della Comunità Montana del Catria e Nerone – Ambito 2B

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COMUNITA’ MONTANA DEL CATRIA E NERONE – CAGLI (PU)
AREA 1 – SETTORE AFFARI GENERALI, SEGRETERIA, SERVIZI AMMINISTRATIVI.
STATUTO
della Comunità Montana del Catria e
Nerone – Ambito 2B
AMBITO 2B
Comuni:
Acqualagna
Apecchio
Cagli
Cantiano
Frontone
Piobbico
Serra S.Abbondio
Sede Legale
Via I. Alessandri, 19
61043 Cagli (PU)
e-mail
[email protected]
sito web
www.cm-cagli.ps.it
telefoni
0721.787431
0721781088
0721.787068
0721.787768
0721.787441 fax
STATUTO DELLA COMUNITA’ MONTANA
DEL CATRIA E NERONE – AMBITO 2B - CAGLI
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
.
-
Denominazione
Autonomia statutaria, Stemma e Bollo
Territorio e sede
Albo Pretorio - Pubblicazione informatica
Statuto e Regolamenti
Finalità
Funzioni
Strumenti operativi
TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI
Articolo 9 - Organi
CAPO II - IL CONSIGLIO
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
-
Composizione, durata
Incompatibilità
Competenze del Consiglio
Commissioni consiliari
Convocazione del Consiglio
Convocazione dei Consiglieri
Validità delle sedute consiliari
Presidenza delle sedute consiliari
Validità delle deliberazioni
Verbali sedute
Diritti e doveri dei Consiglieri
Gruppi Consiliari
Conferenza capigruppo
CAPO III – LA GIUNTA
Articolo 23 - Composizione della Giunta
Articolo 24 - Durata in carica e decadenza della Giunta e dei suoi componenti)
Comunità Montana del Catria e Nerone
Pagina 1
Articolo 25 - Competenze della Giunta
Articolo 26 - Funzionamento e organizzazione della Giunta
CAPO IV – IL PRESIDENTE
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
-
Elezione
Durata in carica, cessazione e revoca del Presidente
Funzioni del Presidente
Vice – Presidente
CAPO V – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
Articolo 35
-
Proposte di deliberazione
Deliberazioni
Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze
Esecutività ed efficacia delle deliberazioni
Controllo e vigilanza
TITOLO III – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 36
Articolo 37
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
-
Principi e criteri direttivi
Organizzazione degli uffici e del personale
Segretario generale della Comunità Montana
Vice – Segretario
Compiti dei Dirigenti
Contratti a tempo determinato
Forme contrattuali flessibili e collaborazioni esterne
TITOLO IV – FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI
CAPO I – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
Articolo 43 - Gestione servizi pubblici
CAPO II – FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE
Articolo 44
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
-
Principi generali e tipologie
Convenzioni e accordi di programma
Gestione in forma associata e/o convenzionata di funzioni dei Comuni
Modalità di gestione di servizi pubblici
Gestione dell’ambito Territoriale Sociale n.3
Comunità Montana del Catria e Nerone
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CAPO III – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
Articolo 49 - Principi generali
Articolo 50 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Articolo 51
Articolo 52
Articolo 53
Articolo 54
-
Partecipazione dei cittadini
Rapporti con le associazioni
Consulte
Istanze, reclami, petizioni e proposte
CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI
Articolo 55 - Forme di partecipazione
Articolo 56 - Conferenza dei Sindaci
CAPO III – ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI
Articolo 57 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini
TITOLO VI – PIANI E PROGRAMMI
Articolo 58 - Deliberazione programmatica
Articolo 59 - Progetti integrati e progetti pilota
TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITA’
Articolo 60
Articolo 61
Articolo 62
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
Articolo 66
Articolo 67
Articolo 68
-
Ordinamento finanziario e contabile
Regolamento di contabilità
Fonti di finanziamento
Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana
Patrimonio
Tesoreria
Revisione economico-finanziaria
Controllo interno della gestione
Contabilità economica
Comunità Montana del Catria e Nerone
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TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 69
Articolo 70
Articolo 71
Articolo 72
Articolo 73
-
Adesione ad Enti ed Associazioni
Pari opportunità
Modifiche allo Statuto
Rinvio
Norme transitorie e finali
Comunità Montana del Catria e Nerone
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Denominazione)
1. Ai sensi e per gli effetti della legge della Regione Marche n. 18 del 01/07/2008 “Norme in materia di
Comunità Montane e di esercizio associato di servizi e funzioni comunali” e s.m.i. è costituita la Comunità
Montana, denominata Comunità Montana del Catria e Nerone, Ente Locale – Unione di Comuni montani o
parzialmente montani, formata dai Comuni di Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano, Frontone, Piobbico e
Serra Sant’Abbondio che ne costituiscono l’Ambito Territoriale n. 2B, a seguito della soppressione e
successione della Comunità Montana del Catria e Nerone, zona D1, di Cagli e della Comunità Montana del
Catria e Cesano, zona D2, di Pergola, già costituite con L.R. n. 12 del 16/01/1995 .
2. La Comunità Montana del Catria e Nerone di Cagli – Ambito 2B, è costituita per la valor izzazione e lo
sviluppo del proprio ambito territoriale, per l’esercizio di funzioni proprie, funzioni conferite, delegate e per
l’esercizio associato delle funzioni comunali.
ART. 2
(Autonomia statutaria, Stemma e Bollo)
1. La Comunità Montana è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, regolamentare e contabile,
nell’ambito dei principi stabiliti dalle leggi statali e regionali.
2. La Comunità Montana ha un proprio stemma come risulta allegato al presente Statuto.
3. Il Bollo costituisce il timbro della Comunità Montana e ne identifica gli atti e i documenti.
4. La Comunità Montana può dotarsi di un proprio Gonfalone, ai fini istituzionali, contenente la
denominazione dell’Ente e la rappresentazione del simbolo dello stemma comunitario.
5. Sono vietati l’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.
ART. 3
(Territorio e sede)
1. Il territorio comunitario ha un’estensione di Kmq 580,19 e comprende i Comuni di cui all’art. 1 del
presente Statuto.
2. La sede della Comunità Montana, dei suoi organi istituzionali e degli uffici è istituita in Cagli (PU).
Gli organi istituzionali della Comunità Montana possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione
del Presidente, per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio di competenza.
3. L’amministrazione, con provvedimento motivato, può aprire sedi o uffici decentrati in alcuno dei
Comuni ricompresi nell’ambito territoriale in relazione a specifiche necessità ed opportunità
organizzative e funzionali.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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ART. 4
(Albo Pretorio – Pubblicazione informatica)
1. Fatti salvi gli obblighi ed i termini di pubblicazione degli atti e provvedimenti aventi effetto di
pubblicità legale in forma telematica sul proprio sito web a norma di legge, la Comunità Montana ha
un Albo Pretorio per la pubblicazione di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del
pubblico.
2. Il Segretario Generale della Comunità Montana o dipendenti da lui delegati sono responsabili delle
relative pubblicazioni sia telematiche che cartacee.
ART. 5
(Statuto e Regolamenti)
1. La Comunità Montana adotta lo Statuto nei modi previsti dalla legge regionale vigente.
2. Lo Statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell’ordinamento della Comunità Montana. Lo Statuto e le sue modifiche e/o integrazioni, è
pubblicato nei modi previsti dalla legge regionale, mediante affissione per trenta (30) giorni all’albo
pretorio della Comunità Montana e dei Comuni appartenenti ad essa lo Statuto e sue modifiche e/o
integrazioni, entrano in vigore trascorsi trenta (30) giorni dall’affissione. Ai fini della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto o le sue modifiche e/o integrazioni,
viene trasmesso alla Regione Marche completata la procedura di entrata in vigore.
Contemporaneamente lo Statuto viene inserito nella rete telematica delle Comunità Montane.
3. Le deliberazioni di adozione e revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell’Ente nei
modi e nelle forme previste dalla legge regionale vigente.
4. La Comunità Montana adotta regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto o,
in generale, in quelle di propria competenza.
5. I regolamenti successivamente all’avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione sono
pubblicati per quindici (15) giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine di tale pubblicazione.
6. I regolamenti e le successive abrogazioni o modifiche degli stessi, sono conservate nella raccolta
tenuta dall’ufficio di segreteria a disposizione del pubblico.
