LA GIUNTA COMUNALE Visto il parere espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata; Premesso che - il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti più rilevanti della nostra vita sociale in grado di coinvolgere migliaia di persone; - le società professionistiche, con il pubblico e con i proprietari delle strutture sportive, trovano una propria dimensione economica e sociale anche nell’utilizzo degli impianti medesimi messi a disposizione e nella gestione degli spazi pubblicitari; Considerato che - la Delfino Pescara 1936 s.r.l. con istanza del 2.09.2009, pervenuta al Settore Sviluppo Socio Economico in data del 3.09.2009, prot. n. 4484, ha inoltrato a questa Amministrazione richiesta di concessione della gestione in uso dello Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora all’interno dello stesso, limitatamente alle sole partite di Campionato e di Coppa Italia e nel rispetto delle norme legislative; - la predetta Delfino Pescara 1936 s.r.l. risulta essere l’unica società calcistica della città militante nel campionato nazionale di prima divisione; Valutata la possibilità di procedere alla gestione della pubblicità come “facoltà accessoria” alla concessione in uso dello Stadio Adriatico; Ritenuto, pertanto, di stipulare apposita convenzione, ad oggetto misto, che specifichi i meccanismi di natura tecnico amministrativa per la corretta gestione d’uso dell’impianto dato in concessione, stabilendo, nel contempo, il periodo temporale di validità di detta concessione, le modalità di gestione d’uso e gli oneri a carico della Società sportiva (canone ricognitorio e cauzione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi che si assumono con la Convenzione), le responsabilità della concessionaria verso terzi e verso l’Amministrazione comunale, i criteri operativi relativi alla pubblicità visiva e sonora, le ragioni di risoluzione contrattuale e quanto altro ritenuto necessario per garantire il corretto uso della cosa pubblica; Visti: - il Regolamento per la Gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, approvato con delibera di C.C. n. 158/2000; - il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; - lo schema di convenzione per la concessione in uso dello Stadio Adriatico e degli spazi all’interno dello stesso per la pubblicità visiva e sonora, che si allega al presente atto; - la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; - l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000; Con voto unanime, espresso nelle forme di legge, DELIBERA 1) di autorizzare, per quanto descritto in premessa, la concessione della gestione in uso dello Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora 2) 3) 4) 5) all’interno dello stesso, limitatamente alle sole partite di Campionato e di Coppa Italia e nel rispetto delle norme legislative; di approvare lo schema di convenzione con la Delfino Pescara 1936 s.r.l. per la concessione della gestione di cui al punto 1), che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; di precisare che il canone ricognitorio e la cauzione a garanzia saranno introitati al capitolo 110300 denominato “Proventi Centro Sportivi: canone concessione pubblicità e bar volante nello Stadio Adriatico” - Tit. 3 - Cat. 1 Ris. 350; di demandare al Dirigente del Settore interessato l’attuazione dei consequenziali adempimenti di competenza; di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. Indi, LA GIUNTA COMUNALE con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE ILLUSTRATIVA Il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti più rilevanti della nostra vita sociale in grado di coinvolgere migliaia di persone. Il modello che ha fatto prosperare il calcio fino ad oggi è in crisi per la mancata ricerca dell’equilibrio economico in relazione ad una appropriata politica di sfruttamento delle diverse fonti di ricavo che un club professionistico dovrebbe essere in grado di gestire. Infatti nello sport del calcio, a qualsiasi livello, si sta consolidando l’dea di una specifica convivenza tra la cultura sportiva e quella di impresa in grado di integrare le due diverse visioni, quella calcistica e quella manageriale; Il fenomeno calcio è ormai una vera e propria industria del tempo libero per cui è necessario essere capaci di far coesistere gli interessi pubblici con quelli privati laddove questa pratica si svolge all’interno di impianti comunali. Le società professionistiche sono una realtà che, con il pubblico e con i proprietari delle strutture sportive, trovano una propria dimensione economica e sociale anche nell’utilizzo degli impianti medesimi messi a disposizione e nella gestione degli spazi pubblicitari. Ed è proprio in questa ottica che l’Ente Pubblico, il Comune, può considerare legittima la richiesta della Delfino Pescara 1936 s.r.l., unica società calcistica della città militante nel campionato nazionale di prima divisione, inoltrata in data 2.09.2009 e pervenuta al Settore Sviluppo Socio Economico in data del 3.09.2009, prot. n. 4484, circa la concessione della gestione in uso dello Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora all’interno dello stesso, limitatamente