La provocatio - Dipartimento di Diritto Romano

Provocatio ad populum
Istituto in virtù del quale il cittadino
perseguito in via di coercizione dal
magistrato esercitante l’imperium
poteva sottrarsi alla morte (e alla
fustigazione) chiedendo l’istaurazione
di un processo dinanzi ai comizi
Leges de provocatione
• 509 lex Valeria: nessun magistrato poteva far
fustigare e mettere a morte un cittadino romano
che avesse provocato al popolo
• 454 lex Aternia Terpeia, 452 lex Menenia Sestia:
30 buoi + 2 pecore (3020 assi) limite delle multe
oltre il quale era accordato il diritto alla provocatio
• 450 XII Tab.: comitia centuriata unica sede
competente a pronunciare la condanna a morte di
un cittadino (de capite civis nisi per maximum
comitiatum ne ferunto)
• 450 XII Tab.: divieto di mettere a morte un cittadino
non regolarmente condannato (indemnatum hominem
interfici)
• 449 lex Valeria Horatia: vietata la creazione di
nuove magistrature esenti da provocatio
• 300 lex Valeria: meritevole di riprovazione (improbe
factum) l’atto del magistrato che avesse fatto
fustigare e uccidere un cittadino nonostante questi
avesse provocato al popolo
II sec. a. C. Leges Porciae
• Lex Porcia de tergo civium (dovuta forse a
Catone il vecchio, console nel 195 a. C.): ricorso
al popolo contro la fustigazione come
provvedimento autonomo (forse abolizione delle
verghe contro i cittadini romani)
• Lex Porcia (proposta da P. Porcio Leca, tribuno
della plebe nel 199 a. C. e pretore nel 195 a. C.):
esteso il diritto di provocazione oltre i mille passi
da Roma, quindi a favore dei cittadini romani
residenti nelle province e dei soldati nei confronti
del loro comandante
• Lex Porcia (ignoto il proponente): nuova
e più severa sanzione (poena capitis?) nei
confronti del magistrato che non si fosse
attenuto alle norme sulla provocatio