Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società Lettura esegetica condotta da G. La Rocca Bologna 5 e 6 luglio 2004 1 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • “l’attività di amministrazione e quella di controllo sono … nettamente distinte. L’amministratore sceglie, decide tra mille opzioni, è impostato alla creatività. Il controllore segue, verifica comparando le attività dell’amministratore alle prescrizioni di legge” (Corsi, I controlli, in Atti del forum della riforma del diritto societario) Bologna 5 e 6 luglio 2004 2 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Parte prima: la composizione Bologna 5 e 6 luglio 2004 3 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2397 c.c. • tutti revisori contabili, oppure … • almeno un revisore contabile e gli altri iscritti negli albi professionali individuati dal mistero della giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche Bologna 5 e 6 luglio 2004 4 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • interdetto, inabilitato, fallito, condannato penalmente ecc. (v. art.2382 c.c.) • coniuge, parenti e affini degli amministratori •amministratori delle controllate e delle controllanti, nonché delle appartenenti al medesimo gruppo •coniugi parenti e affini dei precedenti Incompatibilità (art.2399 c.c.) + eventuali altre da statuto + requisiti degli esponenti delle banche •rapporto di lavoro •quanti siano legati alla società • consulenza continuativa o ad alcuna delle società del •“prestazione d’opera retribuita” medesimo gruppo da • “altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza” Bologna 5 e 6 luglio 2004 5 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società L’esigenza di fondo che ispira la normativa sopra passata in rassegna è quella di garantire l’indipendenza dei sindaci Amministratori sindaci Nucleo di controllo della società Tutela di tutti i soci e, dunque, delle minoranze (v. art.148 tuf), nonché dei creditori V. infatti artt.2408 e 2429 ... Bologna 5 e 6 luglio 2004 6 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società … “ogni socio” Il collegio ne tiene conto nella relazione all’assemblea Art.2408: denunzia ai sindaci di “fatti ritenuti censurabili” da parti di ... Indaga senza ritardo sui fatti denunziati ...Ventesimo del capitale o cinquantesimo se v’è ricorso al mercato c.r. Bologna 5 e 6 luglio 2004 Conclusioni e proposte all’assemblea 7 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2406 c.c. Accertamento “fatti censurabili di rilevante gravità” Convocazione dell’assemblea Art.2429, II comma Art.52 tub Art.8 tuf Bologna 5 e 6 luglio 2004 8 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Nuovo testo:“il collegio sindacale deve riferire Vecchio testo:“il collegio all’assemblea sui sindacale deve riferire risultati dell’esercizio all’assemblea dei risultati dell’esercizio sociale e sull’attività sociale e sulla tenuta svolta della contabilità …” nell’adempimento dei propri doveri …” Art.2429, II comma Bologna 5 e 6 luglio 2004 9 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Art.2429 c.c. (Nuovo testo):“il collegio sindacale deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta nell’adempimento dei propri doveri …” • Art.153 TUF (come modificato dal d.lgs. n.37/2004): “il collegio sindacale ... riferiscono sull’attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all’assemblea ...” Bologna 5 e 6 luglio 2004 10 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Omogeneità tra le espressioni normative: • “attività svolta nell’adempimento dei propri doveri” (art.2429 ) • “attività svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati” (art.153 tuf) •Sicuramente i “fatti censurabili” sono da riferire anche nelle non quotate •“attività svolta” è locuzione corrispondente “attività svolta nello adempimento dei propri doveri” Bologna 5 e 6 luglio 2004 11 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Conclusioni: • sostanziale omogeneità di disciplina tra nuova norma codicistica e tuf • possibilità di far riferimento per analogia a comunicazione Consob, n. DEM/1025564 del 6 aprile 2001, la quale raccomanda ai collegi sindacali delle società quotate di inserire nella relazioni ... Bologna 5 e 6 luglio 2004 12 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società a) “ considerazioni sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ” nonché “ specifiche osservazioni ove tali operazioni siano ritenute manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale ” (indicazione n. 1); b) descrizioni delle “ operazioni atipiche e/o inusuali ” effettuate con parti correlate, con società