Autoformazione BES - ortanovaprimocircolo

I BES
Bisogni educativi oggi…
• Sviluppo delle
competenze
• Appartenenza sociale
• Identità autonoma
• Valorizzazione e
autostima
• Accettazione
IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE
“Il Bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà
evolutiva in ambito educativo e/o apprenditivo, che
consiste in un funzionamento problematico anche per
il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma
sociale, che necessita di educazione speciale
individualizzata” finalizzata all’inclusione.
(Tratto da i Bisogni educativi speciali di Dario Janes)
Art. 34 Costituzione Italiana
• "la scuola è aperta a
tutti”
• “la scuola ha il compito
di rimuovere gli ostacoli
all’apprendimento e
alla partecipazione”
Verso l’inclusione…
• Pre anni 60: dall’esclusione alla
medicalizzazione
• Anni 60-metà anni 70: dalla medicalizzazione
all’inserimento
• Metà anni 70-anni 90: dall’inserimento
all’integrazione
• Post anni 90: dall’integrazione all’inclusione
Una scuola inclusiva
Una scuola è inclusiva quando:
• è in grado di accogliere diversità/differenze e
di costruire percorsi individualizzati capaci di
portare ciascun allievo, dati i livelli di partenza,
al massimo livello possibile di formazione
• è un’organizzazione capace di fare apprendere
ciascun allievo
2) Scuola inclusiva:
• cambiamento radicale del nostro
sistema educativo a livello di
curricolo, processi valutativi,
approccio pedagogico,
organizzazione del sistema
scuola
• richiede altresì uno sforzo nel
pensare la nuova scuola e
nell’avviare una serie di processi
innovativi
In Italia
La normativa di riferimento sui bisogni educativi speciali:
• Dir. Min. del 27 dicembre 2012: “Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica”
• C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: Direttiva Ministeriale 27
dicembre 2012: “Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”. Indicazioni operative
Chi sono i bes ?
Dalla direttiva del 27 dicembre 2012
“ogni alunno, in continuità o per determinati periodi,
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le
scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”
La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende a tutti gli alunni in
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,
richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge
53/2003 (riforma Moratti personalizzazione).
C.M. n.8 del 6 marzo 2013
specifica che
“La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della
disabilità, estendendo il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area
dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente:
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua italiana perché appartenenti
a culture diverse”
I Bes si suddividono in tre grandi categorie:
• Disabilità sensoriale, motoria, intellettiva (L.140/1992)
• Disturbi evolutivi specifici: da distinguere in DSA,
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e
dell’iperattività (ADHD), funzionamento intellettivo a
limite o borderline cognitivo
• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale:
alunni in situazioni di disagio sociale, economico,
linguistico e culturale ( tra cui gli stranieri)
In dettaglio… Chi
sono i bes?
Possiamo distinguere tre grandi categorie:
• Disabilità sensoriale, motoria, intellettiva (L.104/92)
• Disturbi evolutivi specifici: da distinguere in DSA( disturbi
specifici dell’apprendimento), deficit del linguaggio, delle
abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbo
dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD), funzionamento
intellettivo al limite o/e borderline intellettivo
• Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale:
alunni in situazioni di disagio sociale ed economico,
linguistico e culturale(tra cui gli stranieri)
STRUMENTO PRIVILEGIATO PER FAVORIRE UNA
DIDATTICA INCLUSIVA E’
IL PIANO DIADATTICO PERSONALIZZATO
DALLA C.M. 8/2013:
‹‹ Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di
classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia
opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa
incarico globale ed inclusiva di tutti gli alunni››
....Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un
Piano Didattico Personalizzato (PDP),.....
