Ministro della Salute e della Prevenzione Unità: Politiche ospedaliere Responsabile del caso: SUMTK Caso n°: 0900446 Doc N°: 1641565 Data: 4 marzo 2015 1 ------IND- 2015 0107 DK- IT- ------ 20150311 --- --- PROJET Decreto di modifica del Decreto sulla messa in sicurezza di determinate sostanze biologiche, i mezzi di somministrazione e i materiali connessi.1 Articolo 1. Il Decreto n. 981 del 15 ottobre 2009 sulla messa in sicurezza di determinate sostanze biologiche, i mezzi di somministrazione e i materiali connessi, come modificato dal Decreto n. 709 del 22 giugno 2014, viene emendato come segue: 1 Ogni riferimento al 'Centro di Bio-sicurezza e difesa' contenuto nel Decreto viene modificato in: ''Centro di Bio-sicurezza e bio-difesa'. 2 L'allegato 1 viene considerato allegato 1 al presente decreto. Articolo 2. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2015. Ministro della Salute e della Prevenzione, [DATA] Nick Hækkerup /Lene Brøndum Jensen 1 Il presente progetto di decreto è stato notificato conformemente alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulla procedura di informazione), modificata dalla direttiva 98/48/CE. Allegato 1 "Allegato 1 Elenco delle sostanze biologiche, dei mezzi di somministrazione e dei materiali connessi 1 Sostanze biologiche Agenti patogeni per l'uomo, agenti zoonotici e tossine, quali: a. Virus, siano essi naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di colture vive isolate o in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, quali elencati di seguito: 1) Virus Andes; 2) Virus Chapare; 3) Virus Chikungunya; 4) Virus Choclo; 5) Virus della febbre Dengue; 6) Virus Dobrava-Belgrado; 7) Virus dell'Ebola; 8) Virus dell''encefalite da zecche (Encefalite russa primaverile estiva); 9) Virus di Guanarito; 10) Virus della febbre gialla; 11) Virus di Hantaan; 12) Virus Hendra (Morbillivirus equino); 13) Virus dell'encefalite giapponese; 14) Virus di Junín; 15) Virus Crimea-Congo (febbre emorragica del Congo Crimea); 16) Virus della malattia della Foresta Kyasanur; 17) Virus della Laguna Negra; 18) Virus della febbre di Lassa; 19) Virus Louping ill; 20) Virus Lujo; 21) Virus della coriomeningite linfatica; 22) Virus Machupo; 23) Virus di Marburg; 24) Virus del vaiolo delle scimmie; 25) Virus della Encefalite della Murray Valley; 26) Virus Nipah; 27) Virus della febbre emorragica di Omsk 28) Virus Oropouche; 29) Virus di Powassan; 30) Virus della rabbia, e tutti gli altri membri del genere Lyssavirus; 31) Virus della febbre valle del Rift; 32) Virus Rocio; 33) Virus Sabiá; 34) Virus Seoul; 35) Virus Sin nombre; 36) Virus dell'encefalite di San Louis; 37) Virus del vaiolo; 38) Virus dell'encefalite equina venezuelana; 39) Virus dell'encefalite equina occidentale; 40) Virus dell'encefalite equina orientale; b. Non utilizzato Pagina 2 c. Batteri, siano essi naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di colture vive isolate o in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, quali elencati di seguito: 1) Bacillus anthracis; 2) Brucella abortus; 3) Brucella melitensis; 4) Brucella suis; 5) Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei); 6) Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei); 7) Chlamydophila psittaci (formerly Chlamydia psittaci); 8) Clostridium argentinense (già Clostridium botulinum di tipo G), tipi che producono la neurotossina botulinica; 9) Clostridium baratii, tipi che producono la neurotossina botulinica; 10) Clostridium botulinum; 11) Clostridium butyricum, tipi che producono la neurotossina botulinica; 12) Clostridium perfringens, tipi che producono la tossina epsilon; 13) Coxiella burnetii; 14) Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC), sierotipi O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 e altri sierotipi che producano la tossina di Shiga ; 15) Francisella tularensis; 16) Rickettsia prowazekii; 17) Salmonella Typhi; 18) Shigella dysenteriae; 19) Vibrio cholerae; 20) Yersinia pestis. Nota: STEC è noto anche come enterohemorrhagic Escherichia coli e E. coli produttrice di verotossina (VTEC). d. Le seguenti tossine e le loro sottounità : 1) Abrina; 2) Aflatossine; 3) Tossine Botulinum; 4) Tossine Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon, e iota; 5) Conotossine; 6) Tossina Diacetoxyscirpenol; 7) Tossina HT-2; 8) Tossina del colera; 9) Microcistina (Cyanginosin) 10) Modecccina; 11) Ricina; 12) Saxitossina 13) Tossina Shiga; 14) Enterotossina dello Staphylococcus aureus, alfa-emolisina (alfa-tossina), e la tossina della sindrome da shock tossico (precedentemente nota quale Enterotossina F staffilococchica); 15) Tossina T-2; 16) Tetrodotossina; 17) Verotossina e proteine inattivanti i ribosani tipo Shiga; 18) Lectina 1 Viscum album (Viscumina); 19) Volkensina. Pagina 3 Nota 1: Non vengono imposti controlli sulle tossine botuliniche o le conotossine in forma di prodotto che risponda a tutti i seguenti criteri: 1) sono specialità farmaceutiche per uso umano nel trattamento delle malattie; 2) sono interamente pre-imballate per la distribuzione quali prodotti farmaceutici; 3) le autorità governative permettono la loro commercializzazione quali prodotti farmaceutici. Nota 2: Non sono