Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

La raccolta R alla luce del titolo
VIII bis Legge 626/94
Dott. Paolo MOSCONI
31 marzo 2007
indice
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Titolo VIII bis
DPR 661/96
DPR 660/96
DM 1.12.75
Atex
DM 1.12.75
Legge 626 e 46/90
Variante V2
Cei 64/8
Cei 17/13
Appalti
pag. 3 - 4
pag. 5 - 7
pag. 8 - 10
pag. 11 – 12
pag. 13 -21
pag. 22 – 24
pag. 25 - 36
pag. 37 - 47
pag. 48
pag. 49 - 55
pag. 56 - 60
TITOLO VIII-bis - PROTEZIONE DA
ATMOSFERE ESPLOSIVE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 88-bis - Campo di applicazione
1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite
all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area
con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che
tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 661;
c) omissis;
d) omissis;
e) omissis
• Il Titolo VIII-bis è stato inserito dall'articolo
2 del DECRETO LEGISLATIVO 12
giugno 2003, n. 233 - Attuazione della
direttiva 1999/92/CE relativa alle
prescrizioni minime per il miglioramento
della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori esposti al rischio di atmosfere
esplosive. Recepimento della direttiva
ATEX (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
italiana n. 197 del 26 agosto 2003) Entra in
vigore il 10 settembre 2003.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15
novembre 1996, n. 661
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente
gli apparecchi a gas.
Pubblicato in GU il 27.12.96 Entra in vigore l’11 gennaio 1997
• Art. 1
(Campo di applicazione e definizioni)
• 1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la
produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione
ed il lavaggio, che bruciano combustibili gassosi e hanno una
temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a
105 gradi centigradi; essi sono di seguito denominati
"apparecchi". Sono assimilati agli apparecchi i bruciatori ad
aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati ad
essere attrezzati con tali bruciatori;
.
• b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i
sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata e dai
corpi di scambio di calore destinati ad essere attrezzati con
tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso
professionale e destinati ad essere incorporati in un
apparecchio a gas o montati per costituire un apparecchio a
gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
• 2. Ai fini del presente regolamento si intende per
"combustibile
gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso
alla
temperatura di 150 gradi centigradi e alla pressione di 1
bar.
• 3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma
1, lettera
a), gli apparecchi realizzati e destinati specificamente ad
essere
utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali
• Art. 4
(Immissione in commercio)
1. Non possono essere immessi in
commercio o posti in servizio
apparecchi privi o muniti indebitamente
della marcatura CE di
conformita' prevista all'articolo 5, ne'
dispositivi privi o
muniti indebitamente della dichiarazione di
cui all'articolo 7,
comma 2.
Cos’è un apparecchio a gas ?
• Il trinomio composto da rampa d’alimentazione, bruciatore
e scambiatore termico ( riferimento dell’art. 1 .… ed hanno
una temperatura dell’acqua fino a 105 gradi;… Sono
assimilati agli apparecchi i bruciatori ad
aria soffiata nonche' i corpi di scambio di calore destinati e
essere attrezzati con tali bruciatori;)
Quest’ipotesi è rafforzata dalla definizioni del
• D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 (GU 27 dicembre
1996, n. 302,) (apparecchi ce dal 1 gennaio 1998)
• Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE
concernente i requisiti di rendimento delle
• nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con
combustibili liquidi o gassosi.
• Art. 1.
• Campo di applicazione
• 1. Nell'ambito delle azioni di promozione
dell'efficienza energetica, il presente
regolamento determina i requisiti di
rendimento
• applicabili alle nuove caldaie ad acqua
calda, alimentate con combustibili liquidi o
gassosi, aventi una potenza nominale pari o
• superiore a 4 kw e pari o inferiore a 400 kw,
in appresso denominate "caldaie".
