LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, dal dirigente del servizio interessato, come da scheda allegata;
Premesso che
- il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti più rilevanti della
nostra vita sociale in grado di coinvolgere migliaia di persone;
- le società professionistiche, con il pubblico e con i proprietari delle strutture
sportive, trovano una propria dimensione economica e sociale anche nell’utilizzo
degli impianti medesimi messi a disposizione e nella gestione degli spazi
pubblicitari;
Considerato che
- la Delfino Pescara 1936 s.r.l. con istanza del 2.09.2009, pervenuta al Settore
Sviluppo Socio Economico in data del 3.09.2009, prot. n. 4484, ha inoltrato a
questa Amministrazione richiesta di concessione della gestione in uso dello
Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora all’interno dello stesso,
limitatamente alle sole partite di Campionato e di Coppa Italia e nel rispetto delle
norme legislative;
- la predetta Delfino Pescara 1936 s.r.l. risulta essere l’unica società calcistica
della città militante nel campionato nazionale di prima divisione;
Valutata la possibilità di procedere alla gestione della pubblicità come
“facoltà accessoria” alla concessione in uso dello Stadio Adriatico;
Ritenuto, pertanto, di stipulare apposita convenzione, ad oggetto misto,
che specifichi i meccanismi di natura tecnico amministrativa per la corretta
gestione d’uso dell’impianto dato in concessione, stabilendo, nel contempo, il
periodo temporale di validità di detta concessione, le modalità di gestione d’uso
e gli oneri a carico della Società sportiva (canone ricognitorio e cauzione a
garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi che si assumono con
la Convenzione), le responsabilità della concessionaria verso terzi e verso
l’Amministrazione comunale, i criteri operativi relativi alla pubblicità visiva e
sonora, le ragioni di risoluzione contrattuale e quanto altro ritenuto necessario
per garantire il corretto uso della cosa pubblica;
Visti:
- il Regolamento per la Gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali,
approvato con delibera di C.C. n. 158/2000;
- il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
- lo schema di convenzione per la concessione in uso dello Stadio Adriatico e
degli spazi all’interno dello stesso per la pubblicità visiva e sonora, che si allega
al presente atto;
- la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente
provvedimento;
- l’art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Con voto unanime, espresso nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di autorizzare, per quanto descritto in premessa, la concessione della
gestione in uso dello Stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora
2)
3)
4)
5)
all’interno dello stesso, limitatamente alle sole partite di Campionato e di
Coppa Italia e nel rispetto delle norme legislative;
di approvare lo schema di convenzione con la Delfino Pescara 1936 s.r.l. per
la concessione della gestione di cui al punto 1), che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
di precisare che il canone ricognitorio e la cauzione a garanzia saranno
introitati al capitolo 110300 denominato “Proventi Centro Sportivi: canone
concessione pubblicità e bar volante nello Stadio Adriatico” - Tit. 3 - Cat. 1 Ris. 350;
di demandare al Dirigente del Settore interessato l’attuazione dei
consequenziali adempimenti di competenza;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, dichiara la
presente immediatamente eseguibile.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti più rilevanti della
nostra vita sociale in grado di coinvolgere migliaia di persone.
Il modello che ha fatto prosperare il calcio fino ad oggi è in crisi per la
mancata ricerca dell’equilibrio economico in relazione ad una appropriata politica
di sfruttamento delle diverse fonti di ricavo che un club professionistico dovrebbe
essere in grado di gestire.
Infatti nello sport del calcio, a qualsiasi livello, si sta consolidando l’dea di
una specifica convivenza tra la cultura sportiva e quella di impresa in grado di
integrare le due diverse visioni, quella calcistica e quella manageriale;
Il fenomeno calcio è ormai una vera e propria industria del tempo libero per
cui è necessario essere capaci di far coesistere gli interessi pubblici con quelli
privati laddove questa pratica si svolge all’interno di impianti comunali.
Le società professionistiche sono una realtà che, con il pubblico e con i
proprietari delle strutture sportive, trovano una propria dimensione economica e
sociale anche nell’utilizzo degli impianti medesimi messi a disposizione e nella
gestione degli spazi pubblicitari.
