Il collegio sindacale nelle banche

Il collegio sindacale delle banche
nella riforma del diritto delle
società
Lettura esegetica condotta da G. La Rocca
Bologna 5 e 6 luglio 2004
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del diritto delle società
• “l’attività di amministrazione e quella di
controllo sono … nettamente distinte.
L’amministratore sceglie, decide tra mille
opzioni, è impostato alla creatività. Il
controllore segue, verifica comparando le
attività dell’amministratore alle prescrizioni
di legge” (Corsi, I controlli, in Atti del
forum della riforma del diritto societario)
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Parte prima: la composizione
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Art.2397 c.c.
• tutti revisori contabili, oppure …
• almeno un revisore contabile e gli altri
iscritti negli albi professionali individuati
dal mistero della giustizia o tra i professori
universitari di ruolo in materie economiche
e giuridiche
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• interdetto, inabilitato, fallito, condannato penalmente ecc.
(v. art.2382 c.c.)
• coniuge, parenti e affini degli amministratori
•amministratori delle controllate e delle controllanti, nonché delle
appartenenti al medesimo gruppo
•coniugi parenti e affini dei precedenti
Incompatibilità
(art.2399 c.c.)
+
eventuali altre
da statuto
+
requisiti degli
esponenti delle
banche
•rapporto di lavoro
•quanti siano legati alla società • consulenza continuativa
o ad alcuna delle società del •“prestazione d’opera retribuita”
medesimo gruppo da • “altri rapporti di natura
patrimoniale che ne
compromettano
l’indipendenza”
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L’esigenza di fondo che ispira la normativa sopra
passata in rassegna è quella di garantire l’indipendenza
dei sindaci
Amministratori
sindaci
Nucleo di controllo della
società
Tutela di tutti i soci e, dunque,
delle minoranze (v. art.148 tuf),
nonché dei creditori
V. infatti artt.2408 e 2429 ...
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… “ogni socio”
Il collegio ne tiene conto
nella relazione all’assemblea
Art.2408: denunzia ai
sindaci di “fatti ritenuti
censurabili” da parti di ...
Indaga senza ritardo
sui fatti denunziati
...Ventesimo del capitale
o cinquantesimo se v’è
ricorso al mercato c.r.
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Conclusioni e
proposte all’assemblea
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Art.2406 c.c.
Accertamento “fatti
censurabili di rilevante
gravità”
Convocazione dell’assemblea
Art.2429, II comma
Art.52 tub
Art.8 tuf
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• Nuovo testo:“il
collegio sindacale
deve riferire
Vecchio testo:“il collegio
all’assemblea sui
sindacale deve riferire
risultati dell’esercizio
all’assemblea dei
risultati dell’esercizio
sociale e sull’attività
sociale e sulla tenuta
svolta
della contabilità …”
nell’adempimento dei
propri doveri …”
Art.2429, II comma
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• Art.2429 c.c. (Nuovo
testo):“il collegio
sindacale deve riferire
all’assemblea sui
risultati dell’esercizio
sociale e sull’attività
svolta
nell’adempimento dei
propri doveri …”
• Art.153 TUF (come modificato
dal d.lgs. n.37/2004): “il collegio
sindacale ...
riferiscono sull’attività
di vigilanza svolta e
sulle omissioni e sui
fatti censurabili
rilevati all’assemblea
...”
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Omogeneità tra le espressioni normative:
• “attività svolta nell’adempimento dei propri
doveri” (art.2429 )
• “attività svolta e sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati” (art.153 tuf)
•Sicuramente i “fatti censurabili” sono da riferire anche nelle
non quotate
•“attività svolta” è locuzione corrispondente “attività svolta nello
adempimento dei propri doveri”
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Conclusioni:
• sostanziale omogeneità di disciplina tra
nuova norma codicistica e tuf
• possibilità di far riferimento per analogia a
comunicazione Consob, n. DEM/1025564
del 6 aprile 2001, la quale raccomanda ai
collegi sindacali delle società quotate di
inserire nella relazioni ...
