Slide - TASI, TARI e IMU APPLICAZIONE E PROSPETTIVE

TASI, IMU E TARI
APPLICAZIONE E PROSPETTIVE
Maria Suppa, Avvocato tributarista
L’IMPOSTA UNICA COMUNALE: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
Legge 27 dicembre 2013, n.147
(G.U. n.302 del 27/12/2013,
Supplemento ordinario n.87)
Art.1, co.639, L.147 del 27/12/2013
 È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione
e alla fruizione di servizi comunali
- L’IMPOSTA UNICA COMUNALE: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
Legge 27 dicembre 2013, n.147
(G.U. n.302 del 27/12/2013,
Supplemento ordinario n.87)
Art.1, co.639, L.147 del 27/12/2013
La IUC si compone DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola NEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e NELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore
LA TASI

IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)
(la componente iuc collegata alla
fruizione dei servizi indivisibili del comune)
PRESUPPOSTO E OGGETTO
IL PRESUPPOSTO E L’OGGETTO
DEL TRIBUTO
PRESUPPOSTO E OGGETTO
 PRESUPPOSTO E OGGETTO
Art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f),
D.L.n.16 del 06/03/2014
Il presupposto impositivo della tasi è il possesso* o la
detenzione*, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli
PRESUPPOSTO E OGGETTO
 PRESUPPOSTO E OGGETTO
Art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f),
D.L.n.16 del 06/03/2014
il possesso
 ovvero il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità sul bene del diritto di
proprietà o di altro diritto reale di godimento (c.d. possesso qualificato,ai sensi e
per gli effetti dell’art.1140 c.c.)
la detenzione
 è il potere di fatto sul bene di cui altri sia il possessore, ovvero il potere di fatto
sulla cosa derivante da un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale o anche
sine titulo
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 I FABBRICATI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

“Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati…come definiti ai sensi dell’imposta
municipale propria…”

art.13, 2 co.D.L.201/2013
FABBRICATI:
art.2, 1 co.lett.a),D.Lgs 504/1992
“l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel
catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è
comunque utilizzato”
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 I FABBRICATI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

“Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…”

art.13, 2 co.D.L.201/2013
FABBRICATI:
art.2, 1 co.lett.a),D.Lgs 504/1992
“la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero
quella anteriore di utilizzazione del fabbricato acquista rilievo solo quando il
fabbricato non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per
sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta”
ex plurimis, Corte di Cassazione Sez. trib. Sent. n.15177 del 23/06/2010; Corte di
Cassazione Sez. trib. sent. n.24294 del 10/10/2008; Corte di Cassazione, sent. n.27161 del
16/12/2011.
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 I FABBRICATI

FABBRICATI:
“considerandosi parte integrante del fabbricato
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza”
“l'edificabilità di un'area non ne impedisce la pertinenzialità ad un
fabbricato. E’, infatti, possibile la coesistenza, nella stessa porzione
immobiliare, di accessorietà ed edificabilità, non potendosi affermare che un'area costituente effettiva pertinenza (si consideri, in particolare,
l'area posta a servizio) di un fabbricato ..., debba ritenersi tassabile solo
e perché edificabile”
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 I FABBRICATI

FABBRICATI “L'esistenza della pertinenzialità di un terreno deve,
però, essere "verificata" in base a concreti elementi fattuali (specie quelli
catastali, se rafforzativi del "rapporto d'asservimento") dimostrativi, del
necessario ed insostituibile "vincolo funzionale dell'area rispetto al
manufatto principale. In materia fiscale, attesa la indisponibilità del
rapporto tributario, peraltro, la prova dell'asservimento pertinenziale (che
grava sul contribuente) deve essere valutata con maggior rigore rispetto
alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico"; se la scelta
pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche
o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica
funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone
la tassazione in ragione della reale natura del cespite”
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 I FABBRICATI
 FABBRICATI
“Per la Cassazione, inoltre, la volontà di asservimento dell’immobile al
fabbricato deve essere necessariamente e previamente espressa dal
contribuente nella dichiarazione, non potendosi, in mancanza della
specificazione in tal senso nella denuncia, riconoscere la natura
pertinenziale di un area, venendo a mancare il requisito soggettivo
richiesto tassativamente dall’art. 817 c.c. in combinato disposto con l’art.
2, D.Lgs. n. 504/1992”
 ex multis, Corte di Cassazione Sez. trib. sent. 08/11/2013, n.25170
I fabbricati – la definizione ai fini tasi
 L’ABITAZIONE PRINCIPALE

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

“Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria…”
abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile
Gli immobili assimilati all’abitazione principale
 GLI IMMOBILI ASSIMILATI PER FACOLTA’

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria…
è abitazione principali ai fini tasi
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani
e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari
a seguito di ricovero permanente, non locata
se equiparata dal Comune all’abitazione principale
Gli immobili assimilati all’abitazione principale
 GLI IMMOBILI ASSIMILATI PER FACOLTA’

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria…
è abitazione principali ai fini tasi
l’unità concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado
se equiparata dal Comune all’abitazione principale
Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi
 LE AREE EDIFICABILI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi
titolo,
di…aree
edificabili,
come
definiti
ai
sensi
dell’imposta municipale propria…
 art.13, 2 co.D.L.201/2013
art.2, 1 co.lett.b),D.Lgs 504/1992
aree edificabili: quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di
espropriazione per pubblica utilità
Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi
 LE AREE EDIFICABILI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014
aree edificabili: Non possono, però, essere considerate edificabili ex art. 2,
D.Lgs. n. 504/1992 le aree vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico, non
suscettibili, quindi, di sfruttamento edilizio da parte del privato proprietario.
Sul punto, la Cassazione ha sottolineato che ove la zona sia stata concretamente
vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (aree destinate a verde pubblico,
attrezzature pubbliche, ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione
che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono
riconducibili alla nozione tecnica di edificazione
ex multis, Corte di Cassazione sez. trib. sent. n.9170 del 21/04/2011; Cass. sez. trib. sez.
n.4965 del 28/02/2011
Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi
 LE AREE EDIFICABILI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014
aree edificabili: la edificabilita' o non edificabilita' di un'area
deve desumersi dalla disciplina urbanistica e paesaggistica
considerata complessivamente ed integrata
ex multis, Corte di Cassazione sez. civ. sent. n.15729 del 09/07/2014
Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi
 LE AREE EDIFICABILI

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014
aree edificabili: In caso di demolizione di fabbricato, di ristrutturazioni e di
interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L.
5/08/1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza
computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei
lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque
utilizzato.
L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI
 l’esclusione dei terreni agricoli

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo… ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli
esclusione
terreni agricoli: art.2, 1 co.lett.c), D.Lgs n.504/1992 “…per terreno
agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'
articolo 2135* del codice civile”
L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI
 l’esclusione dei terreni agricoli

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014
*Art.2135 c.c. “…attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette
alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione
e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”
L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI
 l’esclusione dei terreni agricoli

art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014

Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo… ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli
esclusione
terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli
o
coltivatori diretti
terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti da imprenditori
agricoli o coltivatori diretti
terreni agricoli non posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori
diretti
LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE
 le aree edificabili utilizzate per le attività agricole
art.2, 1 co.lett.b), D.Lgs 504/1992
….Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell' articolo 9, sui quali persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di
animali…”
norma di definizione dell’oggetto d’imposta
LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE
 le aree edificabili utilizzate per le attività agricole
le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli professionali, in quanto considerate
ai fini imu terreni agricoli e non aree edificabili, sono escluse
dalla tassazione tasi non rientrando nell’oggetto d’imposta
* (FAQ 9)
* (nota ifel, 01/09/2014)
LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE
 requisiti necessari perché si applichi il trattamento agevolato
AREE EDIFICABILI UTILIZZATE PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE
 conduzione DIRETTA DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO
 società di persone alla quale i soci abbiano concesso in affitto o comodato il
terreno di cui mantengono il possesso ma che in qualità di soci continuano a
coltivare
 ISCRIZIONE NELLA PREVIDENZA AGRICOLA
COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) ANCHE
SOCIETÀ
(società di persone, società cooperative, società di capitali)
LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE
 le aree edificabili utilizzate per le attività agricole
aree edificabili possedute da più soggetti ma condotte per
intero solo da uno di essi
Sono da considerarsi terreni agricoli per tutti i comproprietari e,
quindi, escluse dalla tasi
diritto vivente
art.2, 1 co.lett.b), D.Lgs 504/1992
 norma
agevolativa,
di
Cass.15566/2010;Cass.16640/2011)
natura
oggettiva,
(ex
multis,
LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE
 LA BASE IMPONIBILE
 le aree edificabili affittate a coltivatori diretti e imprenditori
agricoli,
rimangono
aree
edificabili
ai
fini
imu
conseguentemente, anche ai fini tasi
la base imponibile è, quindi, rappresentata dal valore venale
*(FAQ 10)
e,
I TERRENI INCOLTI
 i terreni incolti
i terreni non coltivati non rientrano nell’oggetto d’imposta ai
fini tasi
art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del
06/03/2014
“Il presupposto impositivo della tasi è il possesso* o la detenzione*, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di
aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…”
diversamente da quanto accade nell’imu
art.13, 2 co.D.L n.201/2011
“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili;…”
GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMU MA NON DALLA TASI
Gli immobili ESCLUSI dall’imu MA NON dalla tasi
gli immobili di cui all’art.13, 2 co, D.L. 201/2011
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
gli immobili delle forze armate
 gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli
degli enti per l’edilizia residenziale pubblica
 l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento giudiziale
art.1, co.708, L.n.147/2013
i fabbricati rurali strumentali
GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMU
Fattispecie
escluse (e non assimilate all’abitazione
principale) dall’imu a decorrere dal 1 gennaio 2014 ai sensi e
per gli effetti dell’art.13, 2 co, D.L. 201/2011
gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
gli immobili delle forze armate
 gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli
degli enti per l’edilizia residenziale pubblica
 l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento giudiziale
aliquota
*(FAQ 19, non condivisibile e peraltro in contrasto con FAQ 17)
GLI IMMOBILI NON ESENTI DALLA TASI
 IMMOBILI per i quali non è stata richiamata
l’esenzione

fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all’art.9, co.8. D.Lgs n.23/2011
“…Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT)…”
GLI IMMOBILI NON ESENTI DALLA TASI
 IMMOBILI non esenti dalla Tasi
le fondazioni bancarie