ART. 6
(Finalità)
1. La Comunità Montana ispira la propria azione al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane allo scopo di eliminare gli
squilibri di natura economica, sociale e civile fra le zone montane e il resto del territorio;
b) favorire la crescita civile e professionale delle popolazioni montane e la loro partecipazione alla
predisposizione e attuazione degli strumenti di programmazione territoriale, nel quadro degli
obiettivi stabiliti dall’Unione Europea, dallo Stato e dai piani della Regione e della Provincia;
c) attuare gli interventi speciali per la montagna previsti dalla legge;
Comunità Montana del Catria e Nerone
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d) promuovere il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle
cooperativistiche, idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorse attuali e potenziali, nel quadro
di una nuova economia montana integrata, anche nello spirito dei principi sanciti dalla “Carta di
Fonte Avellana”;
e) favorire, promuovere e realizzare l’esercizio associato e/o convenzionato delle funzioni comunali
e dei servizi pubblici territoriali;
f) realizzare attività di formazione professionale;
g) tutelare e valorizzare la cultura locale favorendo l’elevazione culturale e professionale delle
popolazioni montane anche attraverso un’adeguata formazione professionale che terrà conto, nei
suoi moduli organizzativi, delle peculiarità della realtà montana;
h) promuovere, favorire e coordinare le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione
economica, sociale, ambientale, produttiva naturale e turistica del proprio comprensorio curando
gli interessi generali delle popolazioni nel rispetto delle caratteristiche storiche, culturali e sociali
proprio del territorio comunitario;
i) favorire e promuovere la valorizzazione turistica del territorio e la scoperta del suo patrimonio
storico;
j) gestire autonomamente o in forma associata e/o convenzionata le attività proprie, attribuite dalle
leggi, delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;
k) tutelare e salvaguardare le risorse e l’assetto idrogeologico nonché le risorse naturali ed
ambientali del proprio ambito territoriale ;
l) operare, in particolare, per il riconoscimento dell’acqua, quale importante ed
imprescindibile risorsa naturale del territorio, come bene comune pubblico, con
riconoscimento del diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto
universale, come bene indivisibile e inalienabile;
m) operare ed impegnarsi, in particolare, per il riconoscimento del servizio idrico integrato
quale servizio pubblico locale privo di rilevanza econo mica, in quanto servizio pubblico
essenziale il cui accesso deve essere garantito a tutti i cittadini con pari dignità.
ART. 7
(Funzioni)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 6, alla Comunità Montana compete:
a) l’esercizio delle funzioni amministrative ad essa attribuite dall’art. 6 della legge regionale 1 luglio
2008 n. 18 e successive modifiche e integrazioni;
b) l’esercizio delle funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla
Regione;
c) l’esercizio associa to e/o convenzionato delle funzioni e dei servizi comunali quale condizione
ottimale del proprio ambito territoriale;
d) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione Europea e da leggi
statali o regionali;
e) la definizione, nel quadro della pianificazione urbanistica provinciale, del razionale assetto del
territorio, in funzione anche delle esigenze di difesa del suolo e di tutela dell’ambiente;
f) la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire mig liori condizioni di
vita e a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
g) il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare quelle cooperativistiche per la
valorizzazione e lo sviluppo delle risorse produttive e socio – economiche del territorio;
h) la promozione e realizzazione di attività formative per la valorizzazione economica, sociale,
ambientale e turistica del comprensorio;
Comunità Montana del Catria e Nerone
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i)
promuovere, favorire e incentivare l’insediamento residenziale e produttivo nel proprio territorio
comunitario.
2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche in forma associata e/o convenzionata
secondo le modalità di legge con i Comuni membri, con altre Comunità Montane e/o con Comuni non
facenti parte della Comunità Montana.
ART. 8
(Strume nti operativi)
1. Ai fini di cui al precedente art. 7 la Comunità Montana:
a) adotta ed attua gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legislazione vigente allo
scopo di indirizzare le attività e le iniziative degli operatori pubblici e privati, singoli od associati
e di perseguire uno sviluppo sostenibile del proprio ambito territoriale;
b) approva annualmente la deliberazione programmatica in base all’art. 18 della legge regionale 1
luglio 2008 n.18 e successive modificazioni e integrazioni;
c) concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia, nelle forme e nei
modi stabiliti dalla legge;
d) provvede alla gestione dei servizi in forma associata e/o convenzionata nelle forme e nei modi
previsti dalla normativa di riferimento;
e) affida, anche con apposite convenzioni, l’esecuzione dei lavori e dei servizi attinenti alla difesa e
alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, la riforestazione, il
riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la
valorizzazione delle foreste e dei territori montani ai soggetti di cui all’art. 17 comma 2 della
legge 97/1994 e all’art. 2 comma 134 della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui l’art.15
DLgs 228/2001 (Ordinamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della
legge 57/2001) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui l’art.9 della legge regionale 6/2005;
f) ricorre, ai fini dello snellimento dell’attività amministrativa, alla colla borazione di associazioni,
cooperative, enti e formazioni sociali, mediante stipula di appositi accordi e convenzioni per lo
svolgimento di servizi determinati o per l’esercizio di attività a carattere vincolato.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
CAPO I - ORGANI
ART. 9
(Organi)
1. Sono organi della Comunità montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
CAPO II - IL CONSIGLIO
ART. 10
(Composizione, durata)
Comunità Montana del Catria e Nerone
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1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana oltre che dal
Presidente della Comunità Montana che lo presiede. Ciascun sindaco può in sua vece nominare,
quale componente del Consiglio comunitario stesso, un Consigliere del proprio Comune come
previsto dal comma 1 dell’art. 12 della legge regionale 1 luglio 2008 n.18 e successive modificazioni
e integrazioni. Tale nomina può essere motivatamente revocata dallo stesso Sindaco.
2. Il Consiglio Comunitario dura in carica per un periodo pari a quello stabilito dalla legge per i
Consigli Comunali ed è rinnovato integralmente alla scadenza del periodo suddetto. Rimane
comunque in carica fino all’insediamento del successivo.
3. I membri del Consiglio Comunitario appartenenti ai Comuni con tornate elettorali amministrative
non coincidenti con la tornata elettorale ordinaria, si rinnovano e si insediano compatibilmente con
l’assunzione della carica di Sindaco nel rispettivo Comune.
ART. 11
(Incompatibilità)
1. In materia d’incompatibilità si applicano le norme contenute all’art. 63 del DLgs 18 agosto 2000 n.
267 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni di legge per le incompatibilità degli
amministratori comunali in quanto applicabili e compatibili. Sono in ogni caso incompatibili con la
carica di Consigliere, Assessore o Presidente della Comunità Montana i dipendenti della Comunità
Montana medesima.
2. Il Consiglio Comunitario nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, con
proprio atto, procede alla convalida dei propri componenti. In sede di convalida il Consiglio
provvede ad esaminare le eventuali cause di incompatibilità.
ART. 12
(Competenze del Consiglio)
1. Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Può dotarsi di un apposito
regolamento di funzionamento.
2. Il Consiglio comunitario elegge il Presidente della Comunità Montana a maggioranza assoluta dei
propri componenti scelto tra i consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana stessa.
Può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta dal almeno due quinti dei suoi
componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti stessi.