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a) “ considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società
” nonché “ specifiche osservazioni ove tali operazioni siano
ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale
conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio aziendale ” (indicazione n. 1);
b) descrizioni delle “ operazioni atipiche e/o inusuali ”
effettuate con parti correlate, con società infragruppo ovvero
“ in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della società ”, anche
se effettuate con soggetti non correlati (indicazione n. 2)
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“Per “operazioni atipiche e/o inusuali” si intendono tutte quelle
operazioni che per significatività-rilevanza, natura delle
controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla
gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di
trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla
chiusura dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla
correttezza-completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto
di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela
degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni,
scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale,
conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni
atipiche” (comunicazione Consob, cit.)
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nella riforma del diritto delle
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Parte seconda: analisi dell’art.2403
c.c. (i doveri)
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• Vecchio testo: “il collegio
sindacale deve controllare
l’amministrazione della società,
deve vigilare sull’osservanza
della legge e dell’atto
costitutivo ed accertare la
regolare tenuta della contabilità
sociale, la corrispondenza del
bilancio alle risultanze dei libri
e delle scritture contabili e
l’osservanza delle norme
stabilite per la valutazione del
patrimonio sociale”
• Nuovo testo: “il collegio
sindacale vigila sull’osservanza
della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta
amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.
Esercita il controllo contabile
nel caso previsto dall’art.2409bis, terzo comma”
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Art.2403
a) osservanza dello statuto e della legge
b) rispetto principi di corretta amministrazione
c) “Adeguatezza” dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile della società
doveri
d) concreto funzionamento dell’assetto predetto
e) controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio quando ciò sia espressamente
previsto dallo statuto
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Domande
• cosa significano ciascuna di queste attività
• qual è il ruolo degli amministratori in
rapporto a ciascuna di esse; cosa devono
fare i sindaci
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A)
il controllo del collegio sindacale si estende a tutta
l’attività sociale, ivi compresa l’attività della assemblea
V. infatti art.2377 c.c. che assegna al collegio
sindacale il potere di impugnare le deliberazioni
assembleari non conformi alla legge e allo
statuto
… art.2388, 4° co. che legittima c.s. ad impugnare
delibere cda “non … prese in conformità della
legge e dell’atto costitutivo”
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Cass., sez. I, 24-03-1999, n. 2772:
Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle
società per azioni ex art. 2403 c.c. non è circoscritto
all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività
sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci,
ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e
ricomprende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le
situazioni che esigano, in applicazione degli art. 2446 e 2447
c.c., la riduzione del capitale sociale.
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Art.2403: “il c.s. vigila sull’osservanza … dello statuto”
Nelle BCC ciò si traduce nella vigilanza
sull’osservanza dell’art.32 tub (“Gli statuti
contengono le norme relative alle attività, alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base
dei criteri fissati dalla Banca d'Italia”)
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b) Principi di corretta amministrazione: sono “le regole della
gestione dell’impresa, le quali riguardano il controllo
preventivo delle condizioni di mercato rispetto
all’operazione da compiere, la verifica della adeguatezza
della struttura operativa dell’impresa, la valutazione del
tasso di rischio inerente all’operazione medesima, la
congruità dell’utile sperato rispetto al volume del capitale
da impiegare” (Salafia, Amministrazione e controllo delle
società di capitali nella recente riforma societaria, in
Società, 2002, 146 ss.)
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• La loro osservanza spetta agli amministratori (v.artt.
2380 bis - 2392 c.c.)
B)
Con quali strumenti
• i sindaci “vigilano” sulla loro osservanza
Quali reazioni e
responsabilità
Cosa significa “vigilare” sull’osservanza
dei “principi di corretta amministrazione” ?
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Querelle sulla natura dell'attività
richiesta al collegio sindacale:
• Controllo di mera
legittimità, di mero
riscontro sugli aspetti
formali
dell’amministrazione
• Necessità di una
valutazione
dell’opportunità
economica delle scelte
gestionali
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Certamente non facilitano la soluzione massime come questa:
“Il ruolo del collegio sindacale non si limita allo svolgimento di
compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche
al contenuto
della gestione ” (Cass., 07-05-1993, n. 5263)
Cosa significa che il collegio sindacale ha
un qualche ruolo sul “contenuto della gestione”?