alle sole partite di Campionato e di Coppa Italia e nel rispetto delle norme legislative. Infatti, anche in base ad altre esperienze, si ritiene possibile e conveniente stipulare una apposita convenzione, ad oggetto misto, considerando la gestione della pubblicità come “facoltà accessoria” alla concessione in uso dello Stadio Adriatico (rif. Sentenza del Consiglio di Stato 5671/1999). L’accessorietà della gestione pubblicitaria riguarda dei diritti sui beni oggetto della detta concessione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del D.L.gs 163/2006 e s. m. ed i. e, pertanto, sia la locazione che la gestione della pubblicità, limitatamente alle sole partite di campionato e di Coppa Italia, trattandosi di un contratto escluso dalle norme dei contratti pubblici, comporterebbe l’applicazione dell’art. 27 del ripetuto D.Lgs, ossia l’affidamento preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti “se compatibili con l’oggetto del contratto”. Tuttavia, rilevata la circostanza speciale, in rapporto alla natura della concessione richiesta, dalla sola ed unica società cittadina militante nel campionato di prima categoria, si ritiene possibile affidare direttamente alla Delfino Pescara 1936 s.r.l. la gestione in uso dello Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora al suo interno, limitatamente alle partite di campionato e di Coppa Italia. La convenienza per l’Ente è determinato dall’introito di un canone ricognitorio che, tenendo conto anche dei possibili ricavi derivanti dalla gestione pubblica della pubblicità, individua comunque una entrata certa esente dall’alea conseguente dall’esito della gestione stessa. Ovviamente tutto ciò deve essere governato attraverso una costante verifica e controllo da parte dell'Amministrazione comunale mediante la puntuale predisposizione di una “convenzione” che specifichi i meccanismi di natura tecnico amministrativa per la corretta gestione d’uso dell’impianto dato in concessione. In tal caso l’Ente pubblico, proprietario dell’impianto, stabilisce il periodo temporale di validità di detta concessione, le modalità di gestione d’uso e gli oneri a carico della Società sportiva (canone ricognitorio e cauzione a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi che si assumono con la Convenzione), le responsabilità della concessionaria verso terzi e verso l’Amministrazione comunale, i criteri operativi relativi alla pubblicità visiva e sonora, le ragioni di risoluzione contrattuale e quanto altro ritenuto necessario per garantire il corretto uso della cosa pubblica. Tale sistema gestionale, nella sostanza, è in grado di: 1. assicurare maggiori consensi da parte dell’utenza; 2. garantire il buon funzionamento dell’impianto in occasione delle gare ufficiali di campionato e di Coppa Italia; 3. migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti per razionalizzare le risorse disponibili in funzione di un miglior rendimento costi - benefici; 4. coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità; 5. responsabilizzare nella gestione e nell’uso la Società sportiva considerata; 6. tutelare e qualificare il valore patrimoniale dell’impianto. Tutto ciò premesso è stato redatto, nello specifico, l’allegato schema di convenzione che intende regolare i rapporti contrattuali tra questa Amministrazione e la Delfino Pescara 1936 s.r.l. relativamente alla concessione della gestione in uso dello stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora, all’interno dello stesso, per il periodo temporale limitato alle sole partite di campionato e di Coppa Italia. Inoltre, nell’allegato schema di convenzione, si precisa che all’Amministrazione Comunale rimane il diritto di concedere sia l’uso dello Stadio che gli spazi per la pubblicità visiva e sonora per tutte le altre manifestazioni sportive ed extra sportive che ivi verranno organizzate, a condizione che queste non interferiscano con le partite di campionato e di Coppa Italia della richiamata Società calcistica. Quindi gli importi relativi alla polizza fideiussoria (€ 175.976,00) ed a quella assicurativa per la responsabilità civile a terzi (€ 2.346.331,00) sono stati quantificati nel rispetto dell’allegato “B” del Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi, mentre quello del canone ricognitorio, comprendente anche il corrispettivo per la gestione della pubblicità visiva e sonora, è quantificato in complessivi €. 