F102 - Contratto di merchandising di marchio La società <……> (Merchandisor), sede <……>, capitale sociale <……>, iscritta presso la camera di commercio <……>, partita IVA <……>, in persona del rappresentante legale <……>, di seguito denominata Concedente o Titolare o Merchandisor E la società <……> (Merchandisee), sede <……>, capitale sociale <……>, iscritta presso la camera di commercio <……>, partita IVA <……>, in persona del rappresentante legale <……>, di seguito denominata Concessionaria o Merchandisee PREMESSO CHE • il marchio <……> gode di una reputazione di elevato standard di qualità e di immagine riconosciuta a livello nazionale; • la concedente è titolare del marchio sopracitato, di cui ne ha l’esclusiva e piena proprietà; la concedente dichiara, per quanto è a sua conoscenza, che il marchio <……> non viola i diritti di terzi nel territorio di <……> e che di conseguenza essa ritiene di potere legittimamente disporre dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento del marchio; • il materiale concesso in licenza con il presente contratto comprende il marchio <……> intendendo le parole, i nomi, i disegni, i loghi , i segni distintivi, i simboli, le figure, l’aspetto da soli o in qualsiasi altra combinazione, incluso il nome, ma solo nel modo specificatamente disegnato dalla società Merchandisor. CONSENSO ED OGGETTO DEL CONTRATTO La Titolare concede alla società Merchandisee il diritto non esclusivo [ovvero: esclusivo] di sfruttamento economico del marchio <……>, ovverosia di utilizzare il marchio <……> per disegnare, creare, fabbricare o far fabbricare, nonché vendere i prodotti così come indicati nel presente contratto nel corso della Durata e nell’ambito del Territorio, secondo i termini e le condizioni di questo Contratto. Per Prodotti si intendono quegli articoli raffiguranti il marchio <……> e che sono di seguito descritti e che sono designati, creati, fabbricati, fatti fabbricare e/o fatti vendere dalla concessionaria ai sensi del presente contratto: <……> [descrizione dei prodotti]. La Concedente concede inoltre alla Concessionaria il diritto non esclusivo [ovvero: esclusivo] di riprodurre il materiale licenziato sui contenitori, sugli imballaggi e sugli espositori dei prodotti, nonché al fine di pubblicizzare i prodotti stessi secondo i termini e le condizioni di questo contratto. OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA La società <……> (Merchandisee) riconosce, senza limiti o riserve di qualsivoglia tipo, i diritti di proprietà della società <……> (Merchandisor) in relazione al marchio <……> e si impegna a utilizzare il marchio <……> unicamente nei limiti e nelle forme fissate dal presente contratto. La Concessionaria si impegna a vendere attivamente i Prodotti solo nel Territorio di <……> come previsto nel Contratto. La Concessionaria non ha diritto di sub-licenziare a terzi i diritti qui ceduti se non in seguito ad autorizzazione scritta della Concedente; la violazione di questo obbligo da parte della Concessionaria comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto. Qualsiasi immissione nel mercato di nuovi prodotti con il marchio in oggetto sarà soggetto al previo assenso scritto della società <……> (Merchandisor). In mancanza della preventiva autorizzazione scritta della Concedente (tale consenso non dovrà essere negato irragionevolmente) la concessionaria non potrà: 1) vendere o altrimenti fornire i prodotti affinché vangano utilizzati come premi in occasione di promozioni, come omaggi, come incentivi per la raccolta fondi, oppure nell’ambito di concorsi o lotterie; 2) vendere i Prodotti per corrispondenza o usando metodi di vendita non approvati, ovvero alienare i medesimi a terzi che utilizzano forme di vendita diretta non approvati dalla Concedente, di sollecitazione porta a porta, o altri metodi di vendita non approvati o programmati di vendita per televisione. Tutti i contenitori, gli imballaggi, il materiale da esposizione, le targhette, il materiale promozionale, i cataloghi, le pagine o i riferimenti web e tutti gli annunci pubblicitari compresi, a solo titolo esemplificativo, la pubblicità televisiva ed i comunicati stampa relativi ai prodotti devono essere sottoposti alla Concedente per la sua approvazione scritta prima della loro utilizzazione. La concessionaria dovrà ottenere, a sue sole spese, tutte le necessarie autorizzazioni per qualsiasi tipo di pubblicità. La Concessionaria sottoporrà a proprie cura e spese all’esame della Concedente il prodotto unitamente al packaging e a tutto il materiale promozionale e pubblicitario relativi. La Concessionaria non potrà dare inizio alla promozione e alla commercializzazione dei prodotti se non previa approvazione scritta della Concedente del campione di prodotto, del packaging e del materiale pubblicitario relativi. Entro 15 giorni dal ricevimento del materiale per l’approvazione, la Concedente comunicherà alla Concessionaria il proprio parere in merito al materiale