VALUTAZIONE DELLE ETICHETTE NELL’AMBITO
DEGLI STANDARD VOLONTARI
Maria Chiara Ferrarese
THIENE
ROMA
UK
PARMA
POLAND
CUNEO
BARI
CROATIA
TRENTO
TURKEY
SASSARI
LO SCENARIO ATTUALE
Da una parte il consumatore è diventato ComsumAttore, cioè
vuole essere soggetto pensante che sceglie i prodotti in
maniera consapevole; vuole sapere ……
….come sono
giunti alla sua
tavola
….se hanno
contaminato
l’ambiente
….se hanno
coinvolto lavoro
minorile
….se hanno
sfruttato
qualcuno
….se sono sicuri
….se possiedono
caratteristiche
particolari
Etichetta: qualunque
marchio commerciale o di
fabbrica, segno, immagine o
altra rappresentazione grafica
scritto, stampato,
stampigliato, marchiato,
impresso in rilievo o a
impronta sull'imballaggio o sul
contenitore di un alimento o
che accompagna detto
imballaggio o contenitore.
Etichettatura:
qualunque menzione,
indicazione, marchio di
fabbrica o commerciale,
immagine o simbolo che si
riferisce a un alimento e che
figura su qualunque
imballaggio, documento,
avviso, etichetta, nastro o
fascetta che accompagna o si
riferisce a tale alimento;
UN SOLO TESTO UNICO PER TUTTI I PAESI
•Il testo unico raccoglie ed
armonizza le norme relative a
etichettatura (anche nutrizionale),
presentazione e pubblicità dei
prodotti alimentari, comprese le
norme relative all’informazione
delle sostanze che possono
provocare allergie
•Le norme sull’etichettatura
diventano identiche per tutti i
paesi dell’UE. L’entrata in vigore
della norma è simultanea.
PRATICHE LEALI D’INFORMAZIONE
Non devono
indurre
in errore il
consumatore
Devono essere
precise, chiare
e facilmente comprensibili
LE INFORMAZIONI
RIPORTATE SUL
PRODOTTO O
SULL’IMBALLAGGIO
O TRASMESSE IN
PUBBLICITÀ
Non devono attribuire
proprietà di guarigione o
prevenzione di malattie
Sistemi di
Valutazione delle etichette nei
sistemi di gestione
gestione
BRC / IFS
SISTEMI REGOLAMENTATI
Certificazioni volontarie di
prodotto
(DOP / IGP – MARCHI
REGIONALI –
ETICHETTATURA CARNI)
UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità
7.2 Processi relativi al cliente
7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto
L'organizzazione deve determinare:
a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di
consegna e successive alla consegna;
b) i requisiti non stabiliti dal cliente, ma necessari per l'uso specificato o
per quello previsto, ove conosciuto;
c) i requisiti cogenti applicabili al prodotto;
d) ogni ulteriore requisito ritenuto necessario dall'organizzazione stessa.
Nota Le attività successive alla consegna comprendono, per esempio, interventi in
garanzia, obblighi contrattuali quali i servizi di manutenzione, e servizi
supplementari quali il riciclo o lo smaltimento finale.
ISO 22000: sistemi di gestione per la sicurezza alimentare
7.3.3.2 Caratteristiche dei prodotti finiti
Le caratteristiche dei prodotti finiti devono essere descritte in documenti
nella misura necessaria a condurre l’analisi dei pericoli
(vedi
punto 7.4), incluse le informazioni sui seguenti elementi, se appropriato:
a) nome del prodotto o identificazione similare;
b)composizione;
c) caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche pertinenti alla sicurezza
alimentare;
d)vita di scaffale prevista e condizioni di immagazzinamento;
e)imballaggio;
f) etichettatura relativa alla sicurezza alimentare e/o
istruzioni per la manipolazione, preparazione e utilizzo;
g) Metodo/i di distribuzione.
L’organizzazione deve identificare i requisiti legislativi e
regolamentari di sicurezza alimentare relativi a quanto
sopra.
Le descrizioni devono essere mantenute aggiornate includendo, quando
richiesto, quanto previsto in conformità al punto 7.7
Global Standard for Food Safety
Issue 6 : July 2011
5. Controllo del prodotto
5.1
Progettazione/sviluppo del prodotto
Statement Per i nuovi prodotti o processi e per ogni modifica apportata ai prodotti o ai
of Intent
processi
di lavorazione e confezionamento devono essere adottate procedure di
progettazione e sviluppo, al fine di garantire che i prodotti siano sicuri e a norma
di legge.
