LE TRATTATIVE E LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Verhandlungen und Abschluss des Vertrages Conclusione del contratto Art. 1326. (Conclusione del contratto) 1. Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. 1326. (Abschluss des Vertrages) 1. Der Vertrag ist in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem derjenige, der den Antrag gestellt hat, von der Annahme durch die andere Partei Kenntnis hat. Conclusione del contratto Per aversi l’accordo è dunque necessario che: 1) l’accettazione provenga al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi (art. 1326, co. 2) [Die Annahme muss dem Antragsteller innerhalb der von ihm festgesetzten oder innerhalb der nach der Art des Geschäftes oder den Gebräuchen üblicherweise erforderlichen Frist zugehen] Una proposta di contratto non può difatti rimanere efficace a tempo indeterminato: se il destinatario non risponde entro un termine congruo, eventualmente indicato dal proponente, la proposta perde efficacia. Conclusione del contratto Il proponente può considerare efficace un’accettazione che gli sia pervenuta tardivamente, ma in tal caso deve darne avviso all’altra parte (art. 1326, co. 3, c.c. Der Antragsteller kann die verspätete Annahme für wirksam ansehen, sofern er dies dem anderen Teil unverzüglich anzeigt). Conclusione del contratto Per aversi l’accordo è altresì necessario che: 2) La dichiarazione di colui al quale la proposta era destinata sia conforme alla proposta; non contenga cioè variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa. Qualora contenga variazioni delle condizioni indicate nella proposta essa varrà come nuova proposta (art. 1326, co. 5, c.c. Eine nicht mit dem Antrag übereinstimmende Annahme gilt als neuer Antrag). Conclusione del contratto 3) l’accettazione sia compiuta nella forma richiesta dal proponente: se il proponente richiede che la proposta venga accettata per iscritto, non è sufficiente una dichiarazione verbale per concludere il contratto (art. 1326, co. 4 c.c. Verlangt der Antragsteller für die Annahme eine bestimmte Form, so ist die Annahme unwirksam, wenn sie in einer anderen Form abgegeben wird. Il momento del perfezionamento La legge stabilisce che il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte (art. 1326, c.c., co. 1 Der Vertrag ist in dem Zeitpunkt abgeschlossen, in dem derjenige, der den An- trag gestellt hat, von der Annahme durch die andere Partei Kenntnis hat. MA…….. Il momento del perfezionamento L’art. 1335 c.c. stabilisce una presunzione generale, valida per tutti i negozi recettizi, secondo la quale la proposta e l’accettazione, nonché qualsiasi dichiarazione diretta ad una persona determinata si reputa conosciuta da questa non appena giunta all’indirizzo del destinatario. 1335. (Vermutung der Kenntnis) Der Antrag, die Annahme, ihr Widerruf und jede andere an eine bestimmte Per- son gerichtete Erklärung werden als zu dem Zeitpunkt bekannt vermutet, in wel- chem sie bei der Anschrift des Adressaten einlangen, wenn dieser nicht beweist, dass es ihm ohne eigenes Verschulden unmöglich gewesen ist, davon Kenntnis zu erlangen. Il momento del perfezionamento I contratti possono concludersi anche senza bisogno di una formale accettazione, dando direttamente esecuzione ad un “ordine” ricevuto dal proponente. In tal caso l’accordo si considera perfezionato “nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione” (art. 1327, co. 1, c.c.) 1327. (Ausführung vor der Antwort des Annehmenden) Ist die Leistung auf Verlangen des Antragstellers oder wegen der Art des Ge- schäftes oder nach den Gebräuchen ohne vorherige Antwort zu erbringen, so ist der Vertrag im Zeitpunkt und am Ort des Beginns der Ausführung abgeschlossen Il momento del perfezionamento Nei contratti con obbligazioni del solo proponente (fideiussione) la legge non richiede un’esplicita dichiarazione di accettazione. • L’art. 1333, co. 1, c.c., stabilisce che, la proposta tendente a concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente è ex lege irrevocabile dal momento in cui giunge a conoscenza del destinatario (Art. 1333 Vertrag mit Verpflichtungen nur für den Antragsteller. 1. Der auf den Abschluss eines Vertrages gerichtete Antrag, aus dem sich nur für den Antragsteller Verpflichtungen ergeben, wird unwiderruflich, sobald er zur Kenntnis der Partei gelangt, für die er bestimmt ist) Il momento del perfezionamento Il co. 2 dell’art. 1333 c.c. aggiunge che per la perfezione del contratto è sufficiente il contegno omissivo del destinatario, il quale non respinga la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. 