imposti controlli sui vaccini o le immunotossine. e. Funghi, siano essi naturali, potenziati o modificati, sia nella forma di colture vive isolate o in quella di materiale deliberatamente inoculato o contaminato con tali colture, quali elencati di seguito: 1) Coccidioides immitis; 2) Coccidioides posadasii. I seguenti elementi genetici e organismi geneticamente modificati: a. Organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di organismi specificati ai punti a -c ed e del presente elenco di sostanze biologiche. b. Organismi geneticamente modificati o elementi genetici che contengono sequenze di acido nucleico che codificano una qualsiasi delle tossine di cui al punto d, o sottounità di dette tossine. Nota 1: Sono organismi geneticamente modificati gli organismi il cui materiale genetico (sequenze di acido nucleico) è stato alterato in una maniera che non si verifica in natura con l'accoppiamento e / o la ricombinazione naturale. La definizione comprende gli organismi che siano interamente o parzialmente artificiali. Nota 2: Gli elementi genetici comprendono, tra l'altro, i cromosomi, i genomi , i plasmidi, i trasposoni e i vettori, siano essi geneticamente modificati o meno, o prodotti in tutto o in parte per sintesi chimica. Nota 3: Per sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità di ciascuno dei microrganismi specificati ai punti a-c ed e del presente elenco di sostanze biologiche, si intende qualsiasi sequenza propria del microrganismo specificato che: a. b. rappresenti esso stesso, o per il tramite dei propri prodotti di trascrizione o traslazione, un rischio significativo per la salute umana; o produce notoriamente un microorganismo specifico (o qualunque altro organismo in cui possa essere inserito o altrimenti integrato) maggiormente in grado di cagionare un rischio grave per la salute umana. Nota 4: Le restrizioni non si applicano alle sequenze di acido nucleico associate alla patogenicità dell'Escherichia coli, produttore dei sierotipi della tossina Shiga (STEC) O26, O45, O103, Pagina 4 O104, O111, O121, O145, O157 e altri sierotipi della tossina Shiga, oltre a quelle che codificano la tossina Shiga o le sottounità della stessa. 2 Modalità di somministrazione Sistemi a spruzzo o di nebulizzazione, appositamente progettati o modificati per essere installati su aeromobili, “veicoli più leggeri dell’aria” o veicoli aerei senza equipaggio, e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. Sistemi completi a spruzzo o di nebulizzazione in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di DMV inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; b. Barre irroranti o schiere di unità generatrici di aerosol in grado di erogare, da una sospensione liquida, una gocciolina iniziale di ‘DMV’ inferiore a 50 μm con un flusso superiore a due litri al minuto; c. Unità di generazione aerosol specificamente progettate per l'installazione nei sistemi specificati ai punti a e b. Nota 1: Le unità di generazione aerosol sono dispositivi appositamente progettati o modificati per l'installazione su aeromobili, ad es. ugelli, atomizzatori a tamburo rotante e dispositivi similari. Nota 2: Non sono imposti controlli sui sistemi a spruzzo e di nebulizzazione e i sistemi associati per cui è dimostrata l'inabilità a diffondere sostanze biologiche nella forma di aerosol infettivi. Nota 3: La dimensione delle goccioline per le apparecchiature a spruzzo o gli ugelli appositamente progettati per l'impiego su aeromobili, "veicoli più leggeri dell'area", veicoli aerei senza equipaggio dovrà essere misurata secondo uno qualunque dei seguenti metodi: a. Laser doppler; b. diffrazione mediante laser frontale. Nota 4: ‘DMV’ indica il Diametro Mediano Volumetrico che, per i sistemi a base acquosa, equivale al Diametro Mediano di Massa (DMM). 3 Materiali connessi Il seguente equipaggiamento e tecnologia potranno essere utilizzate immediatamente nel trattamento dei materiali biologici patogeni ivi comprese le tossine: a. Mezzi di contenimento biologico completi a livello di contenimento P3, P4; Nota: I livelli di contenimento P3 o P4 (BL3, BL4, L3, L4) sono specificati nel decreto dell'Autorità Danese sull'Ambiente Lavorativo n° 57 del 27 Gennaio 2011 sugli agenti biologici e la sicurezza sul lavoro, e successive modifiche. b. Fermentatori e componenti, quali: Pagina 5 1) b. Fermentatori, in grado di coltivare “microrganismi” patogeni, virus o di produrre tossine, senza la propagazione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 20 litri; 2) Componenti dei fermentatori come specificati al punto b.1, quali: a) Camere di coltivazione progettate per essere sterilizzate o disinfettate in loco; b) Alloggiamenti delle camere di coltivazione; c) Unità di Controllo del Processo che possano contemporaneamente monitorare e controllare due o più parametri del sistema di fermentazione (ad es. temperatura, pH, nutrienti, mescolamento, ossigeno dissolto, flusso d'aria, controllo schiume). Nota: I fermentatori includono i bioreattori, i chemostati e i sistemi a flusso continuo. c. separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua di microorganismi patogeni, virus, tossine o culture cellulari senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1) flusso superiore a 100 l/h; e 2) componenti costruiti con acciaio inossidabile lucidato o titanio; e 3) uno o più giunti di tenuta entro l’area di contenimento del vapore; nonché 4) in grado di realizzare la sterilizzazione in situ in condizione di chiusura; Nota: I separatori centrifughi includono i decantatori d. Apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) e loro componenti, come segue: 1) apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) in grado di effettuare la separazione di microrganismi patogeni, virus, tossine o colture cellulari, senza la propagazione di aerosol, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a) una superficie di filtraggio totale uguale o superiore a 1 m2; nonché aventi una delle caratteristiche seguenti: b) in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; o c) che impiegano apparecchiature di filtraggio a perdere o monouso Nota: Congiuntamente con d.1.b, per sterilizzazione s'intende l’eliminazione di tutti i microbi vitali dalle apparecchiature mediante l’uso di agenti fisici (ad esempio vapore) o chimici. Per disinfezione s'intende la distruzione della potenziale infettività microbica nelle apparecchiature mediante l’uso di agenti chimici a effetto germicida. La disinfezione e la sterilizzazione si distinguono dall'igienizzazione, che si riferisce a procedimenti di pulizia volti a ridurre il contenuto microbico delle apparecchiature senza necessariamente eliminare l’intera infettività o vitalità microbica. 2) componenti di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) (ad esempio moduli, elementi, cassette, cartucce, unità o piastre) con superficie di filtraggio uguale o superiore a 0,2 m2 per ogni componente e progettati per l’uso nelle apparecchiature di filtraggio a flusso incrociato (tangenziale) specificate al punto d.1.; Pagina 6 Nota: Non sono imposti controlli per le apparecchiature per l’osmosi inversa, quali specificate dal fabbricante. e. apparecchiature di disidratazione per congelamento sterilizzabili a vapore con capacità del condensatore superiore a 10 kg di ghiaccio in 24 ore e inferiore a 1 000 kg di ghiaccio in 24 ore; f. apparecchiature protettive e di contenimento, come segue: 1) Abiti protettivi (completi o parziali) o cappe collegate a un rifornimento d’aria esterno e funzionanti a pressione positiva; Nota: Non vengono imposti controlli sugli abiti progettati per essere indossati con autorespiratori. 2) Cabine di sicurezza biologica di classe III o isolatori con prestazioni di caratteristiche similari; Nota: gli isolatori comprendono anche gli isolatori flessibili, i contenitori asciutti, le camere anaerobiche, le celle a guanti e le cappe a flusso laminare (con chiusura a flusso verticale). g. camere progettate per il confronto aerosol con “microrganismi”, virus o “tossine” ed aventi una capacità uguale o superiore a 1 m 3 . h. Sistemi di rilevamento biologici appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare armi biologiche che potrebbero essere utilizzati per un uso offensivo, e i loro componenti appositamente progettati. i. Apparecchiature di essiccazione a spruzzo in grado di essiccare microrganismi patogeni, tossine o virus aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1) 1. capacità di evaporazione dell’acqua ≥ 0,4 kg/ora e ≤ 400 kg/ora; 2) 2. capacità di generare una dimensione particolare media delle particelle ≤ 10 μm con accessori esistenti o con minime modifiche dell’essiccatore a spruzzo con ugelli di atomizzazione che consentono la produzione della dimensione richiesta; e 3) 3. in grado di essere sterilizzate o disinfettate in situ; j. Tecnologia che possa essere direttamente impiegata per lo sviluppo di armi biologiche o per l'utilizzo di armi offensive. a) La tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di materiali regolamentati (sostanze biologiche, mezzi di somministrazione e materiali connessi) è soggetta a controllo secondo i criteri in vigore per essi. b) La tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di materiali regolamentati (sostanze biologiche, mezzi di somministrazione e materiali connessi) rimane soggetta a controllo anche se utilizzata in un prodotto non regolamentato. c) La tecnologia necessaria per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di materiali non regolamentati è soggetta a controllo quando può essere utilizzata per un materiale regolamentato (sostanze biologiche, mezzi di somministrazione e materiali connessi). Pagina 7 I controlli non si applicano alla tecnologia minima per l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione (controlli) e riparazione dei beni che non siano regolamentati o siano stati preventivamente autorizzati. I controlli non si applicano alle informazioni che siano già di pubblico dominio. Nota: Per tecnologia s'intendono le informazioni specifiche necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo di un prodotto. Tali informazioni prendono la forma di "dati tecnici" o "assistenza tecnica". L' "assistenza tecnica" può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di "dati tecnici". I "dati tecnici" possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura Pagina 8