C.M. n.8 del 6 marzo 2013
dice che:
Il PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO è lo strumento
privilegiato per favorire la personalizzazione della
didattica, che ha lo scopo di definire, monitorare e
documentare, secondo un’ elaborazione collegiale,
corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
Didattica per l’inclusione







Credere nelle potenzialità della persona con
disabilità
Lavorare non sul deficit ma sulle risorse del soggetto
Ritenere fondamentale la fase dell’accoglienza
Costruire un piano individualizzato condiviso con
tutti i docenti
Operare in unitarietà di intenti
Tenere presente il valore del bisogno di successo, di
autodeterminazione e di appartenenza
Promuovere abilità sociali, individuali e di gruppo
Definizioni a confronto
MODELLO ICF
CONCETTO DI BES
• bio-psico-sociale
• ci obbliga a considerare la
globalità e la complessità
dei funzionamenti delle
persone, e non solo gli
aspetti biostrutturali.
• Il concetto di Bisogno Educativo
Speciale si estende al di là di
quelli che sono inclusi nelle
categorie di disabilità, per
coprire quegli alunni che vanno
male a scuola (failing) per una
varietà di altre ragioni che sono
note nel loro impedire un
progresso ottimale. (Unesco,
1997)
International Classification of
Functioning (ICF)
• Strumento privilegiato per la valutazione
preliminare dei bisogni particolari degli alunni
presenti in una classe.
• E’ un modello messo a punto nel 2001 dall’OMS
che precisa come la menomazione nelle strutture
e nelle funzioni corporee e psichiche, la
limitazione nelle attività personali e le restrizioni
nella
partecipazione
sociale
possano
caratterizzare in modo differenziale la disabilità o i
bisogni speciali.
Il Piano Didattico Personalizzato
Chi lo redige?
• Il team dei docenti o il consiglio di classe redige il Piano
Didattico Personalizzato. La redazione del documento
prevede una fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra
docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci
ruoli e competenze.
• Le scuole, nell’ambito dell’autonomia di cui al D.P.R. 8
marzo 1999 n. 275, e gli insegnanti, nell’ambito della
libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione, sono
liberi nell’individuazione delle modalità di insegnamento
più idonee a corrispondere alle necessità di ciascun
allievo, ivi compresi gli strumenti compensativi e
dispensativi per gli allievi con DSA.
In quali occasioni?
• Con diagnosi di DSA (Legge 170/10): in questo caso è
obbligatorio e va compilato entro 3 mesi dalla
presentazione della diagnosi (dunque è bene che il
genitore, quando presenta la diagnosi in segreteria,
prenda nota della data e numero di protocollo).
• Con diagnosi di Disturbi Evolutivi (ADHD, DSL, etc) allora il
PDP è a discrezione della scuola. Ovvero uno strumento in
più al normale aiuto che già viene effettuato.
• Quando la scuola segnala o si accorge di casi con
difficoltà (apprendimento, socio affettive, culturali, etc). In
questo caso la scuola può compilarlo ed attuarlo in
qualsiasi periodo dell’anno ed anche temporaneamente.
In quali occasioni?
• Con diagnosi di DSA (Legge 170/10): in questo caso è
obbligatorio e va compilato entro 3 mesi dalla
presentazione della diagnosi (dunque è bene che il
genitore, quando presenta la diagnosi in segreteria,
prenda nota della data e numero di protocollo).
• Con diagnosi di Disturbi Evolutivi (ADHD, DSL, etc) allora il
PDP è a discrezione della scuola. Ovvero uno strumento in
più al normale aiuto che già viene effettuato.
• Quando la scuola segnala o si accorge di casi con
difficoltà (apprendimento, socio affettive, culturali, etc). In
questo caso la scuola può compilarlo ed attuarlo in
qualsiasi periodo dell’anno ed anche temporaneamente.
Precisazioni:
Alunni in situazioni di disabilità e di DSA
• Obbligo di presentazione delle certificazioni.
• Adozione preventiva delle misure previste dalla
Legge n. 170/2010, qualora il Consiglio di classe o il
team dei docenti della scuola primaria ravvisino e
riscontrino,
sulla
base
di
considerazioni
psicopedagogiche
e
didattiche,
carenze
fondatamente riconducibili al disturbo. Si superano,
così, le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle
certificazioni
lasciando
senza
tutele
cui
sostanzialmente si avrebbe diritto.