Ed è proprio in questa ottica che l’Ente Pubblico, il Comune, può considerare
legittima la richiesta della Delfino Pescara 1936 s.r.l., unica società calcistica
della città militante nel campionato nazionale di prima divisione, inoltrata in data
2.09.2009 e pervenuta al Settore Sviluppo Socio Economico in data del
3.09.2009, prot. n. 4484, circa la concessione della gestione in uso dello Stadio
Adriatico e della pubblicità visiva e sonora all’interno dello stesso, limitatamente
alle sole partite di Campionato e di Coppa Italia e nel rispetto delle norme
legislative.
Infatti, anche in base ad altre esperienze, si ritiene possibile e conveniente
stipulare una apposita convenzione, ad oggetto misto, considerando la gestione
della pubblicità come “facoltà accessoria” alla concessione in uso dello Stadio
Adriatico (rif. Sentenza del Consiglio di Stato 5671/1999).
L’accessorietà della gestione pubblicitaria riguarda dei diritti sui beni oggetto
della detta concessione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera a) del D.L.gs
163/2006 e s. m. ed i. e, pertanto, sia la locazione che la gestione della
pubblicità, limitatamente alle sole partite di campionato e di Coppa Italia,
trattandosi di un contratto escluso dalle norme dei contratti pubblici,
comporterebbe l’applicazione dell’art. 27 del ripetuto D.Lgs, ossia l’affidamento
preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti “se compatibili con l’oggetto
del contratto”.
Tuttavia, rilevata la circostanza speciale, in rapporto alla natura della
concessione richiesta, dalla sola ed unica società cittadina militante nel
campionato di prima categoria, si ritiene possibile affidare direttamente alla
Delfino Pescara 1936 s.r.l. la gestione in uso dello Stadio Adriatico e della
pubblicità visiva e sonora al suo interno, limitatamente alle partite di campionato
e di Coppa Italia.
La convenienza per l’Ente è determinato dall’introito di un canone ricognitorio
che, tenendo conto anche dei possibili ricavi derivanti dalla gestione pubblica
della pubblicità, individua comunque una entrata certa esente dall’alea
conseguente dall’esito della gestione stessa.
Ovviamente tutto ciò deve essere governato attraverso una costante verifica
e controllo da parte dell'Amministrazione comunale mediante la puntuale
predisposizione di una “convenzione” che specifichi i meccanismi di natura
tecnico amministrativa per la corretta gestione d’uso dell’impianto dato in
concessione.
In tal caso l’Ente pubblico, proprietario dell’impianto, stabilisce il periodo
temporale di validità di detta concessione, le modalità di gestione d’uso e gli
oneri a carico della Società sportiva (canone ricognitorio e cauzione a garanzia
dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi che si assumono con la
Convenzione), le responsabilità della concessionaria verso terzi e verso
l’Amministrazione comunale, i criteri operativi relativi alla pubblicità visiva e
sonora, le ragioni di risoluzione contrattuale e quanto altro ritenuto necessario
per garantire il corretto uso della cosa pubblica.
Tale sistema gestionale, nella sostanza, è in grado di:
1.
assicurare maggiori consensi da parte dell’utenza;
2.
garantire il buon funzionamento dell’impianto in occasione delle gare
ufficiali di campionato e di Coppa Italia;
3.
migliorare le condizioni di utilizzo degli impianti per razionalizzare le risorse
disponibili in funzione di un miglior rendimento costi - benefici;
4.
coniugare il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità;
5.
responsabilizzare nella gestione e nell’uso la Società sportiva considerata;
6.
tutelare e qualificare il valore patrimoniale dell’impianto.
Tutto ciò premesso è stato redatto, nello specifico, l’allegato schema di
convenzione che intende regolare i rapporti contrattuali tra questa
Amministrazione e la Delfino Pescara 1936 s.r.l. relativamente alla concessione
della gestione in uso dello stadio Adriatico e della pubblicità visiva e sonora,
all’interno dello stesso, per il periodo temporale limitato alle sole partite di
campionato e di Coppa Italia.
Inoltre, nell’allegato schema di convenzione, si precisa che
all’Amministrazione Comunale rimane il diritto di concedere sia l’uso dello Stadio
che gli spazi per la pubblicità visiva e sonora per tutte le altre manifestazioni
sportive ed extra sportive che ivi verranno organizzate, a condizione che queste
non interferiscano con le partite di campionato e di Coppa Italia della richiamata
Società calcistica.
