Tratto da “Rivista Trimestrale di Scienza dell’amministrazione scolastica”, n. 3/2010 La riforma del bilancio e della contabilità pubblica: il bilancio di cassa e l'analisi della spesa di Renato Loiero 1. Premessa I cultori di finanza pubblica, così come quelli di contabilità dello Stato, evidenziano come nell'ultimo trentennio, con singolare cadenza decennale, la contabilità pubblica italiana sia stata interessata da riforme che ne hanno interessato vari aspetti. Dal primo gennaio del 2010 è entrato in vigore il testo della legge 196 del 2009. Esemplificando molto brevemente i punti cardine della riforma, essa intende, in primo luogo, realizzare il tanto sospirato governo unitario della finanza pubblica e l'armonizzazione contabile in linea con la riforma del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 20091. Essa intende inoltre adeguare strumenti e procedure di finanza pubblica al contesto dell'Unione europea. Inoltre, la necessità di contenere il disavanzo pubblico senza ulteriori aumenti della pressione fiscale ha richiesto, e richiede con permanente urgenza, un’attenta pianificazione della spesa pubblica oltre che, soprattutto, un maggiore controllo della stessa. Infine, la legge interviene sul tema della valutazione dei risultati dell’azione pubblica insieme e delle modalità con cui le risorse pubbliche sono impiegate. La scarsità delle risorse pubbliche richiede, infatti, che esse siano utilizzate in maniera ancora più efficiente. In tale contesto, traguardi quali la trasparenza del bilancio come pure l’individuazione degli obiettivi e il controllo dei risultati rappresentano il comune denominatore degli strumenti individuati per conseguire il governo unitario della finanza pubblica, migliorare la pianificazione e il controllo della spesa nonché l’efficienza e l’efficacia nell’utilizzo delle risorse. La riforma interessa peraltro tutti quanti, a vario titolo, sia a livello di amministrazione centrale che locale, sono interessati a temi della contabilità e, più ingenerale, della finanza pubblica e rappresenta anche, nelle intenzioni, una occasione per migliorare, come da più parti richiesto, la trasparenza e la qualità dell’azione delle pubbliche amministrazioni, premesse fondamentali per un corretto esercizio del controllo democratico sull’azione di politica economica e finanziaria. La riforma può rappresentare in questo senso l'occasione per migliorare, finalmente, la rendicontazione delle amministrazioni e rilanciare il processo di valutazione delle politiche pubbliche. Con la premessa iniziale e con l’intento di perseguire questi obiettivi, la riforma della contabilità pubblica non poteva pertanto non prevedere un ambito di applicazione più ampio di quello del solo bilancio dello Stato per rivolgersi all’intero comparto delle Amministrazioni pubbliche. Allo stesso modo, la Legge si pone come un tentativo di intervenire su tutti gli aspetti che regolano il governo della finanza pubblica e in particolare sulle materie che riguardano: i principi di coordinamento tra livelli di governo, la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e * Consigliere parlamentare - le opinioni sono espresse a titolo personale e impegnano solo l'Autore. 1 Cfr. M. Marciano, Le riforme per una nuova PA: federalismo, valutazione della performance, contabilità, Astrid, 2010. 1 l’armonizzazione dei sistemi contabili; la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, i relativi documenti, i loro contenuti e la tempistica di presentazione; il monitoraggio dei conti pubblici; la copertura delle leggi; il bilancio dello Stato, in tutte le fasi in cui esso si articola; la tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa; il sistema dei controlli. Per alcuni di questi temi, nella Legge sono esplicitamente indicate le ipotesi di intervento; per altri, invece, che necessitano di una più approfondita riflessione, la Legge rinvia a provvedimenti di delega e ne definisce i contenuti, i principi ed i criteri direttivi. In questo scritto si esaminano in particolare i temi sul passaggio al bilancio di cassa e la nuova rilevanza della valutazione dei risultati. 2. Principi generali della riforma Dal punto di vista dell'ambito applicativo, la nuova legge è destinata ai soggetti che compongono l’aggregato delle amministrazioni pubbliche, definito, secondo le regole di contabilità nazionale, dall’ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge. Si estende così il perimetro di riferimento della legge n. 468 del 1978 (ora abrogata) e si stabilisce un quadro normativo unico e coerente per tutti i soggetti che compongono tale aggregato. Una delle principali novità riguarda la delega per l’armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche e l’istituzione di una banca dati unitaria che dovrà raccogliere le informazioni di bilancio e gestionali degli stessi soggetti. La disponibilità di informazioni tempestive e facilmente confrontabili, in quanto non bisognose di complesse procedure di raccordo, faciliterà anche l’attività di monitoraggio e controllo della evoluzione dei conti pubblici. Viene inoltre migliorato il contenuto informativo dei documenti programmatici di finanza pubblica attraverso previsioni di entrata e di spesa articolate per sottosettori, redazione di note esplicative delle metodologie di costruzione dei tendenziali, redazione di allegati informativi sull’efficacia delle manovre di finanza pubblica e sul monitoraggio in corso d’anno delle entrate, delle spese e del fabbisogno del settore statale. Sul piano dell'apparato informativo di supporto alla decisione si segnala l’istituzione della banca-dati della P.A.. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale (Legge n.42 del 2009), le amministrazioni pubbliche si dotano di una banca dati unitaria, basata sui sistemi e sugli schemi armonizzati di cui ai punti precedenti, attraverso cui condividere i dati concernenti i bilanci, le operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all’attività di monitoraggio dei conti pubblici (art.13). Per questo motivo si realizza il potenziamento degli strumenti di monitoraggio dei flussi di entrate e spese, premessa indispensabile alla valutazione della coerenza dell’evoluzione delle grandezze di finanza pubblica con gli obiettivi fissati con i documenti programmatici. Al fine di potenziare questo strumento, è previsto che le amministrazioni pubbliche si dotino di un sistema di rilevazione che prevede un flusso informativo organizzato e gestito su una piattaforma informatica attraverso cui aumentare la tempestività e la completezza dell’informazione. In prospettiva, a questo obiettivo concorreranno l’armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili e l’istituzione della banca dati di cui ai punti precedenti. Al fine di potenziare il monitoraggio dei conti pubblici viene altresì previsto che le amministrazioni pubbliche comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze anche i dati relativi alle società partecipate, nonché il potenziamento dell’attività dei sindaci e dei revisori (artt. 14, 15, 16). A sua volta, il monitoraggio richiede che venga implementata la fase ad esso prodromica: il metodo della programmazione finanziaria triennale dettagliata nella costruzione del bilancio dello Stato. La Legge dispone per l'appunto che la programmazione di bilancio sia operata con un maggior grado di dettaglio rispetto allo schema esistente attraverso l’indicazione nei documenti programmatici delle voci tendenziali e programmatiche del conto economico, del conto di cassa e 2 del fabbisogno per la pubblica amministrazione e per i suoi sottosettori. In tal modo si favorisce la trasparenza relativa agli obiettivi e agli strumenti che si intendono attivare per il loro raggiungimento. Va da sé che il maggior dettaglio delle previsioni richiederà uno sforzo aggiuntivo nella fase di predisposizione delle stime (artt. 10, 11 e 12). Sul piano dell'architettura dei documenti di bilancio, la Legge prevede una più accentuata flessibilità nella pianificazione e nell’allocazione delle risorse per programmi di spesa con la possibilità di effettuare, in fase di predisposizione del bilancio a legislazione vigente, rimodulazioni compensative delle risorse all’interno della stessa missione, con alcuni limiti che riguardano le spese inderogabili e la rimodulazione tra spese in conto capitale e spese correnti (art. 23). Inoltre, si prevede che a ciascuno stato di previsione del disegno di Legge di bilancio sia allegata una scheda illustrativa del contenuto di ogni programma e delle leggi che lo finanziano con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale. Sul medesimo piano, si impone il programma quale unità elementare di voto del bilancio da parte del Parlamento e si opera il definitivo superamento del capitolo come unità gestionale del bilancio dello Stato. Essa garantisce un primo margine di flessibilità nella gestione delle risorse. Sempre sul piano gestionale si prevede l'individuazione di un responsabile unico di programma. Al fine di assicurare un adeguato grado di responsabilizzazione nella gestione delle risorse, ma anche di assicurare un idoneo grado di coordinamento nella gestione delle attività svolte nell’ambito di ciascuna «missione», si prevede pertanto la corrispondenza tra programma e centro di responsabilità (art. 21). Altro punto è quello della trasparenza informativa. Sul punto, viene previsto l'ampliamento del contenuto informativo del rendiconto annuale, riarticolato in missioni e programmi, disponendo che per ciascuna amministrazione sia allegata una nota integrativa, anch'essa articolata per missioni e programmi, in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione (artt. 35-38). Ulteriori interventi vertono sulla messa a regime dell’attività di analisi e revisione della spesa, strutturalmente orientata alla riqualificazione della decisione allocativa, e sul completamento della riforma del bilancio dello Stato che prevede, tra l’altro, il consolidamento della struttura funzionale classificata per missioni e programmi, l’introduzione a fini conoscitivi della contabilità economico patrimoniale, l’individuazione di metodologie comuni di definizione di opportuni indicatori di risultato, nella prospettiva del rafforzamento della programmazione delle risorse e del definitivo superamento del tradizionale approccio incrementale nelle scelte di finanza pubblica (artt. 39-41). Si prevede, infine, la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, al fine di corrispondere all’esigenza di conferire nuova significatività alle risultanze di cassa del bilancio, mediante il nuovo versamento al medesimo di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e rifluite in contabilità di tesoreria. La riforma verrà completata con l’attuazione di alcune deleghe. Si tratta dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, del potenziamento dei sistemi di controllo e delle attività di analisi e valutazione della spesa, della razionalizzazione delle procedure di spesa relative al finanziamento delle spese in conto capitale, del completamento della riforma del bilancio dello Stato e il passaggio alla redazione del bilancio in termini di sola cassa previo un congruo periodo di sperimentazione. Infine, è prevista anche l’adozione di un testo unico, innovativo, in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. 3. Il passaggio al bilancio di cassa: vantaggi e criticità La situazione della finanza pubblica in Italia è caratterizzata da una storica difficoltà a controllare l’evoluzione della spesa e, in particolare, la sua composizione. Ci si è pertanto interrogati sulla idoneità del bilancio di cassa quale strumento utile a migliorare la gestione della cassa e il contenimento del debito. 