VALUTAZIONE DELLE ETICHETTE NELL’AMBITO DEGLI STANDARD VOLONTARI Maria Chiara Ferrarese THIENE ROMA UK PARMA POLAND CUNEO BARI CROATIA TRENTO TURKEY SASSARI LO SCENARIO ATTUALE Da una parte il consumatore è diventato ComsumAttore, cioè vuole essere soggetto pensante che sceglie i prodotti in maniera consapevole; vuole sapere …… ….come sono giunti alla sua tavola ….se hanno contaminato l’ambiente ….se hanno coinvolto lavoro minorile ….se hanno sfruttato qualcuno ….se sono sicuri ….se possiedono caratteristiche particolari Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore. Etichettatura: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; UN SOLO TESTO UNICO PER TUTTI I PAESI •Il testo unico raccoglie ed armonizza le norme relative a etichettatura (anche nutrizionale), presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, comprese le norme relative all’informazione delle sostanze che possono provocare allergie •Le norme sull’etichettatura diventano identiche per tutti i paesi dell’UE. L’entrata in vigore della norma è simultanea. PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE Non devono indurre in errore il consumatore Devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili LE INFORMAZIONI RIPORTATE SUL PRODOTTO O SULL’IMBALLAGGIO O TRASMESSE IN PUBBLICITÀ Non devono attribuire proprietà di guarigione o prevenzione di malattie Sistemi di Valutazione delle etichette nei sistemi di gestione gestione BRC / IFS SISTEMI REGOLAMENTATI Certificazioni volontarie di prodotto (DOP / IGP – MARCHI REGIONALI – ETICHETTATURA CARNI) UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità 7.2 Processi relativi al cliente 7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto L'organizzazione deve determinare: a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e successive alla consegna; b) i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'uso specificato o per quello previsto, ove conosciuto; c) i requisiti cogenti applicabili al prodotto; d) ogni ulteriore requisito ritenuto necessario dall'organizzazione stessa. Nota Le attività successive alla consegna comprendono, per esempio, interventi in garanzia, obblighi contrattuali quali i servizi di manutenzione, e servizi supplementari quali il riciclo o lo smaltimento finale. ISO 22000: sistemi di gestione per la sicurezza alimentare 7.3.3.2 Caratteristiche dei prodotti finiti Le caratteristiche dei prodotti finiti devono essere descritte in documenti nella misura necessaria a condurre l’analisi dei pericoli (vedi punto 7.4), incluse le informazioni sui seguenti elementi, se appropriato: a) nome del prodotto o identificazione similare; b)composizione; c) caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche pertinenti alla sicurezza alimentare; d)vita di scaffale prevista e condizioni di immagazzinamento; e)imballaggio; f) etichettatura relativa alla sicurezza alimentare e/o istruzioni per la manipolazione, preparazione e utilizzo; g) Metodo/i di distribuzione. L’organizzazione deve identificare i requisiti legislativi e regolamentari di sicurezza alimentare relativi a quanto sopra. Le descrizioni devono essere mantenute aggiornate includendo, quando richiesto, quanto previsto in conformità al punto 7.7 Global Standard for Food Safety Issue 6 : July 2011 5. Controllo del prodotto 5.1 Progettazione/sviluppo del prodotto Statement Per i nuovi prodotti o processi e per ogni modifica apportata ai prodotti o ai of Intent processi di lavorazione e confezionamento devono essere adottate procedure di progettazione e sviluppo, al fine di garantire che i prodotti siano sicuri e a norma di legge. […] […] 5.1.5 Tutti i prodotti devono essere etichettati per soddisfare i requisiti legali previsti nel paese di utilizzo e devono includere le informazioni riguardanti il corretto trattamento, all’esposizione, allo stoccaggio, alla preparazione e all’utilizzo del prodotto all’interno della filiera alimentare o da parte dei consumatori. Deve esserci un processo atto a verificare che l’etichettatura di ingredienti e allergeni sia conforme alla ricetta del prodotto. 5.1.6 Qualora un prodotto sia progettato per soddisfare le richieste di un gruppo di consumatori (per esempio indicazioni nutrizionali, ridotta quantità di zucchero), l’azienda deve assicurarsi che la formula del prodotto e il processo di produzione siano validate per soddisfare il claim riportato. Global Standard for Food Safety Issue 6 : July 2011 5.2 Gestione degli allergeni FUNDAMEN TAL Statement of Intent L’azienda deve avere sviluppato un sistema per la gestione degli allergeni in grado di minimizzare il rischio di contaminazione dei prodotti e che soddisfi I requisiti legali in materia di etichettatura. 5.2.6 Qualora il processo di produzione sia tale da non riuscire a prevenire la contaminazione crociata da allergeni, deve essere applicata una specifica indicazione sull’etichetta. Per questa procedura devono essere osservate le linee guida o i codici di buona prassi nazionali. Global Standard for Food Safety Issue 6 : July 2011 In caso di Non conformità, questa viene considerata Critica e l’iter di certificazione si blocca. NC Critica: «Dove c'è una lacuna critica nell'ottemperare una richiesta legale o di sicurezza alimentare». IFS Food: Versione 6 aprile 2014 4.3 Sviluppo dei prodotti/modifiche dei prodotti/modifiche del processo produttivo 4.3.6 Deve esistere un processo che garantisca la conformità dell’etichettatura alla legislazione corrente dei paesi di destinazione del prodotto e ai requisiti del cliente 4.5.6 Le informazioni di etichettatura devono essere leggibili, indelebili e devono essere conformi alle specifiche di prodotto del cliente. Ciò deve essere regolarmente controllato e i controlli devono essere documentati. 