3. Il Consiglio delibera ed ha competenza relativamente ai seguenti atti e funzioni fondamentali :
a)
lo statuto dell'Ente e le sue modifiche;
b)
l’esercizio della potestà regolamentare, ad eccezione del regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi di competenza della Giunta e di quelli di competenza di altri Organi in base a
norma di legge;
c)
la costituzione, la partecipazione, la dismissione, il recesso, lo statuto e relative modifiche, delle
società di capitali, dei consorzi, delle associazioni, delle istituzioni, delle aziende speciali e delle
altre forme associative o societarie previste dalla legge;
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d)
gli indirizzi generali alle aziende, società partecipate ed enti dipendenti, sovvenzionati, partecipati
o sottoposti a vigilanza;
e)
l'assunzione di funzioni delegate da altri enti e l’esercizio associato di funzioni comunali;
f)
l’assunzione diretta di pubblici servizi e l’individuazione e costituzione della relativa forma di
gestione;
g)
le convenzioni con i Comuni, la Regione, la Provincia,le altre Comunità Montane, aziende o Enti
locali, anche territoriali, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi ed i relativi accordi di
programma;
h)
concessione o affidamento di pubblici servizi;
i)
concessioni o affidamento di opere che non siano previsti, espressamente, da altri atti
fondamentali del Consiglio Comunitario o che, comunque, non rientrino nell’ordinaria
amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
j)
gli atti di programmazione individuati dalla legge e la delibera programmatica prevista
dall’articolo 18 dalla L.R. 18/2008 e s.m.i.;
k)
le relazioni previsionali e programmatiche, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e
relative variazioni, i piani economico finanziari e il conto consuntivo;
l)
le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m)
contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali o di programmazione del
consiglio e di prestiti obbligazionari, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute;
n)
i pareri su atti di programmazione di altri Enti previsti dalla legge o richiesti dagli stessi e che
investano o riguardino il territorio, la popolazione o l’economia del comprensorio montano di
competenza;
o)
la definizione degli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti della Comunità
Montana, consiglieri e non consiglieri, presso aziende, società di capitali, anche consortili,
istituzioni o altri organismi, compresi i comitati, pubblici e privati qualora la nomina e la revoca
dei rappresentanti suddetti non siano direttamente attribuite dalla legge alla competenza del
Consiglio Comunitario . Alla successiva nomina dispone il Presidente;
p)
La disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi ;
q)
L’elezione del Revisore dei Conti.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente artic olo non possono essere adottate in
via d’urgenza da altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio, da parte della Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta (60) giorni
successivi, a pena di decadenza.
ART. 13
(Commissioni consiliari)
1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni consiliari permanenti, costituite nel proprio seno, con il
compito di provvedere:
a) all’esame degli atti più importanti di competenza del Consiglio al fine di favorire il miglior
esercizio delle funzioni del Consiglio stesso;
b) all’esame, all’approfondimento e alla formulazione di pareri e proposte su questioni loro
assegnate dagli organi della Comunità Montana.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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2. Il regolamento di funzionamento del Consiglio stabilisce il numero delle Commissioni permanenti e
dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di
pubblicità dei lavori.
3. Il Consiglio con propria deliberazione, può costituire anche Commissioni speciali, nel proprio seno,
per svolgere studi, indagini e ricerche sull’attività amministrativa della Comunità Montana.
4. Con la deliberazione di cui al comma precedente, vengono stabilite la composizione della
Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei
lavori.
ART. 14
(Convocazione del Consiglio)
1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità Montana che stabilisce, con
apposito avviso di convocazione, la data ed il luogo della seduta nonché l’ordine del giorno degli
argomenti da discutere.
2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti (20) giorni,
quando ne faccia richiesta un Consiglio comunale o 1/5 dei Consiglieri, con arrotondamento all’unità
più prossima, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine i Consiglieri
richiedenti allegano all’istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazione
o delle mozioni da discutere.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con
deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.
4. Le sedute del Consiglio hanno luogo, di norma, nella sede della Comunità Montana salvo sia
altrimenti stabilito dal Presidente.
5. La prima seduta del Consiglio dopo il suo rinnovo è convocata dal Consigliere più anziano secondo
l’età. La stessa seduta e le eventuali sedute successive fino all’avvenuta elezione del nuovo
Presidente della Comunità Montana, sono presiedute dal Consigliere più anziano d’età.
ART. 15
(Convocazione dei Consiglieri)
1. La convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente della Comunità Montana mediante avviso
raccomandato, ovvero mediante fax ovvero mediante posta elettronica o posta elettronica certificata,
rispettivamente all’indirizzo di residenza anagrafica del Consigliere nel primo caso, ovvero al
numero telefonico di fax indicato oppure all’indirizzo di posta elettronica ovvero di posta elettronica
certificata , formalmente dichiarati ed eletti come proprio domicilio da parte di ciascun consigliere.
Gli avvisi devono essere spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per la seduta del
Consiglio. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all’art. 155 del codice di
procedura civile.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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2. Qualora necessiti sottoporre al Consiglio l’esame indifferibile di determinati argomenti che non
consentono di rispettare l’osservanza dei termini per le convocazioni ordinarie, il Consiglio è
convocato d’urgenza ed il termine di convocazione è ridotto a 48 ore prima.
L’avviso di convocazione ai Consiglieri, da spedirsi entro il termine sopra precisato, viene effettuato
a mezzo telegramma sostitutivo, per l’urgenza, dell’avviso raccomandato, all’indirizzo di residenza
anagrafica del Consigliere, ovvero secondo le altre modalità previste per la convocazione ordinaria.
Per il computo dei termini si osservano le disposizioni di cui all’art. 155 del codice di procedura
civile.
3. Tutte le proposte ricomprese nell’ordine del giorno, unitamente ai documenti necessari per essere
esaminate, sono depositate presso la segreteria della Comunità Montana almeno due (2) giorni prima
di ciascuna seduta, esclusi i festivi. Nei casi di urgenza, il deposito deve avvenire comunque prima
delle 24 ore antecedenti l’adunanza.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione
di prima e seconda convocazione nonché l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno
della seduta.
5. La seduta di seconda convocazione non può aver luogo se non siano trascorse almeno due (2) ore
dalla prima e deve essere preannunciata nell’avviso di prima convocazione.
6. L’elenco degli oggetti da trattare nella seduta del Consiglio viene pubblicato, con le forme e
modalità di cui al precedente art. 4, non oltre il terzo giorno antecedente quello stabilito per
l’adunanza.
7. Alle sedute consiliari possono partecipare , senza diritto di voto, i componenti della Giunta non
facenti parte del Consiglio.
ART. 16
(Validità delle sedute consiliari)
1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza del Consiglieri in carica, salvo i
casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, alla seconda convocazione le deliberazioni sono
valide purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.
3. Ai fini della seconda convocazione, la seduta di prima convocazione si considera deserta anche
quando la mancanza del numero legale si verifichi in corso di seduta. In tal caso la seconda
convocazione si attiva decorse due (2) ore dalla dichiarazione di seduta deserta.
ART. 17
(Presidenza delle sedute consiliari)
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Comunità Montana.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la presidenza viene assunta dal Consigliere più
anziano di età.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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3. Chi presiede il Consiglio proclama la volontà consiliare ed esercita poteri di polizia nell’adunanza
consiliare.
ART. 18
(Validità delle deliberazioni)
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui sia
richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che per qualsiasi motivo non partecipano alla votazione.
3. Le votazioni di norma sono palesi, salve diverse disposizioni di legge o di statuto.
4. Le votazioni infruttuose, intendendosi per tali quelle a parità di voti, possono essere ripetute seduta
stante, per non più di due (2) volte consecutive, qualora la legge non disponga diversamente per la
specifica fattispecie.
5. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio non possono essere poste nuovamente ai voti
nella stessa seduta.
6. Nelle deliberazioni di nomina, qualora due (2) o più candidati conseguano la parità di voti, viene
eletto il più anziano di età.
ART. 19
(Verbali sedute)
1. Il Segretario Generale della Comunità Montana, ai sensi di legge, partecipa alle riunioni del
Consiglio e ne redige il relativo verbale che sottoscrive insieme a chi presiede l’adunanza. Il
Segretario, qualora lo ritenga opportuno ovvero in caso di assenza o impedimento, designa, tra i
dipendenti della comunità montana, classificato almeno in cat. C, un verbalizzante per le sedute
consiliari.
2. Il Presidente della seduta, qualora il Segretario Generale, o suo sostituto, debbano astenersi dal
prendere parte alla trattazione di un punto all’ordine del giorno, affida le funzioni di verbalizzante ad
uno dei Consiglieri, con l’obbligo di esplicitarne la motivazione e farne espressa menzione nel
verbale.
3. Il verbale indica almeno i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni
proposta specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e delle relative motivazioni
e ha diritto che nel verbale vengano riportate le dichiarazioni che il medesimo depositi, in forma
scritta, seduta stante al Segretario dopo averne data lettura all’assemblea consiliare
5. I verbali vengono approvati dal Consiglio nella successiva seduta.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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ART. 20
(Diritti e doveri dei Consiglieri)
1. Ai componenti del Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella
ad essi spettanti come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di Consiglieri comunali, ad essi
spetta il trattamento previsto dalla normativa statale sulla base del comma 3 dell’art. 15 della legge
regionale 1 luglio 2008 n. 18.
