IL GIUDICE SPORTIVO
SENTENZA N. 3/07
Il Collegio della seconda sezione del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Dr. Franco
Morozzo della Rocca (presidente), Avv. Giovanni Di Blasi (componente) ed Ing. Giovanni
Castagna (componente), riunitosi in Roma il 10 gennaio 2007, ha emesso la seguente
sentenza nei confronti del licenziato xxxxxxx.
Fatto
Al termine del Trofeo Auto Storiche di xxxxxxx del xxxxxxx 2006 il conduttore xxxxxxx è
risultato positivo al controllo antidoping per la presenza di idroclorotiazide nel campione
biologico prelevato. Nei suoi confronti, a norma dell’art.16 del regolamento antidoping, il
Giudice Sportivo ha emesso decreto n. 15/06 di sospensione cautelare della licenza di
concorrente/conduttore con effetto dal 28 settembre 2006; ed il decreto gli è stato
comunicato con raccomandata, da lui ricevuta il 9 ottobre 2006. Il sig. xxxxxxx, avendo
vanamente chiesto alla Segreteria Generale della CSAI la sospensione del detto
provvedimento, partecipava tuttavia alla xxxxxxx del xxxxxxx 2006.
Con atto del 22 novembre 2006, pervenuto il successivo giorno 30, la Procura Antidoping
del CONI deferiva il sig. xxxxxxx a questo Giudice Sportivo per la violazione delle norme
antidoping (art. 1.2 e 19.2), chiedendo che gli fosse applicata la sanzione prevista dall’art.
19.5.2 del regolamento antidoping (squalifica per un anno). La Procura Federale CSAI lo
deferiva a sua volta per violazione dell’art. 51, in relazione agli art. 7 quater e 167 lett. d),
RNS, per avere partecipato a gara in periodo di sospensione delle sue licenze, chiedendo
l’applicazione della sanzione della sospensione per giorni 90.
Comparso dinanzi a questo Giudice Sportivo alla udienza del 10 gennaio 2007, il sig.
xxxxxxx non contestava la positività del campione prelevato il xxxxxxx 2006, né la
partecipazione alla gara xxxxxxx del xxxxxxx 2006: quanto al primo illecito allegava la
propria buona fede, attribuendo la presenza dell’idroclorotiazide nel campione alla
assunzione del farmaco antiipertensivo “Fosicombi”, da lui normalmente assunto per
prescrizione medica, dichiarato in sede di prelievo del campione e, precedentemente, in sede
di visita medica annuale per il rinnovo della licenza; quanto al secondo illecito deduceva di
avere partecipato alla gara dopo aver chiesto la sospensiva del provvedimento cautelare nella
convinzione, poi risultata erronea, che il silenzio della CSAI al riguardo potesse essere
interpretato in senso positivo.
Il Procuratore Antidoping del CONI ed il Procuratore Federale CSAI concludevano
rinnovando le richieste già formulate con gli atti di deferimento.
Motivi della decisione
I due procedimenti, rispettivamente n.113/06 CONI e n. 94/06 CSAI, sono connessi sia
sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e vengono perciò riuniti ai fini della
decisione.
I fatti risultano pacificamente in atti e lo stesso incolpato li conferma nella loro storica
materialità. Il sig. xxxxxxx non contesta, infatti, che il suo campione biologico, prelevato al
termine del Trofeo Auto Storiche di xxxxxxx del xxxxxxx 2006, sia risultato positivo per la
presenza di idroclorotiazide; come non contesta di avere ricevuto in data 9 ottobre
comunicazione del decreto di sospensione delle sue licenze e di avere tuttavia partecipato
alla gara xxxxxxx del successivo xxxxxxx.
I due fatti integrano gli illeciti contestati.
