TASI, IMU E TARI APPLICAZIONE E PROSPETTIVE Maria Suppa, Avvocato tributarista L’IMPOSTA UNICA COMUNALE: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO Legge 27 dicembre 2013, n.147 (G.U. n.302 del 27/12/2013, Supplemento ordinario n.87) Art.1, co.639, L.147 del 27/12/2013 È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO Legge 27 dicembre 2013, n.147 (G.U. n.302 del 27/12/2013, Supplemento ordinario n.87) Art.1, co.639, L.147 del 27/12/2013 La IUC si compone DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola NEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e NELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore LA TASI IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (la componente iuc collegata alla fruizione dei servizi indivisibili del comune) PRESUPPOSTO E OGGETTO IL PRESUPPOSTO E L’OGGETTO DEL TRIBUTO PRESUPPOSTO E OGGETTO PRESUPPOSTO E OGGETTO Art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso* o la detenzione*, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli PRESUPPOSTO E OGGETTO PRESUPPOSTO E OGGETTO Art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 il possesso ovvero il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità sul bene del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (c.d. possesso qualificato,ai sensi e per gli effetti dell’art.1140 c.c.) la detenzione è il potere di fatto sul bene di cui altri sia il possessore, ovvero il potere di fatto sulla cosa derivante da un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale o anche sine titulo I fabbricati – la definizione ai fini tasi I FABBRICATI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 “Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…” art.13, 2 co.D.L.201/2013 FABBRICATI: art.2, 1 co.lett.a),D.Lgs 504/1992 “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato” I fabbricati – la definizione ai fini tasi I FABBRICATI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 “Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…” art.13, 2 co.D.L.201/2013 FABBRICATI: art.2, 1 co.lett.a),D.Lgs 504/1992 “la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero quella anteriore di utilizzazione del fabbricato acquista rilievo solo quando il fabbricato non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale e sufficiente per assoggettare l'immobile all'imposta” ex plurimis, Corte di Cassazione Sez. trib. Sent. n.15177 del 23/06/2010; Corte di Cassazione Sez. trib. sent. n.24294 del 10/10/2008; Corte di Cassazione, sent. n.27161 del 16/12/2011. I fabbricati – la definizione ai fini tasi I FABBRICATI FABBRICATI: “considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza” “l'edificabilità di un'area non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato. E’, infatti, possibile la coesistenza, nella stessa porzione immobiliare, di accessorietà ed edificabilità, non potendosi affermare che un'area costituente effettiva pertinenza (si consideri, in particolare, l'area posta a servizio) di un fabbricato ..., debba ritenersi tassabile solo e perché edificabile” I fabbricati – la definizione ai fini tasi I FABBRICATI FABBRICATI “L'esistenza della pertinenzialità di un terreno deve, però, essere "verificata" in base a concreti elementi fattuali (specie quelli catastali, se rafforzativi del "rapporto d'asservimento") dimostrativi, del necessario ed insostituibile "vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale. In materia fiscale, attesa la indisponibilità del rapporto tributario, peraltro, la prova dell'asservimento pertinenziale (che grava sul contribuente) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico"; se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l'unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite” I fabbricati – la definizione ai fini tasi I FABBRICATI FABBRICATI “Per la Cassazione, inoltre, la volontà di asservimento dell’immobile al fabbricato deve essere necessariamente e previamente espressa dal contribuente nella dichiarazione, non potendosi, in mancanza della specificazione in tal senso nella denuncia, riconoscere la natura pertinenziale di un area, venendo a mancare il requisito soggettivo richiesto tassativamente dall’art. 817 c.c. in combinato disposto con l’art. 2, D.Lgs. n. 504/1992” ex multis, Corte di Cassazione Sez. trib. sent. 08/11/2013, n.25170 I fabbricati – la definizione ai fini tasi L’ABITAZIONE PRINCIPALE art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 “Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…” abitazione principale: l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile Gli immobili assimilati all’abitazione principale GLI IMMOBILI ASSIMILATI PER FACOLTA’ art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria… è abitazione principali ai fini tasi l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata se equiparata dal Comune all’abitazione principale Gli immobili assimilati all’abitazione principale GLI IMMOBILI ASSIMILATI PER FACOLTA’ art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria… è abitazione principali ai fini tasi l’unità concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado se equiparata dal Comune all’abitazione principale Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi LE AREE EDIFICABILI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di…aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria… art.13, 2 co.D.L.201/2013 art.2, 1 co.lett.b),D.Lgs 504/1992 aree edificabili: quelle utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi LE AREE EDIFICABILI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 aree edificabili: Non possono, però, essere considerate edificabili ex art. 2, D.Lgs. n. 504/1992 le aree vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico, non suscettibili, quindi, di sfruttamento edilizio da parte del privato proprietario. Sul punto, la Cassazione ha sottolineato che ove la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (aree destinate a verde pubblico, attrezzature pubbliche, ecc.) la classificazione apporta un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione ex multis, Corte di Cassazione sez. trib. sent. n.9170 del 21/04/2011; Cass. sez. trib. sez. n.4965 del 28/02/2011 Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi LE AREE EDIFICABILI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 aree edificabili: la edificabilita' o non edificabilita' di un'area deve desumersi dalla disciplina urbanistica e paesaggistica considerata complessivamente ed integrata ex multis, Corte di Cassazione sez. civ. sent. n.15729 del 09/07/2014 Le aree edificabili - la definizione ai fini tasi LE AREE EDIFICABILI art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 aree edificabili: In caso di demolizione di fabbricato, di ristrutturazioni e di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 5/08/1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI l’esclusione dei terreni agricoli art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo… ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli esclusione terreni agricoli: art.2, 1 co.lett.c), D.Lgs n.504/1992 “…per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell' articolo 2135* del codice civile” L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI l’esclusione dei terreni agricoli art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 *Art.2135 c.c. “…attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” L’ESCLUSIONE DALLA TASI DEI TERRENI AGRICOLI l’esclusione dei terreni agricoli art.1, co. 669, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 Il presupposto impositivo della tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo… ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli esclusione terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti terreni agricoli, non coltivati, posseduti e condotti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti terreni agricoli non posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE le aree edificabili utilizzate per le attività agricole art.2, 1 co.lett.b), D.Lgs 504/1992 ….Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell' articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali…” norma di definizione dell’oggetto d’imposta LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE le aree edificabili utilizzate per le attività agricole le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, in quanto considerate ai fini imu terreni agricoli e non aree edificabili, sono escluse dalla tassazione tasi non rientrando nell’oggetto d’imposta * (FAQ 9) * (nota ifel, 01/09/2014) LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE requisiti necessari perché si applichi il trattamento agevolato AREE EDIFICABILI UTILIZZATE PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE conduzione DIRETTA DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO società di persone alla quale i soci abbiano concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che in qualità di soci continuano a coltivare ISCRIZIONE NELLA PREVIDENZA AGRICOLA COLTIVATORE DIRETTO O IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP) ANCHE SOCIETÀ (società di persone, società cooperative, società di capitali) LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE le aree edificabili utilizzate per le attività agricole aree edificabili possedute da più soggetti ma condotte per intero solo da uno di essi Sono da considerarsi terreni agricoli per tutti i comproprietari e, quindi, escluse dalla tasi diritto vivente art.2, 1 co.lett.b), D.Lgs 504/1992 norma agevolativa, di Cass.15566/2010;Cass.16640/2011) natura oggettiva, (ex multis, LE AREE EDIFICABILI CONDOTTE LA BASE IMPONIBILE le aree edificabili affittate a coltivatori diretti e imprenditori agricoli, rimangono aree edificabili ai fini imu conseguentemente, anche ai fini tasi la base imponibile è, quindi, rappresentata dal valore venale *(FAQ 10) e, I TERRENI INCOLTI i terreni incolti i terreni non coltivati non rientrano nell’oggetto d’imposta ai fini tasi art.1, co.669, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.f), D.L.n.16 del 06/03/2014 “Il presupposto impositivo della tasi è il possesso* o la detenzione*, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria…” diversamente da quanto accade nell’imu art.13, 2 co.D.L n.201/2011 “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;…” GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMU MA NON DALLA TASI Gli immobili ESCLUSI dall’imu MA NON dalla tasi gli immobili di cui all’art.13, 2 co, D.L. 201/2011 gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa gli immobili delle forze armate gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli degli enti per l’edilizia residenziale pubblica l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento giudiziale art.1, co.708, L.n.147/2013 i fabbricati rurali strumentali GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL’IMU Fattispecie escluse (e non assimilate all’abitazione principale) dall’imu a decorrere dal 1 gennaio 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art.13, 2 co, D.L. 201/2011 gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa gli immobili delle forze armate gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli degli enti per l’edilizia residenziale pubblica l’ex casa coniugale assegnata con provvedimento giudiziale aliquota *(FAQ 19, non condivisibile e peraltro in contrasto con FAQ 17) GLI IMMOBILI NON ESENTI DALLA TASI IMMOBILI per i quali non è stata richiamata l’esenzione fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’art.9, co.8. D.Lgs n.23/2011 “…Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)…” GLI IMMOBILI NON ESENTI DALLA TASI IMMOBILI non esenti dalla Tasi le fondazioni bancarie art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere….i)…” art.9, co.6-quinquies del d.l. 174/2012, dispone che “in ogni caso, l’esenzione di cui all’art.7, co.1, lett.i), D.Lgs 504/1992, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs 153/1999” Immobili merce (art.13, 9-bis co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, introdotto dall’art.2, D.L. 102/2013) GLI IMMOBILI ESENTI DALLA