3 In tal senso, è chiaro che il criterio della cassa, nella sua immediata efficacia, è di sicuro il canone più adatto a porre un argine permanente alla spesa, allorché esso condiziona - come sembrerebbe - anche l'assunzione di obblighi da parte della dirigenza (compatibilità per cassa). Va da sé che, in tale prospettiva, oltre ad avere rilievo cruciale la programmazione della spesa, annuale e pluriennale - a cui è raccordata la costruzione delle previsioni dei flussi attesi negli esercizi - il primo e più sensibile beneficio è rinvenibile nella possibilità di estrapolare un previsione attendibile dell'andamento del fabbisogno dell'anno, sia pure limitatamente alla sola componente riconducibile al bilancio dello Stato. Il passaggio al bilancio di cassa presenta poi l'indiscutibile vantaggio della maggiore enfasi posta sulla controllabilità dei flussi finanziari che rappresenta la priorità nella attuale situazione di finanza pubblica. L'adozione del criterio della cassa non rappresenta infatti un mero aspetto tecnico connesso alla adozione di un nuovo criterio di rilevazione e previsione, ma costituisce, invece, una vera e propria svolta metodologica, determinando il radicale mutamento dei suoi tradizionali contenuti giuridici e, in ultima analisi, anche politico-istituzionali. La contabilità vede infatti meno accentuata la tradizionale ispirazione al controllo finanziario in una ottica ex ante, ma da un punto di vista giuridico, a vantaggio di una maggiore enfasi posta sulla controllabilità e programmabilità dei flussi finanziari, ispirata perciò ad ottica ex ante ed ex post, ma da un punto di vita finanziario. Ne conseguono pertanto anche notevoli benefici in termini di programmabilità e corretta previsione dell'andamento dei flussi di spesa che si realizzeranno in un dato esercizio. Tale vantaggio opera però a condizione che la costruzione delle previsioni di cassa si realizzi sulla base di un attento cronoprogramma che consideri tutte le scadenze dell'anno e gli obblighi di pagamento che ad esso fanno capo, ivi considerate anche eventuali situazioni sospese eccezionali ed inerenti ad anni pregressi. Su tale questione grava però l'ipoteca delle c.d. gestioni di tesoreria (contabilità speciali) intestate a soggetti dell'Amministrazione diretta dello Stato,dal momento che l'articolo 51 della legge appare assai depotenziato rispetto alla sua versione iniziale2. E' chiaro che la disponibilità di risorse poste fuori bilancio costituisce infatti una sorta di polmone in grado di neutralizzare, in tutto o in parte, i vincoli posti ai pagamenti dal passaggio al criterio della cassa per gli stanziamenti di bilancio. La riforma comporta anche vantaggi sul piano della trasparenza politica nella fase di programmazione delle risorse (da parte del Ministro competente) e in termini di responsabilità gestionali (da parte del responsabile del programma). Il miglioramento gestionale atteso dovrebbe conseguire da un diverso atteggiamento da parte dell'Amministrazione coinvolta nel programma, nella misura in cui quest'ultima è obbligata a far emergere le sue responsabilità in ordine alla effettiva, o parziale, attuazione del programma nell'anno considerato, e alla necessità di far fronte nell'anno anche al pagamento di spese relative ad esercizi pregressi. Sul piano delle criticità va rilevato come con la riforma si palesi la formale e definitiva disgiunzione tra momento della decisione legislativa e concreta attuazione del comando in essa contenuto. Difatti, la riforma dovrebbe sortire l'effetto per cui la legge non determinerà più ipso facto il diritto ad esigere una prestazione entro un determinato esercizio, essendo la sua concreta attuazione condizionata alle risorse per cassa effettivamente predisposte a tal fine nell'anno. In tal senso, il responsabile del programma utilizzerà gli eventuali margini di elasticità gestionali che gli saranno offerti dalla legge primaria per il programma, dovendo, all'occorrenza egli stesso provvedere al rinvio all'esercizio successivo dei pagamenti non compatibili con le risorse predisposte o, in alternativa, provvedendo alla richiesta di adeguamenti mediante ricorso al fondo di 2 In particolare, appaiono di notevole interesse le gestioni di Difesa, Interno e Infrastrutture, che sono anche le amministrazioni coinvolte nella prima fase di sperimentazione per il passaggio alla cassa. 4 riserva. Il meccanismo opererà con il limite di cassa come limite unico che assorbe anche la eventuale gestione residua, ponendo nella figura del responsabile del programma, il compito di una riunificazione tra Amministrazione e finanza, dovendo egli operare in continua "tensione" tra le risorse di cui effettivamente dispone - con una costante selezione delle partite che va a pagare. nell'anno - a fronte degli andamenti gestionali e l'assunzione di obblighi che ne dovrebbe conseguire per le responsabilità previste dalla legge. Un secondo profilo di criticità attiene al più ridotto livello di trasparenza della situazione degli obblighi, da cui deriva contabilmente, allo stato attuale, la situazione dei residui. Si intende riferirsi al fatto che, ferma restando la componente di spesa giuridicamente obbligatoria, solo al dirigente responsabile del programma sarà di fatto rimessa la valutazione delle priorità circa l'effettiva attuazione del dettato legislativo che fa riferimento al suo programma, stante la limitatezza delle risorse che egli ha a disposizione per la sua realizzazione3. Infine, va rilevata la mancanza di una evidenza propriamente contabile del conto degli obblighi, per esercizio di riferimento, aspetto che limita