Quindi gli importi relativi alla polizza fideiussoria (€ 175.976,00) ed a quella
assicurativa per la responsabilità civile a terzi (€ 2.346.331,00) sono stati
quantificati nel rispetto dell’allegato “B” del Regolamento per la gestione e l’uso
degli impianti sportivi, mentre quello del canone ricognitorio, comprendente
anche il corrispettivo per la gestione della pubblicità visiva e sonora, è
quantificato in complessivi €. 50.000,00; per questo ultimo si prevede che una
parte, pari ad € 15.000,00, si intende pagata a fronte dell’impegno da parte della
Concessionaria di manutendere il manto erboso del campo di calcio dello Stadio
Adriatico nei modi e nei termini specificati nel ripetuto schema di Convenzione e
la restante, pari ad € 35.000,00, venga effettivamente versata nelle casse
comunali.
Ovviamente il tutto attraverso la costante verifica da parte
dell’Amministrazione comunale circa il controllo sulla corretta gestione
dell’impianto stesso in modo da consentire un corretto rapporto tra il Comune, la
Società di calcio in questione ed i fruitori del servizio (utenza).
Pescara, lì
IL DIRIGENTE
Arch. Tommaso Vespasiano
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PESCARA E LA
SOCIETA’ DELFINO PESCARA 1936 s.r.l. PER LA CONCESSIONE
IN USO DELLO STADIO ADRIATICO E DEGLI SPAZI ALL’INTERNO
DELLO STESSO PER LA PUBBLICITA’ VISIVA E SONORA.
L’anno duemilanove, il giorno ……….. del mese di ……………… in
Pescara e nella sede comunale
TRA
Il sig. …………………………., nato a ……………. il …………….. che,
in
qualità
di
…………………………………………..,
agisce
ed
interviene a termine dell’art. 107, comma 3, lettera c del D.Lgs
18.08.2000 n. 267 e dell’art. 74, comma 3 dello Statuto Comunale, al
presente atto in nome e per conto del Comune di Pescara (c.f.
00124600685), con sede in p.zza Italia 1 – 65121 Pescara;
ED
il sig. ………………………., nato a ………………….. il …………. che,
in agisce ed interviene a questo atto in qualità di ………………… della
Delfino Pescara 1936 s.r.l. (c.f. ……………………….), con sede in
………………… alla via ……………………. n. …..
PREMESSO




che il fenomeno sportivo del calcio costituisce uno degli aspetti
più rilevanti della nostra vita sociale in grado di coinvolgere
migliaia di persone;
che il fenomeno calcio, da semplice spettacolo fruito una volta
a settimana, è diventata una vera e propria industria del tempo
libero in cui gli interessi pubblici e privati devono essere capaci
di coesistere;
che le società professionistiche sono diventate una realtà che,
con il pubblico e con i proprietari delle strutture sportive,
trovano una propria dimensione economica e sociale;
che per tutto quanto sopra l’Amministrazione comunale ritiene
possibile concedere, limitatamente allo svolgimento delle
partite di campionato e di coppa Italia, la gestione in uso dello
Stadio adriatico e degli spazi pubblicitari all’interno dello
stesso;
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO APPRESSO
ART. 1
Il Comune di Pescara (che in proseguo chiameremo
Concedente), rappresentato come in atto, concede alla Soc.
Delfino Pescara 1936 s.r.l. (che nel proseguo chiameremo
Concessionaria), rappresentato come in atto, la gestione in uso
dello Stadio Adriatico e degli spazi all’interno dello stesso per la
pubblicità visiva e sonora, limitatamente alle partite di calcio cui
parteciperà la predetta Società in riferimento al campionato al
quale è iscritta (prima divisione) ed a quelle di Coppa Italia.
ART. 2
Il Concedente si riserva il diritto di concedere l’uso dello Stadio
Adriatico e la gestione della pubblicità visiva e sonora all’interno
dello stesso, agli organizzatori di tutte le altre manifestazioni
sportive ovvero extra sportive che si intenderanno svolgere
nell’impianto.
ART. 3
La pubblicità potrà essere effettuata dalla Concessionaria
esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
a. Pubblicità visiva (cartellonistica).
Gli spazi destinati a tale tipo di pubblicità sono esclusivamente
quelli ricadenti all’interno della recinzione di separazione tra il
pubblico ed il campo di gioco e non potranno essere usate
zone aperte al pubblico.
Sarà consentita la pubblicità al di fuori di dette aree solo nei
locali specificatamente destinati alle interviste di fine gara.
Le tabelle, collocate a ridosso del terreno di gioco, dovranno
essere del tipo approvato dalla F.I.G.C. (ribaltabili in caso di
semplice urto).