TASI GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16, conv.con mod. L.68 del 02/05/2014 gli immobili posseduti dallo Stato e destinati esclusivamente a finalità istituzionali gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, purchè destinati esclusivamente a finalità istituzionali gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a finalità istituzionali i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali….” art. 9, comma 8, D.Lgs. 14/03/2011, n.23 “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali…” LE ESENZIONI – utilizzo diretto Destinati esclusivamente a fini istituzionali Diritto vivente l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati direttamente (no utilizzo indiretto) dall’Ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035; Corte di Cassazione, sentenze nn.30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035 LE ESENZIONI- utilizzo effettivo ed immediato Destinati esclusivamente a fini istituzionali Diritto vivente l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati immediatamente ed effettivamente, non essendo sufficiente la mera destinazione ex plurimis, Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23390 del 09/11/2011; Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23314 del 09/11/2011; Corte di Cass.sent.n.20466 del 06/10/2011;Corte di Cassazione,sez.trib.sent.n.20042 del 30/09/2011; Corte costituzionale, ord.n.172 del sez.trib.ord.n.16497 del 27/07/2011 19/05/2011; Corte di Cassazione, LE ESENZIONI- IL FINE ISTITUZIONALE il fine istituzionale (ai fini dell’esenzione) Diritto vivente utilizzati dall’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, intesa stricto sensu (C.D. DIRETTA DELL’ENTE, DELL’ENTE STESSO OVVERO CON IMMOBILI IMPLICITA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DESTINATI ESCLUSIONE FUNZIONI ISTITUZIONALI Corte Cost., ordinanza n.172 del 19 maggio 2011 AD UFFICI DELLE ALTRE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “….Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f)…” fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5* bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni *gli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 ….Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f)…” fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere….i)…” gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222 L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito soggettivo Diritto vivente “condizione soggettiva” dell’UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile da parte del soggetto passivo non spetta l’esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l’utilizzo • ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib. sent. nn. 22201-22202-22203 del 03/09/2008; Corte di Cassazione, sez. trib.sent.nn. 21330- 21329;Cass.n.2821/2012 Risoluzione del mef n.4/DF del 04/03/2013 (NON CONDIVISIBILE) esenzione ici/imu per gli immobili concessi in comodato d’uso ad altro ente non commerciale per attività non profit - l’utilizzazione diretta NO diritto all’esenzione di cui all’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992 specialità dell’art.13, co.10, D.L. 201/2011 Diritto vivente mancanza dell’utilizzazione “diretta” dell’immobile e svolgimento di “attività commerciale” Corte di Cass.s ez. Trib.sent.n.2221 del 31/01/2014; Corte di Cass.s ez. trib.ord.n.5910 dell’08/03/2013; Corte di Cass. sez.trib. ord.n.5285 dell’04/03/2013; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.2202 del 16/02/2012; Corte di Cassazione, S.U., sent. n.28160 del 26/11/2008 - l’utilizzazione diretta la ricettività “sociale” la ricettività sociale cui l’art.7, consiste in attività di accoglienza e di servizi offerti e svolti direttamente dal proprietario degli immobili nei confronti di determinate categorie svantaggiate mentre non è né può essere considerata tale quella consistente nella locazione di immobili (seppur per finalità sociali) venendo meno, in tale caso, l’utilizzo diretto ne consegue che in caso di locazione di immobili, l’art.7, 1 co.lett.i) non può trovare applicazione L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito soggettivo Diritto vivente UTILIZZAZIONE CONCRETA destinazione “di fatto” l’esenzione spetta anche se l'effettiva utilizzazione sia in contrasto con la destinazione catastale, dovendosi dare prevalenza alla situazione di fatto rispetto all'accatastamento del bene ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-22546-22545-22543 del 11/12/2012; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2011 - L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito soggettivo Diritto vivente UTILIZZAZIONE CONCRETA destinazione “di fatto” l’esenzione non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attività cui l’immobile è destinato ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2012 - L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito soggettivo Diritto vivente UTILIZZAZIONE IMMEDIATA destinazione “di fatto” l’esenzione non spetta nei casi in cui il bene resti inutilizzato, e sia stata solo manifestata la volontà di destinarlo alla realizzazione di detti fini ex multis, Corte di Cassazione,sez.trib.sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.23315 del 09/11/2012 - L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito soggettivo Diritto vivente ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ IN VIA DIRETTA E NON MEDIATA L’esenzione spetta esclusivamente se nell’immobile è realizzata in via diretta e non mediata una delle attività tipizzate non essendo, quindi, sufficiente l'esercizio di attivita‘ strumentali, di tipo organizzativo o gestionale ex multis,; Corte di Cassazione, sez.trib ord.n.17516 del 12/10/2012; Corte di Cassazione, sez.trib sent.n.4502 del 21/03/2012; Corte di Cassazione, sez.trib. sent.n.2821 del 24/02/2012 - L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI gli immobili privi dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, non beneficiano dell’esenzione dalla tasi (e dall’imu) per gli immobili di proprietà dell’ente non commerciale ma locati o dati in comodato ad altro ente non commerciale e da quest’ultimo utilizzati per una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali, invece, si avrà che l’ente proprietario pagherà la tasi (e pagherà l’imu) l’ente locatario o comodatario non pagherà la tasi poiché per egli l’immobile è esente - L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI gli immobili privi dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992, non beneficiano dell’esenzione dalla tasi (e dall’imu) per gli immobili di proprietà di un privato, locati o concessi in comodato ad un ente non commerciale e da quest’ultimo utilizzati per una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali, si avrà che: il privato proprietario pagherà la tasi; l’ente non commerciale non pagherà, invece, pagherà la tasi poiché per egli l’immobile è esente - L’APPLICAZIONE DELL’ESENZIONE NELLA TASI per gli immobili di proprietà del Comune, locati o concessi in comodato ad un ente non commerciale e da quest’ultimo utilizzati per una delle attività tipizzate, svolte con modalità non commerciali, si avrà che: l’Ente locale è certamente soggetto passivo Tasi (la mancanza dell’utilizzo diretto, nonché del fine istituzionale esclude detto immobile dal novero di quelli esenti ex art.7, i co.lett.a)) ma di fatto non pagherà la tasi operando quella modalità di estinzione dell’obbligazione che è la confusione ex art.1253 c.c. l’ente non profit, invece, non pagherà la tasi poiché per esso l’immobile è esente GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE GLI IMMOBILI ESENTI EX LEGE art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “… ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni” l’esenzione opera sia per gli immobili dove si svolge esclusivamente l’attività esente sia per gli immobili dove si svolge un attività mista (commerciale e non) In tale caso, però, l’esenzione spetta solo per l’immobile o la porzione d’immobile dove si svolge l’attività non commerciale I SOGGETTI PASSIVI I SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI* art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013 “ La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669...” Possessore* Immobile che utilizza Immobile a disposizione * chi ha il potere di fatto sulla cosa che gli deriva dalla titolarità sullo stesso di un diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento c.c.) (art.1140 - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI* “ art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669...” detentore qualificato si tratta della detenzione che ha titolo in un diritto personale di godimento del bene (locazione, comodato, provvedimento amministrativo, ecc..) - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI* “ art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013 La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669...” detentore non qualificato si tratta delle ipotesi in cui il detentore detiene la cosa con il consenso e/o l’autorizzazione del possessore rientra in queste ipotesi la detenzione per ospitalità - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria” possessore autonoma obbligazione tributaria occupante I SOGGETTI PASSIVI PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE - IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE Art.540, 2 co. C.c. “ Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni ” LEGATO EX LEGE , ART.649 C.C. CON L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE (LEGITTIMA E/O TESTAMENTARIA) IL CONIUGE SUPERSTITE DIVIENE AUTOMATICAMENTE, EX LEGE, TITOLARE DEL DIRITTO REALE DI ABITAZIONE SULLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE se di proprietà del defunto o di proprietà comune del defunto e del coniuge superstite ex multis, Corte di Cass.S.U. sent.n.4847/2013 - IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE Art.540, 2 co. C.c. non necessita di alcuna accettazione da parte del coniuge superstite prescinde dalla presenza di legittimari che diventano nudi proprietari il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c., spetta esclusivamente sulla casa adibita effettivamente a residenza coniugale, anche se il de cuius aveva ad es.trasferito la residenza in una casa di riposo (ex multis, Cass.n.4088, 14/03/2012) non si perde se si cambia la residenza e/o la dimora - IL DIRITTO DI ABITAZIONE EX LEGE IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE Art.540, 2 co. C.c. Diritto vivente il diritto di abitazione ex art.540, 2 co. C.c. presuppone, per la sua concreta realizzazione, l'appartenenza della casa al de cuius o, in comunione, a costui e al coniuge superstite il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non spetta al convivente more uxorio (Corte cost.26/05/1989, n.310) né al coniuge separato il diritto di abitazione ex art.540, 2 co., C.c. non si perde nel caso di nuovo matrimonio - LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL CONIUGE SUPERSTITE LA SOGETTIVITA’ PASSIVA TASI DEL CONIUGE SUPERSTITE unico soggetto passivo tasi, in forza del diritto di abitazione sia che abiti sia che non abiti nell’immobile purchè ne abbia la disponibilità se il coniuge superstite non ha la residenza nell’immobile e vi abita il figlio, quest’ultimo è soggetto passivo tasi in quanto occupante dell’immobile se l’immobile non apparteneva al de cuius o in comunione a costui e al coniuge superstite o se il coniuge superstite rinuncia al diritto di abitazione, la tasi è dovuta in solido dai legittimari - LA SOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL CONIUGE SUPERSTITE LA SOGETTIVITA’ PASSIVA IMU DEL CONIUGE SUPERSTITE unico soggetto passivo imu, in forza del diritto di abitazione sia che abiti sia che non abiti nell’immobile se il coniuge superstite non ha la residenza nell’immobile e vi abita il figlio, il solo soggetto passivo imu rimane il coniuge superstite se l’immobile non apparteneva al de cuius o in comunione a costui e al coniuge superstite o se il coniuge superstite rinuncia al diritto di abitazione, l’imu è dovuta da tutti i comproprietari