Quanto al primo è confermato dagli atti che il sig. xxxxxxx assume normalmente per
necessità terapeutica il farmaco antiipertensivo “Fosicombi”, contenente idroclorotiazide,
sostanza diuretica proibita; e risulta dagli atti che di tale assunzione egli ha fatto
dichiarazione sia in sede di prelievo del campione biologico de quo, sia in occasione della
precedente visita annuale per il rinnovo delle sue licenze. Va aggiunto , per una esatta
qualificazione del profilo psicologico dell’illecito, che il foglietto illustrativo inserito dalla
casa produttrice nella confezione del farmaco non reca indicazione di suoi possibili effetti
dopanti, né del suo inserimento negli elenchi delle sostanze che la lista internazionale indica
come proibite. Si può, dunque, dare atto che il sig. xxxxxxx ha commesso l’illecito in esame
in buona fede, sembrando, tra l’altro, da escludere che l’idroclorotiazide possa avere
influenza positiva sui riflessi del conduttore e sui risultati della prestazione sportiva
automobilistica. Resta il fatto che la idroclorotriazide è inclusa nella lista internazionale al
par. S5 tra i diuretici e le altre sostanze “mascheranti”; che, pertanto, il suo uso non può
essere consentito (né può essere giustificato ex post dal Giudice Sportivo), se non previo
esperimento del procedimento di esenzione previsto dall’art. 3.4 del regolamento antidoping;
e che la buona fede dell’incolpato non è sufficiente per escludere la sua responsabilità
disciplinare.
Si tratta infatti di uno stato soggettivo di buona fede, che non è immune da colpa, essendo
dovere del tesserato CSAI conoscere la normativa antidoping; peraltro agevolmente
conoscibile da chiunque pratichi od intenda praticare lo sport. D’altra parte non è consentito
al Giudice Sportivo apportare deroghe al regolamento antidoping in ragione del caso
concreto, che è puntualmente previsto dal detto regolamento all’art.19.5.2.
La disposizione citata, infatti, considera proprio l’ipotesi che il fatto sia stato posto in essere
in assenza di colpa o di negligenza significative, prevedendo che in tal caso il Giudice
Sportivo possa applicare la sanzione della squalifica riducendola alla metà del minimo
edittale: nella specie in anni uno, essendo il minimo edittale di anni due.
Quanto al secondo illecito si deve rilevare che il silenzio della Segreteria generale CSAI in
ordine alla istanza di sospensiva del provvedimento cautelare del sig. xxxxxxx non poteva
essere ragionevolmente interpretata come silenzio-accoglimento; e deve del pari escludersi
che la presentazione dell’istanza potesse avere di per sé effetti sospensivi, non essendo ciò
previsto dal R.N.S. Non risulta, d’altra parte, che il sig. xxxxxxx si sia dato carico di
informarsi presso gli uffici della CSAI o del Giudice Sportivo o presso gli Ufficiali di gara
della eventuale rilevanza sospensiva della sua istanza; sicchè il suo illecito appare da
ricondurre all’art.4, comma 2, N.S. 12. Tuttavia questo Giudice Sportivo, avuto riguardo alla
entità della sanzione minima applicabile per il primo illecito, obiettivamente assai pesante
rispetto alla sua natura caratterizzata da colpa non significativa, ed alla opportunità di una
valutazione globale della posizione dell’incolpato, ritiene di dover sanzionare il detto
secondo illecito con il minimo edittale della ammenda in €. 155,00
(centocinquantacinque/00).
P.Q.M.
La seconda sezione del Giudice Sportivo, riuniti i procedimenti n. 113/06 CONI e n. 94/06
CSAI, dichiara il licenziato xxxxxxx responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli applica
per quella di cui al primo procedimento, ritenuta l’assenza di colpa o negligenza
significative, la sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di anni uno
a decorrere dal 28 settembre 2006, data del provvedimento di sospensione cautelare delle
licenze; e per quella di cui al secondo procedimento la sanzione dell’ammenda in euro
155,00 (centocinquantacinque/00).
Roma 10 gennaio 2007.
firmato il Presidente Estensore
F.Morozzo della Rocca
È può essere giustificato dal Giudice SportivoLa buona fede