50.000,00; per questo ultimo si prevede che una parte, pari ad € 15.000,00, si intende pagata a fronte dell’impegno da parte della Concessionaria di manutendere il manto erboso del campo di calcio dello Stadio Adriatico nei modi e nei termini specificati nel ripetuto schema di Convenzione e la restante, pari ad € 35.000,00, venga effettivamente versata nelle casse comunali. Ovviamente il tutto attraverso la costante verifica da parte dell’Amministrazione comunale circa il controllo sulla corretta gestione dell’impianto stesso in modo da consentire un corretto rapporto tra il Comune, la Società di calcio in questione ed i fruitori del servizio (utenza). Pescara, lì IL DIRIGENTE Arch. Tommaso Vespasiano SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA E LA SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 s.r.l. PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STADIO ADRIATICO E DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DELLO STESSO PER LA PUBBLICITA’ VISIVA E SONORA. L’anno duemilanove, il giorno ……….. del mese di ……………… in Pescara e nella sede comunale TRA Il sig. …………………………., nato a ……………. il …………….. che, in qualità di ………………………………………….., agisce ed interviene a termine dell’art. 107, comma 3, lettera c del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 74, comma 3 dello Statuto Comunale, al presente atto in nome e per conto del Comune di Pescara (c.f. 00124600685), con sede in p.zza Italia 1 – 65121 Pescara; ED il sig. ………………………., nato a ………………….. il …………. che, in agisce ed interviene a questo atto in qualità di ………………… della Delfino Pescara 1936 s.r.l. (c.f. ……………………….), con sede in ………………… alla via ……………………. n. ….. PREMESSO che il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti più rilevanti della nostra vita sociale in grado di coinvolgere migliaia di persone; che il fenomeno calcio, da semplice spettacolo fruito una volta a settimana, è diventata una vera e propria industria del tempo libero in cui gli interessi pubblici e privati devono essere capaci di coesistere; che le società professionistiche sono diventate una realtà che, con il pubblico e con i proprietari delle strutture sportive, trovano una propria dimensione economica e sociale; che per tutto quanto sopra l’Amministrazione comunale ritiene possibile concedere, limitatamente allo svolgimento delle partite di campionato e di coppa Italia, la gestione in uso dello Stadio adriatico e degli spazi pubblicitari all’interno dello stesso; TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO APPRESSO ART. 1 Il Comune di Pescara (che in proseguo chiameremo Concedente), rappresentato come in atto, concede alla Soc. Delfino Pescara 1936 s.r.l. (che nel proseguo chiameremo Concessionaria), rappresentato come in atto, la gestione in uso dello Stadio Adriatico e degli spazi all’interno dello stesso per la pubblicità visiva e sonora, limitatamente alle partite di calcio cui parteciperà la predetta Società in riferimento al campionato al quale è iscritta (prima divisione) ed a quelle di Coppa Italia. ART. 2 Il Concedente si riserva il diritto di concedere l’uso dello Stadio Adriatico e la gestione della pubblicità visiva e sonora all’interno dello stesso, agli organizzatori di tutte le altre manifestazioni sportive ovvero extra sportive che si intenderanno svolgere nell’impianto. ART. 3 La pubblicità potrà essere effettuata dalla Concessionaria esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a. Pubblicità visiva (cartellonistica). Gli spazi destinati a tale tipo di pubblicità sono esclusivamente quelli ricadenti all’interno della recinzione di separazione tra il pubblico ed il campo di gioco e non potranno essere usate zone aperte al pubblico. Sarà consentita la pubblicità al di fuori di dette aree solo nei locali specificatamente destinati alle interviste di fine gara. Le tabelle, collocate a ridosso del terreno di gioco, dovranno essere del tipo approvato dalla F.I.G.C. (ribaltabili in caso di semplice urto). Esse potranno essere posizionate: . nello spazio intercorrente tra le linee laterali del campo di gioco e la pista di atletica leggera per uno sviluppo totale di circa ml. 150,00 con cartelli di altezza massima di ml. 0,80 da rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad indicare; . lungo la recinzione interna del campo di gioco per uno sviluppo di circa ml. 500,00, di altezza massima di ml. 0,80 da rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad indicare; dette tabelle devono essere fissate, eliminando ogni pericolo a persone e cose, mentre l’eventuale ancoraggio alle strutture di recinzione interna deve essere fatta in modo da non apportare sollecitazioni e sforzi alle strutture stesse. . nella zona retrostante le porte di gioco su due ordini di linee dello sviluppo di circa ml. 15,00 e distanti almeno ml. 1,50 l’una dall’altra, anche queste di altezza massima di ml. 0,80 ed a distanza di almeno ml. 5,00 dal bordo campo, da rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad indicare; . prima di ogni partita e durante gli intervalli potrà essere esposto un impianto mobile avente una altezza massima di ml. 2,50 al centro del campo purché al collocamento ed alla rimozione provvedano incaricati della Concessionaria, da rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad indicare; b. Pubblicità sonora: La pubblicità sonora verrà effettuata per mezzo dell’esistente impianto di diffusione prima dell’inizio della partita e durante l’intervallo. Il Concedente avrà diritto a far diffondere, con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario purché non in contrasto con la pubblicità fatta dalla Concessionaria. Sono a carico del Concessionario, in occasione dei richiamati eventi sportivi, la preventiva verifica del corretto funzionamento dell’impianto sonoro e nessun danno o indennizzo potrà essere richiesto al Concedente per il mancato o cattivo funzionamento