infragruppo ovvero “ in grado di incidere in maniera significativa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ”, anche se effettuate con soggetti non correlati (indicazione n. 2) Bologna 5 e 6 luglio 2004 13 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società “Per “operazioni atipiche e/o inusuali” si intendono tutte quelle operazioni che per significatività-rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione (anche in relazione alla gestione ordinaria), modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica di accadimento (prossimità alla chiusura dell’esercizio) possono dar luogo a dubbi in ordine: alla correttezza-completezza dell’informazione in bilancio, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, alla tutela degli azionisti di minoranza. Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, OPA, aumenti e/o abbattimenti di capitale, conferimenti, ecc.), di per sé, non costituiscono operazioni atipiche” (comunicazione Consob, cit.) Bologna 5 e 6 luglio 2004 14 Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società Parte seconda: analisi dell’art.2403 c.c. (i doveri) Bologna 5 e 6 luglio 2004 15 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Vecchio testo: “il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, deve vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale” • Nuovo testo: “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art.2409bis, terzo comma” Bologna 5 e 6 luglio 2004 16 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2403 a) osservanza dello statuto e della legge b) rispetto principi di corretta amministrazione c) “Adeguatezza” dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società doveri d) concreto funzionamento dell’assetto predetto e) controllo contabile nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio quando ciò sia espressamente previsto dallo statuto Bologna 5 e 6 luglio 2004 17 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Domande • cosa significano ciascuna di queste attività • qual è il ruolo degli amministratori in rapporto a ciascuna di esse; cosa devono fare i sindaci Bologna 5 e 6 luglio 2004 18 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società A) il controllo del collegio sindacale si estende a tutta l’attività sociale, ivi compresa l’attività della assemblea V. infatti art.2377 c.c. che assegna al collegio sindacale il potere di impugnare le deliberazioni assembleari non conformi alla legge e allo statuto … art.2388, 4° co. che legittima c.s. ad impugnare delibere cda “non … prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo” Bologna 5 e 6 luglio 2004 19 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Cass., sez. I, 24-03-1999, n. 2772: Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 c.c. non è circoscritto all’operato degli amministratori, ma si estende a tutta l’attività sociale, con funzione di tutela non solo dell’interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l’obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli art. 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale. Bologna 5 e 6 luglio 2004 20 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Art.2403: “il c.s. vigila sull’osservanza … dello statuto” Nelle BCC ciò si traduce nella vigilanza sull’osservanza dell’art.32 tub (“Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia”) Bologna 5 e 6 luglio 2004 21 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società b) Principi di corretta amministrazione: sono “le regole della gestione dell’impresa, le quali riguardano il controllo preventivo delle condizioni di mercato rispetto all’operazione da compiere, la verifica della adeguatezza della struttura operativa dell’impresa, la valutazione del tasso di rischio inerente all’operazione medesima, la congruità dell’utile sperato rispetto al volume del capitale da impiegare” (Salafia, Amministrazione e controllo delle società di capitali nella recente riforma societaria, in Società, 2002, 146 ss.) Bologna 5 e 6 luglio 2004 22 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • La loro osservanza spetta agli amministratori (v.artt. 2380 bis - 2392 c.c.) B) Con quali strumenti • i sindaci “vigilano” sulla loro osservanza Quali reazioni e responsabilità Cosa significa “vigilare” sull’osservanza dei “principi di corretta amministrazione” ? Bologna 5 e 6 luglio 2004 23 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Querelle sulla natura dell'attività richiesta al collegio sindacale: • Controllo di mera legittimità, di mero riscontro sugli aspetti formali dell’amministrazione • Necessità di una valutazione dell’opportunità