COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E NERONE – CAGLI (PU) AREA 1 – SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI AMMINISTRATIVI. STATUTO della Comunità Montana del Catria e Nerone – Ambito 2B AMBITO 2B Comuni: Acqualagna Apecchio Cagli Cantiano Frontone Piobbico Serra S.Abbondio Sede Legale Via I. Alessandri, 19 61043 Cagli (PU) e-mail [email protected] sito web www.cm-cagli.ps.it telefoni 0721.787431 0721781088 0721.787068 0721.787768 0721.787441 fax STATUTO DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E NERONE – AMBITO 2B - CAGLI TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 . - Denominazione Autonomia statutaria, Stemma e Bollo Territorio e sede Albo Pretorio - Pubblicazione informatica Statuto e Regolamenti Finalità Funzioni Strumenti operativi TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO I - ORGANI Articolo 9 - Organi CAPO II - IL CONSIGLIO Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 - Composizione, durata Incompatibilità Competenze del Consiglio Commissioni consiliari Convocazione del Consiglio Convocazione dei Consiglieri Validità delle sedute consiliari Presidenza delle sedute consiliari Validità delle deliberazioni Verbali sedute Diritti e doveri dei Consiglieri Gruppi Consiliari Conferenza capigruppo CAPO III – LA GIUNTA Articolo 23 - Composizione della Giunta Articolo 24 - Durata in carica e decadenza della Giunta e dei suoi componenti) Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 1 Articolo 25 - Competenze della Giunta Articolo 26 - Funzionamento e organizzazione della Giunta CAPO IV – IL PRESIDENTE Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 - Elezione Durata in carica, cessazione e revoca del Presidente Funzioni del Presidente Vice – Presidente CAPO V – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 - Proposte di deliberazione Deliberazioni Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze Esecutività ed efficacia delle deliberazioni Controllo e vigilanza TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 - Principi e criteri direttivi Organizzazione degli uffici e del personale Segretario generale della Comunità Montana Vice – Segretario Compiti dei Dirigenti Contratti a tempo determinato Forme contrattuali flessibili e collaborazioni esterne TITOLO IV – FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI CAPO I – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI Articolo 43 - Gestione servizi pubblici CAPO II – FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 - Principi generali e tipologie Convenzioni e accordi di programma Gestione in forma associata e/o convenzionata di funzioni dei Comuni Modalità di gestione di servizi pubblici Gestione dell’ambito Territoriale Sociale n.3 Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 2 CAPO III – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Articolo 49 - Principi generali Articolo 50 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE Articolo 51 Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 - Partecipazione dei cittadini Rapporti con le associazioni Consulte Istanze, reclami, petizioni e proposte CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI Articolo 55 - Forme di partecipazione Articolo 56 - Conferenza dei Sindaci CAPO III – ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI Articolo 57 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini TITOLO VI – PIANI E PROGRAMMI Articolo 58 - Deliberazione programmatica Articolo 59 - Progetti integrati e progetti pilota TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’ Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Articolo 67 Articolo 68 - Ordinamento finanziario e contabile Regolamento di contabilità Fonti di finanziamento Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana Patrimonio Tesoreria Revisione economico-finanziaria Controllo interno della gestione Contabilità economica Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 3 TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE Articolo 69 Articolo 70 Articolo 71 Articolo 72 Articolo 73 - Adesione ad Enti ed Associazioni Pari opportunità Modifiche allo Statuto Rinvio Norme transitorie e finali Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 (Denominazione) 1. Ai sensi e per gli effetti della legge della Regione Marche n. 18 del 01/07/2008 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di servizi e funzioni comunali” e s.m.i. è costituita la Comunità Montana, denominata Comunità Montana del Catria e Nerone, Ente Locale – Unione di Comuni montani o parzialmente montani, formata dai Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e Serra Sant’Abbondio che ne costituiscono l’Ambito Territoriale n. 2B, a seguito della soppressione e successione della Comunità Montana del Catria e Nerone, zona D1, di Cagli e della Comunità Montana del Catria e Cesano, zona D2, di Pergola, già costituite con L.R. n. 12 del 16/01/1995 . 2. La Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli – Ambito 2B, è costituita per la valor izzazione e lo sviluppo del proprio ambito territoriale, per l’esercizio di funzioni proprie, funzioni conferite, delegate e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. ART. 2 (Autonomia statutaria, Stemma e Bollo) 1. La Comunità Montana è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile, nell’ambito dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali. 2. La Comunità Montana ha un proprio stemma come risulta allegato al presente Statuto. 3. Il Bollo costituisce il timbro della Comunità Montana e ne identifica gli atti e i documenti. 4. La Comunità Montana può dotarsi di un proprio Gonfalone, ai fini istituzionali, contenente la denominazione dell’Ente e la rappresentazione del simbolo dello stemma comunitario. 5. Sono vietati l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali. ART. 3 (Territorio e sede) 1. Il territorio comunitario ha un’estensione di Kmq 580,19 e comprende i Comuni di cui all’art. 1 del presente Statuto. 2. La sede della Comunità Montana, dei suoi organi istituzionali e degli uffici è istituita in Cagli (PU). Gli organi istituzionali della Comunità Montana possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente, per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio di competenza. 3. L’amministrazione, con provvedimento motivato, può aprire sedi o uffici decentrati in alcuno dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale in relazione a specifiche necessità ed opportunità organizzative e funzionali. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 5 ART. 4 (Albo Pretorio – Pubblicazione informatica) 1. Fatti salvi gli obblighi ed i termini di pubblicazione degli atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale in forma telematica sul proprio sito web a norma di legge, la Comunità Montana ha un Albo Pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2. Il Segretario Generale della Comunità Montana o dipendenti da lui delegati sono responsabili delle relative pubblicazioni sia telematiche che cartacee. ART. 5 (Statuto e Regolamenti) 1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge regionale vigente. 2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell’ordinamento della Comunità Montana. Lo Statuto e le sue modifiche e/o integrazioni, è pubblicato nei modi previsti dalla legge regionale, mediante affissione per trenta (30) giorni all’albo pretorio della Comunità Montana e dei Comuni appartenenti ad essa lo Statuto e sue modifiche e/o integrazioni, entrano in vigore trascorsi trenta (30) giorni dall’affissione. Ai fini della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto o le sue modifiche e/o integrazioni, viene trasmesso alla Regione Marche completata la procedura di entrata in vigore. Contemporaneamente lo Statuto viene inserito nella rete telematica delle Comunità Montane. 3. Le deliberazioni di adozione e revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell’Ente nei modi e nelle forme previste dalla legge regionale vigente. 4. La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto o, in generale, in quelle di propria competenza. 5. I regolamenti successivamente all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione sono pubblicati per quindici (15) giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine di tale pubblicazione. 