la trasparenza in ordine ai criteri utilizzati nella gestione dei flussi di pagamento dal punto di vista politico nel senso di non consentire una distinzione netta delle responsabilità gestionali. Ciò appare una notevole implicazione in presenza di cambi di maggioranza che determinano, comprensibilmente, mutamenti nell'ordine delle priorità nella attuazione dei programmi di spesa. Proprio sul piano amministrativo, restano ancora da chiarire le implicazioni che il passaggio alla cassa determinano sulle procedure di spesa vigenti per le modalità di erogazione e controllo della spesa. Ciò vale in particolare quelle decentrate tramite ordine di accreditamento ai funzionari delegati di spesa, allorché le dotazioni assegnate a questi ultimi risultino essere indistinte tra competenza e residui e, sopratutto, in assenza di una formale procedura di accertamento dei residui (obblighi, nel nuovo glossario) che certifichi la situazione dei sospesi che, prima o poi, sono destinati ad andare comunque in pagamento. A fronte di questi problemi si può certamente ovviare con l'integrazione dei flussi informativi. Si potrebbe affiancare, secondo uno schema ampiamente diffuso tra gli altri paesi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale ad un bilancio (autorizzatorio) di cassa. In sede di attuazione della delega, sembrerebbe opportuno conferire assoluta centralità, ipotizzando anche adeguate forme di pubblicità e monitoraggio da parte delle amministrazioni erariali, ai cronoprogrammi di cui al combinato disposto indicato dalle lettere d) ed h) dell'articolo 42. Tale procedura consentirebbe, nel tempo, la trasparente realizzazione della cd. "cassaeconomica" come segnalato autorevolmente di recente, ovvero, l'avvicinamento tra il momento della programmazione dei fabbisogni di spesa - e l'assunzione degli obblighi che ne conseguono - e le previsioni di pagamento. 3 A margine, sul piano dell’iter legislativo dei provvedimenti che recano oneri, non opera più un nesso esplicito tra Legge (norma primaria) e programma in ordine alla struttura della autorizzazione di spesa di volta in volta prevista, dal momento che la concreta attuazione è forzatamente vincolata al limite della previsione di cassa stabilita per l'anno. Di fatto, tale profilo costituisce un aspetto assai critico atteso che, almeno per i c.d. "oneri inderogabili, i quali costituiscono circa il 90 per cento della spesa, questi sono quasi la totalità dei casi: per cui, come recita il contenuto l'articolo 21, l'Amministrazione non determina, in alcun modo, il contenuto dell'obbligazione che è invece regolata direttamente dall'atto normativo. 5 4. La nuova enfasi sulla valutazione dei risultati: l'attività di valutazione della spesa La seconda novità di particolare interesse della legge di riforma sopra citata è affrontata nel Titolo III, dove vengono confermati gli strumenti della programmazione vigenti, con alcune modifiche terminologiche e di contenuto. In particolare, si segnala l'accentuazione della preminenza degli aspetti funzionali nell'ambito del bilancio di previsione dello Stato. Con riferimento alla struttura del bilancio dello Stato, infatti, il titolo VI istituzionalizza la classificazione funzionale delle spese per missioni e programmi, introdotta a partire dal 2008. In coerenza con il nuovo schema e al fine di rendere più trasparente e significativo il collegamento tra il ruolo di indirizzo del Parlamento e la funzione allocativa del bilancio è previsto che l’unità di voto sia fissata, per la spesa, a livello dei programmi. Così si sancisce il passaggio da una logica di tipo organizzativo-gestionale ad una accentuazione invece del ruolo del bilancio come strumento della programmazione orientata sugli aspetti funzionali per l’impiego delle risorse. Al fine di aumentare la responsabilità delle strutture amministrative e di consentire un più efficace coordinamento delle attività dirette a realizzare il programma stesso, si stabilisce inoltre che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa. Maggiore evidenza è data anche al raccordo tra la rappresentazione per missioni e programmi e la classificazione funzionale COFOG adottata in ambito internazionale. Per ciascun programma sarà indicata la corrispondente classificazione COFOG di secondo livello (gruppi), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi. Ciò dovrebbe consentire di ridare efficacia allo stesso processo di programmazione, accentuando le valutazioni di efficienza sulla allocazione delle risorse ed effettivo il controllo obiettivi-risultati. In tale processo, è essenziale il monitoraggio costante sulla corretta allocazione delle risorse a fronte degli obiettivi stabiliti o rimodulati nel tempo4. Anche in questo caso si tratta di un tema non nuovo per la elaborazione dottrinale nazionale. Già a partire dagli anni novanta si è avvertita una crescente attenzione per lo sviluppo sistemi di misurazione della performance e dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche5 sulla base della riaffermata importanza di informazioni precise sull’attività svolta dall’amministrazione al fine di consentire di ottimizzare l’organizzazione dell’amministrazione stessa e quindi, in ultima istanza, di migliorare l’attuazione delle politiche e l’erogazione dei servizi pubblici6. Gran parte degli esperimenti intesi a razionalizzare la gestione della pubblica amministrazione negli stessi anni, in particolare nei paesi anglosassoni, ruotano attorno alla costruzione di sistemi di misurazione e all’integrazione di metodologie di gestione più orientate al risultato, mutuate dal settore privato. La logica di tali sistemi è basata sulla necessità di supplire, all'interno del settore 4 Cfr. E. Giovannini, La lettura macroeconomica dei bilanci pubblici: cosa cambia?. Cfr. anche Ministero dell’economia e delle finanze, Servizio Studi RGS, Performance budgeting, spesa pubblica e contesto istituzionale: l’esperienza italiana, 2009. 