2. Il Consigliere rappresenta l’intera Comunità Montana. Ha diritto d’iniziativa su ogni questione
sottoposta alle deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di
ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie, ivi comprese le copie degli atti dell’Ente e delle
aziende ed istituzioni dipendenti dalla Comunità Montana.
3. Può proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante
il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del
Presidente della Comunità Montana, senza che tali incarichi assumano rilevanza decisionale esterna.
4. Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle
commissioni consiliari delle quali sia stato eletto o designato componente.
5. La Comunità Montana assicura l’assistenza in sede processuale ai propri amministratori che si
trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in
procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia
conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico
degli stessi.
ART. 21
(Gruppi Consiliari)
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Ogni gruppo deve essere formato da almeno due (2) Consiglieri i componenti del gruppo Consiliare
provvedendo a designare per iscritto al Segretario generale il nominativo del capogruppo. In assenza
di designazione è considerato capogruppo il più anziano d’età dei componenti.
3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati appartenenti ad un
gruppo misto a capo del quale, in mancanza di designazione, è chiamato il Consigliere componente
più anzia no d’età.
ART. 22
(Conferenza capigruppo)
1. Allo scopo di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio, può essere istituita dal
Presidente la Conferenza dei capigruppo presieduta dal medesimo e composta da tutti i capi dei
gruppi consiliari costituiti nell’ambito dello stesso Consiglio.
2. La Conferenza dei capigruppo compie attività di programmazione dei lavori consiliari, per un più
agevole svolgimento degli stessi nonché esamina ogni questione che il Presidente intenda sottoporre.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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3. Le modalità di funzionamento della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
CAPO III - LA GIUNTA
ART. 23
(Composizione della Giunta)
1. Entro trenta (30) giorni dall’elezione del Presidente della Comunità Montana, questi nomina i
componenti della Giunta comunitaria la quale si insedia entro sette (7) giorni dalla nomina.
2. La Giunta è formata dal presidente della Comunità Montana che la presiede e da numero due (2)
Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti dal Presidente stesso tra i Consiglieri dei
Comuni membri.
3. I componenti della Giunta comunitaria devono possedere la carica di Consigliere Comunale in uno
dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana. Non possono essere nominati assessori della
Comunità Montana i Sindaci e gli Assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana
nonché i componenti del Consiglio comunitario. I requisiti per la nomina sono verificati dalla Giunta
comunitaria all’atto del proprio insediamento.
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che siano tra loro coniugi,
ascendenti, discendenti o parenti e affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.
ART. 24
(Durata in carica e decadenza della Giunta e dei suoi componenti)
1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio. La Giunta, di norma, resta in carica per
la durata del consiglio fatti salvi i casi di cui ai successivi commi.
2. Il Presidente della Comunità Montana può revocare uno o entrambi gli Assessori, dandone motivata
comunicazione al Consiglio comunitario.
3. La cessazione dalla carica di Presidente comporta la decadenza dell’intera Giunta.
4. La decadenza dalla carica di Assessore è regolata dalla legge e dal presente Statuto. In caso di
dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di uno o di entrambi i componenti della Giunta, il
Presidente procede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
Art. 25
(Competenze della Giunta)
1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo ed amministrazione della Comunità Montana ed
opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque, tutti gli atti di
amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle
Comunità Montana del Catria e Nerone
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
competenze previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in capo al Presidente, al
Segretario Generale, ai dirigenti o ai responsabili di servizio/settore;
ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza e sotto la propria responsabilità, le deliberazioni
comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti
dalla legge;
a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consig lio formulando, tra l’altro, le
proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Cons iglio e dalle norme dell’ordinamento locale,
il regolamento per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
ad approvare la dotazione organica dell’Ente e le relative variazioni;
ad adottare gli atti amministrativi in ordine all’accettazione di lasciti e donazioni;
ad autorizzare la costituzione o la resistenza in giudizio dell’Ente nei relativi procedimenti
giudiziali.
2. La Giunta esecutiva delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza
dei voti.
3. Per il funzionamento della Giunta questa può approvare un proprio regolamento.
ART. 26
(Funzionamento e organizzazione della Giunta)
1. La Giunta svolge collegialmente le proprie funzioni.
2. Il Presidente può conferire e delegare al Vice presidente e agli Assessori compiti di coordinamento di
settori omogenei di attività, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa gli argomenti all'ordine del giorno della
seduta, anche tenuto conto di quelli proposti dai singoli Assessori. La convocazione può essere fatta,
per le vie brevi, anche nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.
4. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico
amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei
voti. Le votazioni sono di norma palesi, eseguite per alzata di mano. Nelle votazioni palesi, in caso
di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. Il Segretario generale della Comunità Montana, ai sensi di legge partecipa ed assiste alle riunioni
della Giunta e sottoscrive le deliberazioni assunte unitamente a chi presiede la seduta. Le
deliberazioni devono riportare in ogni caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di
votazione. In caso di assenza o impedimento per singoli atti, il Segretario può essere sostituito, per le
funzioni di verbalizzazione, da un componente dalla Giunta indicato seduta stante dal Presidente
ovvero da un dipendente, classificati almeno in cat. C, preventivamente designato dal Segretario.
8. Alle sedute di Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri, il Revisore dei Conti,
esperti e dipendenti, invitati dal Presidente, per riferire su particolari questioni.
9. La Comunità Montana assicura l’assistenza in sede processuale ai componenti della Giunta che si
trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in
Comunità Montana del Catria e Nerone
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procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado di giudizio, purché non ci sia
conflitto di interesse con la Comunità Montana stessa e purché non emergano responsabilità a carico
degli stessi.
CAPO IV - IL PRESIDENTE
ART. 27
(Elezione)
1. Il Presidente della Comunità Montana è eletto dal Consiglio Comunitario a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio medesimo, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
2. L’elezione del Presidente è effettuata con votazione a scrutinio palese,di mozione programmatica,
contenente il nome del candidato Presidente, presentata anche in corso di seduta, da almeno un quinto
dei consiglieri
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente della Comunità Montana i Consiglieri Sindaci e gli
Assessori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana nonché i componenti del Consiglio
Comunitario.
ART. 28
(Durata in carica, cessazione e revoca del Presidente)
1. Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque fino alla nomina
del successore. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.
2. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, perdita della qualità di Consigliere di un Comune
membro, decadenza, revoca e altre cause previste dalla legge.
3. La decadenza, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Consiglio che delibera con voto palese.
4. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario Generale della Comunità Montana che
provvede all’immediata protocollazione e diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti (20) giorni
dalla presentazione.
5. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta l'obbligo
delle dimissioni del Presidente medesimo.
6. Entro trenta (30) giorni dalla cessazione del Presidente, il Consiglio deve essere convocato, dal
Consigliere più anziano d’età, per l’elezione del nuovo Presidente, che avviene secondo le procedure,
forme e modalità stabilite con il precedente art. 27.
7. Il Presidente è revocato in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello
nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione deve essere motivata,
sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati (arrotondato all’unità più prossima) e depositata
presso l’Ufficio del Segretario Generale, viene messa in discussione non prima di dieci (10) e non
oltre trenta (30) giorni dalla ricevuta di deposito. La mozione di sfiducia può essere sottoposta a
votazione solo ove contenga un nuovo documento programmatico con l’indicazione del nominativo
del nuovo Presidente.
ART. 29
(Funzioni del Presidente)
1. Il Presidente è l’organo responsabile della Amministrazione della Comunità Montana.
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2. Svolge le funzioni attribuirgli dall’art. 13 della legge regionale 1 luglio 2008 n. 18 e s.m.i. nonché le
seguenti:
a) rappresentanza legale dell'Ente;
b) nomina e revoca i componenti della Giunta Comunitaria scegliendo gli Assessori tra i
Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana;
c) rappresenta la Comunità Montana nell’assemblea delle associazioni, società e consorzi a cui la
stessa partecipa;
d) sovrintende all’attività amministrativa, sia per le funzioni proprie sia delegate, impartendo
direttive in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi;
e) convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci stabilendo gli argomenti
da trattare;
f) dirige l’attività della Giunta, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
g) assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni, società appartenenti alla
Comunità svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con
gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
h) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti
dalla legge; può intervenire nelle Commissioni consiliari e nella Conferenza dei capigruppo;
i) promuove, partecipa e sottoscrive appositi protocolli di intesa per concordare le linee e gli
indirizzi politico-amministrativi e regolare i relativi rapporti tra le parti per la proposizione, ed
attuazione di interventi e attività nell’ambito dell’inosservanza delle finalità e degli interessi
istituzionali pubblici dell’Ente rappresentato;
j) nomina e revoca i rappresentanti della Comunità Montana presso enti, aziende, società ed
istituzioni, sulla base dei criteri stabilite dal Consiglio, qualora la nomina e la revoca non siano
di competenza del Consiglio;
k) autorizza gli incarichi esterni del personale con qualifica dirigenziale;
l) rappresenta l’Ente in giudizio sia come attore che come convenuto promuovendo i
provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie previa deliberazione dell’esecutivo in tal senso.