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Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
caldaia: l'unità centrale scambiatore termicobruciatore destinata a trasmettere all'acqua il
calore prodotto dalla combustione;
• apparecchio:
• lo scambiatore termico destinato ad essere munito
di un bruciatore;
• il bruciatore destinato ad essere installato sullo
scambiatore termico
Modalità di denuncia DM 1.12 .75
• art. 18: per ogni nuovo impianto di uno o più
generatori; obbligo di denuncia da parte
dell’installatore, con progetto di tecnico abilitato,
allorchè;
• a) si intenda effettuarne l’installazione (impianti
nuovi)*
• b) per modifiche dei dispositivi di sicurezza e
protezione; (impianti già denunciati ovvero
esistenti)*
• c) modifica o sostituzione generatori con aumento
della potenzialità nominale o variazione della
pressione di targa; (impianti già denunciati ovvero
esistenti)*
• *corsivo mio
• Perciò la denuncia va fatta prima
dell’installazione, ogni denuncia dopo
l’installazione è dichiarazione di
un’omissione di denuncia, passibile di
sanzione amministrativa da parte dell’Asl.
• Tutte le denunce dopo l’11 gennaio 1997
(DPR 661/96) di apparecchi privi di
marcatura CE, sono una dichiarazione di
un’omissione di denuncia.
Art. 88-quinquies - Valutazione dei rischi di
esplosione
• 1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di
lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive,
tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
• a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
• b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
• c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro
possibili interazioni;
• d) entità degli effetti prevedibili.
• 2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro
le esplosioni
•
Art. 88-novies. Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro
provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla
protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono
concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di
attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed
essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro
abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 4.
•
Art. 88-decies. Termini per l'adeguamento
•
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
gia' utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta
prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti
minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le
disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30
giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e
B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le
prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere
esplosive gia' utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno
2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti
o trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al
presente titolo.
Allegato XV-bis (art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c).
Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE
ESPLOSIVE
•
Osservazione preliminare.
Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono
adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater,
88-quinquies, 88-octies e 88-novies.
1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Un'area in cui puo' formarsi un'atmosfera esplosiva in quantita' tali da
richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori interessati e' considerata area esposta a rischio di
esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Un'area in cui non e' da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in
quantita' tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione e' da
considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis.
Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che
possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro
caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in
grado di propagare autonomamente un'esplosione.
•
•
2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.
Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata
della presenza di atmosfere esplosive.
Il livello dei provvedimenti da adottare in conformita' dell'allegato XV-ter, parte A, e'
determinato da tale classificazione.
Zona 0.
Area in cui e' presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapore o nebbia.
Zona 1.
Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, e' probabile che avvenga
occasionalmente durante le normali attivita'.
Zona 2.
Area in cui durante le normali attivita' non e' probabile la formazione di un'atmosfera
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas,
vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Zona 20.
e seguenti: omissis…
Note.
1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra
fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.
2. Per "normali attivita'" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i
parametri progettuali.
3. Per la classificazione delle aree si puo' fare riferimento alle norme tecniche armonizzate
relative ai settori specifici, tra le quali:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;
EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili
Allegato XV-ter (art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies, commi 1
e 2)
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL
RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
•
Osservazione preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
a) alle aree classificate come pericolose in conformita' dell'allegato XV-bis, in tutti i casi
in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle
attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivita' correlate
al rischio di atmosfere esplosive;
b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o
contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di
esplosione.
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di
protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi
atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore
di lavoro;
b) e' applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivita' pericolose e per le
attivita' che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di
lavoro.
Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona
abilitata a farlo.
• 2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri
combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente
deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se cio' non e' realizzabile, contenuti in
modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga piu' tipi di gas, vapori, nebbie o
polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere
programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai
lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di
carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di
lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che
possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in
un'atmosfera esplosiva. Cio' vale anche per attrezzature di lavoro e relativi
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora
possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere
incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il
rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
•
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i
loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonche' la struttura del luogo di lavoro
siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da
ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o
ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi
di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione
sui lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le
condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in
servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi
rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in
cui possano formarsi atmosfere esplosive, e' verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto
riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono
mantenute.
La verifica del mantenimento di dette condizioni e' effettuata da persone che, per la loro esperienza e
formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica puo' dar luogo a rischi
supplementari, assicurare la continuita' del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi
di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle
condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purche' cio' non
comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale
competente;
c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo piu' rapido e
sicuro possibile o isolata in modo da non costituire piu' una fonte di pericolo.
