Decreto Energivori Decreto MEF 5 aprile 2013

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Decreto
Energivori
Decreto MEF 5 aprile 2013
UN
PARTO DIFFICILE
L’articolo 39, comma, 1, del decreto legge 83/12 (cosiddetto DL
Sviluppo) prevedeva uno o più decreti del Ministro dell’Economia e
delle finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da
emanare entro il 31 dicembre 2012, per la definizione delle imprese a
forte consumo di energia.
5 aprile 2013
GURI 91 del 18 aprile 2013
Consultazione
168/2013/R/eel del 23.04.13
Primo atto di indirizzo MSE
24 aprile 2013
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UN
PARTO DIFFICILE
Schema di provvedimento AEEG
27 maggio 2013
Secondo atto di indirizzo MSE
24 Luglio 2013
DCO 329/2013/R/eel del 25.07.13
Del. AEEG 340/2013/R/eel del 25.07.13
Del. AEEG 437/2013/R/eel del 03.10.13
Del. AEEG 461/2013/R/eel del 17.10.13
Del. AEEG 467/2013/R/eel del 24.10.13
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REQUISITI
A ogni singola partita IVA dichiarata
dichiarazione, e viceversa.
deve corrispondere una sola
Il periodo di prima applicazione delle agevolazioni alle imprese a
forte consumo di energia elettrica è relativo agli anni 2013 – 2014.
I.
in sede di prima applicazione, le imprese devono avere codice
ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da
10.xx.xx a 33.xx.xx)
II. il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata è
uguale o superiore a 2,4 GWh;
III. un’incidenza del costo dell’energia elettrica utilizzata, rispetto al
fatturato, non inferiore al 2% [indice intensità del costo elettroenergetico]
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INDICE
DI
COSTO ELETTRO-ENERGETICO
Non è il costo effettivamente
sostenuto dall’Impresa ma è un
costo standard ammissibile
Il valore del fatturato è assunto pari al
volume di affari relativo all’annualità di
riferimento dichiarato dall’impresa ai
fini dell’applicazione dell’IVA
Principio Anno Solare
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COSTO AMMESSO ENERGIA
Per l’annualità di riferimento 2012:
energia elettrica acquistata dal mercato
Livello di tensione
FISSO
VARIABILE
[euro/POD/anno]
[euro/MWh]
Bassa tensione (BT)
257,04
178,544
Media tensione (MT)
7.716,45
154,308
Alta tensione (AT)
24.097,26
151,635
Altissima tensione (AAT <380 kV)
24.097,13
150,744
Altissima tensione (AAT 380 kV o sup.)
24.097,06
150,358
energia elettrica autoprodotta
75,479 EUR/MWh
energia elettrica acquistata da RIU o collegamenti diretti con produttori
terzi (SEU) il costo effettivo sostenuto per tale acquisto, come risultante dai
documenti di fatturazione al netto dell’IVA detraibile (senza fatturazione non è
per ora imputabile in dichiarazione come ha rilevato AEEG)
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COSTO AMMESSO ENERGIA
00.257,04
07.716,45
24.097,26
24.097,13
24.097,26
xn
xn
xn
xn
xn
+ 178,544 x Prelievo BT +
POD MT + 154,308 x Prelievo MT +
POD AT + 151,635 x Prelievo AT +
POD AAT1 + 150,744 x Prelievo AAT1 +
POD AAT2 + 150,358 x Prelievo AAT2 +
+ 75,479 x AutoCons
+ CostoRIU x PrelievoRIU
POD BT
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COSTO AMMESSO ENERGIA
I POD in BT concorrono alla determinazione del ICEE ma non
godono delle agevolazioni.
I consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno
entrare nel calcolo di eventuali anticipazioni.
Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi
ma fanno parte del regime impositivo delle accise.
I ricavi di TEE e CV qualora non siano ricompresi del valore
del fatturato andranno indicati nel campo “Ammontare di
eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia
elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato.