L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE ART.337*- SEXIES C.C. natura giuridica dell’assegnazione diritto personale di godimento NELL’IMU ART.4, CO.12 – QUINQUIES, D.L N.16/2012, CONV. L.N.44/2012 AI SOLI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA di cui all’art.8 del D.Lgs n.23/2011 e del D.L. n.201/2001, conv. in L.214/2011, L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE DISPOSTA A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, SI INTENDE IN OGNI CASO EFFETTUATA A TITOLO DI DIRITTO DI ABITAZIONE diritto reale di godimento L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE * art.337- sexies c.c. (ex art.155-quater c.c.) provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale (a prescindere dalla titolarità sull’immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi) la revoca del provvedimento di assegnazione può essere disposta dal giudice nei casi di: mutamento della residenza convivenza more uxorio nuovo matrimonio e nei casi in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile assegnato PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale coniuge assegnatario* (se non proprietario nè comproprietario) soggetto passivo tasi in qualità di detentore qualificato coniuge non assegnatario soggetto passivo tasi in qualità di possessore *(FAQ 22, non condivisibile) aliquota applicabile, quella specifica se prevista , ovvero quella degli imm.a disp. PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale coniuge assegnatario che - non abita o cessi di abitare nell’immobile - muti la residenza - contragga nuovo matrimonio soggetto passivo tasi in qualità di detentore qualificato Corte Cost.sent.30/07/2008,n.308; Cass.n.11218/2013;14348/2013 coniuge non assegnatario soggetto passivo tasi in qualità di possessore PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) locatore, soggetto passivo tasi in quanto possessore coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di locazione* *successione ex lege (art.6*, L.n.392/1978) nel contratto a favore del coniuge assegnatario * In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di comodato il coniuge assegnatario ha diritto, in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione, a godere in via esclusiva dell’immobile ma nei limiti e per il tempo previsti dal contratto di comodato ex multis, Corte CASS.S.U.sent.n.20448/2014 di Cass.ord.n.15113 del 17/06/2013; PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i coniugi coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) coniuge non assegnatario, soggetto passivo tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i coniugi ma utilizzato da un figlio coniugi soggetti passivi tasi in quanto possessori figlio, soggetto passivo tasi in quanto occupante PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi nell’assegnazione della casa coniugale immobile assegnato all’ex coniuge che però non vi abita ed utilizzato da un figlio il coniuge non assegnatario soggetto passivi tasi in quanto possessore coniuge assegnatario soggetto passivo tasi in quanto detentore in solido con il figlio, ovvero solo il figlio in quanto occupante PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva imu nell’assegnazione della casa coniugale sino al 2013 coniuge assegnatario, unico soggetto passivo imu, poiché titolare di un diritto di abitazione sull’immobile dal 1 gennaio 2014 l’immobile assegnato è escluso dall’imu art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011 “L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE La soggettività passiva tasi del titolare di diritto reale sull’immobile figlio nudo proprietario e genitori usufruttuari dell’immobile titolare di diritto di abitazione (ex art.1022 c.c.) sull’immobile art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria” PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE quando l’immobile è utilizzato anche dal possessore immobile di proprietà di un genitore che ci vive con il figlio immobile in comproprietà utilizzato solo da uno dei comproprietari il convivente del soggetto proprietario dell’immobile la badante che vive con il possessore art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria” PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE quando l’immobile è utilizzato anche dal possessore la locazione parziale dell’immobile il proprietario che abita nell’immobile ma loca una stanza SOLUZIONE NON CONDIVISIBILE DEL MEF (FAQ 17) l’occupante deve versare una quota di tributo l’aliquota è quella dell’abitazione principale la percentuale dovuta dall’occupante viene calcolata sulla tasi complessivamente dovuta per sull’immobile Co.681 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria” PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE la locazione parziale dell’immobile Immobile locato solo parzialmente quando l’immobile è utilizzato da altro soggetto sine titulo l’immobile di proprietà di un soggetto ma utilizzato da un parente per mera ospitalità PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ PASSIVE fattispecie particolari il trust disponente e trustee gli eredi – i chiamati - il curatore dell’eredità giacente la curatela fallimentare LA TASI NEL TRUST trust* negozio giuridico (contratto) di matrice anglosassone* tramite il quale un soggetto (disponente) trasferisce beni e diritti ad un altro soggetto (trustee) che dovrà gestirli per il raggiungimento di uno scopo a favore di un beneficiario trustee ha la titolarità dei beni in trust ma non può avvantaggiarsi personalmente dall’essere proprietario dei beni, non può fare suoi i frutti, non può godere dei beni stessi, è tenuto solo ad utilizzarli nell’interesse del beneficiario secondo le indicazioni del disponente * l’ingresso del trust nel nostro ordinamento si è avuto con la ratifica della Convenzione dell’Aia del 1985, accordo internazionale che ha, altresì, delineato i tratti essenziali dell’istituto LA TASI NEL TRUST trust Proprietà atipica (?) il contenuto tipico e tassativo del diritto di proprietà di cui all’art.832 c.c. che fissa in capo al titolare la pienezza e l’esclusività dei poteri di godimento e di disposizione del bene non sono compatibili con i poteri del trustee la rigidità della struttura codicistica del diritto di proprietà è ormai superata dal diritto vivente, che nella prassi giuridica tollera figure di proprietà atipica, quali ad esempio la multiproprietà LA TASI NEL FALLIMENTO la curatela fallimentare ici/imu art.9, co.7, D.Lgs 23/2011 – art.10, co.6*, D.Lgs 504/1992 *il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla data della loro nomina *il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale è effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili LA TASI NELLE SUCCESSIONI CHIAMATO ALL’EREDITÀ jus delationis accettare l’eredità rinunciare all’eredità qualità di erede* acquisto dell’eredità, art.459 c.c. * la delazione, infatti, rappresenta solo il presupposto per l’acquisto della qualità di erede e dell’eredità che si realizzano esclusivamente con l’accettazione LE SUCCESSIONI: LA VACATIO POTERI DEL CHIAMATO ALL’EREDITÀ DURANTE IL PERIODO DI VACATIO* ART.460 C.C. atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro, necessità di materiale apprensione Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto alla nomina di un curatore ex art.528 c.c. * il patrimonio ereditario è privo di un dominus LA TASI NELLE SUCCESSIONI il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento dell’apertura della successione (ex art.2935 c.c.) l’accettazione dell’eredità retroagisce al momento dell’apertura della successione LA TASI NELLE SUCCESSIONI L’EREDITA’ SI ACQUISTA CON L’ACCETTAZIONE, I CUI EFFETTI RETROAGISCONO AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE ART.459 C.C. ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ accettazione pura e semplice, art.470 c.c. l’erede succede sia nell’attivo che nel passivo e si determina la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell’erede. Egli è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius anche se questi superano l’attivo ereditario LA TASI NELLE SUCCESSIONI ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE ACCETTAZIONE ESPRESSA, ART.475 C.C. negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata tramite un rappresentante legale o volontario) unilaterale non recettizio formale, forma scritta ad substantiam (atto pubblico o scrittura privata) LA TASI NELLE SUCCESSIONI ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE ACCETTAZIONE TACITA art.476 c.c. si determina quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (facta concludentia) LA TASI NELLE SUCCESSIONI L’EREDITA’ SI ACQUISTA CON L’ACCETTAZIONE, I CUI EFFETTI RETROAGISCONO AL MOMENTO DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE ART.459 C.C. ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ accettazione con beneficio di inventario, art.470 c.c. colui che accetta con beneficio d’inventario è erede, con la differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, per cui egli conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius ma non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius ultra vires hereditatis LA TASI NELLE SUCCESSIONI LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI ACCETTARE IL DIRITTO DI ACCETTARE SI PRESCRIVE IN DIECI ANNI A DECORRERE DALL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE art.480 c.c. la prescrizione non può essere interrotta può essere eccepita da chiunque vi abbia interesse può essere rinunciata solo da chi avrebbe diritto a farla valere fissazione giudiziale di un termine per l’accettazione LA TASI NELLE SUCCESSIONI L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481 azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia all’eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare l’actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia interesse • i creditori che abbiano diritti verso l’eredità • i chiamati in subordine • il curatore dell’eredità giacente l’actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari LA TASI NELLE SUCCESSIONI L’ACTIO INTERROGATORIA, ART.481 Il procedimento Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione Udienza di comparizione delle parti Ordinanza che dichiara l’intervenuta decadenza del chiamato dal diritto di accettare Il decorso del termine giudiziale per l’accettazione o la rinuncia dell’eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia l’eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale di decadenza il chiamato non può più accettare L’actio interrogatoria non può essere proposta contro il chiamato per la prima volta in grado d’appello LA TASI NELLE SUCCESSIONI L’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C. si determina con la nomina di un curatore dell’eredità su istanza * rivolta al Tribunale * da parte di chi vi abbia interesse o d’ufficio (chiamati, creditori, legatari) quando il chiamato non ha accettato l’eredità quando il chiamato non è in possesso dei beni ereditari la nomina del curatore comporta che il chiamato non possa più esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui all’art.460 c.c. * proposta con ricorso o anche con dichiarazione orale * la competenza è del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, il quale provvede con decreto motivato, iscritto nel registro delle successioni LA TASI NELLE SUCCESSIONI IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE,528 E SEG.C.C. obblighi e poteri del curatore amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell’autorità giudiziaria che lo ha nominato redazione dell’inventario legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti verso i beni amministrati pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione, art.530 c.c. può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa autorizzazione LA TASI NELLE SUCCESSIONI LA FINE DELLA GIACENZA, ART.532 C.C. si determina ipso jure con l’accettazione (tacita o espressa) dell’eredità ed anche esaurimento dell’attivo ereditario per pagamento dei debiti e dei legati devoluzione dei beni allo Stato gli atti compiuti dal curatore ignaro della cessazione dello stato di giacenza sono