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• Sicuramente non significa che il collegio
sindacale debba intervenire sul merito delle
scelte di gestione
• deve sicuramente intervenire sulle modalità
di adozione di dette scelte gestionali
• … e allora il collegio sindacale ...
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Verifica il corretto svolgimento del procedimento
attraverso cui la decisione gestionale è stata assunta:
valutazione dei rischi;del capitale da investire, dell’utile
sperato, dei costi. Si tratta, insomma, di verificare che
“i principi di corretta amministrazione”siano stati in
qualche modo applicati (cfr. Cass.17 settembre 1997,
n.9252)
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Istruzioni della Banca d’Italia:
• le banche procedono a un'assunzione dei rischi
consapevole e compatibile con le condizioni economicopatrimoniali
• le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria
per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio
del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e
una corretta remunerazione del rischio assunto.
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… dunque è sul rispetto di queste direttive (e di quelle
analoghe presenti nelle istruzioni di vigilanza) che si esplica
la vigilanza del collegio sindacale delle banche per quanto
riguarda il rispetto della “corretta amministrazione” nelle
operazioni sociali delle banche
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Cass., sez. V, 22-04-1998, in Foro it., Rep.1999, bancarotta, n. 29
“I sindaci di una società possono rispondere a titolo di concorso
commissivo ed omissivo dei reati di bancarotta, in quanto titolari
di una funzione di controllo … in particolare, poi, l’obbligo di
vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al
mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto
della gestione ai sensi dell’art. 2403, 1º, 3º e 4º comma, c.c.,
cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le
scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica
formale che si riduce ad un riscontro contabile nell’ambito della
documentazione loro messa a disposizione dagli amministratori,
ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione”
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
c + d (assetto organizzativo ecc. e suo concreto
funzionamento)
• l’impresa è un’organizzazione volta allo svolgimento di
un’attività economica onde trarne utili
• un’organizzazione postula che sia chiaro chi deve fare
cosa, che l’impiego delle risorse avvenga in modo ordinato
e razionale
• tutto ciò sottintende una suddivisione in funzioni, ciascuna
delle quali abbia chiari i suoi compiti e i suoi rapporti con
le altre
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
• Ulteriori elementi di interpretazione
possono trarsi dall’art.149 TUF, laddove
definisce i compiti del collegio sindacale
delle società quotate, e soprattutto
dall’art.2381 c.c.
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
• “il collegio sindacale vigila
sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta
amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.
Esercita il controllo contabile
nel caso previsto dall’art.2409bis, terzo comma”
•
•
•
•
149. TUF - Doveri. — 1. Il collegio
sindacale vigila:
a) sull'osservanza della legge e dell'atto
costitutivo;
b) sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
c) sull'adeguatezza della struttura
organizzativa della società per gli aspetti di
competenza, del sistema
di controllo
interno e del sistema amministrativo-
•
contabile nonché sull'affidabilità di
quest'ultimo nel rappresentare correttamente i
fatti di gestione;
d) sull'adeguatezza delle disposizioni
impartite dalla società alle società controllate
ai sensi dell'art. 114, comma 2.
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
• “il collegio sindacale vigila
sull’osservanza della legge e
dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta
amministrazione ed in
particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile
adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.
Esercita il controllo contabile
nel caso previsto dall’art.2409 bis, terzo comma”
• Art.2381, 5° comma: “gli
organi delegati curano
che l’assetto
organizzativo,
amministrativo e
contabile sia adeguato
alla natura e alle
dimensione
dell’impresa”
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
quel che rileva dal confronto con le norme
richiamate:
• I) l’adeguatezza della struttura organizzativa alle
dimensioni e alle caratteristiche della società;
• II) l’affidabilità del sistema amministrativo
contabile a rappresentare correttamente “i fatti di
gestione”
• III) il sistema dei controlli interni (v. infra)
Bologna 5 e 6 luglio 2004
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
c+
d
• l’impianto e la “cura” spettano agli amministratori
che devono essere guidati dal criterio della “adeguatezza”
alla natura e alle dimensioni della società
(cfr. art.2381, terzo e quinto comma)
• la “vigilanza” spetta al collegio sindacale
Bologna 5 e 6 luglio 2004
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
Quanto devono essere estesi “vigilanza” e
“controllo” dei sindaci sull’adozione e sulla
“adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo …adottato dalla società” e
“sul suo corretto funzionamento”?