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INDICE DI COSTO ELETTRO-ENERGETICO
INCENTIVI ALLA PRODUZIONE
ED
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BENEFICI TEMPESTIVI
E DATI NON DISPONIBILI
Le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia
elettrica, sono dovute alle imprese che, in ciascun periodo,
risultino tali sulla base di dati di consumo effettivi, rilevati a
consuntivo nel medesimo periodo.
Il contributo relativo al primo periodo di applicazione prevede:
• una anticipazione del beneficio relativa al secondo semestre
2013, effettuata prendendo a riferimento i dati di consumo
(effettivi al netto delle perdite di rete) del 2012;
• una verifica ed un conseguente conguaglio in forza dei dati
effettivi del secondo semestre 2013 (dichiarati dall’impresa
a CCSE nel 2014 e incrociati con i dati forniti dai distributori)
e dunque nel corso del 2014.
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IL 30 NOVEMBRE 2013
La mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2012
non pregiudica in alcun modo la possibilità di
ottenere
l’agevolazione relativa al semestre 1 luglio – 31 dicembre
2013, qualora in base ai dati relativi al 2013 l’impresa
rispetti i parametri richiesti e presenti nel 2014 la
dichiarazione per essere inclusa nell’elenco delle imprese a
forte consumo di energia elettrica per l’anno 2013.
Ai consumi delle imprese
che
non
presentano
la
dichiarazione per il 2012 entro il 30 novembre 2013 si
applicherà la componente tariffaria Ae dal 1 gennaio 2014.
Qualora tali imprese risultino energivore nel 2013 (sulla base
dei dati forniti nel 2014), è previsto un conguaglio nel corso
del 2015 a restituzione della componente applicata e non
dovuta (deliberazione 467/2013/R/eel, articolo 4 comma 4.6).
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L’ANTICIPAZIONE
Per chi completa la dichiarazione entro il 30.11.13, CCSE erogherà, entro il 31
marzo 2014, una anticipazione, a titolo di acconto, salvo conguaglio,
dell’agevolazione relativa al secondo semestre 2013, quantificata:
A. sulla base delle aliquote definite
B. ipotizzando che i consumi del secondo semestre periodo 1 luglio – 31
dicembre 2013 siano pari alla metà di quelli del 2012, come dichiarati
dalle imprese;
C. applicando in via prudenziale un coefficiente di riduzione, che sarà
maggiore per le imprese con intensità di costo dell’energia elettrica più
vicino alla soglia minima del 2%, in quanto più soggette al rischio di non
rispettare i requisiti per la qualifica di imprese a forte consumo di energia
elettrica nell’annualità a cui si riferiscono i consumi effettivi da agevolare.
L’anticipazione vi sarà per tutte le imprese, ivi comprese le imprese in stato di
crisi (attestato con autorizzazione a CIGS), con l’eccezione delle imprese che
dichiarano di trovarsi, all’atto della dichiarazione, in stato di liquidazione per
cessazione di attività, o in stato di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, o di essere estinte.
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LE AGEVOLAZIONI
Sulle componenti tariffarie (oneri generali) relative al prelievo,
quelle riportate in EUR/MWh:
•
•
•
•
•
A2 decommissioning nucleare
A3 fonti rinnovabili
A4 regimi tariffari speciali (ferrovie)
A5 ricerca di sistema
As bonus sociale
Quanto?
– Rapporto costo/fatturato tra 2% e 6%: 15% degli oneri
– Rapporto costo/fatturato tra 6% e 10%: 30% degli oneri
– Rapporto costo/fatturato tra 10% e 15%: 45% degli oneri
– Rapporto costo/fatturato superiore al 15%: 60% degli oneri
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LE AGEVOLAZIONI
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HTTP://ENERGIVORI.CCSE.CC
REGISTRAZIONE
Dati necessari dell’impresa:
a) Ragione sociale;
b) Sede legale;
c) Codice REA;
d) Codice IBAN;
e) Contatto di riferimento;
f) Telefono;
g) Fax;
h) Indirizzo di PEC
Dati del rappresentante legale o negoziale dell’impresa:
h) Nome e cognome;
i) Data di nascita;
j) Luogo di nascita;
k) Codice fiscale.