economica delle scelte gestionali Bologna 5 e 6 luglio 2004 24 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Certamente non facilitano la soluzione massime come questa: “Il ruolo del collegio sindacale non si limita allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione ” (Cass., 07-05-1993, n. 5263) Cosa significa che il collegio sindacale ha un qualche ruolo sul “contenuto della gestione”? Bologna 5 e 6 luglio 2004 25 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Sicuramente non significa che il collegio sindacale debba intervenire sul merito delle scelte di gestione • deve sicuramente intervenire sulle modalità di adozione di dette scelte gestionali • … e allora il collegio sindacale ... Bologna 5 e 6 luglio 2004 26 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Verifica il corretto svolgimento del procedimento attraverso cui la decisione gestionale è stata assunta: valutazione dei rischi;del capitale da investire, dell’utile sperato, dei costi. Si tratta, insomma, di verificare che “i principi di corretta amministrazione”siano stati in qualche modo applicati (cfr. Cass.17 settembre 1997, n.9252) Bologna 5 e 6 luglio 2004 27 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Istruzioni della Banca d’Italia: • le banche procedono a un'assunzione dei rischi consapevole e compatibile con le condizioni economicopatrimoniali • le banche acquisiscono tutta la documentazione necessaria per effettuare una adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e una corretta remunerazione del rischio assunto. Bologna 5 e 6 luglio 2004 28 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società … dunque è sul rispetto di queste direttive (e di quelle analoghe presenti nelle istruzioni di vigilanza) che si esplica la vigilanza del collegio sindacale delle banche per quanto riguarda il rispetto della “corretta amministrazione” nelle operazioni sociali delle banche Bologna 5 e 6 luglio 2004 29 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Cass., sez. V, 22-04-1998, in Foro it., Rep.1999, bancarotta, n. 29 “I sindaci di una società possono rispondere a titolo di concorso commissivo ed omissivo dei reati di bancarotta, in quanto titolari di una funzione di controllo … in particolare, poi, l’obbligo di vigilanza dei sindaci e del collegio sindacale non è limitato al mero controllo contabile, ma deve anche estendersi al contenuto della gestione ai sensi dell’art. 2403, 1º, 3º e 4º comma, c.c., cosicché il controllo sindacale, se non investe in forma diretta le scelte imprenditoriali, neppure si esaurisce in una mera verifica formale che si riduce ad un riscontro contabile nell’ambito della documentazione loro messa a disposizione dagli amministratori, ma comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione” Bologna 5 e 6 luglio 2004 30 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società c + d (assetto organizzativo ecc. e suo concreto funzionamento) • l’impresa è un’organizzazione volta allo svolgimento di un’attività economica onde trarne utili • un’organizzazione postula che sia chiaro chi deve fare cosa, che l’impiego delle risorse avvenga in modo ordinato e razionale • tutto ciò sottintende una suddivisione in funzioni, ciascuna delle quali abbia chiari i suoi compiti e i suoi rapporti con le altre Bologna 5 e 6 luglio 2004 31 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Ulteriori elementi di interpretazione possono trarsi dall’art.149 TUF, laddove definisce i compiti del collegio sindacale delle società quotate, e soprattutto dall’art.2381 c.c. Bologna 5 e 6 luglio 2004 32 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art.2409bis, terzo comma” • • • • 149. TUF - Doveri. — 1. Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo- • contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2. Bologna 5 e 6 luglio 2004 33 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • “il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art.2409 bis, terzo comma” • Art.2381, 5° comma: “gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensione dell’impresa” Bologna 5 e 6 luglio 2004 34 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società quel che rileva dal confronto con le norme richiamate: • I) l’adeguatezza della struttura organizzativa alle dimensioni e alle caratteristiche della società; • II) l’affidabilità del sistema amministrativo contabile a rappresentare correttamente “i fatti di gestione” • III) il sistema dei controlli interni (v. infra) Bologna 5 e 6 luglio 2004 35 Il collegio sindacale nella riforma delle società c+ d • l’impianto e la “cura” spettano agli amministratori che devono