Esse potranno essere posizionate:
. nello spazio intercorrente tra le linee laterali del campo di
gioco e la pista di atletica leggera per uno sviluppo totale di
circa ml. 150,00 con cartelli di altezza massima di ml. 0,80 da
rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei
luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad
indicare;
. lungo la recinzione interna del campo di gioco per uno
sviluppo di circa ml. 500,00, di altezza massima di ml. 0,80 da
rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei
luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad
indicare; dette tabelle devono essere fissate, eliminando ogni
pericolo a persone e cose, mentre l’eventuale ancoraggio alle
strutture di recinzione interna deve essere fatta in modo da non
apportare sollecitazioni e sforzi alle strutture stesse.
. nella zona retrostante le porte di gioco su due ordini di linee
dello sviluppo di circa ml. 15,00 e distanti almeno ml. 1,50 l’una
dall’altra, anche queste di altezza massima di ml. 0,80 ed a
distanza di almeno ml. 5,00 dal bordo campo, da rimuovere
alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei luoghi dove il
custode dello Stadio andrà di volta in volta ad indicare;
. prima di ogni partita e durante gli intervalli potrà essere
esposto un impianto mobile avente una altezza massima di ml.
2,50 al centro del campo purché al collocamento ed alla
rimozione provvedano incaricati della Concessionaria, da
rimuovere alla fine di ogni partita e depositati nei posti e nei
luoghi dove il custode dello Stadio andrà di volta in volta ad
indicare;
b. Pubblicità sonora:
La pubblicità sonora verrà effettuata per mezzo dell’esistente
impianto di diffusione prima dell’inizio della partita e durante
l’intervallo.
Il Concedente avrà diritto a far diffondere, con precedenza
assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessario purché
non in contrasto con la pubblicità fatta dalla Concessionaria.
Sono a carico del Concessionario, in occasione dei richiamati
eventi sportivi, la preventiva verifica del corretto funzionamento
dell’impianto sonoro e nessun danno o indennizzo potrà essere
richiesto al Concedente per il mancato o cattivo funzionamento
dello stesso, restando a carico del Concedente la sola fornitura
dell’energia elettrica.
ART. 4
Tutti i tabelloni pubblicitari dovranno essere costruiti con materiale
incombustibile
ed
essere
rispettosi
delle
vigenti
norme
antinfortunistiche e sulla prevenzione incendi.
Si fa assoluto divieto di installare tabelloni, pannelli, tiranti di
ancoraggio o altro sulle strutture delle torri faro di illuminazione
dell’impianto, sui pennoni porta bandiera, sulle coperture e laterali
delle panchine, sulle balaustre di scale e gradinate e sui parapetti
degli spalti.
Gli impianti pubblicitari verranno installati e rimossi a cura e spese
della Concessionaria e rimarranno di proprietà della stessa.
Il Comune, altresì, è esonerato da ogni responsabilità inerente il
deposito del materiale pubblicitario.
ART. 5
E’ fatto divieto alla Concessionaria di accedere alle piste e pedane
dello Stadio con qualsiasi mezzo meccanico significando che il
carico e scarico del materiale pubblicitario o quanto altro
necessario per lo svolgimento dell’evento sportivo dovrà essere
eseguito
esclusivamente a mano; analogamente per lo spostamento ed il
posizionamento del medesimo materiale.
ART. 6
La Concessionaria risponde dei danni comunque e da chiunque
causati relativamente all’uso dello Stadio Adriatico e degli impianti
pubblicitari ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il
Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.
La
Concessionaria
è
responsabile
di
tutte
le
eventuali
conseguenze amministrative, civili e penali che dovessero derivare
da danni subiti da persone o cose, sollevando il Concedente da
ogni responsabilità diretta ed indiretta.
Tutti i danni che eventualmente si dovessero verificare alle
strutture sportive ed agli impianti mobili dello Stadio saranno
adeguatamente segnalate dal Concedente con raccomandata AR
ed addebitate alla Concessionaria che si impegna, ora per allora,
a provvedere, nei successi trenta giorni dal ricevimento della detta
comunicazione, ai relativi ripristini ovvero al risarcimento del
danno come quantificato ad insindacabile giudizio del Concedente.