6 Le basi che hanno dato origine all’avvio del processo di misurazione delle performance vanno rintracciate nelle riforme dell’amministrazione pubblica, in particolare nelle norme contenute nel decreto legislativo 29 del 1993, ora confluito nel decreto legislativo 165 del 2001 in cui viene stabilita la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e l'affidamento ai dirigenti, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti, di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali. 5 6 pubblico, alla mancanza degli strumenti di misurazione del “prodotto” e di valutazione dei “risultati” di cui dispongono le aziende private: i prezzi di vendita ed i profitti7. I principi in merito sono contenuti nell’articolo 39, che istituzionalizza l’analisi e valutazione della corretta allocazione delle risorse, un processo già avviato, sia pure in forma sperimentale, con la spending review prevista dalla Legge finanziaria del 2007. Il processo di riconsiderazione della spesa dovrà essere fondata sulla collaborazione8 fra singoli ministeri e appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa istituiti nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze. Tali analisi e valutazioni sono finalizzate alla formulazione di proposte di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i diversi programmi di spesa9. Le disposizioni contenute nell'articolo 39 non trovano analoga corrispondenza nella precedente formulazione della Legge 468/1978 e nelle sue modifiche ed integrazioni, la quale si limitava ad affidare alle funzioni-obiettivo (art. 6, come modificato dalla Legge n. 94/1997) l'esigenza di "definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative", anche attraverso il sistema di contabilità economico-analitica introdotto con il D.Lgs. 279/1997, senza tuttavia disciplinarne le modalità di analisi quantitativa e di verifica dei risultati. Tale modello, per certi versi rimasto inattuato nella precedente cornice legislativa, avrebbe dovuto favorire una maggiore informazione sul costo dei servizi pubblici ed una scelta allocativa più razionale, fondata sull'effettivo fabbisogno. Allo stesso tempo, l'esigenza di controllo dei saldi di finanza pubblica è stata spesso, in passato, confinata a strumenti di tipo generalizzato come i tagli lineari o le limitazioni quantitative alla spesa. Si è così avvertita, in un contesto segnato da obiettivi di riequilibrio del bilancio e dalla progressiva contrazione delle risorse disponibili, la necessità di affiancare ai vincoli di natura quantitativa un'attività sistematicamente improntata a migliorare la "resa" della spesa pubblica, in termini di maggiore efficienza produttiva ed organizzativa, nel rispetto degli equilibri fondamentali di finanza pubblica. In questo contesto, a partire dalle ultime due legislature, l'ordinamento giuridico si è progressivamente popolato di nuovi istituti fondati sulla ricerca di una maggiore qualità delle procedure e della legislazione di spesa, in grado di alimentare gli organi decisionali con informazioni sintetiche circa l'efficacia delle politiche poste in essere e favorire una scelta di bilancio più consapevole in ordine agli obiettivi ed agli interventi pubblici da realizzare. Tra i principali strumenti di recupero della qualità della spesa e dell'efficienza delle amministrazioni va senz'altro annoverato il programma di analisi e valutazione della spesa pubblica, che ha trovato un primo riferimento puntuale nel comma 480 della finanziaria 2007. La disposizione in questione aveva previsto, nell'ambito del rafforzamento dei processi di misurazione delle attività pubbliche e di responsabilizzazione delle amministrazioni competenti e sulla scia di analoghe esperienze internazionali (la "spending review" inglese, seguita anche in Francia con la "revue générale des politiques publiques", oltre a Canada e Nuova Zelanda), la realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato. 7 Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello stato - Servizio studi - Una analisi degli indicatori di performance delle note preliminari 2008 ‐ 2009. 8 L'articolo in commento introduce nella Legge di contabilità nuove disposizioni in materia di analisi e valutazione della spesa da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. L'attività, affidata al Ministero dell'Economia in collaborazione con le amministrazioni interessate, è destinata a facilitare il controllo della spesa pubblica e della sua evoluzione nel tempo, nonché dell'efficienza complessiva delle amministrazioni, secondo logiche di trasparenza e di economicità dell’azione amministrativa. 9 A tal fine, l'articolo 39, comma 4, prevede l’istituzione di una apposita sezione all’interno della citata banca dati dedicata ad accogliere le informazioni necessarie alla valutazione e all’analisi di efficienza, anche ai fini del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato da presentare al Parlamento, ogni tre anni, ai sensi del successivo art. 41. 