dello stesso, restando a carico del Concedente la sola fornitura dell’energia elettrica. ART. 4 Tutti i tabelloni pubblicitari dovranno essere costruiti con materiale incombustibile ed essere rispettosi delle vigenti norme antinfortunistiche e sulla prevenzione incendi. Si fa assoluto divieto di installare tabelloni, pannelli, tiranti di ancoraggio o altro sulle strutture delle torri faro di illuminazione dell’impianto, sui pennoni porta bandiera, sulle coperture e laterali delle panchine, sulle balaustre di scale e gradinate e sui parapetti degli spalti. Gli impianti pubblicitari verranno installati e rimossi a cura e spese della Concessionaria e rimarranno di proprietà della stessa. Il Comune, altresì, è esonerato da ogni responsabilità inerente il deposito del materiale pubblicitario. ART. 5 E’ fatto divieto alla Concessionaria di accedere alle piste e pedane dello Stadio con qualsiasi mezzo meccanico significando che il carico e scarico del materiale pubblicitario o quanto altro necessario per lo svolgimento dell’evento sportivo dovrà essere eseguito esclusivamente a mano; analogamente per lo spostamento ed il posizionamento del medesimo materiale. ART. 6 La Concessionaria risponde dei danni comunque e da chiunque causati relativamente all’uso dello Stadio Adriatico e degli impianti pubblicitari ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. La Concessionaria è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose, sollevando il Concedente da ogni responsabilità diretta ed indiretta. Tutti i danni che eventualmente si dovessero verificare alle strutture sportive ed agli impianti mobili dello Stadio saranno adeguatamente segnalate dal Concedente con raccomandata AR ed addebitate alla Concessionaria che si impegna, ora per allora, a provvedere, nei successi trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, ai relativi ripristini ovvero al risarcimento del danno come quantificato ad insindacabile giudizio del Concedente. In caso di inadempienza nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà la Concessionaria, per iscritto con raccomandata AR, ai sui obblighi prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti. ART. 7 La Concessionaria si obbliga ad attuare nei confronti degli operatori occupati nella gestione oggetto della presente, all’osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro, oneri assistenziali e previdenziali nonché delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della concessione. La Concessionaria si obbliga, altresì, ad attuare e/o verificare nei confronti dei detti operatori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla categoria. E’ fatto divieto alla ART. 8 Concessionaria di trasferire, anche parzialmente e/o in subappalto ad altri il servizio di pubblicità senza la preventiva comunicazione al Comune di Pescara della ditta affidataria; rimane comunque ferma la responsabilità della Concessionaria nei confronti del Concedente. La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore al numero delle partite di campionato e di Coppa Italia che la Concessionaria svolgerà nello Stadio Adriatico. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della pubblicità. ART. 9 Il Concedente si riserva il diritto di concedere, a suo insindacabile giudizio, a chi ne faccia richiesta, l’uso dello Stadio Adriatico e la gestione della pubblicità visiva e sonora, per altre manifestazioni sportive o eventi extra sportivi, a condizione che non interferiscano con lo svolgimento delle partite ufficiali di campionato e di Coppa Italia della Concessionaria. Alla Concessionaria è ART. 10 assegnato l’obbligo del controllo dell’accesso e della permanenza di persone e cose all’interno dell’impianto sportivo in occasione delle partite di campionato ovvero di Coppa Italia. A tal fine la concessionaria, si obbliga, ora per allora: a. al controllo dei varchi di accesso allo Stadio Adriatico compreso l’utilizzo, la manutenzione e la pulizia dei sistemi tecnologici all’uopo installati (tornelli ed impianto di video sorveglianza); b. alla gestione dell’area di prefiltraggio mediante il posizionamento e la rimozione, a fine gara, dei moduli di protezione (betafence); c. al controllo dei predisposti livelli organizzativi proporzionali al tipo di evento sportivo; d. alla vigilanza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza durante l’evento sportivo; e. ad adottare le eventuali iniziative necessarie a superare occasionali situazioni di criticità anche in materia di ordine e sicurezza pubblica. ART. 11 A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria, si obbliga a prestare una cauzione definitiva di complessivi € 175.976,00 rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria importanza autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, contenente espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente; copia del detto contratto assicurativo deve essere depositato presso i competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del presente contratto. La fideiussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte del Concedente che attesta il buon stato di conservazione