2.10. e seguenti: omissis
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI
DI PROTEZIONE.
• Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla
valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui
possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e
sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di
apparecchi, purche' adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie
e/o polveri:
nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.
Denuncia di impianto nuovo all’Ispesl dall’ 11
gennaio 1997 (entrata in vigore del Dpr 661/96) e
collaudate dopo il 10 settembre 2003 (attuazione del
titolo VIII bis della 626/94)
• Gli apparecchi e i dispositivi sono marcati CE:
non ci sono problemi.
• Gli apparecchi e i dispositivi tutti o qualcuno
non sono marcati CE: se tale condizione è
rilevabile in fase di progetto o nella successiva
fase di collaudo, avendosi la doppia infrazione
all’art. 18 ed al dpr 661/96, è obbligatoria la
comunicazione all’ Asl( si spedisce il verbale di
esame documentazione o di verifica negativa)
alla quale compete il potere sanzionatorio
Denuncia di impianto esistente all’Ispesl dall’ 11
gennaio 1997 (entrata in vigore del Dpr 661/96) e
collaudate dopo il 10 settembre 2003 (attuazione del
titolo VIII bis della 626/94)
• Gli apparecchi e i dispositivi di nuova
installazione sono marcati CE. Gli eventuali
apparecchi e i dispositivi residui appartenenti alla
prima verifica omologativa non sono marcati CE:
fino al 1 maggio 2004 analisi di rischio (CEI 3130 e 31-33) dopo il 1 maggio 2004 anche variante
V2 (guida CEI 31-35) ma solo per il metano, non
è valida per il Gpl ed altri combustibili gassosi
Cambiamenti sulla verifica omologativa
• In presenza di dichiarazione di conformità CE
non è più necessaria la certificazione di prova
idraulica, né provare i termostati se forniti dalla
casa costruttrice, né richiedere la dichiarazione di
conformità del quadro di comando, ma devono
essere citate le quattro direttive europee che
coinvolgono le caldaie: 90/396 (apparecchi a gas),
73/23 e 93/68 (bassa tensione), 89/336
(compatibilità elettromagnetica) e 92/42
(rendimenti energetici).
Le conseguenze sulla 626/94 e sulla
46/90
• E’ del tutto evidente che le infrazioni alla
direttiva CE hanno come conseguenza
diretta infrazioni per così dire di ritorno
sulla 626: art 6 e sulla 46/90 : le
responsabilità del committente, progettista,
installatore e manutentore
Art.6. Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
•
1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli
impianti rispettano i principi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e
scelgono macchine nonchè dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti (1).
• 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di
attrezzature di lavoro e di impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni
assoggettati a forme di certificazione o di
omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste
certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge (2).
• 3. Gli installatori e montatori di impianti,
macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi
alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi
fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
(1) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1,
del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2,
del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
•
L‘appaltatore
Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d’arte. I
materiali e i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza
dell’UNI e del CEI,nonché nel rispetto di
quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia,si
considerano costruiti a regola d’arte.
(art. 7/1 L.46/1990)
Sanzione amministrativa:
da £ 1.000.000 a £.10.000.000 (art.16/1 L.46/1990)
eventuale sospensione della abilitazione (art.10/4
D.P.R.447/1991)
8
L‘appaltatore
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è
tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all’art.7. Della dichiarazione di
conformità (…) fanno parte integrante la
relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all’art.6.
(art. 9/1 L.46/1990)
Sanzione amministrativa:
da £. 100.000 a £. 500.000 (art.16/1 L.46/1990)
eventuale sospensione della abilitazione (art.10/4
D.P.R.447/1991)
10
L‘appaltatore
Dal1/1/2008
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I
materiali e i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a
regola d’arte.
(art. 112/1 D.P.R.380/2001)
Sanzione amministrativa:
da Euro 516,00 a 5.164,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001)
eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2
9
D.P.R.380/2001)
L‘appaltatore
Dal1/1/2008
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta
a rilasciare al committente la dichiarazione di
conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all’art.112. Della dichiarazione di
conformità (…) fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali impiegati
nonché, ove previsto, il progetto di cui all’art.110.