comunque validi ed efficaci LA TASI NELLE SUCCESSIONI IL CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE non è soggetto passivo ici/imu ma è un rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere l’erede - LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA La doppia soggettività passiva • art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 immobili locati/affittati immobili di proprietà dei Comuni locati o concessi in comodato il Comune, soggetto passivo tasi, per il quale opera l’art.1253 c.c. il comodatario/locatario, soggetto passivo tasi, in quanto detentore qualificato - LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA La doppia soggettività passiva • art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa immobili assegnati degli enti per l’edilizia residenziale pubblica soluzione proposta dal mef (FAQ 19) non condivisibile “In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto passivo è solo il proprietario e non anche l’occupante” - LA DOPPIA SOGGETTIVITA’ PASSIVA La doppia soggettività passiva • art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 cooperativa edilizia a proprietà indivisa ovvero ente per l’edilizia residenziale pubblica, soggetto passivo tasi in qualità di possessore assegnatario, soggetto passivo tasi, quale detentore aliquota specifica per detti immobili operatività dell’accollo, ex art.1273 c.c. possibilità di prevedere detrazioni soggettive per l’assegnatario IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO La doppia soggettività passiva • art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 immobile concesso in comodato comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore comodatario, soggetto passivo tasi in quanto detentore in virtù del contratto di comodato anche se l’immobile è assimilato ai fini imu all’abitazione principale IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO soluzioni non condivisibili proposte dal mef (FA Q19) immobile concesso in comodato, assimilato ai fini imu all’abitazione principale “In tutte le ipotesi in cui si può parlare di abitazione principale, il soggetto passivo è solo il proprietario e non anche l’occupante” unico soggetto passivo il solo comodante IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO D’USO soluzioni non condivisibili proposte dal mef (FAQ19) immobile concesso in comodato, assimilato ai fini imu all’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta sulla rendita di 500,00€, l’imposta è a carico del solo comodante sulla parte eccedente, poiché non vi è l’assimilazione all’abitazione principale, occorre procedere alla ripartizione del carico tra comodante e comodatario - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI Il concessionario di aree/beni demaniali soggetto passivo tasi in qualità di possessore, in quanto titolare di un diritto reale di godimento, tenuto, quindi a versare la tasi nella misura del 100% o soggetto passivo tasi in qualità di detentore, in quanto titolare di un diritto personale di godimento tenuto, quindi a versare la tasi nella misura stabilita dal Comune SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI SOGGETTO PASSIVO IMU art.9,co.1, D.Lgs n.23/2011 “… Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario….” SOGGETTO PASSIVO ICI art.3, D.Lgs n.504/1992, così come modificato dall’art.18, L.n.388 del 23/12/2000 SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU ANTE 2001 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA il provvedimento amministrativo di concessione ad aedificandum può in astratto dare luogo sia ad un diritto reale, con insorgenza, quindi, a titolo originario, di una proprietà superficiaria separata dal suolo ex art.952 c.c., sia ad un diritto di natura personale, gravando sulla parte che invoca tale seconda configurazione giuridica, l’onere di dedurre chiari indici rivelatori ex multis, Corte di Cass sent.n.13284 del 29/05/2013; Corte di Cass. ordinanze nn.22189, 22188 del 26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790, 20791 del 10/10/2012 SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU ANTE 2001 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA tra i quali per la Cassazione, rilievo decisivo deve essere attribuito alla destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, "…dato che è evidente che, se essa torna nella disponibilità del concedente, ci troviamo in presenza di un rapporto obbligatorio” ex multis, Corte di Cassazione sent. n. 13284 del 29/05/2013; Corte di Cass. ordinanze nn. 22189, 22188 del 26/10/2012; Corte di Cass. ordinanze nn. 20787, 20788, 20789, 20790, 20791 del 10/10/2012 SOGGETTI PASSIVI ICI - IMU ANTE 2001 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA per il Mef, la concessione in uso di un bene demaniale da sempre luogo alla costituzione di diritti reali, in quanto il potere attribuito al concessionario si esercita direttamente sulla cosa che ne forma l’oggetto e può essere fatto valere erga omnes, sia pure nei limiti imposti dalla natura e dalla funzione del bene (ris. n. 1/DF del 06/06/2003) SUB-CONCESSIONE SUB-CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI species atipica di sub-contratto a differenza che nella cessione di un contratto, nella subconcessione non si verifica una successione a titolo particolare e, quindi, una cessione della concessione con relativo trasferimento dell’intera posizione giuridica del contraente originario. la sub-concessione, quindi, ha natura esclusivamente privatistica, la cui costituzione risulta legittima in quanto l’oggetto è rappresentato non dai beni demaniali in sé, bensì, dai diritti che la P.A consente di esercitare sugli stessi con l’atto di concessione - SOGGETTI PASSIVI L’UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI la detenzione temporanea il possessore rimane l’unico soggetto passivo nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare art.1, co. 673, L.147 del 27/12/2013 “nei casi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare la tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie” - SOGGETTI PASSIVI L’UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013 la locazione finanziaria nel leasing, il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata* dello stesso * per durata del contratto, si intende il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna POSSESSORE E DETENTORE: LA TASI DOVUTA POSSESSORE E DETENTORE art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono TITOLARI DI UN'AUTONOMA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, COMPRESA FRA IL DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA 10 E IL 30 PER CENTO TASI*, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. LA RESTANTE PARTE sull'unità immobiliare è corrisposta dal titolare del diritto reale POSSESSORE E DETENTORE: LA TASI DOVUTA POSSESSORE E DETENTORE *Se il Comune decide di applicare la Tasi anche agli immobili locati/affittati, si ritiene che non si possa decidere di non applicarla agli inquilini, dovendo necessariamente scegliere la compartecipazione al pagamento del tributo nella misura tra il 10 ed il 30 per cento dell’imposta complessivamente dovuta per l’unità immobiliare. *Si ritiene, peraltro, che la misura percentuale prevista dall’Ente per l’inquilino/affittuario debba essere la medesima per tutti gli immobili e non possa, quindi, essere differenziata in ragione della diversa tipologia o destinazione dell’immobile POSSESSORE E DETENTORE: L’ALIQUOTA APPLICABILE POSSESSORE E DETENTORE: L’ALIQUOTA APPLICABILE l’aliquota è quella che deriva dalla destinazione dell’immobile data dal possessore art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. - l’obbligazione solidale SOGGETTI PASSIVI art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013 “…In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria” casi immobile in comproprietà utilizzato solo da uno dei comproprietari come abitazione principale ex casa coniugale in comproprietà tra gli ex coniugi assegnata - SOGGETTI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI art.1, co. 674, L.147 del 27/12/2013 nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013 ai fini tasi, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 art.13, co.3, D.L.201/2011 “La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.…” LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE fabbricati inagibili o inabitabili art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013 “la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…” art.13, co.3, D.L. 201/2011 “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE fabbricati inagibili o inabitabili Quanto ai requisiti di inagibilità o inabitabilità, resta fermo quanto previsto ai fini imu dall’art.13, comma 3, lett. b), d.l. n.201/2011, ovvero: “... L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”. LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE fabbricati di interesse storico e artistico art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013 “la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…” art.13, co.3, D.L 201/2011 “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; LA BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE PER IL DETENTORE art.1, co. 675, L.147 del 27/12/2013 “la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)…” PER LE AREE EDIFICABILI art.5, co.5, D.Lgs 504/1992 IMMOBILE IN CAT.D NON ISCRITTO IN CATASTO art.5, co.3, D.Lgs 504/1992 LE ALIQUOTE LE ALIQUOTE LE ALIQUOTE L’ALIQUOTA DI BASE art.1, co.676,L.147 del 27/12/2013 L’aliquota di base della tasi è pari all’1 per mille Il Comune ha la facoltà CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE, ai sensi e per gli effetti dell’art.52, D.Lgs n.446/1997, DETTA ALIQUOTA SINO AD AZZERARLA DI RIDURRE - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE art.1, co.677,L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1, lett.a), D.L. 06/03/2014, n.16 “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille…. - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE art.1, co.677,L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1, lett.a), D.L. 06/03/2014, n.16 L’Ente con delibera di consiglio comunale determina le aliquote tasi rispettando, in ogni caso, per gli immobili soggetti a imu e tasi il vincolo del 6 per mille, per le abitazioni principali in cat.A/1,A/8,A/9 il vincolo del 10,6 per gli immobili diversi dall’abitazione principale tenendo presente che, per il 2014 L’aliquota massima tasi non può essere superiore al 2,5 per mille - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE art.1, co.677, L.147 del 27/12/201, così come mod.dall’art.1, co.1, lett.a), D.L. 06/03/2014, n.16, conv.con mod.L. 68 del 02/05/2014 “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE sempre per il 2014, nel determinare le aliquote tasi è possibile superare i predetti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille il maggior gettito deve essere destinato a finanziare detrazioni d’imposta o altre misure per l’abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati, tali da garantire effetti equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’imu, relativamente alla stessa tipologia di immobile - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE “ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille” “…nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo*, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille….” 