Precisazioni:
Altre tipologie di BES
• Al fine di evitare contenzioso, ove non sia presente
certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe
o il team dei docenti devono motivare
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e
didattiche.
• Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla
base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali),
ovvero di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche.
Come viene redatto?
Il PDP deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
1. dati relativi all’alunno
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali
3. caratteristiche del processo di apprendimento
4. strategie per lo studio – strumenti utilizzati
5. individuazione di eventuali modifiche all’interno degli
obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze
fondamentali
6. strategie metodologiche e didattiche adottate
7. Misure dispensative e strumenti compensativi
8. criteri e modalità di verifica e valutazione
9. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia
Indicazioni utili
• Nell’ambito dell’autonomia, molte scuole decidono di
redigere un proprio modello PDP, che tenga conto sia
delle indicazioni contenute nel modello MIUR che
delle specifiche situazioni o dei BES di volta in volta
presenti.
• In quest’ottica, sono utili le indicazioni fornite
dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il cui
modello PDP diversifica le sezioni in base alla
categoria di BES (A, B o C) considerata.
C.M. n.8 del 6 marzo 2013
prevede:
• l’attivazione del Gruppo di lavoro e di studio
d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di
GRUPPO di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con il preciso
compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.
• l’inserimento nel POF della scuola di un concreto
impegno programmatico per l’inclusione.
GLI
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didatticoeducativi posti in essere;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività
della scuola;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per
l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
Piano Annuale per l’Inclusione
• Deve essere predisposto dal GLI e approvato dal Collegio dei
Docenti.
• Deve annualmente individuare gli aspetti di forza e di
debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi
deve predisporre un piano delle risorse da offrire e richiedere a
soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno
scolastico successivo una migliore accoglienza degli alunni con
particolare attenzione a quelli con diversi Bisogni Educativi
Speciali.
• È parte integrante del POF di cui è quindi premessa. Per questo
la C.M. n° 8/13 ha previsto che debba essere approvato
annualmente entro Giugno.
Un esempio di PAI…
BES e POF
Nel P.O.F. della scuola occorre che trovi esplicitazione un
concreto impegno programmatico per l’inclusione,
basato su una attenta lettura del grado di inclusività della
scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel
senso:
•della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare
•della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e
degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e
famiglie
CTS e CTI
• La direttiva sui BES affida ai CTS, Centri
Territoriali
di
Supporto,
un
ruolo
fondamentale
di
raccordo
tra
l’amministrazione e le scuole e tra le scuole
stesse per favorire la costruzione di una
efficace rete di supporto al processo di
integrazione, allo sviluppo professionale dei
docenti e alla diffusione/condivisione di
buone pratiche.
Valutazione
Il momento della valutazione è il momento più delicato e
problematico del processo di insegnamentoapprendimento, specialmente riguardo a studenti con
in difficoltà certificate ( disabilità, DSA) o altri Bisogni
Educativi Speciali.
Si distinguono quattro possibili aggettivazioni diverse per
definire la valutazione:
• Valutazione autentica
• Valutazione significativa
• Valutazione formativa
• Valutazione orientativa
36
Valutazione autentica
• La valutazione autentica o educativa attiene al processo di apprendimento e
al coinvolgimento nello stesso dello studente e in special modo dello
studente disabile.
• La valutazione dovrebbe essere intenzionalmente progettata per insegnare e
dovrebbe fornire agli studenti e ai propri insegnanti un feedback esaustivo
dell’apprendimento in situazioni reali.