(art. 113/1 D.P.R.380/2001)
Sanzione amministrativa:
da Euro 51,00 a 258,00 (art.120/1 D.P.R.380/2001)
eventuale sospensione della abilitazione (art.120/2
D.P.R.380/2001)
11
L
Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all’art.29
ovvero che rilasciano una certificazione non
veritiera sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all’1% e non
superiore al 5% del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
(art. 34/3 L.10/1991 e art.132/3 D.P.R.380/2001)
12
•
L‘appaltatore
Esercizio e manutenzione
Il proprietario, l’amministratore del
condominio o il terzo responsabile deve
Ï adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente
Ï condurre gli impianti e disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le norme UNI e CEI.
(art.31 L.10/1991 e art.129 D.P.R.380/2001)
Sanzione amministrativa da euro 516,00 a
2.582,00.
14
(art.34/5 L.10/1991 e art. 132/5 D.P.R.380/2001)
• Per la 46/90 in caso di impianti termici a gas > 35 Kw la
dichiarazione di conformità elettrica è sempre
obbligatoria, l’idraulica solo per gli impianti civili.
• Dal1/1/2008
• La dichiarazione di conformità elettrica e idraulica è
sempre obbligatoria, comunque sia l’alimentazione
della centrale termica ed inoltre cade la distinzione fra
edifici civili e no, quindi obbligatorietà di dichiarazione
di conformità elettrica ed idraulica sempre e comunque.
• Art.113 D.P.R.380/2001
Le condizioni per l’uscita delle
centrali termiche dalla direttiva ATEX
(direttiva per la classificazione delle aree esplosive direttiva 1999/92/CE)
RECEPITA IN ITALIA dal D. Lgs. 233/03
• E’ sostanzialmente una:
• usare caldaie, bruciatori e rampe
d’accesso gas marcate CE
Variante V2 alla guida CEI 31-35 contenente un
esempio relativo alle centrali termiche a gas
metano
Viene utilizzato, il DPR 661/96 (applicazione della
direttiva 90/396/CE). Come abbiamo già detto il
Dlgs 233/03 (applicazione della direttiva
99/92/CE sul rischio esplosione nei luoghi di
lavoro) esclude dal suo campo di applicazione
l'uso di apparecchi a gas di cui al DPR 661/96
(cioè quelli marcati CE ai sensi della direttiva
90/396/CE).
esclusione
• Con ciò di fatto escludendo dal rischio di
esplosione le centrali termiche nelle quali sono
installati apparecchi a gas (caldaia +
alimentazione) marcati CE, cioè soggetti al DPR
661/96. Queste centrali, che potremmo chiamare
centrali-661, rimangono quindi ovviamente fuori
anche dal campo di applicazione della variante
V2, In pratica vige l'equazione: apparecchio a
gas conforme al DPR 661/96=centrale termica
non pericolosa.
Dove non si applica
• Questa è stata l’occasione per inserire una premessa
alla variante V2, nella quale, dopo aver ricordato
alcuni articoli del decreto, si arriva alla seguente
conclusione:
• "Si ritiene che il rischio di esplosione nei luoghi di
installazione di apparecchi a gas conformi al DPR
661/96, sia stato valutato nell'ambito di questo
decreto, dove sono indicati i relativi provvedimenti
che il costruttore degli apparecchi, l'installatore e
l'utente dell'impianto termico devono adottare,
anche sulla base delle istruzioni fornite dal
costruttore".
Contraddizioni prima del dpr661
• In passato, infatti si venivano a creare delle situazioni
paradossali, tipo: equipaggiamento elettrico
all'interno della caldaia (costruttore) di tipo normale,
equipaggiamento elettrico nel locale caldaia
(impiantista) di tipo Ex, mentre i rischi di innesco non
erano certo diversi. Ricordiamo inoltre un'altra
esclusione importante, la variante V2 alla guida
CEI 31-35 non si applica agli ambienti per uso
domestico e similare (vedi art. 1.2 della guida).