7 Tale programma di analisi, affidato al Ministro dell'economia e delle Finanze, anche avvalendosi della costituenda Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica, è stato in una prima fase applicato sperimentalmente su 5 Ministeri (Giustizia, Infrastrutture, Interno, Istruzione e Trasporti, rappresentativi nell'insieme di circa 30% del totale della spesa corrente dello Stato), con l’obiettivo di individuare risorse da destinare a nuove priorità in modo da ottenere un miglioramento dei risultati. Con il comma 67 della finanziaria 2008 il programma straordinario è diventato uno strumento "permanente" di razionalizzazione dei programmi e di riqualificazione della spesa pubblica, sistematicamente integrato nelle procedure amministrativo-contabili ed applicabile alla totalità dei Ministeri. L'articolo 39 colloca organicamente il programma di analisi e valutazione della spesa nel cuore della Legge di contabilità dello Stato. La ratio sottostante è quella del superamento di un approccio incrementale nelle decisioni di finanza pubblica, focalizzando l'attenzione sul complesso della spesa a legislazione vigente, incidendo sulle sue variabili e sulle sue determinanti. L’attività si inserisce così nel processo di allocazione delle risorse e contribuisce all’evoluzione verso una logica di puntuale programmazione dei fabbisogni, in cui le grandezze di bilancio non dipendono dagli stanziamenti dell'anno precedente ma vengono periodicamente riconsiderate al fine di verificarne l’utilità e la permanente validità nel tempo. L'utilizzo di un sistema di analisi e valutazione dei risultati conseguiti per accrescere la razionalità allocativa non è un elemento isolato ma rientra in una più ampia strategia di miglioramento delle organizzazioni pubbliche preordinata ad una razionalizzazione delle procedure di spesa e ad un sistema delle decisioni di bilancio sempre più orientato alla valutazione dei risultati delle politiche pubbliche. Tale approccio si discosta dal modello tradizionale di controllo, di natura giuridico-formale e con una scarsa considerazione circa l'efficacia ed i risultati concreti, ed utilizza strumenti propri dell'analisi economica per la verifica dei risultati della gestione delle risorse da parte delle amministrazioni responsabili. Il perseguimento di tale obiettivo deve integrare la necessità, nel medio periodo, di un ripensamento non soltanto dei meccanismi che presiedono ai processi di spesa, ma anche degli stessi modelli organizzativi applicati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, rivedendo gradualmente l'articolazione delle strutture, la distribuzione del personale, le modalità di erogazione dei servizi e le sfere di responsabilità. 4.1. Il carattere di rigidità della spesa Il processo di analisi e valutazione della spesa pubblica si propone di superare alcuni ostacoli strutturali che caratterizzano il processo di spesa e che impediscono il pieno utilizzo del bilancio come strumento di efficiente allocazione e gestione delle risorse pubbliche. In particolare, è noto come l'impostazione del bilancio secondo il modello della "legislazione vigente" determina una scarsa manovrabilità della spesa pubblica, riconducibile in gran parte a componenti non comprimibili che discendono direttamente da una previsione di Legge. Al carattere di rigidità della spesa contribuiscono ulteriori fattori, quali il peso del debito pubblico, che genera un'ingente mole di interessi passivi da corrispondere a carico del bilancio dello Stato, ed i vincoli derivanti dalla partecipazione all'UEM, che impongono il rispetto di determinati parametri quantitativi nell'ambito di un Patto di stabilità concordato con i partner europei. Tali fattori, unitamente alla generale scarsa crescita della gran parte dei sistemi economici più maturi ed avanzati, riducono i margini di manovra e lasciano scarsa discrezionalità all'operatore pubblico circa la definizione delle opzioni di riallocazione della spesa. Le evidenze fornite dalla Ragioneria generale dello Stato mostrano, in relazione a dati del bilancio di previsione 2009, che oltre il 93% della spesa pubblica è riconducibile 8 ad elementi caratterizzati da un elevato grado di rigidità10. Gli oneri inderogabili, che rappresentano secondo le stime Rgs il 65% della spesa complessiva, derivano da disposizioni di Legge che non determinano in modo puntuale l'entità della spesa ma ne definiscono parametri e modalità di computo; si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie, la cui quantificazione è definita da obbligazioni contrattuali giuridicamente perfezionate (ad esempio gli stipendi del pubblico impiego). Le spese legislativamente predeterminate (c.d. "fattore legislativo") rappresentano il 28% della spesa complessiva e sono costituite da spese già quantificate dalla Legge istitutiva, che ne definisce in modo rigoroso l'entità ed il contenuto. La rigidità della spesa pubblica postula, pertanto, la necessità di intervenire in modo incisivo sui meccanismi che la determinano e fornendo le informazioni necessarie a rivedere le priorità in ciascun settore in cui si articola l'intervento pubblico. Il processo di analisi della spesa potrebbe, dunque, offrire indicazioni utili per segnalare eventuali attività “improduttive” o inefficienti, portando ad una riconsiderazione degli obiettivi correlati ai programmi di spesa, nonché delle strutture organizzative responsabili del loro conseguimento e delle modalità di erogazione dei servizi. Significativa, al riguardo, appare l'introduzione nell'ordinamento contabile di margini di flessibilità gestionale (cfr. art. 23, comma 3, della presente Legge) che conferiscono all'esecutivo la facoltà di rimodulare in via amministrativa le dotazioni finanziarie previste dal bilancio, anche in relazione alle spese classificate come fattore legislativo, a condizione che l'onere non abbia natura obbligatoria e che si mantenga l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. 4.2. Il superamento dei tagli lineari Il programma di analisi e valutazione della spesa si propone, dunque, come strumento di riqualificazione della spesa pubblica, che dovrebbe consentire nei propositi del legislatore di superare definitivamente la pratica più volte sperimentata in questi ultimi anni dei tagli orizzontali e delle limitazioni ex lege alla spesa. Si tratta, nello specifico, di meccanismi prevalentemente automatici, introdotti in via normativa primaria a fronte di particolari esigenze di controllo delle dinamiche di spesa, inseriti di regola con Legge finanziaria o con altri provvedimenti11. 