“Per divenire “autentica” la valutazione deve essere educativa,predittiva,
centrata sullo studente, continua e connessa al mondo reale, ai processi
richiesti delle nuove condizioni storiche,motivate, rispettosa dei processi
reali di apprendimento, non ripetitiva, non terminale, non selettiva,
trasparente, responsabilizzante” ( Comoglio.M. 2003)
37
Valutazione formativa
La valutazione formativa è contestualizzata e rispondente a criteri
precipui di ogni realtà scolastica. Normativa e prassi didattica hanno
attribuito alla valutazione degli alunni disabili una valenza
soprattutto formativa di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo,
migliorando così le performance, tenendo conto delle
caratteristiche e delle situazioni di ognuno (“Indicazioni per il
curricolo” del 2007).
Le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”
pur rapportando la valutazione in decimi al P.E.I. invitano a
valutare i processi di apprendimento e non solo la valutazione
della performance poiché sono indispensabili per far riferimento al
grado di maturazione raggiunto dall’alunno, specialmente disabile,
nella sua globalità e non solo negli apprendimenti realizzati.
38
La valutazione formativa “ha lo scopo di fornire un’ informazione
continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi accedono
ad una procedura di apprendimento e quindi procedono attraverso
essa. La disponibilità di tali informazioni è indispensabile se si
vogliono assumere decisioni didattiche tempestive , per
corrispondere alle necessità di ciascun allievo differenziando la
proposta formativa”(B. Vertecchi).
In una didattica per competenze , nell’ambito del curricolo sistemico, il
momento valutativo assume sempre valenza formativa e come tale
si avvale anche di strumenti discorsivi per rappresentare i processi
in corso.
Le valenze formative prevalgono su quelle misurative perché l’atto
del valutare coinvolge tutti gli attori del sistema, configurandosi
come un vero e proprio momento di manutenzione del curricolo
sistemico stesso.
39
Valutazione orientativa
La valutazione orientativa riferita agli alunni disabili è la rilevazione dei
punti di forza e di debolezza fornendo direzione all’apprendimento,
permettendo di comprendere l’errore, colmando le distanze che
vengono rilevate negli apprendimenti, avanzando al livello
successivo di conoscenza e abilità attraverso quattro punti
fondamentali:
1. Zona di sviluppo prossimale (spazio tra ciò che l’alunno sa fare e
ciò che potrebbe fare se guidato attraverso una azione costante di
”scaffolding”)
2. Competenze acquisite e accumulate attraverso il percorso
scolastico
3. Potenzialità (emergenti o in corso di maturazione ) da sviluppare
4. Centri d’interesse
40
Valutazione e programmazione
•
O.M. n°90/2001 “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare,
media, e secondaria superiore” ben chiarisce la differenza tra programmazione personalizzata che caratterizza il percorso
dell’alunno con disabilità nella scuola dell’obbligo (“ …possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativodidattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, … valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali”Art 11 cc 11 e 12) e programmazione della classe o programmazione
differenziata che nel II ciclo può condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di frequenza e non del titolo di studio avente
valore legale. In questo caso il consiglio di classe valuta i risultati dei livelli di apprendimento in funzione degli obiettivi prefissati
nel P.E.I., in base al quale si è deciso per una programmazione con gli stessi obiettivi di classe o differenziata. Tali voti hanno
valore legale solo per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo personalizzato . Se il Cdc delibera per una valutazione
differenziata riferita al P.E.I. deve darne immediata comunicazione alla famiglia. Nel caso vi sia un rifiuto da parte della famiglia
non si può procedere ad una valutazione differenziata.
•
Per l’alunno disabile la valutazione è un diritto inalienabile: Art 15 “Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e
sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti
didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un
colloquio o prove scritte tradizionali. Per gli alunni in situazione di handicap psichico per il suo carattere formativo ed educativo e
per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo”, a meno che non ci sia una mancata
frequenza scolastica, così inoltre, disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 215/1987 :
“ Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di
minoranza”
•
L 104/1992 artt. 12 e 16 evidenzia il diritto fondamentale all’istruzione e la valutazione strumenti necessari all’effettiva
integrazione degli alunni con disabilità.