4.20.3 I prodotti finiti contenenti allergeni che richiedono una dichiarazione devono essere dichiarati in conformità ai requisiti della legge in vigore. Per quanto riguarda la presenza accidentale, l’etichettatura evidenziante gli allergeni e le tracce di allergeni dichiarati ai sensi della legge si baserà sull’analisi dei pericoli e valutazione dei rischi associati IFS Food: Versione 6 aprile 2014 In caso di Non conformità, questa viene considerata Major e l’iter di certificazione prevede una verifica supplementare. NC Major: «Una non conformità Maggiore viene definita come segue: Una non conformità maggiore può essere assegnata a ogni requisito che non è definito come requisito KO. Quando viene rilevata una non conformità sostanziale nella soddisfazione dei requisiti dello Standard e tale non conformità riguarda la sicurezza dei prodotti alimentari nonché i requisiti legali dei paesi di produzione e destinazione». CERTIFICAZIONI VOLONTARIE DI PRODOTTO OGM GLUTEN FREE ……. Certificazioni di prodotto Regolamento CSQA Certificazione di Prodotto: 24. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO • […] • 24.2. L’Organizzazione che ha ottenuto una certificazione di Prodotto, Processo, Servizio o Filiera e che intende dare comunicazione della certificazione, deve richiedere SEMPRE E PREVENTIVAMENTE esplicita autorizzazione a CSQA, inviando copia delle bozze. CSQA si impegna a rilasciare l’approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento e delle citate Condizioni Generali di Contratto) entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione di CSQA è vincolante e l’Organizzazione deve conformarsi alle decisioni di CSQA stesso relative alle modalità di comunicazione della certificazione. • 24.3. Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di CSQA per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc. L’organizzazione ha l’obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di CSQA. • 24.4. Qualora durante l’attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente regolamento o alle citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate all’Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate. • 24.5. L’Organizzazione è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e all’uso dei logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la certificazione. Rt 17 ACCREDIA […] 5. Verifiche sul sistema di rintracciabilità Gli Organismi di Certificazione durante le verifiche ispettive preliminari e successive dovranno sempre svolgere e documentare una prova di rintracciabilità, verificando l’esistenza – nella documentazione del sistema di rintracciabilità – di un piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e dell’assegnazione delle responsabilità nell’ambito delle organizzazioni coinvolte nel sistema/filiera. Gli OdC devono inoltre accertare che le organizzazioni certificate conoscano ed adottino la legislazione applicabile al prodotto coperto da certificazione. Reg. CE 1760/2000 Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica: — le informazioni da indicare sull'etichettatura, — le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni, — il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella norma europea EN/45011, — nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei confronti dei membri che violino il disciplinare. DECRETO 29 luglio 2004 Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame. 2. Un organismo privato deve documentare in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti: […] 2.13 disporre di un sistema di verifiche dell'uso dell'etichettatura delle carni di pollame documentatamente finalizzati all'accertamento della conformità o di abusi e, comunque, di non conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresì, di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste da disciplinare stesso; Sistema di qualità "Qualità Verificata» Regione Veneto REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA” ALLEGATOB alla Dgr n. 3266 del 03 novembre 2009 6. MODALITA’ D’USO DEL MARCHIO 1. Il marchio QV non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione prevista dalla l.r. 12/2001 e dal presente regolamento d’uso. 2. Il marchio QV deve essere utilizzato solo sui prodotti oggetto della concessione prevista dalla l.r. 12/2001. 3. Il marchio QV deve essere utilizzato esclusivamente nella sua grafica originale riportata nel relativo manuale e rispettando le regole di utilizzo in esso descritte. 4. Il marchio QV deve essere usato in modo da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell’impresa utilizzatrice. 5. Il marchio QV può essere apposto su etichette, fascette, involucri, cartellini ed imballaggi dei prodotti, e può essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e nel materiale promozionale e pubblicitario del concessionario solo in associazione esclusiva con i prodotti oggetto della concessione d’uso. 6. Gli imballaggi ed il materiale di confezionamento riportanti il marchio QV non possono essere ceduti a terzi che non siano concessionari. Sistema di qualità "Qualità Verificata» Regione Veneto 7. Gli enti pubblici non concessionari possono utilizzare il marchio QV nell’ambito di attività promozionali e per fini istituzionali, sulla base di specifica autorizzazione della Regione del Veneto. 8. Le caratteristiche, le forme e le dimensioni dei contrassegni da riportare sui prodotti oggetto della concessione d’uso del marchio QV e le relative modalità d’uso sono definite con delibera della Giunta regionale. 9. Il corretto uso del marchio QV e del relativo contrassegno e il pieno rispetto del presente regolamento e del manuale sono oggetto di controllo da parte dell’organismo di controllo individuato. 10. Il concessionario che non ottemperi alle modalità d’uso del marchio QV, previste nel presente regolamento e nel manuale del marchio QV, e a quelle specifiche approvate dalla Giunta regionale per i contrassegni, è soggetto alle sanzioni di cui al successivo paragrafo. GLOBALG.A.P Legislation overrides GLOBALG.A.P. where relevant legislation is more demanding. Where there is no legislation (or legislation is no so strict), GLOBALG.A.P. provides a minimum acceptable level of compliance. Legal compliance of all applicable legislation per se is not a condition for certification. The audit carried out by the GLOBALG.A.P. Certification Body is not replacing the responsabilities of public compliance agencies to enforce legislation GRAZIE PER L’ATTENZIONE [email protected] 348 0179243 www.csqa.it