3. Il Presidente esercita oltre le funzioni di cui al presente articolo, le eventuali altre ad esso attribuite
dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e non riservate dalla legge al Consiglio, alla
Giunta, al Segretario, ai dirigenti o responsabili di settore/servizio.
4. Il Presidente può affidare a singoli Consiglieri la trattazione di specifiche questioni e materie.
5. Gli atti del Presidente non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono la
denominazione di decreti.
ART. 30
(Vice-Presidente)
1. Il Vice – Presidente è nominato dal Presidente tra gli Assessori componenti la Giunta Comunitaria.
2. Il Vice-Presidente, oltre alle funzioni relative alla carica di Assessore, coadiuva il Presidente e lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nei casi previsti dal presente
Statuto e dalla legge.
CAPO V - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
ART. 31
(Proposte di deliberazione)
1. Ogni deliberazione adottata dal Consiglio o dalla Giunta deve contenere la relativa proposta
formulata secondo quanto previsto dal presente articolo.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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2. Il diritto di proposta scritta nelle materie di competenza del Consiglio è attribuito al Presidente della
Comunità Montana, alla Giunta e ad ogni Consigliere. Hanno invece diritto di proposta alla Giunta il
Presidente, gli assessori, il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi.
La capacità propositiva del Segretario generale, dei Dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei
servizi è limitata alle materie e alle attività affidate in via esclusiva alla loro responsabilità
gestionale.
ART. 32
(Deliberazioni)
1. Le proposte formulate ai sensi del precedente articolo, previa acquisizione dei pareri previsti dalla
vigente normativa, sono sottoposte a deliberazione del Consiglio o della Giunta.
2. Non sono comunque soggetti ad alcun parere gli atti di natura meramente politica che non
comportino assunzione di impegni ed oneri, anche indirettamente.
3. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, che devono, nel caso, risultare motivati, il
Consiglio o la Giunta, se ritengono di deliberare in modo difforme, devono obbligatoriamente
motivare la loro decisione.
4. Nel caso in cui la proposta subisca una modifica sostanziale in sede di esame del Consiglio o della
Giunta, tale proposta deve essere nuovamente sottoposta ai pareri che possono essere anche espressi
seduta stante in caso di presenza dei Responsabili di Competenza.
5. I Dirigenti e i responsabili di settore/servizio possono assistere alle sedute del Consiglio e della
Giunta, su richiesta del Presidente o del Segretario Generale, al fine di fornire, oltre i pareri di cui al
comma precedente, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle proposte di deliberazioni e ai pareri
da loro formulati.
ART. 33
(Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze)
1. I Consiglieri, i componenti della Giunta e il Presidente debbono astenersi dal prendere parte alla
discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino
al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o parenti e affini fino al quarto grado.
2. Gli amministratori di cui al comma 1 si astengono anche dal prendere parte direttamente o
indirettamente in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse della
Comunità Montana o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
3. I divieti di cui ai al comma 1 si applicano anche al Segretario generale della Comunità Montana, ai
dirigenti e ai responsabili di settore/servizio che devono astenersi dal proporre, prendere parte o
eseguire le deliberazioni o gli atti gestionali riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino
al quarto grado.
4. Al Presidente, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunitari è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla
vigilanza della Comunità Montana.
ART. 34
(Esecutività ed efficacia delle deliberazioni)
Comunità Montana del Catria e Nerone
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1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti
dalla legge.
2. Le deliberazioni medesime sono pubblicate all'Albo Pretorio dell’Ente, per 15 giorni consecutivi,
salvo specifiche e diverse disposizioni di legge, nei modi e forme previsti dalla legge e dal presente
Statuto.
3. Nei casi d'urgenza, le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto favorevole espresso della maggioranza dei componenti del Consiglio e della Giunta.
ART. 35
(Controllo e vigilanza)
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle vigenti leggi regionali di comparto, alla Comunità Montana si
applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni in quanto compatibili ed
applicabili.
TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
ART. 36
(Principi e criteri direttivi)
1. La Comunità Montana disciplina, con appositi regolamenti, l’ordinamento generale degli uffici e dei
servizi, nel rispetto dei criteri e principi stabiliti dalla legge e in conformità al presente Statuto.
2. Il funzionamento degli uffici e dei servizi si basa sul principio della separazione tra i poteri di
indirizzo e controllo politico di competenza degli organi elettivi ed i poteri di gestione
amministrativa e tecnica che competono alla struttura.
3. Il Segretario generale, i Dirigenti e i responsabili dei settore/servizi realizzano gli obiettivi fissati
dagli organi elettivi della Comunità Montana in modo coordinato sulla base di criteri di autonomia e
economicità della gestione e secondo principi di imparzialità e di trasparenza.
4. Al fine di assicurare l’economicità della gestione e del funzionamento della struttura, la Comunità
Montana può promuovere e favorire la costituzione di strutture organizzative di natura tecnicoamministrativa e di supporto con i Comuni membri e, ove opportuno, con le altre Comunità
Montane, avvalendosi delle forme associative, di collaborazione e di cooperazione previste dalla
legge e dal presente Statuto.
ART. 37
(Organizzazione degli uffici e del personale)
1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità
ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità. La struttura
organizzativa si articola in unità operative aggregate secondo criteri di omogeneità in ambiti o aree
in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
2. L’organizzazione dei servizi, degli uffici e del personale deve perseguire gli obiettivi di
razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative curando l’applicazione di nuove
tecniche e metodologie di lavoro e l’introduzione di adeguate ed aggiornate tecnologie telematiche
ed informatiche.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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3. Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate
la mobilità interna del personale, la formazione e l’aggiornamento professionale.
ART. 38
(Segretario generale della Comunità Montana)
1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale, con qualifica dirigenziale, che deve possedere i
requisiti per l'accesso alla qualifica, oltre eventuali altri titoli previsti dalla normativa.
2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori/servizi e ne coordina l'attività sulla base del
modello organizzativo definito nel relativo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Nell’esercizio della funzione dirigenziale, ad esso spetta la gestione amministrativa, tecnica e
finanziaria, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse umane, strumentali e di controllo,
nell’ambito degli indirizzi fissati dagli organi istituzionali dell’Ente e delle compatibilità degli
stanziamenti di bilancio. Può delegare le proprie funzioni dirigenziali nei limiti e con le modalità
stabilite dalla legge.
3. Il Segretario Generale esercita le proprie funzioni attraverso:
a) la partecipazione alla definizione degli strumenti di programmazione dell’Ente;
b) l’attuazione delle misure di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo la disciplina in
materia e le direttive del Presidente, definendo in particolare l’orario di apertura al pubblico e
l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro;
c) l’esercizio del potere di decisione in ordine ai conflitti di competenza tra i responsabili dei
settori/servizi, nonché l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei medesimi;
d) l’esercizio della funzione certificativa, autenticazione e rilascio di copie conformi nonché
l’assunzione delle necessarie iniziative al fine di garantire l’accesso ad atti, documenti ed
informazioni sulla attività dell’Ente;
e) la responsabilità sul regolare svolgimento delle procedure conseguenti alla assunzione di atti
deliberativi affinché acquistino validità giuridica e vengano effettivamente perseguiti i fini in
essi indicati;
f) la vigilanza sugli uffici e servizi competenti alla formazione degli atti e sulle procedure attuative
delle deliberazioni degli organi collegiali e dei provvedimenti presidenziali;
g) la potestà di rogare contratti ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’esclusivo
interesse dell’Ente;
h) lo svolgimento della funzione di assistenza e consulenza giuridico - amministrativa per gli
organi dell’Ente, anche attraverso la partecipazione a commissioni di studio interne ed esterne;
i) il coordinamento delle attività dei responsabili di procedimento individuati in base alla legge n.