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Il collegio sindacale nella riforma
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App. Venezia, 19-12-1998:
“Il collegio sindacale di una società bancaria non può
limitarsi a vigilare sull’andamento generale della gestione,
ma deve verificare che gli amministratori, nell’organizzare la
struttura aziendale, operino con competenza e rispetto dei
diritti degli investitori (nella specie, è stata ritenuta
censurabile la circostanza che i sindaci avessero
semplicemente accertato che si fosse provveduto alla nomina
di un direttore e alla creazione di servizi di ispezione e
controllo interno, senza verificare, in concreto, l’adeguatezza
di tali scelte)”
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• La giurisprudenza pretende una verifica
concreta
• l’art.2403 impone di vigilare sul “concreto
funzionamento”
• l’art.149 tuf pretende di verificare che il
sistema amministrativo contabile
rappresenti fedelmente i fatti di gestione
Bologna 5 e 6 luglio 2004
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
conclusione:
il collegio sindacale deve controllare ed
indagare a fondo e non limitarsi a verifiche
formali
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
e)
Art.2409 bis, terzo comma: “lo statuto delle società che
non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e
che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato può prevedere che il controllo contabile
sia esercitato dal collegio sindacale”
Art. 52, tuf, comma 2 bis: “lo statuto delle banche
di credito cooperativo può prevedere che il controllo
contabile sia affidato al collegio sindacale” (*)
[(*) introdotto dall’art.9.14, ex d.lgs. 6 febbraio 2004, n.37]
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… questa eventualità si riflette anche nella
composizione. V. infatti:
• Art.2409 bis, terzo comma, ult. parte: “in tal
caso il collegio sindacale è costituito da
revisori contabili iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia”
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• “ si ritiene opportuno che le BCC valutino fin
d’ora se avvalersi della facoltà di esplicitare in
statuto l’attribuzione di detta funzione al collegio
sindacale; … tale intervento statutario potrà essere
sottoposto alla Banca d’Italia … omettendo la fase
dell’informativa preventiva” (Banca d’Italia,
comunicazione, pubbl. in GU 29 marzo 2004,
pag.6)
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Il collegio sindacale nella riforma
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• “si ritiene, in ogni caso necessario che nello
statuto sia indicato il regime di controllo contabile
adottato” (Banca d’Italia, comunicazione, pubbl.
in GU 29 marzo 2004, pag.2)
Entro il 30 settembre p.v.
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Il collegio sindacale delle banche
nella riforma del diritto delle
società
I poteri
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Il collegio sindacale nella riforma
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• anche individualmente atti di ispezione e controllo
• richiesta agli amministratori di notizie su andamento
gestione o su determinati affari anche delle controllate
Art.2403
bis
V.art.2381, 5° comma, su dovere “organi
delegati” (amministratori) di riferire
ogni 180 gg. su andamento ecc.
• scambio di informazioni con collegio sindacale
delle controllate su andamento generale gestione e
“in merito ai sistemi di amministrazione e controllo”
+ art.52, comma 1, tub: v. slide successiva
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Il collegio sindacale nella riforma
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• Art.52 comma 1, nella parte modificata dall’art.9.13, lett.a),
ex d.lgs 6 febbraio 2004, n.37: “a tali fini lo statuto
della banca … assegna all’organo che
svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri”
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
La norma appare oscura. A cosa si riferisce quando
accenna a “l’organo che svolge la funzione di
controllo”?
“organo” = collegio sindacale o cons. sorveglianza o
comitato per il controllo sulla gestione (“organo societario”)
Perché chiamarlo in modo così oscuro ?
L’organo societario ha bisogno di norma statutarie?
