IL CODICE CIVILE E GLI ENTI NON PROFIT: ASSOCIAZIONI

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IL CODICE CIVILE E GLI ENTI NON PROFIT: ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, COMITATI
L'ASSOCIAZIONE
E' definita come un insieme di soggetti che si riuniscono per perseguire uno scopo
comune. I membri dell'associazione, i soci, decidono le regole su cui si basa
l'associazione: la violazione di una di queste norme comporta l'esclusione dall'ente.
Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute
- Si dicono associazioni riconosciute quelle che hanno chiesto e ottenuto la personalità
giuridica di diritto privato
Delle obbligazioni assunte nel corso della gestione risponde solo l'associazione con il suo
patrimonio, escludendo una responsabilità degli associati.[capo][capo]
- Le associazioni non riconosciute non hanno chiesto o non hanno ottenuto la
personalità giuridica.
Coloro che agiscono per conto e in nome di questo tipo di associazione rispondono
illimitatamente e in modo solidale per le obbligazioni assunte nella gestione, in caso il
fondo comune risulti insufficiente.
In entrambi i casi, il patrimonio e i beni acquistati non sono divisibili né ripartibili fino alla
durata in vita dell'associazione.
LA FONDAZIONE
Può essere definita come la stabile organizzazione predisposta da uno o più fondatori per
la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo. La disposizione può essere
effettuata anche tramite atto testamentario. Non è possibile modificare lo statuto o le
finalità fissate dal fondatore: tuttavia, nel caso in cui lo scopo sociale sia limitato rispetto al
patrimonio o non corrisponda più alle reali necessità della fondazione, sono ammesse
integrazioni od ampliamenti.
Le fondazioni sono enti con personalità giuridica il cui patrimonio è amministrato, in
genere, da un consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme
statutarie, o in assenza di questo dall'autorità governativa.
L'art. 28 cod.civ. prevede, inoltre, che nel caso in cui lo scopo sia esaurito, sia divenuto
impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio sia divenuto insufficiente al suo
raggiungimento, l'autorità governativa ha il potere di decidere se trasformare la fondazione
invece di estinguerla, rispettando il più possibile le volontà del fondatore.[capo]
Ai sensi dell'art.25 cod. civ. l'autorità governativa esercita un forte controllo e una stretta
vigilanza sulle fondazioni.
IL COMITATO
E' definito come un insieme di soggetti che, condividendo uno scopo comune, si dedica
alla raccolta di fondi per il suo raggiungimento. I componenti il comitato, dettipromotori, si
danno delle regole e rendono noto pubblicamente lo scopo perseguito.
Come nel caso dell'associazione, se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica, i
soci promotori rispondono solidalmente e in modo illimitato per le obbligazioni assunte, per
l'attività di raccolta dei fondi e per le modalità di erogazione. Il comitato si differenzia,
invece, dall'associazione in quanto non prevede l'ingresso di altri soggetti oltre ai
promotori.
Può accadere che, al raggiungimento dello scopo, avanzino dei fondi, che questi non
siano sufficienti alla realizzazione dello scopo o che quest'ultimo risulti inattuabile. In
questo caso, se devoluzione dei beni non è stata disciplinata al momento della
costituzione del comitato, è l'autorità governativa che ne stabilisce le modalità (art. 42 cod.
civ.).
I comitati possono essere di varie tipologie: di soccorso o beneficenza, promotori di opere
pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili (art. 39 cod. civ.)
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