sottoposto per approvazione. La Concessionaria non potrà modificare in nessun modo il prodotto ed il relativo materiale pubblicitario o promozionale già approvato dalla Concedente, senza ulteriore approvazione scritta da parte della Concedente stessa. Nell’utilizzazione e riproduzione degli elementi costitutivi ed altresì nella fabbricazione, vendita, pubblicità e promozione del prodotto la Concessionaria si impegna ad avvalersi dei mezzi tecnici più idonei a garantire il miglior risultato sul piano artistico e commerciale. È espressamente fatto divieto alla Concessionaria di abbinare, sotto qualsiasi forma, altri prodotti a quelli qui licenziati, salvo approvazione della Concedente. L’esplicito consenso della società <……> (Merchandisor) è necessario nel caso la società <……> (Merchandisee) desideri concedere sublicenze per i diritti in oggetto. ROYALTIES La società <……> (Merchandisee) si impegna a corrispondere alla Titolare un canone annuale nella misura predeterminata di euro <……>. oppure: La società <……> (Merchandisee) si impegna a corrispondere alla titolare un canone (royalty) pari al <……> per cento del fatturato complessivo realizzato con la vendita dei prodotti di cui sopra; le royalties saranno pagate sulla base di estratti conto trimestrali entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre. Indipendentemente dal fatturato netto complessivo annuo realizzato con i prodotti licenziati, la Concessionaria pagherà alla Concedente un ammontare minimo complessivo di royalties come di seguito descritto: • anno <……>: euro <……>; • anno <……>: euro <……>. Nel caso di cessazione del presente contratto, la società <……> (Merchandisee) dovrà immediatamente cessare la fabbricazione dei prodotti individuati con il marchio in oggetto, fatta salva l’esecuzione degli ordini in corso. La Concedente potrà consentire a che l’accordo si intenda prorogato fino ad un periodo massimo di 90 giorni al solo fine di permettere alla Cessionaria di vendere i prodotti ancora invenduti. In tal caso le parti concorderanno le condizioni, anche economiche, per lo smaltimento di dette giacenze. In detto periodo è vietata la prosecuzione della fabbricazione dei prodotti. I prodotti che dovessero risultare ancora giacenti allo scadere del periodo di smaltimento o al momento della cessazione del contratto, dovranno essere distrutti a cura e spese della Cessionaria. La contraffazione da parte della Concessionaria o l’istigazione o il coinvolgimento attivo nella contraffazione di tali diritti costituiscono una violazione del presente contratto. Di conseguenza la Concessionaria si asterrà dal commettere atti diretti allo sfruttamento abusivo di tal diritti o a collaborare con i terzi nel praticare tali atti fuori dal territorio. La società Concessionaria informerà la Concedente di ogni atto, comportamento o pretesa di terzi e suscettibile di pregiudicare, in qualsiasi modo, il marchio (contraffazioni, deposito di marchi, domanda di decadenza, ecc.) e, nei limiti del possibile, fornirà alla Concedente ogni elemento di valutazione e/o di prova per permettere alla Concedente di decidere in merito alle opportune azioni legali. Nel caso di imitazioni o di contraffazioni di Prodotti recanti il marchio <……>, ogni costo delle relative procedure (incluse spese legali) verrà equamente diviso tra le parti e l’eventuale beneficio derivante da tali procedure sarà ripartito tra le parti proporzionalmente alla loro partecipazione ai relativi costi. La Concedente avrà il diritto esclusivo e l’assoluta discrezione di decidere se e quale azione promuovere in relazione a violazioni o imitazioni e solamente la Concedente avrà il diritto di agire nei casi di contraffazione del marchio <……> o di concorrenza sleale nel territorio di <……> e di iniziare, proseguire, difendere o transigere a proprio nome, qualsiasi procedimento relativo al marchio <……> nel territorio di <……>. RENDICONTI La Concessionaria si impegna a fornire alla Concedente rendiconti trimestrali al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno di durata del contratto. Trascorsi 30 giorni dal termine entro il quale la Concessionaria è tenuta a presentare il rendiconto trimestrale senza che esso sia pervenuto alla Concedente, questa avrà la facoltà di risolvere il presente contratto previa comunicazione scritta con diffida ad adempiere. Nei rendiconti dovranno essere indicati: • il numero di esemplari fabbricati per ciascun prodotto licenziato; • il numero di esemplari venduti per ciascun prodotto licenziato; • il fatturato relativo ai prodotti licenziati e venduti; • le eventuali royalties maturate oltre il minimo garantito; • le giacenze di ciascun articolo prodotto. DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha una durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione e viene tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di almeno 3 mesi, mediante lettera raccomandata con A/R. <……>, lì <……> Firme <……>