Visura Camerale
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REGISTRAZIONE
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REGISTRAZIONE
LEGALE RAPPRESENTANTE
PARTITA IVA
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
Dichiarazione che l’impresa nel corso del 2012 ha beneficiato della Cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione,
riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure
concorsuali; in tal caso vengono richiesti
• l’ultimo anno utile prima del ricorso alla CIGS;
• estremi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui
è stato autorizzato il ricorso alla CIGS (numero, data e causale).
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DICHIARAZIONE
Dichiarazione che l’impresa nel corso del 2012 ha beneficiato della Cassa
integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione,
riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure
concorsuali; in tal caso vengono richiesti
• l’ultimo anno utile prima del ricorso alla CIGS;
• estremi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui
è stato autorizzato il ricorso alla CIGS (numero, data e causale).
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DICHIARAZIONE
•
•
•
•
Fatturato e consumi possono variare perimetro
nel corso dell’annualità di riferimento
L’importante è che numeratore e denominatore
del rapporto costi energia elettrica / fatturato
siano coerenti
I consumi relativi a nuovi rami d’azienda acquisiti
o ad aziende incorporate devono essere
considerati a partire dalla data di efficacia
dell’operazione straordinaria, in modo analogo a
quanto avviene per il fatturato
Lo stesso vale per scissioni e cessioni di rami
d’azienda
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
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DICHIARAZIONE
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I NON
ENERGIVORI
Si vuole rendere trasparente l’onere derivante dal riconoscimento
delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in
capo ai restanti utenti.
Per cui dal 01 gennaio 2014 sarà inserita in fattura una nuova
componente di tipo parafiscale AE, a carico di tutte le utenze non
beneficiarie delle agevolazioni e per le utenze in bassa tensione
delle imprese energivore.
La quantificazione della componente tariffaria AE avverrà a valle della
prima costituzione dell’elenco delle imprese ad alto consumo di
energia elettrica, che in sede di prima applicazione è finalizzato,
esclusivamente, ad individuare i soggetti che possono ricevere le
anticipazioni sulle agevolazioni per il secondo semestre 2013.
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DISCLOSURE
L’elenco delle imprese a forte consumo di energia è reso disponibile
per via telematica:
• all’Agenzia delle Entrate;
• all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze
• al Ministero dello Sviluppo Economico
• al Nucleo speciale spesa pubblica e
comunitarie della Guardia di Finanza.
repressione
frodi
La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede alla
pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese
incluse nell’elenco delle imprese
ad alto consumo di energia
elettrica.
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TEMPI
ELENCO RELATIVO AL 2012
Chiusura della piattaforma CCSE; Verrà pubblicato dopo il 30
novembre 2013. Sulla base di questo elenco CCSE procederà al
versamento delle anticipazioni (escluse le imprese liquidate o estinte)
entro marzo 2014.
ELENCO RELATIVO AL 2013
Verrà pubblicato dopo il 31 ottobre 2014 a seguito delle dichiarazioni
inviate dalle imprese tra luglio e ottobre del 2014.
Sulla base di questo elenco la Cassa Conguaglio procederà al
versamento dei conguagli. Le imprese distributrici trasmetteranno a
CCSE i dati a consuntivo dei consumi delle imprese per i controlli di
competenza. Il conguaglio rispetto agli importi oggetto di
anticipazione avverrà da parte di CCSE a valle dell’invio definitivo da
parte di ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica dei
propri dati 2013.
Contestualmente, anticipazione 2014 se l’attuale sistema non subirà
variazioni nel 2014.
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