Passate in rassegna le esclusioni, vediamo invece
quelle che sono le situazioni nelle quali poter
applicare la variante:
Dove si applica
• Tutte le centrali termiche a gas metano, installate dopo
l'entrata in vigore del DPR 661/96, ma utilizzanti
apparecchi a gas non marcati CE, quindi esclusi dal campo
di applicazione del DPR 661/96, e cioè:
– o Apparecchi destinati ad essere utilizzati in processi industriali in
stabilimenti industriali;
– o Apparecchi che impiegano l'acqua ad una temperatura superiore ai
105 ° C;
• Tutte le "vecchie" centrali termiche a gas metano, cioè
installate prima dell'entrata in vigore del DPR 661/96;
• Detto del campo di applicazione di questa nuova variante,
andiamo a vedere con ordine, cosa effettivamente dice.
La variante
• Nell'agosto 2002, con la pubblicazione della variante V1 nella
nuova appendice GE alla Guida CEI 31-35 (Guida
all'applicazione della norma CEI EN 60079-10 - CEI 31-30 in
vigore dal 1 ottobre 2002), riguardante i luoghi di ricovero
autoveicoli cioè le autorimesse, è iniziata da parte del CEI una
serie di esempi di luoghi particolari che, sotto certe condizioni,
non sono da considerare con pericolo di esplosione ai fini dei
requisiti degli impianti elettrici.
Nello scorso marzo 2004, il CEI ha pubblicato il secondo
esempio (Ex progetto C . 866 ) relativo alle centrali termiche
alimentate a gas naturale (metano). Questo esempio prende il
nome di variante V2 (CEI 31-35;V2) e la sua applicazione ha
validità a partire dal 1° maggio 2004.
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Campo di applicazione
La variante estende, per analogia, l'utilizzo delle condizioni in esso
contenuto anche ad altri luoghi di installazione di impianti termici
alimentati a gas naturale, e non quindi strettamente alle centrali
termiche.
La variante V2 riporta all'inizio una serie di definizioni (tratte per lo più dal
DM 12/04/96) utili alla comprensione delle condizioni successive. Le
riportiamo di seguito:
Impianto interno: complesso delle condotte compreso tra il punto di
consegna del gas e gli apparecchi utilizzatori (questi esclusi);
Impianto termico: complesso dell'impianto interno, degli apparecchi e
degli eventuali accessori destinato alla produzione di calore;
Centrale termica: uno o più locali comunicanti direttamente tra loro,
destinato/i all'installazione di un impianto termico di produzione del calore,
la cui portata termica complessiva è superiore a 35 kW;
Aperture di ventilazione: aperture permanenti di ventilazione realizzate su
pareti esterne verticali.
Pressione nominale di esercizio:pressione relativa del gas naturale con la
quale è normalmente alimentato l'impianto termico;
Portata termica nominale: quantità di energia termica assorbita nell'unità
di tempo dall'apparecchio, dichiarata dal costruttore, espressa in kW;
Le condizioni d’applicazione
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Successivamente vengono descritte le sette condizioni, soddisfatte le quali la
centrale termica a metano, agli effetti della realizzazione dell'impianto elettrico, non
è da considerare luogo con pericolo di esplosione:
Il gas combustibile sia gas naturale (metano), cioè avente caratteristiche fisicochimiche del tutto simili a quelle previste per la sostanza 202 della tabella GA-1
della guida CEI 31-35. Ricordiamone alcune: temperatura d'infiammabilità < 0 ° C;
temperatura d'accensione 482 ° C; limiti di esplodibilità in aria LEL 3,93 - 6,60,
UEL 13,20 - 17,50.
La pressione nominale di esercizio non sia superiore agli 0,04 bar (4000 Pa ),
con le seguenti condizioni:
Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,02 bar, deve avere
almeno una superficie di ventilazione di 0,3 m2, oppure
Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio di 0,04 bar, deve avere
almeno una superficie di ventilazione di 0,5 m2, oppure
Se la centrale termica ha pressione nominale di esercizio compresa tra 0,02 bar e
0,04 bar, deve avere almeno una superficie di ventilazione di valore compreso
tra 0,3 m2 e 0,5 m2 ottenuta per interpolazione lineare tra i due valori (esempi:
a 0,03 bar occorrono 0,4 m2, a 0,035 bar occorrono 0,45 m2, a 0,025 bar occorrono
0,35 m2, etc.)