6. I regolamenti e le successive abrogazioni o modifiche degli stessi, sono conservate nella raccolta tenuta dall’ufficio di segreteria a disposizione del pubblico. ART. 6 (Finalità) 1. La Comunità Montana ispira la propria azione al raggiungimento delle seguenti finalità: a) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane allo scopo di eliminare gli squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane e il resto del territorio; b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla predisposizione e attuazione degli strumenti di programmazione territoriale, nel quadro degli obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, dallo Stato e dai piani della Regione e della Provincia; c) attuare gli interventi speciali per la montagna previsti dalla legge; Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 6 d) promuovere il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali, nel quadro di una nuova economia montana integrata, anche nello spirito dei principi sanciti dalla “Carta di Fonte Avellana”; e) favorire, promuovere e realizzare l’esercizio associato e/o convenzionato delle funzioni comunali e dei servizi pubblici territoriali; f) realizzare attività di formazione professionale; g) tutelare e valorizzare la cultura locale favorendo l’elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un’adeguata formazione professionale che terrà conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana; h) promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale, produttiva naturale e turistica del proprio comprensorio curando gli interessi generali delle popolazioni nel rispetto delle caratteristiche storiche, culturali e sociali proprio del territorio comunitario; i) favorire e promuovere la valorizzazione turistica del territorio e la scoperta del suo patrimonio storico; j) gestire autonomamente o in forma associata e/o convenzionata le attività proprie, attribuite dalle leggi, delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; k) tutelare e salvaguardare le risorse e l’assetto idrogeologico nonché le risorse naturali ed ambientali del proprio ambito territoriale ; l) operare, in particolare, per il riconoscimento dell’acqua, quale importante ed imprescindibile risorsa naturale del territorio, come bene comune pubblico, con riconoscimento del diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto universale, come bene indivisibile e inalienabile; m) operare ed impegnarsi, in particolare, per il riconoscimento del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza econo mica, in quanto servizio pubblico essenziale il cui accesso deve essere garantito a tutti i cittadini con pari dignità. ART. 7 (Funzioni) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 6, alla Comunità Montana compete: a) l’esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall’art. 6 della legge regionale 1 luglio 2008 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; b) l’esercizio delle funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; c) l’esercizio associa to e/o convenzionato delle funzioni e dei servizi comunali quale condizione ottimale del proprio ambito territoriale; d) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e da leggi statali o regionali; e) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente; f) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire mig liori condizioni di vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico; g) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse produttive e socio – economiche del territorio; h) la promozione e realizzazione di attività formative per la valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del comprensorio; Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 7 i) promuovere, favorire e incentivare l’insediamento residenziale e produttivo nel proprio territorio comunitario. 2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche in forma associata e/o convenzionata secondo le modalità di legge con i Comuni membri, con altre Comunità Montane e/o con Comuni non facenti parte della Comunità Montana. ART. 8 (Strume nti operativi) 1. Ai fini di cui al precedente art. 7 la Comunità Montana: a) adotta ed attua gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legislazione vigente allo scopo di indirizzare le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati e di perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio ambito territoriale; b) approva annualmente la deliberazione programmatica in base all’art. 18 della legge regionale 1 luglio 2008 n.18 e successive modificazioni e integrazioni; c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge; d) provvede alla gestione dei servizi in forma associata e/o convenzionata nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento; e) affida, anche con apposite convenzioni, l’esecuzione dei lavori e dei servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani ai soggetti di cui all’art. 17 comma 2 della legge 97/1994 e all’art. 2 comma 134 della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui l’art.15 DLgs 228/2001 (Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 57/2001) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui l’art.9 della legge regionale 6/2005; f) ricorre, ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa, alla colla borazione di associazioni, cooperative, enti e formazioni sociali, mediante stipula di appositi accordi e convenzioni per lo svolgimento di servizi determinati o per l’esercizio di attività a carattere vincolato. TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE CAPO I - ORGANI ART. 9 (Organi) 1. Sono organi della Comunità montana: a) il Consiglio; b) la Giunta; c) il Presidente. CAPO II - IL CONSIGLIO ART. 10 (Composizione, durata) Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 8 1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana oltre che dal Presidente della Comunità Montana che lo presiede. Ciascun sindaco può in sua vece nominare, quale componente del Consiglio comunitario stesso, un Consigliere del proprio Comune come previsto dal comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 1 luglio 2008 n.18 e successive modificazioni e integrazioni. Tale nomina può essere motivatamente revocata dallo stesso Sindaco. 2. Il Consiglio Comunitario dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i Consigli Comunali ed è rinnovato integralmente alla scadenza del periodo suddetto. Rimane comunque in carica fino all’insediamento del successivo. 3. I membri del Consiglio Comunitario appartenenti ai Comuni con tornate elettorali amministrative non coincidenti con la tornata elettorale ordinaria, si rinnovano e si insediano compatibilmente con l’assunzione della carica di Sindaco nel rispettivo Comune. ART. 11 (Incompatibilità) 1. In materia d’incompatibilità si applicano le norme contenute all’art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di legge per le incompatibilità degli amministratori comunali in quanto applicabili e compatibili. Sono in ogni caso incompatibili con la carica di Consigliere, Assessore o Presidente della Comunità Montana i dipendenti della Comunità Montana medesima. 2. Il Consiglio Comunitario nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida il Consiglio provvede ad esaminare le eventuali cause di incompatibilità. ART. 12 (Competenze del Consiglio) 1. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Può dotarsi di un apposito regolamento di funzionamento. 2. Il Consiglio comunitario elegge il Presidente della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei propri componenti scelto tra i consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa. Può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi. 3. Il Consiglio delibera ed ha competenza relativamente ai seguenti atti e funzioni fondamentali : a) lo statuto dell'Ente e le sue modifiche; b) l’esercizio della potestà regolamentare, ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta e di quelli di competenza di altri Organi in base a norma di legge; c) la costituzione, la partecipazione, la dismissione, il recesso, lo statuto e relative modifiche, delle società di capitali, dei consorzi, delle associazioni, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle altre forme associative o societarie previste dalla legge; Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 9 d) gli indirizzi generali alle aziende, società partecipate ed enti dipendenti, sovvenzionati, partecipati o sottoposti a vigilanza; e) l'assunzione di funzioni delegate da altri enti e l’esercizio associato di funzioni comunali; f) l’assunzione diretta di pubblici servizi e l’individuazione e costituzione della relativa forma di gestione; g) le convenzioni con i Comuni, la Regione, la Provincia,le altre Comunità Montane, aziende o Enti locali, anche territoriali, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi ed i relativi accordi di programma; h) concessione o affidamento di pubblici servizi; i) concessioni o affidamento di opere che non siano previsti, espressamente, da altri atti fondamentali del Consiglio Comunitario o che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta o dei funzionari; j) gli atti di programmazione individuati dalla legge e la delibera programmatica prevista dall’articolo 18 dalla L.R. 18/2008 e s.m.i.; k) le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e relative variazioni, i piani economico finanziari e il conto consuntivo; l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; m) contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali o di programmazione del consiglio e di prestiti obbligazionari, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute; n) i pareri su atti di programmazione di altri Enti previsti dalla legge o richiesti dagli stessi e che investano o riguardino il territorio, la popolazione o l’economia del comprensorio montano di competenza; o) la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità Montana, consiglieri e non consiglieri, presso aziende, società di capitali, anche consortili, istituzioni o altri organismi, compresi i comitati, pubblici e privati qualora la nomina e la revoca dei rappresentanti suddetti non siano direttamente attribuite dalla legge alla competenza del Consiglio Comunitario . Alla successiva nomina dispone il Presidente; p) La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ; q) L’elezione del Revisore dei Conti. 