1333. (Vertrag mit Verpflichtungen nur für den Antragsteller) 2. Der Adressat kann den Antrag innerhalb der sich aus der Art des Geschäftes oder nach den Gebräuchen gebotenen Frist ablehnen. In Ermangelung einer solchen Ablehnung ist der Vertrag abgeschlossen. La revoca della proposta e dell’accettazione La proposta e l’accettazione possono essere ritirate e private di effetto mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca (art. 1328 c.c. Widerruf). La revoca della proposta può essere realizzata “finchè il contratto non sia concluso” (art. 1328, co. 1, c.c. Der Antrag kann solange widerrufen werden, bis der Vertrag abgeschlossen ist). • La revoca dell’accettazione non ha effetto se non giunge a conoscenza (= all’indirizzo) del proponente prima che vi giunga l’accettazione (art. 1328, co. 2, c.c. Die Annahme kann widerrufen werden, sofern der Widerruf dem Antragsteller vor der Annahme zur Kenntnis gelangt) La revoca della proposta e dell’accettazione • La revoca della proposta è un atto non recettizio: essa impedisce la conclusione del contratto qualora sia emessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell’accettazione della controparte => non è necessario che la revoca giunga a conoscenza dell’accettante prima di quel momento. • Al contrario, la revoca dell’accettazione deve arrivare all’indirizzo del proponente prima che vi sia pervenuta l’accettazione Le trattative. Il dovere di buona fede. Per giungere alla stipulazione di un contratto è sovente necessario un periodo di trattative (Verhandlungen). Durante le trattative le parti sono libere di decidere se concludere o meno il contratto, ma devono comportarsi secondo buona fede (art. 1337 c.c.) La parte che violi questo dovere incorre in responsabilità precontrattuale o colpa in contrahendo. Responsabilità precontrattuale • Le condotte che possono dar luogo a tale ipotesi di responsabilità sono, ex multis: - Abbandono ingiustificato della trattativa: le trattative hanno raggiungo un punto tale da ingenerare un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, ma una delle parti le interrompe senza giustificato motivo. Essa dovrà risarcire i danni conseguenti alla lesione dell’affidamento: le spese sostenute in vista della conclusione del contratto. Responsabilità precontrattuale - Mancata informazione sulle cause di invalidità del contratto. - Uno specifico aspetto dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo svolgimento delle trattative è costituito dal dovere di ogni parte di informare l’altra dell’esistenza di eventuali cause di invalidità del contratto, conosciute o che avrebbero potuto essere conosciute con la normale diligenza. Natura della responsabilità precontrattuale • Secondo la giurisprudenza la culpa in contrahendo è di natura aquiliana o extracontrattuale essa trova il proprio fondamento nella violazione del principio generale del neminem laedere. Danno risarcibile Diverso dai danni risarcibili in caso di inadempimento contrattuale. • Nel caso di inadempimento contrattuale, viene leso l’interesse positivo all’esecuzione della prestazione dovuta in forza del contratto il risarcimento comprende le perdite subite e l’utile che il creditore avrebbe tratto se la controparte avesse regolarmente eseguito la sua prestazione. • Nel caso di violazione dei doveri precontrattuali la parte che si è comportata correttamente può solo chiedere il cd. interesse negativo spese sopportate inutilmente (viaggi, onorari pagati a consulenti incaricati di prestare assistenza….): DANNO EMERGENTE Danno risarcibile • Non solo. Chi è stato vittima della scorrettezza precontrattuale dell’altra parte ha diritto ad essere ristorato dall’eventuale mancato guadagno (lucro cessante) ha diritto ad essere risarcito della perdita del vantaggio che avrebbe potuto conseguire se, invece di impiegare la sua attività nella trattativa fallita, si fosse dedicato ad altre contrattazioni dalle quali avrebbe potuto trarre profitto. • NON ha invece diritto di essere ristorato dell’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione dello specifico contratto oggetto di trattativa egli avrebbe avuto diritto all’esecuzione di quel contratto solo se lo stesso fosse stato stipulato.