Continua
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condizioni
La dimensione massima del foro di emissione dovuto a guasti sia di 0,25 mm2. Questo è
un valore di difficile individuazione essendo dipendente da una serie molteplice di fattori,
quali i materiali utilizzati e la periodicità della manutenzione. La guida CEI 31-35, all'art.
GB.3 fornisce alcuni esempi relativamente ad alcune sorgenti di emissione quali flangie,
valvole, pompe, compressori centrifughi ed alternativi, etc.
Le aperture di ventilazione siano realizzate con le dimensioni indicate al punto 2,
secondo quanto definito dal DM 12/04/96. Tali aperture siano realizzate in modo da evitare la
formazione di sacche di gas. Nel calcolo della superficie di ventilazione vanno considerate
anche eventuali griglie e/o reti poste sulle pareti del locale. La variante, inoltre, nelle note
fa riferimento alla circolare M.I. P1275/4134 del 30/11/00, la quale prescrive "che le aperture
di aerazione dei relativi locali siano realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò
ai fini di evitare la formazione di sacche di gas" e che "ai fini del conseguimento di un
efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della
parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti. Fatti salvi,
pertanto, i casi in cui le aperture d'aerazione debbono essere necessariamente realizzate a filo
soffitto (cioè consentire la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con
ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/m2), si ritiene che, in presenza di
travi, la prescrizione normativa sia ugualmente soddisfatta con la collocazione delle aperture
di aerazione nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore
della parete". La nota comunque termina suggerendo l'utilizzo dell'art. GB .6 della guida CEI
31-35, ovvero consiglia di aumentare l'aerazione del locale con aperture poste in alto, una su
una parete e l'altra sulla parete opposta.
Ancora condizioni
• L'impianto termico sia realizzato a regola d'arte. Questa condizione
viene attestata, per gli edifici adibiti ad uso civile, dal rilascio della
dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento ai sensi della
legge 46/90. Per gli impianti adibiti ad uso non civile si attende l'entrata in
vigore del DPR 380/01 che estenderà il rilascio della dichiarazione di
conformità agli edifici "quale che ne sia la destinazione d'uso".
• L'impianto termico sia esercito e mantenuto con modalità tali da
assicurare nel tempo il mantenimento dei requisiti di sicurezza
originali e sottoposto alle manutenzioni e verifiche periodiche previste
dalle disposizioni legislative ad esso applicabili (es. DPR 412/93 e
successive modificazioni).
• La quota d'installazione dell'impianto termico non superi i 1500 m sul
livello del mare. A causa della maggiore rarefazione dell'aria (minore
densità) ad altitudini superiori occorre prevedere delle aperture di
ventilazione superiori (una maggiorazione possibile potrebbe essere
l'1,25% ogni 100 m oltre i 1500 m).
conclusioni
• In conclusione se tutte le sette condizioni sono soddisfatte, la centrale
termica non è considerato un luogo con pericolo di esplosione. In caso
contrario sarà necessaria la classificazione dei luoghi in base alla
norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). In ogni caso la classificazione
potrebbe anche portare alla definizione di un volume Vz trascurabile e di
conseguenza alla stessa conclusione di assenza di pericolosità esplosiva.
• E' importante ricordare, come fa la variante, che la portata termica non va
ad influenzare il calcolo della portata d'aria di ventilazione, in quanto le
aperture minime di ventilazione sono state calcolate in base alla pressione
di esercizio dell'impianto. Questo porta alla conseguenza che la variante
CEI 31-35-V2 può essere applicata anche per centrali termiche di
portata termica (potenza) inferiore o pari a 35 kW, nonostante nella
definizione si parli di centrale termica solo per potenze superiori ai 35 kW.