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
“…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7,
comma 1, lettere….i)…”

art.9, co.6-quinquies del d.l. 174/2012, dispone che “in ogni
caso, l’esenzione di cui all’art.7, co.1, lett.i), D.Lgs 504/1992, non
si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs 153/1999”
Immobili merce (art.13, 9-bis co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del
22/12/2011, introdotto dall’art.2, D.L. 102/2013)
GLI IMMOBILI ESENTI DALLA TASI
GLI IMMOBILI ESENTI EX
LEGE
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16, conv.con mod. L.68 del 02/05/2014
gli immobili posseduti dallo Stato e destinati esclusivamente a
finalità istituzionali
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, purchè destinati esclusivamente a
finalità istituzionali
gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente a finalità istituzionali
i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
“Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili
posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del
servizio
sanitario
nazionale,
destinati
esclusivamente
ai
compiti
istituzionali….”
art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011, n.23 “Sono esenti dall'imposta municipale
propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali…”
LE ESENZIONI – utilizzo diretto
 Destinati esclusivamente a fini istituzionali
Diritto vivente
l’esenzione spetta solo se gli immobili sono:
 utilizzati direttamente (no utilizzo indiretto) dall’Ente per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali
 ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035; Corte di
Cassazione, sentenze nn.30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Corte di
Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035
LE ESENZIONI- utilizzo effettivo ed immediato
 Destinati esclusivamente a fini istituzionali
Diritto vivente
l’esenzione spetta solo se gli immobili sono:
utilizzati immediatamente ed effettivamente, non essendo
sufficiente la mera destinazione
ex plurimis, Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23390 del 09/11/2011; Corte di
Cassazione,sez.trib.ord.n.23314 del 09/11/2011; Corte di Cass.sent.n.20466 del
06/10/2011;Corte di Cassazione,sez.trib.sent.n.20042 del 30/09/2011; Corte
costituzionale,
ord.n.172
del
sez.trib.ord.n.16497 del 27/07/2011
19/05/2011;
Corte
di
Cassazione,
LE ESENZIONI- IL FINE ISTITUZIONALE
il fine istituzionale (ai fini dell’esenzione)
Diritto vivente
utilizzati dall’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, intesa stricto sensu (C.D.
DIRETTA
DELL’ENTE,
DELL’ENTE
STESSO
OVVERO
CON
IMMOBILI
IMPLICITA
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
DESTINATI
ESCLUSIONE
FUNZIONI ISTITUZIONALI
Corte Cost., ordinanza n.172 del 19 maggio 2011
AD
UFFICI
DELLE
ALTRE
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
“….Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f)…”
 fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9
 fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5* bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni
*gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche
statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
….Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,
lettere b), c), d), e), f)…”
 fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze
 fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810
 fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
“…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1,
lettere….i)…”
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di
cui all' articolo 16, lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222
L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Requisito soggettivo
Diritto vivente
“condizione soggettiva” dell’UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile
da parte del soggetto passivo
non spetta l’esenzione per gli immobili che non siano utilizzati
direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla natura
gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l’utilizzo
• ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib. sent. nn. 22201-22202-22203 del
03/09/2008;
Corte
di
Cassazione,
sez.
trib.sent.nn.
21330-
21329;Cass.n.2821/2012
Risoluzione del mef n.4/DF del 04/03/2013 (NON CONDIVISIBILE)
 esenzione ici/imu per gli immobili concessi in comodato d’uso ad altro ente non
commerciale per attività non profit
- l’utilizzazione diretta
NO diritto all’esenzione di cui all’art.7, 1 co.lett.i),
D.Lgs n.504/1992
 specialità dell’art.13, co.10, D.L. 201/2011
 Diritto vivente
mancanza dell’utilizzazione “diretta” dell’immobile e svolgimento
di “attività commerciale”
Corte di Cass.s ez. Trib.sent.n.2221 del 31/01/2014; Corte di Cass.s ez.
trib.ord.n.5910
dell’08/03/2013;
Corte
di
Cass.
sez.trib.
ord.n.5285
dell’04/03/2013; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.2202 del 16/02/2012; Corte di
Cassazione, S.U., sent. n.28160 del 26/11/2008
- l’utilizzazione diretta
la ricettività “sociale”
la ricettività sociale cui l’art.7, consiste in attività di accoglienza e di
servizi offerti e svolti direttamente dal proprietario degli immobili nei
confronti di determinate categorie svantaggiate mentre non è né può
essere considerata tale quella consistente nella locazione di immobili
(seppur per finalità sociali) venendo meno, in tale caso, l’utilizzo diretto
ne consegue che in caso di locazione di immobili, l’art.7, 1 co.lett.i) non
può trovare applicazione
L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Requisito soggettivo
Diritto vivente
UTILIZZAZIONE CONCRETA
destinazione “di fatto”
 l’esenzione spetta anche se l'effettiva utilizzazione sia in
contrasto
con
la
destinazione
catastale,
dovendosi
dare
prevalenza alla situazione di fatto rispetto all'accatastamento del
bene
ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-22546-22545-22543 del
11/12/2012; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione,
sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2011
- L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Requisito soggettivo
Diritto vivente
UTILIZZAZIONE CONCRETA
destinazione “di fatto”
 l’esenzione non può essere desunta esclusivamente sulla base
di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile
è destinato
ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012;
Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib
sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2012
- L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Requisito soggettivo
Diritto vivente
UTILIZZAZIONE IMMEDIATA
destinazione “di fatto”
 l’esenzione non spetta nei casi in cui il bene resti inutilizzato, e
sia
stata
solo
manifestata
la
volontà
di
destinarlo
alla
realizzazione di detti fini
ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012;
Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib
sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2012
- L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
Requisito soggettivo
Diritto vivente
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN VIA DIRETTA E NON MEDIATA
L’esenzione spetta esclusivamente se nell’immobile è realizzata
in via diretta e non mediata una delle attività tipizzate non
essendo, quindi, sufficiente l'esercizio di attivita‘ strumentali, di
tipo
organizzativo
o
gestionale
ex multis,; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione,
sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib. sent.n.2821 del 24/02/2012
- L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI
gli immobili privi dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.7,
1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, non beneficiano dell’esenzione dalla
tasi (e dall’imu)
per gli immobili di proprietà dell’ente non commerciale ma
locati o dati in comodato ad altro ente non commerciale e da
quest’ultimo utilizzati per una delle attività tipizzate, svolte con
modalità non commerciali, invece, si avrà che
l’ente proprietario pagherà la tasi (e pagherà l’imu)
 l’ente locatario o comodatario non pagherà la tasi poiché per
egli l’immobile è esente
- L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI
gli immobili privi dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.7,
1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, non beneficiano dell’esenzione dalla
tasi (e dall’imu)
per gli immobili di proprietà di un privato, locati o concessi in
comodato ad un ente non commerciale e da quest’ultimo utilizzati
per una delle attività tipizzate, svolte con modalità non
commerciali, si avrà che:
il privato proprietario pagherà la tasi;
l’ente non commerciale non pagherà, invece, pagherà la tasi
poiché per egli l’immobile è esente
- L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI
per gli immobili di proprietà del Comune, locati o concessi in
comodato ad un ente non commerciale e da quest’ultimo utilizzati
per una delle attività tipizzate, svolte con modalità non
commerciali, si avrà che:
l’Ente locale è certamente soggetto passivo Tasi (la mancanza
dell’utilizzo diretto, nonché del fine istituzionale esclude detto
immobile dal novero di quelli esenti ex art.7, i co.lett.a)) ma di
fatto non pagherà la tasi operando quella modalità di estinzione
dell’obbligazione che è la confusione ex art.1253 c.c.
l’ente non profit, invece, non pagherà la tasi poiché per esso
l’immobile è esente
GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE
 GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE

art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16
“… ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive
modificazioni”
l’esenzione opera sia per gli immobili dove si svolge esclusivamente
l’attività esente
sia per gli immobili dove si svolge un attività mista (commerciale e
non)
In tale caso, però, l’esenzione spetta solo per l’immobile o la porzione
d’immobile dove si svolge l’attività non commerciale
I SOGGETTI PASSIVI
I SOGGETTI PASSIVI
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI*

art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013
“ La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669...”
 Possessore*
 Immobile che utilizza
 Immobile a disposizione
* chi ha il potere di fatto sulla cosa che gli deriva dalla titolarità sullo
stesso di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento
c.c.)
(art.1140
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI*

“
art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669...”
detentore qualificato
 si tratta della detenzione che ha titolo in un diritto personale di
godimento del bene (locazione, comodato, provvedimento
amministrativo, ecc..)
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI*

“
art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669...”
detentore non qualificato
 si tratta delle ipotesi in cui il detentore detiene la cosa con il
consenso e/o l’autorizzazione del possessore
 rientra in queste ipotesi la detenzione per ospitalità
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI

art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria”
possessore
autonoma obbligazione tributaria
occupante
I SOGGETTI PASSIVI
PARTICOLARI
SOGGETTIVITA’ PASSIVE
- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE
 IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Art.540, 2 co. C.c.

“ Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni ”

LEGATO EX LEGE , ART.649 C.C.

CON L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE (LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA)
IL CONIUGE SUPERSTITE DIVIENE AUTOMATICAMENTE, EX LEGE, TITOLARE
DEL DIRITTO REALE DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA
FAMILIARE se di proprietà del defunto o di proprietà comune del defunto
e del coniuge superstite

ex multis, Corte di Cass.S.U. sent.n.4847/2013
- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE
 IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Art.540, 2 co. C.c.

non necessita di alcuna accettazione da parte del coniuge
superstite

prescinde dalla presenza di legittimari che diventano nudi
proprietari

il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c., spetta
esclusivamente sulla casa adibita effettivamente a residenza
coniugale,
anche se il de cuius aveva ad es.trasferito la residenza in una casa
di riposo (ex multis, Cass.n.4088, 14/03/2012)

non si perde se si cambia la residenza e/o la dimora
- IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE
 IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE

Art.540, 2 co. C.c.
Diritto vivente

il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c. presuppone, per la
sua concreta realizzazione, l'appartenenza della casa al de cuius
o, in comunione, a costui e al coniuge superstite

il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non spetta al
convivente more uxorio (Corte cost.26/05/1989, n.310) né al
coniuge separato

il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non si perde nel
caso di nuovo matrimonio
- LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL CONIUGE SUPERSTITE
 LA
SOGETTIVITA’
PASSIVA
TASI
DEL
CONIUGE
SUPERSTITE

unico soggetto passivo tasi, in forza del diritto di abitazione
sia che abiti sia che non abiti nell’immobile purchè ne abbia la
disponibilità

se il coniuge superstite non ha la residenza nell’immobile e vi
abita il figlio, quest’ultimo è soggetto passivo tasi in quanto
occupante dell’immobile

se l’immobile non apparteneva al de cuius o in comunione a
costui e al coniuge superstite o se il coniuge superstite rinuncia al
diritto di abitazione, la tasi è dovuta in solido dai legittimari
- LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL CONIUGE SUPERSTITE
 LA
SOGETTIVITA’
PASSIVA
IMU
DEL
CONIUGE
SUPERSTITE

unico soggetto passivo imu, in forza del diritto di abitazione
sia che abiti sia che non abiti nell’immobile

se il coniuge superstite non ha la residenza nell’immobile e vi
abita il figlio, il solo soggetto passivo imu rimane il coniuge
superstite