•
Art 9 del DPR 122/2009 prevede per l’alunno disabile l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso
ai percorsi integrati istruzione e formazione.
•
L. n°170/2010 norma la valutazione in presenza di disturbi specifici dell’apprendimento.
41
La valutazione degli apprendimenti degli alunni e specialmente per gli
alunni con BES, in tutte le accezioni e varianti possibili, non
dovrebbe essere caratterizzata dal concetto e dalla prospettiva della
selezione, ma il quadro pedagogico di riferimento dovrebbe essere
il presupposto di far raggiungere a tutti gli alunni determinati
obiettivi per cui la valutazione verificherà le lacune specifiche, per le
quali si predisporranno degli strumenti atti a colmarle e non a
sanzionarle. Ciò potrebbe essere una “buona prassi” possibile
anche in sostanza di voto decimale se a quest’ultimo ne viene
ampliato e diversificato il criterio di attribuzione, nella sua
singolarità, in base a criteri conformi ad una valutazione formativa
a livello collegiale.
42
Verifica e valutazione
Oggi, la politica educativa della scuola tende a valutare l’apprendimento piuttosto che gli
apprendimenti , ciò, in virtù della richiesta di acquisizione e valutazione poi di
competenze ,che danno il polso del saper fare della persona. Un apprendimento in
progress, dunque, un apprendimento formale, non formale, informale, per cui la
verifica rileva i dati da utilizzare come feedback per adeguare, correggere, migliorare il
processo di insegnamento-apprendimento, pertanto ciclico e formativo per l’alunno
,quindi, per la persona; in maniera trasparente per poter rendicontare i risultati
raggiunti, nell’ottica delle attuali politiche educative.
In particolare, per gli alunni disabili ,la verifica è un processo che si avvale di diagnostica
iniziale, verifica formativa in itinere e valutazione sommativa finale.
Pertanto, ne deriva che, incentrare l’attenzione sulla persona, l’adeguare il curricolo alle
esigenze e peculiarità di ciascuno, il valorizzare ogni forma di diversità, rispondono ai
dettami della Costituzione della pari dignità sociale, promuovendo “la cultura
dell’inclusione anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli
insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti
della comunità educante.” (Direttiva MIUR 27 dicembre 2012)
43
Nell’adottare criteri e modi di verifica è opportuno riflettere se
la valutazione deve essere “dell’apprendimento” o “per
l’apprendimento”.
• La valutazione dell’apprendimento è abbastanza facilmente
comprensibile e ha un valore essenzialmente certificativo
(con la sua scala di positività) o sanzionatorio di insufficienza.
• La valutazione per l’apprendimento presuppone “tutte quelle
attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli alunni, che
forniscono informazioni da utilizzare come feedback per
modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui
sono impegnati (Black and Wiliam, 1998). Pertanto la
valutazione per l’apprendimento, pur non essendo esente da
un suo valore certificativo, ha soprattutto un valore
formativo. Infatti è dimostrato che la valutazione per
l’apprendimento è uno degli strumenti più efficaci per
migliorare i risultati degli studenti, riuscendo anche ad
innalzarne i livelli di competenza.
• Dal punto di vista operativo i docenti dovranno specificare nel PDP
le modalità attraverso le quali intendono valutare i livelli di
apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. Nello
stesso tempo dovrà essere esclusa la valutazione degli aspetti che
costituiscono il disturbo stesso (ad esempio negli allievi disgrafici o
disortografici non sarà valutata la correttezza ortografica e sintattica
in tutte le materie disciplinari ).
• Nella C.M. 4674 del 10 maggio 2007 si parla della valutazione per gli
studenti con DSA “(.)In tutti i casi in cui le prove scritte interessino
lingue diverse da quella materna e non si possono dispensare gli
studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare
maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come
misura compensativa dovuta”
• Nel DPR N. 122 “La valutazione concorre, con la sua finalità anche
formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli
alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al
successo formativo”.