10,6 per mille, per gli immobili diversi soggetti a imu e tasi e 6 per mille, per le abitazioni principali in cat.A/1,A/8,A/9 2,5 per mille, per gli immobili soggetti solo a tasi circolare del mef n.2/DF/2014 - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE “a condizione che siano finanziate…detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011” - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE “a condizione che siano finanziate….detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto- legge n. 201, del 2011” ovvero, equivalenza tra il gettito imu e il gettito tasi lo 0,8 serve a finanziare le detrazioni che complessivamente e non individualmente servono a garantire l’invarianza del carico fiscale ImuTasi, avendo, poi, il Comune facoltà di redistribuire l’extra gettito anche solo su alcuni soggetti L’invarianza di gettito è al 2012 o al 2013 (?) - LE ALIQUOTE I MARGINI DI MANOVRA SULLE ALIQUOTE “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,” Il vincolo posto all’utilizzo dello 0,8 per mille è da intendersi come obbligo di destinazione del gettito ricavato al finanziamento delle detrazioni - LE ALIQUOTE I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI art.1, co.678,L.147 del 27/12/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo aliquota pari all’1 per mille *FAQ 7 - LE ALIQUOTE APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE Le aliquote TASI sono approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi alla cui copertura è diretto il prelievo art.1, co.683, L.147 del 27/12/2013 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione…le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 - LE ALIQUOTE DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE per settore di attività per tipologia di immobile (gruppo e cat.catastale) per destinazione dell’immobile art. 1, comma 683, L. 147 del 27/12/2013 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione…le aliquote della TASI…e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” DEDUCIBILITA’ TASI deducibilità tasi per gli immobili strumentali (per destinazione o per natura) delle imprese e dei professionisti, DEDUCIBILE LA TASI È INTERAMENTE ai fini dell’imposta sul reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nonché ai fini irap RIDUZIONI ED ESENZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod.dall’art.2, co.1, lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16 Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni per i casi di abitazioni con unico occupante abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16 Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni per i casi di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero fabbricati rurali ad uso abitativo RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, co.1, lett.h), D.L. 06/03/2014, n.16 Naturalmente, l’Ente locale potrà prevedere riduzioni o esenzioni anche solo per una o più di una fattispecie, così come potrà diversificare il trattamento agevolato, in ragione delle diverse fattispecie tipizzate LE ULTERIORI RIDUZIONI LE ULTERIORI RIDUZIONI art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro…per quanto riguarda la tasi la disciplina delle riduzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva l'applicazione dell'ISEE della famiglia, anche attraverso LE ULTERIORI RIDUZIONI LE ULTERIORI RIDUZIONI art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 L’Ente ha ampia facoltà di prevedere con regolamento, ulteriori riduzioni rispetto a quelle tipizzate al comma 678, anche collegate alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee nei casi di immobili locati/affittati/dati in comodato, se la detrazione ha natura oggettiva si applica sull’immobile e quindi va a beneficio sia del possessore che del detentore, se ha natura soggettiva andrà a beneficio del solo soggetto passivo cui si riferisce * in ragione dell’autonoma obbligazione tributaria del possessore e dell’occupante * ad es.la detrazione per il detentore che utilizzi l’immobile come abitazione principale LE ULTERIORI RIDUZIONI LE ULTERIORI RIDUZIONI art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 L’Ente ha ampia facoltà di prevedere con regolamento, ulteriori riduzioni rispetto a quelle tipizzate al comma 678, anche collegate alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee le eventuali detrazioni anche se di natura soggettiva previste per un immobile in comproprietà vanno a beneficio di tutti i possessori, in ragione della natura solidale dell’obbligazione tasi Le regole per il versamento della tasi I VERSAMENTI Le regole per il versamento della tasi a regime art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della Tasi è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9 comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Le regole per il versamento della tasi a regime art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1988, n.360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; Le regole per il versamento della tasi a regime art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n.360 del 1988; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. Le regole per il versamento della tasi a regime art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 -a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo nel Portale del federalismo fiscale. • Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al co. 676 Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 -nel rispetto, comunque, del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. nota del mef del 02 /09/2014 Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • La TASI dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • Il Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. Le regole per il versamento della tasi per il 2014 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 • L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. Le regole per il versamento della tasi dal 2015 art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.88 del 09 giugno 2014, in vigore dal 10/06/2014 A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. LE MODALITA’ DI VERSAMENTO art.1, co. 689, L.147 del 27/12/2013 Con uno o più decreti* del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, L'INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI LE MODALITA’ DI VERSAMENTO Le modalità di versamento PER LA TASI art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 “Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, ovvero, tramite apposito bollettino di conto corrente postale* al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili…” *ris.Agenzia delle Entrate, nn.46 e 47 del 24/04/2014 – D.M.23/05/2014 IL VERSAMENTO DEGLI OBBLIGATI IN SOLIDO Il versamento degli obbligati in solido art.1, co. 671, L.147 del 27/12/2013 “…In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria” nel caso di più possessori - detentori, l’obbligazione tributaria è UNICA ed è IN SOLIDO* L’OBBLIGAZIONE UNICA E SOLIDALE art.1292 c.c. “ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri...” la solidarietà dei co–possessori e del co-detentori è una solidarietà paritetica, perché l’unico presupposto d’imposta si realizza in capo a due o più soggetti passivi che sono tutti obbligati principali perché hanno posto in essere la fattispecie impositiva; non a caso la stessa disposizione del co.671 prevede la solidarietà nell’ottica obbligazione tributaria” “dell’unica L’OBBLIGAZIONE UNICA E SOLIDALE art.1292 c.c. “ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri...” l’obbligazione tributaria solidale è comunque scindibile, nel senso che nella fase dell’adempimento spontaneo non è di ostacolo la natura solidale dell’obbligazione alla possibilità di effettuare in luogo dell’unico versamento, dei versamenti distinti pro-quota, fermo restando che la somma dei singoli versamenti, per considerarsi regolare, deve essere tempestiva e pari nel suo ammontare complessivo al quantum dovuto IL VERSAMENTO DEL POSSESSORE E DEL DETENTORE NON VI E’ SOLIDARIETA’ TRA POSSESSORE E DETENTORE la quota non versata dal detentore non può essere richiesta al possessore e viceversa il pagamento di tutta la tasi dovuta dal possessore non libera il detentore, fatta salva l’ipotesi dell’accollo, ex art.1273 c.c. La destinazione del gettito tasi la destinazione del gettito tasi La destinazione del gettito tasi – i servizi indivisibili la destinazione del gettito tasi alla copertura dei servizi indivisibili SERVIZI PUBBLICI COMUNALI servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (art. 112 TUEL) SERVIZI INDIVISIBILI si individuano nelle attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. Sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall’utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali - I servizi a domanda individuale la destinazione del gettito tasi alla copertura dei servizi indivisibili SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE si intendono tutte quelle attività gestite direttamente (anche in forma indiretta) dal comune, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale, sicchè sono soggetti a contribuzione a carico dell’utente - I servizi indivisibili elencazione meramente indicativa Servizi di polizia locale Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve) Illuminazione pubblica Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e l’ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) Anagrafe LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO IUC IL REGOLAMENTO art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro il regolamento è necessario ai fini dell’applicazione della iuc è’ possibile predisporre un regolamento unico suddiviso per sezioni, o distinti regolamenti* - IL REGOLAMENTO IUC IL REGOLAMENTO * Nota del mef del 28 febbraio Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e delle aliquote o tariffe e dei regolamenti A decorrere dal 03 marzo 2014, sarà disponibile nell’ambito del servizio “Regolamenti e delibere tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, cui si accede seguendo il percorso “Area Riservata” – “Servizi” – “Dipartimento delle Finanze”, una sezione “IMU/IUC”dedicata alla trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai comuni in materia di imposta unica comunale (iuc), di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731, della L.27/12/2013, n.147 - IL REGOLAMENTO IUC IL REGOLAMENTO art.1, co. 681, L.147 del 27/12/2013 PER LA TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta PER LA TASI la misura della tasi dovuta dall’occupante, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della tasi - IL REGOLAMENTO IUC IL REGOLAMENTO art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013, così come mod.dall’art.2, 1 co.lett.h), D.L n.16 del 06/03/2014 PER LA TASI le eventuali riduzioni ed esenzioni nel caso di: • abitazioni con unico occupante • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero • fabbricati rurali ad uso abitativo - IL REGOLAMENTO IUC IL REGOLAMENTO art.1, co. 679, L.147 del 27/12/2013 PER LA TASI la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE le circostanze attenuanti o esimenti l’applicazione di sanzioni LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC LA DICHIARAZIONE LA DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE TASI art.1, co. 684, L.147 del 27/12/2013 I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo DICHIARAZIONE SUCCESSIVO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO - LA DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE TASI art.1, co. 685, L.147 del 27/12/2013 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO - LA DICHIARAZIONE LA DICHIARAZIONE TASI art.1, co. 687, L.147 del 27/12/2013 “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU” LA DICHIARAZIONE IMU – D.M.30/10/2012 NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO Quando la dichiarazione ici è compatibile Quando gli elementi rilevanti dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3 – bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463(MUI) In tutti i casi in cui il comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti LA DICHIARAZIONE IMU - D.M.30/10/2012 NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER L’IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE ad eccezione coniugi che hanno la residenza in immobili diversi situati nello stesso comune: obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l’abitazione principale NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI APPARTENENTI AD ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI ASSIMILATI DAL COMUNE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON SUSSISTE L’OBBLIGO DICHIARATIVO per i contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1 luglio 2010 DICHIARAZIONE IMU OBBLIGO DICHIARATIVO nei casi di acquisto, vendita o mutamento del valore