se l’immobile non apparteneva al de cuius o in comunione a
costui e al coniuge superstite o se il coniuge superstite rinuncia al
diritto di abitazione, l’imu è dovuta da tutti i comproprietari
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
 ART.337*- SEXIES C.C.
natura giuridica dell’assegnazione
diritto personale di godimento
 NELL’IMU
ART.4, CO.12 – QUINQUIES, D.L N.16/2012, CONV. L.N.44/2012
 AI
SOLI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
di cui all’art.8
del D.Lgs n.23/2011 e del D.L. n.201/2001, conv. in L.214/2011, L’ASSEGNAZIONE
DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE DISPOSTA
A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI
SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO, SI INTENDE IN OGNI CASO EFFETTUATA A TITOLO DI DIRITTO DI
ABITAZIONE
diritto reale di godimento
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
 * art.337- sexies c.c. (ex art.155-quater c.c.)
provvedimento giudiziale di assegnazione della casa
coniugale
(a prescindere dalla titolarità sull’immobile di un diritto di
proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi)
la revoca del provvedimento di assegnazione può essere
disposta dal giudice nei casi di:
 mutamento della residenza
 convivenza more uxorio
 nuovo matrimonio
e nei casi in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nell’immobile assegnato
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa
coniugale
coniuge
assegnatario*
(se
non
proprietario
nè
comproprietario)
 soggetto passivo tasi in qualità di detentore qualificato
 coniuge non assegnatario
 soggetto passivo tasi in qualità di possessore
*(FAQ 22, non condivisibile)
aliquota applicabile, quella specifica se prevista , ovvero quella degli imm.a disp.
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa
coniugale
coniuge assegnatario che
- non abita o cessi di abitare nell’immobile
- muti la residenza
- contragga nuovo matrimonio
 soggetto passivo tasi in qualità di detentore qualificato
 Corte Cost.sent.30/07/2008,n.308; Cass.n.11218/2013;14348/2013
 coniuge non assegnatario
 soggetto passivo tasi in qualità di possessore
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La
soggettività
passiva
tasi
nell’assegnazione
della
casa
coniugale
immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione)
locatore, soggetto passivo tasi in quanto possessore
coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in
forza del contratto di locazione*
*successione ex lege (art.6*, L.n.392/1978) nel contratto a favore del
coniuge assegnatario
*
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto
di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La
soggettività
passiva
tasi
nell’assegnazione
della
casa
coniugale
immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato)
comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore
assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del
contratto di comodato
il coniuge assegnatario ha diritto, in forza del provvedimento giudiziale
di assegnazione, a godere in via esclusiva dell’immobile ma nei limiti e
per il tempo previsti dal contratto di comodato
 ex
multis,
Corte
CASS.S.U.sent.n.20448/2014
di
Cass.ord.n.15113
del
17/06/2013;
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa
coniugale

immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i
coniugi
coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto
possessore dell’immobile (comproprietà)
coniuge non assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto
possessore dell’immobile (comproprietà)
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa
coniugale
immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i coniugi
ma utilizzato da un figlio
coniugi soggetti passivi tasi in quanto possessori
figlio, soggetto passivo tasi in quanto occupante
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa
coniugale
immobile assegnato all’ex coniuge che però non vi abita ed
utilizzato da un figlio
il coniuge non assegnatario soggetto passivi tasi in quanto
possessore
coniuge assegnatario soggetto passivo tasi in quanto
detentore in solido con il figlio, ovvero solo il figlio in quanto
occupante
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva imu nell’assegnazione della casa
coniugale
sino al 2013
coniuge assegnatario, unico soggetto passivo imu, poiché
titolare di un diritto di abitazione sull’immobile
dal 1 gennaio 2014
 l’immobile
assegnato è escluso dall’imu
art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011
“L'imposta
municipale propria non si applica, altresì, alla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 La soggettività passiva tasi del titolare di diritto reale
sull’immobile
figlio nudo proprietario e genitori usufruttuari dell’immobile
 titolare di diritto di abitazione (ex art.1022 c.c.) sull’immobile

art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria”
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 quando l’immobile è utilizzato anche dal possessore
immobile di proprietà di un genitore che ci vive con il figlio
 immobile
in
comproprietà
utilizzato
solo
da
uno
dei
comproprietari
il convivente del soggetto proprietario dell’immobile
la badante che vive con il possessore

art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria”
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 quando l’immobile è utilizzato anche dal possessore
la locazione parziale dell’immobile
il proprietario che abita nell’immobile ma loca una stanza
SOLUZIONE NON CONDIVISIBILE DEL MEF (FAQ 17)
 l’occupante deve versare una quota di tributo
 l’aliquota è quella dell’abitazione principale
 la
percentuale
dovuta
dall’occupante
viene
calcolata
sulla
tasi
complessivamente dovuta per sull’immobile
Co.681 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria”
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 la locazione parziale dell’immobile
Immobile locato solo parzialmente
 quando l’immobile è utilizzato da altro soggetto sine titulo
 l’immobile di proprietà di un soggetto ma utilizzato da un
parente per mera ospitalità
PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE
 fattispecie particolari
il trust
disponente e trustee
gli eredi – i chiamati - il curatore dell’eredità giacente
la curatela fallimentare
LA TASI NEL TRUST

trust*
negozio giuridico (contratto) di matrice anglosassone*
tramite il quale un soggetto (disponente) trasferisce beni e diritti
ad un altro soggetto (trustee) che dovrà gestirli per il
raggiungimento di uno scopo a favore di un beneficiario
trustee ha la titolarità dei beni in trust ma non può
avvantaggiarsi personalmente dall’essere proprietario dei beni,
non può fare suoi i frutti, non può godere dei beni stessi, è tenuto
solo ad utilizzarli nell’interesse del beneficiario secondo le
indicazioni del disponente
* l’ingresso del trust nel nostro ordinamento si è avuto con la ratifica della Convenzione
dell’Aia del 1985, accordo internazionale che ha, altresì, delineato i tratti essenziali dell’istituto
LA TASI NEL TRUST
trust
Proprietà atipica (?)
il contenuto tipico e tassativo del diritto di proprietà di cui
all’art.832 c.c. che fissa in capo al titolare la pienezza e
l’esclusività dei poteri di godimento e di disposizione del bene non
sono compatibili con i poteri del trustee
la rigidità della struttura codicistica del diritto di proprietà è
ormai superata dal diritto vivente, che nella prassi giuridica tollera
figure di proprietà atipica, quali ad esempio la multiproprietà
LA TASI NEL FALLIMENTO
 la curatela fallimentare
ici/imu
art.9, co.7, D.Lgs 23/2011 – art.10, co.6*, D.Lgs 504/1992
*il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla data della loro
nomina
*il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale è effettuato entro il termine di
tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
CHIAMATO ALL’EREDITÀ
jus delationis
accettare l’eredità
rinunciare all’eredità
qualità di erede*
acquisto dell’eredità, art.459 c.c.
* la delazione, infatti, rappresenta solo il presupposto per l’acquisto
della qualità di erede e dell’eredità che si realizzano esclusivamente con
l’accettazione
LE SUCCESSIONI: LA VACATIO
 POTERI DEL CHIAMATO ALL’EREDITÀ DURANTE IL
PERIODO DI VACATIO*
 ART.460 C.C.
atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari
può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio
 azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro,
necessità di materiale apprensione
Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto
alla nomina di un curatore ex art.528 c.c.
* il patrimonio ereditario è privo di un dominus
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si
prescrive in dieci anni decorrenti dal momento
dell’apertura della successione (ex art.2935 c.c.)
l’accettazione dell’eredità retroagisce al momento
dell’apertura della successione
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 L’EREDITA’
SI ACQUISTA CON L’ACCETTAZIONE, I CUI EFFETTI
RETROAGISCONO AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
 ART.459 C.C.
ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
accettazione pura e semplice, art.470 c.c.
 l’erede succede sia nell’attivo che nel passivo e si determina la
confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede. Egli è
tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se questi superano
l’attivo ereditario
LA TASI NELLE SUCCESSIONI

ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE
ACCETTAZIONE ESPRESSA, ART.475 C.C.
 negozio giuridico non personalissimo (può essere
effettuata tramite un rappresentante legale o volontario)
 unilaterale
 non recettizio
 formale, forma scritta ad substantiam (atto pubblico
o scrittura privata)
LA TASI NELLE SUCCESSIONI

ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE
ACCETTAZIONE TACITA
art.476 c.c.
 si determina quando il chiamato all’eredità compie
un atto che presuppone necessariamente la sua
volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare
se non nella qualità di erede (facta concludentia)
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 L’EREDITA’
SI ACQUISTA CON L’ACCETTAZIONE, I CUI EFFETTI
RETROAGISCONO AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
 ART.459 C.C.
ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
accettazione con beneficio di inventario, art.470 c.c.
 colui che accetta con beneficio d’inventario è erede, con la differenza
che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, per
cui egli conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso
il de cuius ma non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius
ultra vires hereditatis
LA TASI NELLE SUCCESSIONI

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE
IL
DIRITTO DI ACCETTARE SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI A
DECORRERE DALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE
art.480 c.c.
 la prescrizione non può essere interrotta
 può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse
 può essere rinunciata solo da chi avrebbe diritto a farla valere
fissazione giudiziale di un termine per l’accettazione
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481
azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di
decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia
all’eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare
l’actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia
interesse
• i creditori che abbiano diritti verso l’eredità
• i chiamati in subordine
• il curatore dell’eredità giacente
 l’actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del
chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481
Il procedimento
Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione
Udienza di comparizione delle parti
Ordinanza che dichiara l’intervenuta decadenza del chiamato dal diritto
di accettare
Il decorso del termine giudiziale per l’accettazione o la rinuncia
dell’eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia
l’eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale di
decadenza il chiamato non può più accettare
 L’actio interrogatoria non può essere proposta contro il chiamato per
la prima volta in grado d’appello
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 L’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C.
si determina con la nomina di un curatore dell’eredità
su istanza * rivolta al Tribunale * da parte di chi vi abbia interesse o
d’ufficio (chiamati, creditori, legatari)
quando il chiamato non ha accettato l’eredità
quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari
la nomina del curatore comporta che il chiamato non possa più
esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui
all’art.460 c.c.
* proposta con ricorso o anche con dichiarazione orale
* la competenza è del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il
quale provvede con decreto motivato, iscritto nel registro delle successioni
LA TASI NELLE SUCCESSIONI

IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C.
obblighi e poteri del curatore
 amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell’autorità
giudiziaria che lo ha nominato
 redazione dell’inventario
legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti
verso i beni amministrati
pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione, art.530 c.c.
può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa
autorizzazione
LA TASI NELLE SUCCESSIONI
 LA FINE DELLA GIACENZA, ART.532 C.C.
si determina ipso jure con l’accettazione (tacita o espressa)
dell’eredità
ed anche
esaurimento dell’attivo ereditario per pagamento dei debiti e
dei legati
devoluzione dei beni allo Stato
 gli atti compiuti dal curatore ignaro della cessazione dello stato
di giacenza sono comunque validi ed efficaci
LA TASI NELLE SUCCESSIONI

IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE
 non è soggetto passivo ici/imu ma è un rappresentante ex lege
(in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il
pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto
che risulterà essere l’erede
- LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA
 La doppia soggettività passiva
•
art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
immobili locati/affittati
immobili di proprietà dei Comuni locati o concessi in comodato
 il Comune, soggetto passivo tasi, per il quale opera l’art.1253
c.c.
 il comodatario/locatario, soggetto passivo tasi, in quanto
detentore qualificato
- LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA
 La doppia soggettività passiva
•
art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa
immobili assegnati degli enti per l’edilizia residenziale pubblica
 soluzione proposta dal mef (FAQ 19) non
condivisibile
“In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto
passivo è solo il proprietario e non anche l’occupante”
- LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA
 La doppia soggettività passiva
•
art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
cooperativa edilizia a proprietà indivisa ovvero ente per l’edilizia
residenziale pubblica, soggetto passivo tasi in qualità di
possessore
assegnatario, soggetto passivo tasi, quale detentore
 aliquota specifica per detti immobili
 operatività dell’accollo, ex art.1273 c.c.
 possibilità di prevedere detrazioni soggettive per l’assegnatario
IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO
 La doppia soggettività passiva
•
art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
immobile concesso in comodato
 comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore
comodatario, soggetto passivo tasi in quanto detentore in
virtù del contratto di comodato
anche se l’immobile è assimilato ai fini imu all’abitazione
principale
IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO
soluzioni non condivisibili proposte dal mef (FA Q19)
immobile concesso in comodato, assimilato ai fini imu
all’abitazione principale
“In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, il
soggetto passivo è solo il proprietario e non anche l’occupante”
unico soggetto passivo il solo comodante
IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO
soluzioni non condivisibili proposte dal mef (FAQ19)
immobile concesso in comodato, assimilato ai fini imu
all’abitazione principale
 fino a concorrenza dell’imposta dovuta sulla rendita di 500,00€,
l’imposta è a carico del solo comodante
sulla
parte
eccedente,
poiché
non
vi
è
l’assimilazione
all’abitazione principale, occorre procedere alla ripartizione del
carico tra comodante e comodatario
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI
 Il concessionario di aree/beni demaniali
 soggetto passivo tasi in qualità di possessore, in quanto
titolare di un diritto reale di godimento, tenuto, quindi a versare
la tasi nella misura del 100%
o
 soggetto passivo tasi in qualità di detentore, in quanto titolare
di un diritto personale di godimento tenuto, quindi a versare la
tasi nella misura stabilita dal Comune
SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU
CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI
SOGGETTO PASSIVO IMU
art.9,co.1, D.Lgs n.23/2011
“… Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario….”
SOGGETTO PASSIVO
ICI
art.3, D.Lgs n.504/1992, così come modificato dall’art.18, L.n.388 del
23/12/2000
SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU

ANTE
2001
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
il
provvedimento
amministrativo
di
concessione
ad
aedificandum può in astratto dare luogo sia ad un diritto reale,
con insorgenza, quindi, a titolo originario, di una proprietà
superficiaria separata dal suolo ex art.952 c.c., sia ad un diritto
di natura personale, gravando sulla parte che invoca tale
seconda configurazione giuridica, l’onere di dedurre chiari
indici rivelatori

ex multis, Corte di Cass sent.n.13284 del 29/05/2013; Corte di Cass. ordinanze nn.22189, 22188 del
26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790, 20791 del 10/10/2012
SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU

ANTE
2001
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
tra i quali per la Cassazione, rilievo decisivo deve essere
attribuito alla destinazione dell'opera costruita dal concessionario
al momento della cessazione del rapporto, "…dato che è evidente
che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo
in presenza di un rapporto obbligatorio”
 ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 13284 del 29/05/2013; Corte di Cass. ordinanze nn.
22189, 22188 del 26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790,
20791 del 10/10/2012
SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU

ANTE
2001
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
per il Mef, la concessione in uso di un bene demaniale da
sempre luogo alla costituzione di diritti reali, in quanto il potere
attribuito al concessionario si esercita direttamente sulla cosa che
ne forma l’oggetto e può essere fatto valere erga omnes, sia pure
nei limiti imposti dalla natura e dalla funzione del bene
(ris. n. 1/DF del 06/06/2003)
SUB-CONCESSIONE

SUB-CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI
 species atipica di sub-contratto
a differenza che nella cessione di un contratto, nella subconcessione non si verifica una successione a titolo particolare e,
quindi, una cessione della concessione con relativo trasferimento
dell’intera posizione giuridica del contraente originario.
la sub-concessione, quindi, ha natura esclusivamente
privatistica, la cui costituzione risulta legittima in quanto l’oggetto
è rappresentato non dai beni demaniali in sé, bensì, dai diritti che
la P.A consente di esercitare sugli stessi con l’atto di concessione
- SOGGETTI PASSIVI
 L’UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI
la detenzione temporanea
il possessore rimane l’unico soggetto passivo nei casi di
detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare
 art.1, co. 673, L.147 del 27/12/2013

“nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare la tasi è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie”
- SOGGETTI PASSIVI
 L’UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI

art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013
 la locazione finanziaria
 nel leasing, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere
dalla stipula del contratto e per tutta la durata* dello stesso
* per durata del contratto, si intende il periodo intercorrente
dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna
POSSESSORE E DETENTORE: LA TASI DOVUTA
 POSSESSORE E DETENTORE

art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante
sono TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento,
COMPRESA
FRA
IL
DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA
10
E
IL
30
PER
CENTO
TASI*, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677.
LA
RESTANTE PARTE
sull'unità immobiliare
è corrisposta dal titolare del diritto reale
POSSESSORE E DETENTORE: LA TASI DOVUTA
 POSSESSORE E DETENTORE
*Se il Comune decide di applicare la Tasi anche agli immobili
locati/affittati, si ritiene che non si possa decidere di non applicarla agli
inquilini, dovendo necessariamente scegliere la compartecipazione al
pagamento del tributo nella misura tra il 10 ed il 30 per cento dell’imposta
complessivamente dovuta per l’unità immobiliare.
*Si ritiene, peraltro, che la misura percentuale prevista dall’Ente per
l’inquilino/affittuario debba essere la medesima per tutti gli immobili e non
possa, quindi, essere differenziata in ragione della diversa tipologia o
destinazione dell’immobile
POSSESSORE E DETENTORE: L’ALIQUOTA APPLICABILE
 POSSESSORE E DETENTORE: L’ALIQUOTA APPLICABILE

l’aliquota è quella che deriva dalla destinazione dell’immobile
data dal possessore

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014,
in vigore dal 10/06/2014
•
La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro
il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata
determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale.
- l’obbligazione solidale
 SOGGETTI PASSIVI

art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013
“…In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria”
casi
 immobile
in
comproprietà
utilizzato
solo
da
uno
dei
comproprietari come abitazione principale
 ex casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi assegnata
- SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTI PASSIVI

art.1, co. 674, L.147 del 27/12/2013
nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
LA BASE IMPONIBILE
LA BASE IMPONIBILE
LA BASE IMPONIBILE
 LA BASE IMPONIBILE

art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013
ai fini tasi, la base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214
 art.13, co.3, D.L.201/2011
“La
base imponibile dell'imposta municipale propria e'
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.…”
LA BASE IMPONIBILE
 LA BASE IMPONIBILE
 fabbricati inagibili o inabitabili
art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013 “la
base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…”
art.13, co.3, D.L. 201/2011 “La
base imponibile dell'imposta municipale propria
è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,
commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
LA BASE IMPONIBILE
 LA BASE IMPONIBILE
 fabbricati inagibili o inabitabili
Quanto ai requisiti di inagibilità o inabitabilità, resta fermo quanto previsto ai fini
imu dall’art.13, comma 3, lett. b), d.l. n.201/2011, ovvero: “... L'inagibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il
contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione
della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con
interventi di manutenzione”.
LA BASE IMPONIBILE
 LA BASE IMPONIBILE
 fabbricati di interesse storico e artistico
art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013
“la base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…”
art.13, co.3, D.L 201/2011 “La
base imponibile dell'imposta municipale propria
è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,
commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.
La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
LA BASE IMPONIBILE
 LA BASE IMPONIBILE PER IL DETENTORE
art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013
“la base imponibile è quella prevista per
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…”
PER LE AREE EDIFICABILI
 art.5, co.5, D.Lgs 504/1992
IMMOBILE IN CAT.D NON ISCRITTO IN CATASTO
 art.5, co.3, D.Lgs 504/1992
LE ALIQUOTE
LE ALIQUOTE
LE ALIQUOTE
 L’ALIQUOTA DI BASE
art.1, co.676,L.147 del 27/12/2013
L’aliquota di base della tasi è pari all’1 per mille
 Il Comune ha la facoltà
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE,
ai sensi e per gli effetti dell’art.52, D.Lgs n.446/1997,
DETTA ALIQUOTA SINO AD AZZERARLA
DI RIDURRE
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
art.1, co.677,L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1,
lett.a), D.L. 06/03/2014, n.16
“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille….
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
art.1, co.677,L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1,
lett.a), D.L. 06/03/2014, n.16
L’Ente con delibera di consiglio comunale determina le aliquote tasi
rispettando, in ogni caso, per gli immobili soggetti a imu e tasi
il vincolo del 6 per mille, per le abitazioni principali in cat.A/1,A/8,A/9
il vincolo del 10,6 per gli immobili diversi dall’abitazione principale
tenendo presente che, per il 2014
L’aliquota massima tasi non può essere superiore al 2,5 per mille
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI
DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
art.1, co.677, L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1, lett.a), D.L.
06/03/2014, n.16, conv.con mod.L. 68 del 02/05/2014
“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse
equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
sempre per il 2014, nel determinare le aliquote tasi
è possibile
superare i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille
il maggior gettito deve essere destinato a finanziare
detrazioni d’imposta o altre misure per l’abitazione principale e per gli
immobili ad essa equiparati, tali da garantire effetti equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all’imu, relativamente alla stessa
tipologia di immobile
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
“ammontare
complessivamente
non superiore allo 0,8 per
mille”
“…nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo*, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille….”
10,6 per mille, per gli immobili diversi soggetti a imu e tasi e 6 per mille,
per le abitazioni principali in cat.A/1,A/8,A/9
2,5 per mille, per gli immobili soggetti solo a tasi
 circolare del mef n.2/DF/2014
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
“a condizione che siano finanziate…detrazioni d'imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011”
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
“a condizione che siano finanziate….detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011”
ovvero, equivalenza tra il gettito imu e il gettito tasi
lo 0,8 serve a finanziare le detrazioni che complessivamente e non
individualmente servono a garantire l’invarianza del carico fiscale ImuTasi, avendo, poi, il Comune facoltà di redistribuire l’extra gettito anche
solo su alcuni soggetti
L’invarianza di gettito è al 2012 o al 2013 (?)
- LE ALIQUOTE
 I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE
“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo
periodo, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti
o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente
alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,”
Il vincolo posto all’utilizzo dello 0,8 per mille è da intendersi come
obbligo di destinazione del gettito ricavato al finanziamento delle
detrazioni
- LE ALIQUOTE
 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
art.1, co.678,L.147 del 27/12/2013
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non
può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del
presente articolo
 aliquota pari all’1 per mille
*FAQ 7
- LE ALIQUOTE
 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE
Le aliquote TASI sono approvate dal Consiglio comunale entro il
termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi
alla cui copertura è diretto il prelievo
 art.1, co.683, L.147 del 27/12/2013
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del bilancio di previsione…le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero
2), del comma 682
- LE ALIQUOTE
 DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE
per settore di attività
per tipologia di immobile (gruppo e cat.catastale)
per destinazione dell’immobile
art. 1, comma 683, L. 147 del 27/12/2013
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione…le aliquote della TASI…e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”
DEDUCIBILITA’ TASI
deducibilità tasi
 per gli immobili strumentali (per destinazione o per natura)
delle imprese e dei professionisti,
DEDUCIBILE
LA TASI È INTERAMENTE
ai fini dell’imposta sul reddito di impresa e del reddito
derivante dall’esercizio di arti e professioni, nonché ai fini irap
RIDUZIONI ED ESENZIONI
RIDUZIONI ED ESENZIONI
RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE
 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE