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente artic olo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da parte della Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta (60) giorni successivi, a pena di decadenza. ART. 13 (Commissioni consiliari) 1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con il compito di provvedere: a) all’esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio stesso; b) all’esame, all’approfondimento e alla formulazione di pareri e proposte su questioni loro assegnate dagli organi della Comunità Montana. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 10 2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori. 3. Il Consiglio con propria deliberazione, può costituire anche Commissioni speciali, nel proprio seno, per svolgere studi, indagini e ricerche sull’attività amministrativa della Comunità Montana. 4. Con la deliberazione di cui al comma precedente, vengono stabilite la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori. ART. 14 (Convocazione del Consiglio) 1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce, con apposito avviso di convocazione, la data ed il luogo della seduta nonché l’ordine del giorno degli argomenti da discutere. 2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti (20) giorni, quando ne faccia richiesta un Consiglio comunale o 1/5 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità più prossima, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine i Consiglieri richiedenti allegano all’istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere. 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito. 4. Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana salvo sia altrimenti stabilito dal Presidente. 5. La prima seduta del Consiglio dopo il suo rinnovo è convocata dal Consigliere più anziano secondo l’età. La stessa seduta e le eventuali sedute successive fino all’avvenuta elezione del nuovo Presidente della Comunità Montana, sono presiedute dal Consigliere più anziano d’età. ART. 15 (Convocazione dei Consiglieri) 1. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente della Comunità Montana mediante avviso raccomandato, ovvero mediante fax ovvero mediante posta elettronica o posta elettronica certificata, rispettivamente all’indirizzo di residenza anagrafica del Consigliere nel primo caso, ovvero al numero telefonico di fax indicato oppure all’indirizzo di posta elettronica ovvero di posta elettronica certificata , formalmente dichiarati ed eletti come proprio domicilio da parte di ciascun consigliere. Gli avvisi devono essere spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all’art. 155 del codice di procedura civile. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 11 2. Qualora necessiti sottoporre al Consiglio l’esame indifferibile di determinati argomenti che non consentono di rispettare l’osservanza dei termini per le convocazioni ordinarie, il Consiglio è convocato d’urgenza ed il termine di convocazione è ridotto a 48 ore prima. L’avviso di convocazione ai Consiglieri, da spedirsi entro il termine sopra precisato, viene effettuato a mezzo telegramma sostitutivo, per l’urgenza, dell’avviso raccomandato, all’indirizzo di residenza anagrafica del Consigliere, ovvero secondo le altre modalità previste per la convocazione ordinaria. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all’art. 155 del codice di procedura civile. 3. Tutte le proposte ricomprese nell’ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere esaminate, sono depositate presso la segreteria della Comunità Montana almeno due (2) giorni prima di ciascuna seduta, esclusi i festivi. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima delle 24 ore antecedenti l’adunanza. 4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione di prima e seconda convocazione nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta. 5. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non siano trascorse almeno due (2) ore dalla prima e deve essere preannunciata nell’avviso di prima convocazione. 6. L’elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio viene pubblicato, con le forme e modalità di cui al precedente art. 4, non oltre il terzo giorno antecedente quello stabilito per l’adunanza. 7. Alle sedute consiliari possono partecipare , senza diritto di voto, i componenti della Giunta non facenti parte del Consiglio. ART. 16 (Validità delle sedute consiliari) 1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza del Consiglieri in carica, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza. 2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri in carica. 3. Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. In tal caso la seconda convocazione si attiva decorse due (2) ore dalla dichiarazione di seduta deserta. ART. 17 (Presidenza delle sedute consiliari) 1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana. 2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza viene assunta dal Consigliere più anziano di età. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 12 3. Chi presiede il Consiglio proclama la volontà consiliare ed esercita poteri di polizia nell’adunanza consiliare. ART. 18 (Validità delle deliberazioni) 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti: a) coloro che si astengono; b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione. 3. Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di statuto. 4. Le votazioni infruttuose, intendendosi per tali quelle a parità di voti, possono essere ripetute seduta stante, per non più di due (2) volte consecutive, qualora la legge non disponga diversamente per la specifica fattispecie. 5. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio non possono essere poste nuovamente ai voti nella stessa seduta. 6. Nelle deliberazioni di nomina, qualora due (2) o più candidati conseguano la parità di voti, viene eletto il più anziano di età. ART. 19 (Verbali sedute) 1. Il Segretario Generale della Comunità Montana, ai sensi di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il relativo verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l’adunanza. Il Segretario, qualora lo ritenga opportuno ovvero in caso di assenza o impedimento, designa, tra i dipendenti della comunità montana, classificato almeno in cat. C, un verbalizzante per le sedute consiliari. 2. Il Presidente della seduta, qualora il Segretario Generale, o suo sostituto, debbano astenersi dal prendere parte alla trattazione di un punto all’ordine del giorno, affida le funzioni di verbalizzante ad uno dei Consiglieri, con l’obbligo di esplicitarne la motivazione e farne espressa menzione nel verbale. 3. Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari. 4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e delle relative motivazioni e ha diritto che nel verbale vengano riportate le dichiarazioni che il medesimo depositi, in forma scritta, seduta stante al Segretario dopo averne data lettura all’assemblea consiliare 5. I verbali vengono approvati dal Consiglio nella successiva seduta. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 13 ART. 20 (Diritti e doveri dei Consiglieri) 1. Ai componenti del Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettanti come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di Consiglieri comunali, ad essi spetta il trattamento previsto dalla normativa statale sulla base del comma 3 dell’art. 15 della legge regionale 1 luglio 2008 n. 18. 2. Il Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana. Ha diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell’Ente e delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana. 3. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente della Comunità Montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza decisionale esterna. 4. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali sia stato eletto o designato componente. 5. La Comunità Montana assicura l’assistenza in sede processuale ai propri amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi. ART. 21 (Gruppi Consiliari) 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2. Ogni gruppo deve essere formato da almeno due (2) Consiglieri i componenti del gruppo Consiliare provvedendo a designare per iscritto al Segretario generale il nominativo del capogruppo. In assenza di designazione è considerato capogruppo il più anziano d’età dei componenti. 