241/1990 e s.m.i.;
j) la partecipazione alle sedute del Consiglio e della Giu nta con funzioni di assistenza e
verbalizzazione;
k) la rappresentanza dell’Ente, presso altri Enti, organismi statali, regionali e locali su delega del
Presidente.
4. Per l’esercizio delle proprie funzioni il Segretario generale adotta specifici provvedimenti
denominati determinazioni, datati e progressivamente numerati.
ART. 39
(Vice-Segretario)
1. La Comunità Montana può avere un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del
Segretario generale.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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2. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario generale nell’esercizio delle funzioni al medesimo spettanti
e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Non può comunque assumere le funzioni
dirigenziali se non formalmente delegate con apposito atto.
3. L’incarico è conferito dal Presidente, su proposta del Segretario generale, ad un dipendente di
categoria D. L’incarico viene espletato dal predetto dipendente in aggiunta alle mansioni proprie del
posto ricoperto.
4. In caso di necessità, l’amministrazione può sopperire all’assenza prolungata del Segretario generale e
del Vice-Segretario, qualora nominato, prioritariamente con altro Segretario generale di Comunità
Montana ovvero, in caso di assenza, indisponibilità o impossibilità di questi, con Segretario
comunale con qualifica dirigenziale.
ART. 40
(Compiti dei Dirigenti)
1. Ai Dirigenti spetta, ai sensi di legge, la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell’ambito degli
indirizzi fissati dagli organi dell’Ente e delle compatibilità degli stanziamenti di bilancio. In
particolare esercitano le funzioni e le competenze previste dall’art. 107 del DLgs n 267/2000 e s.m.i..
2. Nell’esercizio delle loro funzioni, i Dirigenti adottano provvedimenti denominati determinazioni
datati e progressivamente numerati.
3. I Dirigenti sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della
gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto
la loro direzione.
4. I Dirigenti, su delega del Presidente, possono rappresentare l’Amministrazione, presso Enti ed
organismi, statali, regionali e locali.
5. I Dirigenti assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme di legge, regolamento e dei
CCNL. Provvedono all’espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative
assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto
individuale di lavoro, all’attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri
d’iniziativa per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti
disciplinari che per legge o, in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro
competenza; autorizzano le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi al personale,
adottano i provvedimenti di mobilità interna, sentiti i responsabili di settore/servizio.
6. I Dirigenti sono tenuti ad attuare i provvedimenti e ad osservare le disposizioni che nonostante il
dissenso, espresso vengano impartite per iscritto dagli organi competenti, salvo che non si tratti di
atti illeciti.
7. Gli atti assunti dai Dirigenti, nell’ambito delle loro funzioni, sono definitivi.
8. L’attività dei Dirigenti è valutata secondo quanto previsto dalla vigente normativa, tenuto conto delle
condizioni ambientali ed organizzative e della disponibilità di risorse umane, strumentali e
finanziarie.
ART. 41
(Contratti a tempo determinato)
Comunità Montana del Catria e Nerone
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1. La copertura dei posti di responsabilità di settore, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione
può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire, con le procedure previste dal regolamento di organizzazione di uffici e servizi.
La nomina non può eccedere la durata del mandato elettivo.
ART. 42
(Forme contrattuali flessibili e collaborazioni esterne)
2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, l’amministrazione può avvalersi anche delle
forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale e/o di collaborazioni esterne in
compatibilità e nel rispetto delle disposizioni legislativa in materia previste e secondo le relative
procedure di regolamento.
TITOLO IV
FUNZIONI E SERVIZI PUBBLICI
CAPO I – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI
ART. 43
(Gestione servizi pubblici)
1.
La Comunità Montana, quale Ente locale costituita tra i Comuni del proprio ambito territoriale
(Ambito 2B), provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni
ed attività rivolte a realizzare fini istituzionale e sociali e a promuovere e valorizzare lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali.
2.
La loro gestione è esercitata nelle forme e con gli istituti stabiliti dalla legge nell’ambito dei principi
di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità, considerazione e cortesia verso l'utente.
CAPO II – FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE
ART. 44
(Principi generali e tipologie)
1. La Comunità Montana, promuove ed attua forme associative e di cooperazione con i Comuni
membri, nonché con altri Enti, soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle funzioni e la gestione
dei servizi pubblici.
2. La Comunità montana costituisce, per l’Ambito territoriale di competenza, il livello ottimale per
l’esercizio associato delle funzioni comunali previste dall’art. 21, comma 3 della legge 42/2009 e
dalla legge regionale 18/2008 e s.m.i..
3. L’esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione spetta
d’istituto, di norma, alla Comunità Montana. Spetta altresì alla Comunità Montana l’esercizio di ogni
altra funzione ad essa delegata dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
4. La Comunità Montana ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni
limitrofi, con le altre Comunità Montane e con le Provinc ie per svolgere in modo più efficiente
quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri
Enti realizzando economie di scala e assicurando una maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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5. La Comunità Montana, al fine di organizzare forme associative e di cooperazione, si avvale,
di norma, di convenzioni e accordi di programma, nell’ambito di quanto stabilito dalla
legge.
ART. 45
(Convenzioni e accordi di programma)
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, la Comunità Montana può stipulare,
apposite convenzioni con soggetti di diritto pubblico e di diritto privato. Le convenzioni devono
stabilire l’oggetto, i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
2. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Comunità Montana e di altri
soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria e prevalente della Comunità
Montana sulle opere sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. A tal fine il Presidente convoca una
Conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. L'accordo, consistente nel
consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente.
Qualora comporti l'assunzione di una spesa a carico del bilancio della Comunità Montana,
l'approvazione dell'accordo stesso deve essere preceduta dall'adozione dell'atto con il quale viene
finanziata la predetta spesa. Di esso viene assicurata pubblicità con le modalità previste dalla legge .
ART. 46
(Gestione in forma associata e/o convenzionata di funzioni dei Comuni)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, i Consigli comunali, deliberano
l’esercizio associato o convenzionato attraverso la Comunità Montana o delegano ad essa l’esercizio
di proprie funzioni, sulla base di norma di uno schema tipo, definito dalla Comunità Montana
d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari,
nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità Montana.
2. Per la gestione di servizi a livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito
territoriale della Comunità Montana, la stessa può essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni
a far parte di consorzi fra enti locali costituiti ai sensi dell’art. 31 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267,
assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente
della Comunità Montana o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio in rappresentanza dei
Comuni deleganti della Comunità Montana.
ART. 47
(Modalità di gestione dei servizi pubblici)
1. Per la gestione dei Servizi Pubblici la Comunità Montana, adotta una delle forme previste dalla
legge.
2. La Comunità Montana nell'ambito delle proprie competenze e di quelle ad essa delegate, provvede
alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto produzione di beni ed attività rivolte a
realizzare fini istituzionali, sociali e/o a promuovere lo sviluppo economico e civile delle Comunità
locali. La scelta della forma di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunitario sulla
base di valutazione di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo
riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire
3. La deliberazione consigliare di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente
specificare :
Comunità Montana del Catria e Nerone
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a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione dei fini istituzionali, sociali o alla
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali costituenti l’oggetto del
servizio
b) gli obiettivi economici e funzionali perseguiti
c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi anche in
relazione ad altri servizi connessi, gestiti dall’amministrazione o ad eventuali modalità
collaborative con l’amministrazione comunitaria o altri enti locali
ART. 48
(Gestione dell’Ambito Territoriale Sociale n.3)
1. L’Ambito Territoriale Sociale n. 3, istituito con D.G.R. n. 337/2001 e D.G.R. n. 592/2002, coincide
territorialmente con il Distretto Sanitario di Cagli e con la Comunità Montana del Catria e Nerone a
cui è stata assegnata dal Comitato dei Sindaci del 27/07/2001 la funzione di Ente capofila.
2. L’Ambito Territoriale Sociale n. 3 si identifica organizzativamente e operativamente con l’Ente
Comunità Montana integrandosi strutturalmente nel suo contesto istituzionale. Organi dell’Ambito
cono il Comitato dei Sindaci e il Coordinatore d’Ambito.