10 Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, Rapporto sullo stato della spesa nelle amministrazioni centrali dello Stato, 2009. 11 Tali strumenti risultano, pertanto, preordinati al contenimento dell'espansione della spesa pubblica in termini meramente quantitativi ed operano in modo generalizzato ed indifferenziato per tutte le amministrazioni pubbliche centrali. Tra i provvedimenti più recenti è il caso di ricordare il c.d. "decreto tagliaspese" (D.L. 6 settembre 2002, n. 194, conv., con modificazioni, dalla Legge 31 ottobre 2002, n. 246) il quale ha delineato una procedura volta a consentire una limitazione all’assunzione degli impegni e dei pagamenti da parte delle Amministrazioni statali nel caso di rilevazione di uno scostamento rispetto agli obiettivi fissati dal Governo nell'andamento degli aggregati di finanza pubblica. Ad esso ha fatto seguito la c.d. "regola del 2%", prevista dall'art. 1, comma 57 della Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), consistente in un limite prestabilito all'incremento alla spesa delle amministrazioni pubbliche rispetto alle previsioni dell’anno precedente. In anni più recenti, sono state introdotte misure di riduzione trasversale degli stanziamenti di spesa, previste dalla Legge n. 266/2005, articolo 1, comma 7 (finanziaria 2006), attraverso tagli lineari delle dotazioni di bilancio prevalentemente riferite alle spese per consumi intermedi. Nuovi accantonamenti lineari alle dotazioni di bilancio sono stati, infine, introdotti con l'art. 1, comma 507, della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che ha previsto l'indisponibilità di stanziamenti relativi a determinate categorie economiche (incluse le spese classificate come fattore legislativo), abbinata ad un tentativo di conferire maggiore flessibilità gestionale al bilancio attraverso la possibilità per le amministrazioni di proporre variazioni compensative tra UPB al fine di determinare scelte allocative all’interno del medesimo comparto. 9 La Corte dei Conti ha in più occasioni evidenziato come l'esperienza dei tagli lineari, oltre a comportare difficoltà operative per le stesse amministrazioni e ritardi nell'erogazione delle risorse, presti il fianco a fenomeni di formazione di debito sommerso, specie in relazione ai consumi intermedi (locazioni passive, forniture di beni e servizi), con conseguente “rimbalzo” della spesa negli esercizi finanziari successivi. In molti casi, per far fronte ai fabbisogni delle amministrazioni interessate, è emersa la necessità di integrare con provvedimenti successivi i tagli operati12. L'attività di analisi e valutazione della spesa pubblica, non più generalizzata, svolta all'interno di ogni singola amministrazione ed attuata con cadenza annuale, potrebbe dunque contribuire a superare la sostanziale scarsa efficacia degli strumenti automatici di controllo della spesa attraverso un esame accurato, voce per voce, dei singoli stati di previsione e delle realtà gestionali sottostanti per identificare le spese suscettibili di essere ridotte o tagliate senza eccessivo pregiudizio per le funzioni istituzionali dell'amministrazione. 4.3. I soggetti istituzionali coinvolti Per quel che concerne i soggetti coinvolti, il comma 1 dell'articolo 39 ha previsto che l'attività di analisi e valutazione non sia affidata ad auditor esterni o soggetti ad hoc (come lo era la Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica), ma alle stesse amministrazioni direttamente interessate con il coordinamento del Ministero dell'Economia. Tale collaborazione opera nell'ambito di appositi nuclei di valutazione la cui composizione e modalità di funzionamento sono demandate ad un successivo provvedimento del Ministro dell'Economia. La partecipazione ai nuclei di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, deve intendersi funzionale a garantire il necessario raccordo tra due processi distinti ma in qualche modo complementari: da un lato, la valutazione dei risultati relativi alle missioni e ai programmi del bilancio dello Stato; dall'altro, la misurazione delle performance dei dirigenti e delle strutture organizzative, anche alla luce delle previsioni contenute nel recente D.Lgs. 150/2009 in materia di produttività, efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 8 del decreto in argomento ha, infatti, previsto nell'ambito del processo di misurazione e valutazione delle performance organizzativa la verifica dell'"attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse", mentre l'art. 13 affida alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, tra l'altro, il compito di "promuovere sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle amministrazioni pubbliche". 4.4. Gli effetti della revisione della spesa In relazione agli effetti, l’analisi della spesa consente di isolare le criticità strutturali della spesa pubblica allo scopo di individuare possibili interventi di riallocazione delle poste iscritte in bilancio. Ciò è tanto più significativo in uno scenario come quello attuale, caratterizzato dalla scarsità di risorse e da vincoli quantitativi alla spesa, nel quale il finanziamento dei nuovi programmi pubblici non può che avvenire tra le maglie della spesa già esistente, operando sulle inefficienze e sugli sprechi, anziché ricorrere a nuove imposte o al debito pubblico. Il concreto svolgimento dell'attività di analisi, funzionale alle proposte di rimodulazione degli stanziamenti di cui all'art. 23, comma 3, implica altresì l'esigenza di verificare l'idoneità dell'assetto di bilancio sotto una pluralità di prospettive: l'adeguatezza dei programmi, in relazione 12 Cfr. Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2008. 10 alla missione di riferimento, agli obiettivi ed alle priorità dell'amministrazione; la coerenza delle leggi di spesa associate al programma, con possibilità per le amministrazioni di proporre interventi di razionalizzazione della legislazione di settore per migliorare l’aderenza con la nuova impostazione del bilancio; i margini di manovra a disposizione per una migliore allocazione delle risorse, tenendo conto dei fattori di rigidità che non permettono una rimodulazione della spesa (ad esempio la classificazione di un onere come inderogabile); le effettive esigenze finanziarie per la realizzazione dei programmi e degli obiettivi in cui si articola l'intervento di ciascun Ministero. In questo modo, si esaltano le potenzialità del bilancio come strumento di efficiente allocazione e gestione delle risorse disponibili, introducendo elementi qualitativi nella decisione di spesa in grado di migliorare, già nell’ambito della legislazione vigente, l'efficacia delle politiche di governo. A questo scopo, è indispensabile la definizione di un sistema di indicatori di performance sistematicamente integrato nei processi di previsione e di rendicontazione della spesa, in grado di consentire una misurazione puntuale dei risultati e favorire una piena comprensione circa l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico. La considerazione dei risultati nell'ambito dei processi di allocazione finanziaria presenta, inoltre, il pregio di favorire la definizione delle priorità di spesa da parte dei policy makers e di accrescere il grado di accountability democratica sulle scelte pubbliche compiute. Al riguardo, la norma in esame prevede un esplicito raccordo sia con la nota integrativa (art. 21, comma 11), contenente il piano degli obiettivi assegnati al programma con i relativi indicatori, sia con il rapporto sui risultati (art. 35, comma 2) allegato al rendiconto. L’attività di revisione della spesa costituisce, inoltre, un ausilio alla predisposizione del Rapporto triennale sulla spesa delle amministrazioni dello Stato previsto dall’art. 41 della presente Legge. 5. Conclusioni Quasi in contemporaneità con l'approvazione della legge 196, nel corso dell’anno passato sono giunte a conclusione anche altre importanti riforme. Si tratta, in primo luogo, della legge delega per una prima attuazione del Titolo V della Costituzione, (“federalismo fiscale”) e delle disposizioni sulla performance amministrativa e il lavoro pubblico. Si tratta del decreto legislativo 150/2009, con il quale è stata ri-disciplinata la materia della misurazione e valutazione della performance, la trasparenza, la valorizzazione del merito dei dipendenti pubblici, il connesso sistema premiante e, più in generale, l’ordinamento del lavoro pubblico. In questa chiave, tali interventi, nella misura in cui tendono ad assicurare l’efficienza organizzativa e un innalzamento degli standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, oltre che un miglior rendimento del lavoro pubblico, si riconnettono al disegno complessivo della legge n. 196. Un insieme di interventi estremamente significativi che prefigurano una profonda riforma del sistema amministrativo italiano e che impattano sui processi gestionali e finanziari delle amministrazioni tra di loro interdipendenti. La realizzazione delle attività di analisi e valutazione si accompagna ad un complesso di interventi che, nell’ambito della nuova Legge di contabilità, mirano al rafforzamento delle strutture e degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa. In questo senso, appare logico, anche ai fini del coordinamento del patrimonio informativo detenuto dalle pubbliche amministrazioni, il collegamento con la banca dati da istituirsi ai sensi dell'art. 13 della Legge, quale sede di condivisione di dati ed elaborazioni necessarie alla verifica dell'efficacia delle politiche di bilancio programmate ed alla valutazione dei risultati dell'azione amministrativa. In questo senso, l'accessibilità dei dati ed il monitoraggio periodico costituiscono un presupposto essenziale per migliorare la qualità degli elementi informativi a supporto delle analisi di efficacia e di efficienza della spesa pubblica. 11 Le disposizioni contenute nell'art. 39 dovranno inoltre essere integrate e coordinate con la delega al governo contenuta nell'art. 49 che ha previsto, nell'ambito del potenziamento del sistema dei controlli, tra i principi e criteri direttivi, la programmazione dell'attività di analisi e valutazione della spesa, che avrà cadenza periodica (comma 1, lett. a) e la graduale estensione della spending review al complesso delle amministrazioni pubbliche (lett. d). In correlazione con la futura estensione del programma di analisi e valutazione della spesa, è opportuno stabilire un sistema di indicatori di risultato, riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni. Emerge, pertanto, l'esigenza di un migliore raccordo tra il sistema di indicatori ivi delineato per la valutazione dei risultati dei dirigenti e delle pubbliche amministrazioni e quello prospettato per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi riferiti alle missioni e ai programmi del bilancio. Il coordinamento è stato inoltre assicurato prevedendo il coinvolgimento del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di analisi e valutazione della spesa e nell’elaborazione del rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato. Anche su questo aspetto cruciale riemerge quindi la necessità che al comando legislativo segua una fase attuativa in linea con il dettato normativo, al fine di consentire che, come nelle esperienze di successo passate, si innesti il circuito virtuoso politica-amministrazione che ha segnato le migliori riforme del nostro Paese. 12