Inoltre non è da considerare con pericolo di esplosione ai fini dell'impianto
elettrico, nemmeno la parte di impianto installato all'esterno della centrale
termica (es. valvola di intercettazione generale), se presenta sorgenti di
emissione con foro di guasto non superiore a 0,25 mm2.
Applicazione 64-8
•
In un'ultima nota, viene consigliata l'installazione dei componenti elettrici il più possibile
distanti dai componenti dell'impianto termico, demandando alla lettura dell'art. 528.2 della
norma CEI 64-8, che qui riassumiamo:
• · Condutture elettriche al di sotto di condutture non elettriche
(tubazioni di acqua, vapore o gas): proteggere la conduttura
elettrica dagli effetti della condensazione o di liquidi causa
guasti da parte delle condutture non elettriche;
· Condutture elettriche installate in prossimità di condutture
non elettriche: fare in modo. con separazioni meccaniche o
termiche, che una conduttura non danneggi l'altra;
· Condutture elettriche installate nelle immediate vicinanze di
condutture non elettriche: proteggere le condutture elettriche
dagli eventuali pericoli e prevedere la protezione contro i
contatti indiretti considerando le condutture non elettriche
come masse estranee
Quadri elettrici
• CEI 17-13/1
• Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra
per bassa tensione (quadri BT)
• Parte 1:
Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e
apparecchiature non di serie parzialmente soggette a
prove di tipo (ANS)
• 1990-01 - fascicolo 1433 - seconda edizione
1995-02 - fascicolo 2463 E - terza edizione
1997-09 - fascicolo 3891 - variante 1 (V1)
1998-04 - fascicolo 4152 C - terza edizione (ristampa con
V1)
1998-05 - fascicolo 4565 - variante 2 (V2)
generalità
• INTRODUZIONE
• La realizzazione di un quadro elettrico è governata da alcune
specifiche norme quali la presente CEI 17-13/1 e le sue collegate CEI
17-13/3 (personale non qualificato), CEI 17-13/4 (cantieri), CEI 17-43
(determinazione delle sovratemperature) che hanno lo scopo di
garantirne la sicurezza, la qualità e l’affidabilità. Queste norme si
occupano di quadri montati e cablati.
• GENERALITA'
• La norma CEI 17-13/1 è la "norma base" per i quadri elettrici per
Bassa Tensione costruiti in serie (AS) e non in serie (ANS).
• Questa norma non pone limiti né superiori né inferiori di corrente, non
si applica ai dispositivi singoli e ha come scopo quello di stabilire le
condizioni di servizio, le caratteristiche tecniche e le modalità di prova
dei quadri per B.T.
Campo d’applicazione
• La presente Norma si applica alle apparecchiature assiemate di
protezione e di manovra per bassa tensione costruite in serie (AS) e
non in serie (ANS), la cui tensione nominale non sia superiore a 1000
V in corrente alternata con frequenza non superiore a 1000 Hz, oppure
a 1500 V in corrente continua.
• Si applica anche alle apparecchiature contenenti equipaggiamenti di
comando e/o di potenza le cui frequenze di funzionamento siano più
elevate. In questo caso devono essere applicate delle prescrizioni
supplementari appropriate.
• Si applica alle apparecchiature assiemate destinate ad essere utilizzate
in unione con equipaggiamenti concepiti per la produzione, la
trasmissione, la distribuzione e la conversione dell'energia elettrica e
per la protezione e la manovra di dispositivi che utilizzano l'energia
elettrica.
Campo d’applicazione
• Si applica anche per apparecchiature assiemate destinate ad
essere utilizzate in condizioni speciali di servizio, per
esempio su navi, su veicoli su rotaia, su macchine utensili,
in apparecchi di sollevamento, oppure in atmosfere
esplosive e in applicazioni domestiche (manovrate da
persone non esperte) a condizione che le specifiche
prescrizioni corrispondenti siano rispettate.
• I dispositivi singoli e le unità funzionali autonome quali
avviatori dei motori, sezionatori con fusibili, apparecchi
elettronici, ecc., che sono conformi alle relative norme di
prodotto, non sono coperti dalla presente Norma.
