2. La sacramentalità del matrimonio

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La sacramentalità del matrimonio
Corso sul Matrimonio
Lezione 2
L’alleanza matrimoniale nell’AT
Nei libri profetici il matrimonio è indicato come
immagine dell’alleanza tra Dio e il suo popolo: Osea
1 e 3, Geremia 3, Ezechiele 16 e 23, Isaia 54, Cantico
dei Cantici
La rivelazione dell’amore di Dio verso il suo popolo
come amore coniugale rende più chiaro l’alto valore
assegnato da Dio all’istituto matrimoniale; si preannunzia la futura dignità che riceverà il matrimonio
nell’era messianica
Il matrimonio come mistero e segno
della comunione con Dio nel NT
Ef 5, 21-33: “Siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di
Cristo. Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore;
il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è
capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E
come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli
siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le
vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato
se stesso per lei, per renderla santa […] Per questo l'uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i
due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande;
lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!”
Interpretazioni del mistero
Alcuni Padri lo interpretano riferito allo stesso coniugio
che forma un’unione più forte del legame con i genitori
Altri Padri spiegano il mistero in riferimento a Cristo e
alla Chiesa: Cristo lascia suo Padre Dio e si unisce
nella carne alla sua sposa la Chiesa formatasi dal suo
fianco aperto sulla Croce
San Giovanni Crisostomo infine stabilisce un
collegamento tra il mistero del coniugio ed il mistero
dell’unione sponsale di Cristo con la Chiesa
L’istituzione da parte di Cristo del
sacramento del matrimonio
Dopo l’affermazione sulla sacramentalità del matrimonio fatta
da vari Padri della Chiesa, tra cui Sant’Agostino, San Grogorio
Nazianzeno e San Giovanni Crisostomo, si hanno tre documenti
espliciti del Magistero della Chiesa: la professione di fede del
Concilio di Lione (1274), la bolla per gli Armeni del Concilio di
Firenze (1439), un canone del Concilio di Trento (1563)
Nel Concilio di Trento si afferma che il matrimonio è
sacramento in senso proprio, istituito da Cristo e conferisce
la grazia
CCC, 1615: “Questa grazia del Matrimonio cristiano è frutto della
Croce di Cristo”
Il matrimonio nella vita della Chiesa
FC 13: “Gli sposi sono […] il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla
Croce; sono l'uno per l'altra e per i figli, testimoni della salvezza, di cui il sacramento
li rende partecipi. Di questo evento di salvezza il matrimonio, come ogni sacramento è
memoriale, attualizzazione e profezia: «in quanto memoriale, il sacramento dà loro
la grazia e il dovere di fare memoria delle grandi opere di Dio e di darne testimonianza presso i loro figli; in quanto attualizzazione, dà loro la grazia e il dovere di mettere in
opera nel presente, l'uno verso l'altra e verso i figli, le esigenze di un amore che
perdona e che redime; in quanto profezia, dà loro la grazia e il dovere di vivere e di
testimoniare la speranza del futuro incontro con Cristo». […] Il matrimonio è un
simbolo reale dell'evento della salvezza, ma a modo proprio. «Gli sposi vi partecipano
in quanto sposi, in due, come coppia, a tal punto che l'effetto primo ed immediato del
matrimonio [è] il legame coniugale cristiano, una comunione a due tipicamente
cristiana perché rappresenta il mistero dell'Incarnazione del Cristo e il suo mistero di
Alleanza. E il contenuto della partecipazione alla vita del Cristo è anch'esso specifico:
[…] esso mira ad una unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione
in una sola carne, conduce a non fare che un cuor solo e un'anima sola [...] si tratta
di caratteristiche normali […] con un significato nuovo che […] le eleva al punto di
farne l'espressione di valori propriamente cristiani»
La celebrazione del matrimonio
Condizioni per la validità:
– Capacità consensuale: uso di ragione, giudizio sui diritti e doveri,
capacità psichica di assumere gli obblighi essenziali, conoscenza
essenziale della sessualità
– Assenza di impedimenti dirimenti (inabilità a contrarre validamente): età, impotenza, vincolo precedente, disparità di culto, ordine
sacro, voto pubblico, rapimento, crimine del coniuge, consanguineità, affinità, pubblica onestà (consanguinei di concubini), parentela legale, parentela spirituale
Condizioni per la liceità:
– Essere in grazia di Dio e confermati
– Motivazioni buone e rette
– Istruttoria matrimoniale e corsi di preparazione
Consenso e vincolo matrimoniale
“Il consenso matrimoniale è l’atto della volontà con cui
l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio”
(CIC, 1057 §2)
Il consenso è la causa del matrimonio, ma il vincolo che
ne nasce non è propriamente un vincolo consensuale,
bensì un vincolo naturale, sacro e indipendente
dall’arbitrio dell’uomo
Il patto coniugale ha inoltre una grande rilevanza sociale
sia per la Chiesa che per la società civile ed è quindi
ragionevole che sia sottoposto a precise formalità che ne
garantiscano la dovuta pubblicità
La grazia del sacramento del
matrimonio
Lo Spirito Santo offre agli sposi il dono di una comunione nuova, d’amore, immagine dell’unità di Cristo con al
Chiesa
Viene perfezionato il loro amore coniugale dalla
dedizione sponsale di Cristo ricca di fede, speranza e
carità: comprensione, buon umore, pazienza, perdono,
delicatezza nel rapporto reciproco
Lo Spirito Santo li arricchisce con i doni di sapienza,
consiglio e fortezza per aiutare i figli nella loro
crescita umana e spirituale
Inseparabilità di matrimonio e
sacramento per i battezzati
Dal XIV secolo ad oggi, diversi teologi hanno
teorizzato che potesse esistere tra i battezzati un vero
matrimonio non sacramento
Il Magistero della Chiesa però si è più volte espresso
sulla non separabilità del contratto dal sacramento
Negli ultimi secoli Pio IX, Leone XIII, il Codice di Diritto
Canonico del 1917, Pio XI, il Concilio Vaticano II,
Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio ed infine il
Codice del 1983 e quello per le Chiese Orientali del
1990 ribadiscono la stessa affermazione
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