[…]
[…]
5.1.5
Tutti i prodotti devono essere etichettati per soddisfare i requisiti legali previsti
nel paese di utilizzo e devono includere le informazioni riguardanti il corretto
trattamento, all’esposizione, allo stoccaggio, alla preparazione e all’utilizzo del
prodotto all’interno della filiera alimentare o da parte dei consumatori. Deve
esserci un processo atto a verificare che l’etichettatura di ingredienti e allergeni
sia conforme alla ricetta del prodotto.
5.1.6
Qualora un prodotto sia progettato per soddisfare le richieste di un gruppo di
consumatori (per esempio indicazioni nutrizionali, ridotta quantità di zucchero),
l’azienda deve assicurarsi che la formula del prodotto e il processo di
produzione siano validate per soddisfare il claim riportato.
Global Standard for Food Safety
Issue 6 : July 2011
5.2
Gestione degli allergeni
FUNDAMEN
TAL
Statement
of Intent
L’azienda deve avere sviluppato un sistema per la
gestione degli allergeni in
grado di minimizzare il rischio di contaminazione dei
prodotti e che soddisfi I requisiti legali in materia di
etichettatura.
5.2.6
Qualora il processo di produzione sia tale da non riuscire
a prevenire la contaminazione crociata da allergeni, deve
essere applicata una specifica indicazione sull’etichetta.
Per questa procedura devono essere osservate le linee
guida o i codici di buona prassi nazionali.
Global Standard for Food Safety
Issue 6 : July 2011
In caso di Non conformità, questa viene considerata
Critica e l’iter di certificazione si blocca.
NC Critica: «Dove c'è una lacuna critica
nell'ottemperare una richiesta legale o di sicurezza
alimentare».
IFS Food: Versione 6 aprile 2014
4.3 Sviluppo dei prodotti/modifiche dei prodotti/modifiche
del processo produttivo
4.3.6 Deve esistere un processo che garantisca la conformità
dell’etichettatura alla legislazione corrente dei paesi di destinazione del
prodotto e ai requisiti del cliente
4.5.6 Le informazioni di etichettatura devono essere leggibili, indelebili e
devono essere conformi alle specifiche di prodotto del cliente. Ciò deve
essere regolarmente controllato e i controlli devono essere documentati.
4.20.3 I prodotti finiti contenenti allergeni che richiedono una dichiarazione
devono essere dichiarati in conformità ai requisiti della legge in vigore. Per
quanto riguarda la presenza accidentale, l’etichettatura evidenziante gli
allergeni e le tracce di allergeni dichiarati ai sensi della legge si baserà
sull’analisi dei pericoli e valutazione dei rischi associati
IFS Food: Versione 6 aprile 2014
In caso di Non conformità, questa viene considerata
Major e l’iter di certificazione prevede una verifica supplementare.
NC Major: «Una non conformità Maggiore viene definita come segue:
Una non conformità maggiore può essere assegnata a ogni requisito
che non è definito come requisito KO.
Quando viene rilevata una non conformità sostanziale nella soddisfazione
dei requisiti dello Standard e tale non conformità riguarda la sicurezza
dei prodotti alimentari nonché i requisiti legali dei paesi di produzione
e destinazione».
CERTIFICAZIONI
VOLONTARIE DI
PRODOTTO
OGM
GLUTEN
FREE
…….
Certificazioni di prodotto
Regolamento CSQA Certificazione di Prodotto:
24. PUBBLICITÀ E USO DEI LOGO
• […]
• 24.2. L’Organizzazione che ha ottenuto una certificazione di Prodotto, Processo, Servizio o Filiera e
che intende dare comunicazione della certificazione, deve richiedere SEMPRE E PREVENTIVAMENTE
esplicita autorizzazione a CSQA, inviando copia delle bozze. CSQA si impegna a rilasciare
l’approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento e delle citate
Condizioni Generali di Contratto) entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta di autorizzazione. L’autorizzazione di CSQA è vincolante e l’Organizzazione deve conformarsi
alle decisioni di CSQA stesso relative alle modalità di comunicazione della certificazione.
• 24.3. Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di
CSQA per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di
sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc.
L’organizzazione ha l’obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate
e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di CSQA.
• 24.4. Qualora durante l’attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il
presente regolamento o alle citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate
all’Organizzazione che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente
possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a CSQA e da questi accettate.
• 24.5. L’Organizzazione è tenuta al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla
pubblicità e all’uso dei logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la
certificazione.