delle aree edificabili OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO OBBLIGO DICHIARATIVO per gli immobili oggetto di locazione DICHIARATIVO quando finanziaria OBBLIGO si sull’immobile un diritto reale di godimento costituisce o si estingue LA DICHIARAZIONE IMU PER GLI IMMOBILI INAGIBILI GLI IMMOBILI INAGIBILI O INABITABILI obbligo dichiarativo nei soli casi in cui si perde il diritto alla riduzione poiché è in tali casi che l’Ente non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione L’IMU PER IL 2014 L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) (la componente patrimoniale della iuc) L’IMU PER IL 2014 l’abitazione principale e le fattispecie equiparate LE NOVITA’ SULL’IMU DAL 2014 LE IPOTESI DI ESCLUSIONE art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013* ABITAZIONE PRINCIPALE * E RELATIVE PERTINENZE NO A/1 “L'imposta A/8 A/9 municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili [ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa]…..L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa…” L’ABITAZIONE PRINCIPALE abitazione principale nell’imu art.13, 2 co. terzo periodo, D.L 201/2011, conv.L n.214/2011 norma di definizione disposizione normativa di stretta e rigorosa interpretazione, vista anche la finalità antielusiva per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto immobiliare, nel quale edilizio urbano come unica unità IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE L’ABITAZIONE PRINCIPALE art.13, 2 co. quarto periodo, D.L 201/2011, conv.L n.214/2011 Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile norma agevolativa L’ABITAZIONE PRINCIPALE Dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo e del suo nucleo familiare* nucleo familiare ? “agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale”, ex art.4 D.P.R. n.223/89 coniugi e figli minori, ex artt.144-147 C.c., Cass.n.24567/2014 LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER FACOLTÀ art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv. L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 gli immobili appartenenti ad anziani e disabili art.13, co.2, D.L. n.201/2011, L.214 del 22/12/2011 “ I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata…” LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER FACOLTÀ gli immobili dei residenti all’estero art.13, co.2, D.L. n.201/2011 ante modifiche art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale…l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata…” Gli immobili dei residenti all’estero post modifiche GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO art.13, co. 2, D.L. 201/2011, così come mod.dall’art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014, con decorrenza dal 28/05/2014 “I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale…l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che la stessa non risulti locata…” Gli immobili dei residenti all’estero già pensionati GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO art.13, co. 2, D.L. 201/2011, così come mod.dall’art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 con decorrenza dal 28/05/2014 A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Gli immobili dei residenti all’estero già pensionati GLI IMMOBILI DEI RESIDENTI ALL’ESTERO art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 con decorrenza dal 28/05/2014 Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER FACOLTÀ gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE per il 2013 (limitatamente alla sola seconda rata) gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito art.2, co.2-bis., D.L. n.102/2013, conv.L.124 del 28/10/2013 unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado ad esclusione delle abitazioni in cat.A/1,A/8 e A/9 destinazione ad abitazione principale del comodatario in caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato, l’assimilazione opera per un solo immobile discrezionalità dell’Ente nel definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, ivi compresa la scelta del limite dell’isee al quale subordinare la fruizione del beneficio LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito dal 2014 art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 “ I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale…l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare…” LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado destinazione ad abitazione principale del comodatario in caso di più unità immobiliari concesse dal soggetto passivo in comodato, l’assimilazione opera per un solo immobile LE ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito art.13, 2 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011, così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 IL COMUNE DEVE PREVEDERE CHE L’AGEVOLAZIONE OPERI limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 ovvero nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui IL COMODATO IL COMODATO art.1803 C.c. Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un uso o per un tempo determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito Il comodato può essere costituito anche oralmente (c.d. contratto verbale), l’art.1350 c.c. non richiede la forma scritta ad substantiam IL COMODATO IL COMODATO durata del comodato* termine convenuto (art.1809 c.c.) termine derivante dalla destinazione* (art.1809 c.c.) comodato precario (art.1810 c.c.) ovvero revocabile ad nutum da parte del proprietario * ordinanza interlocutoria, Corte di Cass.n.15113 del 17/06/2013 •Corte di cass.S.U. sent.n.20448 del 29/09/2014 L’IMU PER IL 2014 la disciplina imu per i terreni agricoli LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO TERRENI AGRICOLI posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli ANCHE SOCIETÀ* (società di persone, società cooperative, società di capitali) ISCRIZIONE NELLA PREVIDENZA AGRICOLA *art.13, co. 8-bis, D.L. n.201/2011 conv.L.214 del 22/12/2011 “… I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, e suc.modif., purché dai medesimi condotti …” LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO TERRENI AGRICOLI Art. 13 co. 8 bis del D.L n.201/2011 I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004, N. 99, e suc. modif., purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente ALLA PARTE DI VALORE ECCEDENTE EURO 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO TERRENI AGRICOLI moltiplicatore 75 art.13,5 co., D.L. n.201/2011, conv.L.214 del 22/12/2011 così come mod. così come mod. dall’art.1, co.707, L.147 del 27/12/2013 D.M. 24/10/2014, (G.U. n.262 del 11/11/2014) - commi 707 e 708, L.147/2013 Contributo a compensazione del minor gettito derivante dalla riduzione da 110 a 75 del coefficiente per la determinazione della base imponibile IMU per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come individuati e definiti dall'art. 9, co. 3-bis, del d.l. 30/12/1993, n. 557, conv.L. 26/02/1994, n. 133 LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO FABBRICATI RURALI STRUMENTALI esclusione art.1, co.708, L.n.147/2013 No fabbricati rurali abitativi LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 IL TRATTAMENTO AGEVOLATO PER IL SETTORE AGRICOLO TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina esenzione art.9, co.8, D.Lgs 23/2011 - art.7, 1 co.lett.h), D.Lgs 504 del 31/12/1992 “Sono esenti dall'imposta… i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell' articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984…”. tali aree sono, sino al 2013, quelle specificatamente individuate ed elencate nella circolare ministeriale n.9 del 14/06/1993 LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89 Con come decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs 30/12/1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d. lgs 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89 Dalle come disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014…. LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89 Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, é operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89 Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.4, co.5-bis. D.L. n.16/2012, conv.L.n.44 del 26/04/2012, come mod.dall’art.22, 2 co.,D.L. 66 del 24/04/2014, conv.L 23/06/2014, n.89 Con apposito decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l’esenzione dall’IMU. INSERIMENTO NEL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE(d.d.g.finanza 29/07/2014) IL MANCATO INSERIMENTO NEL TERMINE DEL 23 SETTEMBRE SARA’ CONSIDERATO COME INESISTENZA NEL COMUNE DI TERRENI AVENTI DETTE CARATTERISTICHE AI FINI DELLA COMPENSAZIONE DEL MANCATO GETTITO IMU (NOTA MEF DELL’08/09/2014) L’IMU PER IL 2014 la destinazione della riserva statale per l’imu 2012 LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.13, co.11, D.L. n.201/2011 “ E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, AD ECCEZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE DI CUI AL COMMA 7, NONCHE' DEI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI AL COMMA BASE. 8, L'ALIQUOTA DI Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 art.13, co.10, D.L n.201/2011 “ La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’art.8, co.4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato…” LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Art.1, co.380, lett.f), L.n.228 del 24/12/2012 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, primo periodo, del cit. art.13 LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Art.1, co.380, lett.g), L.n.228 del 24/12/2012 I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co.6 dell’art.13, D.L n.201/2011 cit. per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Art.1, co.380, lett.h), L.n.228 del 24/12/2012 è abrogato il co.11 dell’art.13, D.L n.201/2011 …..le attività di accertamento e riscossione della quota erariale sono svolte dal comune al quale spettano LE MAGGIORI SOMME derivanti dalle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni LA RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO art.1, co.380, lett.f), L.24/12/2012, n.228, mod. dall’art.10, co4-quater, D.L. n.35/2013, conv.L.06/06/2013, n.64 è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, D.L.n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, primo periodo, del cit. art.13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cat.D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio LA RISERVA DI GETTITO A FAVORE DELLO STATO art.1, co.380, lett.f), L.24/12/2012, n.228, mod. dall’art.10, co4-quater, D.L. n.35/2013, conv.L.06/06/2013, n.64 le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cat. D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni L’IMU PER IL 2014 la diciplina imu per gli enti non commerciali LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Gli obblighi dichiarativi degli enti non commerciali obbligo dichiarativo immobili esenti* ex art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs 504/1992 immobili dove si svolge un attività mista (commerciale e non) ex art.91bis D.L n.1/2012 immobili dove si svolgono attività ricomprese tra quelle di cui all’art.7, 1 co.lett.i) ma con modalità commerciali LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI *D.M.30/10/2012 OBBLIGO DICHIARATIVO PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ESENTI EX ART.7, 1 CO.LETT.I), D.LGS N.504/1992 anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente al 2012 e che continuano ad essere posseduti ed utilizzati anche nel corso del 2012 obbligo dichiarativo per gli immobili che hanno perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione la dichiarazione non deve essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI D.M. 26/06/2014, APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELL’IMU E DELLA TASI ART.1, CO.719, l.147/2013, PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA D.M. 04/08/2014, SPECIFICHE TECNICHE TRASMISSIONE 21/10/2014, apertura dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate PER LA LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI LA DICHIARAZIONE IMU DEGLI ENTI NON COMMERCIALI