dell’impianto e l’insussistenza di rilievi sulla gestione. In caso di insolvenza e immotivata inadempienza e/o di eventuali danni arrecati all’impianto sportivo, senza pregiudizio di ulteriori diritti e salva ogni altra azione di tutela, il Concedente avrà titolo di avvalersi della garanzia fideiussoria di cui sopra. In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata notizia al Concedente; in questo caso lo stesso si riserva il diritto di revocare il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito. ART. 12 A garanzia dei rischi per le responsabilità dirette ed indirette derivanti da quanto forma oggetto del presente contratto poste a carico del Concessionario, lo stesso dovrà fornire polizza assicurativa rilasciata da un Istituto Assicurativo di primaria importanza per un massimale di almeno € 2.346.331,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o animali. Ove il valore da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose eccede il massimale coperto dalla predetta polizza, l’onere relativo è a totale carico del Concessionario. Copia di detta polizza assicurativa deve essere depositate presso i competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del presente contratto. ART. 13 La Concessionaria è tenuta a pagare al Concedente, per quanto previsto nella presente convenzione, un canone ricognitorio complessivo per la gestione in uso dello Stadio Adriatico e degli spazi all’interno dello stesso per la pubblicità visiva e sonora di € 50.000,00, oltre IVA se dovuta. Detto canone, per una quota di € 15,000,00, oltre IVA se dovuta, si ritiene pagato a seguito dell’impegno della Concessionaria, che si intende assunto con la sottoscrizione del presente atto, a conservare e manutendere il manto erboso del campo di calcio dello Stadio Adriatico secondo le norme previste dalle carte federali. La ottimale conservazione e manutenzione del manto erboso dovrà essere eseguita con personale della Concessionaria che per qualifica e numero possa garantire, nel tempo, un lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Nella manutenzione e conservazione del manto erboso devono considerarsi ricompresse tutte le opere necessarie a mantenere in perfetta efficienza il terreno di gioco, compresa la bagnatura, la concimatura, il taglio periodico del manto erboso, il livellamento del terreno di gioco, la parziale rizollatura fino alla concorrenza di mq. 100,00 nonché la segnatura del campo. Il restante importo, pari ad € 35.000,00, oltre IVA se dovuta, può essere dilazionato in tre rate uguali nel corso della stagione sportiva 2009/2010 e versato entro i seguenti periodi: . 1° rata entro giorni trenta dalla firma del presente contratto; . 2° rata entro il 31.01.2010; . 3° rata entro il 30.04.1010. In caso di inadempienza nel pagamento del canone nel termine sopra stabilito, il Concedente richiamerà il Concessionario, per iscritto con raccomandata AR, ai suoi obblighi prevedendo una proroga di altri giorni quindici; in caso di ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti. ART. 14 La Concessionaria è tenuta ad adeguare l’impianto sportivo a quanto imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico in occasione delle partite di campionato e di Coppa Italia. La Concessionaria è tenuta a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti dall’uso dello Stadio Adriatico e della gestione della pubblicità visiva e sonora in occasione delle partite di campionato e di Coppa Italia; a questo preciso scopo la Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni incombenza o responsabilità. ART. 15 Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che ogni eventuale successiva miglioria apportata all’impianto sportivo, da chiunque realizzata, sono e diverranno di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che sia dovuta alcuna compensazione e/o rimborso di sorta per le eventuali spese sostenute. ART. 16 La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa ed avrà validità fino al termine della stagione calcistica 2009/2010 con specifico riferimento all’ultima partita di campionato. La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario. La concessione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza naturale del presente atto. ART. 17 Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di Pescara. ART. 18 Per quanto non espressamente detto nel presente contratto le parti convengono di fare riferimento alle vigenti norme in materia, oltre che ai Regolamenti con particolare riferimento alle norme previste nel Regolamento dei contratti del Comune di Pescara. ART. 19 Il Concedente si riserva di controllare, con personale proprio, il puntuale rispetto dei patti e delle condizioni di cui alla presente convenzione. Le spese inerenti il presente atto, le imposte, tasse e quanto altro occorre sono a carico del Concessionario. La convenzione non è esecutiva per il Concedente sino a che non interverrà ogni approvazione di legge, mentre è fin da ora vincolante per il Concessionario. Pescara li…………………….. Per il Concedente (Comune di Pescara) ……………………………………………. Per il Concessionario …………………………………. (Delfino Pescara 1936 s.r.l.)