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Il collegio sindacale nella riforma
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V. però art.9.1, lett.b ex d.lgs.6 febbraio 2004, n.37:
art.1, comma 3 ter, d.lgs. n.385/ 1993: “se non diversamente
disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno
riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che
svolge la funzione di controllo, si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato di controllo sulla gestione e ai loro
componenti”
Sembrerebbe, dunque, proprio questa la versione
da preferire
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
In questa prospettiva si profilano due alternative:
a) le norme statutarie sarebbero necessarie solo per consiglio di
sorveglianza e comitato per il controllo e non per collegio
sindacale
Poco credibile un differente regime a seconda
dell’organo di controllo
b) le norme statutarie varrebbero per tutti e servirebbero per
precisare/ampliare compiti e poteri degli organi di controllo, ad es.
estendendo alle non quotate quanto previsto dal nuovo art.151 tuf,
comma 1 ...
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
“I sindaci possono, anche individualmente, procedere in
qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo,
nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari” (art.151, tuf)
Notare: è un regime speciale “in tandem” legge/
statuto, che vale solo per le società che svolgono
attività bancaria
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
Altra norma speciale per le società che svolgono attività bancaria:
quella derivante dal combinato disposto dell’art.53 tub e delle
Istruzioni della Banca d’Italia (Tit. IV, cap.11, sez.IV, 1):
L’art.2403 bis, 4° comma, non si applica ai sindaci
delle banche, dal momento che essi possono avvalersi
della funzione di controllo interno delle banche
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
I “sistemi di controllo” fanno ufficiale
ingresso nel codice civile !
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Il collegio sindacale nella riforma
del diritto delle società
Il sistema dei controlli interni
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
Riscontri normativi di carattere generale sui controlli interni:
• Art.2403 bis: cenno ai
sistemi di controllo
delle società e al loro
necessario
coordinamento
all’interno del gruppo
di società
• Art.149 tuf:cenno al
“sistema di controllo
interno” e alla
necessità della sua
adeguatezza
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• Art.2403 bis: “il collegio sindacale … può
altresì scambiare informazioni con i
corrispondenti organi delle società
controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed
all'andamento generale dell'attività sociale”
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• Art.149 tuf: “il collegio sindacale vigila ...
sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società per gli aspetti di
competenza, del sistema di controllo interno
...”
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
Art.2381 c.c.: l’assetto organizzativo deve essere adeguato alla
“natura dell’impresa”
Le imprese che svolgono attività bancaria e
servizi di investimento devono avere un sistema
di controllo interno “adeguato” alla attività
bancaria e allo svolgimento dei servizi di
investimento per i quali la relativa normativa
prevede una determinata strutturazione e
precise competenze dei controlli interni
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• Articolo 10, dir. Cee 93/22, sui servizi di
investimento
“Lo Stato membro di origine elabora norme
prudenziali che l'impresa d'investimento deve
osservare in permanenza. Tali norme esigono
segnatamente che l'impresa di investimento:
abbia … procedure interne di controllo adeguate
che
comprendano, in particolare, una disciplina per le
operazioni personali
dei dipendenti dell'impresa 59
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…”
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delle società
• Art.21 tuf: “ Nella prestazione dei servizi di
investimento e accessori i soggetti abilitati
devono … d) disporre di risorse e
procedure, anche di controllo interno,
idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi…”
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Il collegio sindacale nella riforma
delle società
• Artt.56 ss. delib. consob n.11522 sono
presenti disposizioni sulla funzione di
controllo interno e sui suoi compiti per le
imprese che svolgono servizi di
investimento
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Art.53 tub:
“La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del
CICR, emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto:
– a) l'adeguatezza patrimoniale;
– b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
– c) le partecipazioni detenibili;
– d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni
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• “Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme
delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative
che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali
e il conseguimento delle seguenti finalità:
— efficacia ed efficienza dei processi aziendali
amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
— salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle
perdite; — affidabilità e integrità delle informazioni
contabili e gestionali; — conformità delle operazioni con
la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche,
i piani, i regolamenti e le procedure interne”.
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