D.M. del 23/09/2014, in G.U.n.226 del 29/09/2014 termine di presentazione 30 novembre 2014 differimento del termine del 30 settembre 2014, previsto dall’art.5, co.2, del d.m. 26/6/2014, per la presentazione della dichiarazione IMU TASI ENC per gli anni 2012 e 2013 al 30 novembre 2014 (01 dicembre) LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Le modalità di versamento per gli enti non commerciali Immobili dove si svolge l’attività mista, ai sensi dell’art.91-bis, D.L. n. 1/2012 tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate (la prima) entro il 16 giugno e (la seconda) entro il 16 dicembre la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento LE NOVITA’ SULL’IMU PER IL 2014 Le modalità di versamento per gli enti non commerciali Immobili dove si svolge l’attività mista, ai sensi dell’art.91-bis, D.L. n. 1/2012 gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell’imposta municipale propria con eventuale compensazione dei crediti (imu) maturati nei confronti dell’Ente locale e risultanti dalla dichiarazione versamento effettuato esclusivamente ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9/07/1997, n. 241 art.1, co.721, L.147 del 27/12/2013 L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI art.9, co.8, D.Lgs n.23/2011 art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, 1 co.lett.c) del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica*, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a) della legge 20/05/1985, n.222 *le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane •le attività di R&s svolte in maniera indipendente •le attività di diffusione dei risultati della ricerca L’ ESENZIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI Requisito oggettivo attività non esclusivamente commerciale Art.7,co.2 bis, L.n.248/2005 “L'esenzione disposta dall'articolo 7 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera ABBIANO ESCLUSIVAMENTE NATURA COMMERCIALE…” CHE NON LE ATTIVITA’ SVOLTE CON MODALITA’ NON COMMERCIALI ATTIVITÀ SVOLTE CON MODALITÀ NON COMMERCIALI D.L. n.1/2012, conv.in L.n.27 del 24 marzo 2012 ART.91-BIS “ NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ” Al comma 1, lettera i, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504, dopo le parole «allo svolgimento» aggiungere le parole «CON MODALITÀ NON COMMERCIALI» È abrogato il co. 2 bis dell'art. 7, L.n.248/2005 GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA) ART.91-BIS “NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI” 2) Qualora l'unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, nr. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1 gennaio 2013 - GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA) art.2, D.L n.262/2006 41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA) art.2, D.L n.262/2006 42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41. 44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi. GLI IMMOBILI NEI QUALI SI SVOLGONO ATTIVITA’ MISTE LE ATTIVITÀ MISTE (NON PIÙ LA DESTINAZIONE ESCLUSIVA) ART.91-BIS “NORME SULL’ESENZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI” 3) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dall'1 gennaio 2013, l'esenzione si applica in PROPORZIONE ALL'UTILIZZAZIONE NON COMMERCIALE RISULTA DA APPOSITA DICHIARAZIONE. dell'immobile QUALE Con successivo decreto del ministro dell'Economia e delle Finanza da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, nr. 400, entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 D.M. 19/11/2012, n.200 (G.U. del 23/11/2012,n.274) LE ATTIVITÀ SVOLTE CON “MODALITÀ NON COMMERCIALI” REQUISITI GENERALI REQUISITI DI SETTORE DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 art.3 requisiti generali divieto di distribuire, anche in modo indiretto, a soci, amministratori, collaboratori, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o capitale durante la vita dell’Ente nei confronti di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge, ovvero non sia effettuata a favore di enti che fanno parte della medesima struttura e svolgono la stessa attività o altre attività istituzionali DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 art.3 requisiti generali obbligo di reinvestire gli utili esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali allo scopo istituzionale della solidarietà sociale obbligo di devolvere, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’ente non commerciale ad altro ente non profit che svolga analoga attività, salvo diversa destinazione imposta dalla legge DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 art.4 “ Ulteriori requisiti ” requisiti di settore attività sanitarie ed assistenziali accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, Regioni e Enti locali, svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico a titolo gratuito, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa dall’ordinamento per la copertura del servizio universale previsti - DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 art.4 “ Ulteriori requisiti ” requisiti di settore attività sanitarie ed assistenziali ovvero non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, Regioni e Enti locali se svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiori alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte nello stesso ambito territoriale* L’ambito territoriale è normalmente quello comunale; non dovrebbe comunque superare quello regionale. In assenza nello stesso ambito territoriale di analoghe attività, le attività assistenziali esercitate da enti non commerciali devono ritenersi svolte con modalità non commerciali - DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 requisiti di settore attività didattiche attività paritaria rispetto a quella statale, non discriminazione in fase di accettazione degli alunni, rispetto degli obblighi di contrattazione collettiva, di adeguatezza delle strutture e di pubblicità del bilancio se svolte a titolo gratuito o con il pagamento di una retta simbolica tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio* *L’ammontare medio dei corrispettivi richiesti agli studenti e alle famiglie non deve essere superiore al corrispondente costo medio per studente individuato dal MIUR - DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 requisiti di settore attività ricettive attività che prevedono l’accessibilità limitata ai destinatari delle attività istituzionali e la discontinuità nell’apertura ricettività sociale (housing sociale) attività dirette a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico* o di importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale (regionale) con modalità commerciali - DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 requisiti di settore attività ricettive *spetta al Comune in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico - DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 requisiti di settore attività culturali - ricreative - sportive svolte a titolo gratuito o dietro il pagamento di un corrispettivo simbolico o di importo non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità commerciali spetta al Comune valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun Ente il limite della metà del prezzo medio rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all’esenzione DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 CRITERI RILEVANTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE Art.5, 2 e 3 comma per le unità immobiliari a destinazione mista, il rapporto proporzionale è principalmente determinato in base alla superficie destinata all’attività commerciale rapportata alla superficie complessiva dell’immobile DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 CRITERI RILEVANTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE per le unità immobiliari indistintamente oggetto di utilizzazione mista, il rapporto proporzionale è, invece, determinato in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali l’attività viene svolta con modalità commerciali, rispetto al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività DECRETO MINISTERIALE 19/11/2012, N.200 CRITERI RILEVANTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE per le unità immobiliari ad utilizzazione mista solo limitatamente a specifici periodi dell’anno, il rapporto proporzionale è determinato in base ai giorni durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività commerciali LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA TASI e DELL’IMU LE REGOLE DI GESTIONE DELL’IMU E DELLA TASI IL RINVIO ALLA L.n.296/2006 art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 I versamenti minimi Art.1, co.168, L. 296/2006 Gli Enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo art.25 della L. n. 289/2002. LA SOGLIA DI INIBIZIONE ALL’ACCERTAMENTO art.1, co.736, L.147 del 27/12/2013 all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: ", regionali e locali" sono sostituite dalle seguenti: "e regionali". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014 Art.3, commi 10 e 11 del D.L. n.16/2012, conv.con modif.L n.44/2012 a decorrere dal 1 luglio 2012, NON si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, DOVUTO, COMPRENSIVO DI SANZIONI E INTERESSI, NON SUPERI, € 30 CON RIFERIMENTO A CIASCUN La disposizione di cui al comma 10 QUALORA L’AMMONTARE per ciascun credito, L’IMPORTO DI PERIODO D’IMPOSTA NON si applica QUALORA IL CREDITO DERIVI DA RIPETUTA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO RELATIVI AD UN MEDESIMO TRIBUTO IL RINVIO ALLA L.n.296/2006 art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 termini e modalità per l’attività accertativa Art.1, co.161, L. 296/2006 Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. IL RINVIO ALLA L.n.296/2006 art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 requisiti e motivazione degli avvisi di accertamento Art.1, co.162, L. 296/2006 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. IL RINVIO ALLA L.n.296/2006 art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 Notifica del titolo esecutivo Art.1, co.163, L. 296/2006 Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo IL RINVIO ALLA L.n.296/2006 art.1, co. 701, L.147 del 27/12/2013 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 I rimborsi Art.1, co.164, L. 296/2006 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI IL FUNZIONARIO RESPONSABILE art.1, co. 692, L.147 del 27/12/2013 Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. la delibera di giunta di nomina non deve essere trasmessa, nota del mef n.7812/2014 del 15/04/2014 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI IL FUNZIONARIO RESPONSABILE art.1, co. 693, L.147 del 27/12/2013 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC -TASI IL FUNZIONARIO RESPONSABILE art.1, co. 694, L.147 del 27/12/2013 In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729* del codice civile * art. 2729 c.c. Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. LE SANZIONI Le sanzioni per omesso o insufficiente versamento art.1, co. 695, L.147 del 27/12/2013 In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione art.1, co. 696, L.147 del 27/12/2013 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro - LE SANZIONI Le sanzioni per infedele dichiarazione art.1, co. 697, L.147 del 27/12/2013 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro Le sanzioni per mancata risposta ai questionari art.1, co. 698, L.147 del 27/12/2013 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 - LE SANZIONI Riduzioni per acquiescenza art.1, co. 699, L.147 del 27/12/2013 Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi La previsione di circostanze esimenti art.1, co. 700, L.147 del 27/12/2013 Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale. LA TARI LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (la componente iuc destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) IL PRESUPPOSTO IL PRESUPPOSTO art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013 Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani* Art.14 co. 3, D.L. n.201/2011 – TARES (abrogato) Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani LA SUSCETTIBILITA’ DI PRODURRE RIFIUTI La suscettibilità di produrre rifiuti In coerenza con la disciplina della TARES, della quale la TARI è una evoluzione, la suscettibilità di produrre rifiuti ovverossia la idoneità del locale o area scoperta in relazione all’uso a cui è adibito di produrre rifiuti urbani ed assimilati ENTRA NEL PRESUPPOSTO a differenza della previgente Tarsu/tia, nella Tari viene meno la presunzione (legale relativa) di producibilità di rifiuto quale conseguenza del possesso o detenzione (con onere a carico dell’occupante o possessore della dimostrazione della inidoneità del locale/area o del particolare utilizzo), per cui il fatto generatore del prelievo sorge oltre che per il possesso o detenzione anche per la idoneità di produzione di rifiuti LE ESCLUSIONI LE ESCLUSIONI art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013 Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative*, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva art.14 co. 4, D.L. n.201/2011 – TARES (abrogato) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva I SOGGETTI PASSIVI I SOGGETTI PASSIVI art.1, co. 642, L.147 del 27/12/2013 La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria Art.14,co.3 primo periodo e co.5 D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga * a qualsiasi titolo locali o aree scoperte,a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. … Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comuni i locali e le aree stesse IL PRESUPPOSTO IL PRESUPPOSTO art.1, co. 641, L.147 del 27/12/2013 POSSESSORE*: colui che esercita un potere di fatto sull’immobile espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali DETENTORE: colui che possa disporre del bene di cui altri sia il possessore OCCUPANTE: colui che utilizza il locale sine titulo I SOGGETTI PASSIVI DETENZIONE TEMPORANEA art.1, co. 643, L.147 del 27/12/2013 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie Art.14,co.6, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie I SOGGETTI PASSIVI SOGGETTO RESPONSABILE art.1, co. 644, L.147 del 27/12/2013 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo Art.14,co.6, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo LE SUPERFICI TASSABILI LE SUPERFICI TASSABILI art.1, co. 645, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-bis), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Unità a destinazione ordinaria Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO art.1, co. 647, L.147 del 27/12/2013 Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO LE PROCEDURE DI INTERSCAMBIO art.1, co. 647, L.147 del 27/12/2013 Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. LE SUPERFICI TASSABILI LE SUPERFICI TASSABILI art.1, co. 648, L.147 del 27/12/2013 Unità a destinazione speciale Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile art.14,co.9, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile. LE SUPERFICI TASSABILI LE SUPERFICI TASSABILI art.1, co. 646, L.147 del 27/12/2013 Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 LE SUPERFICI ESCLUSE LE SUPERFICI ESCLUSE art.1, co. 649, primo periodo, L.147 del 27/12/2013 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente art.14,co.10, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. LE SUPERFICI ESCLUSE LE SUPERFICI ESCLUSE art.1, co. 649*, L.147 del 27/12/2013 Li dovè la produzione del rifiuto speciale risulti per costanza e quantitativo prevalente rispetto a quello speciale assimilato, la porzione di superficie interessata da tale frequenza e quantità di effettiva produzione, dovrà non essere computata nella determinazione della superficie tassabile ai fini della Tari. l’esonero in quanto dipendente dalla organizzazione produttiva, impone oneri dichiarativi e probatori non solo per la dimostrazione dell’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ma anche per la individuazione degli specifici spazi caratterizzati dalla summenzionata produzione di rifiuto. PERIODO D’IMPOSTA PERIODO D’IMPOSTA art.1, co. 650, L.147 del 27/12/2013 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria art.14,co.18, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE LA COMMISURAZIONE SECONDO IL METODO NORMALIZZATO art.1, co. 651, L.147 del 27/12/2013 Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. art.14,co.9, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 art.5 co.1 lett.c) D.L. n.102 I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IL CRITERIO ALTERNATIVO art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-bis), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IL CRITERIO ALTERNATIVO art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d-bis), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti art.5 co.1 lett.b) D.L. n.102/2013 determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti COEFFICIENTI IPS E IQS CALCOLO TARIFFA TARSU PER IPS – IQS Vedere C.M. n.25/E del 17.02.2000 – n.95/E del 25.05.1994 Il valore tariffario di riferimento è determinato dalla seguente espressione TS = Cmg x Ips x Iqs TS = valore della tassa per la singola categoria o sottocategoria di contribuenza Cmg = costo medio generale del servizio per unità di superficie. E’ il rapporto tra costo totale del servizio per l'anno di competenza e superficie totale soggetta a T.A.R.S.U. (Tale superficie va computata al netto della quota di area coperta o scoperta non imponibile per legge e della quota di area da determinare convertendo in superficie non imponibile le attenuazioni tariffarie Ips = indice di produttività specifica della categoria. E’ il rapporto tra la produttività quantitativa specifica, per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione, e la produzione media generale per unità di superficie nota. (qs/qm) Iqs = indice di qualità specifica della classe. E’ desunto dal rapporto tra costo di smaltimento, per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata, ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.d- bis), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 IL VINCOLO DELLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI OBBLIGO DELLA COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI art.1, co. 654, L.147 del 27/12/2013 In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. art.14,co.11, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI art.1, co. 683, L.147 del 27/12/2013 Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE art.1, co. 655, L.147 del 27/12/2013 Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decretolegge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. art.14,co.14, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bisdel decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. LE AGEVOLAZIONI LE RIDUZIONI EX LEGE PER I CASI DI DISSERVIZIO art.1, co. 656, L.147 del 27/12/2013 La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente analoga previsione era contenuta nell’ art.14,co.20, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) - LE RIDUZIONI EX LEGE LE RIDUZIONI EX LEGE PER LE ZONE NON SERVITE art.1, co. 657, L.147 del 27/12/2013 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita analoga previsione era contenuta nell’art.14,co.16, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) LE RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA LE RIDUZIONI PER LA DIFFERENZIATA art.1, co. 658, L.147 del 27/12/2013 Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche Spostamento di quote di costi corrispondenti alla riduzione dalla UD alle UND. La funzionale raccolta differenziata oltre che evitare la ecotassa regionale determina minori costi per lo smaltimento e maggiori introiti per il riutilizzo che vanno a beneficio complessivo con minori costi da coprire con il gettito. art.14,co.17, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE art.1, co. 659, L.147 del 27/12/2013 Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni per i casi di abitazioni con unico occupante abitazioni, tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero - RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE art.1, co. 659, L.147 del 27/12/2013 Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni per i casi di fabbricati rurali ad uso abitativo art.14,co.15, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI art.1, co. 660, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.2, 1 co.lett.e-ter), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni* rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura PUÒ essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa (che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura) e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune * anche tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’isee GLI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO Gli assimilati avviati al riciclo post modifiche apportate in sede di conversione dall’art.2, 1 co.lett.equater),L.n.68 del 02/05/2014 art.1, co. 661, L.147 del 27/12/2013 - ABROGATO Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero art.1, co. 649, ultimo periodo, L.147 del 27/12/2013 … Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati GLI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO Gli assimilati avviati al riciclo post modifiche apportate in sede di conversione dall’art.2, 1 co.lett.equater),L.n.68 del 02/05/2014 art.1, co. 649, ultimo periodo, L.147 del 27/12/2013 Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 LA TARI GIORNALIERA LA TARI GIORNALIERA art.1, co. 662, L.147 del 27/12/2013 Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. analoga previsione era contenuta nell’art.14,co.24, D.L. n.201/2011 - TARES (abrogato) LA TARI GIORNALIERA LA TARI GIORNALIERA art.1, commi 663-664 e 665, L.147 del 27/12/2013 La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale LA TARIFFA CORRISPETTIVA LA TARI FFA PUNTUALE art.1, co. 668, L.147 del 27/12/2013 I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - LA TARIFFA CORRISPETTIVA LA (FUTURA) TARIFFA CORRISPETTIVA art.1, co. 667, L.147 del 27/12/2013 Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea. IL TRIBUTO PROVINCIALE IL TRIBUTO PROVINCIALE art.1, co. 666, L.147 del 27/12/2013 È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. PER IL 2013: LA MAGGIORAZIONE TARES per il 2013 art.1, co.705, L.147 del 27/12/2013 Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni I rimborsi I RIMBORSI art.1, co.4, D.L 06/03/2014, n.16 Le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA IUC - TARI Il REGOLAMENTO -IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 PER LA TARI i criteri di determinazione delle tariffe la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta -IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 PER LA TARI la disciplina delle eventuali riduzioni tariffarie o esenzioni per i casi di • abitazioni con unico occupante • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo •locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente -IL REGOLAMENTO IL REGOLAMENTO art.1, co. 682, L.147 del 27/12/2013 PER LA TARI • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero • fabbricati rurali ad uso abitativo la disciplina delle eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni (co.660), anche tenendo conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE LA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA TARI I VERSAMENTI I VERSAMENTI I VERSAMENTI PER LA TARI art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. I VERSAMENTI I VERSAMENTI PER LA TARI Mef, nota del 24/03/2014 “Il Comune anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della Tari potrà stabilire di riscuotere il tributo in acconto sulla base degli importi versati nell’annualità precedente” Ris.Agenzia delle Entrate nn.45 e 47 del 24/04/2014 - LE MODALITA’ DI VERSAMENTO Le modalità di versamento PER LA TARI art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, così come mod. dall’art.1, 1 co.lett.b), D.L. n.16 del 06/03/2014,conv.con mod.L.n.68 del 02/05/2014 “…Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali…” ante modifiche “…Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali…”