In caso di inadempienza nel termine sopra stabilito, il Concedente
richiamerà la Concessionaria, per iscritto con raccomandata AR, ai
sui obblighi prevedendo una proroga di altri giorni trenta; in caso di
ulteriore inadempienza, il contratto si intende risolto di diritto,
fermo restando la facoltà del Concedente di rivalersi per gli
eventuali danni subiti.
ART. 7
La Concessionaria si obbliga ad attuare nei confronti degli
operatori
occupati
nella
gestione
oggetto
della
presente,
all’osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e
decreti relativi alle assicurazioni varie contro gli infortuni sul lavoro,
oneri assistenziali e previdenziali
nonché delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire
nel corso della concessione.
La Concessionaria si obbliga, altresì, ad attuare e/o verificare nei
confronti dei detti operatori condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla
categoria.
E’
fatto
divieto
alla
ART. 8
Concessionaria
di
trasferire,
anche
parzialmente e/o in subappalto ad altri il servizio di pubblicità
senza la preventiva comunicazione al Comune di Pescara della
ditta affidataria; rimane comunque ferma la responsabilità della
Concessionaria nei confronti del Concedente.
La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore al
numero delle partite di campionato e di Coppa Italia che la
Concessionaria svolgerà nello Stadio Adriatico.
In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da
ogni responsabilità diretta o indiretta, anche sotto il profilo
amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione della
pubblicità.
ART. 9
Il Concedente si riserva il diritto di concedere, a suo insindacabile
giudizio, a chi ne faccia richiesta, l’uso dello Stadio Adriatico e la
gestione della pubblicità visiva e sonora, per altre manifestazioni
sportive o eventi extra sportivi, a condizione che non interferiscano
con lo svolgimento delle partite ufficiali di campionato e di Coppa
Italia della Concessionaria.
Alla
Concessionaria
è
ART. 10
assegnato
l’obbligo
del
controllo
dell’accesso e della permanenza di persone e cose all’interno
dell’impianto sportivo in occasione delle partite di campionato
ovvero di Coppa Italia.
A tal fine la concessionaria, si obbliga, ora per allora:
a. al controllo dei varchi di accesso allo Stadio Adriatico compreso
l’utilizzo, la manutenzione e la pulizia dei sistemi tecnologici
all’uopo installati (tornelli ed impianto di video sorveglianza);
b.
alla
gestione
dell’area
di
prefiltraggio
mediante
il
posizionamento e la rimozione, a fine gara, dei moduli di
protezione (betafence);
c. al controllo dei predisposti livelli organizzativi proporzionali al
tipo di evento sportivo;
d. alla vigilanza sul mantenimento delle condizioni di sicurezza
durante l’evento sportivo;
e. ad adottare le eventuali iniziative necessarie a superare
occasionali situazioni di criticità anche in materia di ordine e
sicurezza pubblica.
ART. 11
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi
assunti con il presente atto, la Concessionaria, si obbliga a
prestare una cauzione definitiva di complessivi € 175.976,00
rilasciata da un Istituto di Credito o Assicurativo di primaria
importanza autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, contenente
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del
Concedente; copia del detto contratto assicurativo deve essere
depositato presso i competenti Uffici comunali contestualmente
alla stipula del presente contratto.
La fideiussione
potrà
essere
estinta
alla
scadenza
della
concessione e ad avvenuto controllo da parte del Concedente che
attesta il buon
stato di conservazione dell’impianto e l’insussistenza di rilievi sulla
gestione.
In caso di insolvenza e immotivata inadempienza e/o di eventuali
danni arrecati all’impianto sportivo, senza pregiudizio di ulteriori
diritti e salva ogni altra azione di tutela, il Concedente avrà titolo di
avvalersi della garanzia fideiussoria di cui sopra.
In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche
organizzative e statutarie e variazione della ragione sociale, è fatto
obbligo
al
Concessionario
di
darne
immediata
notizia
al
Concedente; in questo caso lo stesso si riserva il diritto di revocare
il contratto con la sola formalità della preliminare contestazione
d’addebito.
ART. 12
A garanzia dei rischi per le responsabilità dirette ed indirette
derivanti da quanto forma oggetto del presente contratto poste a
carico del Concessionario, lo stesso dovrà fornire polizza
assicurativa rilasciata da un Istituto Assicurativo di primaria
importanza per un massimale di almeno
€ 2.346.331,00 per
ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e
per danni a cose o animali.
Ove il valore da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose
eccede il massimale coperto dalla predetta polizza, l’onere relativo
è a totale carico del Concessionario.