art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod.dall’art.2, co.1,
lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16
Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni per i casi di
 abitazioni con unico occupante
abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro
uso limitato e discontinuo
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE
 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE

art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1,
lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16
Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni
ed esenzioni per i casi di
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero fabbricati rurali ad
uso abitativo
RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE
 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE

art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1,
lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16
Naturalmente, l’Ente locale potrà prevedere riduzioni o
esenzioni anche solo per una o più di una fattispecie, così come
potrà diversificare il trattamento agevolato, in ragione delle
diverse fattispecie tipizzate
LE ULTERIORI RIDUZIONI
 LE ULTERIORI RIDUZIONI

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro…per quanto
riguarda la tasi
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, altresì, della
capacità
contributiva
l'applicazione dell'ISEE
della
famiglia,
anche
attraverso
LE ULTERIORI RIDUZIONI
 LE ULTERIORI RIDUZIONI

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
L’Ente ha ampia facoltà di prevedere con regolamento, ulteriori riduzioni
rispetto a quelle tipizzate al comma 678, anche collegate alla capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee

nei casi di immobili locati/affittati/dati in comodato, se la detrazione
ha natura oggettiva si applica sull’immobile e quindi va a beneficio sia del
possessore che del detentore, se ha natura soggettiva andrà a beneficio
del solo soggetto passivo cui si riferisce * in ragione dell’autonoma
obbligazione tributaria del possessore e dell’occupante
* ad es.la detrazione per il detentore che utilizzi l’immobile come abitazione principale
LE ULTERIORI RIDUZIONI
 LE ULTERIORI RIDUZIONI

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
L’Ente ha ampia facoltà di prevedere con regolamento, ulteriori riduzioni
rispetto a quelle tipizzate al comma 678, anche collegate alla capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee

le eventuali detrazioni anche se di natura soggettiva previste per un
immobile in comproprietà vanno a beneficio di tutti i possessori, in
ragione della natura solidale dell’obbligazione tasi
Le regole per il versamento della tasi
I VERSAMENTI
Le regole per il versamento della tasi a regime

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.
Il versamento della Tasi è effettuato nei termini individuati
dall’articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n.23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Le regole per il versamento della tasi a regime

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1988, n.360, e successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta;
Le regole per il versamento della tasi a regime

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014

a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché dei regolamenti della TASI esclusivamente in via
telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1988; in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Le regole per il versamento della tasi a regime

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I
comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle
finanze – sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del
presente comma, il versamento della prima rata della TASI è
effettuato
entro
il
16
giugno
2014
sulla
base
delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23
maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e
pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo
n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata
della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18
settembre 2014;
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
-a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10
settembre 2014, mediante inserimento del testo nel Portale del
federalismo fiscale.
•
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della
TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre
2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al co.
676
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
-nel rispetto, comunque, del limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile.

nota del mef del 02 /09/2014
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio
della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale
di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle
condizioni del titolare del diritto reale.
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto
termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a
statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il
Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere
sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del
gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per
ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi
entro il 10 giugno 2014.
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate,
entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei
confronti
dei
singoli
comuni
ove
le
anticipazioni
complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante
per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale.
Le regole per il versamento della tasi per il 2014

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
•
L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative
somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta
riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli
importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla
stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato
entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il
reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.
Le regole per il versamento della tasi dal 2015

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09
giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014
A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo
disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su
loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli
stessi modelli.
LE MODALITA’ DI VERSAMENTO
art.1, co. 689, L.147 del 27/12/2013
Con uno o più decreti* del direttore generale del Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in
particolare, L'INVIO
DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE
COMPILATI DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI
LE MODALITA’ DI VERSAMENTO
 Le modalità di versamento
PER LA TASI

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
“Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*,
ovvero, tramite apposito bollettino di conto corrente postale* al
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili…”
*ris.Agenzia delle Entrate, nn.46 e 47 del 24/04/2014 – D.M.23/05/2014
IL VERSAMENTO DEGLI OBBLIGATI IN SOLIDO
 Il versamento degli obbligati in solido

art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013
“…In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria”
 nel caso di più possessori - detentori, l’obbligazione
tributaria è UNICA ed è IN SOLIDO*
L’OBBLIGAZIONE UNICA E SOLIDALE
art.1292 c.c. “
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri...”
 la solidarietà dei co–possessori e del co-detentori è una solidarietà
paritetica, perché l’unico presupposto d’imposta si realizza in capo a due
o più soggetti passivi che sono tutti obbligati principali perché hanno
posto in essere la fattispecie impositiva; non a caso la stessa
disposizione del co.671 prevede la solidarietà nell’ottica
obbligazione tributaria”
“dell’unica
L’OBBLIGAZIONE UNICA E SOLIDALE
art.1292 c.c. “
L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto
all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri...”
 l’obbligazione tributaria solidale è comunque scindibile, nel senso che
nella fase dell’adempimento spontaneo non è di ostacolo la natura
solidale dell’obbligazione alla possibilità di effettuare in luogo dell’unico
versamento, dei versamenti distinti pro-quota, fermo restando che la
somma dei singoli versamenti, per considerarsi regolare, deve essere
tempestiva e pari nel suo ammontare complessivo al quantum dovuto
IL VERSAMENTO DEL POSSESSORE E DEL DETENTORE
NON VI E’ SOLIDARIETA’ TRA POSSESSORE E DETENTORE
 la quota non versata dal detentore non può essere richiesta al
possessore e viceversa
 il pagamento di tutta la tasi dovuta dal possessore non libera il
detentore, fatta salva l’ipotesi dell’accollo, ex art.1273 c.c.
La destinazione del gettito tasi
la destinazione del gettito
tasi
La destinazione del gettito tasi – i servizi indivisibili
la destinazione del gettito tasi alla copertura dei servizi indivisibili
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
 servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a
realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali (art. 112 TUEL)
SERVIZI INDIVISIBILI
 si individuano nelle attività comunali che non sono erogate a domanda
individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la
quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. Sono quei
servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente)
dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali
- I servizi a domanda individuale
la destinazione del gettito tasi alla copertura dei servizi
indivisibili
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
 si intendono tutte quelle attività gestite direttamente (anche in
forma indiretta) dal comune, che siano poste in essere non per
obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente
e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o
regionale, sicchè sono soggetti a contribuzione a carico
dell’utente
- I servizi indivisibili
elencazione meramente indicativa
Servizi di polizia locale
Gestione della rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione
strade, sgombero neve)
 Illuminazione pubblica
Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio
e l’ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta
e smaltimento rifiuti)
Anagrafe
LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC
IL REGOLAMENTO
IL REGOLAMENTO IUC
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
 Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro
 il regolamento è necessario ai fini dell’applicazione della
iuc
è’ possibile predisporre un regolamento unico suddiviso
per sezioni, o distinti regolamenti*
- IL REGOLAMENTO IUC
 IL REGOLAMENTO

* Nota del mef del 28 febbraio
Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti
 A decorrere dal 03 marzo 2014, sarà disponibile nell’ambito del servizio
“Regolamenti e delibere tributi comunali” del Portale del federalismo
fiscale, cui si accede seguendo il percorso “Area Riservata” – “Servizi” –
“Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC”dedicata alla
trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati
dai comuni in materia di imposta unica comunale (iuc), di cui all’art.1,
commi da 639 a 704 e 731, della L.27/12/2013, n.147
- IL REGOLAMENTO IUC
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013
PER LA TASI
 l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
PER LA TASI
 la misura della tasi dovuta dall’occupante, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della tasi
- IL REGOLAMENTO IUC
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod.dall’art.2, 1
co.lett.h), D.L n.16 del 06/03/2014
PER LA TASI
 le eventuali riduzioni ed esenzioni nel caso di:
• abitazioni con unico occupante
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso
non continuativo, ma ricorrente
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
mesi all'anno, all'estero
• fabbricati rurali ad uso abitativo
- IL REGOLAMENTO IUC
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013
PER LA TASI
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della
capacità
contributiva
della
famiglia,
anche
attraverso
l'applicazione dell'ISEE
 le circostanze attenuanti o esimenti l’applicazione di sanzioni
LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC
LA DICHIARAZIONE
LA DICHIARAZIONE TASI
 LA DICHIARAZIONE TASI

art.1, co. 684, L.147 del 27/12/2013
 I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno
successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tributo
 DICHIARAZIONE
SUCCESSIVO
ENTRO
IL
30
GIUGNO
DELL’ANNO
- LA DICHIARAZIONE TASI
 LA DICHIARAZIONE TASI

art.1, co. 685, L.147 del 27/12/2013
 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione
dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello in cui sono intervenute le predette
modificazioni
 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO
DELL’ANNO SUCCESSIVO
- LA DICHIARAZIONE
 LA DICHIARAZIONE TASI

art.1, co. 687, L.147 del 27/12/2013
 “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
dell'IMU”
LA DICHIARAZIONE IMU – D.M.30/10/2012
 NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO

Quando la dichiarazione ici è compatibile

Quando gli elementi rilevanti dipendono da atti per i quali
trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3 –
bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463(MUI)

In tutti i casi in cui il comune è, comunque, a conoscenza
degli elementi rilevanti
LA DICHIARAZIONE IMU - D.M.30/10/2012

NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER L’IMMOBILE
DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE
ad eccezione

coniugi che hanno la residenza in immobili diversi situati nello
stesso comune:

obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle
agevolazioni per l’abitazione principale

NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI AD
ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O
SANITARI ASSIMILATI DAL COMUNE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO per i contratti di locazione e di
affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010
DICHIARAZIONE IMU

OBBLIGO DICHIARATIVO
nei casi di acquisto, vendita o mutamento del
valore delle aree edificabili

OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O
ARTISTICO

OBBLIGO
DICHIARATIVO
per gli immobili oggetto di locazione
DICHIARATIVO
quando
finanziaria

OBBLIGO
si
sull’immobile un diritto reale di godimento
costituisce
o
si
estingue
LA DICHIARAZIONE IMU PER GLI IMMOBILI INAGIBILI

GLI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI
obbligo dichiarativo nei soli casi in cui si perde il
diritto alla riduzione

poiché è in tali casi che l’Ente non dispone delle informazioni
necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste
dalla legge per l’agevolazione in questione
L’IMU PER IL 2014
 L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)
(la componente patrimoniale della iuc)
L’IMU PER IL 2014
 l’abitazione principale e le
fattispecie equiparate
LE NOVITA’ SULL’IMU DAL 2014
 LE IPOTESI DI ESCLUSIONE
art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod.
dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013*
ABITAZIONE PRINCIPALE * E RELATIVE PERTINENZE
NO
A/1
“L'imposta
A/8
A/9
municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili [ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della
stessa]…..L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa…”
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
 abitazione principale nell’imu
art.13, 2 co. terzo periodo, D.L 201/2011, conv.L n.214/2011
norma di definizione
disposizione normativa di stretta e rigorosa interpretazione,
vista anche la finalità antielusiva
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile
nel
catasto
immobiliare, nel quale
edilizio
urbano
come
unica
unità
IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE
DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
art.13, 2 co. quarto periodo, D.L 201/2011, conv.L n.214/2011
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile
norma agevolativa
L’ABITAZIONE PRINCIPALE
 Dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo e
del suo nucleo familiare*
 nucleo familiare ?
“agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale”, ex art.4 D.P.R. n.223/89
coniugi e figli minori, ex artt.144-147 C.c., Cass.n.24567/2014
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 LE
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER
FACOLTÀ
 art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv. L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1,
co.707, L.147 del 27/12/2013
gli immobili appartenenti ad anziani e disabili
 art.13, co.2, D.L. n.201/2011, L.214 del 22/12/2011
“ I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata…”
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 LE
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER
FACOLTÀ
gli immobili dei residenti all’estero
 art.13, co.2, D.L. n.201/2011 ante modifiche art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014,
conv.L n.80 del 23/05/2014
“I
comuni
possono
considerare
direttamente
adibita
ad
abitazione principale…l’unità immobiliare posseduta da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata…”
Gli immobili dei residenti all’estero post modifiche
 GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

art.13, co. 2, D.L. 201/2011, così come mod.dall’art.9-bis, D.L. 47
del 28/03/2014, conv.L n.80
del 23/05/2014, con decorrenza dal
28/05/2014
“I
comuni
possono
considerare
direttamente
adibita
ad
abitazione principale…l’unità immobiliare posseduta da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o
di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata…”
Gli immobili dei residenti all’estero già pensionati
 GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

art.13, co. 2, D.L. 201/2011, così come mod.dall’art.9-bis, D.L. 47 del
28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 con decorrenza dal 28/05/2014

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita
ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
o data in comodato d’uso.
Gli immobili dei residenti all’estero già pensionati
 GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO

art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80
del 23/05/2014 con
decorrenza dal 28/05/2014
Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 LE
ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER
FACOLTÀ
gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito
art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come
mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 per il 2013
(limitatamente alla sola seconda rata)
gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito
 art.2, co.2-bis., D.L. n.102/2013, conv.L.124 del 28/10/2013
unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado ad esclusione delle abitazioni in cat.A/1,A/8 e A/9
destinazione ad abitazione principale del comodatario
in caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato,
l’assimilazione opera per un solo immobile
discrezionalità dell’Ente nel definire i criteri e le modalità per l’applicazione
dell’agevolazione, ivi compresa la scelta del limite dell’isee al quale subordinare la
fruizione del beneficio
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito

dal 2014
art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del
27/12/2013
“
I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale…l'unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo
che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare
con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari,
la predetta
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare…”
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 gli
immobili
concessi
in
comodato
d’uso
gratuito
 art.13,
2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1,
co.707, L.147 del 27/12/2013
unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
destinazione ad abitazione principale del comodatario
in caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo
in comodato, l’assimilazione opera per un solo immobile
LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
 gli
immobili
concessi
in
comodato
d’uso
gratuito
 art.13,
2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1,
co.707, L.147 del 27/12/2013
IL
COMUNE DEVE PREVEDERE CHE L’AGEVOLAZIONE OPERI
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di euro 500
ovvero
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo
familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui
IL COMODATO
 IL COMODATO
art.1803 C.c.
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna
all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un
uso o per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la cosa
ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito
 Il comodato può essere costituito anche oralmente (c.d.
contratto verbale), l’art.1350 c.c. non richiede la forma scritta ad
substantiam
IL COMODATO
 IL COMODATO
durata del comodato*
 termine convenuto (art.1809 c.c.)
 termine derivante dalla destinazione* (art.1809 c.c.)
comodato precario (art.1810 c.c.)
ovvero revocabile ad nutum da parte del proprietario
* ordinanza interlocutoria, Corte di Cass.n.15113 del 17/06/2013
•Corte di cass.S.U. sent.n.20448 del 29/09/2014
L’IMU PER IL 2014
 la disciplina imu per i terreni
agricoli
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO
TERRENI AGRICOLI
posseduti e condotti da coltivatori
diretti e imprenditori agricoli
ANCHE SOCIETÀ*
(società di
persone, società cooperative, società di capitali)
 ISCRIZIONE NELLA PREVIDENZA AGRICOLA
*art.13,
co. 8-bis, D.L. n.201/2011 conv.L.214 del 22/12/2011 “… I terreni agricoli
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali DI CUI
ALL’ARTICOLO
1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, e suc.modif.,
purché dai medesimi condotti …”
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO
TERRENI AGRICOLI
Art. 13 co. 8 bis del D.L n.201/2011
 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli
professionali DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N.
99, e suc. modif., purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta
limitatamente ALLA PARTE DI VALORE ECCEDENTE EURO 6.000 e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti
euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500
e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500
e fino a euro 32.000.
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO
TERRENI AGRICOLI
moltiplicatore 75
art.13,5 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011 così come mod. così come mod. dall’art.1, co.707,
L.147 del 27/12/2013
D.M. 24/10/2014, (G.U. n.262 del 11/11/2014) - commi 707 e 708, L.147/2013
Contributo a compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione da 110 a
75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni
agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
iscritti nella previdenza agricola
esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati e
definiti dall'art. 9, co. 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557, conv.L. 26/02/1994, n. 133
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
esclusione
art.1, co.708, L.n.147/2013
No
fabbricati rurali abitativi
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO
TERRENI AGRICOLI
ricadenti in aree montane o di collina
esenzione
art.9, co.8, D.Lgs 23/2011 - art.7, 1 co.lett.h), D.Lgs 504 del 31/12/1992
“Sono esenti dall'imposta… i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984…”.
tali aree sono, sino al 2013, quelle specificatamente individuate ed
elencate nella circolare ministeriale n.9 del 14/06/1993
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012,
mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89
 Con
come
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari
e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere
dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs 30/12/1992, n. 504, sulla base
dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni
posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del d. lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, e gli altri.
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012,
mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89
 Dalle
come
disposizioni di cui al presente comma deve derivare un
maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di
euro a decorrere dal medesimo anno 2014….
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come
mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89
Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a
seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, é operato,
per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e
Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come
mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89
Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al
predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è
riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come
mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89
 Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono
terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di
collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU.
 INSERIMENTO NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE(d.d.g.finanza 29/07/2014)
IL MANCATO INSERIMENTO NEL TERMINE DEL 23 SETTEMBRE SARA’ CONSIDERATO
COME INESISTENZA NEL COMUNE DI TERRENI AVENTI DETTE CARATTERISTICHE AI FINI
DELLA COMPENSAZIONE DEL MANCATO GETTITO IMU (NOTA MEF DELL’08/09/2014)
L’IMU PER IL 2014
 la destinazione della riserva
statale per l’imu 2012
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.13, co.11, D.L. n.201/2011
“ E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti
gli immobili,
AD ECCEZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE
RELATIVE PERTINENZE DI CUI AL COMMA
7,
NONCHE' DEI FABBRICATI
RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI AL COMMA
BASE.
8, L'ALIQUOTA
DI
Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli
immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
art.13, co.10, D.L n.201/2011
“ La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui
all’art.8, co.4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; per
tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta
prevista dal comma 11 a favore dello Stato…”
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Art.1, co.380, lett.f), L.n.228 del 24/12/2012
è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di
cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, primo periodo, del cit.
art.13
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Art.1, co.380, lett.g), L.n.228 del 24/12/2012
I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co.6 dell’art.13, D.L
n.201/2011 cit. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Art.1, co.380, lett.h), L.n.228 del 24/12/2012
è abrogato il co.11 dell’art.13, D.L n.201/2011
…..le attività di accertamento e riscossione della quota erariale
sono svolte dal comune al quale spettano
LE MAGGIORI SOMME
derivanti dalle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e
sanzioni
LA RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO
 art.1, co.380, lett.f), L.24/12/2012, n.228, mod. dall’art.10, co4-quater,
D.L. n.35/2013, conv.L.06/06/2013, n.64
è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale
propria di cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, primo periodo, del cit. art.13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo cat.D posseduti dai
comuni che insistono sul rispettivo territorio
LA RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO
 art.1,
co.380, lett.f), L.24/12/2012, n.228, mod. dall’art.10, co4-quater, D.L.
n.35/2013, conv.L.06/06/2013, n.64
le attività di accertamento e riscossione
relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo cat. D sono svolte dai comuni ai quali spettano
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni
L’IMU PER IL 2014
 la diciplina imu per gli enti
non commerciali
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Gli obblighi dichiarativi degli enti non commerciali
obbligo dichiarativo
immobili esenti* ex art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992
immobili dove si svolge un attività mista (commerciale e non) ex art.91bis D.L n.1/2012
 immobili dove si svolgono attività ricomprese tra quelle di cui all’art.7,
1 co.lett.i) ma con modalità commerciali
LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
*D.M.30/10/2012

OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI
NON COMMERCIALI ESENTI EX ART.7, 1 CO.LETT.I), D.LGS
N.504/1992
anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente al
2012 e che continuano ad essere posseduti ed utilizzati anche nel
corso del 2012
obbligo dichiarativo per gli immobili che hanno perso o
acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione
la dichiarazione non deve essere presentata negli anni in
cui non vi sono variazioni
LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
D.M.
26/06/2014,
APPROVAZIONE
DEL
MODELLO
DI
DICHIARAZIONE DELL’IMU E DELLA TASI
ART.1,
CO.719,
l.147/2013,
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA
D.M.
04/08/2014,
SPECIFICHE
TECNICHE
TRASMISSIONE
21/10/2014, apertura dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
PER
LA
LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
D.M. del 23/09/2014, in G.U.n.226 del 29/09/2014
termine di presentazione 30 novembre 2014
differimento del termine del 30 settembre 2014, previsto
dall’art.5, co.2, del d.m. 26/6/2014, per la presentazione della
dichiarazione IMU TASI ENC per gli anni 2012 e 2013 al 30
novembre 2014 (01 dicembre)
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Le modalità di versamento per gli enti non commerciali
Immobili dove si svolge l’attività mista, ai sensi dell’art.91-bis, D.L. n.
1/2012
tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50
per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate (la prima) entro il 16 giugno e
(la seconda) entro il 16 dicembre
la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno
successivo a quello cui si riferisce il versamento
LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014
Le modalità di versamento per gli enti non commerciali
Immobili dove si svolge l’attività mista, ai sensi dell’art.91-bis, D.L. n.
1/2012
gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell’imposta
municipale propria con eventuale compensazione dei crediti (imu)
maturati
nei
confronti
dell’Ente
locale
e
risultanti
dalla
dichiarazione
versamento effettuato esclusivamente ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs 9/07/1997, n. 241
art.1, co.721, L.147 del 27/12/2013
L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
art.9, co.8, D.Lgs n.23/2011
art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, 1 co.lett.c) del
TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica*,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle
attività di cui all' articolo 16, lettera a) della legge 20/05/1985,
n.222
*le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane
•le attività di R&s svolte in maniera indipendente
•le attività di diffusione dei risultati della ricerca
L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI
 Requisito oggettivo
attività non esclusivamente commerciale
Art.7,co.2 bis, L.n.248/2005
 “L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende
applicabile alle attività indicate nella medesima lettera
ABBIANO ESCLUSIVAMENTE NATURA COMMERCIALE…”
CHE NON
LE ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ NON COMMERCIALI
ATTIVITÀ SVOLTE CON MODALITÀ NON COMMERCIALI
D.L. n.1/2012, conv.in L.n.27 del 24 marzo 2012
 ART.91-BIS “ NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
”
Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento»
aggiungere le parole «CON MODALITÀ
NON COMMERCIALI»
È abrogato il co. 2 bis dell'art. 7, L.n.248/2005
GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE
LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA)
 ART.91-BIS
“NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI”
2) Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al
comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli
immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla
restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e
reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art.
2 del decreto legge 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, nr. 286.
 Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente
producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013
- GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE
LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE
ESCLUSIVA)
 art.2, D.L n.262/2006
41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una
revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da
parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista
dall'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli
20 e 28 dello stesso regio decreto legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma
338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
- GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE
LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE
ESCLUSIVA)
 art.2, D.L n.262/2006
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e
nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque
applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi
provvedimenti attuativi.
GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE
LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA)
 ART.91-BIS
“NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DEGLI ENTI NON COMMERCIALI”
3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente
comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in
PROPORZIONE ALL'UTILIZZAZIONE NON COMMERCIALE
RISULTA DA APPOSITA DICHIARAZIONE.
dell'immobile QUALE
Con successivo decreto del ministro
dell'Economia e delle Finanza da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 17 agosto 1988, nr. 400, entro 60 giorni dalla conversione
del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
dell'individuazione del rapporto proporzionale
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
D.M. 19/11/2012, n.200 (G.U. del 23/11/2012,n.274)
LE ATTIVITÀ SVOLTE CON “MODALITÀ NON COMMERCIALI”
REQUISITI GENERALI
REQUISITI DI SETTORE
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
art.3
 requisiti generali
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a soci,
amministratori, collaboratori, utili e avanzi di gestione, nonché
fondi o capitale durante la vita dell’Ente nei confronti di
amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a
meno che la destinazione non sia imposta dalla legge, ovvero
non sia effettuata a favore di enti che fanno parte della medesima
struttura e svolgono la stessa attività o altre attività istituzionali
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
art.3
 requisiti generali
obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo
delle attività funzionali allo scopo istituzionale della solidarietà
sociale
obbligo di devolvere, in caso di scioglimento per qualunque
causa, il patrimonio dell’ente non commerciale ad altro ente non
profit che svolga analoga attività, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 art.4 “ Ulteriori requisiti ”
 requisiti di settore
attività sanitarie ed assistenziali
accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo
Stato, Regioni e Enti locali, svolte in maniera complementare o
integrativa rispetto al servizio pubblico a titolo gratuito, salvo
eventuali
importi
di
partecipazione
alla
spesa
dall’ordinamento per la copertura del servizio universale
previsti
- DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 art.4 “ Ulteriori requisiti ”
 requisiti di settore
attività sanitarie ed assistenziali
ovvero non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con
lo Stato, Regioni e Enti locali se svolte a titolo gratuito o dietro il
pagamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non
superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività
svolte nello stesso ambito territoriale*
L’ambito territoriale è normalmente quello comunale; non dovrebbe comunque
superare quello regionale.
In assenza nello stesso ambito territoriale di analoghe attività, le attività
assistenziali esercitate da enti non commerciali devono ritenersi svolte con
modalità non commerciali
- DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 requisiti di settore
attività didattiche
attività paritaria rispetto a quella statale, non discriminazione in fase
di accettazione degli alunni, rispetto degli obblighi di contrattazione
collettiva, di adeguatezza delle strutture e di pubblicità del bilancio
se svolte a titolo gratuito o con il pagamento di una retta simbolica tale
da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio*
*L’ammontare medio dei corrispettivi richiesti agli studenti e alle famiglie
non deve essere superiore al corrispondente costo medio per studente
individuato dal MIUR
- DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 requisiti di settore
attività ricettive
 attività che prevedono l’accessibilità limitata ai destinatari delle attività istituzionali
e la discontinuità nell’apertura
ricettività sociale (housing sociale)
attività dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee
nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali o familiari
svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo
simbolico* o di importo non superiore alla metà di quello medio previsto
per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale (regionale) con
modalità commerciali
- DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 requisiti di settore
attività ricettive
*spetta al Comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei
versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la
simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non
commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione
di corrispettivo simbolico
- DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 requisiti di settore
attività culturali - ricreative - sportive
svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di un
corrispettivo simbolico o di importo non superiore alla metà di
quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso
ambito territoriale con modalità commerciali
spetta al Comune valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da
ciascun Ente
 il limite della metà del prezzo medio rappresenta un parametro che
deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all’esenzione
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 CRITERI
RILEVANTI
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL
RAPPORTO PROPORZIONALE
Art.5, 2 e 3 comma
per le unità immobiliari a destinazione mista, il rapporto
proporzionale è principalmente determinato in base
alla
superficie
destinata
all’attività
commerciale rapportata alla superficie complessiva
dell’immobile
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 CRITERI
RILEVANTI
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL
RAPPORTO PROPORZIONALE
per le unità immobiliari indistintamente oggetto di utilizzazione
mista, il rapporto proporzionale è, invece, determinato in base
al numero dei soggetti nei confronti dei quali
l’attività viene svolta con modalità commerciali, rispetto
al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei
quali è svolta l’attività
DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200
 CRITERI
RILEVANTI
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DEL
RAPPORTO PROPORZIONALE
per le unità immobiliari ad utilizzazione mista solo limitatamente
a specifici
periodi dell’anno, il rapporto proporzionale è
determinato in base
ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per
lo svolgimento delle attività commerciali
LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA TASI e DELL’IMU
LE REGOLE DI GESTIONE
DELL’IMU E DELLA TASI
IL RINVIO ALLA L.n.296/2006

art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti
commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296
 I versamenti minimi
Art.1, co.168, L. 296/2006
Gli Enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della L. 27/12/2002, n.
289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non
sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica
la disciplina prevista dal medesimo art.25 della L. n. 289/2002.
LA SOGLIA DI INIBIZIONE ALL’ACCERTAMENTO
art.1, co.736, L.147 del 27/12/2013
 all'articolo
3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole:
", regionali e locali" sono sostituite dalle seguenti: "e regionali".
La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º
gennaio 2014
Art.3, commi 10 e 11 del D.L. n.16/2012, conv.con modif.L n.44/2012
a decorrere dal 1 luglio 2012,
NON
si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali,
DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI, NON SUPERI,
€ 30 CON RIFERIMENTO A CIASCUN
La disposizione di cui al comma 10
QUALORA L’AMMONTARE
per ciascun credito, L’IMPORTO
DI
PERIODO D’IMPOSTA
NON
si applica
QUALORA IL CREDITO DERIVI DA RIPETUTA VIOLAZIONE DEGLI
OBBLIGHI DI VERSAMENTO RELATIVI AD UN MEDESIMO TRIBUTO
IL RINVIO ALLA L.n.296/2006

art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi
concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
 termini e modalità per l’attività accertativa
Art.1, co.161, L. 296/2006
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente,
anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono
essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
IL RINVIO ALLA L.n.296/2006

art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi
concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
 requisiti e motivazione degli avvisi di accertamento
Art.1, co.162, L. 296/2006
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto
essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del
procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere
un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e
dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato
dall'ente locale per la gestione del tributo.
IL RINVIO ALLA L.n.296/2006

art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi
concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Notifica del titolo esecutivo
Art.1, co.163, L. 296/2006
Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo
deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è
divenuto definitivo
IL RINVIO ALLA L.n.296/2006

art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi
concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
I rimborsi
Art.1, co.164, L. 296/2006
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal
contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento,
ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente
locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla
data di presentazione dell'istanza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 art.1, co. 692, L.147 del 27/12/2013
Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
la delibera di giunta di nomina non deve essere trasmessa, nota del
mef n.7812/2014 del 15/04/2014
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 art.1, co. 693, L.147 del 27/12/2013
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti
di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di
almeno sette giorni
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
 art.1, co. 694, L.147 del 27/12/2013
In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento
alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a
presunzioni semplici di cui all'articolo 2729* del codice civile
* art. 2729 c.c.
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e
concordanti.
LE SANZIONI
 Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento
 art.1, co. 695, L.147 del 27/12/2013
In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
 Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione
art.1, co. 696, L.147 del 27/12/2013
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica
la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro
- LE SANZIONI
 Le sanzioni per infedele dichiarazione
 art.1, co. 697, L.147 del 27/12/2013
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro
 Le sanzioni per mancata risposta ai questionari
art.1, co. 698, L.147 del 27/12/2013
In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro
100 a euro 500
- LE SANZIONI
 Riduzioni per acquiescenza
 art.1, co. 699, L.147 del 27/12/2013
Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi
 La previsione di circostanze esimenti
art.1, co. 700, L.147 del 27/12/2013
Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti
dalla normativa statale.
LA TARI