3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati appartenenti ad un gruppo misto a capo del quale, in mancanza di designazione, è chiamato il Consigliere componente più anzia no d’età. ART. 22 (Conferenza capigruppo) 1. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio, può essere istituita dal Presidente la Conferenza dei capigruppo presieduta dal medesimo e composta da tutti i capi dei gruppi consiliari costituiti nell’ambito dello stesso Consiglio. 2. La Conferenza dei capigruppo compie attività di programmazione dei lavori consiliari, per un più agevole svolgimento degli stessi nonché esamina ogni questione che il Presidente intenda sottoporre. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 14 3. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. CAPO III - LA GIUNTA ART. 23 (Composizione della Giunta) 1. Entro trenta (30) giorni dall’elezione del Presidente della Comunità Montana, questi nomina i componenti della Giunta comunitaria la quale si insedia entro sette (7) giorni dalla nomina. 2. La Giunta è formata dal presidente della Comunità Montana che la presiede e da numero due (2) Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti dal Presidente stesso tra i Consiglieri dei Comuni membri. 3. I componenti della Giunta comunitaria devono possedere la carica di Consigliere Comunale in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Non possono essere nominati assessori della Comunità Montana i Sindaci e gli Assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nonché i componenti del Consiglio comunitario. I requisiti per la nomina sono verificati dalla Giunta comunitaria all’atto del proprio insediamento. 4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente. ART. 24 (Durata in carica e decadenza della Giunta e dei suoi componenti) 1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio. La Giunta, di norma, resta in carica per la durata del consiglio fatti salvi i casi di cui ai successivi commi. 2. Il Presidente della Comunità Montana può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunitario. 3. La cessazione dalla carica di Presidente comporta la decadenza dell’intera Giunta. 4. La decadenza dalla carica di Assessore è regolata dalla legge e dal presente Statuto. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di uno o di entrambi i componenti della Giunta, il Presidente procede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina. Art. 25 (Competenze della Giunta) 1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo ed amministrazione della Comunità Montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede: a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 15 b) c) d) e) f) g) h) i) competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in capo al Presidente, al Segretario Generale, ai dirigenti o ai responsabili di servizio/settore; ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza e sotto la propria responsabilità, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consig lio formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto; a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio; a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività; ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Cons iglio e dalle norme dell’ordinamento locale, il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi; ad approvare la dotazione organica dell’Ente e le relative variazioni; ad adottare gli atti amministrativi in ordine all’accettazione di lasciti e donazioni; ad autorizzare la costituzione o la resistenza in giudizio dell’Ente nei relativi procedimenti giudiziali. 2. La Giunta esecutiva delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. 3. Per il funzionamento della Giunta questa può approvare un proprio regolamento. ART. 26 (Funzionamento e organizzazione della Giunta) 1. La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni. 2. Il Presidente può conferire e delegare al Vice presidente e agli Assessori compiti di coordinamento di settori omogenei di attività, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. 3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, anche tenuto conto di quelli proposti dai singoli Assessori. La convocazione può essere fatta, per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta. 4. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa. 5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. 7. Il Segretario generale della Comunità Montana, ai sensi di legge partecipa ed assiste alle riunioni della Giunta e sottoscrive le deliberazioni assunte unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione. In caso di assenza o impedimento per singoli atti, il Segretario può essere sostituito, per le funzioni di verbalizzazione, da un componente dalla Giunta indicato seduta stante dal Presidente ovvero da un dipendente, classificati almeno in cat. C, preventivamente designato dal Segretario. 8. Alle sedute di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri, il Revisore dei Conti, esperti e dipendenti, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni. 9. La Comunità Montana assicura l’assistenza in sede processuale ai componenti della Giunta che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 16 procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi. CAPO IV - IL PRESIDENTE ART. 27 (Elezione) 1. Il Presidente della Comunità Montana è eletto dal Consiglio Comunitario a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. 2. L’elezione del Presidente è effettuata con votazione a scrutinio palese,di mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente, presentata anche in corso di seduta, da almeno un quinto dei consiglieri 3. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Comunità Montana i Consiglieri Sindaci e gli Assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nonché i componenti del Consiglio Comunitario. ART. 28 (Durata in carica, cessazione e revoca del Presidente) 1. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. 2. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, perdita della qualità di Consigliere di un Comune membro, decadenza, revoca e altre cause previste dalla legge. 3. La decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio che delibera con voto palese. 4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario Generale della Comunità Montana che provvede all’immediata protocollazione e diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti (20) giorni dalla presentazione. 5. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni del Presidente medesimo. 6. Entro trenta (30) giorni dalla cessazione del Presidente, il Consiglio deve essere convocato, dal Consigliere più anziano d’età, per l’elezione del nuovo Presidente, che avviene secondo le procedure, forme e modalità stabilite con il precedente art. 27. 7. Il Presidente è revocato in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati (arrotondato all’unità più prossima) e depositata presso l’Ufficio del Segretario Generale, viene messa in discussione non prima di dieci (10) e non oltre trenta (30) giorni dalla ricevuta di deposito. La mozione di sfiducia può essere sottoposta a votazione solo ove contenga un nuovo documento programmatico con l’indicazione del nominativo del nuovo Presidente. ART. 29 (Funzioni del Presidente) 1. Il Presidente è l’organo responsabile della Amministrazione della Comunità Montana. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 17 2. Svolge le funzioni attribuirgli dall’art. 13 della legge regionale 1 luglio 2008 n. 18 e s.m.i. nonché le seguenti: a) rappresentanza legale dell'Ente; b) nomina e revoca i componenti della Giunta Comunitaria scegliendo gli Assessori tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana; c) rappresenta la Comunità Montana nell’assemblea delle associazioni, società e consorzi a cui la stessa partecipa; d) sovrintende all’attività amministrativa, sia per le funzioni proprie sia delegate, impartendo direttive in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi; e) convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci stabilendo gli argomenti da trattare; f) dirige l’attività della Giunta, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio; g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta; h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge; può intervenire nelle Commissioni consiliari e nella Conferenza dei capigruppo; i) promuove, partecipa e sottoscrive appositi protocolli di intesa per concordare le linee e gli indirizzi politico-amministrativi e regolare i relativi rapporti tra le parti per la proposizione, ed attuazione di interventi e attività nell’ambito dell’inosservanza delle finalità e degli interessi istituzionali pubblici dell’Ente rappresentato; j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, società ed istituzioni, sulla base dei criteri stabilite dal Consiglio, qualora la nomina e la revoca non siano di competenza del Consiglio; k) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale; l) rappresenta l’Ente in giudizio sia come attore che come convenuto promuovendo i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie previa deliberazione dell’esecutivo in tal senso. 3. Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e non riservate dalla legge al Consiglio, alla Giunta, al Segretario, ai dirigenti o responsabili di settore/servizio. 4. Il Presidente può affidare a singoli Consiglieri la trattazione di specifiche questioni e materie. 5. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la denominazione di decreti. ART. 30 (Vice-Presidente) 1. Il Vice – Presidente è nominato dal Presidente tra gli Assessori componenti la Giunta Comunitaria. 2. Il Vice-Presidente, oltre alle funzioni relative alla carica di Assessore, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge. CAPO V - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA ART. 31 (Proposte di deliberazione) 1. Ogni deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta deve contenere la relativa proposta formulata secondo quanto previsto dal presente articolo. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 18 2. Il diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio è attribuito al Presidente della Comunità Montana, alla Giunta e ad ogni Consigliere. Hanno invece diritto di proposta alla Giunta il Presidente, gli assessori, il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi. La capacità propositiva del Segretario generale, dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi è limitata alle materie e alle attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità gestionale. ART. 32 (Deliberazioni) 1. Le proposte formulate ai sensi del precedente articolo, previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa, sono sottoposte a deliberazione del Consiglio o della Giunta. 2. Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di natura meramente politica che non comportino assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente. 3. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, che devono, nel caso, risultare motivati, il Consiglio o la Giunta, se ritengono di deliberare in modo difforme, devono obbligatoriamente motivare la loro decisione. 4. Nel caso in cui la proposta subisca una modifica sostanziale in sede di esame del Consiglio o della Giunta, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri che possono essere anche espressi seduta stante in caso di presenza dei Responsabili di Competenza. 5. I Dirigenti e i responsabili di settore/servizio possono assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta, su richiesta del Presidente o del Segretario Generale, al fine di fornire, oltre i pareri di cui al comma precedente, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati. ART. 33 (Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze) 1. I Consiglieri, i componenti della Giunta e il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o parenti e affini fino al quarto grado. 2. Gli amministratori di cui al comma 1 si astengono anche dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse della Comunità Montana o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela. 3. I divieti di cui ai al comma 1 si applicano anche al Segretario generale della Comunità Montana, ai dirigenti e ai responsabili di settore/servizio che devono astenersi dal proporre, prendere parte o eseguire le deliberazioni o gli atti gestionali riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. 4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunitari è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana. ART. 34 (Esecutività ed efficacia delle deliberazioni) Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 19 1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge. 2. Le deliberazioni medesime sono pubblicate all'Albo Pretorio dell’Ente, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche e diverse disposizioni di legge, nei modi e forme previsti dalla legge e dal presente Statuto. 3. Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio e della Giunta. ART. 35 (Controllo e vigilanza) 1. Salvo diverse disposizioni recate dalle vigenti leggi regionali di comparto, alla Comunità Montana si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni in quanto compatibili ed applicabili. TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ART. 36 (Principi e criteri direttivi) 1. La Comunità Montana disciplina, con appositi regolamenti, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge e in conformità al presente Statuto. 2. Il funzionamento degli uffici e dei servizi si basa sul principio della separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico di competenza degli organi elettivi ed i poteri di gestione amministrativa e tecnica che competono alla struttura. 3. Il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili dei settore/servizi realizzano gli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Comunità Montana in modo coordinato sulla base di criteri di autonomia e economicità della gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza. 4. Al fine di assicurare l’economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità Montana può promuovere e favorire la costituzione di strutture organizzative di natura tecnicoamministrativa e di supporto con i Comuni membri e, ove opportuno, con le altre Comunità Montane, avvalendosi delle forme associative, di collaborazione e di cooperazione previste dalla legge e dal presente Statuto. ART. 37 (Organizzazione degli uffici e del personale) 1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità in ambiti o aree in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee. 2. L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale deve perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative curando l’applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate ed aggiornate tecnologie telematiche ed informatiche. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 20 3. Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale, la formazione e l’aggiornamento professionale. ART. 38 (Segretario generale della Comunità Montana) 1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale, con qualifica dirigenziale, che deve possedere i requisiti per l'accesso alla qualifica, oltre eventuali altri titoli previsti dalla normativa. 2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori/servizi e ne coordina l'attività sulla base del modello organizzativo definito nel relativo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nell’esercizio della funzione dirigenziale, ad esso spetta la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo, nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi istituzionali dell’Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio. Può delegare le proprie funzioni dirigenziali nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge. 3. Il Segretario Generale esercita le proprie funzioni attraverso: a) la partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione dell’Ente; b) l’attuazione delle misure di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo la disciplina in materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro; c) l’esercizio del potere di decisione in ordine ai conflitti di competenza tra i responsabili dei settori/servizi, nonché l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi; d) l’esercizio della funzione certificativa, autenticazione e rilascio di copie conformi nonché l’assunzione delle necessarie iniziative al fine di garantire l’accesso ad atti, documenti ed informazioni sulla attività dell’Ente; e) la responsabilità sul regolare svolgimento delle procedure conseguenti alla assunzione di atti deliberativi affinché acquistino validità giuridica e vengano effettivamente perseguiti i fini in essi indicati; f) la vigilanza sugli uffici e servizi competenti alla formazione degli atti e sulle procedure attuative delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti presidenziali; g) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’esclusivo interesse dell’Ente; h) lo svolgimento della funzione di assistenza e consulenza giuridico - amministrativa per gli organi dell’Ente, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio interne ed esterne; i) il coordinamento delle attività dei responsabili di procedimento individuati in base alla legge n. 241/1990 e s.m.i.; j) la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giu nta con funzioni di assistenza e verbalizzazione; k) la rappresentanza dell’Ente, presso altri Enti, organismi statali, regionali e locali su delega del Presidente. 4. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Segretario generale adotta specifici provvedimenti denominati determinazioni, datati e progressivamente numerati. ART. 39 (Vice-Segretario) 1. La Comunità Montana può avere un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario generale. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 21 2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario generale nell’esercizio delle funzioni al medesimo spettanti e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Non può comunque assumere le funzioni dirigenziali se non formalmente delegate con apposito atto. 3. L’incarico è conferito dal Presidente, su proposta del Segretario generale, ad un dipendente di categoria D. L’incarico viene espletato dal predetto dipendente in aggiunta alle mansioni proprie del posto ricoperto. 4. In caso di necessità, l’amministrazione può sopperire all’assenza prolungata del Segretario generale e del Vice-Segretario, qualora nominato, prioritariamente con altro Segretario generale di Comunità Montana ovvero, in caso di assenza, indisponibilità o impossibilità di questi, con Segretario comunale con qualifica dirigenziale. ART. 40 (Compiti dei Dirigenti) 1. Ai Dirigenti spetta, ai sensi di legge, la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi dell’Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio. In particolare esercitano le funzioni e le competenze previste dall’art. 107 del DLgs n 267/2000 e s.m.i.. 2. Nell’esercizio delle loro funzioni, i Dirigenti adottano provvedimenti denominati determinazioni datati e progressivamente numerati. 3. I Dirigenti sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione. 4. I Dirigenti, su delega del Presidente, possono rappresentare l’Amministrazione, presso Enti ed organismi, statali, regionali e locali. 5. I Dirigenti assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme di legge, regolamento e dei CCNL. Provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri d’iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza; autorizzano le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi al personale, adottano i provvedimenti di mobilità interna, sentiti i responsabili di settore/servizio. 6. I Dirigenti sono tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che nonostante il dissenso, espresso vengano impartite per iscritto dagli organi competenti, salvo che non si tratti di atti illeciti. 7. Gli atti assunti dai Dirigenti, nell’ambito delle loro funzioni, sono definitivi. 8. L’attività dei Dirigenti è valutata secondo quanto previsto dalla vigente normativa, tenuto conto delle condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie. ART. 41 (Contratti a tempo determinato) Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 22 1. La copertura dei posti di responsabilità di settore, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, con le procedure previste dal regolamento di organizzazione di uffici e servizi. La nomina non può eccedere la durata del mandato elettivo. ART. 42 (Forme contrattuali flessibili e collaborazioni esterne) 2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, l’amministrazione può avvalersi anche delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale e/o di collaborazioni esterne in compatibilità e nel rispetto delle disposizioni legislativa in materia previste e secondo le relative procedure di regolamento. TITOLO IV FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI CAPO I – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI ART. 43 (Gestione servizi pubblici) 1. La Comunità Montana, quale Ente locale costituita tra i Comuni del proprio ambito territoriale (Ambito 2B), provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini istituzionale e sociali e a promuovere e valorizzare lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. 2. La loro gestione è esercitata nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge nell’ambito dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, considerazione e cortesia verso l'utente. CAPO II – FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE ART. 44 (Principi generali e tipologie) 1. La Comunità Montana, promuove ed attua forme associative e di cooperazione con i Comuni membri, nonché con altri Enti, soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi pubblici. 2. La Comunità montana costituisce, per l’Ambito territoriale di competenza, il livello ottimale per l’esercizio associato delle funzioni comunali previste dall’art. 21, comma 3 della legge 42/2009 e dalla legge regionale 18/2008 e s.m.i.. 3. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione spetta d’istituto, di norma, alla Comunità Montana. Spetta altresì alla Comunità Montana l’esercizio di ogni altra funzione ad essa delegata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. 4. La Comunità Montana ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni limitrofi, con le altre Comunità Montane e con le Provinc ie per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri Enti realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia di prestazione ai cittadini. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 23 5. La Comunità Montana, al fine di organizzare forme associative e di cooperazione, si avvale, di norma, di convenzioni e accordi di programma, nell’ambito di quanto stabilito dalla legge. ART. 45 (Convenzioni e accordi di programma) 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, la Comunità Montana può stipulare, apposite convenzioni con soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Le convenzioni devono stabilire l’oggetto, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 2. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Comunità Montana e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria e prevalente della Comunità Montana sulle opere sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine il Presidente convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente. Qualora comporti l'assunzione di una spesa a carico del bilancio della Comunità Montana, l'approvazione dell'accordo stesso deve essere preceduta dall'adozione dell'atto con il quale viene finanziata la predetta spesa. Di esso viene assicurata pubblicità con le modalità previste dalla legge . ART. 46 (Gestione in forma associata e/o convenzionata di funzioni dei Comuni) 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, i Consigli comunali, deliberano l’esercizio associato o convenzionato attraverso la Comunità Montana o delegano ad essa l’esercizio di proprie funzioni, sulla base di norma di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana. 2. Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della Comunità Montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità Montana o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti della Comunità Montana. ART. 47 (Modalità di gestione dei servizi pubblici) 1. Per la gestione dei Servizi Pubblici la Comunità Montana, adotta una delle forme previste dalla legge. 2. La Comunità Montana nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa delegate, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini istituzionali, sociali e/o a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità locali. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunitario sulla base di valutazione di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire 3. La deliberazione consigliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente specificare : Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 24 a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione dei fini istituzionali, sociali o alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali costituenti l’oggetto del servizio b) gli obiettivi economici e funzionali perseguiti c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi anche in relazione ad altri servizi connessi, gestiti dall’amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con l’amministrazione comunitaria o altri enti locali ART. 48 (Gestione dell’Ambito Territoriale Sociale n.3) 1. L’Ambito Territoriale Sociale n. 3, istituito con D.G.R. n. 337/2001 e D.G.R. n. 592/2002, coincide territorialmente con il Distretto Sanitario di Cagli e con la Comunità Montana del Catria e Nerone a cui è stata assegnata dal Comitato dei Sindaci del 27/07/2001 la funzione di Ente capofila. 2. L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 si identifica organizzativamente e operativamente con l’Ente Comunità Montana integrandosi strutturalmente nel suo contesto istituzionale. Organi dell’Ambito cono il Comitato dei Sindaci e il Coordinatore d’Ambito. 3. Il Comitato dei Sindaci è un organismo collegiale, che regolamenta con un proprio provvedimento la propria organizzazione e le modalità con cui assume i provvedimenti di competenza conformemente agli indirizzi regionali. 4. Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci nell’ambito delle funzioni e prerogative previste dalle disposizioni di legge, assumono carattere obbligatorio e vincolante per la Comunità Montana e per i Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale. 5. La Comunità Montana per dare attuazione alle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci adotta i necessari provvedimenti amministrativi e gestionali previsti dall’ordinamento. In particolare approva con atto consiliare il piano sociale di zona come atto di indirizzo per la formazione del bilancio dell’Ente e dei conseguenti strumenti di gestione, nonché per il perfezionamento degli accordi di programma, convenzioni e contratti con enti, istituzioni, aziende o liberi professionisti nel rispetto delle norme vigenti. 6. Il Comitato dei Sindaci in particolare: a) b) c) d) elegge il Presidente dell’ATS e adotta tutti i provvedimenti necessari al proprio funzionamento; definisce l’assetto istituzionale de ll’Ambito e le forme gestionali più adatte allo stesso; nomina il Coordinatore d’Ambito garantisce un adeguato coordinamento politico - istituzionale con gli amministratori dei Comuni in modo da superare logiche localistiche e promuovere una visione allargata delle politiche di welfare; e) si raccorda stabilmente con la Regione Marche attraverso la “Consulta regionale degli ambiti” composta dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci; f) definisce sulla base delle disposizioni regionali e propone ai comuni ed alla Comunità Montana il piano sociale d’Ambito per la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi ed interventi sociali; collabora inoltre alla programmazione delle attività territoriali del distretto sanitario per la parte relativa all’integrazione socio sanitaria che è parte integrante del piano di zona; g) autorizza, su conforme provvedimento della Regione, la Comunità Montana – ente capofila dell’ATS – a gestire direttamente le quote comunali del fondo regionale per le politiche sociali, qualora non assegnate direttamente all’Ente capofila. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 25 h) approva preventivamente e propone alla Giunta comunitaria il bilancio sociale di previsione, predisposto dal Coordinatore d’Ambito, finalizzato a chiedere l’assegnazione, da parte della Giunta, delle risorse finanziarie necessarie al Coordinatore, nell’ambito del procedimento di approvazione del P.E.G., per la realizzazione delle attività dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS); i) fermo restando l’autonomia organizzativa della Comunità Montana, il Comitato risulta composto, per direttiva regionale, esclusivamente, dai Sindaci e dal Presidente della Comunità Montana per l’intera durata del mandato amministrativo. In subordine, il Sindaco, per tutta la durata del proprio mandato o son stabilità di funzione, può delegare l’Assessore ai Servizi Sociali; j) i Comuni riservano al Comitato, nella convenzione con le condizioni di delega e di esercizio della stessa, le funzioni e il ruolo di garante, di indirizzo e di monitoraggio della funzione delegata, autorizzando la Regione a trasferire alla Comunità Montana la quota del fondo regionale per le politiche sociali destinate alla gestione dei servizi associati; k) il funzionamento del Comitato può essere disciplinato tramite apposito regolamento. 7. Il Coordinatore d’Ambito svolge le funzioni di: a) facilitatore e interfaccia significativo con la Regione la cui azione è finalizzata allo sviluppo della governance locale e regionale nella programmazione, concertazione e coprogettazione dei servizi a livello territoriale; b) responsabile della direzione della specifica “Area/Settore Servizi Sociali” della Comunità Montana, con compiti di direzione e di coordinamento generale a livello d’Ambito e di programmazione di Area o Settore all’interno della struttura organizzativa della Comunità Montana, in attuazione della funzione attribuita o delegata dai Comuni ed esercitata in forma associata. CAPO III – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ART. 49 (Principi generali) 1. L'azione amministrativa della Comunità Montana è retta da criteri di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità. 2. La Comunità Montana non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. 3. Ai fini della economicità e semplificazione dell’azione amministrativa la Comunità Montana può avvalersi degli accordi sostitutivi dei provvedimenti e della conferenza dei servizi nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 4. La Comunità Montana garantisce l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nonché la partecipazione al procedimento amministrativo, nelle forme e nei modi di legge ART. 50 (Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti) 1. La Comunità Montana adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di istanze, atti e documenti da parte di cittadini ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 26 TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ART. 51 (Partecipazione dei cittadini) 1. La Comunità Montana informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza della Comunità Montana e nell'ambito del territorio comunitario. ART. 52 (Rapporti con le associazioni) 1. La Comunità Montana favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio; delle libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia e di tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio idrico, artistico e culturale, di assistenza, sportive, ricreative, del tempo libero, in quanto strumento di formazione e crescita dei cittadini. 2. La Comunità Montana può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme disciplinate con apposito regolamento. ART. 53 (Consulte) 1. La Comunità Montana può istituire Consulte relative a settori di particolare importanza per la propria attività amministrativa. L'istituzione è deliberata dal Consiglio. 2. Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che devono essere esaminate dai competenti organi della Comunità Montana. 3. L'istituzione, la composizione, il funzionamento delle Consulte sono disciplinate dal relativo regolamento. ART. 54 (Istanze, reclami, petizioni e proposte) 1. I cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al Presidente della Comunità Montana istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi individuali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità. 2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e riscontrata secondo legge, con le valutazioni conseguenti. CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ART. 55 (Forme di partecipazione) Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 27 1. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa dalla Comunità Montana attraverso: a) l’esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri; b) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere la convocazione del Consiglio della Comunità Montana per la trattazione di problemi di interesse comunitario, con obbligo di provvedere nei termini di cui all’art. 14, comma 2, del presente Statuto. ART. 56 (Conferenza dei Sindaci) 1. La Comunità Montana può avvalersi della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza istituzionale ed amministrativa ed in ordine a specifiche e complesse problematiche riguardo il territorio comunitario. 2. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Ai lavori della stessa possono partecipare gli Assessori della Comunità Montana. CAPO III – ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI ART. 57 (Diritto di accesso e informazione dei cittadini) 1. La Comunità Montana esercita la propria attività amministrativa secondo il criterio della trasparenza. 2. Il diritto di accesso agli atti e documenti della Comunità Montana è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e relativo regolamento. 3. La Comunità Montana garantisce la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali in base e nel rispetto del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. e secondo quanto previsto dal regolamento. TITOLO VI PIANI E PROGRAMMI ART. 58 (Deliberazione programmatica) 1. La Comunità Montana, a seguito del rinnovo degli organi amministrativi, adotta, sulla base dei contenuti della mozione programmatica, una deliberazione programmatica contenente gli obiettivi di sviluppo e gli interventi da realizzare nell’ambito territoriale di riferimento. 2. La deliberazione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione ed alla Provincia competente entro trenta giorni dall’approvazione. 3. La Comunità Montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica di cui ai commi precedenti, adotta un Programma annuale operativo di esecuzione anche in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica di bilancio. ART. 59 (Progetti integrati progetti pilota) 1. La Comunità Montana può elaborare progetti per l’esercizio associato e/o convenzionato di funzioni e di servizi pubblici, anche con il concorso finanziario dei privati, ovvero,contenenti azioni Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 28 sperimentali, da presentare alla Regione, alla Provincia e/o altri Enti e soggetti pubblici per il finanziamento del progetto stesso. 