Rt 17 ACCREDIA
[…]
5. Verifiche sul sistema di rintracciabilità
Gli Organismi di Certificazione durante le verifiche ispettive preliminari e
successive dovranno sempre svolgere e documentare una prova di rintracciabilità,
verificando l’esistenza – nella documentazione del sistema di rintracciabilità – di un
piano di controllo, della procedura per la gestione delle non conformità e
dell’assegnazione delle responsabilità nell’ambito delle organizzazioni coinvolte nel
sistema/filiera.
Gli OdC devono inoltre accertare che le organizzazioni certificate conoscano ed
adottino la legislazione applicabile al prodotto coperto da certificazione.
Reg. CE 1760/2000
Il disciplinare dell'etichettatura facoltativa indica:
— le informazioni da indicare sull'etichettatura,
— le misure da adottare per garantire la veridicità delle informazioni,
— il sistema di controllo che sarà applicato in tutte le fasi della produzione e della
vendita, inclusi i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente
riconosciuto dall'autorità competente e designato dall'operatore o
dall'organizzazione; tali organismi devono corrispondere ai criteri stabili nella
norma europea EN/45011,
— nel caso di un'organizzazione, le misure da adottare nei
confronti dei membri che violino il disciplinare.
DECRETO 29 luglio 2004
Modalità per l'applicazione di un sistema volontario di
etichettatura delle carni di pollame.
2. Un organismo privato deve documentare in ogni
caso il possesso dei seguenti requisiti:
[…]
2.13 disporre di un sistema di verifiche dell'uso
dell'etichettatura delle carni di pollame
documentatamente finalizzati all'accertamento della
conformità o di abusi e, comunque, di non
conformità rispetto alle prescrizioni del disciplinare e
disponga, altresì, di conseguenti procedure per
l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in
ogni caso previste da disciplinare stesso;
Sistema di qualità "Qualità Verificata» Regione Veneto
REGOLAMENTO D’USO DEL MARCHIO “QUALITA’ VERIFICATA”
ALLEGATOB alla Dgr n. 3266 del 03 novembre 2009
6. MODALITA’ D’USO DEL MARCHIO
1. Il marchio QV non può essere utilizzato da alcun soggetto se privo della concessione
prevista dalla l.r. 12/2001 e dal presente regolamento d’uso.
2. Il marchio QV deve essere utilizzato solo sui prodotti oggetto della concessione prevista
dalla l.r. 12/2001.
3. Il marchio QV deve essere utilizzato esclusivamente nella sua grafica originale riportata
nel relativo manuale e rispettando le regole di utilizzo in esso descritte.
4. Il marchio QV deve essere usato in modo da non essere confuso, assimilato o
sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale dell’impresa
utilizzatrice.
5. Il marchio QV può essere apposto su etichette, fascette, involucri, cartellini ed
imballaggi dei prodotti, e può essere utilizzato nelle comunicazioni aziendali e nel
materiale promozionale e pubblicitario del concessionario solo in associazione esclusiva
con i prodotti oggetto della concessione d’uso.
6. Gli imballaggi ed il materiale di confezionamento riportanti il marchio QV non possono
essere ceduti a terzi che non siano concessionari.
Sistema di qualità "Qualità Verificata» Regione Veneto
7. Gli enti pubblici non concessionari possono utilizzare il marchio QV nell’ambito
di attività promozionali e per fini istituzionali, sulla base di specifica autorizzazione
della Regione del Veneto.
8. Le caratteristiche, le forme e le dimensioni dei contrassegni da riportare sui
prodotti oggetto della concessione d’uso del marchio QV e le relative modalità
d’uso sono definite con delibera della Giunta regionale.
9. Il corretto uso del marchio QV e del relativo contrassegno e il pieno rispetto del
presente regolamento e del manuale sono oggetto di controllo da parte
dell’organismo di controllo individuato.
10. Il concessionario che non ottemperi alle modalità d’uso del marchio QV,
previste nel presente regolamento e nel manuale del marchio QV, e a quelle
specifiche approvate dalla Giunta regionale per i contrassegni, è soggetto alle
sanzioni di cui al successivo paragrafo.
GLOBALG.A.P
Legislation overrides GLOBALG.A.P. where relevant
legislation is more demanding. Where there is no
legislation (or legislation is no so strict),
GLOBALG.A.P. provides a minimum acceptable level
of compliance. Legal compliance of all applicable
legislation per se is not a condition for certification.
The audit carried out by the GLOBALG.A.P.
Certification Body is not replacing the
responsabilities of public compliance agencies to
enforce legislation
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE
[email protected]
348 0179243
www.csqa.it