Copia di detta polizza assicurativa deve essere depositate presso i
competenti Uffici comunali contestualmente alla stipula del
presente contratto.
ART. 13
La Concessionaria è tenuta a pagare al Concedente, per quanto
previsto nella presente convenzione, un canone ricognitorio
complessivo per la gestione in uso dello Stadio Adriatico e degli
spazi
all’interno dello stesso per la pubblicità visiva e sonora di €
50.000,00, oltre IVA se dovuta.
Detto canone, per una quota di € 15,000,00, oltre IVA se dovuta, si
ritiene pagato a seguito dell’impegno della Concessionaria, che si
intende assunto con la sottoscrizione del presente atto, a
conservare e manutendere il manto erboso del campo di calcio
dello Stadio Adriatico secondo le norme previste dalle carte
federali.
La ottimale conservazione e manutenzione del manto erboso
dovrà essere eseguita con personale della Concessionaria che per
qualifica e numero possa garantire, nel tempo, un lavoro compiuto
a perfetta regola d’arte.
Nella manutenzione e conservazione del manto erboso devono
considerarsi ricompresse tutte le opere necessarie a mantenere in
perfetta efficienza il terreno di gioco, compresa la bagnatura, la
concimatura, il taglio periodico del manto erboso, il livellamento
del terreno di gioco, la parziale rizollatura fino alla concorrenza di
mq. 100,00 nonché la segnatura del campo.
Il restante importo, pari ad € 35.000,00, oltre IVA se dovuta, può
essere dilazionato in tre rate uguali nel corso della stagione
sportiva 2009/2010 e versato entro i seguenti periodi:
. 1° rata entro giorni trenta dalla firma del presente contratto;
. 2° rata entro il 31.01.2010;
. 3° rata entro il 30.04.1010.
In caso di inadempienza nel pagamento del canone nel termine
sopra stabilito, il Concedente richiamerà il Concessionario, per
iscritto con raccomandata AR, ai suoi obblighi prevedendo una
proroga di altri giorni quindici; in caso di ulteriore inadempienza, il
contratto si intende risolto di diritto, fermo restando la facoltà del
Concedente di rivalersi per gli eventuali danni subiti.
ART. 14
La Concessionaria è tenuta ad adeguare l’impianto sportivo a
quanto imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine
pubblico in occasione delle partite di campionato e di Coppa Italia.
La Concessionaria è tenuta a provvedere, a proprio totale onere e
cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali derivanti
dall’uso dello Stadio Adriatico e della gestione della pubblicità
visiva e sonora in occasione delle partite di campionato e di Coppa
Italia; a questo preciso scopo la Concessionaria esonera
espressamente
il
Concedente
da
ogni
incombenza
o
responsabilità.
ART. 15
Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che ogni
eventuale successiva miglioria apportata all’impianto sportivo, da
chiunque realizzata, sono e diverranno di piena ed esclusiva
proprietà
del
Concedente
senza
che
sia
dovuta
alcuna
compensazione e/o rimborso di sorta per le eventuali spese
sostenute.
ART. 16
La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della stessa
ed avrà validità fino al termine della stagione calcistica 2009/2010
con specifico riferimento all’ultima partita di campionato.
La concessione di cui al presente atto è revocabile, ad
insindacabile giudizio del Concedente, per giustificata necessità di
forza maggiore ovvero ragione di pubblico interesse, in qualsiasi
momento e senza nulla a pretendere da parte del Concessionario.
La concessione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza
naturale del presente atto.
ART. 17
Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del
presente contratto e che non si siano potute definire in via
amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di
Pescara.
ART. 18
Per quanto non espressamente detto nel presente contratto le
parti convengono di fare riferimento alle vigenti norme in materia,
oltre che ai Regolamenti con particolare riferimento alle norme
previste nel Regolamento dei contratti del Comune di Pescara.
ART. 19
Il Concedente si riserva di controllare, con personale proprio, il
puntuale rispetto dei patti e delle condizioni di cui alla presente
convenzione.
Le spese inerenti il presente atto, le imposte, tasse e quanto altro
occorre sono a carico del Concessionario.
La convenzione non è esecutiva per il Concedente sino a che non
interverrà ogni approvazione di legge, mentre è fin da ora
vincolante per il Concessionario.
Pescara li……………………..
Per
il
Concedente
(Comune
di
Pescara)
…………………………………………….
Per
il
Concessionario
………………………………….
(Delfino
Pescara
1936
s.r.l.)