2. I progetti integrati o pilota, coerenti con il contenuto della deliberazione programmatica sono assunti anche d’intesa e con il concorso di altri enti pubblici e/o di privati interessati alla promozione e valorizzazione economico-sociale nonché alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio idrico, culturale, storico e artistico del proprio ambito territoriale di competenza 3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti predetti, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti interessate nei modi e nelle forme di legge. TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA’ ART. 60 (Ordinamento finanziario e contabile) 1. La Comunità Montana ha autonomia contabile, come stabilito per legge e l'ordinamento finanziario e contabile della stessa è disciplinato dalle relative disposizioni di legislative. 2. In forza di legge alla Comunità Montana si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni. ART.61 (Regolamento di contabilità) 1. Con il regolamento di contabilità approvato dalla Comunità Montana sono applicati i principi contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall' ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile , in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e delle altre leggi vigenti in materia. 2. Il regolamento di contabilità, in particolare, disciplina: a) l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria. E' consentito stipulare apposite convenzioni con altri Enti interessati, per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni; b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e di determinazioni dirigenziali. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate secondo quanto previsto dallo stesso regolamento di contabilità; c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al Presidente della Comunità Montana, al Segretario generale e al Revisore dei Conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. 3. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, di norma coincidente con il Responsabile del settore finanziario, per la gestione di Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 29 cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare. Il regolamento assicura infine la possibilità della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni comunque riconducibili alla Comunità Montana. ART. 62 (Fonti di finanziamento) 1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) entrate proprie; trasferimenti Regionali; contributi statali e regionali per la gestione di funzioni e servizi delegati; trasferimenti erariali derivanti da leggi di settore; quota associativa dei Comuni membri; trasferimenti dei Comuni membri per la gestione di attività associate; fondo per la montagna; fondi per il finanziamento dei programmi annuali operativi; altri finanziamenti previsti dalle leggi vigenti; finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni della CEE; k) finanziamenti provenienti da Comuni, Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni e servizi delegati e/o convenzionati; l) eventuali contribuzioni pubbliche o private esterne. 2. La Comunità Montana è autorizzata ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge. ART. 63 (Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana) 1. I Comuni che formano la Comunità Montana partecipano al finanziamento della stessa, mediante erogazione di una quota associativa annuale, a fronte delle spese di gestione ordinarie sostenute dalla Comunità Montana stessa, oltre al rimborso delle spese di funzionamento degli Organi Istituzionali. 2. La determinazione della quota associativa annuale e le eventuali variazioni vengono stabilite dal Consiglio comunitario. ART. 64 (Patrimonio) 1. La Comunità Montana dispone di un proprio patrimonio. 2. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell’Ente e non strumentali alla erogazione di servizi, possono essere concessi in locazione o altre forme e/o diritti reali di godimento previste dalla legge, a titolo oneroso, fatte salve eventuali eccezioni a titolo gratuito previste dalla legge da regolamento. ART. 65 (Tesoreria) 1. La Comunità Montana ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività nei modi previsti dalla legge. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione della Comunità Montana e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti della Comunità Montana e da norme pattizie. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 30 2. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in osservanza delle procedure e disposizioni di legge all’uopo previste. ART. 66 (Revisione economico – finanziaria) 1. La revisione economico-finanziaria è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità. 2. L’organo di revisione economico-finanziaria della Comunità Montana è costituito e formato da un unico componente iscritto all’Albo dei Revisori di Conti che dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile una sola volta. Si applicano in materia le norme relative alla proroga degli Organi Amministrativi (ex art. 235 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000). 3. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della Comunità Montana e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunitario e della Giunta Comunitaria. 5. Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall’art. 236 del DLgs 267/2000, non possono essere eletti Revisore dei Conti della Comunità Montana: a) i Consiglieri e gli Assessori comunali dei Comuni membri; b) gli amministratori, i Consiglieri ed i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni membri, della Provincia e della Regione; c) gli amministratori ed i dipendenti dell’Istituto di credito di Tesoreria e concessionari; d) coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 e dall’articolo 2399 del Codice Civile. 6. Il Revisore è revocabile e cessa dall’incarico secondo quanto stabilito dall’art. 235, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000. Decade altresì dall’incarico in caso di sospensione o cancellazione dall’Albo ufficiale dei Revisori dei Conti. 7. Al Revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunitario con l’atto di nomina, in osservanza della misura dei compensi stabilita per legge. ART.67 (Controllo interno della gestione) 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità Montana applica il controllo di gestione secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento. ART. 68 (Contabilità economica) 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. La Comunità Montana ai fini della predisposizione del rendiconto generale di gestione di cui al comma 1, adotta il sistema si contabilità previsto per legge. TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 31 ART. 69 (Adesione ad Enti ed Associazioni) 1. La Comunità Montana aderisce, di norma, all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) avente sede in Roma. 2. La Comunità Montana può altresì aderire ad altri enti, organismi, ed associazioni che perseguono interessi attinenti ai suoi fini istituzionali. 3. La Comunità Montana favorisce la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane della Provincia e della Regione, quale organismo autonomo e permanente di consultazione e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse. ART. 70 (Pari opportunità) 1. La Comunità Montana attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio, sia in quella della Giunta. 2. La Comunità Montana dà attuazione alle norme vigenti in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. ART. 71 (Modifiche allo Statuto) 1. Le modificazioni e le integrazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio con le stesse procedure previste per l'approvazione dello Statuto stesso, come da questo e dalla legge regionale stabilite. ART. 72 (Rinvio) 1. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge Regionale n. 18 del 01/07/2008 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di servizi e funzioni comunali”e s.m.i. e le disposizioni di legge previste per l’ordinamento degli Enti Locali e per i Comuni, in quanto compatibili. ART. 73 (Norme transitorie e finali) 1. I regolamenti già vigenti presso la ex Comunità Montana del Catria e Nerone, zona D1, di Cagli, rimangono provvisoriamente e temporaneamente in vigore fino al loro adeguamento in quanto necessario per il relativo aggiornamento e per la relativa revisione; . 2. Il presente Statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore trascorsi trenta (30) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni appartenenti alla stessa. Lo Statuto quindi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed è inserito nella rete telematica delle Comunità Montane. 3. Con l'entrata in vigore del presente statuto, costituito da n. 73 ( settantatrè) articoli e n. 32 ( trentadue ), pagine, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto rimasto temporaneamente applicabile ai sensi della L.R. 18/2008 e s.m.i. e conseguenti atti regionali attuativi. Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 32 Art. 2 comma 2 dello Statuto Stemma della Comunità Montana del Catria e Nerone Comunità Montana del Catria e Nerone Pagina 33