3. Il Comitato dei Sindaci è un organismo collegiale, che regolamenta con un proprio provvedimento la
propria organizzazione e le modalità con cui assume i provvedimenti di competenza conformemente
agli indirizzi regionali.
4. Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci nell’ambito delle funzioni e prerogative previste dalle
disposizioni di legge, assumono carattere obbligatorio e vincolante per la Comunità Montana e per i
Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale.
5. La Comunità Montana per dare attuazione alle decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci adotta i
necessari provvedimenti amministrativi e gestionali previsti dall’ordinamento. In particolare approva
con atto consiliare il piano sociale di zona come atto di indirizzo per la formazione del bilancio
dell’Ente e dei conseguenti strumenti di gestione, nonché per il perfezionamento degli accordi di
programma, convenzioni e contratti con enti, istituzioni, aziende o liberi professionisti nel rispetto
delle norme vigenti.
6. Il Comitato dei Sindaci in particolare:
a)
b)
c)
d)
elegge il Presidente dell’ATS e adotta tutti i provvedimenti necessari al proprio funzionamento;
definisce l’assetto istituzionale de ll’Ambito e le forme gestionali più adatte allo stesso;
nomina il Coordinatore d’Ambito
garantisce un adeguato coordinamento politico - istituzionale con gli amministratori dei Comuni
in modo da superare logiche localistiche e promuovere una visione allargata delle politiche di
welfare;
e) si raccorda stabilmente con la Regione Marche attraverso la “Consulta regionale degli ambiti”
composta dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci;
f) definisce sulla base delle disposizioni regionali e propone ai comuni ed alla Comunità Montana
il piano sociale d’Ambito per la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi ed
interventi sociali; collabora inoltre alla programmazione delle attività territoriali del distretto
sanitario per la parte relativa all’integrazione socio sanitaria che è parte integrante del piano di
zona;
g) autorizza, su conforme provvedimento della Regione, la Comunità Montana – ente capofila
dell’ATS – a gestire direttamente le quote comunali del fondo regionale per le politiche sociali,
qualora non assegnate direttamente all’Ente capofila.
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h) approva preventivamente e propone alla Giunta comunitaria il bilancio sociale di previsione,
predisposto dal Coordinatore d’Ambito, finalizzato a chiedere l’assegnazione, da parte della
Giunta, delle risorse finanziarie necessarie al Coordinatore, nell’ambito del procedimento di
approvazione del P.E.G., per la realizzazione delle attività dell’Ambito Territoriale Sociale
(ATS);
i)
fermo restando l’autonomia organizzativa della Comunità Montana, il Comitato risulta
composto, per direttiva regionale, esclusivamente, dai Sindaci e dal Presidente della Comunità
Montana per l’intera durata del mandato amministrativo. In subordine, il Sindaco, per tutta la
durata del proprio mandato o son stabilità di funzione, può delegare l’Assessore ai Servizi
Sociali;
j)
i Comuni riservano al Comitato, nella convenzione con le condizioni di delega e di esercizio
della stessa, le funzioni e il ruolo di garante, di indirizzo e di monitoraggio della funzione
delegata, autorizzando la Regione a trasferire alla Comunità Montana la quota del fondo
regionale per le politiche sociali destinate alla gestione dei servizi associati;
k) il funzionamento del Comitato può essere disciplinato tramite apposito regolamento.
7. Il Coordinatore d’Ambito svolge le funzioni di:
a) facilitatore e interfaccia significativo con la Regione la cui azione è finalizzata allo sviluppo
della governance locale e regionale nella programmazione, concertazione e coprogettazione dei
servizi a livello territoriale;
b) responsabile della direzione della specifica “Area/Settore Servizi Sociali” della Comunità
Montana, con compiti di direzione e di coordinamento generale a livello d’Ambito e di
programmazione di Area o Settore all’interno della struttura organizzativa della Comunità
Montana, in attuazione della funzione attribuita o delegata dai Comuni ed esercitata in forma
associata.
CAPO III – PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
ART. 49
(Principi generali)
1. L'azione amministrativa della Comunità Montana è retta da criteri di economicità, efficacia,
trasparenza e pubblicità.
2. La Comunità Montana non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
3. Ai fini della economicità e semplificazione dell’azione amministrativa la Comunità Montana può
avvalersi degli accordi sostitutivi dei provvedimenti e della conferenza dei servizi nelle forme e nei
modi previsti dalla legge.
4. La Comunità Montana garantisce l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nonché la
partecipazione al procedimento amministrativo, nelle forme e nei modi di legge
ART. 50
(Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti)
1. La Comunità Montana adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di istanze, atti e documenti da parte di
cittadini ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
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TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
ART. 51
(Partecipazione dei cittadini)
1. La Comunità Montana informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia
singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di
situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza della
Comunità Montana e nell'ambito del territorio comunitario.
ART. 52
(Rapporti con le associazioni)
1. La Comunità Montana favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati o degli enti esponenziali
operanti sul proprio territorio; delle libere forme associative, con particolare riguardo a quelle che
perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di
salvaguardia e di tutela dell'ambiente naturale e del patrimonio idrico, artistico e culturale, di
assistenza, sportive, ricreative, del tempo libero, in quanto strumento di formazione e crescita dei
cittadini.
2. La Comunità Montana può inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno
delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme
disciplinate con apposito regolamento.
ART. 53
(Consulte)
1. La Comunità Montana può istituire Consulte relative a settori di particolare importanza per la propria
attività amministrativa. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Le Consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore
che devono essere esaminate dai competenti organi della Comunità Montana.
3. L'istituzione, la composizione, il funzionamento delle Consulte sono disciplinate dal relativo
regolamento.
ART. 54
(Istanze, reclami, petizioni e proposte)
1. I cittadini singoli o associati residenti nel territorio comunitario hanno la facoltà di rivolgere al
Presidente della Comunità Montana istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di
interessi individuali o collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e riscontrata secondo legge, con le
valutazioni conseguenti.
CAPO II – PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI
ART. 55
(Forme di partecipazione)
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1. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa dalla Comunità Montana attraverso:
a) l’esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;
b) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere la convocazione del
Consiglio della Comunità Montana per la trattazione di problemi di interesse comunitario, con
obbligo di provvedere nei termini di cui all’art. 14, comma 2, del presente Statuto.
ART. 56
(Conferenza dei Sindaci)
1. La Comunità Montana può avvalersi della Conferenza dei Sindaci quale organismo permanente di
consultazione e di raccordo in ordine alle problematiche di particolare rilevanza istituzionale ed
amministrativa ed in ordine a specifiche e complesse problematiche riguardo il territorio
comunitario.
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana. Ai
lavori della stessa possono partecipare gli Assessori della Comunità Montana.
CAPO III – ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI
ART. 57
(Diritto di accesso e informazione dei cittadini)
1. La Comunità Montana esercita la propria attività amministrativa secondo il criterio della trasparenza.
2. Il diritto di accesso agli atti e documenti della Comunità Montana è disciplinato dalla legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e relativo regolamento.
3. La Comunità Montana garantisce la tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali in base e nel
rispetto del DLgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.
e secondo quanto previsto dal regolamento.
TITOLO VI
PIANI E PROGRAMMI
ART. 58
(Deliberazione programmatica)
1. La Comunità Montana, a seguito del rinnovo degli organi amministrativi, adotta, sulla base dei
contenuti della mozione programmatica, una deliberazione programmatica contenente gli obiettivi di
sviluppo e gli interventi da realizzare nell’ambito territoriale di riferimento.
2. La deliberazione programmatica, ai soli fini informativi, è trasmessa alla Regione ed alla Provincia
competente entro trenta giorni dall’approvazione.
3. La Comunità Montana annualmente, sulla base della deliberazione programmatica di cui ai commi
precedenti, adotta un Programma annuale operativo di esecuzione anche in sede di approvazione
della relazione previsionale e programmatica di bilancio.
ART. 59
(Progetti integrati progetti pilota)
1. La Comunità Montana può elaborare progetti per l’esercizio associato e/o convenzionato di funzioni
e di servizi pubblici, anche con il concorso finanziario dei privati, ovvero,contenenti azioni
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sperimentali, da presentare alla Regione, alla Provincia e/o altri Enti e soggetti pubblici per il
finanziamento del progetto stesso.