Campo d’applicazione
• suo oggetto è la formulazione delle
definizioni e delle condizioni di servizio,
delle prescrizioni costruttive, delle
caratteristiche tecniche e delle prove per le
apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra a bassa tensione.
targa
• Ogni quadro deve riportare le seguenti informazioni:
• targhe identificative:
possono essere più di una e devono riportare il nome del costruttore e
un mezzo per identificare il quadro;
• natura della corrente e frequenza;
• tensioni di funzionamento e di isolamento nominali;
• limiti di funzionamento;
• tenuta al cortocircuito;
• grado di protezione;
• identificazione dei circuiti e dei componenti:
deve essere possibile identificare i singoli circuiti;
• istruzioni per l’installazione e l’uso del quadro.
• Il quadro deve essere costruito con materiali resistenti alle
sollecitazioni meccaniche e agli effetti dell’umidità. Il grado di
protezione indicato vale per l’intero quadro.
caratteristiche
• l quadro può essere suddiviso in celle tramite barriere e può essere
formato da 3 parti:
• 1) parte fissa:
parte che non può essere rimossa in servizio;
• 2) parte asportabile:
parte che può essere tolta anche quando il circuito di cui fa parte è in
funzione;
• 3) parte estraibile:
parte che può essere messa in una posizione che assicura una distanza
di sezionamento.
• I componenti del quadro devono essere conformi alle relative norme ed
installati seguendo le istruzioni del costruttore. Il quadro deve essere
costruito in modo che possa resistere alle correnti di cortocircuito e le
sbarre devono essere disposte in modo che sia impossibile che si creino
cortocircuiti interni.
Nuove figure introdotte nella 626
• Articolo 7 - Contratto di appalto o contratto d’opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad
imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi: a) verifica,
anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto
d'opera; b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
• 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro: a)
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2.
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.
•
Note sul coordinamento e la cooperazione
Contestualmente alla consegna della relazione tecnica, il
Committente deve provvedere ad organizzare una apposita riunione
preliminare all’inizio dei lavori, durante la quale le parti
interessate, alla presenza dei propri responsabili del Servizio
Prevenzione e Protezione, devono concretamente attuare quanto
indicato al comma 3 dell’art. 7 in esame.
Nella riunione le parti devono stabilire le condizioni operative alle
quali dovranno attenersi i lavoratori operanti in regime di appalto,
le conseguenti misure preventive e protettive concretamente
applicabili e, nel caso sia prevista la presenza di più imprese è
necessario provvedere ad un coordinamento tra le diverse attività
previste nello stesso luogo di lavoro. Quanto stabilito nella riunione
di coordinamento, è buona norma riassumere in un apposito
verbale sottoscritto dalle parti e consegnarlo in copia ad ogni
lavoratore interessato al compimento dell’opera.
È opportuno che, anche nel campo della sicurezza e
dell’igiene sul lavoro il Committente e l’Appaltatore
concordino clausole chiare ed esaustive di comune
interesse; in quanto il Committente, per diverse ragioni,
morali e pratiche, ha il timore che un alto tasso di
infortuni potrebbe nuocere alla regolarità ed alla
puntualità dell’esecuzione delle opere; mentre
l’Appaltatore, essendo direttamente responsabile, anche
penalmente dell’incolumità dei suoi dipendenti deve
mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al
compimento di quell’opera nella massima sicurezza.
• L’appalto è oggetto di norme precise con le quali il
Legislatore ha inteso definire i rapporti tra le parti. In
linea di massima, salvo specifici patti il Committente
può essere definito soltanto il promotore dell’attività
operativa, mentre all’Appaltatore è attribuita
l’organizzazione delle attività che dovranno portare al
risultato oggetto del rapporto; conseguentemente il
rischio generale, e in particolare quello legato
all’attività lavorativa è attribuito allo stesso
Appaltatore. Nel caso in cui la gestione e
l’organizzazione sono a carico del Committente, con la
conseguente subordinazione totale dell’Appaltatore,
questi si troverà nella stessa situazione di un lavoratore
- subordinato. Il Committente diventa, di fatto,
l’imprenditore - Datore di Lavoro agli effetti della
responsabilità di sicurezza.