Circ FF n. 282 del 01_07_10

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federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma, 1° luglio 2010
Uff.-Prot.n° UE. RB 10857/282/F7/PE
Oggetto: Ossigeno terapeutico.
Nuovi prezzi al pubblico.
ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
ALLE UNIONI REGIONALI
PRECEDENTI: Circolare Federfarma prot. n. 8282/219 del 20 maggio 2010.
Questa federazione fa seguito alle precedenti numerose comunicazioni in materia di
attribuzione all’ossigeno del codice AIC per segnalare una importante novità in materia.
Sul sito dell’AIFA nella sezione “Elenco farmaci autorizzati” sono stati inseriti i prezzi
relativi a 937 confezioni di ossigeno terapeutico sia liquido che gassoso. In sostanza l’AIFA ha
pubblicato i prezzi delle singole confezioni alle quali nel gennaio 2010 è’ stato attribuito il codice
AIC.
I nuovi prezzi tengono conto anche del margine della distribuzione intermedia che l’AIFA non
aveva, nonostante le richieste della scrivente mai considerato nella formazione del prezzo sin dal
2006.
I nuovi prezzi al pubblico sono realizzati applicando i margini complessivamente previsti
dalla legge 662/96 per farmacie e distributori intermedi, al pari di tutti gli altri medicinali, oltre
all’IVA del 4%, come chiarito con la circolare prot. n. 10584/274 del 24 giugno 2010.
I nuovi prezzi al m3 con l’aggiunta dei margini complessivi e dell’IVA al 4% risultano essere
i seguenti
ossigeno liquido = € 6,55
ossigeno gassoso 200 bar = € 9,67
ossigeno gassoso 150 bar = € 4,65
Il prezzo al litro risulta essere quindi:
ossigeno liquido = € 0,00655
ossigeno gassoso 200 bar = € 0,00967
ossigeno gassoso 150 bar = € 0,00465
Tali prezzi sono però utilizzabili esclusivamente per la tariffazione di ricette spedite sino al 30
giugno 2010 data entro la quale era possibile utilizzare anche bombole prive di AIC.
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
Cod. Fisc. 01976520583
A decorrere dal 1° luglio 2010 risulta estremamente disagevole tariffare calcolando il prezzo
per litro erogato. La tariffazione dovrà avvenire per AIC sulla base, cioè delle confezioni di
ossigeno effettivamente erogate. Tale conclusione risulta pressoché obbligata in quanto il contenuto
effettivo di ogni bombola è stato calcolato sulla base di tabelle fornite da Federchimica in un
proprio documento “Position paper contenuto confezioni ossigeno medicinale” dalle quali si evince
che il contenuto nominale della bombola non corrisponde a quelli effettivo. Ad esempio la bombola
di ossigeno gassoso di capacità di 10 litri a 200 bar non contiene 2 m3, bensì, approssimati per
difetto, 2,20 m3.
Il citato documento di Federchimica è disponibile sul sito della associazione industriale.
Sarà bene precisare che sui nuovi prezzi il margine della farmacia è pari, in virtù del recente
decreto legge 78/10, al 30,35%.
La Banca Dati Federfarma tiene già conto di tali novità.
Rimane da chiarire l’aspetto, non indicato dall’AIFA relativo alla decorrenza dei nuovi prezzi.
A giudizio della scrivente, la pubblicazione dell’elenco in questione deve essere considerata
una risposta alle richieste di chiarimento formulate, da più parti, all’indomani della attribuzione
dell’AIC. Del resto da allora sino ad oggi non sono intervenute modifiche legislative in grado di
influire sulla materia. In tal senso non rileva neanche il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 con il
quale sono stati soltanto modificati i margini all’interno della filiera distributiva lasciando invariato
(33,35%) il margine complessivo della distribuzione nel suo complesso. Ne consegue che se
soltanto ora l’AIFA ha chiarito il criterio di composizione del prezzo dell’ossigeno, questo deve
correttamente ritenersi applicabile sin dal 1° di gennaio 2010 data a decorrere dalla quale i
provvedimenti di attribuzione dell’AIC hanno trovato decorrenza.
UTILIZZO DELLE BOMBOLE DI PROPRIETÀ DEI FARMACISTI.
Nonostante l’ulteriore richiesta effettuata, ad oggi, non risulta pervenuta dall’AIFA una
proroga per l’utilizzo delle bombole di proprietà dei farmacisti. Pertanto a decorrere dal 1° luglio
2010 potranno essere erogate solo bombole conformi con i dettami dei decreti di attribuzione
dell’AIC.
Peraltro, a tale riguardo, risulta alla scrivente che in qualche regione si stia esaminando la
possibilità di concedere proroghe di utilizzo onde evitare possibili carenze.
Come già consigliato con la circolare citata tra i precedenti, le farmacie possono continuare a
richiedere ai propri fornitori di regolarizzare le bombole di proprietà per poterle utilizzare anche nei
mesi successivi.
Per quanto riguarda due ulteriori aspetti della questione si riporta quanto già comunicato con
la circolare citata tra i precedenti.
MODALITÀ
TERAPEUTICO
DI
SPEDIZIONE
DELLE
PRESCRIZIONI
DI
OSSIGENO
Al momento, non sono pervenute dal Ministero della salute nuove modalità per quanto
concerne la prescrizione e la spedizione delle prescrizioni concernenti l’ossigeno terapeutico. E’
prevedibile, quindi, che i medici continueranno a prescrivere l’ossigeno terapeutico in regime di
SSN riportando sulla ricetta unicamente, come avvenuto sinora, il quantitativo dei litri necessari
alla terapia senza aggiungere altre indicazioni quali la ditta, il tipo di bombola ecc.
Sarà cura dei farmacisti rispettare il quantitativo indicato dal medico consegnando il o i
contenitori corrispondenti per numero di litri a quelli prescritti.
Nel caso in cui non sia possibile, considerato il formato delle bombole a disposizione,
raggiungere il quantitativo prescritto dal medico, il farmacista eseguirà la prescrizione avendo cura
di evitare di superare il quantitativo prescritto e nel caso in cui tale soglia dovesse essere, sia pur
lievemente superata, avrà cura di garantire comunque la fornitura del farmaco annotando la
circostanza sulla ricetta.
MODALITÀ DI TARIFFAZIONE.
Come è noto, le bombole di ossigeno sono state esentate dalla applicazione del bollino
autoadesivo e, conseguentemente, non è possibile per il farmacista applicare il medesimo sulla
ricetta così come avviene per tutti gli altri medicinali.
La scrivente ritiene però che l’informazione relativa al numero di AIC effettivamente erogato
debba essere inserita nel file relativo alla raccolta dati ricette che le farmacie inviano
periodicamente al MEF ed alla Promofarma.
A tal fine potrà essere utile stampare (tramite l’apposita funzione presente in tutti i gestionali)
e raccogliere in un foglio, i codici maggiormente utilizzati per poter poi acquisire il codice con i
lettori ottici nel momento di tariffazione della ricetta. Naturalmente nel caso in cui il farmacista si
avvalga di un centro di tariffazione dovrà avere cura di mettere in condizione il centro di
tariffazione di conoscere quale confezione è stata effettivamente erogata.
La scrivente farà pervenire, ovvero renderà disponibile sul proprio sito, un elenco dei codici
delle confezioni effettivamente in commercio corredato del bollino a lettura ottica in modo da
facilitare il farmacista.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Alfonso MISASI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annarosa RACCA
Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it
contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.
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