essere guidati dal criterio della “adeguatezza” alla natura e alle dimensioni della società (cfr. art.2381, terzo e quinto comma) • la “vigilanza” spetta al collegio sindacale Bologna 5 e 6 luglio 2004 36 Il collegio sindacale nella riforma delle società Quanto devono essere estesi “vigilanza” e “controllo” dei sindaci sull’adozione e sulla “adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo …adottato dalla società” e “sul suo corretto funzionamento”? Bologna 5 e 6 luglio 2004 37 Il collegio sindacale nella riforma delle società App. Venezia, 19-12-1998: “Il collegio sindacale di una società bancaria non può limitarsi a vigilare sull’andamento generale della gestione, ma deve verificare che gli amministratori, nell’organizzare la struttura aziendale, operino con competenza e rispetto dei diritti degli investitori (nella specie, è stata ritenuta censurabile la circostanza che i sindaci avessero semplicemente accertato che si fosse provveduto alla nomina di un direttore e alla creazione di servizi di ispezione e controllo interno, senza verificare, in concreto, l’adeguatezza di tali scelte)” Bologna 5 e 6 luglio 2004 38 Il collegio sindacale nella riforma delle società • La giurisprudenza pretende una verifica concreta • l’art.2403 impone di vigilare sul “concreto funzionamento” • l’art.149 tuf pretende di verificare che il sistema amministrativo contabile rappresenti fedelmente i fatti di gestione Bologna 5 e 6 luglio 2004 39 Il collegio sindacale nella riforma delle società conclusione: il collegio sindacale deve controllare ed indagare a fondo e non limitarsi a verifiche formali Bologna 5 e 6 luglio 2004 40 Il collegio sindacale nella riforma delle società e) Art.2409 bis, terzo comma: “lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale” Art. 52, tuf, comma 2 bis: “lo statuto delle banche di credito cooperativo può prevedere che il controllo contabile sia affidato al collegio sindacale” (*) [(*) introdotto dall’art.9.14, ex d.lgs. 6 febbraio 2004, n.37] Bologna 5 e 6 luglio 2004 41 Il collegio sindacale nella riforma delle società … questa eventualità si riflette anche nella composizione. V. infatti: • Art.2409 bis, terzo comma, ult. parte: “in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia” Bologna 5 e 6 luglio 2004 42 Il collegio sindacale nella riforma delle società • “ si ritiene opportuno che le BCC valutino fin d’ora se avvalersi della facoltà di esplicitare in statuto l’attribuzione di detta funzione al collegio sindacale; … tale intervento statutario potrà essere sottoposto alla Banca d’Italia … omettendo la fase dell’informativa preventiva” (Banca d’Italia, comunicazione, pubbl. in GU 29 marzo 2004, pag.6) Bologna 5 e 6 luglio 2004 43 Il collegio sindacale nella riforma delle società • “si ritiene, in ogni caso necessario che nello statuto sia indicato il regime di controllo contabile adottato” (Banca d’Italia, comunicazione, pubbl. in GU 29 marzo 2004, pag.2) Entro il 30 settembre p.v. Bologna 5 e 6 luglio 2004 44 Il collegio sindacale delle banche nella riforma del diritto delle società I poteri Bologna 5 e 6 luglio 2004 45 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • anche individualmente atti di ispezione e controllo • richiesta agli amministratori di notizie su andamento gestione o su determinati affari anche delle controllate Art.2403 bis V.art.2381, 5° comma, su dovere “organi delegati” (amministratori) di riferire ogni 180 gg. su andamento ecc. • scambio di informazioni con collegio sindacale delle controllate su andamento generale gestione e “in merito ai sistemi di amministrazione e controllo” + art.52, comma 1, tub: v. slide successiva Bologna 5 e 6 luglio 2004 46 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società • Art.52 comma 1, nella parte modificata dall’art.9.13, lett.a), ex d.lgs 6 febbraio 2004, n.37: “a tali fini lo statuto della banca … assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri” Bologna 5 e 6 luglio 2004 47 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società La norma appare oscura. A cosa si riferisce quando accenna a “l’organo che svolge la funzione di controllo”? “organo” = collegio sindacale o cons. sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione (“organo societario”) Perché chiamarlo in modo così oscuro ? L’organo societario ha bisogno di norma statutarie? Bologna 5 e 6 luglio 2004 48 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società V. però art.9.1, lett.b ex d.lgs.6 febbraio 2004, n.37: art.1, comma 3 ter, d.lgs. n.385/ 1993: “se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svolge la funzione di controllo, si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato di controllo sulla gestione e ai loro componenti” Sembrerebbe, dunque, proprio questa la versione da preferire Bologna 5 e 6 luglio 2004 49 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società In questa prospettiva si profilano due alternative: a) le norme statutarie sarebbero necessarie solo per consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo e non per collegio sindacale Poco credibile un differente regime a seconda dell’organo di controllo b) le norme statutarie varrebbero per tutti e servirebbero per precisare/ampliare compiti e poteri degli organi di controllo, ad es. estendendo alle non quotate quanto previsto dal nuovo art.151 tuf, comma 1 ... Bologna 5 e 6 luglio 2004 50 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società “I sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari” (art.151, tuf) Notare: è un regime speciale “in tandem” legge/ statuto, che vale solo per le società che svolgono attività bancaria Bologna 5 e 6 luglio 2004 51 Il collegio sindacale nella riforma delle società Altra norma speciale per le società che svolgono attività bancaria: quella derivante dal combinato disposto dell’art.53 tub e delle Istruzioni della Banca d’Italia (Tit. IV, cap.11, sez.IV, 1): L’art.2403 bis, 4° comma, non si applica ai sindaci delle banche, dal momento che essi possono avvalersi della funzione di controllo interno delle banche Bologna 5 e 6 luglio 2004 52 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società I “sistemi di controllo” fanno ufficiale ingresso nel codice civile ! Bologna 5 e 6 luglio 2004 53 Il collegio sindacale nella riforma del diritto delle società Il sistema dei controlli interni Bologna 5 e 6 luglio 2004 54 Il collegio sindacale nella riforma delle società Riscontri normativi di carattere generale sui controlli interni: • Art.2403 bis: cenno ai sistemi di controllo delle società e al loro necessario coordinamento all’interno del gruppo di società • Art.149 tuf:cenno al “sistema di controllo interno” e alla necessità della sua adeguatezza Bologna 5 e 6 luglio 2004 55 Il collegio sindacale nella riforma delle società • Art.2403 bis: “il collegio sindacale … può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale” Bologna 5 e 6 luglio 2004 56 Il collegio sindacale nella riforma delle società • Art.149 tuf: “il collegio sindacale vigila ... sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno ...” Bologna 5 e 6 luglio 2004 57 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.2381 c.c.: l’assetto organizzativo deve essere adeguato alla “natura dell’impresa” Le imprese che svolgono attività bancaria e servizi di investimento devono avere un sistema di controllo interno “adeguato” alla attività bancaria e allo svolgimento dei servizi di investimento per i quali la relativa normativa prevede una determinata strutturazione e precise competenze dei controlli interni Bologna 5 e 6 luglio 2004 58 Il collegio sindacale nella riforma delle società • Articolo 10, dir. Cee 93/22, sui servizi di investimento “Lo Stato membro di origine elabora norme prudenziali che l'impresa d'investimento deve osservare in permanenza. Tali norme esigono segnatamente che l'impresa di investimento: abbia … procedure interne di controllo adeguate che comprendano, in particolare, una disciplina per le operazioni personali dei dipendenti dell'impresa 59 Bologna 5 e 6 luglio 2004 …” Il collegio sindacale nella riforma delle società • Art.21 tuf: “ Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono … d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi…” Bologna 5 e 6 luglio 2004 60 Il collegio sindacale nella riforma delle società • Artt.56 ss. delib. consob n.11522 sono presenti disposizioni sulla funzione di controllo interno e sui suoi compiti per le imprese che svolgono servizi di investimento Bologna 5 e 6 luglio 2004 61 Il collegio sindacale nella riforma delle società Art.53 tub: “La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: – a) l'adeguatezza patrimoniale; – b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; – c) le partecipazioni detenibili; – d) l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni Bologna 5 e 6 luglio 2004 62 Il collegio sindacale nella riforma delle società • “Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: — efficacia ed efficienza dei processi aziendali amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.); — salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; — affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali; — conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne”. Bologna 5 e 6 luglio 2004 63