2. I progetti integrati o pilota, coerenti con il contenuto della deliberazione programmatica sono assunti
anche d’intesa e con il concorso di altri enti pubblici e/o di privati interessati alla promozione e
valorizzazione economico-sociale nonché alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio
idrico, culturale, storico e artistico del proprio ambito territoriale di competenza
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti predetti, qualora concorrano più soggetti al
loro finanziamento ed attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti
interessate nei modi e nelle forme di legge.
TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’
ART. 60
(Ordinamento finanziario e contabile)
1. La Comunità Montana ha autonomia contabile, come stabilito per legge e l'ordinamento finanziario e
contabile della stessa è disciplinato dalle relative disposizioni di legislative.
2. In forza di legge alla Comunità Montana si applicano, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità,
i principi previsti per l’ordinamento dei Comuni.
ART.61
(Regolamento di contabilità)
1. Con il regolamento di contabilità approvato dalla Comunità Montana sono applicati i principi
contabili stabiliti dalle disposizioni di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie
caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall' ordinamento per assicurare l'unitarietà e
l'uniformità del sistema finanziario e contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme
relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed
attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile , in armonia con
le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e delle altre leggi vigenti in materia.
2. Il regolamento di contabilità, in particolare, disciplina:
a) l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione
dell'attività finanziaria. E' consentito stipulare apposite convenzioni con altri Enti interessati, per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni;
b) le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di
deliberazioni e di determinazioni dirigenziali. Il responsabile del servizio finanziario effettua le
attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrate vincolate secondo quanto previsto dallo stesso regolamento di
contabilità;
c) le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al Presidente
della Comunità Montana, al Segretario generale e al Revisore dei Conti ove si rilevi che la
gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili
da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.
3. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto un
responsabile, di norma coincidente con il Responsabile del settore finanziario, per la gestione di
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cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare. Il regolamento assicura infine la possibilità
della conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni comunque riconducibili alla
Comunità Montana.
ART. 62
(Fonti di finanziamento)
1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
entrate proprie;
trasferimenti Regionali;
contributi statali e regionali per la gestione di funzioni e servizi delegati;
trasferimenti erariali derivanti da leggi di settore;
quota associativa dei Comuni membri;
trasferimenti dei Comuni membri per la gestione di attività associate;
fondo per la montagna;
fondi per il finanziamento dei programmi annuali operativi;
altri finanziamenti previsti dalle leggi vigenti;
finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da
disposizioni della CEE;
k) finanziamenti provenienti da Comuni, Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni
e servizi delegati e/o convenzionati;
l) eventuali contribuzioni pubbliche o private esterne.
2. La Comunità Montana è autorizzata ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla
legge.
ART. 63
(Partecipazione dei Comuni al finanziamento della Comunità Montana)
1. I Comuni che formano la Comunità Montana partecipano al finanziamento della stessa, mediante
erogazione di una quota associativa annuale, a fronte delle spese di gestione ordinarie sostenute dalla
Comunità Montana stessa, oltre al rimborso delle spese di funzionamento degli Organi Istituzionali.
2. La determinazione della quota associativa annuale e le eventuali variazioni vengono stabilite dal
Consiglio comunitario.
ART. 64
(Patrimonio)
1. La Comunità Montana dispone di un proprio patrimonio.
2. I beni patrimoniali disponibili, non utilizzati per fini istituzionali dell’Ente e non strumentali alla
erogazione di servizi, possono essere concessi in locazione o altre forme e/o diritti reali di godimento
previste dalla legge, a titolo oneroso, fatte salve eventuali eccezioni a titolo gratuito previste dalla
legge da regolamento.
ART. 65
(Tesoreria)
1. La Comunità Montana ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato a
svolgere l'attività nei modi previsti dalla legge. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di
operazioni legate alla gestione della Comunità Montana e finalizzate in particolare alla riscossione
delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi
previsti dalla legge, dai regolamenti della Comunità Montana e da norme pattizie.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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2. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato in osservanza delle procedure e disposizioni
di legge all’uopo previste.
ART. 66
(Revisione economico – finanziaria)
1.
La revisione economico-finanziaria è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. L’organo di revisione economico-finanziaria della Comunità Montana è costituito e formato da un
unico componente iscritto all’Albo dei Revisori di Conti che dura in carica tre (3) anni ed è
rieleggibile una sola volta. Si applicano in materia le norme relative alla proroga degli Organi
Amministrativi (ex art. 235 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000).
3. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio comunitario a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
4. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti della Comunità Montana e può
depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi della stessa. Può essere invitato a partecipare,
senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunitario e della Giunta Comunitaria.
5. Oltre alle cause di ineleggibilità previste dall’art. 236 del DLgs 267/2000, non possono essere eletti
Revisore dei Conti della Comunità Montana:
a) i Consiglieri e gli Assessori comunali dei Comuni membri;
b) gli amministratori, i Consiglieri ed i dipendenti della Comunità Montana, dei Comuni membri,
della Provincia e della Regione;
c) gli amministratori ed i dipendenti dell’Istituto di credito di Tesoreria e concessionari;
d) coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 e dall’articolo 2399 del
Codice Civile.
6.
Il Revisore è revocabile e cessa dall’incarico secondo quanto stabilito dall’art. 235, commi 2 e 3, del
D.Lgs n. 267/2000. Decade altresì dall’incarico in caso di sospensione o cancellazione dall’Albo
ufficiale dei Revisori dei Conti.
7. Al Revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è stabilito dal Consiglio comunitario con
l’atto di nomina, in osservanza della misura dei compensi stabilita per legge.
ART.67
(Controllo interno della gestione)
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione
della risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la
trasparenza dell'azione amministrativa, la Comunità Montana applica il controllo di gestione secondo
le norme stabilite dalla legge e dal regolamento.
ART. 68
(Contabilità economica)
1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto
del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Comunità Montana ai fini della predisposizione del rendiconto generale di gestione di cui al
comma 1, adotta il sistema si contabilità previsto per legge.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
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ART. 69
(Adesione ad Enti ed Associazioni)
1. La Comunità Montana aderisce, di norma, all'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani
(UNCEM) avente sede in Roma.
2. La Comunità Montana può altresì aderire ad altri enti, organismi, ed associazioni che perseguono
interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.
3. La Comunità Montana favorisce la costituzione della Conferenza dei Presidenti delle Comunità
Montane della Provincia e della Regione, quale organismo autonomo e permanente di consultazione
e raccordo delle attività comuni nonché di elaborazione di proposte di comune interesse.
ART. 70
(Pari opportunità)
1. La Comunità Montana attua le opportune iniziative al fine di assicurare, per quanto possibile, la
presenza di entrambi i sessi sia nella composizione del Consiglio, sia in quella della Giunta.
2. La Comunità Montana dà attuazione alle norme vigenti in materia di pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
ART. 71
(Modifiche allo Statuto)
1. Le modificazioni e le integrazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio con le stesse
procedure previste per l'approvazione dello Statuto stesso, come da questo e dalla legge regionale
stabilite.
ART. 72
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge
Regionale n. 18 del 01/07/2008 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio
associato di servizi e funzioni comunali”e s.m.i. e le disposizioni di legge previste per
l’ordinamento degli Enti Locali e per i Comuni, in quanto compatibili.
ART. 73
(Norme transitorie e finali)
1. I regolamenti già vigenti presso la ex Comunità Montana del Catria e Nerone, zona D1, di Cagli,
rimangono provvisoriamente e temporaneamente in vigore fino al loro adeguamento in quanto
necessario per il relativo aggiornamento e per la relativa revisione;
.
2.
Il presente Statuto, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore
trascorsi trenta (30) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio della Comunità Montana e dei Comuni
appartenenti alla stessa. Lo Statuto quindi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche
ed è inserito nella rete telematica delle Comunità Montane.
3. Con l'entrata in vigore del presente statuto, costituito da n. 73 ( settantatrè) articoli e n. 32 (
trentadue ), pagine, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente statuto rimasto
temporaneamente applicabile ai sensi della L.R. 18/2008 e s.m.i. e conseguenti atti regionali
attuativi.
Comunità Montana del Catria e Nerone
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Art. 2 comma 2 dello Statuto
Stemma della Comunità Montana del Catria e Nerone
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