LA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)
(la componente iuc destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti)
IL PRESUPPOSTO
 IL PRESUPPOSTO

art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013
 Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani*
 Art.14 co. 3, D.L. n.201/2011 – TARES (abrogato)
Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani
LA SUSCETTIBILITA’ DI PRODURRE RIFIUTI
La suscettibilità di produrre rifiuti
In coerenza con la disciplina della TARES, della quale la TARI è una
evoluzione, la suscettibilità di produrre rifiuti ovverossia la idoneità del
locale o area scoperta in relazione all’uso a cui è adibito di produrre rifiuti
urbani ed assimilati ENTRA NEL PRESUPPOSTO
a differenza della previgente Tarsu/tia, nella Tari
viene meno la
presunzione (legale relativa) di producibilità di rifiuto quale conseguenza
del possesso o detenzione (con onere a carico dell’occupante o
possessore della dimostrazione della inidoneità del locale/area o del
particolare utilizzo), per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che
per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di rifiuti
LE ESCLUSIONI
 LE ESCLUSIONI
 art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili, non operative*, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva
art.14 co. 4, D.L. n.201/2011 – TARES (abrogato)
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva
I SOGGETTI PASSIVI
 I SOGGETTI PASSIVI

art.1, co. 642, L.147 del 27/12/2013
 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
 Art.14,co.3 primo periodo e co.5 D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga * a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. …
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo
di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comuni i locali e le
aree stesse
IL PRESUPPOSTO
 IL PRESUPPOSTO

art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013
 POSSESSORE*:
colui che esercita un potere di fatto sull’immobile espressione di una
attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali
DETENTORE:
colui che possa disporre del bene di cui altri sia il possessore
OCCUPANTE:
colui che utilizza il locale sine titulo
I SOGGETTI PASSIVI
 DETENZIONE TEMPORANEA

art.1, co. 643, L.147 del 27/12/2013
 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie
Art.14,co.6, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie
I SOGGETTI PASSIVI
 SOGGETTO RESPONSABILE

art.1, co. 644, L.147 del 27/12/2013
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento
della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo
 Art.14,co.6, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni e'
responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
LE SUPERFICI TASSABILI
 LE SUPERFICI TASSABILI

art.1, co. 645, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-bis), D.L.
n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
Unità a destinazione ordinaria
Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto
edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1
gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa
attuazione delle disposizioni di cui al comma 647
LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO
 LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO

art.1, co. 647, L.147 del 27/12/2013
Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in
catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole
tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i
comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet
dell'Agenzia delle entrate.
LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO
 LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO

art.1, co. 647, L.147 del 27/12/2013
Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la
revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I
comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più
idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio
2000, n. 212.
LE SUPERFICI TASSABILI
 LE SUPERFICI TASSABILI

art.1, co. 648, L.147 del 27/12/2013
Unità a destinazione speciale
Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie
assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile
art.14,co.9, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella
calpestabile.
LE SUPERFICI TASSABILI
 LE SUPERFICI TASSABILI

art.1, co. 646, L.147 del 27/12/2013
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o
accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80
per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138
LE SUPERFICI ESCLUSE
 LE SUPERFICI ESCLUSE

art.1, co. 649, primo periodo, L.147 del 27/12/2013
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non
si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti
a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne
dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente
art.14,co.10, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
LE SUPERFICI ESCLUSE
 LE SUPERFICI ESCLUSE

art.1, co. 649*, L.147 del 27/12/2013
Li dovè la produzione del rifiuto speciale risulti per costanza e
quantitativo prevalente rispetto a quello speciale assimilato, la porzione di
superficie interessata da tale frequenza e quantità di effettiva produzione,
dovrà non essere computata nella determinazione della superficie
tassabile ai fini della Tari.
l’esonero in quanto dipendente dalla organizzazione produttiva, impone
oneri dichiarativi e probatori non solo per la dimostrazione dell’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente ma anche per la
individuazione degli specifici spazi caratterizzati dalla summenzionata
produzione di rifiuto.
PERIODO D’IMPOSTA
 PERIODO D’IMPOSTA

art.1, co. 650, L.147 del 27/12/2013
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria
art.14,co.18, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
 LA
COMMISURAZIONE
SECONDO
IL
METODO
NORMALIZZATO

art.1, co. 651, L.147 del 27/12/2013
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
art.14,co.9, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
 art.5 co.1 lett.c) D.L. n.102
I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
 IL CRITERIO ALTERNATIVO

art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1
co.lett.d-bis),
D.L.
n.16
del
06/03/2014,conv.con
mod.L.n.68
del
02/05/2014
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte
nonché al costo del servizio sui rifiuti.
I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
 IL CRITERIO ALTERNATIVO

art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-bis), D.L. n.16
del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
art.5 co.1 lett.b) D.L. n.102/2013
determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo,
per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti
COEFFICIENTI IPS E IQS
CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS – IQS
Vedere C.M. n.25/E del 17.02.2000 – n.95/E del 25.05.1994
Il valore tariffario di riferimento è determinato dalla seguente espressione
TS = Cmg x Ips x Iqs
TS = valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di
contribuenza
Cmg = costo medio generale del servizio per unità di superficie. E’ il
rapporto tra costo totale del servizio per l'anno di competenza e
superficie totale soggetta a T.A.R.S.U. (Tale superficie va computata al netto della
quota di area coperta o scoperta non imponibile
per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non
imponibile le attenuazioni tariffarie
Ips = indice di produttività specifica della categoria. E’ il rapporto tra la
produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di
un determinato tipo di utilizzazione, e la produzione media generale per unità di
superficie nota. (qs/qm)
Iqs = indice di qualità specifica della classe. E’ desunto dal rapporto tra
costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal
tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei
rifiuti.
I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-
bis), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il
comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei
coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del
1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento
e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del
medesimo allegato 1
IL VINCOLO DELLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI
 OBBLIGO DELLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI

art.1, co. 654, L.147 del 27/12/2013
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i
costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
art.14,co.11, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI

art.1, co. 683, L.147 del 27/12/2013
Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia
LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
 LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

art.1, co. 655, L.147 del 27/12/2013
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto
con il tributo comunale sui rifiuti.
art.14,co.14, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di
cui all'articolo 33-bisdel decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
LE AGEVOLAZIONI
 LE RIDUZIONI EX LEGE PER I CASI DI DISSERVIZIO

art.1, co. 656, L.147 del 27/12/2013
La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in
caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno
alle persone o all'ambiente
analoga previsione era contenuta nell’ art.14,co.20, D.L. n.201/2011 - TARES
(abrogato)
- LE RIDUZIONI EX LEGE
 LE RIDUZIONI EX LEGE PER LE ZONE NON SERVITE

art.1, co. 657, L.147 del 27/12/2013
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura
non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in
maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita
analoga previsione era contenuta nell’art.14,co.16, D.L. n.201/2011 - TARES
(abrogato)
LE RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
 LE RIDUZIONI PER LA DIFFERENZIATA

art.1, co. 658, L.147 del 27/12/2013
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
Spostamento di quote di costi corrispondenti alla riduzione dalla UD alle UND. La funzionale
raccolta differenziata oltre che evitare la ecotassa regionale determina minori costi per lo
smaltimento e maggiori introiti per il riutilizzo che vanno a beneficio complessivo con minori
costi da coprire con il gettito.
art.14,co.17, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche
RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE
 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE

art.1, co. 659, L.147 del 27/12/2013
Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed
esenzioni per i casi di
 abitazioni con unico occupante
abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso
limitato e discontinuo
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all'anno, all'estero
- RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE
 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE

art.1, co. 659, L.147 del 27/12/2013
Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed
esenzioni per i casi di
fabbricati rurali ad uso abitativo
art.14,co.15, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato)
Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura
massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute
a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti
che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI
 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

art.1, co. 660, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.e-ter), D.L. n.16
del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed
esenzioni* rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma
659. La relativa copertura PUÒ essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa (che non possono eccedere il limite del 7 per cento
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura)
e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune
*
anche tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’isee
GLI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
 Gli assimilati avviati al riciclo
post modifiche apportate in sede di conversione dall’art.2, 1 co.lett.equater),L.n.68 del 02/05/2014
art.1, co. 661, L.147 del 27/12/2013 - ABROGATO
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero
art.1, co. 649, ultimo periodo, L.147 del 27/12/2013
… Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento
riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di
rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati
GLI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
 Gli assimilati avviati al riciclo
post modifiche apportate in sede di conversione dall’art.2, 1 co.lett.equater),L.n.68 del 02/05/2014
art.1, co. 649, ultimo periodo, L.147 del 27/12/2013
Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio
di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al
conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti
speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con
l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
LA TARI GIORNALIERA
 LA TARI GIORNALIERA
art.1, co. 662, L.147 del 27/12/2013
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il
regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa
giornaliera.
L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per
periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
analoga previsione era contenuta nell’art.14,co.24, D.L. n.201/2011 - TARES
(abrogato)
LA TARI GIORNALIERA
 LA TARI GIORNALIERA
art.1, commi 663-664 e 665, L.147 del 27/12/2013
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI,
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100
per cento.
L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della
TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta
municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo14 marzo 2011,
n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto
compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale
LA TARIFFA CORRISPETTIVA
 LA TARI FFA PUNTUALE
art.1, co. 668, L.147 del 27/12/2013
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere
l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della
TARI.
Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani
- LA TARIFFA CORRISPETTIVA
 LA (FUTURA) TARIFFA CORRISPETTIVA
art.1, co. 667, L.147 del 27/12/2013
Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri
per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati
dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura
integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
IL TRIBUTO PROVINCIALE
 IL TRIBUTO PROVINCIALE
art.1, co. 666, L.147 del 27/12/2013
È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il
tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale
deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
PER IL 2013: LA MAGGIORAZIONE TARES
 per il 2013
art.1, co.705, L.147 del 27/12/2013
Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e
il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma
13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai
comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni
I rimborsi
 I RIMBORSI
art.1, co.4, D.L 06/03/2014, n.16
Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi
locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato
citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative
delle predette disposizioni
LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC - TARI
Il REGOLAMENTO
-IL REGOLAMENTO
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
PER LA TARI
 i criteri di determinazione delle tariffe
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti
 l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali
alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta
-IL REGOLAMENTO
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
PER LA TARI
 la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie o esenzioni per i
casi di
• abitazioni con unico occupante
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo
•locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
-IL REGOLAMENTO
 IL REGOLAMENTO

art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013
PER LA TARI
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero
• fabbricati rurali ad uso abitativo
la disciplina delle eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni
(co.660), anche tenendo conto della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE
LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA TARI
I VERSAMENTI
I VERSAMENTI

I VERSAMENTI
PER LA TARI

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b),
D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014

Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
I VERSAMENTI
 I VERSAMENTI
PER LA TARI
Mef, nota del 24/03/2014
“Il
Comune anche nelle more dell’approvazione della delibera
regolamentare di disciplina della Tari potrà stabilire di riscuotere il
tributo in acconto sulla base degli importi versati nell’annualità
precedente”
Ris.Agenzia delle Entrate nn.45 e 47 del 24/04/2014
- LE MODALITA’ DI VERSAMENTO
 Le modalità di versamento
PER LA TARI

art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del
06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014
“…Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale
o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e
di pagamento interbancari e postali…”
ante modifiche
“…Il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi
667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali…”