commerciali • La s.s. può avere per oggetto l’esercizio di un’attività non commerciale: • impresa agricola • attività dei liberi professionisti Commerciali • Per le attività commerciali art 2195 • è possibile esercitare un’impresa agricola assumendo la forma giuridica di una società commerciale: non si applicano le norme sul fallimento Tipi di società SOCIETA DI PERSONE SOCIETA DI CAPITALI • S. S. • S.P.A • S.N.C. • S.A.P.A • S.A.S • S.R.L. DIFFERENZE- personalità giuridica SOCIETA DI CAPITALI • Sono persone giuridiche: sono soggetti di diritto autonomi, distinti dalle persone dei soci • Godono di autonomia patrimoniale perfetta SOCIETA DI PERSONE • Non hanno personalità giuridica • Hanno autonomia patrimoniale imperfetta Differenze - RESPONSABILITA’ SOCIETA DI PERSONE • Responsabilità illimitata e solidale dei soci • I soci rispondono con il patrimonio sociale e con i loro beni presenti e futuri • La responsabilità è solidale: il creditore sociale può scegliere a propria discrezione il socio a cui rivolgersi. Il socio ha azione di regresso verso gli altri SOCIETA DI CAPITALI • Responsabilità limitata ai beni conferiti • Responsabilità limitata: i soci rischiano solo il denaro o i beni conferiti (tranne gli accomandatari che hanno responsabilità Illimitata e solidale) differenze- AMMINISTRAZIONE SOCIETA’ DI PERSONE • Ciascun socio è amministratore • La direzione dell’impresa è collegata al rischio d’impresa • In caso di fallimento falliscono tutti i soci con responsabilità illimitata SOCIETA’ DI CAPITALI • L’amministrazione è separata dalla qualità di socio • Il socio concorre alla nomina degli amministratori • Organi – Assemblea – Consiglio di amministrazione – Collegio sindacale differenze- QUOTA SOCIETA DI PERSONE • La quota non è trasferibile senza il consenso degli altri soci • Per vendere la propria quota è necessario il consenso degli altri soci SOCIETA DI CAPITALI • La quota è liberamente trasferibile Tipi di società Società lucrative • Hanno come scopo la divisione degli utili conseguiti – Società semplice ; – Società in nome collettivo; – Società in accomandita semplice – Società a responsabilità limitata; – società per azioni; – Società in accomandita per azioni Società mutualistiche • Lo scopo è quello di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato – Cooperative – Mutue assicurazioni Si elimina il profitto dell’imprenditore per ottenere un salario più alto o prezzi più bassi ASSOCIAZIONE • L’associazione è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto a uno scopo di natura ideale, non economico • L’associazione, sia essa riconosciuta o non riconosciuta, si distingue dalla società per lo scopo perseguito. • Questo non significa che l’associazione non possa esercitare una attività economica. L’importante è che l’associazione sia priva dello scopo di lucro in senso soggettivo, cioè non possa destinare l’eventuale guadagno ai soci Associazione in partecipazione • Con il contratto di associazione in partecipazione un soggetto (associante) attribuisce a un altro soggetto (associato) una partecipazione agli utili della propria impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. • La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante che riveste la figura dell’imprenditore e il rapporto tra l’associante e l’associato ha una esclusiva rilevanza interna. Comunione a scopo di godimento • Si ha comunione quando il diritto di proprietà, o altro diritto reale su uno stesso bene, appartiene a più persone (cosiddetti comunisti), le quali sono tutte contitolari del diritto stesso • A differenza del contratto di società, che ha per oggetto l’esercizio di una attività economica, la comunione ha per oggetto la sola conservazione e il puro godimento di un determinato patrimonio.